CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 23712/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026CAIO ANTONIO, [OSCURATO:PERSONA], ICOLARI2221ALDO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 807/2024 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 04/12/2024 R.G.N.596/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del06/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 13330/2025udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale DottN. umero sezionale 2221/2026Numero di raccolta generale 23712/2026TIZIANA [OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per il rigetto dDealt a pubblicazione 21/07/2026ricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per delegaverbale avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 4144/2023 il Tribunale di Milano avevadichiarato l’illegittimità degli assorbimenti e/o riduzioni dellavoce in busta paga denominata “AP/Sovraminimo individuale”,operati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in danno dei cinque lavoratori,febbraio 2018 in poi, e, per l’effetto, aveva condannato lasocietà resistente a ricostituire la predetta voce“AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento agennaio 2018, nonché al pagamento di tutte le sommeindebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 in poi,oltre accessori di legge e spese di lite, come liquidate.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diMilano, provvedendo sull’appello principale di [OSCURATO:PERSONA].p.a., nonché sull’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA],contro la sentenza di primo grado, in parziale riforma di dettasentenza, dichiarava la cessazione della materia del contenderefra [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Colabona, e confermava nel restola sentenza impugnata.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a)ciò che aveva considerato e deciso il primo giudice; b) i tremotivi d’appello formulati da [OSCURATO:SOCIETA].; c) le ragioniNumero registro generale 13330/2025dell’appellante incidentale [OSCURATO:PERSONA] e degli altrNi umero sezionale 2221/2026Numero di raccolta generale 23712/2026appellati. Data pubblicazione 21/07/20264. Tanto premesso, la Corte, richiamando una serie diproprie recenti decisioni sulla stessa questione e segnatamenteuna di esse, che aveva affrontato le medesime problematicheora devolute alla stessa, trattandosi di fattispecie in fatto e indiritto giudicata del tutto sovrapponibile a quella in esame, eall’esito di ulteriori considerazioni, riteneva che l’appello neiconfronti del Tatoli, dell’Icolari, del Caio, della [OSCURATO:PERSONA] e dellaZingaro meritasse integrale reiezione; mentre, circa la posizionedi [OSCURATO:PERSONA], rilevava che l’appellante principale avevaconcordato per la dichiarazione della cessazione della materiadel contendere con spese compensate.5. Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione, affidato a tre motivi.6. Resistono i cinque lavoratori sopra indicati con unicocontroricorso.7. Il Presidente aggiunto di questa Corte Suprema, condecreto depositato il 25.7.2025, rilevato, tra l’altro, quantorappresentato dal Presidente titolare di questa Sezione Lavorocirca la giurisprudenza formatasi nella stessa Sezione in ordinealle questioni poste dal ricorso per cassazione, rigettaval’istanza di assegnazione del medesimo ricorso alle Sezioni Unitedella Corte, avanzata dai difensori di [OSCURATO:SOCIETA]., edisponeva trasmettersi il fascicolo alla Sezione Lavoro.8. Il P.G. in propria memoria scritta concludeva per ilrigetto del ricorso, e la ricorrente depositava memoria, in vistadell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 13330/20259. A seguito di ordinanza interlocutoria depositata iNl umero sezionale 2221/2026Numero di raccolta generale 23712/202626.2.2026, è stata fissata pubblica udienza. Data pubblicazione 21/07/202610. Le parti private hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione efalsa applicazione dei principi giurisprudenziali in tema diassorbimento dei superminimi, nonché degli artt. 1362, comma2, 2078 e 2697 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), conriferimento alla legittimità dell’assorbimento dei superminimioperato dalla Società ed all’insussistenza di un uso aziendale edi un comportamento concludente nel senso di non assorbire ipredetti emolumenti”.2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 1373 e 2078 c.c., nonché dei principigiurisprudenziali in tema di disdettabilità dell’uso aziendale (art.360, comma 1, n. 3, c.p.c.), con riferimento alla legittimità delrecesso intimato da [OSCURATO:SOCIETA]., a fronte del quale laSocietà ha provveduto ad operare l’assorbimento per cui ècausa”.3. Con il terzo motivo denuncia “Violazione e falsaapplicazione del CCNL Telecomunicazioni del 23.11.2017, cheha introdotto e disciplinato l’istituto dell’ERS, dell’art. 2120 c.c.e dell’art. 2697 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), conriferimento alla legittimità dell’assorbimento operato a frontedell’introduzione dell’ERS”.4. Detti motivi (riassunti come sopra dalla stessaricorrente), esaminabili congiuntamente per connessione, sonoinfondati.5. La questione sollevata dalla società e sorretta da plNuurmimeroe re gistro generale 13330/2025Numero sezionale 2221/2026argomentazioni espresse negli scritti difensivi, oltre che Ninum esreo ddi era ccolta generale 23712/2026di discussione orale, concerne i rapporti tra superminimo, usDoat a pubblicazione 21/07/2026aziendale e recesso in controversie che hanno dato luogo ad undiffuso contenzioso, anche innanzi a questa Corte.Il tema è stato affrontato, con riferimento alla medesimasocietà, in più pronunce (Cass. n. 12473, n. 12477, n. 13192,n. 16166, n. 16171, n. 16178 del 2025), che hanno dato luogoa un orientamento al quale il Collegio intende dare continuitàalla luce delle considerazioni che seguono.6. Ai fini di un ordinato iter motivazionale è opportunomuovere dall’evoluzione della giurisprudenza in materia.6.1. In tema di usi negoziali e sul processo della loroformazione in ambito lavoristico, con due sentenze delle Sezioniunite di questa Corte, nella metà degli anni ’90 del secolo scorso(Cass., Sez. Un., n. 3134/1994; Cass., Sez. Un., n. 3101/1995),sono stati affermati i seguenti principi:a) l'uso negoziale si forma a seguito di una prassi, comportanteper i lavoratori un trattamento più favorevole rispetto a quelloprevisto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, prassigeneralizzata nei confronti dei dipendenti anche di una solaazienda; in questo caso si parla di uso aziendale;b) per la formazione dell'uso i singoli atti, in cui la prassi sisostanzia, devono essere compiuti spontaneamente e non inesecuzione di un obbligo, sicché è la mera reiterazione dicomportamenti ad integrare la fattispecie costitutiva degli usinegoziali o di fatto;c) gli usi negoziali s'inseriscono nei singoli contratti individuali enon nei contratti collettivi nazionali o aziendali, per cui soltantoNumero registro generale 13330/2025la concorde volontà delle parti del rapporto può escludereN umero sezionale 2221/2026Numero di raccolta generale 23712/2026l'inserzione dell'uso nel contratto e le condizioni di miglior favorDeat a pubblicazione 21/07/2026dall'uso derivanti non possono essere derogate, in pejus per ilavoratori, dalla contrattazione collettiva.6.2. Tale ultima affermazione ha trovato precisazione esviluppo nella giurisprudenza successiva, a partire dallacompiuta ricognizione effettuata da Cass. n. 1773/2000 (inprecedenza v. pure Cass. n. 9690/1996).Analiticamente confutato l’assunto della riconducibilità degliusi aziendali alle clausole d’uso ex art. 1340 c.c., con il citatoarresto viene considerato che l'essenza dell'uso aziendaleconsiste nel far sorgere l'obbligazione a carico del datore dilavoro non solo nei confronti dei beneficiari del comportamento,ma anche nei confronti degli altri dipendenti i quali, in tempidiversi e successivi, conseguiranno la medesima qualifica o sitroveranno ad affrontare la stessa vicenda del rapporto dilavoro, con la conseguente impossibilità di ricondurre ilfenomeno alle normali categorie civilistiche ed alla prospettivapuramente negoziale e individuale.La natura e gli effetti di questa particolare fonte diregolazione dei rapporti di lavoro rappresentata dagli usiaziendali è stata, quindi, desunta dai principi propridell'ordinamento del lavoro.Si è richiamata la giurisprudenza che riconosce come tra "leconseguenze che ne derivano secondo legge" (dalla conclusionedi un contratto di lavoro), alla stregua dell'espressioneadoperata dall'art. 1374 c.c., vi sia l'assoggettamento delrapporto alle fonti sociali, definite tali perché non sonoespressione di funzione pubblica ma neppure realizzano meriinteressi individuali.Numero registro generale 13330/2025Tra le fonti sociali vengono collocati non solo i contratti eN umero sezionale 2221/2026Numero di raccolta generale 23712/2026accordi collettivi nazionali e aziendali ovvero i regolamenDtait a pubblicazione 21/07/2026aziendali, ma, altresì, “l'uso aziendale, quale fatto-fonterientrante tra i casi, numerosi, in cui la legge considerairrilevante la volontà dell'autore di un comportamento, poichénon ammette, comunque, l'autore a provare l’inesistenza nelcaso concreto di un intento negoziale (…), e costituente, quindi,fonte di obbligazione e di regolamentazione collettiva deirapporti di lavoro ai sensi degli art. 1374 e 1173 c.c.” (Cass. n.1773/2000 cit.). Il trattamento di miglior favore della collettivitàdei dipendenti, al pari del regolamento d'impresa, costituisceanch'esso espressione del potere di iniziativa economica deldatore di lavoro, attuato con atti volontari che rappresentanouna fonte di obbligazione quando integrano la fattispecie di usoaziendale, che si risolve in un nuovo assetto diregolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro.Secondo la pronuncia citata, dalla natura di fonte sociale, equindi collettiva, dell'uso aziendale, desunta dai principi generalidell'ordinamento dei rapporti di lavoro, consegue che sialiberamente modificabile da altre fonti sovraordinate dicarattere collettivo (i contratti nazionali e aziendali), anche inpeius; la modifica dell'uso può anche essere l'effetto di accordiindividuali, ma limitatamente alle parti stipulanti, non però daun successivo uso aziendale di segno opposto, sia perché lanozione ontologica di uso aziendale presuppone un trattamentodi miglior favore, sia perché non è giuridicamente possibile chesi formi un uso in virtù di comportamenti che sono qualificabilicome inadempimento di preesistenti obbligazioni.6.3. Tale ricostruzione ha trovato l’avallo delle Sezioni unitecivili, le quali, proprio richiamando Cass. n. 1773/2000 cit.,hanno ribadito che “la reiterazione costante eNumero registro generale 13330/2025generalizzata di un comportamento favorevole del datore dNi umero sezionale 2221/2026Numero di raccolta generale 23712/2026lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gDlait a pubblicazione 21/07/2026estremi di un uso aziendale il quale, in ragione della suaappartenenza al novero delle c.d. fonti sociali - tra le quali vannoconsiderati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'aziendae che sono definite tali perché non costituiscono espressione difunzione pubblica, ma neppure realizzano meri interessiindividuali, in quanto dirette a realizzare un'uniforme disciplinadei rapporti con riferimento alla collettività impersonale deilavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapportiindividuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di uncontratto collettivo aziendale” (in termini, Cass., Sez. Un., n.26107/2007).La successiva giurisprudenza è costante in tal senso (v., trale altre, v. Cass. n. 8342/2010, con i precedenti ivi citati).7. Sulla base di tale impianto, le decisioni di questa Corterichiamate al punto 5 hanno esaminato controversie analoghealla presente avuto riguardo al rapporto tra usi aziendali eassorbimento del superminimo.7.1. In premessa è stato richiamato lo “ius receptum”secondo cui il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenzaretributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuitotra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto alprincipio dell'assorbimento nei successivi miglioramenticontemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questadiversamente disposto, o che le parti abbiano attribuitoall'eccedenza della retribuzione individuale la natura dicompenso speciale strettamente collegato a particolari meriti oalla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svoltedal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, allaNumero registro generale 13330/2025cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onereN umero sezionale 2221/2026Numero di raccolta generale 23712/2026della prova, è tenuto lo stesso lavoratore. Data pubblicazione 21/07/2026L'indagine probatoria sulla sussistenza di dette pattuizioni equella ermeneutica sulla loro effettiva portata derogatoria allaregola generale dell'assorbimento sono riservate al giudice delmerito (in termini, Cass. n. 11773/2025, con la giurisprudenzaivi richiamata; conf. Cass. n. 29741/2025; Cass. n.18756/2026).Si è condivisibilmente statuito, poi, che “non si ravvisanoostacoli di ordine logico o giuridico al fatto che la naturaleassorbibilità del superminimo possa venire meno per effetto didiversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche inconseguenza di un uso aziendale, vale a dire della reiterazionecostante e generalizzata di un comportamento favorevole deldatore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che sitraduca in trattamento economico o normativo di maggiorfavore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali ecollettivi)” (tra le altre, Cass. n. 12477/2025).7.2. L’assunto della società per il quale, ai finidell’esclusione dell’assorbibilità del superminimo, sarebberichiesta una comune volontà delle parti in tal senso,derogatoria alla naturale assorbibilità dell’emolumento inoggetto, è adeguatamente confutato richiamando proprio lagiurisprudenza di legittimità di cui innanzi – che il Collegiocondivide – la quale esclude il rilievo, al fine dellaconfigurazione dell’uso aziendale quale fonte sociale,dell’elemento volontaristico, ritenendo sufficiente il fattooggettivo della reiterazione costante e generalizzata di uncomportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti deipropri dipendenti che si traduca in trattamento economico onormativo di maggior favore.Numero registro generale 13330/2025Va ulteriormente ribadito che ove la modifica in melius deNl umero sezionale 2221/2026Numero di raccolta generale 23712/2026trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell’uso aziendaleDa,t a pubblicazione 21/07/2026ad essa non si applica né l’art. 1340 cod. civ. – che postula lavolontà, tacita, delle parti di inserire l’uso o di escluderlo – né,in generale, la disciplina civilistica sui contratti – con esclusione,quindi, di un’indagine sulla volontà del datore di lavoro e deisindacati – né, comunque, l’art. 2077, comma 2, c.c., con laconseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali eaziendali) di disporne una modifica in peius del trattamento intal modo attribuito (Cass. n. 8342/2010, Cass. n. 5882/2010,Cass. n. 15489/2007), fatti salvi eventuali diritti quesiti (Cass.n. 3296/2016).Del resto, ove fosse indispensabile una volontà comunedelle parti in tal senso, non sarebbe necessario discutere di usoaziendale, ma si ricadrebbe in uno schema contrattuale in cui lacomune volontà delle parti del contratto di lavoro (o di uncontratto collettivo) è manifestata, sia pure mediante fatticoncludenti, da entrambe.L’irrilevanza di una volontà comune non esclude che icomportamenti debbano essere volontari e spontanei, ossia nonimposti da un obbligo preesistente, né che la loro reiterazionedebba presentare, sul piano oggettivo, caratteri di costanza egeneralità idonei a esprimere una regola destinata allacollettività impersonale dei lavoratori interessati, atta adisciplinare nel prosieguo gli aspetti dei rapporti di lavoro cui siriferisce (cfr. Cass. n. 7200/2002; conf. Cass. n. 16257/2003).Né può condividersi l’assunto secondo cui il mancatoassorbimento resterebbe giuridicamente circoscritto a ciascunrinnovo collettivo e sarebbe, per ciò solo, privo di significato peril futuro. La singola omissione, isolatamente considerata, puòcertamente non apparire decisiva; diversa è, tuttavia, laNumero registro generale 13330/2025valutazione della sequenza complessiva di comportamentiN, umero sezionale 2221/2026Numero di raccolta generale 23712/2026quando il mancato assorbimento si ripeta nei confronti delDlaat a pubblicazione 21/07/2026collettività interessata in più occasioni che avrebbero consentitol’esercizio della facoltà.7.3. La società, inoltre, oppone che, agendo l’uso aziendalesul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e conla stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, nederiverebbe che esso non potrebbe modificare la pattuizionedell’accordo individuale relativa alla natura del superminimo e,quindi, mutare l’originaria natura assorbibile di taleemolumento.L’asserto non può essere condiviso.Proprio perché l’uso aziendale, una volta perfezionatosi,opera quoad effectum come un contratto collettivo aziendale,esso non modifica negozialmente la clausola individuale né mutain astratto la natura originariamente assorbibile delsuperminimo; introduce, piuttosto, una regola eteronoma ecollettiva di miglior favore che, per il periodo della sua efficacia,impedisce al datore di avvalersi della facoltà di assorbimento neiconfronti dei lavoratori compresi nella platea di riferimento,quale nuovo assetto di regolamentazione collettiva dei rapportidi lavoro.7.4. Dalla ricognizione degli elementi ritenuti essenziali perconfigurare un uso aziendale emerge con evidenza il risalenteinsegnamento per il quale è “compito del giudice del meritoaccertare i fatti indispensabili per ritenerlo realizzato in concretoe tale accertamento, ove coerente con le regole di dirittoenunciato, non è sindacabile in sede di legittimità se non pervizio di motivazione” (così Cass. n. 10591/2004; conf. Cass. n.18991/2008), e, nell’attuale assetto processuale, nei limiti in cuiogni accertamento di fatto sia sindacabile innanzi a questaCorte, con esclusione altresì di anomalie motivazionali chNeu mneoron re gistro generale 13330/2025Numero sezionale 2221/2026valichino la soglia del cd. “minimum costituzionale”. Numero di raccolta generale 23712/2026Certamente non attraverso la denuncia del vizio di cui al nDa.t a pubblicazione 21/07/20263 dell’art. 360 c.p.c., come prospettato invece dalla societàricorrente, il quale, come noto, presuppone un accertamento difatto che è quello consegnato dalla ricostruzione della vicendastorica operata dai giudici del merito.Parimenti, l’accertamento della volontà negli atti diautonomia privata si sostanzia in un accertamento di fatto (direcente, Cass. n. 32946/2025; in precedenza, tra molte, Cass.n. 9070/2013; Cass. n. 12360/2014), riservato all'esclusivacompetenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067/2007;Cass. n. 11756/2006; più di recente, conf. Cass. n.22318/2023; Cass 32946 del 2025), che non può essere scalfitoda generiche doglianze che, nella specie, si limitano a lamentarela violazione di canoni ermeneutici, proponendo interpretazionialternative che non possono trovare ingresso nel giudizio dilegittimità (cfr. Cass., Sez. Un., n. 9839/2021).8. Una volta acclarato in fatto, nella singola controversia,l’esistenza di un uso aziendale idoneo ad escluderel’assorbimento del superminimo, si pone la successiva questionedella recedibilità da tale tipologia di uso.8.1. I precedenti richiamati al punto 5 non hanno affattoescluso la possibilità per la parte datoriale di “disdettare” l’usoaziendale, esplicitando che l'uso aziendale, quale fonte socialeche agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stessomodo e con la stessa efficacia di un contratto collettivoaziendale, è liberamente modificabile da altre fontisovraordinate di carattere collettivo (i contratti nazionali eaziendali), anche in peius, non potendo vincolare sine die leNumero registro generale 13330/2025parti, alla stessa stregua di quanto non può fare un contrattoN umero sezionale 2221/2026Numero di raccolta generale 23712/2026collettivo privo del termine di durata. Data pubblicazione 21/07/20268.2. Invero, in ordine alla durata della vincolatività dell’usoaziendale, può farsi utile riferimento proprio a quanto statuitoda questa Corte in tema di contratto collettivo senza un terminepredeterminato di efficacia.Si è affermato che esso non può vincolare per sempre leparti contraenti perché in tal modo finirebbero per esserevanificate la causa e la funzione sociale della contrattazionecollettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su terminitemporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi suuna realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a talecontrattazione va estesa la regola, di generale applicazione neinegozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresentauna causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata atempo indeterminato, che risponde all’esigenza di evitare – nelrispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzionedel contratto – la perpetuità del vincolo obbligatorio (tra molte,Cass. n. 23105/2019).Allo stesso modo, anche nel caso dell’uso aziendale, lacristallizzazione del vincolo da esso scaturente finirebbe per nonessere funzionale alle esigenze di una realtà socio-economicasulla quale l’uso aziendale è destinato ad incidere, perdefinizione mutevole nel tempo. Va quindi ribadita, in linea diprincipio, la possibilità per la parte datoriale di “disdettare” l’usoaziendale, come sancito dai precedenti più volte richiamati.8.3. Circa le modalità con cui è possibile realizzare il recessodall’uso aziendale, occorre precisare che, sebbene non siaprescritta una forma vincolata non richiesta dal principio dellalibertà delle forme nell’esercizio dell’autonomia contrattuale(cfr. Cass., Sez. Un., n. 3318/1995), principio estensibile ancheNumero registro generale 13330/2025ai negozi risolutori (per tutte, v. Cass. n. 2600/2018), tuttaviaN umero sezionale 2221/2026Numero di raccolta generale 23712/2026è necessario che l’estrinsecazione della volontà datoriale Dsait a pubblicazione 21/07/2026manifesti coerentemente con le caratteristiche di fonte socialedell’uso aziendale, quale fonte eteronoma di regolazione delrapporto di lavoro che risponde – come ricordato in premessa –ai principi propri dell’ordinamento lavoristico.Occorre, dunque, che la volontà datoriale di recederedall'uso aziendale sia resa in termini chiari ed univoci, in modotale da essere immediatamente percepibile dalla platea deilavoratori.La libertà di forma non esclude la necessità di unamanifestazione oggettivamente univoca e portata, con modalitàidonee, a conoscenza della collettività interessata. Talemanifestazione può anche risultare da comportamenticoncludenti, purché essi, valutati nel loro complesso, esprimanoinequivocabilmente la volontà di porre termine per il futuro allaregola aziendale.Proprio perché l’uso aziendale, quale fonte sociale, èdestinato ad avere ricadute su interessi di carattere collettivoriferiti alla generalità dei lavoratori, simmetricamente, perun'elementare esigenza di trasparenza e controllo del fisiologicoesplicarsi delle relazioni aziendali, la medesima generalità deveavere inequivoca e adeguata conoscenza della volontà datorialedi "recedere" dall'uso; così come nel caso di contratto collettivodi diritto comune senza termine, le parti sono libere di recederneunilateralmente, allo stesso modo è possibile recedere dall’usoaziendale, che col primo condivide la comune natura di fontesociale, ma è fatta salva la valutazione dell'idoneità del singoloIn particolare, onde evitare che il datore di lavoro possaarbitrariamente sottrarsi al vincolo scaturente dall'usoNumero registro generale 13330/2025aziendale, non è sufficiente un comportamento che si traducaN umero sezionale 2221/2026Numero di raccolta generale 23712/2026nel mero inadempimento degli obblighi derivanti dalla pregressDaat a pubblicazione 21/07/2026reiterazione costante e generalizzata di condotte favorevoli deldatore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti; è pursempre necessario un comportamento rivolto ad una chiara edinequivoca estrinsecazione della intenzione di recessopercepibile dalla collettività dei lavoratori, non certamenteravvisabile nel solo mancato rispetto dell’obbligo assunto conl’uso aziendale, in conformità ai generali principi di trasparenzae di tutela dell'affidamento collettivo e dell’interpretazione dellavolontà negoziale secondo correttezza e buona fede.8.4. Ciò posto in diritto, l’accertamento nella concretezzadella vicenda storica della sussistenza di un recesso datorialeidoneo ad assumere il valore di una disdetta dall’uso negozialeè, inevitabilmente, quaestio facti demandata al giudice delmerito.Una volta dimostrata la formazione dell’uso aziendale, gravasul datore di lavoro che ne eccepisca la cessazione l’onere diprovare il fatto estintivo, e quindi l’esistenza di unamanifestazione idonea e la sua adeguata conoscibilità da partedella collettività interessata, secondo la regola generale dell’art.2697 c.c. (cfr. Cass. n. 2600/2018 cit.; conf. Cass. n.3542/2021).Pertanto, non possono trovare ingresso in questa sede dilegittimità le censure proposte dalla società ricorrente volte asollecitare, mediante la denuncia formale di vizi di violazione dilegge, un sostanziale riesame sia dell’esistenza di un validorecesso dall’uso aziendale, sia dell’assolvimento dell’onereprobatorio gravante su parte datoriale.9. Infine, con riferimento alla fattispecie in esame deveevidenziarsi che parte ricorrente non ha specificamenteNumero registro generale 13330/2025censurato l’affermazione della Corte di merito in ordineN umero sezionale 2221/2026Numero di raccolta generale 23712/2026all’assenza nell’accordo di programma del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dDait a pubblicazione 21/07/2026previsioni dalle quali potersi desumere, implicitamente oesplicitamente, il superamento dell’uso esistente o comunque lafacoltà, per l’azienda, di provvedere all’assorbimento delsuperminimo in misura corrispondente ai nuovi elementi;neppure risulta validamente censurata l’altra affermazione,avente rilievo dirimente ai fini della decisione, circa lainconfigurabilità nella condotta aziendale di un comportamentoqualificabile come disdetta unilaterale. Tale accertamento difatto, non oggetto di specifica censura, frutto di verificaistituzionalmente riservata al giudice di merito - unaccertamento “coperto” dalla doppia conforme ex art. 360,comma 4, c.p.c. - esclude in radice la legittimità della condottadatoriale di assorbimento de facto del superminimo ed esonerail Collegio dall’esame di ogni censura connessa allacomparabilità dell’ERS con l’emolumento (illegittimamente)assorbito dalla società.10. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore dei difensori deicontroricorrenti, dichiaratisi anticipatari, delle spese di questogiudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenutaal versamento di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 200,00 per esborsi e in € 5.000,00 per compensiprofessionali,, oltre rimborso forfettario delle spese generalinella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e distNraumee roin re gistro generale 13330/2025Numero sezionale 2221/2026favore dei difensori dei controricorrenti. Numero di raccolta generale 23712/2026Data pubblicazione 21/07/2026Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6.5.2026.La PresidenteAdriana DoronzoIl Consigliere estensoreNumero registro generale 13330/2025Numero sezionale 2221/2026Numero di raccolta generale 23712/2026Data pubblicazione 21/07/2026