CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 31249/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 21582-2019 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ARST), in persona dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo Studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 11; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del SINDACO in carica, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo Studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 25; Oggetto: Responsabilità civile - Discarica abusiva - Recupero delle spese di bonifica anticipate dal Comune - controricorrente – avverso la sentenza n. 402-2019 della Corte d’Appello di CAGLIARI, depositata in data 8 MAGGIO 2019 , notificata tramite pec il 13 maggio 2019; Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: l’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., da ora in avanti semplicemente ARST, avvalendosi di cinque motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 402/2019 della Corte d'Appello di Cagliari, pubblicata in data 8 maggio 2019, notificata tramite pec il 13 maggio 2019; il Comune di Monserrato resiste con controricorso; la ricorrente espone in fatto che il Comune di Monserrato aveva convenuto in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, cui essa era succeduta, al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di Lire 394.918.731, pari ad € 203.958,50, oltre alla rivalutazione ed agli interessi; a tal fine l’ente comunale aveva addotto di avere, dopo ripetuti inviti risultati infruttuosi, provveduto alla bonifica della discarica abusiva di pneumatici e materiali ferrosi che sussisteva in località [OSCURATO:PERSONA] presso la SS 554 di proprietàdella convenuta, sostenendo la spesa per cui è causa, ed aveva invocato, in via principale, l’applicazione dell’art. 14 del dlgs. n. 22/1997 che impone l’obbligo solidale del proprietario dell’area sulla quale sussiste la discarica abusiva a provvedere alla necessaria bonifica, unitamente ai soggetti autori dell’abbandono e del deposito dei rifiuti e che consente al sindaco che abbia provveduto in luogo del soggetto obbligato – come avvenuto nel caso di specie, ove il sindaco, a seguito di un incendio sviluppatosi nell’area, aveva dato incarico all’ufficio tecnico di procedere con urgenza alla bonifica della stessa - il recupero delle somme anticipate; in via subordinata, aveva chiesto che la convenuta fosse condannata ai sensi dell’art. 2051 cod.civ., avendo provveduto alla bonifica nell’interesse della proprietaria del suolo, e, in via ulteriormente gradata, ai sensi dell’art. 2041 cod.civ.; la convenuta aveva resistito alla domanda attorea, contestandone il fondamento, stante l’assenza dei presupposti di cui all’art. 14 del dlgs. n. 22/1997, non essendo incorsa in alcuno dei divieti ivi previsti riguardanti il deposito e l'abbandono dei rifiuti sul suolo di sua proprietà e non essendo configurabile alcuna colpa a suo carico per la formazione della discarica, come dimostrato dalla dichiarazione di insussistenza di qualsivoglia responsabilità a suo carico con cui si era chiuso il procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti; eccepiva, in aggiunta, il difetto dei presupposti per l'applicabilità della disciplina di cui agli artt. 2051 cod.civ.. e 2041 cod.civ.; con la sentenza n. 114/2015, il Tribunale di Cagliari rigettava la domanda proposta dal Comune di Monserrato, data l'insussistenza di qualsivoglia colpa da parte della [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna in relazione alla formazione della discarica, necessaria per applicare l’art. 14 del dlgs n. 22/1997; inapplicabile veniva ritenuto anche l'art. 2051 cod.civ., data la natura oggettiva della responsabilità in esso disciplinata; il Comune di Monserrato interponeva appello avverso la decisione del Tribunale, invocando l’applicazione dell’art. 9 del dpr 915/1982 implicante la mera qualità di proprietaria del suolo nei confronti del destinatario della richiesta risarcitoria, in luogo dell’art. 14 del dlgs. n. 22/1997; contestava al Tribunale anche di essere incorso nel vizio di omessa pronuncia sulla sua domanda di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 cod.civ., fondata sulla sussistenza di un arricchimento da parte dell'appellata e di una diminuzione patrimoniale a suo carico, e di non avere provveduto alla compensazione delle spese del giudizio in considerazione dei contrasti giurisprudenziali sulla materia; la ARST si costituiva contestando l’ammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 345 cod.proc.civ. e il mutamento del comportamento difensivo dell’appellante che, in primo grado aveva invocato la sua responsabilità soggettiva ed in secondo grado, invece, l’art. 9 del dpr 915/1982 che implicava la mera qualità di proprietaria del suolo; la Corte d'Appello di Cagliari, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, ha riformato la decisione di primo grado, ritenendo fondati i primi due motivi di appello, ed ha condannato l’ARST al pagamento a favore del Comune di euro 203.958,50, oltre agli interessi, nonché alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio; segnatamente, la Corte territoriale ha affermato che, in virtù del principio di cui all'art. 113 cod.proc.civ., è consentito al giudice di effetturare una qualificazione giuridica dei fatti diversa da quella prospettata dalle parti e di porre a fondamento della decisione sulla fattispecie sottoposta al suo giudizio la disciplina applicabile ad essa anche ove diversa da quella invocata dalle parti; perciò ha reputato che la controversia dovesse regolarsi applicando l’art. 9 del dpr 915/1982, il quale non richiede la sussistenza di una specifica colpa per l’omissione di qualsiasi vigilanza, e che, comunque, vi fossero anche i presupposti per applicare l’art. 14 del d.lgs. n. 22/1997, visto che le acquisizioni istruttorie avevano dimostrato che l’ARST non aveva vigilato sui beni di sua proprietà, non aveva realizzato la recinzione richiestale né aveva apposto la cartellonistica dissuasiva indicatale nelle diffide di cui era stata destinataria; la trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di Consiglio ai sensi dell’art. 380 bis1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; entrambe le parti hanno depositato memorie in vista dell’odierna Camera di Consiglio. Considerato che: 1) con il primo motivo è dedotta la «Nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 cod.proc.civ. e 113 cod.proc.civ., nonché dell'art. 345 cod.proc.civ., in relazione all'art. 360 cod.proc.civ., I comma n. 4»; la ricorrente insiste sul fatto che in primo grado era stata chiesta la sua condanna sul presupposto che il Comune avesse eseguito d’ufficio, in sua vece, gli interventi di bonifica, secondo la previsione dell’art. 14 del dlgs. n. 22/1997, basandosi sul convincimento che da parte sua vi fosse stato un comportamento colposo e omissivo, consistente nella mancata sorveglianza e recinzione dell’area nonostante le intimazioni rivoltele dal Comune; proprio in considerazione del mancato riscontro di una condotta colposa a lei ascrivibile il Tribunale l’aveva mandata esente da responsabilità; nel giudizio d'appello, invece, il Comune avrebbe fondato la domanda di rimborso delle spese di bonifica sostenute sulla responsabilità oggettiva eziologicamente collegata al fatto che fosse proprietaria dell’area, in applicazione dell’art. 9 del dpr 915/1982, il quale, però, avrebbe presupposti diversi, essendo circoscritto alle sole aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico; la Corte territoriale, anziché accogliere la eccezione di inammissibilità dell’appello con cui aveva dedotto proprio la novità della domanda formulata in secondo grado dal Comune di Monserrato, avrebbe erroneamente applicato l’art. 113 cod.proc.civ. e ritenuto, sulla scorta del principio iura novit curia, di poter assegnare una qualificazione giuridica diversa da quella attribuita dalle parti, omettendo, però, di considerare che l’applicazione del principio invocato consente al giudice di attribuire una diversa qualificazione giuridica ai fatti allegati a fondamento delle domande ed eccezioni, ma non gli permette di pronunciarsi su una domanda nuova basata su presupposti distinti ed autonomi non già allegati – il riferimento è alla presenza di una discarica su un’area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico - ; 2) con il secondo motivo alla sentenza impugnata sono addebitate la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del DPR 915/1982, in relazione all'art. 360 cod.proc.civ., I comma n. 3; nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 cod.proc.civ. e 345 cod.proc.civ., in relazione all'art. 360 cod.proc.civ., I comma n. 4»; l’errore della Corte d'Appello consisterebbe nell’avere applicato l’art. 9 del dpr. 915/1982, nonostante il Comune di Monserrato non avesse allegato nel giudizio di primo grado che l’area era pubblica o privata a uso pubblico e, addirittura, avesse più volte riconosciuto espressamente la natura privata dell’area, incorrendo nella violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., oltre che nella violazione dell’art. 345 cod.proc.civ., per essersi pronunciata su una domanda fondata su un fatto nuovo, allegato per la prima volta nel giudizio d'appello; 3) con il terzo motivo si denunciano la «Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del DPR 915/1982, in relazione all'art. 360 cod.proc.civ., I comma n. 3 cod.proc.civ.», perché la norma applicata, al secondo comma, stabilisce che in caso di inadempienza il sindaco, sussistendo motivi sanitari, igienici od ambientali, possa disporre con ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere, lo sgombero di dette aree in danno dei soggetti obbligati; la tesi della ricorrente è che, stante che la norma prevede la responsabilità solo di chi abbandona, scarica o deposita in modo incontrollato i rifiuti, senza stabilire nessuna responsabilità del proprietario dell’area teatro delle condotte vietate di terzi, non sarebbe stato possibile invocarla, allo scopo di ravvisare una sua responsabilità (oggettiva) per il solo fatto di essere proprietaria dell’area; tantomeno una responsabilità oggettiva avrebbe potuto essere desunta da altre norme del dpr 915/1982; 4) con il quarto motivo alla sentenza impugnata si rimproverano la «Violazione e falsa a pplicazione dell'art. 3 del D.P.R. 915/1982 e dell'art. 21 del D. Lgs n. 22 del 5.2.1997, in relazione all'art. 360 cod.proc.civ., I comma n. 3»; secondo la ricorrente gli artt. 3, comma 3, 9 e 13 del dpr. 915/1982, che pongono a carico dei produttori di rifiuti lo smaltimento degli stessi e la sopportazione dei relativi costi, confermerebbero la insussistenza di una responsabilità oggettiva del proprietario dell’area per la creazione di una discarica ad opera di terzi; 5) con il quinto motivo la sentenza d'appello è censurata per «Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del D. Lgs n. 22 del 5.2.1997 e dell'art. 9 del D.P.R. 915/1982, in relazione all'art. 360 cod.proc.civ., 1° comma n. 3»; oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto che, quand’anche alla fattispecie avesse dovuto applicarsi l’art. 14 del dlgs. n. 22/1997, a carico dell’odierna ricorrente poteva riscontrarsi una condotta colposa, perché essa non aveva vigilato sui beni di sua proprietà, non aveva provveduto a recintare l’area ad apporvi una cartellonistica dissuasiva, dovendosi tener conto del fatto che l’area era ben controllabile e ben visibile; secondo la ricorrente, «non avendo volato alcuna disposizione di legge né alcun obbligo di diligenza, prudenza, perizia avrebbe dovuto escludersi la sua responsabilità colposa»; 6) occorre premettere che, come si evince dalla esposizione dei motivi, la struttura del ricorso è la seguente: i primi quattro motivi sono incentrati sull’art. 9 del dpr. 915/1982 –secondo la ricorrente detta disposizione non avrebbe potuto applicarsi per ragioni di rito oltre che di merito: di rito, perché domanda nuova e fondata su fatti non allegati nel giudizio di primo grado; di merito, perché la disposizione avrebbe come destinatari gli autori dell’abbandono dei rifiuti e non già matrice oggettiva – l’ultimo motivo, il quinto, censura la sentenza impugnata, per aver rinvenuto a suo carico un comportamento colposo, presupposto per invocare eventualmente l’applicazione dell’art. 14 del dlgs. 22/1997; detta articolazione del ricorso si conforma, a sua volta, al tessuto motivazionale della sentenza impugnata, la quale, dopo aver giustificato l’applicazione dell’art. 9 del dpr 915/1982 ed aver deciso sulla base di detta disposizione, si è dimostrata possibilista rispetto all’applicazione dell’art. 14 del dlgs. 22/1997, ritenendo colposo il comportamento della odierna ricorrente; la Corte d'Appello ha infatti sostenuto: «deve pertanto osservarsi che, in ogni caso pur dovendosi ritenereche, in linea con quanto disposto dall’art. 11 delle preleggi, la disciplina applicabile alla fattispecie in esame non sia quella di cui all’art. 14 del Dlgs 22/1997, priva di carattere retroattivo, ma quella dell’art. 9 del DPR 915/82, non può che derivare la condanna dell’amministrazione al rimborso dei costi sopportati dal Comune per la bonifica della discarica abusiva realizzata da terzi sul suolo di proprietà dell’[OSCURATO:SOCIETA]., dovendosi prescindere dall’accertamento o meno di una specifica colpa nel comportamento da parte del proprietario del suolo che ha omesso ogni attività di vigilanza. Volendo invece applicare alla fattispecie in esame la successiva normativa di cui all’articolo 14 dlgs. 22/97, è pacifico che la responsabilità del proprietario dell’area in cui vengono abusivamente sversati i rifiuti, sorge esclusivamente in quanto gli stessi possano ritenersi obbligati ed essa sussiste unicamente in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell’evento lesivo»; avendo ritenuto l’area interessata dalla discarica ben esposta al pubblico transito, a ridosso della costruenda linea ferroviaria [OSCURATO:PERSONA], in prossimità di abitazioni ed opifici, essendo stata l’odierna ricorrente già due volte diffidata nel 1994 a rimuovere dall’area pneumatici e materiale ferroso e a installare una recinzione onde evitarne un uso illegittimo come discarica abusiva, avendo rilevato che la diffidata era rimasta inerte e che nel 2008 si era verificato un incendio dei rifiuti abusivi che aveva reso improcrastinabile l’intervento del Comune e che l’area era priva di recinzione e di cartellonistica dissuasiva, la Corte d'Appello ha ritenuto, diversamente dal Tribunale, di applicare l’art. 9 del dpr 915/1982, precisando comunque che a carico dell’ARST era ravvisabile un comportamento colposo; 6.1) ciò stando, nello scrutinio dei motivi si seguirà lo stesso criterio, vale a dire che saranno esaminati dapprima i primi quattro motivi unitariamente, mentre l’ultimo sarà esaminato autonomamente; 6.2) si rileva innanzitutto, quanto ai profili di novità della domanda ex art. 9 del dpr n. 915/1982, che l’attività qualificatoria è sempre consentita al giudice di merito, nel rispetto del contraddittorio, e dunque anche al giudice di appello che può provvedervi ex officio a meno che - ma non è questo il caso - la diversa qualificazione non abbia costituito oggetto di specifica discussione e sia stata espressamente disattesa in favore di altra soluzione del giudice di primo grado, giacché in tal caso il potere qualificatorio del giudice del gravame resterebbe confinato nei soli limiti del devoluto (cfr. Cass. 01/12/2010, n. 24339; Cass.03/07/2014, n. 15223; Cass. 21/05/2019, n. 13602; Cass.05/08/2019, n. 20932; Cass. 29/03/2022, n.10049), ovvero venga ad incidere sugli stessi "elementi identificativi della domanda", determinando una innovazione rispetto alla pretesa originaria;deve invero ritenersi che la domanda nel suo nucleo immodificabile va identificata, non in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto dell'attività qualificatoria rimessa al giudice), ma esclusivamente in base al bene della vita (sia esso la reso l'utilità ritraibile come effetto della pronuncia giudiziale) ed ai fatti storici-materiali che delineano la genesi e lo svolgimento della fattispecie concreta, così come descritta dalle parti e portata a conoscenza del giudice; con la conseguenza che se i "fatti materiali", come ritualmente allegati hinc et inde, rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti, indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte; deve dunque negarsi che il giudice d'Appello abbia travalicato i limiti del potere di qualificazione della domanda; 6.3) va poi osservato che l’espressione aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, di cui all’art. 9 del dpr 915/1982, è da questa Corte «intesa nel senso ampio e generico di utilizzazione di fatto diun'area privata da parte di un numero indeterminato di persone»(Cass. 05/03/1994, n. 2180; Cass. 25/05/1995, n. 5731) e che la Corte territoriale ne ha fatto corretta applicazione, giacché ha dato risalto al fatto chel’area interessata dalla discarica era ben esposta al pubblico transito, a ridosso della costruenda linea ferroviaria Cagliari - Monserrato, in prossimità di abitazioni ed opifici; 6.4) in aggiunta, deve ribadirsi che l 'abbandono, lo scarico ed il deposito incontrollato dei rifiuti, di cui all'art. 9 dal dpr 915/1982, integrano un'attività autonomamente vietata che ingenera la responsabilità di chi l'abbia posta in essere per tutti i danni che ne siano derivati indipendentemente dal fatto che l'autore di tale condotta non sia anche il produttore dei rifiuti (al quale l'art. 3 impone lo smaltimento regolare degli stessi a proprie spese), giacché la violazione dell'obbligo da parte del produttore non esaurisce la potenzialità lesiva dei rifiuti per la salubrità dell'ambiente, che risulta anzi pregiudicata proprio dall'abbandono, dello scarico e del deposito incontrollato in aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico»; sicché avere ritenuto la ARST responsabile per non aver vigilato, recintato il terreno, adottato altre misure dissuasive significa averla ritenuta corresponsabile della discarica – cfr. p. 11 della sentenza - sì da giustificare la richiesta del Comune di rifusione delle spese di bonifica necessaria per porvi rimedio (Cass. 18/04/2005, n. 8003); 7) l’ultimo motivo di ricorso deve dichiararsi inammissibile; con esso, infatti, è stata censurata un'argomentazione della sentenza impugnata svoltaad abundantiam , e pertanto non costituente una ratio decidendi de lla medesima. Infatti, un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse(Cass. 03/09/2021, n. 23885 ) ; 8) ne consegue il rigetto del ricorso; 9) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 10) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della società ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupp