Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 07046/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso 17843-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA]'ANDREA, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 COLELLA;835 - controricorrente –avverso la sentenza n. 2499/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 01/06/2022 R.G.N. 1297/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17843/2022Numero di raccolta generale 7046/2026Data pubblicazione 24/03/20261.

La Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello dell’AziendaOspedaliero-[OSCURATO:PERSONA]Andrea di Roma avverso lasentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accoltol’opposizione del dirigente medico [OSCURATO:PERSONA] contro ildecreto ingiuntivo n. 5946/2019 per il pagamento della sommadi euro 21.465,91 a titolo di compensi fatturati e non riscossinell’ambito di attività di libera professione intramurariaautorizzata presso case di cura private.2.

I giudici di merito ritenevano, in sintesi, non dimostratol’incasso da parte del medico delle somme asseritamente nonversate, dovendosi distinguere tra fatture emesse e fatture(non) quietanzate.3.

Per la cassazione della sentenza d’appello propone ricorsol’Azienda con due motivi, illustrati da memoria, cui il dirigentemedico resiste con controricorso.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo, parte ricorrente deduce error iniudicando, errata interpretazione delle fatture e delle quietanze,raggiunta prova del credito (art. 360, n. 3, c.p.c.): sostiene chei giudici di appello non hanno compreso la valenza probatoriadei bollettari depositati dall'azienda a dimostrazione delversamento in favore del medico delle somme poi rivendicate ingiudizio.2.

Il motivo è inammissibile.3.

Rileva il Collegio che spettano al giudice di merito laselezione e valutazione delle prove a base della decisione,l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento,l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di provaNumero registro generale 17843/2022acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizioN umero sezionale 835/2026Numero di raccolta generale 7046/2026implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità dDait a pubblicazione 24/03/2026esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui loritenga non rilevante o di enunciare specificamente che lacontroversia può essere decisa senza necessità di ulterioriacquisizioni; non è consentita in sede di legittimità larivisitazione del merito della controversia; la valutazione delleemergenze probatorie e la scelta, tra le varie risultanze, diquelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione,involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito,il quale, nel porre a fondamento della propria decisione unafonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limiteche quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senzaessere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutaretutte le deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 22318/2023, n.20553/2021, n. 15276/2021, n. 17097/2010, n. 12362/2006,n. 11933/2003).4.

La sentenza gravata risulta ampiamente motivata inrelazione alla ricostruzione dei fatti allegati dalle parti.5.

La Corte territoriale ha ritenuto la pretesa dell’Aziendasfornita di prova, perché non era stato dimostrato l'incasso daparte del sanitario delle somme per le quali lo stesso avevarilasciato fattura; ha osservato che il documento fiscale di persé non dimostra il pagamento, che può essere ritenuto provatosolo qualora la fattura sia quietanzata; ha aggiunto che ilpagamento non poteva essere provato attraverso il deposito,peraltro tardivo, di documentazione formata dalla stessaazienda ospedaliera; ha precisato che il mancato incassorisultava provato da quanto riferito dalle case di cura private inmerito a fatture pagate parzialmente; ha rilevato che ilregolamento aziendale posto a fondamento della richiestaNumero registro generale 17843/2022monitoria non poteva essere invocato perché adottato in epocaN umero sezionale 835/2026Numero di raccolta generale 7046/2026successiva ai fatti oggetto di causa; non ha ignorato la prasDsait a pubblicazione 24/03/2026esistente prima della contabilizzazione telematica, ma havalutato che la semplice emissione della fattura non erasufficiente a dimostrare il pagamento, tanto più a fronte di altrerisultanze probatorie dalle quali emergeva che venivano emesseanche fatture non pagate, in toto o parzialmente.6.

Con il motivo in esame si prospetta, apparentemente, unaviolazione di norme di legge (peraltro con carente indicazionedelle stesse), mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fattistorici operata dal giudice di merito, e sopra sintetizzata, cosìda realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio dilegittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito,nel quale inammissibilmente ridiscutere esiti istruttori noncondivisi, al fine di un loro riesame, proponendo una propriadiversa valutazione delle risultanze istruttorie (v.

Cass. n.8758/2017, n. 29404/2017, n. 18721/2018, n. 20814/2018, n.1229/2019, S.U. n. 34476/2019, n. 15568/2020, S.U.20867/2020, n. 5987/2021, n. 20553/2021, n. 6774/2022, n.36349/2023, n. 24895/2025, n. 31889/2025).

Tanto più insituazione processuale, come quella in esame, di pronunciadoppia conforme di merito.7.

Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce omessoesame o valutazione di un fatto decisivo, l’incasso da parte delmedico (art.360, n. 5, c.p.c.); sostiene che la Corte territorialeha omesso di considerare che il medico, pur non incaricato invirtù di un atto formale, di fatto avrebbe incassato le sommeprovenienti dall'esercizio dell’attività intramuraria.8.

Il motivo è inammissibile per la preclusione derivantedalla (già evidenziata) pronuncia doppia conforme di merito.9.

Infatti, la Corte d'Appello ha confermato integralmeNnutmee role re gistro generale 17843/2022Numero sezionale 835/2026statuizioni di primo grado, così realizzandosi l’ipotesi Ndumi erco udi ir accolta generale 7046/2026all’art. 348-ter c.p.c. (ora 360, comma 4, c.p.c.) e dell’art. 360Da,t a pubblicazione 24/03/2026comma 1, n. 5 c.p.c., nel senso che, quando la pronuncia diappello conferma la decisione di primo grado per le stesseragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisioneimpugnata, il ricorso per cassazione può essere propostoesclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma,nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.; ricorre l'ipotesi di «doppia conforme»,con conseguente inammissibilità della censura ex art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondogrado è interamente corrispondente a quella di primo grado, maanche quando le due statuizioni sono fondate sul medesimo iterlogico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto dellacausa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiuntoargomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione giàassunta dal primo giudice (v.

Cass. n. 29715/2018, n.7724/2022, n. 5934/2023, n. 26934/2023).10.

Le spese di lite del presente giudizio di legittimità,liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, mentrenon si ravvisano i presupposti di mala fede o colpa grave per lacondanna di parte ricorrente per responsabilità aggravata.Numero registro generale 17843/2022Numero sezionale 835/2026Numero di raccolta generale 7046/2026Data pubblicazione 24/03/2026AULA 'B'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E RetribuzionepubblicoSEZIONE LAVOROimpiego –Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: medici –[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - intramoeniaDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere- R.G.N.17843/2022Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel.

Consigliere-Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 17843-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA]'ANDREA, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 COLELLA;835 - controricorrente –avverso la sentenza n. 2499/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 01/06/2022 R.G.N. 1297/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17843/2022Numero di raccolta generale 7046/2026Data pubblicazione 24/03/20261.

La Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello dell’AziendaOspedaliero-[OSCURATO:PERSONA]Andrea di Roma avverso lasentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accoltol’opposizione del dirigente medico [OSCURATO:PERSONA] contro ildecreto ingiuntivo n. 5946/2019 per il pagamento della sommadi euro 21.465,91 a titolo di compensi fatturati e non riscossinell’ambito di attività di libera professione intramurariaautorizzata presso case di cura private.2.

I giudici di merito ritenevano, in sintesi, non dimostratol’incasso da parte del medico delle somme asseritamente nonversate, dovendosi distinguere tra fatture emesse e fatture(non) quietanzate.3.

Per la cassazione della sentenza d’appello propone ricorsol’Azienda con due motivi, illustrati da memoria, cui il dirigentemedico resiste con controricorso.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo, parte ricorrente deduce error iniudicando, errata interpretazione delle fatture e delle quietanze,raggiunta prova del credito (art. 360, n. 3, c.p.c.): sostiene chei giudici di appello non hanno compreso la valenza probatoriadei bollettari depositati dall'azienda a dimostrazione delversamento in favore del medico delle somme poi rivendicate ingiudizio.2.

Il motivo è inammissibile.3.

Rileva il Collegio che spettano al giudice di merito laselezione e valutazione delle prove a base della decisione,l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento,l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di provaNumero registro generale 17843/2022acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizioN umero sezionale 835/2026Numero di raccolta generale 7046/2026implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità dDait a pubblicazione 24/03/2026esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui loritenga non rilevante o di enunciare specificamente che lacontroversia può essere decisa senza necessità di ulterioriacquisizioni; non è consentita in sede di legittimità larivisitazione del merito della controversia; la valutazione delleemergenze probatorie e la scelta, tra le varie risultanze, diquelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione,involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito,il quale, nel porre a fondamento della propria decisione unafonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limiteche quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senzaessere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutaretutte le deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 22318/2023, n.20553/2021, n. 15276/2021, n. 17097/2010, n. 12362/2006,n. 11933/2003).4.

La sentenza gravata risulta ampiamente motivata inrelazione alla ricostruzione dei fatti allegati dalle parti.5.

La Corte territoriale ha ritenuto la pretesa dell’Aziendasfornita di prova, perché non era stato dimostrato l'incasso daparte del sanitario delle somme per le quali lo stesso avevarilasciato fattura; ha osservato che il documento fiscale di persé non dimostra il pagamento, che può essere ritenuto provatosolo qualora la fattura sia quietanzata; ha aggiunto che ilpagamento non poteva essere provato attraverso il deposito,peraltro tardivo, di documentazione formata dalla stessaazienda ospedaliera; ha precisato che il mancato incassorisultava provato da quanto riferito dalle case di cura private inmerito a fatture pagate parzialmente; ha rilevato che ilregolamento aziendale posto a fondamento della richiestaNumero registro generale 17843/2022monitoria non poteva essere invocato perché adottato in epocaN umero sezionale 835/2026Numero di raccolta generale 7046/2026successiva ai fatti oggetto di causa; non ha ignorato la prasDsait a pubblicazione 24/03/2026esistente prima della contabilizzazione telematica, ma havalutato che la semplice emissione della fattura non erasufficiente a dimostrare il pagamento, tanto più a fronte di altrerisultanze probatorie dalle quali emergeva che venivano emesseanche fatture non pagate, in toto o parzialmente.6.

Con il motivo in esame si prospetta, apparentemente, unaviolazione di norme di legge (peraltro con carente indicazionedelle stesse), mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fattistorici operata dal giudice di merito, e sopra sintetizzata, cosìda realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio dilegittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito,nel quale inammissibilmente ridiscutere esiti istruttori noncondivisi, al fine di un loro riesame, proponendo una propriadiversa valutazione delle risultanze istruttorie (v.

Cass. n.8758/2017, n. 29404/2017, n. 18721/2018, n. 20814/2018, n.1229/2019, S.U. n. 34476/2019, n. 15568/2020, S.U.20867/2020, n. 5987/2021, n. 20553/2021, n. 6774/2022, n.36349/2023, n. 24895/2025, n. 31889/2025).

Tanto più insituazione processuale, come quella in esame, di pronunciadoppia conforme di merito.7.

Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce omessoesame o valutazione di un fatto decisivo, l’incasso da parte delmedico (art.360, n. 5, c.p.c.); sostiene che la Corte territorialeha omesso di considerare che il medico, pur non incaricato invirtù di un atto formale, di fatto avrebbe incassato le sommeprovenienti dall'esercizio dell’attività intramuraria.8.

Il motivo è inammissibile per la preclusione derivantedalla (già evidenziata) pronuncia doppia conforme di merito.9.

Infatti, la Corte d'Appello ha confermato integralmeNnutmee role re gistro generale 17843/2022Numero sezionale 835/2026statuizioni di primo grado, così realizzandosi l’ipotesi Ndumi erco udi ir accolta generale 7046/2026all’art. 348-ter c.p.c. (ora 360, comma 4, c.p.c.) e dell’art. 360Da,t a pubblicazione 24/03/2026comma 1, n. 5 c.p.c., nel senso che, quando la pronuncia diappello conferma la decisione di primo grado per le stesseragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisioneimpugnata, il ricorso per cassazione può essere propostoesclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma,nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.; ricorre l'ipotesi di «doppia conforme»,con conseguente inammissibilità della censura ex art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondogrado è interamente corrispondente a quella di primo grado, maanche quando le due statuizioni sono fondate sul medesimo iterlogico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto dellacausa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiuntoargomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione giàassunta dal primo giudice (v.

Cass. n. 29715/2018, n.7724/2022, n. 5934/2023, n. 26934/2023).10.

Le spese di lite del presente giudizio di legittimità,liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, mentrenon si ravvisano i presupposti di mala fede o colpa grave per lacondanna di parte ricorrente per responsabilità aggravata.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese delpresente giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilNumero registro generale 17843/2022versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo aN umero sezionale 835/2026Numero di raccolta generale 7046/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoDa,t a pubblicazione 24/03/2026a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 18 febbraio2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese delpresente giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilNumero registro generale 17843/2022versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo aN umero sezionale 835/2026Numero di raccolta generale 7046/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoDa,t a pubblicazione 24/03/2026a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 18 febbraio2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 17843-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA]'ANDREA, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026    COLELLA;835 - controricorrente –avverso la sentenza n. 2499/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 01/06/2022 R.G.N. 1297/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17843/2022Numero di raccolta generale 7046/2026Data pubblicazione 24/03/20261. La Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello dell’AziendaOspedaliero-[OSCURATO:PERSONA]Andrea di Roma avverso lasentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accoltol’opposizione del dirigente medico [OSCURATO:PERSONA] contro ildecreto ingiuntivo n. 5946/2019 per il pagamento della sommadi euro 21.465,91 a titolo di compensi fatturati e non riscossinell’ambito di attività di libera professione intramurariaautorizzata presso case di cura private.2. I giudici di merito ritenevano, in sintesi, non dimostratol’incasso da parte del medico delle somme asseritamente nonversate, dovendosi distinguere tra fatture emesse e fatture(non) quietanzate.3. Per la cassazione della sentenza d’appello propone ricorsol’Azienda con due motivi, illustrati da memoria, cui il dirigentemedico resiste con controricorso.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce error iniudicando, errata interpretazione delle fatture e delle quietanze,raggiunta prova del credito (art. 360, n. 3, c.p.c.): sostiene chei giudici di appello non hanno compreso la valenza probatoriadei bollettari depositati dall'azienda a dimostrazione delversamento in favore del medico delle somme poi rivendicate ingiudizio.2. Il motivo è inammissibile.3. Rileva il Collegio che spettano al giudice di merito laselezione e valutazione delle prove a base della decisione,l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento,l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di provaNumero registro generale 17843/2022acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizioN umero sezionale 835/2026Numero di raccolta generale 7046/2026implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità dDait a pubblicazione 24/03/2026esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui loritenga non rilevante o di enunciare specificamente che lacontroversia può essere decisa senza necessità di ulterioriacquisizioni; non è consentita in sede di legittimità larivisitazione del merito della controversia; la valutazione delleemergenze probatorie e la scelta, tra le varie risultanze, diquelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione,involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito,il quale, nel porre a fondamento della propria decisione unafonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limiteche quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senzaessere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutaretutte le deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 22318/2023, n.20553/2021, n. 15276/2021, n. 17097/2010, n. 12362/2006,n. 11933/2003).4. La sentenza gravata risulta ampiamente motivata inrelazione alla ricostruzione dei fatti allegati dalle parti.5. La Corte territoriale ha ritenuto la pretesa dell’Aziendasfornita di prova, perché non era stato dimostrato l'incasso daparte del sanitario delle somme per le quali lo stesso avevarilasciato fattura; ha osservato che il documento fiscale di persé non dimostra il pagamento, che può essere ritenuto provatosolo qualora la fattura sia quietanzata; ha aggiunto che ilpagamento non poteva essere provato attraverso il deposito,peraltro tardivo,  di documentazione formata dalla stessaazienda ospedaliera; ha precisato che il mancato incassorisultava provato da quanto riferito dalle case di cura private inmerito a fatture pagate parzialmente; ha rilevato che ilregolamento aziendale posto a fondamento della richiestaNumero registro generale 17843/2022monitoria non poteva essere invocato perché adottato in epocaN umero sezionale 835/2026Numero di raccolta generale 7046/2026successiva ai fatti oggetto di causa; non ha ignorato la prasDsait a pubblicazione 24/03/2026esistente prima della contabilizzazione telematica, ma havalutato che la semplice emissione della fattura non erasufficiente a dimostrare il pagamento, tanto più a fronte di altrerisultanze probatorie dalle quali emergeva che venivano emesseanche fatture non pagate, in toto o parzialmente.6. Con il motivo in esame si prospetta, apparentemente, unaviolazione di norme di legge (peraltro con carente indicazionedelle stesse), mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fattistorici operata dal giudice di merito, e sopra sintetizzata, cosìda realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio dilegittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito,nel quale inammissibilmente ridiscutere esiti istruttori noncondivisi, al fine di un loro riesame, proponendo una propriadiversa valutazione delle risultanze istruttorie (v. Cass. n.8758/2017, n. 29404/2017, n. 18721/2018, n. 20814/2018, n.1229/2019, S.U. n. 34476/2019, n. 15568/2020, S.U.20867/2020, n. 5987/2021, n. 20553/2021, n. 6774/2022, n.36349/2023, n. 24895/2025, n. 31889/2025). Tanto più insituazione processuale, come quella in esame, di pronunciadoppia conforme di merito.7. Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce omessoesame o valutazione di un fatto decisivo, l’incasso da parte delmedico (art.360, n. 5, c.p.c.); sostiene che la Corte territorialeha omesso di considerare che il medico, pur non incaricato invirtù di un atto formale, di fatto avrebbe incassato le sommeprovenienti dall'esercizio dell’attività intramuraria.8. Il motivo è inammissibile per la preclusione derivantedalla (già evidenziata) pronuncia doppia conforme di merito.9. Infatti, la Corte d'Appello ha confermato integralmeNnutmee role re gistro generale 17843/2022Numero sezionale 835/2026statuizioni di primo grado, così realizzandosi l’ipotesi Ndumi erco udi ir accolta generale 7046/2026all’art. 348-ter c.p.c. (ora 360, comma 4, c.p.c.) e dell’art. 360Da,t a pubblicazione 24/03/2026comma 1, n. 5 c.p.c., nel senso che, quando la pronuncia diappello conferma la decisione di primo grado per le stesseragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisioneimpugnata, il ricorso per cassazione può essere propostoesclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma,nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.; ricorre l'ipotesi di «doppia conforme»,con conseguente inammissibilità della censura ex art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondogrado è interamente corrispondente a quella di primo grado, maanche quando le due statuizioni sono fondate sul medesimo iterlogico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto dellacausa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiuntoargomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione giàassunta dal primo giudice (v. Cass. n. 29715/2018, n.7724/2022, n. 5934/2023, n. 26934/2023).10. Le spese di lite del presente giudizio di legittimità,liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, mentrenon si ravvisano i presupposti di mala fede o colpa grave per lacondanna di parte ricorrente per responsabilità aggravata.Numero registro generale 17843/2022Numero sezionale 835/2026Numero di raccolta generale 7046/2026Data pubblicazione 24/03/2026AULA 'B'OggettoL A  C O R T E  S U P R E M A  D I  C A S S A Z I O N E  RetribuzionepubblicoSEZIONE LAVOROimpiego –Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: medici –[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - intramoeniaDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere- R.G.N.17843/2022Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel. Consigliere-Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA]   - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 17843-2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA]'ANDREA, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026    COLELLA;835 - controricorrente –avverso la sentenza n. 2499/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 01/06/2022 R.G.N. 1297/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17843/2022Numero di raccolta generale 7046/2026Data pubblicazione 24/03/20261. La Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello dell’AziendaOspedaliero-[OSCURATO:PERSONA]Andrea di Roma avverso lasentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accoltol’opposizione del dirigente medico [OSCURATO:PERSONA] contro ildecreto ingiuntivo n. 5946/2019 per il pagamento della sommadi euro 21.465,91 a titolo di compensi fatturati e non riscossinell’ambito di attività di libera professione intramurariaautorizzata presso case di cura private.2. I giudici di merito ritenevano, in sintesi, non dimostratol’incasso da parte del medico delle somme asseritamente nonversate, dovendosi distinguere tra fatture emesse e fatture(non) quietanzate.3. Per la cassazione della sentenza d’appello propone ricorsol’Azienda con due motivi, illustrati da memoria, cui il dirigentemedico resiste con controricorso.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce error iniudicando, errata interpretazione delle fatture e delle quietanze,raggiunta prova del credito (art. 360, n. 3, c.p.c.): sostiene chei giudici di appello non hanno compreso la valenza probatoriadei bollettari depositati dall'azienda a dimostrazione delversamento in favore del medico delle somme poi rivendicate ingiudizio.2. Il motivo è inammissibile.3. Rileva il Collegio che spettano al giudice di merito laselezione e valutazione delle prove a base della decisione,l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento,l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di provaNumero registro generale 17843/2022acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizioN umero sezionale 835/2026Numero di raccolta generale 7046/2026implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità dDait a pubblicazione 24/03/2026esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui loritenga non rilevante o di enunciare specificamente che lacontroversia può essere decisa senza necessità di ulterioriacquisizioni; non è consentita in sede di legittimità larivisitazione del merito della controversia; la valutazione delleemergenze probatorie e la scelta, tra le varie risultanze, diquelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione,involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito,il quale, nel porre a fondamento della propria decisione unafonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limiteche quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senzaessere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutaretutte le deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 22318/2023, n.20553/2021, n. 15276/2021, n. 17097/2010, n. 12362/2006,n. 11933/2003).4. La sentenza gravata risulta ampiamente motivata inrelazione alla ricostruzione dei fatti allegati dalle parti.5. La Corte territoriale ha ritenuto la pretesa dell’Aziendasfornita di prova, perché non era stato dimostrato l'incasso daparte del sanitario delle somme per le quali lo stesso avevarilasciato fattura; ha osservato che il documento fiscale di persé non dimostra il pagamento, che può essere ritenuto provatosolo qualora la fattura sia quietanzata; ha aggiunto che ilpagamento non poteva essere provato attraverso il deposito,peraltro tardivo,  di documentazione formata dalla stessaazienda ospedaliera; ha precisato che il mancato incassorisultava provato da quanto riferito dalle case di cura private inmerito a fatture pagate parzialmente; ha rilevato che ilregolamento aziendale posto a fondamento della richiestaNumero registro generale 17843/2022monitoria non poteva essere invocato perché adottato in epocaN umero sezionale 835/2026Numero di raccolta generale 7046/2026successiva ai fatti oggetto di causa; non ha ignorato la prasDsait a pubblicazione 24/03/2026esistente prima della contabilizzazione telematica, ma havalutato che la semplice emissione della fattura non erasufficiente a dimostrare il pagamento, tanto più a fronte di altrerisultanze probatorie dalle quali emergeva che venivano emesseanche fatture non pagate, in toto o parzialmente.6. Con il motivo in esame si prospetta, apparentemente, unaviolazione di norme di legge (peraltro con carente indicazionedelle stesse), mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fattistorici operata dal giudice di merito, e sopra sintetizzata, cosìda realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio dilegittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito,nel quale inammissibilmente ridiscutere esiti istruttori noncondivisi, al fine di un loro riesame, proponendo una propriadiversa valutazione delle risultanze istruttorie (v. Cass. n.8758/2017, n. 29404/2017, n. 18721/2018, n. 20814/2018, n.1229/2019, S.U. n. 34476/2019, n. 15568/2020, S.U.20867/2020, n. 5987/2021, n. 20553/2021, n. 6774/2022, n.36349/2023, n. 24895/2025, n. 31889/2025). Tanto più insituazione processuale, come quella in esame, di pronunciadoppia conforme di merito.7. Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce omessoesame o valutazione di un fatto decisivo, l’incasso da parte delmedico (art.360, n. 5, c.p.c.); sostiene che la Corte territorialeha omesso di considerare che il medico, pur non incaricato invirtù di un atto formale, di fatto avrebbe incassato le sommeprovenienti dall'esercizio dell’attività intramuraria.8. Il motivo è inammissibile per la preclusione derivantedalla (già evidenziata) pronuncia doppia conforme di merito.9. Infatti, la Corte d'Appello ha confermato integralmeNnutmee role re gistro generale 17843/2022Numero sezionale 835/2026statuizioni di primo grado, così realizzandosi l’ipotesi Ndumi erco udi ir accolta generale 7046/2026all’art. 348-ter c.p.c. (ora 360, comma 4, c.p.c.) e dell’art. 360Da,t a pubblicazione 24/03/2026comma 1, n. 5 c.p.c., nel senso che, quando la pronuncia diappello conferma la decisione di primo grado per le stesseragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisioneimpugnata, il ricorso per cassazione può essere propostoesclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma,nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.; ricorre l'ipotesi di «doppia conforme»,con conseguente inammissibilità della censura ex art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondogrado è interamente corrispondente a quella di primo grado, maanche quando le due statuizioni sono fondate sul medesimo iterlogico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto dellacausa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiuntoargomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione giàassunta dal primo giudice (v. Cass. n. 29715/2018, n.7724/2022, n. 5934/2023, n. 26934/2023).10. Le spese di lite del presente giudizio di legittimità,liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, mentrenon si ravvisano i presupposti di mala fede o colpa grave per lacondanna di parte ricorrente per responsabilità aggravata. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese delpresente giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilNumero registro generale 17843/2022versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo aN umero sezionale 835/2026Numero di raccolta generale 7046/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoDa,t a pubblicazione 24/03/2026a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 18 febbraio2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese delpresente giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilNumero registro generale 17843/2022versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo aN umero sezionale 835/2026Numero di raccolta generale 7046/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoDa,t a pubblicazione 24/03/2026a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 18 febbraio2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07046/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris