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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 22318/2023

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso 21319-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.70, presso lo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 21319/2020 Cron.

Rep.

Ud. 23/05/2023 PU lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1647/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 02/12/2019 R.G.N. 1163/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

Fatti di causa 1.La Corte d’Appello di Milano ha rigettato l’appello pro- posto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto le domande nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], di cui era dirigente, consigliere di ammini- strazione delegato e co-direttore generale sino al licenzia- mento comunicatogli il 17/2/2015, e in parte contro la holding [OSCURATO:SOCIETA]., dirette: a) all’accertamento della mancanza di giustificatezza del licenziamento e alla condanna al paga- mento in suo favore della somma lorda di € 1.041.422,40 lordi a titolo di indennità supplementare massima di cui al CCNL applicato ovvero somma di giustizia; b) alla condanna a cor- rispondergli l'importo di € 2.500.000 o di giustizia, da liqui- darsi anche in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno conseguente all'ingiuriosità del licenziamento intimato, non- ché del danno alla professionalità, all'immagine e alla reputa- zione ed in aggiunta al risarcimento economico di dette voci di danno, ordinare la pubblicazione della sentenza o di un suo estratto nei quotidiani Corriere della Sera, La Repubblica, II Giornale, [OSCURATO:PERSONA], II Sole 24 Ore, Borsa e Finanza, Fi- nancial Times, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; c) all’ac- certamento dell'insussistenza della giusta causa di revoca dalla carica di amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]. e dell'inadempi- mento da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. all'obbligo contrattuale di rinnovo della carica di [OSCURATO:SOCIETA]., con con- danna al pagamento della somma lorda di € 1.380.000,00 a titolo di risarcimento dei danni causati dall’ingiustificata re- voca e dal mancato rinnovo nella carica di amministratore de- legato di [OSCURATO:SOCIETA]. fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017, ovvero al pagamento di somma di giustizia, anche mediante liquidazione equitativa; d) alla condanna a corrispondere, a titolo di differenze sul corrispettivo del patto di non concorrenza liquidato dal mese di marzo 2015 al mese di febbraio 2016,l'importo di € 235.000 lordi o somma di giu- stizia; e) alla condanna a corrispondere, a titolo di differenze sull'indennità sostitutiva del preavviso già liquidata, l’importo di € 525.939,32 lordi, nonché al versamento della relativa contribuzione sociale,e di € 38.958,47 lordi, a titolo di inci- denza del trattamento di fine rapporto su tale somma o somme di giustizia; f) alla condanna a corrispondere, a titolo di differenze sul bonus amministratore 2014 liquidato, l’im- porto di € 105.000 lordi o somma di giustizia; g) alla declara- toria del diritto di esercizio dei piani di incentivazioni asse- gnati, nonché alla condanna al risarcimento dei danni subiti per l'ingiustificato blocco della vendita delle azioni già vestite, determinato dall'eventuale differenza tra il valore delle azioni al momento della vestizione e quello al momento in cui po- tranno essere effettivamente esercitati i relativi diritti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dovuti al ritardo nell'in- casso degli importi dovuti; h) alla condanna acorrispondere, a titolo di differenze sul trattamento di fine rapporto, l'importo di € 100.130 lordi, o somma di giustizia. 2.Per quanto qui rileva, in estrema sintesi, la Corte terri- toriale, riesaminate criticamente le deposizioni testimoniali e le prove documentali raccolte in primo grado alla luce dei 7 motivi di appello proposti, rilevava che al dirigente, dipen- dente dal 2004con tale qualifica e consigliere di amministra- zione con specifiche deleghe operative e mansioni di co-diret- tore generale dal 2012, era stata mossa una contestazione disciplinare in data 10/2/2015 (riportata per esteso nella sen- tenza impugnata) e che, a seguito delle giustificazioni, era stato intimato licenziamento per giustificati motivi di carattere soggettivo; riteneva le contestazioni specifiche, tempestive e comprovate e la decisione del datore di lavoro di recedere dal rapporto non arbitraria né pretestuosa; valutava assente la prova di adozione del licenziamento con forme o modalità of- fensive o lesive della dignità e del decoro del dirigente e non dimostrata un’impropria divulgazione del licenziamento; escludeva il perfezionamento di un accordo di rinnovo, doven- dosi i relativi documenti in atti qualificare come mera minuta, peraltro non seguita da accettazione, ma da controproposta; riteneva non fondata la domanda di risarcimento dei danni per la revoca anticipata dalla carica di amministratore, ricorrendo una giusta causa di revoca dalla carica ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c.; escludeva l’inclusione nella base di calcolo dell’indennità di preavviso e del TFR dei bonus erogati sotto forma di RSU (restricted stock units), assimilabili a piani di stock-option, generativi di redditi esulanti dalla nozione di on- nicomprensività della retribuzione, perché aleatori e di valore non predeterminabile; giudicava le domande relative alle dif- ferenze sul bonus amministratore basate su fatti nuovi non tempestivamente dedotti nel giudizio di primo grado; dichia- rava difetto di legittimazione passiva delle società convenute per le domande relative all'esercizio dei piani azionari di in- centivazione e di risarcimento dei danni conseguenti al blocco della vendita delle azioni stipulati con le società statunitensi AON Plc e AON Corporation, in assenza di prova dell'ordine di [OSCURATO:SOCIETA]. di bloccare il conto relativo. 3.L’originario ricorrente e appellante chiede la cassazione della sentenza impugnata con 8 motivi, cui resistono con unico controricorso le società; il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso; entrambe le parti private hanno depositato me- moria.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso per cassazione, parte ri- corrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 34 CCNL Dirigenti del settore terziario 31.7.2013 e dell’art. 116 c.p.c., sostenendo l’erroneità dell’applicazione dei principi in materia di giustificatezza del licenziamento del dirigente e l’inattendibilità delle testimonianze. 2.Il motivo non è ammissibile. 3.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per Cassazione che, sotto l'appa- rente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass.

S.U. n. 34476/2019, Cass. n. 8758/2017. 4.Parte ricorrente, invero, non contesta la nozione di giu- stificatezza del licenziamento del dirigente applicata dalla Corte di Milano, ma pretende che sia in questa sede sottopo- sta ad esame critico l’analisi delle circostanze che sono state oggetto di contestazione disciplinare nei suoi confronti e che, per come ricostruite in concreto, hanno determinato i giudici di merito (con pronuncia cd. doppia conforme) a ritenere in- tegrato il giustificato motivo soggettivo, per pervenire a un diverso esito valutativo delle prove.

La censura si risolve così in una critica delgoverno delle prove, attività spettante ai giu- dici di merito, non essendo il giudizio di Cassazione strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v.

Cass. n. 15568/2020, e giurispru- denza ivi richiamata; Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021). 5.Occorre, infatti, distinguere tra l'integrazione a livello generale e astratto della suindicata clausola elastica (giustifi- catezza del licenziamento di dirigente), che si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge, e l'applicazione in concreto del più specifico canone integrativo, che rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice del merito, in ordine alle connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità, in termini positivi o negativi, all'ipotesi norma- tiva; ne deriva che il sindacato di legittimità sull'applicazione di un concetto giuridico indeterminato deve essere rispettoso dei limiti che il legislatore gli ha posto, attribuendo al giudice del merito uno spazio di libera valutazione e apprezzamento; ne consegue che questa Corte non può sostituirsi al giudice del merito nell'attività di riempimento di concetti giuridici in- determinati, se non nei limiti di una valutazione di ragionevo- lezza, e tale sindacato sulla ragionevolezza non è quindi re- lativo alla motivazione del fatto storico, ma alla sussunzione dell'ipotesi specifica nella norma generale, quale sua concre- tizzazione (Cass. n. 13534/2019 cit., in motivazione, e giuri- sprudenza ivi richiamata; Cass. n. 88/2023). 6.Poiché la disciplina limitativa del potere di licenziamento di cui alle leggi n. 604/1966 e n. 300/1970 non è applicabile, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 604/1966, ai dirigenti, ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'indennità supplementare prevista per la categoria suddetta, occorre fare riferimento alla nozione contrattuale di giustificatezza che si discosta, sia nel piano soggettivo che su quello oggettivo, da quello di giu- stificato motivo exart. 3, legge n. 604/1966, e di giusta causa ex art. 2119 c.c., trovando la sua ragione d'essere, in parti- colare, nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro in ragione delle mansioni affidate - suscettibile di es- sere leso anche da mera inadeguatezza rispetto ad aspetta- tive riconoscibili ex ante o da importante deviazione dalla li- nea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro (Cass.n. 27199/2018, n. 25145/2010).7.Nel caso concreto, la Corte di Milano è pervenuta alla valutazione che le violazioni oggetto di contestazione discipli- nare, tenuto conto della loro portata, nonché dello specifico ruolo e della responsabilità del dirigente, mettessero in crisi la fiducia sul futuro corretto adempimento del ruolo dirigen- ziale attribuito in relazione alle direttive aziendali, e che quindi il recesso non fosse privo di giustificatezza, in conformità con la giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che, in tema di licenziamento disciplinare del dirigente, rilevando la giustifi- catezza del recesso che non si identifica con la giusta causa, a differenza di quanto avviene relativamente ai rapporti con la generalità dei lavoratori, il licenziamento non deve neces- sariamente costituire una extrema ratio, da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prose- cuzione neppure temporanea del rapporto, e allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrini l'affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve riporre sul dirigente (v., da ultimo, Cass. n. 381/2023). 8.Si tratta di una valutazione del caso concreto all'interno dei parametri di legge (costituenti clausole elastiche), con- forme al loro ambito di applicazione e rispondente a criteri di ragionevolezza e di adeguata motivazione, che pertanto resi- ste alle censure svolte con il motivo di ricorso.

Infatti, l'attività di integrazione del precetto normativo di una norma cd. ela- stica, compiuta dal giudice di merito, non può essere censu- rata in sede di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza del giudizio di sussunzione del fatto con- creto, siccome accertato, nella norma generale, ed in virtù di una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori dell'ordinamento, esi- stenti nella realtà sociale (Cass. n.13534/2019; cfr. anche Cass. n. 985/2017, n. 14777/2021). 9.Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce viola- zione e falsa applicazione dell’art. 2383, comma 3, c.c., so- stenendo che le circostanze contestate al dirigente non costi- tuivano inadempimento e quindi giusta causa di revoca della carica di amministratore, per le ragioni di cui al primo motivo. 10.Il motivo, nella misura in cui richiama le ragioni del mo- tivo precedente, non supera nuovamente il vaglio di ammis- sibilità, richiedendo una rivalutazione dei fatti e delle prove di merito, estranea al presente grado di giudizio. 11.La Corte di Milano, posto che, ai sensi dell’art. 2383, comma 3, c.c., gli amministratori sono revocabili dall'assem- blea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa, ha ritenuto non priva di giusta causa la decisione aziendale di non man- tenere nel ruolo di amministratore delegato un dirigente api- cale a seguito di recesso dal rapporto di lavoro per accertate condotte idonee a turbare il rapporto di fiducia con la società.

Ciò in conformità con la giurisprudenza di legittimità, anche espressamente richiamata (p.24 della sentenza impugnata), secondo la quale, in tema di revoca dell'amministratore di so- cietà, la giusta causa può essere sia soggettiva che oggettiva, purché si tratti di circostanze o fatti sopravvenuti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto, può discendere dal venir meno del rapporto di fiducia con la com- pagine societaria, e neppure costituisce una sanzione (Cass.n. 2037/2018, n. 7425/2012, n. 23557/2008).12.Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 346 c.p.c., soste- nendo che la Corte di Appello avrebbe errato nel considerare nuovi i fatti dedotti a fondamento della domanda relativa alle differenze sul bonusamministratore 2014. 13.Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. 14.Ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata "pacifica" tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica (Cass. n. 10761/2022).

Per il principio d'autosufficienza del ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito (peraltro riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un error in procedendo) presuppone l'am- missibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali ve- rifiche degli atti (cfr. Cass. n. 5344/2013, n. 2771/2017, n. 22880/2017, n. 23834/2019, n. 24048/2021). 15.Con il quarto motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2121 c.c., dell’art. 7 CCNL Diri- genti del settore terziario 31.7.2013 e dell’art. 1362 c.c., cen- surando l’assimilazione delle RSU a stock-optionse, in via su- bordinata, nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di differenze sull’indennità di preavviso.16.Il motivo non è meritevole di accoglimentonei suoi di- versi profili. 17.In primo luogo, esso non si confronta con la ratio deci- dendi della sentenza impugnata sul punto (v. pag.25).

La Corte di Milano ha escluso le RSU dalla base di calcolo dell'in- dennità sostitutiva di preavviso, in quanto reddito aleatorio e di valore non predeterminabile, perciò esulante dalla nozione di onnicomprensività della retribuzione.

Pertanto, la distin- zione tra RSU e stock-options su cui insiste parte ricorrente (e che, peraltro, la Corte non ha obliterato, limitandosi ad una assimilazione delle poste ai fini della domanda in esame) è irrilevante, perché non viene contestata la suddetta aleato- rietà, con conseguente non ricomprensione nell'area della re- tribuzione onnicomprensiva. 18.Neppure è convincente l’argomento che l’art. 7 CCNL applicato al rapporto abbia menzionato tutti i piani azionari, non solo quelli di stock-option, tra le voci da non includere nella base di calcolo del TFR solo nella versione (2019) suc- cessiva ai fatti di causa.

Da tale dato non si può ricavare au- tomaticamente che prima della modifica gli altri piani azionari fossero invece da includere in tale base di calcolo, ben po- tendo l’espressa menzione essere stata determinata proprio dalla necessità di chiarire una questione controversa perché priva di disciplina contrattuale positiva. 19.Neanche ricorre la lamentata omessa pronuncia, avendo la Corte d’Appello respinto integralmente la domanda relativa alle differenze sull’indennità sostitutiva del preavviso. 20.Con il quinto motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c., dell’art. 7 CCNL Diri- genti del settore terziario 31.7.2013 e dell’art. 1362 c.c., as- sumendo che i piani RSU devono essere inclusi nel calcolo del TFR, per i motivi di cui al motivo precedente. 21.Il motivo, speculare a quello precedente, non è fondato per i motivi ivi espressi. 22.Con il sesto motivo, parte ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa pronun- cia in relazione alla domanda di risarcimento dei danni repu- tazionali causatigli dalla campagna diffamatoria e denigratoria posta in esser dalla societàsuccessivamente al licenziamento. 23.Il motivo è infondato. 24.Non sussiste la lamentata omissione di pronuncia, in quanto a p. 21 della sentenza impugnata si legge: “Non risulta neppure che le società appellate abbiano dato improprie di- vulgazione al licenziamento né tantomeno che abbiano diffuso sul mercato pesanti accuse ed infamanti allusioni a carico dell'appellante (secondo quanto dallo stesso dedotto): nes- suna prova in tal senso emerge dagli atti.” Non di omessa pronuncia, perciò, si tratta, ma di rigetto della relativa do- manda. 25.Con il settimo motivo, parte ricorrente deduce nullità della sentenza per mancata ammissione di prova testimoniale in relazione alla legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA]. sulla do- manda di risarcimento dei danni da impedimento di esercizio dei piani di incentivazione e da blocco della vendita delle azioni già vestite. 26.Il motivo è inammissibile. 27.Spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di preva- lenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rile- vanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzoistruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversiapuò essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni; non è consen- tita in sede di legittimità la (sollecitazione di una) rivisitazione del merito della controversia; la valutazione delle emergenze probatorie e la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezza- menti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di in- dicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere te- nuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 20553/2021, n. 15276/2021, n. 17097/2010, n. 12362/2006, n. 11933/2003). 28.Con l’ottavo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., sostenendo erronea interpretazione dell’allegata proposta di rinnovo come minuta e dell’accettazione come controproposta. 29.Il motivo non è ammissibile. 30.L'interpretazione degli atti negoziali è riservata all'esclu- siva competenza del giudice del merito, con un’operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto, e le valutazioni del giudicedi merito in ordine all'interpretazione degli atti nego- ziali soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneu- tica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una moti- vazione logica e coerente.

Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di moti- vazione esigono una specifica indicazione - ossia la precisa- zione del modo attraverso il quale si è realizzata l'anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contrad- dittorietà del ragionamento del giudice di merito - non po- tendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpreta- zione diversa da quella criticata (cfr. tra le molte Cass. n. 20294/2019, n. 16181/2017, n. 24299/2016, n. 12360/2014, n. 17067/2007, n. 15890/2007, n. 9245/2007, n.18375/2006, n. 11756/2006). 31.In sostanza, tale attività interpretativa si traduce in un'indagine di fatto istituzionalmente affidata al giudice di me- rito, censurabile in sede di legittimità nei soli casi di inade- guatezza della motivazione - tale, cioè, da non consentire la ricostruzione dell'iterlogico seguito dal giudice per giungere all'attribuzione di un certo contenuto(e di una certa significa- zione) all'atto in esame -ovvero di inosservanza delle norme ermeneutiche compatibili con gli atti giuridici in senso stretto: vizi, questi, non ravvisabili nella motivazione della gravata sentenza. 32.Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto. 33.Parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore di parte controricorrente delle spese del presente giudizio secondo la regola della soccombenza, liquidate come da dispositivo in relazione al valore della controversia. 34.Al rigetto del gravame consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l’impugna- zione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del pre- sente giudizio, liquidate in € 25.000 per compensi, € 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 21319-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.70, presso lo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 21319/2020 Cron. Rep. Ud. 23/05/2023 PU lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1647/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 02/12/2019 R.G.N. 1163/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Fatti di causa 1.La Corte d’Appello di Milano ha rigettato l’appello pro- posto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto le domande nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], di cui era dirigente, consigliere di ammini- strazione delegato e co-direttore generale sino al licenzia- mento comunicatogli il 17/2/2015, e in parte contro la holding [OSCURATO:SOCIETA]., dirette: a) all’accertamento della mancanza di giustificatezza del licenziamento e alla condanna al paga- mento in suo favore della somma lorda di € 1.041.422,40 lordi a titolo di indennità supplementare massima di cui al CCNL applicato ovvero somma di giustizia; b) alla condanna a cor- rispondergli l'importo di € 2.500.000 o di giustizia, da liqui- darsi anche in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno conseguente all'ingiuriosità del licenziamento intimato, non- ché del danno alla professionalità, all'immagine e alla reputa- zione ed in aggiunta al risarcimento economico di dette voci di danno, ordinare la pubblicazione della sentenza o di un suo estratto nei quotidiani Corriere della Sera, La Repubblica, II Giornale, [OSCURATO:PERSONA], II Sole 24 Ore, Borsa e Finanza, Fi- nancial Times, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; c) all’ac- certamento dell'insussistenza della giusta causa di revoca dalla carica di amministratore di [OSCURATO:SOCIETA]. e dell'inadempi- mento da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. all'obbligo contrattuale di rinnovo della carica di [OSCURATO:SOCIETA]., con con- danna al pagamento della somma lorda di € 1.380.000,00 a titolo di risarcimento dei danni causati dall’ingiustificata re- voca e dal mancato rinnovo nella carica di amministratore de- legato di [OSCURATO:SOCIETA]. fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017, ovvero al pagamento di somma di giustizia, anche mediante liquidazione equitativa; d) alla condanna a corrispondere, a titolo di differenze sul corrispettivo del patto di non concorrenza liquidato dal mese di marzo 2015 al mese di febbraio 2016,l'importo di € 235.000 lordi o somma di giu- stizia; e) alla condanna a corrispondere, a titolo di differenze sull'indennità sostitutiva del preavviso già liquidata, l’importo di € 525.939,32 lordi, nonché al versamento della relativa contribuzione sociale,e di € 38.958,47 lordi, a titolo di inci- denza del trattamento di fine rapporto su tale somma o somme di giustizia; f) alla condanna a corrispondere, a titolo di differenze sul bonus amministratore 2014 liquidato, l’im- porto di € 105.000 lordi o somma di giustizia; g) alla declara- toria del diritto di esercizio dei piani di incentivazioni asse- gnati, nonché alla condanna al risarcimento dei danni subiti per l'ingiustificato blocco della vendita delle azioni già vestite, determinato dall'eventuale differenza tra il valore delle azioni al momento della vestizione e quello al momento in cui po- tranno essere effettivamente esercitati i relativi diritti, oltre interessi e rivalutazione monetaria dovuti al ritardo nell'in- casso degli importi dovuti; h) alla condanna acorrispondere, a titolo di differenze sul trattamento di fine rapporto, l'importo di € 100.130 lordi, o somma di giustizia. 2.Per quanto qui rileva, in estrema sintesi, la Corte terri- toriale, riesaminate criticamente le deposizioni testimoniali e le prove documentali raccolte in primo grado alla luce dei 7 motivi di appello proposti, rilevava che al dirigente, dipen- dente dal 2004con tale qualifica e consigliere di amministra- zione con specifiche deleghe operative e mansioni di co-diret- tore generale dal 2012, era stata mossa una contestazione disciplinare in data 10/2/2015 (riportata per esteso nella sen- tenza impugnata) e che, a seguito delle giustificazioni, era stato intimato licenziamento per giustificati motivi di carattere soggettivo; riteneva le contestazioni specifiche, tempestive e comprovate e la decisione del datore di lavoro di recedere dal rapporto non arbitraria né pretestuosa; valutava assente la prova di adozione del licenziamento con forme o modalità of- fensive o lesive della dignità e del decoro del dirigente e non dimostrata un’impropria divulgazione del licenziamento; escludeva il perfezionamento di un accordo di rinnovo, doven- dosi i relativi documenti in atti qualificare come mera minuta, peraltro non seguita da accettazione, ma da controproposta; riteneva non fondata la domanda di risarcimento dei danni per la revoca anticipata dalla carica di amministratore, ricorrendo una giusta causa di revoca dalla carica ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c.; escludeva l’inclusione nella base di calcolo dell’indennità di preavviso e del TFR dei bonus erogati sotto forma di RSU (restricted stock units), assimilabili a piani di stock-option, generativi di redditi esulanti dalla nozione di on- nicomprensività della retribuzione, perché aleatori e di valore non predeterminabile; giudicava le domande relative alle dif- ferenze sul bonus amministratore basate su fatti nuovi non tempestivamente dedotti nel giudizio di primo grado; dichia- rava difetto di legittimazione passiva delle società convenute per le domande relative all'esercizio dei piani azionari di in- centivazione e di risarcimento dei danni conseguenti al blocco della vendita delle azioni stipulati con le società statunitensi AON Plc e AON Corporation, in assenza di prova dell'ordine di [OSCURATO:SOCIETA]. di bloccare il conto relativo. 3.L’originario ricorrente e appellante chiede la cassazione della sentenza impugnata con 8 motivi, cui resistono con unico controricorso le società; il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso; entrambe le parti private hanno depositato me- moria. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso per cassazione, parte ri- corrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 34 CCNL Dirigenti del settore terziario 31.7.2013 e dell’art. 116 c.p.c., sostenendo l’erroneità dell’applicazione dei principi in materia di giustificatezza del licenziamento del dirigente e l’inattendibilità delle testimonianze. 2.Il motivo non è ammissibile. 3.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per Cassazione che, sotto l'appa- rente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. n. 34476/2019, Cass. n. 8758/2017. 4.Parte ricorrente, invero, non contesta la nozione di giu- stificatezza del licenziamento del dirigente applicata dalla Corte di Milano, ma pretende che sia in questa sede sottopo- sta ad esame critico l’analisi delle circostanze che sono state oggetto di contestazione disciplinare nei suoi confronti e che, per come ricostruite in concreto, hanno determinato i giudici di merito (con pronuncia cd. doppia conforme) a ritenere in- tegrato il giustificato motivo soggettivo, per pervenire a un diverso esito valutativo delle prove. La censura si risolve così in una critica delgoverno delle prove, attività spettante ai giu- dici di merito, non essendo il giudizio di Cassazione strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v. Cass. n. 15568/2020, e giurispru- denza ivi richiamata; Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021). 5.Occorre, infatti, distinguere tra l'integrazione a livello generale e astratto della suindicata clausola elastica (giustifi- catezza del licenziamento di dirigente), che si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge, e l'applicazione in concreto del più specifico canone integrativo, che rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice del merito, in ordine alle connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità, in termini positivi o negativi, all'ipotesi norma- tiva; ne deriva che il sindacato di legittimità sull'applicazione di un concetto giuridico indeterminato deve essere rispettoso dei limiti che il legislatore gli ha posto, attribuendo al giudice del merito uno spazio di libera valutazione e apprezzamento; ne consegue che questa Corte non può sostituirsi al giudice del merito nell'attività di riempimento di concetti giuridici in- determinati, se non nei limiti di una valutazione di ragionevo- lezza, e tale sindacato sulla ragionevolezza non è quindi re- lativo alla motivazione del fatto storico, ma alla sussunzione dell'ipotesi specifica nella norma generale, quale sua concre- tizzazione (Cass. n. 13534/2019 cit., in motivazione, e giuri- sprudenza ivi richiamata; Cass. n. 88/2023). 6.Poiché la disciplina limitativa del potere di licenziamento di cui alle leggi n. 604/1966 e n. 300/1970 non è applicabile, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 604/1966, ai dirigenti, ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'indennità supplementare prevista per la categoria suddetta, occorre fare riferimento alla nozione contrattuale di giustificatezza che si discosta, sia nel piano soggettivo che su quello oggettivo, da quello di giu- stificato motivo exart. 3, legge n. 604/1966, e di giusta causa ex art. 2119 c.c., trovando la sua ragione d'essere, in parti- colare, nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro in ragione delle mansioni affidate - suscettibile di es- sere leso anche da mera inadeguatezza rispetto ad aspetta- tive riconoscibili ex ante o da importante deviazione dalla li- nea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro (Cass.n. 27199/2018, n. 25145/2010).7.Nel caso concreto, la Corte di Milano è pervenuta alla valutazione che le violazioni oggetto di contestazione discipli- nare, tenuto conto della loro portata, nonché dello specifico ruolo e della responsabilità del dirigente, mettessero in crisi la fiducia sul futuro corretto adempimento del ruolo dirigen- ziale attribuito in relazione alle direttive aziendali, e che quindi il recesso non fosse privo di giustificatezza, in conformità con la giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che, in tema di licenziamento disciplinare del dirigente, rilevando la giustifi- catezza del recesso che non si identifica con la giusta causa, a differenza di quanto avviene relativamente ai rapporti con la generalità dei lavoratori, il licenziamento non deve neces- sariamente costituire una extrema ratio, da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prose- cuzione neppure temporanea del rapporto, e allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrini l'affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve riporre sul dirigente (v., da ultimo, Cass. n. 381/2023). 8.Si tratta di una valutazione del caso concreto all'interno dei parametri di legge (costituenti clausole elastiche), con- forme al loro ambito di applicazione e rispondente a criteri di ragionevolezza e di adeguata motivazione, che pertanto resi- ste alle censure svolte con il motivo di ricorso. Infatti, l'attività di integrazione del precetto normativo di una norma cd. ela- stica, compiuta dal giudice di merito, non può essere censu- rata in sede di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza del giudizio di sussunzione del fatto con- creto, siccome accertato, nella norma generale, ed in virtù di una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori dell'ordinamento, esi- stenti nella realtà sociale (Cass. n.13534/2019; cfr. anche Cass. n. 985/2017, n. 14777/2021). 9.Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce viola- zione e falsa applicazione dell’art. 2383, comma 3, c.c., so- stenendo che le circostanze contestate al dirigente non costi- tuivano inadempimento e quindi giusta causa di revoca della carica di amministratore, per le ragioni di cui al primo motivo. 10.Il motivo, nella misura in cui richiama le ragioni del mo- tivo precedente, non supera nuovamente il vaglio di ammis- sibilità, richiedendo una rivalutazione dei fatti e delle prove di merito, estranea al presente grado di giudizio. 11.La Corte di Milano, posto che, ai sensi dell’art. 2383, comma 3, c.c., gli amministratori sono revocabili dall'assem- blea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa, ha ritenuto non priva di giusta causa la decisione aziendale di non man- tenere nel ruolo di amministratore delegato un dirigente api- cale a seguito di recesso dal rapporto di lavoro per accertate condotte idonee a turbare il rapporto di fiducia con la società. Ciò in conformità con la giurisprudenza di legittimità, anche espressamente richiamata (p.24 della sentenza impugnata), secondo la quale, in tema di revoca dell'amministratore di so- cietà, la giusta causa può essere sia soggettiva che oggettiva, purché si tratti di circostanze o fatti sopravvenuti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto, può discendere dal venir meno del rapporto di fiducia con la com- pagine societaria, e neppure costituisce una sanzione (Cass.n. 2037/2018, n. 7425/2012, n. 23557/2008).12.Con il terzo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 346 c.p.c., soste- nendo che la Corte di Appello avrebbe errato nel considerare nuovi i fatti dedotti a fondamento della domanda relativa alle differenze sul bonusamministratore 2014. 13.Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. 14.Ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata "pacifica" tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica (Cass. n. 10761/2022). Per il principio d'autosufficienza del ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito (peraltro riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un error in procedendo) presuppone l'am- missibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali ve- rifiche degli atti (cfr. Cass. n. 5344/2013, n. 2771/2017, n. 22880/2017, n. 23834/2019, n. 24048/2021). 15.Con il quarto motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2121 c.c., dell’art. 7 CCNL Diri- genti del settore terziario 31.7.2013 e dell’art. 1362 c.c., cen- surando l’assimilazione delle RSU a stock-optionse, in via su- bordinata, nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di differenze sull’indennità di preavviso.16.Il motivo non è meritevole di accoglimentonei suoi di- versi profili. 17.In primo luogo, esso non si confronta con la ratio deci- dendi della sentenza impugnata sul punto (v. pag.25). La Corte di Milano ha escluso le RSU dalla base di calcolo dell'in- dennità sostitutiva di preavviso, in quanto reddito aleatorio e di valore non predeterminabile, perciò esulante dalla nozione di onnicomprensività della retribuzione. Pertanto, la distin- zione tra RSU e stock-options su cui insiste parte ricorrente (e che, peraltro, la Corte non ha obliterato, limitandosi ad una assimilazione delle poste ai fini della domanda in esame) è irrilevante, perché non viene contestata la suddetta aleato- rietà, con conseguente non ricomprensione nell'area della re- tribuzione onnicomprensiva. 18.Neppure è convincente l’argomento che l’art. 7 CCNL applicato al rapporto abbia menzionato tutti i piani azionari, non solo quelli di stock-option, tra le voci da non includere nella base di calcolo del TFR solo nella versione (2019) suc- cessiva ai fatti di causa. Da tale dato non si può ricavare au- tomaticamente che prima della modifica gli altri piani azionari fossero invece da includere in tale base di calcolo, ben po- tendo l’espressa menzione essere stata determinata proprio dalla necessità di chiarire una questione controversa perché priva di disciplina contrattuale positiva. 19.Neanche ricorre la lamentata omessa pronuncia, avendo la Corte d’Appello respinto integralmente la domanda relativa alle differenze sull’indennità sostitutiva del preavviso. 20.Con il quinto motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c., dell’art. 7 CCNL Diri- genti del settore terziario 31.7.2013 e dell’art. 1362 c.c., as- sumendo che i piani RSU devono essere inclusi nel calcolo del TFR, per i motivi di cui al motivo precedente. 21.Il motivo, speculare a quello precedente, non è fondato per i motivi ivi espressi. 22.Con il sesto motivo, parte ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa pronun- cia in relazione alla domanda di risarcimento dei danni repu- tazionali causatigli dalla campagna diffamatoria e denigratoria posta in esser dalla societàsuccessivamente al licenziamento. 23.Il motivo è infondato. 24.Non sussiste la lamentata omissione di pronuncia, in quanto a p. 21 della sentenza impugnata si legge: “Non risulta neppure che le società appellate abbiano dato improprie di- vulgazione al licenziamento né tantomeno che abbiano diffuso sul mercato pesanti accuse ed infamanti allusioni a carico dell'appellante (secondo quanto dallo stesso dedotto): nes- suna prova in tal senso emerge dagli atti.” Non di omessa pronuncia, perciò, si tratta, ma di rigetto della relativa do- manda. 25.Con il settimo motivo, parte ricorrente deduce nullità della sentenza per mancata ammissione di prova testimoniale in relazione alla legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA]. sulla do- manda di risarcimento dei danni da impedimento di esercizio dei piani di incentivazione e da blocco della vendita delle azioni già vestite. 26.Il motivo è inammissibile. 27.Spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di preva- lenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rile- vanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzoistruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversiapuò essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni; non è consen- tita in sede di legittimità la (sollecitazione di una) rivisitazione del merito della controversia; la valutazione delle emergenze probatorie e la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezza- menti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di in- dicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere te- nuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 20553/2021, n. 15276/2021, n. 17097/2010, n. 12362/2006, n. 11933/2003). 28.Con l’ottavo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., sostenendo erronea interpretazione dell’allegata proposta di rinnovo come minuta e dell’accettazione come controproposta. 29.Il motivo non è ammissibile. 30.L'interpretazione degli atti negoziali è riservata all'esclu- siva competenza del giudice del merito, con un’operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto, e le valutazioni del giudicedi merito in ordine all'interpretazione degli atti nego- ziali soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneu- tica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una moti- vazione logica e coerente. Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di moti- vazione esigono una specifica indicazione - ossia la precisa- zione del modo attraverso il quale si è realizzata l'anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contrad- dittorietà del ragionamento del giudice di merito - non po- tendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpreta- zione diversa da quella criticata (cfr. tra le molte Cass. n. 20294/2019, n. 16181/2017, n. 24299/2016, n. 12360/2014, n. 17067/2007, n. 15890/2007, n. 9245/2007, n.18375/2006, n. 11756/2006). 31.In sostanza, tale attività interpretativa si traduce in un'indagine di fatto istituzionalmente affidata al giudice di me- rito, censurabile in sede di legittimità nei soli casi di inade- guatezza della motivazione - tale, cioè, da non consentire la ricostruzione dell'iterlogico seguito dal giudice per giungere all'attribuzione di un certo contenuto(e di una certa significa- zione) all'atto in esame -ovvero di inosservanza delle norme ermeneutiche compatibili con gli atti giuridici in senso stretto: vizi, questi, non ravvisabili nella motivazione della gravata sentenza. 32.Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto. 33.Parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore di parte controricorrente delle spese del presente giudizio secondo la regola della soccombenza, liquidate come da dispositivo in relazione al valore della controversia. 34.Al rigetto del gravame consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l’impugna- zione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del pre- sente giudizio, liquidate in € 25.000 per compensi, € 2