CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 09034/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentata edifesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –Numero registro generale 27176/2019Numero sezionale 2916/2026Numero di raccolta generale 9034/2026Data pubblicazione 10/04/2026controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore protempore, rappresentata e difesa come per legge dall’AvvocaturaGenerale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza n. 1101/10/2019 della Commissionetributaria regionale della Sicilia, depositata il 21/2/2019udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 27 marzo2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro1. – [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Messina l’avviso di accertamento con il quale l’Agenziadelle entrate aveva determinato a suo carico maggiori imponibili ai finiIrpeg, Irap e Iva per l’anno d’imposta 2004, chiedendo il pagamentodei tributi conseguentemente dovuti. L’accertamento si fondava sulrilievo di maggiori ricavi non fatturati, conseguiti dalla societàcontribuente in relazione a prestazioni di servizi da essa svoltenell’ambito di un contratto di permuta.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso, ritenendo che ilcontestato contratto andasse qualificato come affitto di fondo rustico eche il servizio prestato dalla società costituisse il corrispettivo dellacessione in godimento di terreni.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, investitadell’appello dell’Agenzia delle entrate, accolse il gravame, evidenziandoche, invece, il contratto era riconducibile alla categoria della permuta,Numero registro generale 27176/2019Numero sezionale 2916/2026Numero di raccolta generale 9034/2026Data pubblicazione 10/04/2026prevedendo esso che, in cambio della coltivazione dei terreni e dellaraccolta di olive da cedere ai proprietari dei fondi, la [OSCURATO:SOCIETA]ricevesse da questi ultimi la cessione dei frutti pendenti di terrenicoltivati a noccioleto e ad agrumeto.4. – Avverso tale ultima pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione affidandolo a due motivi, cui la l’Agenzia delleentrate ha resistito con controricorso.5. – Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, senza indicazione diuno specifico paradigma normativo, la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1571 e 1615 c.c. nonché della legge n. 203 del 1982 poichéla sentenza impugnata ha erroneamente ricondotto l’operazionenegoziale per cui è controversia nello schema della permuta, conconseguente autonoma tassazione delle reciproche prestazioni, quandoinvece si trattava di un contratto di affitto di fondo rustico. La ricorrentelamenta, inoltre, che in ordine alla qualificazione giuridicadell’operazione la CTR ha reso una motivazione illogica.2. – Il motivo è innanzitutto inammissibile sotto più profili.2.1. – È inammissibile laddove tenta di rimettere in discussionel’accertamento in fatto svolto dal giudice di merito, che è incensurabilenel giudizio di legittimità. È infatti inammissibile il ricorso percassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione ofalsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, aduna rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass.,Numero registro generale 27176/2019Numero sezionale 2916/2026Numero di raccolta generale 9034/2026Data pubblicazione 10/04/2026Sez. Un., n. 34476/2019). In tema di ricorso per cassazione, il vizio diviolazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte delprovvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da unanorma di legge implicando necessariamente un problema interpretativodella stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione dellafattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipicavalutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede dilegittimità, attraverso il vizio di motivazione (ex multis Cass., n.26110/2015); ancora si rileva che «Con la proposizione del ricorso percassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione,contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudicidel merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili edin sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove èsottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito diquest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare ilmerito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logicoformale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dalgiudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarnequelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. n.9097 del 2017).Con specifico riguardo all’interpretazione dei contratti, inoltre, vaosservato che l’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in unaccertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070/2013; Cass. n.12360/2014), riservato all’esclusiva competenza del giudice del merito(cfr. Cass. n. 17067/2007; Cass. n. 11756/2006; ancora, Cass. n.22318/2023); tali valutazioni del giudice di merito in propositosoggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato allaNumero registro generale 27176/2019Numero sezionale 2916/2026Numero di raccolta generale 9034/2026Data pubblicazione 10/04/2026verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e alcontrollo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (Cass.n. 21576/2019; Cass. n. 20634/2018; Cass. n. 4851/2009; Cass. n.3187/2009; Cass. n. 15339/2008). Ma nel caso in esame la ricorrentenon ha dedotto la violazione dei canoni legali di interpretazione deicontratti, essendosi piuttosto limitata a contrapporre a quellaeffettuata dal giudice merito la propria interpretazione del controversocontratto e della sottesa volontà negoziale dei contraenti.2.2. – Il motivo è inammissibile anche perché la ricorrente non hané trascritto in ricorso né allegato il testo della contestata scritturaprivata, a suo parere riconducibile ad un contratto di affitto di fondorustico, omissione da cui deriva un evidente difetto di specificità dellarelativa censura.2.3. – Il motivo è peraltro anche infondato laddove lamenta, sottoil profilo dell’asserita illogicità della motivazione, che il carattereunitario e inscindibile della complessiva operazione negoziale,valorizzato dalla CTR a supporto della qualificazione del contratto comepermuta, doveva invece portare ad escludere la correttezza di talequalificazione; e che detta qualificazione va comunque esclusa inragione del fatto che la produzione di olive e di olio, la cui cessione eraa carico della società, avrebbe potuto anche mancare, con conseguenteassenza del sinallagma contrattuale della permuta.La ricorrente equivoca il significato dell’orientamento di questaCorte – da essa richiamato a sostegno della censura di illogicità dellamotivazione della sentenza impugnata – secondo cui, in tema di Iva,la permuta deve essere considerata non come un’unica operazione macome una pluralità di operazioni tra loro indipendenti. Con taleaffermazione la giurisprudenza di Legittimità ha voluto chiarire che lereciproche prestazioni che caratterizzano la permuta sono autonome aiNumero registro generale 27176/2019Numero sezionale 2916/2026Numero di raccolta generale 9034/2026Data pubblicazione 10/04/2026fini della tassazione, dovendo a ciascuna di esse essere applicata larelativa disciplina Iva sia in merito alla sussistenza dei presupposti diassoggettamento al tributo, sia in merito alla determinazione dellabase imponibile ed all’aliquota applicabile (v. Cass. n. 1605/2023). Maciò non esclude, ovviamente, che, sotto il profilo qualificatorio,l’operazione prevedente tali reciproche prestazioni abbia carattereunitario e che proprio tale unitarietà sia l’elemento connotante lapermuta, essendo ad essa coessenziale, come previsto dall’art. 11d.P.R. n. 633 del 1972, lo scambio reciproco tra cessioni di beni oprestazioni di servizi, le une eseguite come corrispettivo delle altre.È allora del tutto immune dalle critiche di illogicità ad essa mossel’affermazione con cui la CTR ha ritenuto di qualificare come permutal’accordo per cui è causa in ragione, tra l’altro, del carattere «unitarioe inscindibile» del rapporto.Né può fondatamente sostenersi che il rischio che la produzione diolive fosse pari a zero escludesse il carattere permutativodell’operazione di cui trattasi, tesi che la ricorrente sostienenell’assunto che l’operazione permutativa debba necessariamentebasarsi su un contratto ad effetti reali, che cioè valga a trasferire o acostituire effetti reali (così a pag. 8 del ricorso).Al riguardo è sufficiente evidenziare, da un lato, che, ai sensi delridetto art. 11 d.P.R. n. 633 del 1972, oggetto dello scambiocaratterizzante le operazioni permutative possono essere ancheprestazioni di servizi, così ampliandosi la nozione di permuta rispetto aquella civilistica, contenuta nell’art. 1552 c.c., dall’altro, che lasentenza impugnata ha precisato, in linea con la succitata previsionenormativa tributaria, che a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. erano appuntopreviste, oltre alla cessione delle olive, le attività di coltivazione eNumero registro generale 27176/2019Numero sezionale 2916/2026Numero di raccolta generale 9034/2026Data pubblicazione 10/04/2026manutenzione dei fondi, attività aventi un loro apprezzabile valoreeconomico indipendentemente dall’effettiva produzione dei frutti.Sul punto, la stessa ricorrente afferma che il corrispettivo è quirappresentato dalla prestazione di un “servizio da parte dellacessionaria” (pag. 6 ultimo periodo del ricorso per cassazione) il cheporta a far applicazione di quella giurisprudenza di questa [OSCURATO:PERSONA] la quale (Cass. n. 1605/2023) in tema di IVA, la permuta nondeve essere considerata come un'unica operazione, ma comepiù operazioni tra loro indipendenti, autonome ai fini della tassazionee alle quali va applicata la relativa disciplina, in merito alla sussistenzadei presupposti di assoggettamento all'imposta ed in ordine alladeterminazione di base imponibile ed aliquota; ai detti fini, l'art. 11 deld.P.R. n. 633 del 1972 amplia la nozione di permuta rispetto a quellacivilistica, contenuta nell'art. 1552 c.c., estendendola anche alle ipotesidi permute tra beni e servizi e di servizi con altri servizi; ne consegueche, in tale ultimo caso, il ricevimento da parte di uno dei duecontraenti del servizio, nella specie relativo alla risistemazione da partedel conduttore dell'immobile locato a fronte della riduzione del relativocanone operata dal locatore, equivale, "in parte qua", al pagamentodel corrispettivo ed è in tale momento che l'operazione si consideraeffettuata ai fini IVA.3. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, senza indicazionedi uno specifico paradigma normativo, la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2, 3, 10, 11 e 17 d.P.R. n. 633 del 1972 poiché la sentenzaimpugnata non ha considerato che nel caso di specie non sussistevanoi presupposti oggettivo e soggettivo dell’Iva, e ciò sia perché il negoziooggetto dell’accertamento era un affitto di terreno agricolo, come talecostituente operazione esente dall’imposta ai sensi dell’art. 10, n. 8,Numero registro generale 27176/2019Numero sezionale 2916/2026Numero di raccolta generale 9034/2026Data pubblicazione 10/04/2026d.P.R. n. 633 del 1972, sia perché le parti contraenti erano imprenditoriagricoli e non già imprenditori commerciali.4. – Il motivo è, per un verso, inammissibile, e, per altro verso,infondato.Quanto alla contestazione del presupposto oggettivo dell’Iva, laricorrente ripropone la propria interpretazione del contratto qualeaffitto di fondo rustico tentando così di ottenere in questa sede – deltutto inammissibilmente – una rivalutazione di elementi di fatto giàvalutati dal giudice di merito: valgono, allora, le considerazioni giàsvolte in merito al primo motivo di ricorso. Aggiunge, poi, che la puliziae la manutenzione del fondo quali previste nel contratto in questionenon potrebbero qualificarsi come prestazioni di servizi ai sensi dell’art.3 d.P.R. n. 633 del 1972 giacché tali attività già rientrano in quelle di«cura e sviluppo di un ciclo biologico» in cui tra l’altro si sostanzia, aisensi dell’art. 2135 c.c., l’attività di coltivazione del fondo, ossial’attività tipica dell’imprenditore agricolo: trattasi, però, diargomentazione difensiva illogica, essendo evidente che il fatto che untipo di attività rientri tra quelle normativamente oggetto di un’impresanon significa che il concreto esercizio di quell’attività, in forza diun’obbligazione contrattualmente assunta con altri soggetti, non possaintegrare il presupposto oggettivo dell’Iva.Quanto alla contestazione del presupposto soggettivo, si osservache il fatto, peraltro meramente dedotto dalla ricorrente, che le partidel contratto fossero imprenditori agricoli non esclude l’operativitàdella normativa in materia di Iva, che infatti si applica alle cessioni dibeni e alle prestazioni di servizi nell’esercizio di imprese, per taleintendendosi, per quanto disposto dall’art. 4, comma 1, d.P.R. n. 633del 1972, anche l’esercizio per professione abituale delle attivitàagricole di cui all’art. 2135 c.c. Senza peraltro obliterare che, ai sensiNumero registro generale 27176/2019Numero sezionale 2916/2026Numero di raccolta generale 9034/2026Data pubblicazione 10/04/2026del secondo comma dell’art. 4 cit., si considerano in ogni casoeffettuate nell’esercizio di imprese le cessioni di beni e le prestazioni diservizi effettuate da società a responsabilità limitata, tipologiasocietaria in cui rientra l’odierna ricorrente.5. – In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate nellamisura indicata in dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente giudizio di Legittimitàche liquida in euro 7.700,00 per compensi, oltre spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 marzo 2026.Il PresidenteRoberto Succio