CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 aprile 2025
Cassazione n. 23711/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 1106/2024 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 02/04/2025 R.G.N. 962/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del06/05/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 20006/2025udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale DottN. umero sezionale 2223/2026Numero di raccolta generale 23711/2026TIZIANA [OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per il rigetto dDealt a pubblicazione 21/07/2026ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 1137/2024 il Tribunale di Milano, inaccoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della Telecom Italia s.p.a., aveva dichiaratol’illegittimità della condotta della società resistente per averassorbito nelle buste paga del ricorrente la voceAP/Sovraminimo individuale con decorrenza febbraio 2018 e,per l’effetto, aveva condannato la convenuta a ricostituire talevoce nella misura goduta dal ricorrente fino al gennaio 2018,nonché al versamento di tutte le somme per l’effetto trattenutedal febbraio 2018 sino al 31.12.2020 nella misura di € 1.756,00,oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data deldovuto sino all’effettivo saldo.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diMilano respingeva l’appello proposto dalla Telecom Italia s.p.a.contro la suddetta sentenza di primo grado.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a)ciò che aveva considerato e deciso il primo giudice; b) i quattromotivi d’appello formulati da Telecom Italia s.p.a.4. Tanto premesso, la Corte, richiamando una serie diproprie recenti decisioni sulla stessa questione e segnatamenteuna di esse, che aveva affrontato le medesime problematicheora devolute alla stessa, trattandosi di fattispecie in fatto e indiritto giudicata del tutto sovrapponibile a quella in esame, eall’esito di ulteriori considerazioni, riteneva l’appello infondato.Numero registro generale 20006/20255. Avverso tale decisione Telecom Italia s.p.a. ha propostoN umero sezionale 2223/2026Numero di raccolta generale 23711/2026ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Data pubblicazione 21/07/20266. Resiste il lavoratore intimato con controricorso.7. Il P.G. in propria memoria scritta concludeva per ilrigetto del ricorso, e la ricorrente depositava memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione efalsa applicazione degli artt. 2697, 1362, comma 2 e 2078 c.c.nonché dei principi giurisprudenziali in tema di assorbimento deisuperminimi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.:sull’insussistenza di un uso aziendale favorevole ai lavoratoriche escludeva il diritto dell’azienda di procedereall’assorbimento a far data dal 1° febbraio 2018 e sulconseguenziale legittimo assorbimento operato dalla Società”.2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362, 1373, 1375, 2078 c.c. nonché deiprincipi giurisprudenziali in tema di disdettabilità dell’usoaziendale, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: sulladisdettabilità del presunto uso aziendale; sul principio di libertàdi forma in tema di contratti collettivi e accordi aziendali e sullaconseguenziale inesistenza di un obbligo di formalizzare periscritto la disdetta; sulla disdetta implicita avvenuta ad operadella contrattazione collettiva; comunque sull’avvenutacomunicazione alle OO.SS. della disdetta in occasione delletrattative per il rinnovo del CCNL; sulla disdetta intervenuta, inogni caso, per fatti concludenti e/o per sopravvenuto sostanzialemutamento di circostanze rispetto all’epoca di formazionedell’uso; sull’intervenuta accettazione tacita della disdetta daparte dei lavoratori; sull’intervenuto legittimo recessoNumero registro generale 20006/2025unilaterale del datore dei presunto uso aziendale di nonN umero sezionale 2223/2026Numero di raccolta generale 23711/2026assorbimento e sul conseguenziale legittimo assorbimento dDealt a pubblicazione 21/07/2026superminimo operato dalla Società”.3. Con il terzo motivo denuncia “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 2697, 1362, comma 2 e 2078 c.c.nonché dei principi giurisprudenziali in tema di assorbimento deisuperminimi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.;Violazione e falsa applicazione del CCNL telecomunicazioni del23 novembre 2017, dell’art. 2120 e dell’art. 2697 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3: sull’insussistenza di unuso aziendale favorevole ai lavoratori, che escludeva il dirittodell’azienda di procedere all’assorbimento a far data dal 1°febbraio 2018; sull’assorbibilità del superminimo con qualunquealtra voce retributiva dell’aumento previsto dal contrattocollettivo; sulla natura retributiva dell’E.R.S.; sullacomparabilità tra superminimo ed E.R.S.; sul conseguenzialelegittimo assorbimento del superminimo a frontedell’introduzione dell’E.R.S.”.4. Con il quarto motivo denuncia “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 2935, 2948, n. 4, c.c. e art. 18 L.300/1970, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.:sull’intervenuta prescrizione parziale delle differenze retributivepretese”.5. I primi tre motivi (riassunti come sopra dalla stessaricorrente), esaminabili congiuntamente per connessione, sonoinfondati.6. La questione sollevata dalla società e sorretta da plurimeargomentazioni espresse negli scritti difensivi, oltre che in sededi discussione orale, concerne i rapporti tra superminimo, usoaziendale e recesso in controversie che hanno dato luogo Naudm euron re gistro generale 20006/2025Numero sezionale 2223/2026diffuso contenzioso, anche innanzi a questa Corte. Numero di raccolta generale 23711/2026Data pubblicazione 21/07/2026Il tema è stato affrontato, con riferimento alla medesimasocietà, in più pronunce (Cass. n. 12473, n. 12477, n. 13192,n. 16166, n. 16171, n. 16178 del 2025), che hanno dato luogoa un orientamento al quale il Collegio intende dare continuitàalla luce delle considerazioni che seguono.7. Ai fini di un ordinato iter motivazionale è opportunomuovere dall’evoluzione della giurisprudenza in materia.7.1. In tema di usi negoziali e sul processo della loroformazione in ambito lavoristico, con due sentenze delle Sezioniunite di questa Corte, nella metà degli anni ’90 del secolo scorso(Cass., Sez. Un., n. 3134/1994; Cass., Sez. Un., n. 3101/1995),sono stati affermati i seguenti principi:a) l'uso negoziale si forma a seguito di una prassi, comportanteper i lavoratori un trattamento più favorevole rispetto a quelloprevisto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, prassigeneralizzata nei confronti dei dipendenti anche di una solaazienda; in questo caso si parla di uso aziendale;b) per la formazione dell'uso i singoli atti, in cui la prassi sisostanzia, devono essere compiuti spontaneamente e non inesecuzione di un obbligo, sicché è la mera reiterazione dicomportamenti ad integrare la fattispecie costitutiva degli usinegoziali o di fatto;c) gli usi negoziali s'inseriscono nei singoli contratti individuali enon nei contratti collettivi nazionali o aziendali, per cui soltantola concorde volontà delle parti del rapporto può escluderel'inserzione dell'uso nel contratto e le condizioni di miglior favoreNumero registro generale 20006/2025dall'uso derivanti non possono essere derogate, in pejus per Ni umero sezionale 2223/2026Numero di raccolta generale 23711/2026lavoratori, dalla contrattazione collettiva. Data pubblicazione 21/07/20267.2. Tale ultima affermazione ha trovato precisazione esviluppo nella giurisprudenza successiva, a partire dallacompiuta ricognizione effettuata da Cass. n. 1773/2000 (inprecedenza v. pure Cass. n. 9690/1996).Analiticamente confutato l’assunto della riconducibilità degliusi aziendali alle clausole d’uso ex art. 1340 c.c., con il citatoarresto viene considerato che l'essenza dell'uso aziendaleconsiste nel far sorgere l'obbligazione a carico del datore dilavoro non solo nei confronti dei beneficiari del comportamento,ma anche nei confronti degli altri dipendenti i quali, in tempidiversi e successivi, conseguiranno la medesima qualifica o sitroveranno ad affrontare la stessa vicenda del rapporto dilavoro, con la conseguente impossibilità di ricondurre ilfenomeno alle normali categorie civilistiche ed alla prospettivapuramente negoziale e individuale.La natura e gli effetti di questa particolare fonte diregolazione dei rapporti di lavoro rappresentata dagli usiaziendali è stata, quindi, desunta dai principi propridell'ordinamento del lavoro.Si è richiamata la giurisprudenza che riconosce come tra "leconseguenze che ne derivano secondo legge" (dalla conclusionedi un contratto di lavoro), alla stregua dell'espressioneadoperata dall'art. 1374 c.c., vi sia l'assoggettamento delrapporto alle fonti sociali, definite tali perché non sonoespressione di funzione pubblica ma neppure realizzano meriinteressi individuali.Tra le fonti sociali vengono collocati non solo i contratti eaccordi collettivi nazionali e aziendali ovvero i regolamentiaziendali, ma, altresì, “l'uso aziendale, quale fatto-fonteNumero registro generale 20006/2025rientrante tra i casi, numerosi, in cui la legge consideraN umero sezionale 2223/2026Numero di raccolta generale 23711/2026irrilevante la volontà dell'autore di un comportamento, poichDéat a pubblicazione 21/07/2026non ammette, comunque, l'autore a provare l’inesistenza nelcaso concreto di un intento negoziale (…), e costituente, quindi,fonte di obbligazione e di regolamentazione collettiva deirapporti di lavoro ai sensi degli art. 1374 e 1173 c.c.” (Cass. n.1773/2000 cit.). Il trattamento di miglior favore della collettivitàdei dipendenti, al pari del regolamento d'impresa, costituisceanch'esso espressione del potere di iniziativa economica deldatore di lavoro, attuato con atti volontari che rappresentanouna fonte di obbligazione quando integrano la fattispecie di usoaziendale, che si risolve in un nuovo assetto diregolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro.Secondo la pronuncia citata, dalla natura di fonte sociale, equindi collettiva, dell'uso aziendale, desunta dai principi generalidell'ordinamento dei rapporti di lavoro, consegue che sialiberamente modificabile da altre fonti sovraordinate dicarattere collettivo (i contratti nazionali e aziendali), anche inpeius; la modifica dell'uso può anche essere l'effetto di accordiindividuali, ma limitatamente alle parti stipulanti, non però daun successivo uso aziendale di segno opposto, sia perché lanozione ontologica di uso aziendale presuppone un trattamentodi miglior favore, sia perché non è giuridicamente possibile chesi formi un uso in virtù di comportamenti che sono qualificabilicome inadempimento di preesistenti obbligazioni.7.3. Tale ricostruzione ha trovato l’avallo delle Sezioni unitecivili, le quali, proprio richiamando Cass. n. 1773/2000 cit.,hanno ribadito che “la reiterazione costante egeneralizzata di un comportamento favorevole del datore dilavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gliestremi di un uso aziendale il quale, in ragione della suaNumero registro generale 20006/2025appartenenza al novero delle c.d. fonti sociali - tra le quali vannoN umero sezionale 2223/2026Numero di raccolta generale 23711/2026considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'aziendDaat a pubblicazione 21/07/2026e che sono definite tali perché non costituiscono espressione difunzione pubblica, ma neppure realizzano meri interessiindividuali, in quanto dirette a realizzare un'uniforme disciplinadei rapporti con riferimento alla collettività impersonale deilavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapportiindividuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di uncontratto collettivo aziendale” (in termini, Cass., Sez. Un., n.26107/2007).La successiva giurisprudenza è costante in tal senso (v., trale altre, v. Cass. n. 8342/2010, con i precedenti ivi citati).8. Sulla base di tale impianto, le decisioni di questa Corterichiamate al punto 6 hanno esaminato controversie analoghealla presente avuto riguardo al rapporto tra usi aziendali eassorbimento del superminimo.8.1. In premessa è stato richiamato lo “ius receptum”secondo cui il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenzaretributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuitotra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto alprincipio dell'assorbimento nei successivi miglioramenticontemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questadiversamente disposto, o che le parti abbiano attribuitoall'eccedenza della retribuzione individuale la natura dicompenso speciale strettamente collegato a particolari meriti oalla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svoltedal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, allacui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'oneredella prova, è tenuto lo stesso lavoratore.L'indagine probatoria sulla sussistenza di dette pattuizioni equella ermeneutica sulla loro effettiva portata derogatoria allaNumero registro generale 20006/2025regola generale dell'assorbimento sono riservate al giudice deNl umero sezionale 2223/2026Numero di raccolta generale 23711/2026merito (in termini, Cass. n. 11773/2025, con la giurisprudenzDaat a pubblicazione 21/07/2026ivi richiamata; conf. Cass. n. 29741/2025; Cass. n.18756/2026).Si è condivisibilmente statuito, poi, che “non si ravvisanoostacoli di ordine logico o giuridico al fatto che la naturaleassorbibilità del superminimo possa venire meno per effetto didiversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche inconseguenza di un uso aziendale, vale a dire della reiterazionecostante e generalizzata di un comportamento favorevole deldatore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che sitraduca in trattamento economico o normativo di maggiorfavore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali ecollettivi)” (tra le altre, Cass. n. 12477/2025).8.2. L’assunto della società per il quale, ai finidell’esclusione dell’assorbibilità del superminimo, sarebberichiesta una comune volontà delle parti in tal senso,derogatoria alla naturale assorbibilità dell’emolumento inoggetto, è adeguatamente confutato richiamando proprio lagiurisprudenza di legittimità di cui innanzi – che il Collegiocondivide – la quale esclude il rilievo, al fine dellaconfigurazione dell’uso aziendale quale fonte sociale,dell’elemento volontaristico, ritenendo sufficiente il fattooggettivo della reiterazione costante e generalizzata di uncomportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti deipropri dipendenti che si traduca in trattamento economico onormativo di maggior favore.Va ulteriormente ribadito che ove la modifica in melius deltrattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell’uso aziendale,ad essa non si applica né l’art. 1340 cod. civ. – che postula lavolontà, tacita, delle parti di inserire l’uso o di escluderlo – né,Numero registro generale 20006/2025in generale, la disciplina civilistica sui contratti – con esclusioneN, umero sezionale 2223/2026Numero di raccolta generale 23711/2026quindi, di un’indagine sulla volontà del datore di lavoro e dDeait a pubblicazione 21/07/2026sindacati – né, comunque, l’art. 2077, comma 2, c.c., con laconseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali eaziendali) di disporne una modifica in peius del trattamento intal modo attribuito (Cass. n. 8342/2010, Cass. n. 5882/2010,Cass. n. 15489/2007), fatti salvi eventuali diritti quesiti (Cass.n. 3296/2016).Del resto, ove fosse indispensabile una volontà comunedelle parti in tal senso, non sarebbe necessario discutere di usoaziendale, ma si ricadrebbe in uno schema contrattuale in cui lacomune volontà delle parti del contratto di lavoro (o di uncontratto collettivo) è manifestata, sia pure mediante fatticoncludenti, da entrambe.L’irrilevanza di una volontà comune non esclude che icomportamenti debbano essere volontari e spontanei, ossia nonimposti da un obbligo preesistente, né che la loro reiterazionedebba presentare, sul piano oggettivo, caratteri di costanza egeneralità idonei a esprimere una regola destinata allacollettività impersonale dei lavoratori interessati, atta adisciplinare nel prosieguo gli aspetti dei rapporti di lavoro cui siriferisce (cfr. Cass. n. 7200/2002; conf. Cass. n. 16257/2003).Né può condividersi l’assunto secondo cui il mancatoassorbimento resterebbe giuridicamente circoscritto a ciascunrinnovo collettivo e sarebbe, per ciò solo, privo di significato peril futuro. La singola omissione, isolatamente considerata, puòcertamente non apparire decisiva; diversa è, tuttavia, lavalutazione della sequenza complessiva di comportamenti,quando il mancato assorbimento si ripeta nei confronti dellacollettività interessata in più occasioni che avrebbero consentitol’esercizio della facoltà.8.3. La società, inoltre, oppone che, agendo l’uso azieNnumdearole re gistro generale 20006/2025Numero sezionale 2223/2026sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modNou mee rco odi nra ccolta generale 23711/2026la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, nDeat a pubblicazione 21/07/2026deriverebbe che esso non potrebbe modificare la pattuizionedell’accordo individuale relativa alla natura del superminimo e,quindi, mutare l’originaria natura assorbibile di taleemolumento.L’asserto non può essere condiviso.Proprio perché l’uso aziendale, una volta perfezionatosi,opera quoad effectum come un contratto collettivo aziendale,esso non modifica negozialmente la clausola individuale né mutain astratto la natura originariamente assorbibile delsuperminimo; introduce, piuttosto, una regola eteronoma ecollettiva di miglior favore che, per il periodo della sua efficacia,impedisce al datore di avvalersi della facoltà di assorbimento neiconfronti dei lavoratori compresi nella platea di riferimento,quale nuovo assetto di regolamentazione collettiva dei rapportidi lavoro.8.4. Dalla ricognizione degli elementi ritenuti essenziali perconfigurare un uso aziendale emerge con evidenza il risalenteinsegnamento per il quale è “compito del giudice del meritoaccertare i fatti indispensabili per ritenerlo realizzato in concretoe tale accertamento, ove coerente con le regole di dirittoenunciato, non è sindacabile in sede di legittimità se non pervizio di motivazione” (così Cass. n. 10591/2004; conf. Cass. n.18991/2008), e, nell’attuale assetto processuale, nei limiti in cuiogni accertamento di fatto sia sindacabile innanzi a questaCorte, con esclusione altresì di anomalie motivazionali che nonvalichino la soglia del cd. “minimum costituzionale”.Certamente non attraverso la denuncia del vizio di cui al n.3 dell’art. 360 c.p.c., come prospettato invece dalla societàNumero registro generale 20006/2025ricorrente, il quale, come noto, presuppone un accertamento dNi umero sezionale 2223/2026Numero di raccolta generale 23711/2026fatto che è quello consegnato dalla ricostruzione della vicendDaat a pubblicazione 21/07/2026storica operata dai giudici del merito.Parimenti, l’accertamento della volontà negli atti diautonomia privata si sostanzia in un accertamento di fatto (direcente, Cass. n. 32946/2025; in precedenza, tra molte, Cass.n. 9070/2013; Cass. n. 12360/2014), riservato all'esclusivacompetenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067/2007;Cass. n. 11756/2006; più di recente, conf. Cass. n.22318/2023; Cass 32946 del 2025), che non può essere scalfitoda generiche doglianze che, nella specie, si limitano a lamentarela violazione di canoni ermeneutici, proponendo interpretazionialternative che non possono trovare ingresso nel giudizio dilegittimità (cfr. Cass., Sez. Un., n. 9839/2021).9. Una volta acclarato in fatto, nella singola controversia,l’esistenza di un uso aziendale idoneo ad escluderel’assorbimento del superminimo, si pone la successiva questionedella recedibilità da tale tipologia di uso.9.1. I precedenti richiamati al punto 6 non hanno affattoescluso la possibilità per la parte datoriale di “disdettare” l’usoaziendale, esplicitando che l'uso aziendale, quale fonte socialeche agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stessomodo e con la stessa efficacia di un contratto collettivoaziendale, è liberamente modificabile da altre fontisovraordinate di carattere collettivo (i contratti nazionali eaziendali), anche in peius, non potendo vincolare sine die leparti, alla stessa stregua di quanto non può fare un contrattocollettivo privo del termine di durata.9.2. Invero, in ordine alla durata della vincolatività dell’usoaziendale, può farsi utile riferimento proprio a quanto statuitoNumero registro generale 20006/2025da questa Corte in tema di contratto collettivo senza un termineN umero sezionale 2223/2026Numero di raccolta generale 23711/2026predeterminato di efficacia. Data pubblicazione 21/07/2026Si è affermato che esso non può vincolare per sempre leparti contraenti perché in tal modo finirebbero per esserevanificate la causa e la funzione sociale della contrattazionecollettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su terminitemporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi suuna realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a talecontrattazione va estesa la regola, di generale applicazione neinegozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresentauna causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata atempo indeterminato, che risponde all’esigenza di evitare – nelrispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzionedel contratto – la perpetuità del vincolo obbligatorio (tra molte,Cass. n. 23105/2019).Allo stesso modo, anche nel caso dell’uso aziendale, lacristallizzazione del vincolo da esso scaturente finirebbe per nonessere funzionale alle esigenze di una realtà socio-economicasulla quale l’uso aziendale è destinato ad incidere, perdefinizione mutevole nel tempo. Va quindi ribadita, in linea diprincipio, la possibilità per la parte datoriale di “disdettare” l’usoaziendale, come sancito dai precedenti più volte richiamati.9.3. Circa le modalità con cui è possibile realizzare il recessodall’uso aziendale, occorre precisare che, sebbene non siaprescritta una forma vincolata non richiesta dal principio dellalibertà delle forme nell’esercizio dell’autonomia contrattuale(cfr. Cass., Sez. Un., n. 3318/1995), principio estensibile ancheai negozi risolutori (per tutte, v. Cass. n. 2600/2018), tuttaviaè necessario che l’estrinsecazione della volontà datoriale simanifesti coerentemente con le caratteristiche di fonte socialedell’uso aziendale, quale fonte eteronoma di regolazione delNumero registro generale 20006/2025rapporto di lavoro che risponde – come ricordato in premessa –Numero sezionale 2223/2026Numero di raccolta generale 23711/2026ai principi propri dell’ordinamento lavoristico. Data pubblicazione 21/07/2026Occorre, dunque, che la volontà datoriale di recederedall'uso aziendale sia resa in termini chiari ed univoci, in modotale da essere immediatamente percepibile dalla platea deilavoratori.La libertà di forma non esclude la necessità di unamanifestazione oggettivamente univoca e portata, con modalitàidonee, a conoscenza della collettività interessata. Talemanifestazione può anche risultare da comportamenticoncludenti, purché essi, valutati nel loro complesso, esprimanoinequivocabilmente la volontà di porre termine per il futuro allaregola aziendale.Proprio perché l’uso aziendale, quale fonte sociale, èdestinato ad avere ricadute su interessi di carattere collettivoriferiti alla generalità dei lavoratori, simmetricamente, perun'elementare esigenza di trasparenza e controllo del fisiologicoesplicarsi delle relazioni aziendali, la medesima generalità deveavere inequivoca e adeguata conoscenza della volontà datorialedi "recedere" dall'uso; così come nel caso di contratto collettivodi diritto comune senza termine, le parti sono libere di recederneunilateralmente, allo stesso modo è possibile recedere dall’usoaziendale, che col primo condivide la comune natura di fontesociale, ma è fatta salva la valutazione dell'idoneità del singoloIn particolare, onde evitare che il datore di lavoro possaarbitrariamente sottrarsi al vincolo scaturente dall'usoaziendale, non è sufficiente un comportamento che si traducanel mero inadempimento degli obblighi derivanti dalla pregressareiterazione costante e generalizzata di condotte favorevoli deldatore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti; è purNumero registro generale 20006/2025sempre necessario un comportamento rivolto ad una chiara edN umero sezionale 2223/2026Numero di raccolta generale 23711/2026inequivoca estrinsecazione della intenzione di recessDoat a pubblicazione 21/07/2026percepibile dalla collettività dei lavoratori, non certamenteravvisabile nel solo mancato rispetto dell’obbligo assunto conl’uso aziendale, in conformità ai generali principi di trasparenzae di tutela dell'affidamento collettivo e dell’interpretazione dellavolontà negoziale secondo correttezza e buona fede.9.4. Ciò posto in diritto, l’accertamento nella concretezzadella vicenda storica della sussistenza di un recesso datorialeidoneo ad assumere il valore di una disdetta dall’uso negozialeè, inevitabilmente, quaestio facti demandata al giudice delmerito.Una volta dimostrata la formazione dell’uso aziendale, gravasul datore di lavoro che ne eccepisca la cessazione l’onere diprovare il fatto estintivo, e quindi l’esistenza di unamanifestazione idonea e la sua adeguata conoscibilità da partedella collettività interessata, secondo la regola generale dell’art.2697 c.c. (cfr. Cass. n. 2600/2018 cit.; conf. Cass. n.3542/2021).Pertanto, non possono trovare ingresso in questa sede dilegittimità le censure proposte dalla società ricorrente volte asollecitare, mediante la denuncia formale di vizi di violazione dilegge, un sostanziale riesame sia dell’esistenza di un validorecesso dall’uso aziendale, sia dell’assolvimento dell’onereprobatorio gravante su parte datoriale.10. Con riferimento alla fattispecie in esame deveevidenziarsi che parte ricorrente non ha specificamentecensurato l’affermazione della Corte di merito in ordineall’assenza nell’accordo di programma del 23.11.2017 diprevisioni dalle quali potersi desumere, implicitamente oesplicitamente, il superamento dell’uso esistente o comunque lafacoltà, per l’azienda, di provvedere all’assorbimentoNu medroe rle gistro generale 20006/2025Numero sezionale 2223/2026superminimo in misura corrispondente ai nuovi eleNmumeeron dtii r;a ccolta generale 23711/2026neppure risulta validamente censurata l’altra affermazioneDa,t a pubblicazione 21/07/2026avente rilievo dirimente ai fini della decisione, circa lainconfigurabilità nella condotta aziendale di un comportamentoqualificabile come disdetta unilaterale. Tale accertamento difatto, non oggetto di specifica censura, frutto di verificaistituzionalmente riservata al giudice di merito - unaccertamento “coperto” dalla doppia conforme ex art. 360,comma 4, c.p.c. - esclude in radice la legittimità della condottadatoriale di assorbimento de facto del superminimo ed esonerail Collegio dall’esame di ogni censura connessa allacomparabilità dell’ERS con l’emolumento (illegittimamente)assorbito dalla società.11. Il quarto motivo in punto di prescrizione èmanifestamente infondato.12. Com’è noto, questa Corte Suprema, nell’affrontare exprofesso la questione postasi in merito all’incidenza sul regimedella prescrizione delle modifiche alla disciplina dei licenziamentiintrodotte a cominciare dalla legge n. 92/2012, ha enunciato ilseguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempoindeterminato, così come modulato per effetto della l. n. 92 del2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti dipredeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di unaloro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità,sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momentodi entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine diprescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”(così Cass., sez. lav., sent., 6.8.2022, n. 26246).12.1. Tale orientamento è stato successivamNuemnertoe re gistro generale 20006/2025Numero sezionale 2223/2026confermato in numerose decisioni di legittimità (v., tra lNeu maelrto rdei r,a ccolta generale 23711/2026Cass. n. 29831/2022; n. 19493/2023; n. 21332/2023; nDa.t a pubblicazione 21/07/202621640/2023, n. 25477/2023).13. La sentenza impugnata, nel pronunciarsi,respingendolo, sull’analogo motivo d’appello formulato daTelecom, ha esplicitamente richiamato appunto Cass. sent.26246/2022; laddove la censura in esame mostra di dissentiredai principi di diritto enunciati in detta decisione, limitandosi amenzionare in senso contrario taluni precedenti di merito(peraltro in parte anteriori a detta sentenza di legittimità).14. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannata al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento in favore del controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 e in € 3.500,00per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spesegenerali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Numero registro generale 20006/2025Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6.5.2026N. umero sezionale 2223/2026Numero di raccolta generale 23711/2026Data pubblicazione 21/07/2026La PresidenteAdriana DoronzoIl Consigliere estensore