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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21924/2026

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ati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro2026 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro2474 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché contro- intimato -avverso la sentenza n. 584/2023 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 22/02/2023 R.G.N. 1854/2019;Numero registro generale 17499/2023Numero sezionale 2474/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 21924/2026Data pubblicazione 26/06/202619/05/2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.

I ricorrenti in epigrafe deducevano di aver adito iltribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l’accertamentodell'inadempimento, da parte della società [OSCURATO:SOCIETA], degliobblighi contenuti all'interno del contratto commerciale ovverol'inadempimento della società Reti per la mancata attestazionedegli obblighi retributivi, assicurativi e contributivi conconseguente risarcimento del danno per il periodo diinoccupazione, anche ai sensi dell'articolo 1226 c.c.; l’accertamento dello svolgimento delle prestazioni lavorative inesecuzione dell'appalto e, quindi, l’applicazione della solidarietàpassiva tra le società, con conseguente condanna al pagamentodelle somme.Il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento parzialedelle domande relative alle spettanze retributive, sulpresupposto della solidarietà passiva della committenteValtellina liquidava in favore di ciascun lavoratore le differenzeretributive mentre rigettava la domanda risarcitoria, nonriconoscendo l'inadempienza del contratto commercialestipulato dalla società [OSCURATO:SOCIETA] con la società Reti del29/11/2012.2.

Avverso la sentenza di primo grado proponevano appelloi ricorrenti limitatamente al capo che rigettava le istanzerisarcitorie; contestavano l’esclusione, compiuta dal giudice diprime cure, del nesso causale tra la condotta inadempiente dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA] e la crisi economica che aveva indotto lasocietà Reti a licenziare i lavoratori; si dolevano, altresì, dellamancata ammissione della prova orale e della necessità dellaprevia impugnativa dei licenziamenti irrogati dalla società Reti.Numero registro generale 17499/2023Numero sezionale 2474/20263.

La Corte di appello di Napoli rigettava integralmNuemnetroe d i iral ccolta generale 21924/2026Data pubblicazione 26/06/2026ricorso in appello.

Il percorso argomentativo della pronuncia sifondava, essenzialmente, su due nuclei motivazionali.

Conriferimento al primo la Corte, partendo dalla disaminadell'accordo commerciale e, segnatamente, la garanzia di unvolume di affari pari a 60.000 € in correlazione al contrattoTelecom e la possibilità di variazione, in aumento, ma anche indiminuzione a seconda delle commesse assegnate dalcommittente principale Telecom, escludeva la sussistenza di unvincolo di copertura dei costi a carico della società Reti per irapporti degli ex dipendenti della società [OSCURATO:SOCIETA].

Secondo laCorte d'appello, il volume di affari fissato in 60.000,00 € annualipro capite, per “ciascuna delle unità produttive che la societàReti andava ad assumere” doveva intendersi quale “parametroper la quantificazione del complessivo volume annuo daassegnarsi alla s.r.l. ma non come garanzia di copertura deicosti inerenti i singoli rapporti lavorativi da parte della società,che li aveva considerati in esubero.

In altri termini, nel contrattocommerciale non vi era un obbligo per la società Reti diimpiegare il personale esclusivamente nell'ambito degli appaltiaffidati dal precedente datore di lavoro e che i singoli appaltiavrebbero dovuto rispettare le singole mansioni perché, se cosìfosse, si sarebbe configurata un’interposizione fittizia dimanodopera.

Ne consegue, secondo il percorso argomentativodella Corte, che non era configurabile alcun inadempimento incapo alla società [OSCURATO:SOCIETA], in ordine alle assegnazioni delvolume di affari concordato.Con riferimento al secondo nucleo argomentativo sievidenzia che il giudice del gravame, conformemente al giudicedi prime cure, ha escluso la responsabilità risarcitoria dellasocietà Reti, perché il danno subito dai lavoratori, rappresentatoNumero registro generale 17499/2023Numero sezionale 2474/2026dalla perdita del posto di lavoro non è stato oggNeutmteoro ddi rai ccolta generale 21924/2026Data pubblicazione 26/06/2026impugnativa da parte dei lavoratori, con la conseguenza,dunque, di un aggiramento della normativa per azionare lapretesa risarcitoria.3.

Propongono ricorso per la cassazione della sentenza ilavoratori affidandolo a due motivi, propone controricorso lasocietà [OSCURATO:SOCIETA] mentre rimane intimato il fallimento Reti.4.

I ricorrenti hanno depositato le memorie.5. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. in relazioneal disposto di cui all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.Secondo i lavoratori, la Corte di Appello di Napoli,nell’interpretare la comune volontà delle parti oggettivata nelcontratto commerciale stipulato tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la Retis.r.l., in data 29.11.2012, avrebbe violato le disposizionisull’interpretazione invocate, ritenendo, erroneamente, che ilcontratto stipulato tra le parti non conteneva alcuna condizioneulteriore oltre quella avveratasi, cioè quella di subordinarel’accettazione della denunciata situazione di esuberoall’erogazione di un incentivo e all’assunzione presso altrasocietà subfornitrice di [OSCURATO:SOCIETA].

In altri termini, se la Corte diAppello, anche in ragione dei contratti collegati all’accordocommerciale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avesse interpretatosistematicamente tali atti, avrebbe dovuto affermare lasussistenza di un chiaro obbligo in capo a [OSCURATO:SOCIETA] per garantirevolumi di attività pari al costo aziendale annuo di [OSCURATO:PERSONA], conNumero registro generale 17499/2023Numero sezionale 2474/2026riferimento a ciascuno dei lavoratori licenziati dalla pNruimerao d i era ccolta generale 21924/2026Data pubblicazione 26/06/2026assunti da quest’ultima, ciò per garantire alla subappaltatriceReti Tlc e ai lavoratori sia l’attività che l’occupazione, quantomeno fino al perdurare della commessa Telecom.2.

Il motivo è infondato e deve essere respinto.2.1.

Come è noto, l’accertamento della volontà negoziale sisostanzia in un accertamento di fatto (di recente, Cass. n.32946/2025; in precedenza, tra molte, Cass. n. 9070/2013;Cass. n. 12360/2014), riservato all'esclusiva competenza delgiudice del merito (cfr. Cass. n. 17067/2007; Cass. n.11756/2006; conf.

Cass. n. 22318/2023); tali valutazioni delgiudice di merito in proposito soggiacciono, nel giudizio dicassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto deicanoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo dellasussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis,Cass. n. 21576/2019; Cass. n. 20634/2018; Cass. n.4851/2009; Cass. n. 3187/2009; Cass. n. 15339/2008; Cass.n. 11756/2006; Cass. n. 6724/2003; Cass. n. 17427/2003) e,nel vigore del novellato art. 360 c.p.c., di una motivazione chevalichi la soglia del cd.

“minimum costituzionale” (v.

Cass. n.18214/2024, oltre quelle più recenti già citate).

Nessuna dellecitate censure, però, può risolversi in una critica del risultatointerpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella meracontrapposizione di una differente interpretazione; inoltre ladenuncia del vizio motivazionale dev'essere effettuata mediantela precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delleillogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio diun significato estraneo al senso comune, oppure conl'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica,e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degliargomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dalNumero registro generale 17499/2023Numero sezionale 2474/2026ragionamento logico svolto dal giudice di merito, qualeN urmiseruo ldti ara ccolta generale 21924/2026Data pubblicazione 26/06/2026dalla sentenza (in termini, Cass. n. 18577/2026; Cass. n.15367/2024).

Infatti, per risalente insegnamento, sia ladenuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia ladenuncia di vizi motivazionali esigono una specifica indicazione- ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzatal’anzidetta violazione e delle ragioni della insanabilecontraddittorietà del ragionamento del giudice di merito - nonpotendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazioneloro attribuita, nella mera contrapposizione di unainterpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli:Cass. n. 18375/2006; Cass. n. 12468/2004; Cass. n.22979/2004, Cass. n. 7740/2003; Cass. n. 12366/2002; Cass.n. 11053/2000).2.1.2.

Nella specie, i ricorrenti si limitano a rivendicareun’alternativa interpretazione più favorevole; ma per sottrarsial sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo nondeve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore inastratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni;sicché, quando di un testo negoziale sono possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito - alla parte che aveva propostol'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi insede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra(Cass. n. 10131/2006); infatti il ricorso per cassazione -riconducibile, in linea generale, al modello dell'argomentazionedi carattere confutativo - laddove censuri l'interpretazione delnegozio accolta dalla sentenza impugnata non può assumeretutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendolimitarsi ad evidenziare l'invalidità dell'interpretazione adottatadell'inesistenza o dell'assoluta inadeguatezza dei dati tenutiNumero registro generale 17499/2023Numero sezionale 2474/2026presenti dal giudice di merito o anche solo delle Nurmeegroo dli era ccolta generale 21924/2026Data pubblicazione 26/06/2026giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condottoalla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi allamera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di datiasseritamente più significativi o di regole di giustificazioneprospettate come più congrue (in termini: Cass. n.18375/2006).2.2.

Nel caso all’attenzione del Collegio, nonostante iricorrenti evochino la violazione di plurimi canoni ermeneutici,sostanzialmente, a contrastare una esegesi non condivisa.Questa Corte, invece, reputa che l’interpretazione offerta nonpossa dirsi implausibile, perché i giudici d’appello hanno lettol’articolo relativo alla “garanzia volumi di attività” nell’ambitodella complessiva operazione negoziale.Nell’accordo commerciale, siglato il 19/11/2012, lasopramenzionata clausola stabiliva testualmente “[OSCURATO:PERSONA] assume l’onere di garantire a [OSCURATO:PERSONA] srl un volume di attivitàfissata in €. 60.000,00 al lordo degli accordi contrattualiconcessi, annuali, procapite, per ciascuna delle unità produttive(escluso personale impiegatizio) che [OSCURATO:PERSONA] andrà adassumere; tale garanzia è strettamente correlata al contrattoche [OSCURATO:SOCIETA] ha in corso con [OSCURATO:SOCIETA] – i cui volumi,per l’anno 2012 sono quantificati in €. 11.000.000,00.Le parti si danno atto e convengono che qualora TelecomItalia avesse ad aumentare i volumi di assegnazione, Valtellinaspa aumenterà, di conseguenza, la garanzia; nel caso in cuiTelecom Italia [OSCURATO:SOCIETA] avesse a diminuire i volumi tale diminuzioneverrà proporzionalmente applicata a [OSCURATO:PERSONA].

A [OSCURATO:SOCIETA] vienealtresì concessa la facoltà di assegnare a Reti TLC, allo scopo digarantire i volumi di attività, anche lavorazioni di effettuare perNumero registro generale 17499/2023Numero sezionale 2474/2026conto di altri clienti, (a titolo esemplificativo Fastweb, WinNudm,e reo cdci r.a ccolta generale 21924/2026Data pubblicazione 26/06/2026...).”La Corte di appello (cfr. fine pag. 5 e inizi pag. 6 dellasentenza) ha valutato e motivatamente interpretato la clausolain esame evidenziando le ragioni per le quali il volume di affari,fissato nella clausola, deve intendersi come complessivo e nongià come garanzia di copertura dei costi inerenti i singolirapporti di lavoro, attraverso anche una valutazionecomplessiva dell’operazione negoziale, in assenza, peraltro, dicensure contestualizzate rispetto alle disposizioni invocate di cuiagli artt. 1363 c.c. e 1366 c.c.: non è dedotta specificamente laragione della presunta inosservanza della regola della buonafede e non sono evidenziate le ragioni per le quali non vi sarebbestata una valutazione complessiva delle stesse attraverso l’atto.In ordine, invece, all’art. 1362 c.c., va evidenziato che lapronuncia gravata muove proprio dal testo della clausola, neriproduce il contenuto e considera il riferimento a “ciascuna delleaffari pari ad euro 60.000,00.Si tratta di operazione compatibile con i criteridell’ermeneutica negoziale, poiché il senso letterale delle parolecostituisce il punto di partenza dell’indagine interpretativa, manon preclude al giudice di accertare la comune intenzione delleparti anche mediante il coordinamento delle clausole e lavalutazione del comportamento complessivo, ove reputatisignificativi nel caso concreto.

I ricorrenti ritengono che laclausola vada interpretata letteralmente, senza possibilità divalorizzare il contesto negoziale e la funzione complessiva delcontratto commerciale, in ciò proponendo un’opzionealternativa rispetto a quella scelta dal giudice cui competel’accertamento della comune volontà negoziale.

In definitiva, iNumero registro generale 17499/2023Numero sezionale 2474/2026motivi in scrutinio, nonostante l’evocazione formaleNu mderoe dlli ara ccolta generale 21924/2026Data pubblicazione 26/06/2026violazione dei criteri legali di cui agli artt. 1362, 1363, 1366 c.c.,si risolvono sostanzialmente in una critica dell'esitodell'interpretazione cui è pervenuta la Corte di Appello e nellasollecitazione di una interpretazione alternativa; si tratta,perciò, di una censura di merito, che non può trovare ingressonel giudizio di legittimità (così Cass., Sez.

Un., n. 9839/2021).Ne consegue che il motivo deve essere respinto.3.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazionee/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., nonchéart. 24

1. 223/91 ed art. 21 l. 604/66, in relazione al dispostodi cui all’art. 360 n. 3 c.p.c.Con il secondo motivo di ricorso si impugna la sentenzaemessa dalla Corte di Appello di Napoli nella parte in cui non haqualificato il contratto commerciale stipulato dalla societàValtellina e da [OSCURATO:PERSONA] come contratto con effetti protettivi delterzo.Per contro, qualificandolo come tale, avrebbe correttamenteritenuto la legittimazione attiva dei ricorrenti a chiedere ilrisarcimento dei danni subiti dall’inesatta esecuzione dellostesso, proprio in virtù della prossimità qualificata che li lega aldetto contratto, senza necessità di impugnativa dellicenziamento per chiedere la declaratoria della responsabilità diReti Tlc ed ottenere il risarcimento del danno.3.1.

Osserva il Collegio come tale motivo debba ritenersiassorbito atteso che la natura giuridica dell’accordo èinconferente in presenza di un valido ed efficace contrattocommerciale.

Del resto, il danno che i ricorrenti invocano (cfr.conclusioni del primo grado) è quello da inesatta esecuzionedell’accordo (che è stata esclusa) a far data dall’inoccupazione(ergo dal licenziamento), per cui, come condivisibilmenteNumero registro generale 17499/2023affermato dal giudice del gravame, essi tendono, con questN’ umero sezionale 2474/2026Numero di raccolta generale 21924/2026argomentazione ad aggirare sia la mancata impugnativa delData pubblicazione 26/06/2026licenziamento, sia il rigetto della domanda di interposizionefittizia per recuperare la possibilità di ristoro del danno in viainammissibilmente indiretta.4.Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.5.

La regolazione delle spese di giudizio di legittimità segueil criterio della soccombenza, con liquidazione come indispositivo.6.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processualeper il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., S.U. n.4315/2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti alpagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore diValtellina s.p.a., che liquida in € 200,00 per esborsi ed €6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come perlegge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 19 maggio 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro2026 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro2474 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché contro- intimato -avverso la sentenza n. 584/2023 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 22/02/2023 R.G.N. 1854/2019;Numero registro generale 17499/2023Numero sezionale 2474/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 21924/2026Data pubblicazione 26/06/202619/05/2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. I ricorrenti in epigrafe deducevano di aver adito iltribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l’accertamentodell'inadempimento, da parte della società [OSCURATO:SOCIETA], degliobblighi contenuti all'interno del contratto commerciale ovverol'inadempimento della società Reti per la mancata attestazionedegli obblighi retributivi, assicurativi e contributivi conconseguente risarcimento del danno per il periodo diinoccupazione, anche ai sensi dell'articolo 1226 c.c.; l’accertamento dello svolgimento delle prestazioni lavorative inesecuzione dell'appalto e, quindi, l’applicazione della solidarietàpassiva tra le società, con conseguente condanna al pagamentodelle somme.Il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento parzialedelle domande relative alle spettanze retributive, sulpresupposto della solidarietà passiva della committenteValtellina liquidava in favore di ciascun lavoratore le differenzeretributive mentre rigettava la domanda risarcitoria, nonriconoscendo l'inadempienza del contratto commercialestipulato dalla società [OSCURATO:SOCIETA] con la società Reti del29/11/2012.2. Avverso la sentenza di primo grado proponevano appelloi ricorrenti limitatamente al capo che rigettava le istanzerisarcitorie; contestavano l’esclusione, compiuta dal giudice diprime cure, del nesso causale tra la condotta inadempiente dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA] e la crisi economica che aveva indotto lasocietà Reti a licenziare i lavoratori; si dolevano, altresì, dellamancata ammissione della prova orale e della necessità dellaprevia impugnativa dei licenziamenti irrogati dalla società Reti.Numero registro generale 17499/2023Numero sezionale 2474/20263. La Corte di appello di Napoli rigettava integralmNuemnetroe d i iral ccolta generale 21924/2026Data pubblicazione 26/06/2026ricorso in appello. Il percorso argomentativo della pronuncia sifondava, essenzialmente, su due nuclei motivazionali. Conriferimento al primo la Corte, partendo dalla disaminadell'accordo commerciale e, segnatamente, la garanzia di unvolume di affari pari a 60.000 € in correlazione al contrattoTelecom e la possibilità di variazione, in aumento, ma anche indiminuzione a seconda delle commesse assegnate dalcommittente principale Telecom, escludeva la sussistenza di unvincolo di copertura dei costi a carico della società Reti per irapporti degli ex dipendenti della società [OSCURATO:SOCIETA]. Secondo laCorte d'appello, il volume di affari fissato in 60.000,00 € annualipro capite, per “ciascuna delle unità produttive che la societàReti andava ad assumere” doveva intendersi quale “parametroper la quantificazione del complessivo volume annuo daassegnarsi alla s.r.l. ma non come garanzia di copertura deicosti inerenti i singoli rapporti lavorativi da parte della società,che li aveva considerati in esubero. In altri termini, nel contrattocommerciale non vi era un obbligo per la società Reti diimpiegare il personale esclusivamente nell'ambito degli appaltiaffidati dal precedente datore di lavoro e che i singoli appaltiavrebbero dovuto rispettare le singole mansioni perché, se cosìfosse, si sarebbe configurata un’interposizione fittizia dimanodopera. Ne consegue, secondo il percorso argomentativodella Corte, che non era configurabile alcun inadempimento incapo alla società [OSCURATO:SOCIETA], in ordine alle assegnazioni delvolume di affari concordato.Con riferimento al secondo nucleo argomentativo sievidenzia che il giudice del gravame, conformemente al giudicedi prime cure, ha escluso la responsabilità risarcitoria dellasocietà Reti, perché il danno subito dai lavoratori, rappresentatoNumero registro generale 17499/2023Numero sezionale 2474/2026dalla perdita del posto di lavoro non è stato oggNeutmteoro ddi rai ccolta generale 21924/2026Data pubblicazione 26/06/2026impugnativa da parte dei lavoratori, con la conseguenza,dunque, di un aggiramento della normativa per azionare lapretesa risarcitoria.3. Propongono ricorso per la cassazione della sentenza ilavoratori affidandolo a due motivi, propone controricorso lasocietà [OSCURATO:SOCIETA] mentre rimane intimato il fallimento Reti.4. I ricorrenti hanno depositato le memorie.5. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. in relazioneal disposto di cui all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.Secondo i lavoratori, la Corte di Appello di Napoli,nell’interpretare la comune volontà delle parti oggettivata nelcontratto commerciale stipulato tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la Retis.r.l., in data 29.11.2012, avrebbe violato le disposizionisull’interpretazione invocate, ritenendo, erroneamente, che ilcontratto stipulato tra le parti non conteneva alcuna condizioneulteriore oltre quella avveratasi, cioè quella di subordinarel’accettazione della denunciata situazione di esuberoall’erogazione di un incentivo e all’assunzione presso altrasocietà subfornitrice di [OSCURATO:SOCIETA]. In altri termini, se la Corte diAppello, anche in ragione dei contratti collegati all’accordocommerciale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avesse interpretatosistematicamente tali atti, avrebbe dovuto affermare lasussistenza di un chiaro obbligo in capo a [OSCURATO:SOCIETA] per garantirevolumi di attività pari al costo aziendale annuo di [OSCURATO:PERSONA], conNumero registro generale 17499/2023Numero sezionale 2474/2026riferimento a ciascuno dei lavoratori licenziati dalla pNruimerao d i era ccolta generale 21924/2026Data pubblicazione 26/06/2026assunti da quest’ultima, ciò per garantire alla subappaltatriceReti Tlc e ai lavoratori sia l’attività che l’occupazione, quantomeno fino al perdurare della commessa Telecom.2. Il motivo è infondato e deve essere respinto.2.1. Come è noto, l’accertamento della volontà negoziale sisostanzia in un accertamento di fatto (di recente, Cass. n.32946/2025; in precedenza, tra molte, Cass. n. 9070/2013;Cass. n. 12360/2014), riservato all'esclusiva competenza delgiudice del merito (cfr. Cass. n. 17067/2007; Cass. n.11756/2006; conf. Cass. n. 22318/2023); tali valutazioni delgiudice di merito in proposito soggiacciono, nel giudizio dicassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto deicanoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo dellasussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis,Cass. n. 21576/2019; Cass. n. 20634/2018; Cass. n.4851/2009; Cass. n. 3187/2009; Cass. n. 15339/2008; Cass.n. 11756/2006; Cass. n. 6724/2003; Cass. n. 17427/2003) e,nel vigore del novellato art. 360 c.p.c., di una motivazione chevalichi la soglia del cd. “minimum costituzionale” (v. Cass. n.18214/2024, oltre quelle più recenti già citate). Nessuna dellecitate censure, però, può risolversi in una critica del risultatointerpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella meracontrapposizione di una differente interpretazione; inoltre ladenuncia del vizio motivazionale dev'essere effettuata mediantela precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delleillogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio diun significato estraneo al senso comune, oppure conl'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica,e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degliargomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dalNumero registro generale 17499/2023Numero sezionale 2474/2026ragionamento logico svolto dal giudice di merito, qualeN urmiseruo ldti ara ccolta generale 21924/2026Data pubblicazione 26/06/2026dalla sentenza (in termini, Cass. n. 18577/2026; Cass. n.15367/2024). Infatti, per risalente insegnamento, sia ladenuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia ladenuncia di vizi motivazionali esigono una specifica indicazione- ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzatal’anzidetta violazione e delle ragioni della insanabilecontraddittorietà del ragionamento del giudice di merito - nonpotendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazioneloro attribuita, nella mera contrapposizione di unainterpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli:Cass. n. 18375/2006; Cass. n. 12468/2004; Cass. n.22979/2004, Cass. n. 7740/2003; Cass. n. 12366/2002; Cass.n. 11053/2000).2.1.2. Nella specie, i ricorrenti si limitano a rivendicareun’alternativa interpretazione più favorevole; ma per sottrarsial sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo nondeve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore inastratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni;sicché, quando di un testo negoziale sono possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito - alla parte che aveva propostol'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi insede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra(Cass. n. 10131/2006); infatti il ricorso per cassazione -riconducibile, in linea generale, al modello dell'argomentazionedi carattere confutativo - laddove censuri l'interpretazione delnegozio accolta dalla sentenza impugnata non può assumeretutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendolimitarsi ad evidenziare l'invalidità dell'interpretazione adottatadell'inesistenza o dell'assoluta inadeguatezza dei dati tenutiNumero registro generale 17499/2023Numero sezionale 2474/2026presenti dal giudice di merito o anche solo delle Nurmeegroo dli era ccolta generale 21924/2026Data pubblicazione 26/06/2026giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condottoalla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi allamera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di datiasseritamente più significativi o di regole di giustificazioneprospettate come più congrue (in termini: Cass. n.18375/2006).2.2. Nel caso all’attenzione del Collegio, nonostante iricorrenti evochino la violazione di plurimi canoni ermeneutici,sostanzialmente, a contrastare una esegesi non condivisa.Questa Corte, invece, reputa che l’interpretazione offerta nonpossa dirsi implausibile, perché i giudici d’appello hanno lettol’articolo relativo alla “garanzia volumi di attività” nell’ambitodella complessiva operazione negoziale.Nell’accordo commerciale, siglato il 19/11/2012, lasopramenzionata clausola stabiliva testualmente “[OSCURATO:PERSONA] assume l’onere di garantire a [OSCURATO:PERSONA] srl un volume di attivitàfissata in €. 60.000,00 al lordo degli accordi contrattualiconcessi, annuali, procapite, per ciascuna delle unità produttive(escluso personale impiegatizio) che [OSCURATO:PERSONA] andrà adassumere; tale garanzia è strettamente correlata al contrattoche [OSCURATO:SOCIETA] ha in corso con [OSCURATO:SOCIETA] – i cui volumi,per l’anno 2012 sono quantificati in €. 11.000.000,00.Le parti si danno atto e convengono che qualora TelecomItalia avesse ad aumentare i volumi di assegnazione, Valtellinaspa aumenterà, di conseguenza, la garanzia; nel caso in cuiTelecom Italia [OSCURATO:SOCIETA] avesse a diminuire i volumi tale diminuzioneverrà proporzionalmente applicata a [OSCURATO:PERSONA]. A [OSCURATO:SOCIETA] vienealtresì concessa la facoltà di assegnare a Reti TLC, allo scopo digarantire i volumi di attività, anche lavorazioni di effettuare perNumero registro generale 17499/2023Numero sezionale 2474/2026conto di altri clienti, (a titolo esemplificativo Fastweb, WinNudm,e reo cdci r.a ccolta generale 21924/2026Data pubblicazione 26/06/2026...).”La Corte di appello (cfr. fine pag. 5 e inizi pag. 6 dellasentenza) ha valutato e motivatamente interpretato la clausolain esame evidenziando le ragioni per le quali il volume di affari,fissato nella clausola, deve intendersi come complessivo e nongià come garanzia di copertura dei costi inerenti i singolirapporti di lavoro, attraverso anche una valutazionecomplessiva dell’operazione negoziale, in assenza, peraltro, dicensure contestualizzate rispetto alle disposizioni invocate di cuiagli artt. 1363 c.c. e 1366 c.c.: non è dedotta specificamente laragione della presunta inosservanza della regola della buonafede e non sono evidenziate le ragioni per le quali non vi sarebbestata una valutazione complessiva delle stesse attraverso l’atto.In ordine, invece, all’art. 1362 c.c., va evidenziato che lapronuncia gravata muove proprio dal testo della clausola, neriproduce il contenuto e considera il riferimento a “ciascuna delleaffari pari ad euro 60.000,00.Si tratta di operazione compatibile con i criteridell’ermeneutica negoziale, poiché il senso letterale delle parolecostituisce il punto di partenza dell’indagine interpretativa, manon preclude al giudice di accertare la comune intenzione delleparti anche mediante il coordinamento delle clausole e lavalutazione del comportamento complessivo, ove reputatisignificativi nel caso concreto. I ricorrenti ritengono che laclausola vada interpretata letteralmente, senza possibilità divalorizzare il contesto negoziale e la funzione complessiva delcontratto commerciale, in ciò proponendo un’opzionealternativa rispetto a quella scelta dal giudice cui competel’accertamento della comune volontà negoziale. In definitiva, iNumero registro generale 17499/2023Numero sezionale 2474/2026motivi in scrutinio, nonostante l’evocazione formaleNu mderoe dlli ara ccolta generale 21924/2026Data pubblicazione 26/06/2026violazione dei criteri legali di cui agli artt. 1362, 1363, 1366 c.c.,si risolvono sostanzialmente in una critica dell'esitodell'interpretazione cui è pervenuta la Corte di Appello e nellasollecitazione di una interpretazione alternativa; si tratta,perciò, di una censura di merito, che non può trovare ingressonel giudizio di legittimità (così Cass., Sez. Un., n. 9839/2021).Ne consegue che il motivo deve essere respinto.3. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazionee/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., nonchéart. 24 1. 223/91 ed art. 21 l. 604/66, in relazione al dispostodi cui all’art. 360 n. 3 c.p.c.Con il secondo motivo di ricorso si impugna la sentenzaemessa dalla Corte di Appello di Napoli nella parte in cui non haqualificato il contratto commerciale stipulato dalla societàValtellina e da [OSCURATO:PERSONA] come contratto con effetti protettivi delterzo.Per contro, qualificandolo come tale, avrebbe correttamenteritenuto la legittimazione attiva dei ricorrenti a chiedere ilrisarcimento dei danni subiti dall’inesatta esecuzione dellostesso, proprio in virtù della prossimità qualificata che li lega aldetto contratto, senza necessità di impugnativa dellicenziamento per chiedere la declaratoria della responsabilità diReti Tlc ed ottenere il risarcimento del danno.3.1. Osserva il Collegio come tale motivo debba ritenersiassorbito atteso che la natura giuridica dell’accordo èinconferente in presenza di un valido ed efficace contrattocommerciale. Del resto, il danno che i ricorrenti invocano (cfr.conclusioni del primo grado) è quello da inesatta esecuzionedell’accordo (che è stata esclusa) a far data dall’inoccupazione(ergo dal licenziamento), per cui, come condivisibilmenteNumero registro generale 17499/2023affermato dal giudice del gravame, essi tendono, con questN’ umero sezionale 2474/2026Numero di raccolta generale 21924/2026argomentazione ad aggirare sia la mancata impugnativa delData pubblicazione 26/06/2026licenziamento, sia il rigetto della domanda di interposizionefittizia per recuperare la possibilità di ristoro del danno in viainammissibilmente indiretta.4.Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.5. La regolazione delle spese di giudizio di legittimità segueil criterio della soccombenza, con liquidazione come indispositivo.6.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processualeper il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., S.U. n.4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alpagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore diValtellina s.p.a., che liquida in € 200,00 per esborsi ed €6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come perlegge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 19 maggio 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]