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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17740/2026

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ppresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2056 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - ricorrente incidentale –avverso la sentenza n. 4417/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 09/12/2021 R.G.N. 2214/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1572/2022Numero di raccolta generale 17740/2026Data pubblicazione 03/06/20261. [OSCURATO:PERSONA], medico, premesso di aver lavorato inforza di contratti di incarico libero professionale dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al30.9.2014, agiva in giudizio per ottenere l’accertamento dellasussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempoindeterminato con la [OSCURATO:PERSONA] di S. Pietro OrdineOspedaliero [OSCURATO:PERSONA] di Dio – Fatebenefratelli e lacondanna dell’ospedale al pagamento delle retribuzioni daottobre 2014 fino alla effettiva reintegrazione in servizio,nonché al versamento dei contributi previdenziali.2.

Il Tribunale di Roma dichiarava la natura subordinata delrapporto di lavoro dedotto in giudizio e la persistenza dellostesso per 30 ore settimanali, in assenza di valido atto direcesso, con condanna della convenuta al ripristino del rapportoe al risarcimento del danno pari alle retribuzioni dovute dalladata di notifica del ricorso introduttivo del giudizio sinoall'effettivo ripristino del rapporto, detratto quanto percepitodall'ASL Roma 1 in forza di rapporto di lavoro subordinato atempo pieno decorrente dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA].3.

La Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello propostodall’ospedale, con il quale si affermava che la domandaavversaria relativa all'accertamento della natura subordinatadel rapporto lavorativo era preclusa dal giudicato sostanzialederivante da sentenza inter partes del medesimo Tribunale diRoma n. 10021/2016, in esito a giudizio ex art. 1, commi 47ss., legge n. 92/2012; con tale pronuncia, rilevato che ilrapporto lavorativo era terminato per scadenza del terminedell'ultimo incarico professionale e non in forza di atto dilicenziamento impugnabile, era stata dichiarata inammissibile ladomanda relativa all'accertamento della natura subordinatadella prestazione lavorativa (con conseguente rigetto dellaNumero registro generale 1572/2022domanda di reintegra), in considerazione della specialità del ritoN umero sezionale 2056/2026Numero di raccolta generale 17740/2026cd.

Fornero, applicabile unicamente alle controversie relative Daat a pubblicazione 03/06/2026licenziamento.4.

Con la sentenza impugnata, la Corte di merito, nel caso dispecie, escludeva l’applicabilità dell’art. 2909 c.c., osservandoche nessun giudicato si era formato in merito alla legittimità ovalidità del termine finale apposto al contratto liberoprofessionale (poiché la pronuncia passata in giudicato erarelativa alla questione del licenziamento e non all’accertamentodella natura del rapporto di lavoro); confermava, inoltre, ilrigetto dell’eccezione di decadenza dal diritto al risarcimento deldanno ai sensi dell’art. 32 legge n. 183/2010 e la stessaoperatività nel caso concreto dello speciale regime sanzionatoriodi cui al comma 5 dell’art. 32 cit., sulla base dell’orientamentogiurisprudenziale secondo cui il meccanismo previsto da talenorma si applica esclusivamente ai casi di conversione dicontratti di lavoro subordinato dall'origine con clausola di duratadi cui si è accertata la nullità, e non nei casi di trasformazionedi un contratto di lavoro autonomo a tempo determinato pereffetto della sua qualificazione come rapporto di lavorosubordinato; infine, confermava la qualificazione del rapporto dilavoro intercorso tra le parti tra il 2003 e il 2014 come svoltosiconcretamente secondo le modalità proprie del rapporto dilavoro subordinato, al di là della qualificazione formale dellostesso in termini di incarico libero-professionale, anche tenutoconto del fatto che, nell'ambito dei rapporti aventi ad oggetto losvolgimento di attività di natura intellettuale quale quellamedica, la sussistenza dell'essenziale criterio dellasubordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore alpotere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, deveNumero registro generale 1572/2022necessariamente essere verificata anche sulla base di elementNi umero sezionale 2056/2026Numero di raccolta generale 17740/2026sussidiari Data pubblicazione 03/06/20265.

La Corte territoriale, poi, accoglieva parzialmente l’appelloincidentale della lavoratrice, e, in luogo della condanna genericastatuita in primo grado, condannava l'ospedale a versarle unasomma pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla datadella notifica del ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n.6281/2015 sino all'effettiva reintegrazione in servizio, dacalcolarsi sulla base della retribuzione mensile di € 3.000, oltreratei di tredicesima mensilità, e oltre rivalutazione monetaria einteressi legali come per legge, detratta la quota del 75% diquanto percepito dalla lavoratrice alle dipendenze della ASLRoma 1, in forza del rapporto decorrente dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], edichiarava che tali somme erano assoggettate a contribuzioneove la relativa pretesa non fosse prescritta.6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione con cinque motivi; resiste il medico concontroricorso, contenente ricorso incidentale con un motivo, cuireplica con controricorso al ricorso incidentale l’ospedale;entrambe le parti hanno depositato memoria conclusiva.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo, parte ricorrente principale deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza gravataerroneamente affermato che non esisteva giudicato sostanzialeesterno relativo al termine apposto al contratto individuale.2.

Il motivo non è ammissibile.3.

Esso non è formulato nel rispetto degli oneri impostidall’art. 366, n. 6, c.p.c., atteso che il giudicato è solo localizzatoNumero registro generale 1572/2022e non riportato nelle parti necessarie a far comprendere iNl umero sezionale 2056/2026Numero di raccolta generale 17740/2026contenuto della precedente decisione.

Data pubblicazione 03/06/20264.

Come chiarito da Cass.

S.U. n. 5633/2022, il ricorso percassazione con cui venga denunciata la violazione dell'art. 2909c.c. deve contenere, a pena di inammissibilità, la specificaindicazione della parte del provvedimento giurisdizionalepassato in giudicato contenente il precetto sostanziale di cui sidenuncia l'errata interpretazione, nonché dell'eventualeelemento extratestuale, ritualmente acquisito nel giudizio dimerito, che sia rilevante per l'interpretazione del giudicato.Infatti (cfr. p. 24 della motivazione) l’onere di cui all’art. 366,comma 1, n. 6 c.p.c. comporta la specifica indicazione degli attiprocessuali e dei documenti su cui la censura si fonda.

In primoluogo, sulla base del fondamentale canone ermeneutico dellacompenetrazione di dispositivo e motivazione, il ricorrente devespecificatamente indicare nel provvedimento giurisdizionalepassato in giudicato quale sia la parte corrispondente al dirittosostanziale di cui denuncia l’errata interpretazione,provvedendo alla relativa trascrizione nel corpo del ricorso o alladettagliata e univoca indicazione per il reperimento del precettoall’interno del provvedimento.

In secondo luogo, per quantoriguarda gli elementi extratestuali rispetto al giudicato e tuttaviaindispensabili per la sua interpretazione, la parte ricorrente puòavvalersi solo di quegli atti processuali e documenti che sianostati ritualmente acquisiti nei gradi di merito, dandodimostrazione del rituale ingresso nel processo.

L’onere delricorrente è qui di indicazione in modo specifico e rigorosodell’elemento extratestuale rilevante per l’interpretazione deltitolo esecutivo costituente il giudicato, provvedendo allatrascrizione nel corpo del ricorso della relativa parte dell’attoprocessuale o del documento o fornendone l’indicazione per ilNumero registro generale 1572/2022reperimento all’interno dell’atto o documento in modoN umero sezionale 2056/2026Numero di raccolta generale 17740/2026dettagliato ed inequivoco.

In mancanza dell’assolvimentDoat a pubblicazione 03/06/2026dell’onere processuale di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 neitermini indicati, il motivo di ricorso è affetto da inammissibilità.5.

Con il secondo motivo, parte ricorrente principale deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 3, legge n.183/2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. peravere la sentenza gravata erroneamente affermato che ladecadenza prevista da tale norma non si applica al termineopposto a un contratto di lavoro autonomo poi riqualificato dalgiudice come di lavoro subordinato.6.

Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c.7.

La statuizione contestata è conforme alla giurisprudenzadi questa Corte, che ha chiarito che, nel caso di domanda diaccertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoroavente veste formale di contratto di lavoro autonomo, non trovaapplicazione il regime decadenziale ex art. 32 legge n.183/2010, in quanto la riqualificazione operata dal giudice sicaratterizza come ricostruzione della realtà del rapporto, conl'effetto di travolgere anche le scadenze finali previste nel primocome nei successivi contratti di collaborazione autonoma (Cass.n. 18210/2024; cfr. anche Cass. n. 29006/2020).8.

Con il terzo motivo, parte ricorrente principale deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la sentenza gravataerroneamente affermato che il rapporto tra le parti era di naturasubordinata.9.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1,c.p.c.10.

Questa Corte ha specificato che, ai fini della distinzione tralavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di naturaintellettuale o professionale, l'elemento dell'assoggettamNeumnetroo r egistro generale 1572/2022Numero sezionale 2056/2026del lavoratore alle direttive altrui si presenNtuam ero dii nra ccolta generale 17740/2026forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile Daat a pubblicazione 03/06/2026causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché occorre fareriferimento a criteri complementari e sussidiari, come quellidella collaborazione, della continuità delle prestazioni,dell'osservanza di un orario determinato, del versamento acadenze fisse di una retribuzione prestabilita, delcoordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativodato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore diuna sia pur minima struttura imprenditoriale, la cui valutazionedi fatto, rimessa al giudice del merito, se immune da vizigiuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede dilegittimità, ove è censurabile soltanto la determinazione deicriteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (Cass.n. 5436/2019; cfr. anche Cass. n. 9252/2010, n. 15955/2024,n. 30871/2025).

Da tali principi non si è discostata la Corteterritoriale nel caso di specie.11.

Con il quarto motivo parte ricorrente principale deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non avere la sentenzagravata esaminato una parte essenziale del motivo di appellorelativa alle schede-mastro relative alle fatture fatte dallaricorrente e inviate alla Provincia.12.

Il motivo è parimenti inammissibile.13.

Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità dellasentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cuiall'art. 360, n. 4 dello stesso codice, si configura esclusivamentecon riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedanouna statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche inrelazione ad istanze istruttorie, per le quali l'omissione èNumero registro generale 1572/2022denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazioneN umero sezionale 2056/2026Numero di raccolta generale 17740/2026(Cass. n. 6715/2013, n. 13716/2016, n. 24830/2017D)a.t a pubblicazione 03/06/2026Denuncia di vizio motivazionale, peraltro, anch’essa ammissibilenei limiti di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., e quindi, nel caso inesame, preclusa dalla pronuncia di merito doppia conforme inpunto accertamento della subordinazione.14.

Del resto, spettano al giudice di merito la selezione evalutazione delle prove a base della decisione, l’individuazionedelle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione diprevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, lafacoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, larilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ognimezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o dienunciare specificamente che la controversia può essere decisasenza necessità di ulteriori acquisizioni; non è consentita in sededi legittimità la rivisitazione del merito della controversia; lavalutazione delle emergenze probatorie e la scelta, tra le varierisultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere lamotivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati algiudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propriadecisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontraaltro limite che quello di indicare le ragioni del proprioconvincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singoloelemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr. Cass. n.22318/2023, n. 20553/2021, n. 15276/2021, n. 17097/2010,n. 12362/2006, n. 11933/2003).15.

Con il quinto motivo, parte ricorrente principale deduceviolazione e falsa applicazione degli artt. 436 e 437 c.p.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per avere lasentenza gravata erroneamente affermato che la detrazionedell’aliunde perceptum va limitata al 75%.Numero registro generale 1572/202216.

Il motivo risulta parimenti inammissibile.

Numero sezionale 2056/2026Numero di raccolta generale 17740/202617.

Parte ricorrente sostiene che il motivo di appellDoat a pubblicazione 03/06/2026incidentale di controparte che ha portato alla riforma dellasentenza di primo grado sul punto (§ 7 della sentenza d’appello)doveva essere dichiarato inammissibile perché non contenutonel primo appello incidentale, che era stato notificato, ma nondepositato.18.

In realtà, la stessa parte ricorrente aggiunge che la Corteterritoriale “non sapeva che erano stati notificati due appelliincidentali differenti di cui solo il secondo, l’unico depositato,conteneva … il motivo poi accolto”.19.

Dunque, così stanti gli atti processuali, in nessun errore èincorsa la Corte territoriale, posto che l’appello incidentale,notificato per primo e privo del motivo di appello, non era statodepositato, e solo su quello (tempestivamente) depositato eratenuta a pronunciarsi il giudice d’appello.

Infatti, ilpotere/dovere del giudice di dichiarare l’inammissibilità totale oparziale dell’impugnazione presuppone che dettainammissibilità risulti dagli atti processuali.

Quindi, ove non sirealizzi detto necessario presupposto, neppure può trovareapplicazione l’orientamento secondo cui l’inammissibilità noneccepita in appello può essere fatta valere nel giudizio dicassazione.20.

Con il motivo di ricorso incidentale, viene denunciata (art.360, n. 3, c.p.c.) violazione degli artt. 2094, 1173, 1453, 1206,1207 e 1223.

Si sostiene che la sentenza della Corte Territorialemerita censura nella parte in cui non ha riconosciuto il dirittodella ricorrente a percepire le ordinarie retribuzioni, perlomenodall’inottemperanza all’ordine giudiziale emesso con la sentenzadi primo grado del 4.7.2018, ove si “… condanna la convenutaal ripristino funzionale del rapporto …”, statuizione conferNmumaetrao r egistro generale 1572/2022Numero sezionale 2056/2026dalla sentenza di appello.

Numero di raccolta generale 17740/202621.

Il motivo è inammissibile.

Data pubblicazione 03/06/202622.

Con esso si richiama l’orientamento espresso da Cass.S.U. n. 2990/2018 e da pronunce successive conformi persostenere che, dalla data della sentenza di primo grado, leretribuzioni andavano riconosciute non a titolo risarcitorio, bensìretributivo, e che, conseguentemente, non poteva esseredetratto l’aliunde perceptum.23.

Tuttavia, il ricorso incidentale non si confrontacompiutamente con la motivazione della sentenza impugnata,secondo la quale la detraibilità dell’aliunde perceptum era statacontestata solo nel quantum, e non chiarisce quali fossero leconclusioni dell’atto introduttivo e dell’appello.24.

In conclusione, il ricorso principale e il ricorso incidentaledevono essere dichiarati inammissibili.25.

La reciproca soccombenza determina la compensazionedelle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorsoincidentale.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente principale e dellaricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 23 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 1572/2022Numero sezionale 2056/2026Numero di raccolta generale 17740/2026Data pubblicazione 03/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2056 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - ricorrente incidentale –avverso la sentenza n. 4417/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 09/12/2021 R.G.N. 2214/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1572/2022Numero di raccolta generale 17740/2026Data pubblicazione 03/06/20261. [OSCURATO:PERSONA], medico, premesso di aver lavorato inforza di contratti di incarico libero professionale dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al30.9.2014, agiva in giudizio per ottenere l’accertamento dellasussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempoindeterminato con la [OSCURATO:PERSONA] di S. Pietro OrdineOspedaliero [OSCURATO:PERSONA] di Dio – Fatebenefratelli e lacondanna dell’ospedale al pagamento delle retribuzioni daottobre 2014 fino alla effettiva reintegrazione in servizio,nonché al versamento dei contributi previdenziali.2. Il Tribunale di Roma dichiarava la natura subordinata delrapporto di lavoro dedotto in giudizio e la persistenza dellostesso per 30 ore settimanali, in assenza di valido atto direcesso, con condanna della convenuta al ripristino del rapportoe al risarcimento del danno pari alle retribuzioni dovute dalladata di notifica del ricorso introduttivo del giudizio sinoall'effettivo ripristino del rapporto, detratto quanto percepitodall'ASL Roma 1 in forza di rapporto di lavoro subordinato atempo pieno decorrente dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA].3. La Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello propostodall’ospedale, con il quale si affermava che la domandaavversaria relativa all'accertamento della natura subordinatadel rapporto lavorativo era preclusa dal giudicato sostanzialederivante da sentenza inter partes del medesimo Tribunale diRoma n. 10021/2016, in esito a giudizio ex art. 1, commi 47ss., legge n. 92/2012; con tale pronuncia, rilevato che ilrapporto lavorativo era terminato per scadenza del terminedell'ultimo incarico professionale e non in forza di atto dilicenziamento impugnabile, era stata dichiarata inammissibile ladomanda relativa all'accertamento della natura subordinatadella prestazione lavorativa (con conseguente rigetto dellaNumero registro generale 1572/2022domanda di reintegra), in considerazione della specialità del ritoN umero sezionale 2056/2026Numero di raccolta generale 17740/2026cd. Fornero, applicabile unicamente alle controversie relative Daat a pubblicazione 03/06/2026licenziamento.4. Con la sentenza impugnata, la Corte di merito, nel caso dispecie, escludeva l’applicabilità dell’art. 2909 c.c., osservandoche nessun giudicato si era formato in merito alla legittimità ovalidità del termine finale apposto al contratto liberoprofessionale (poiché la pronuncia passata in giudicato erarelativa alla questione del licenziamento e non all’accertamentodella natura del rapporto di lavoro); confermava, inoltre, ilrigetto dell’eccezione di decadenza dal diritto al risarcimento deldanno ai sensi dell’art. 32 legge n. 183/2010 e la stessaoperatività nel caso concreto dello speciale regime sanzionatoriodi cui al comma 5 dell’art. 32 cit., sulla base dell’orientamentogiurisprudenziale secondo cui il meccanismo previsto da talenorma si applica esclusivamente ai casi di conversione dicontratti di lavoro subordinato dall'origine con clausola di duratadi cui si è accertata la nullità, e non nei casi di trasformazionedi un contratto di lavoro autonomo a tempo determinato pereffetto della sua qualificazione come rapporto di lavorosubordinato; infine, confermava la qualificazione del rapporto dilavoro intercorso tra le parti tra il 2003 e il 2014 come svoltosiconcretamente secondo le modalità proprie del rapporto dilavoro subordinato, al di là della qualificazione formale dellostesso in termini di incarico libero-professionale, anche tenutoconto del fatto che, nell'ambito dei rapporti aventi ad oggetto losvolgimento di attività di natura intellettuale quale quellamedica, la sussistenza dell'essenziale criterio dellasubordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore alpotere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, deveNumero registro generale 1572/2022necessariamente essere verificata anche sulla base di elementNi umero sezionale 2056/2026Numero di raccolta generale 17740/2026sussidiari Data pubblicazione 03/06/20265. La Corte territoriale, poi, accoglieva parzialmente l’appelloincidentale della lavoratrice, e, in luogo della condanna genericastatuita in primo grado, condannava l'ospedale a versarle unasomma pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla datadella notifica del ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n.6281/2015 sino all'effettiva reintegrazione in servizio, dacalcolarsi sulla base della retribuzione mensile di € 3.000, oltreratei di tredicesima mensilità, e oltre rivalutazione monetaria einteressi legali come per legge, detratta la quota del 75% diquanto percepito dalla lavoratrice alle dipendenze della ASLRoma 1, in forza del rapporto decorrente dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], edichiarava che tali somme erano assoggettate a contribuzioneove la relativa pretesa non fosse prescritta.6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione con cinque motivi; resiste il medico concontroricorso, contenente ricorso incidentale con un motivo, cuireplica con controricorso al ricorso incidentale l’ospedale;entrambe le parti hanno depositato memoria conclusiva.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo, parte ricorrente principale deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza gravataerroneamente affermato che non esisteva giudicato sostanzialeesterno relativo al termine apposto al contratto individuale.2. Il motivo non è ammissibile.3. Esso non è formulato nel rispetto degli oneri impostidall’art. 366, n. 6, c.p.c., atteso che il giudicato è solo localizzatoNumero registro generale 1572/2022e non riportato nelle parti necessarie a far comprendere iNl umero sezionale 2056/2026Numero di raccolta generale 17740/2026contenuto della precedente decisione. Data pubblicazione 03/06/20264. Come chiarito da Cass. S.U. n. 5633/2022, il ricorso percassazione con cui venga denunciata la violazione dell'art. 2909c.c. deve contenere, a pena di inammissibilità, la specificaindicazione della parte del provvedimento giurisdizionalepassato in giudicato contenente il precetto sostanziale di cui sidenuncia l'errata interpretazione, nonché dell'eventualeelemento extratestuale, ritualmente acquisito nel giudizio dimerito, che sia rilevante per l'interpretazione del giudicato.Infatti (cfr. p. 24 della motivazione) l’onere di cui all’art. 366,comma 1, n. 6 c.p.c. comporta la specifica indicazione degli attiprocessuali e dei documenti su cui la censura si fonda. In primoluogo, sulla base del fondamentale canone ermeneutico dellacompenetrazione di dispositivo e motivazione, il ricorrente devespecificatamente indicare nel provvedimento giurisdizionalepassato in giudicato quale sia la parte corrispondente al dirittosostanziale di cui denuncia l’errata interpretazione,provvedendo alla relativa trascrizione nel corpo del ricorso o alladettagliata e univoca indicazione per il reperimento del precettoall’interno del provvedimento. In secondo luogo, per quantoriguarda gli elementi extratestuali rispetto al giudicato e tuttaviaindispensabili per la sua interpretazione, la parte ricorrente puòavvalersi solo di quegli atti processuali e documenti che sianostati ritualmente acquisiti nei gradi di merito, dandodimostrazione del rituale ingresso nel processo. L’onere delricorrente è qui di indicazione in modo specifico e rigorosodell’elemento extratestuale rilevante per l’interpretazione deltitolo esecutivo costituente il giudicato, provvedendo allatrascrizione nel corpo del ricorso della relativa parte dell’attoprocessuale o del documento o fornendone l’indicazione per ilNumero registro generale 1572/2022reperimento all’interno dell’atto o documento in modoN umero sezionale 2056/2026Numero di raccolta generale 17740/2026dettagliato ed inequivoco. In mancanza dell’assolvimentDoat a pubblicazione 03/06/2026dell’onere processuale di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 neitermini indicati, il motivo di ricorso è affetto da inammissibilità.5. Con il secondo motivo, parte ricorrente principale deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 3, legge n.183/2010, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. peravere la sentenza gravata erroneamente affermato che ladecadenza prevista da tale norma non si applica al termineopposto a un contratto di lavoro autonomo poi riqualificato dalgiudice come di lavoro subordinato.6. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c.7. La statuizione contestata è conforme alla giurisprudenzadi questa Corte, che ha chiarito che, nel caso di domanda diaccertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoroavente veste formale di contratto di lavoro autonomo, non trovaapplicazione il regime decadenziale ex art. 32 legge n.183/2010, in quanto la riqualificazione operata dal giudice sicaratterizza come ricostruzione della realtà del rapporto, conl'effetto di travolgere anche le scadenze finali previste nel primocome nei successivi contratti di collaborazione autonoma (Cass.n. 18210/2024; cfr. anche Cass. n. 29006/2020).8. Con il terzo motivo, parte ricorrente principale deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la sentenza gravataerroneamente affermato che il rapporto tra le parti era di naturasubordinata.9. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1,c.p.c.10. Questa Corte ha specificato che, ai fini della distinzione tralavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di naturaintellettuale o professionale, l'elemento dell'assoggettamNeumnetroo r egistro generale 1572/2022Numero sezionale 2056/2026del lavoratore alle direttive altrui si presenNtuam ero dii nra ccolta generale 17740/2026forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile Daat a pubblicazione 03/06/2026causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché occorre fareriferimento a criteri complementari e sussidiari, come quellidella collaborazione, della continuità delle prestazioni,dell'osservanza di un orario determinato, del versamento acadenze fisse di una retribuzione prestabilita, delcoordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativodato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore diuna sia pur minima struttura imprenditoriale, la cui valutazionedi fatto, rimessa al giudice del merito, se immune da vizigiuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede dilegittimità, ove è censurabile soltanto la determinazione deicriteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (Cass.n. 5436/2019; cfr. anche Cass. n. 9252/2010, n. 15955/2024,n. 30871/2025). Da tali principi non si è discostata la Corteterritoriale nel caso di specie.11. Con il quarto motivo parte ricorrente principale deduceviolazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non avere la sentenzagravata esaminato una parte essenziale del motivo di appellorelativa alle schede-mastro relative alle fatture fatte dallaricorrente e inviate alla Provincia.12. Il motivo è parimenti inammissibile.13. Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità dellasentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cuiall'art. 360, n. 4 dello stesso codice, si configura esclusivamentecon riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedanouna statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche inrelazione ad istanze istruttorie, per le quali l'omissione èNumero registro generale 1572/2022denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazioneN umero sezionale 2056/2026Numero di raccolta generale 17740/2026(Cass. n. 6715/2013, n. 13716/2016, n. 24830/2017D)a.t a pubblicazione 03/06/2026Denuncia di vizio motivazionale, peraltro, anch’essa ammissibilenei limiti di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., e quindi, nel caso inesame, preclusa dalla pronuncia di merito doppia conforme inpunto accertamento della subordinazione.14. Del resto, spettano al giudice di merito la selezione evalutazione delle prove a base della decisione, l’individuazionedelle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione diprevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, lafacoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, larilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ognimezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o dienunciare specificamente che la controversia può essere decisasenza necessità di ulteriori acquisizioni; non è consentita in sededi legittimità la rivisitazione del merito della controversia; lavalutazione delle emergenze probatorie e la scelta, tra le varierisultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere lamotivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati algiudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propriadecisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontraaltro limite che quello di indicare le ragioni del proprioconvincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singoloelemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr. Cass. n.22318/2023, n. 20553/2021, n. 15276/2021, n. 17097/2010,n. 12362/2006, n. 11933/2003).15. Con il quinto motivo, parte ricorrente principale deduceviolazione e falsa applicazione degli artt. 436 e 437 c.p.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per avere lasentenza gravata erroneamente affermato che la detrazionedell’aliunde perceptum va limitata al 75%.Numero registro generale 1572/202216. Il motivo risulta parimenti inammissibile. Numero sezionale 2056/2026Numero di raccolta generale 17740/202617. Parte ricorrente sostiene che il motivo di appellDoat a pubblicazione 03/06/2026incidentale di controparte che ha portato alla riforma dellasentenza di primo grado sul punto (§ 7 della sentenza d’appello)doveva essere dichiarato inammissibile perché non contenutonel primo appello incidentale, che era stato notificato, ma nondepositato.18. In realtà, la stessa parte ricorrente aggiunge che la Corteterritoriale “non sapeva che erano stati notificati due appelliincidentali differenti di cui solo il secondo, l’unico depositato,conteneva … il motivo poi accolto”.19. Dunque, così stanti gli atti processuali, in nessun errore èincorsa la Corte territoriale, posto che l’appello incidentale,notificato per primo e privo del motivo di appello, non era statodepositato, e solo su quello (tempestivamente) depositato eratenuta a pronunciarsi il giudice d’appello. Infatti, ilpotere/dovere del giudice di dichiarare l’inammissibilità totale oparziale dell’impugnazione presuppone che dettainammissibilità risulti dagli atti processuali. Quindi, ove non sirealizzi detto necessario presupposto, neppure può trovareapplicazione l’orientamento secondo cui l’inammissibilità noneccepita in appello può essere fatta valere nel giudizio dicassazione.20. Con il motivo di ricorso incidentale, viene denunciata (art.360, n. 3, c.p.c.) violazione degli artt. 2094, 1173, 1453, 1206,1207 e 1223. Si sostiene che la sentenza della Corte Territorialemerita censura nella parte in cui non ha riconosciuto il dirittodella ricorrente a percepire le ordinarie retribuzioni, perlomenodall’inottemperanza all’ordine giudiziale emesso con la sentenzadi primo grado del 4.7.2018, ove si “… condanna la convenutaal ripristino funzionale del rapporto …”, statuizione conferNmumaetrao r egistro generale 1572/2022Numero sezionale 2056/2026dalla sentenza di appello. Numero di raccolta generale 17740/202621. Il motivo è inammissibile. Data pubblicazione 03/06/202622. Con esso si richiama l’orientamento espresso da Cass.S.U. n. 2990/2018 e da pronunce successive conformi persostenere che, dalla data della sentenza di primo grado, leretribuzioni andavano riconosciute non a titolo risarcitorio, bensìretributivo, e che, conseguentemente, non poteva esseredetratto l’aliunde perceptum.23. Tuttavia, il ricorso incidentale non si confrontacompiutamente con la motivazione della sentenza impugnata,secondo la quale la detraibilità dell’aliunde perceptum era statacontestata solo nel quantum, e non chiarisce quali fossero leconclusioni dell’atto introduttivo e dell’appello.24. In conclusione, il ricorso principale e il ricorso incidentaledevono essere dichiarati inammissibili.25. La reciproca soccombenza determina la compensazionedelle spese di lite del presente giudizio. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorsoincidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente principale e dellaricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 23 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 1572/2022Numero sezionale 2056/2026Numero di raccolta generale 17740/2026Data pubblicazione 03/06/2026
Sentenza Cassazione n. 17740/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris