Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 agosto 2026

Cassazione n. 24477/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale -contro2026PAPA MARIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2219DI CELMO;- controricorrente - ricorrente incidentale -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA].;- ricorrente principale - controricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 333/2025 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 04/02/2025 R.G.N. 1653/2024;Numero registro generale 17142/2025Numero sezionale 2219/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udieNnuzmaer od dei ral ccolta generale 24477/2026Data pubblicazione 05/08/202606/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per il rigetto delricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, haconfermato la pronuncia di primo grado che, in accoglimento delricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ItaliaS.p.a., aveva dichiarato non riassorbibile il superminimoindividuale riconosciuto al lavoratore nella misura in godimentoa gennaio 2018 e condannato la società al pagamento dellesomme illegittimamente detratte a detto titolo a partire dalfebbraio 2018; ha compensato integralmente tra le parti lespese del grado per «la complessità delle questioni dibattute, inuno al contrasto interpretativo nella giurisprudenza di merito».2.

La Corte, in estrema sintesi, ha confermato l’assunto delTribunale nel senso della formazione di un uso aziendalerappresentato dalla «attribuzione generalizzata e spontanea delbeneficio che, nel caso di specie, è costituito dalla permanenzadel superminimo, per circa tredici anni ed a fronte di duemodifiche del contratto collettivo applicato e dei rinnovi dellaparte economica intervenuti nel 2007, 2009 e 2013».La Corte territoriale ha anche escluso che nella specie potesseconfigurarsi «comportamento qualificabile come disdettaunilaterale, apparendo la decisione di provvedereNumero registro generale 17142/2025Numero sezionale 2219/2026all’assorbimento del superminimo, in occasione dell’accoNrudmoer od dei ral ccolta generale 24477/2026Data pubblicazione 05/08/202623.11.2017, al più un inadempimento dell’uso aziendale».3.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso in viaprincipale la società con due motivi; ha resistito concontroricorso l’intimato, formulando ricorso incidentale affidatoad un motivo.

A tale impugnazione incidentale ha resistito lasocietà depositando controricorso.4.

L’Ufficio del Pubblico Ministero ha illustrato, con memoria, leconclusioni di rigetto del ricorso principale.Entrambe le parti hanno comunicato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo di ricorso principale si denuncia: «violazionee falsa applicazione degli artt. 2078 e 2697 c.c. e dei principigiurisprudenziali in tema di uso aziendale (art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.) con riferimento alla legittimità dell’assorbimento deisuperminimi operato dalla Società e all’insussistenza deglielementi costitutivi di un uso aziendale».Con il secondo motivo si denuncia: «violazione e falsaapplicazione degli artt. 1325, 1372, 1373 e 2078 c.c. e deiconsolidati principi giurisprudenziali in tema di disdettabilitàdell’uso aziendale (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) conriferimento alla errata individuazione delle fattispecie astratteidonee a determinare il superamento di un uso aziendale».2.

La questione sollevata dalla società e sorretta da plurimeargomentazioni espresse negli scritti difensivi, oltre che in sededi discussione orale, concerne i rapporti tra superminimo, usoaziendale e recesso in controversie che hanno generato undiffuso contenzioso, anche innanzi a questa Corte.Numero registro generale 17142/2025Il tema è stato affrontato, con riferimento alla medesimaN umero sezionale 2219/2026Numero di raccolta generale 24477/2026società, in più pronunce (Cass. n. 12473, n. 12477, n. 13192,Data pubblicazione 05/08/2026n. 16166, n. 16171, n. 16178 del 2025), che hanno dato luogoa un orientamento al quale il Collegio intende dare continuitàalla luce delle considerazioni che seguono.3.

Ai fini di un ordinato iter motivazionale è opportuno muoveredall’evoluzione della giurisprudenza in materia.3.1.

In tema di usi negoziali e sul processo della loro formazionein ambito lavoristico, con due sentenze delle Sezioni unite diquesta Corte, nella metà degli anni ’90 del secolo scorso (Cass.,Sez.

Un., n. 3134/1994; Cass., Sez.

Un., n. 3101/1995), sonostati affermati i seguenti principi:a) l'uso negoziale si forma a seguito di una prassi, comportanteper i lavoratori un trattamento più favorevole rispetto a quelloprevisto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, prassigeneralizzata nei confronti dei dipendenti anche di una solaazienda; in questo caso si parla di uso aziendale;b) per la formazione dell'uso i singoli atti, in cui la prassi sisostanzia, devono essere compiuti spontaneamente e non inesecuzione di un obbligo, sicché è la mera reiterazione dicomportamenti ad integrare la fattispecie costitutiva degli usinegoziali o di fatto;c) gli usi negoziali s'inseriscono nei singoli contratti individuali enon nei contratti collettivi nazionali o aziendali, per cui soltantola concorde volontà delle parti del rapporto può escluderel'inserzione dell'uso nel contratto e le condizioni di miglior favoredall'uso derivanti non possono essere derogate, in pejus per ilavoratori, dalla contrattazione collettiva.3.2.

Tale ultima affermazione ha trovato precisazione e svilupponella giurisprudenza successiva, a partire dalla compiutaNumero registro generale 17142/2025Numero sezionale 2219/2026ricognizione effettuata da Cass. n. 1773/2000 (in precedNeunmzerao dvi r.a ccolta generale 24477/2026Data pubblicazione 05/08/2026pure Cass. n. 9690/1996).Analiticamente confutato l’assunto della riconducibilità degli usiaziendali alle clausole d’uso ex art. 1340 c.c., con il citatoarresto viene considerato che l'essenza dell'uso aziendaleconsiste nel far sorgere l'obbligazione a carico del datore dilavoro non solo nei confronti dei beneficiari del comportamento,ma anche nei confronti degli altri dipendenti i quali, in tempidiversi e successivi, conseguiranno la medesima qualifica o sitroveranno ad affrontare la stessa vicenda del rapporto dilavoro, con la conseguente impossibilità di ricondurre ilfenomeno alle normali categorie civilistiche ed alla prospettivapuramente negoziale e individuale.La natura e gli effetti di questa particolare fonte di regolazionedei rapporti di lavoro rappresentata dagli usi aziendali è stata,quindi, desunta dai principi propri dell'ordinamento del lavoro.Si è richiamata la giurisprudenza che riconosce come tra "leconseguenze che ne derivano secondo legge" (dalla conclusionedi un contratto di lavoro), alla stregua dell'espressioneadoperata dall'art. 1374 c.c., vi sia l'assoggettamento delrapporto alle fonti sociali, definite tali perché non sonoespressione di funzione pubblica ma neppure realizzano meriinteressi individuali.Tra le fonti sociali vengono collocati non solo i contratti e accordicollettivi nazionali e aziendali ovvero i regolamenti aziendali,ma, altresì, “l'uso aziendale, quale fatto-fonte rientrante tra icasi, numerosi, in cui la legge considera irrilevante la volontàdell'autore di un comportamento, poiché non ammette,comunque, l'autore a provare l’inesistenza nel caso concreto diun intento negoziale (…), e costituente, quindi, fonte diobbligazione e di regolamentazione collettiva dei rapporti diNumero registro generale 17142/2025Numero sezionale 2219/2026lavoro ai sensi degli art. 1374 e 1173 c.c.” (Cass. n. 177N3u/m2er0o 0di 0ra ccolta generale 24477/2026Data pubblicazione 05/08/2026cit.).

Il trattamento di miglior favore della collettività deidipendenti, al pari del regolamento d'impresa, costituisceanch'esso espressione del potere di iniziativa economica deldatore di lavoro, attuato con atti volontari che rappresentanouna fonte di obbligazione quando integrano la fattispecie di usoaziendale, che si risolve in un nuovo assetto diregolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro.Secondo la pronuncia citata, dalla natura di fonte sociale, equindi collettiva, dell'uso aziendale, desunta dai principi generalidell'ordinamento dei rapporti di lavoro, consegue che sialiberamente modificabile da altre fonti sovraordinate dicarattere collettivo (i contratti nazionali e aziendali), anche inpeius; la modifica dell'uso può anche essere l'effetto di accordiindividuali, ma limitatamente alle parti stipulanti, non però daun successivo uso aziendale di segno opposto, sia perché lanozione ontologica di uso aziendale presuppone un trattamentodi miglior favore, sia perché non è giuridicamente possibile chesi formi un uso in virtù di comportamenti che sono qualificabilicome inadempimento di preesistenti obbligazioni.3.3.

Tale ricostruzione ha trovato l’avallo delle Sezioni unitecivili, le quali, proprio richiamando Cass. n. 1773/2000 cit.,hanno ribadito che “la reiterazione costante egeneralizzata di un comportamento favorevole del datore dilavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gliestremi di un uso aziendale il quale, in ragione della suaappartenenza al novero delle c.d. fonti sociali - tra le quali vannoconsiderati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'aziendae che sono definite tali perché non costituiscono espressione difunzione pubblica, ma neppure realizzano meri interessiindividuali, in quanto dirette a realizzare un'uniforme disciplinaNumero registro generale 17142/2025Numero sezionale 2219/2026dei rapporti con riferimento alla collettività impersonNaulmee rod dei rai ccolta generale 24477/2026Data pubblicazione 05/08/2026lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapportiindividuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di uncontratto collettivo aziendale” (in termini, Cass., Sez.

Un., n.26107/2007).La successiva giurisprudenza è costante in tal senso (v., tra lealtre, v.

Cass. n. 8342/2010, con i precedenti ivi citati).4.

Sulla base di tale impianto, le decisioni di questa Corterichiamate al punto 2 hanno esaminato controversie analoghealla presente avuto riguardo al rapporto tra usi aziendali eassorbimento del superminimo.4.1.

In premessa è stato richiamato lo “ius receptum” secondocui il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributivarispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datoredi lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principiodell'assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalladisciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamentedisposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza dellaretribuzione individuale la natura di compenso specialestrettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualitào maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e siaquindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione,alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenutolo stesso lavoratore.L'indagine probatoria sulla sussistenza di dette pattuizioni equella ermeneutica sulla loro effettiva portata derogatoria allaregola generale dell'assorbimento sono riservate al giudice delmerito (in termini, Cass. n. 11773/2025, con la giurisprudenzaivi richiamata; conf.

Cass. n. 29741/2025; Cass. n.18756/2026).Numero registro generale 17142/2025Numero sezionale 2219/2026Si è condivisibilmente statuito, poi, che “non si ravNuvmiserao ndi ora ccolta generale 24477/2026Data pubblicazione 05/08/2026ostacoli di ordine logico o giuridico al fatto che la naturaleassorbibilità del superminimo possa venire meno per effetto didiversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche inconseguenza di un uso aziendale, vale a dire della reiterazionecostante e generalizzata di un comportamento favorevole deldatore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che sitraduca in trattamento economico o normativo di maggiorfavore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali ecollettivi)” (tra le altre, Cass. n. 12477/2025).4.2.

L’assunto della società per il quale, ai fini dell’esclusionedell’assorbibilità del superminimo, sarebbe richiesta unacomune volontà delle parti in tal senso, derogatoria alla naturaleassorbibilità dell’emolumento in oggetto, è adeguatamenteconfutato richiamando proprio la giurisprudenza di legittimità dicui innanzi – che il Collegio condivide – la quale esclude il rilievo,al fine della configurazione dell’uso aziendale quale fontesociale, dell’elemento volontaristico, ritenendo sufficiente ilfatto oggettivo della reiterazione costante e generalizzata di uncomportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti deipropri dipendenti che si traduca in trattamento economico onormativo di maggior favore.Va ulteriormente ribadito che ove la modifica in melius deltrattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell’uso aziendale,ad essa non si applica né l’art. 1340 cod. civ. – che postula lavolontà, tacita, delle parti di inserire l’uso o di escluderlo – né,in generale, la disciplina civilistica sui contratti – con esclusione,quindi, di un’indagine sulla volontà del datore di lavoro e deisindacati – né, comunque, l’art. 2077, comma 2, c.c., con laconseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali eaziendali) di disporne una modifica in peius del trattamento inNumero registro generale 17142/2025Numero sezionale 2219/2026tal modo attribuito (Cass. n. 8342/2010, Cass. n. 5882N/um2e0ro1 d0i r,a ccolta generale 24477/2026Data pubblicazione 05/08/2026Cass. n. 15489/2007), fatti salvi eventuali diritti quesiti (Cass.n. 3296/2016).Del resto, ove fosse indispensabile una volontà comune delleparti in tal senso, non sarebbe necessario discutere di usoaziendale, ma si ricadrebbe in uno schema contrattuale in cui lacomune volontà delle parti del contratto di lavoro (o di uncontratto collettivo) è manifestata, sia pure mediante fatticoncludenti, da entrambe.L’irrilevanza di una volontà comune non esclude che icomportamenti debbano essere volontari e spontanei, ossia nonimposti da un obbligo preesistente, né che la loro reiterazionedebba presentare, sul piano oggettivo, caratteri di costanza egeneralità idonei a esprimere una regola destinata allacollettività impersonale dei lavoratori interessati, atta adisciplinare nel prosieguo gli aspetti dei rapporti di lavoro cui siriferisce (cfr. Cass. n. 7200/2002; conf.

Cass. n. 16257/2003).Né può condividersi l’assunto secondo cui il mancatoassorbimento resterebbe giuridicamente circoscritto a ciascunrinnovo collettivo e sarebbe, per ciò solo, privo di significato peril futuro.

La singola omissione, isolatamente considerata, puòcertamente non apparire decisiva; diversa è, tuttavia, lavalutazione della sequenza complessiva di comportamenti,quando il mancato assorbimento si ripeta nei confronti dellacollettività interessata in più occasioni che avrebbero consentitol’esercizio della facoltà.4.3.

La società, inoltre, oppone che, agendo l’uso aziendale sulpiano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con lastessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, nederiverebbe che esso non potrebbe modificare la pattuizionedell’accordo individuale relativa alla natura del superminimo e,Numero registro generale 17142/2025Numero sezionale 2219/2026quindi, mutare l’originaria natura assorbibile dNiu mertoa dli era ccolta generale 24477/2026Data pubblicazione 05/08/2026emolumento.L’asserto non può essere condiviso.Proprio perché l’uso aziendale, una volta perfezionatosi, operaquoad effectum come un contratto collettivo aziendale, esso nonmodifica negozialmente la clausola individuale né muta inastratto la natura originariamente assorbibile del superminimo;introduce, piuttosto, una regola eteronoma e collettiva di migliorfavore che, per il periodo della sua efficacia, impedisce al datoredi avvalersi della facoltà di assorbimento nei confronti deilavoratori compresi nella platea di riferimento, quale nuovoassetto di regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro.4.4.

Dalla ricognizione degli elementi ritenuti essenziali perconfigurare un uso aziendale emerge con evidenza il risalenteinsegnamento per il quale è “compito del giudice del meritoaccertare i fatti indispensabili per ritenerlo realizzato in concretoe tale accertamento, ove coerente con le regole di dirittoenunciato, non è sindacabile in sede di legittimità se non pervizio di motivazione” (così Cass. n. 10591/2004; conf.

Cass. n.18991/2008), e, nell’attuale assetto processuale, nei limiti in cuiogni accertamento di fatto sia sindacabile innanzi a questaCorte, con esclusione altresì di anomalie motivazionali che nonvalichino la soglia del cd.

“minimum costituzionale”.Certamente non attraverso la denuncia del vizio di cui al n. 3dell’art. 360 c.p.c., come prospettato invece dalla societàricorrente, il quale, come noto, presuppone un accertamento difatto che è quello consegnato dalla ricostruzione della vicendastorica operata dai giudici del merito.Parimenti, l’accertamento della volontà negli atti di autonomiaprivata si sostanzia in un accertamento di fatto (di recente,Cass. n. 32946/2025; in precedenza, tra molte, Cass. n.Numero registro generale 17142/2025Numero sezionale 2219/20269070/2013; Cass. n. 12360/2014), riservato all'esNcumluersoi dvi ara ccolta generale 24477/2026Data pubblicazione 05/08/2026competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067/2007;Cass. n. 11756/2006; più di recente, conf.

Cass. n.22318/2023; Cass 32946 del 2025), che non può essere scalfitoda doglianze che, nella specie, si limitano a lamentare laviolazione di canoni ermeneutici, proponendo interpretazionialternative che non possono trovare ingresso nel giudizio dilegittimità (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 9839/2021).5.

Una volta acclarato in fatto, nella singola controversia,l’esistenza di un uso aziendale idoneo ad escluderel’assorbimento del superminimo, si pone la successiva questionedella recedibilità da tale tipologia di uso.5.1.

I precedenti richiamati al punto 2 non hanno affatto esclusola possibilità per la parte datoriale di “disdettare” l’usoaziendale, esplicitando che l'uso aziendale, quale fonte socialeche agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stessomodo e con la stessa efficacia di un contratto collettivoaziendale, è liberamente modificabile da altre fontisovraordinate di carattere collettivo (i contratti nazionali eaziendali), anche in peius, non potendo vincolare sine die leparti, alla stessa stregua di quanto non può fare un contrattocollettivo privo del termine di durata.5.2.

Invero, in ordine alla durata della vincolatività dell’usoaziendale, può farsi utile riferimento proprio a quanto statuitoda questa Corte in tema di contratto collettivo senza un terminepredeterminato di efficacia.Si è affermato che esso non può vincolare per sempre le particontraenti perché in tal modo finirebbero per essere vanificatela causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, lacui disciplina, da sempre modellata su termini temporali nonNumero registro generale 17142/2025Numero sezionale 2219/2026eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtNàu mseoroc dii ora ccolta generale 24477/2026Data pubblicazione 05/08/2026economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazioneva estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati,secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causaestintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempoindeterminato, che risponde all’esigenza di evitare – nel rispettodei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzione delcontratto – la perpetuità del vincolo obbligatorio (tra molte,Cass. n. 23105/2019).Allo stesso modo, anche nel caso dell’uso aziendale, lacristallizzazione del vincolo da esso scaturente finirebbe per nonessere funzionale alle esigenze di una realtà socio-economicasulla quale l’uso aziendale è destinato ad incidere, perdefinizione mutevole nel tempo.

Va quindi ribadita, in linea diprincipio, la possibilità per la parte datoriale di “disdettare” l’usoaziendale, come sancito dai precedenti più volte richiamati.5.3.

Circa le modalità con cui è possibile realizzare il recessodall’uso aziendale, occorre precisare che, sebbene non siaprescritta una forma vincolata non richiesta dal principio dellalibertà delle forme nell’esercizio dell’autonomia contrattuale(cfr. Cass., Sez.

Un., n. 3318/1995), principio estensibile ancheai negozi risolutori (per tutte, v.

Cass. n. 2600/2018), tuttaviaè necessario che l’estrinsecazione della volontà datoriale simanifesti coerentemente con le caratteristiche di fonte socialedell’uso aziendale, quale fonte eteronoma di regolazione delrapporto di lavoro che risponde – come ricordato in premessa –ai principi propri dell’ordinamento lavoristico.Occorre, dunque, che la volontà datoriale di recedere dall'usoaziendale sia resa in termini chiari ed univoci, in modo tale daessere immediatamente percepibile dalla platea dei lavoratori.Numero registro generale 17142/2025Numero sezionale 2219/2026La libertà di forma non esclude la necessità dNui meruo ndi ara ccolta generale 24477/2026Data pubblicazione 05/08/2026manifestazione oggettivamente univoca e portata, con modalitàidonee, a conoscenza della collettività interessata.

Talemanifestazione può anche risultare da comportamenticoncludenti, purché essi, valutati nel loro complesso, esprimanoinequivocabilmente la volontà di porre termine per il futuro allaregola aziendale.Proprio perché l’uso aziendale, quale fonte sociale, è destinatoad avere ricadute su interessi di carattere collettivo riferiti allageneralità dei lavoratori, simmetricamente, per un'elementareesigenza di trasparenza e controllo del fisiologico esplicarsi dellerelazioni aziendali, la medesima generalità deve avereinequivoca e adeguata conoscenza della volontà datoriale di"recedere" dall'uso; così come nel caso di contratto collettivo didiritto comune senza termine, le parti sono libere di recederneunilateralmente, allo stesso modo è possibile recedere dall’usoaziendale, che col primo condivide la comune natura di fontesociale, ma è fatta salva la valutazione dell'idoneità del singoloIn particolare, onde evitare che il datore di lavoro possaarbitrariamente sottrarsi al vincolo scaturente dall'usoaziendale, non è sufficiente un comportamento che si traducanel mero inadempimento degli obblighi derivanti dalla pregressareiterazione costante e generalizzata di condotte favorevoli deldatore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti; è pursempre necessario un comportamento rivolto ad una chiara edinequivoca estrinsecazione della intenzione di recessopercepibile dalla collettività dei lavoratori, non certamenteravvisabile nel solo mancato rispetto dell’obbligo assunto conl’uso aziendale, in conformità ai generali principi di trasparenzaNumero registro generale 17142/2025e di tutela dell'affidamento collettivo e dell’interpretazione dellaN umero sezionale 2219/2026Numero di raccolta generale 24477/2026volontà negoziale secondo correttezza e buona fede.Data pubblicazione 05/08/20265.4.

Ciò posto in diritto, l’accertamento nella concretezza dellavicenda storica della sussistenza di un recesso datoriale idoneoad assumere il valore di una disdetta dall’uso negoziale è,inevitabilmente, quaestio facti demandata al giudice del merito.Una volta dimostrata la formazione dell’uso aziendale, grava suldatore di lavoro che ne eccepisca la cessazione l’onere diprovare il fatto estintivo, e quindi l’esistenza di unamanifestazione idonea e la sua adeguata conoscibilità da partedella collettività interessata, secondo la regola generale dell’art.2697 c.c. (cfr. Cass. n. 2600/2018 cit.; conf.

Cass. n.3542/2021).Pertanto, non possono trovare ingresso in questa sede dilegittimità le censure proposte dalla società ricorrente volte asollecitare, mediante la denuncia formale di vizi di violazione dilegge, un sostanziale riesame sia dell’esistenza di un validorecesso dall’uso aziendale, sia dell’assolvimento dell’onereprobatorio gravante su parte datoriale.6.

Con il motivo di ricorso incidentale la lavoratrice denuncia:«violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. nonché dell’art.132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.»; ci si duole che la Corteterritoriale abbia integralmente compensato le spese al di fuoridei limiti consentiti dalle disposizioni richiamate, con unamotivazione di mero stile.La doglianza non può trovare accoglimento.Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., applicabile rationetemporis, come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n.132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Cortecostituzionale, la compensazione delle spese di lite può essereNumero registro generale 17142/2025disposta -oltre che nel caso della soccombenza reciproca-N umero sezionale 2219/2026Numero di raccolta generale 24477/2026soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questioneData pubblicazione 05/08/2026trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto allequestioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative atali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa,o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipicheespressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass.n. 3977/2020)Tuttavia, il sindacato di legittimità non può giungere sino amisurare “gravità” ed “eccezionalità”, al di là delle ipotesi in cuiall’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze dicausa o la giurisprudenza consolidata (così Cass. n.15495/2022).Nella specie, la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni chel’hanno indotta alla compensazione, avuto riguardo sia “alcontrasto interpretativo nella giurisprudenza di merito”,evidentemente anteriore alle pronunce di legittimità del 2025che hanno successivamente consolidato l’indirizzo in materia,sia alla “complessità delle questioni dibattute”.[OSCURATO:PERSONA] reputa che la statuizione non risulti efficacementecontrastata col motivo in esame, né dal punto di vista di unacontestazione delle circostanze poste a fondamento, némediante la denuncia di una imprecisata anomaliamotivazionale che non pone specificamente in dubbio lasituazione idonea, per gravità ed eccezionalità, a integrare leragioni analoghe considerate da Corte cost. n. 77 del 2018.7.

In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere respinti, concompensazione delle spese del giudizio di legittimità inconsiderazione della reciproca soccombenza.Numero registro generale 17142/2025Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 deNl umero sezionale 2219/2026Numero di raccolta generale 24477/20262002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.Data pubblicazione 05/08/2026228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, in via principale ed incidentale, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per iricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.,Sez.

Un., n. 4315/2020).

P.Q.MLa Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, in via principale e incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper i ricorsi a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 maggio2026.Il cons. est.

La PresidenteNumero registro generale 17142/2025Numero sezionale 2219/2026Numero di raccolta generale 24477/2026Data pubblicazione 05/08/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale -contro2026PAPA MARIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2219DI CELMO;- controricorrente - ricorrente incidentale -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA].;- ricorrente principale - controricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 333/2025 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 04/02/2025 R.G.N. 1653/2024;Numero registro generale 17142/2025Numero sezionale 2219/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udieNnuzmaer od dei ral ccolta generale 24477/2026Data pubblicazione 05/08/202606/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per il rigetto delricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, haconfermato la pronuncia di primo grado che, in accoglimento delricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ItaliaS.p.a., aveva dichiarato non riassorbibile il superminimoindividuale riconosciuto al lavoratore nella misura in godimentoa gennaio 2018 e condannato la società al pagamento dellesomme illegittimamente detratte a detto titolo a partire dalfebbraio 2018; ha compensato integralmente tra le parti lespese del grado per «la complessità delle questioni dibattute, inuno al contrasto interpretativo nella giurisprudenza di merito».2. La Corte, in estrema sintesi, ha confermato l’assunto delTribunale nel senso della formazione di un uso aziendalerappresentato dalla «attribuzione generalizzata e spontanea delbeneficio che, nel caso di specie, è costituito dalla permanenzadel superminimo, per circa tredici anni ed a fronte di duemodifiche del contratto collettivo applicato e dei rinnovi dellaparte economica intervenuti nel 2007, 2009 e 2013».La Corte territoriale ha anche escluso che nella specie potesseconfigurarsi «comportamento qualificabile come disdettaunilaterale, apparendo la decisione di provvedereNumero registro generale 17142/2025Numero sezionale 2219/2026all’assorbimento del superminimo, in occasione dell’accoNrudmoer od dei ral ccolta generale 24477/2026Data pubblicazione 05/08/202623.11.2017, al più un inadempimento dell’uso aziendale».3. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso in viaprincipale la società con due motivi; ha resistito concontroricorso l’intimato, formulando ricorso incidentale affidatoad un motivo. A tale impugnazione incidentale ha resistito lasocietà depositando controricorso.4. L’Ufficio del Pubblico Ministero ha illustrato, con memoria, leconclusioni di rigetto del ricorso principale.Entrambe le parti hanno comunicato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso principale si denuncia: «violazionee falsa applicazione degli artt. 2078 e 2697 c.c. e dei principigiurisprudenziali in tema di uso aziendale (art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.) con riferimento alla legittimità dell’assorbimento deisuperminimi operato dalla Società e all’insussistenza deglielementi costitutivi di un uso aziendale».Con il secondo motivo si denuncia: «violazione e falsaapplicazione degli artt. 1325, 1372, 1373 e 2078 c.c. e deiconsolidati principi giurisprudenziali in tema di disdettabilitàdell’uso aziendale (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) conriferimento alla errata individuazione delle fattispecie astratteidonee a determinare il superamento di un uso aziendale».2. La questione sollevata dalla società e sorretta da plurimeargomentazioni espresse negli scritti difensivi, oltre che in sededi discussione orale, concerne i rapporti tra superminimo, usoaziendale e recesso in controversie che hanno generato undiffuso contenzioso, anche innanzi a questa Corte.Numero registro generale 17142/2025Il tema è stato affrontato, con riferimento alla medesimaN umero sezionale 2219/2026Numero di raccolta generale 24477/2026società, in più pronunce (Cass. n. 12473, n. 12477, n. 13192,Data pubblicazione 05/08/2026n. 16166, n. 16171, n. 16178 del 2025), che hanno dato luogoa un orientamento al quale il Collegio intende dare continuitàalla luce delle considerazioni che seguono.3. Ai fini di un ordinato iter motivazionale è opportuno muoveredall’evoluzione della giurisprudenza in materia.3.1. In tema di usi negoziali e sul processo della loro formazionein ambito lavoristico, con due sentenze delle Sezioni unite diquesta Corte, nella metà degli anni ’90 del secolo scorso (Cass.,Sez. Un., n. 3134/1994; Cass., Sez. Un., n. 3101/1995), sonostati affermati i seguenti principi:a) l'uso negoziale si forma a seguito di una prassi, comportanteper i lavoratori un trattamento più favorevole rispetto a quelloprevisto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, prassigeneralizzata nei confronti dei dipendenti anche di una solaazienda; in questo caso si parla di uso aziendale;b) per la formazione dell'uso i singoli atti, in cui la prassi sisostanzia, devono essere compiuti spontaneamente e non inesecuzione di un obbligo, sicché è la mera reiterazione dicomportamenti ad integrare la fattispecie costitutiva degli usinegoziali o di fatto;c) gli usi negoziali s'inseriscono nei singoli contratti individuali enon nei contratti collettivi nazionali o aziendali, per cui soltantola concorde volontà delle parti del rapporto può escluderel'inserzione dell'uso nel contratto e le condizioni di miglior favoredall'uso derivanti non possono essere derogate, in pejus per ilavoratori, dalla contrattazione collettiva.3.2. Tale ultima affermazione ha trovato precisazione e svilupponella giurisprudenza successiva, a partire dalla compiutaNumero registro generale 17142/2025Numero sezionale 2219/2026ricognizione effettuata da Cass. n. 1773/2000 (in precedNeunmzerao dvi r.a ccolta generale 24477/2026Data pubblicazione 05/08/2026pure Cass. n. 9690/1996).Analiticamente confutato l’assunto della riconducibilità degli usiaziendali alle clausole d’uso ex art. 1340 c.c., con il citatoarresto viene considerato che l'essenza dell'uso aziendaleconsiste nel far sorgere l'obbligazione a carico del datore dilavoro non solo nei confronti dei beneficiari del comportamento,ma anche nei confronti degli altri dipendenti i quali, in tempidiversi e successivi, conseguiranno la medesima qualifica o sitroveranno ad affrontare la stessa vicenda del rapporto dilavoro, con la conseguente impossibilità di ricondurre ilfenomeno alle normali categorie civilistiche ed alla prospettivapuramente negoziale e individuale.La natura e gli effetti di questa particolare fonte di regolazionedei rapporti di lavoro rappresentata dagli usi aziendali è stata,quindi, desunta dai principi propri dell'ordinamento del lavoro.Si è richiamata la giurisprudenza che riconosce come tra "leconseguenze che ne derivano secondo legge" (dalla conclusionedi un contratto di lavoro), alla stregua dell'espressioneadoperata dall'art. 1374 c.c., vi sia l'assoggettamento delrapporto alle fonti sociali, definite tali perché non sonoespressione di funzione pubblica ma neppure realizzano meriinteressi individuali.Tra le fonti sociali vengono collocati non solo i contratti e accordicollettivi nazionali e aziendali ovvero i regolamenti aziendali,ma, altresì, “l'uso aziendale, quale fatto-fonte rientrante tra icasi, numerosi, in cui la legge considera irrilevante la volontàdell'autore di un comportamento, poiché non ammette,comunque, l'autore a provare l’inesistenza nel caso concreto diun intento negoziale (…), e costituente, quindi, fonte diobbligazione e di regolamentazione collettiva dei rapporti diNumero registro generale 17142/2025Numero sezionale 2219/2026lavoro ai sensi degli art. 1374 e 1173 c.c.” (Cass. n. 177N3u/m2er0o 0di 0ra ccolta generale 24477/2026Data pubblicazione 05/08/2026cit.). Il trattamento di miglior favore della collettività deidipendenti, al pari del regolamento d'impresa, costituisceanch'esso espressione del potere di iniziativa economica deldatore di lavoro, attuato con atti volontari che rappresentanouna fonte di obbligazione quando integrano la fattispecie di usoaziendale, che si risolve in un nuovo assetto diregolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro.Secondo la pronuncia citata, dalla natura di fonte sociale, equindi collettiva, dell'uso aziendale, desunta dai principi generalidell'ordinamento dei rapporti di lavoro, consegue che sialiberamente modificabile da altre fonti sovraordinate dicarattere collettivo (i contratti nazionali e aziendali), anche inpeius; la modifica dell'uso può anche essere l'effetto di accordiindividuali, ma limitatamente alle parti stipulanti, non però daun successivo uso aziendale di segno opposto, sia perché lanozione ontologica di uso aziendale presuppone un trattamentodi miglior favore, sia perché non è giuridicamente possibile chesi formi un uso in virtù di comportamenti che sono qualificabilicome inadempimento di preesistenti obbligazioni.3.3. Tale ricostruzione ha trovato l’avallo delle Sezioni unitecivili, le quali, proprio richiamando Cass. n. 1773/2000 cit.,hanno ribadito che “la reiterazione costante egeneralizzata di un comportamento favorevole del datore dilavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gliestremi di un uso aziendale il quale, in ragione della suaappartenenza al novero delle c.d. fonti sociali - tra le quali vannoconsiderati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'aziendae che sono definite tali perché non costituiscono espressione difunzione pubblica, ma neppure realizzano meri interessiindividuali, in quanto dirette a realizzare un'uniforme disciplinaNumero registro generale 17142/2025Numero sezionale 2219/2026dei rapporti con riferimento alla collettività impersonNaulmee rod dei rai ccolta generale 24477/2026Data pubblicazione 05/08/2026lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapportiindividuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di uncontratto collettivo aziendale” (in termini, Cass., Sez. Un., n.26107/2007).La successiva giurisprudenza è costante in tal senso (v., tra lealtre, v. Cass. n. 8342/2010, con i precedenti ivi citati).4. Sulla base di tale impianto, le decisioni di questa Corterichiamate al punto 2 hanno esaminato controversie analoghealla presente avuto riguardo al rapporto tra usi aziendali eassorbimento del superminimo.4.1. In premessa è stato richiamato lo “ius receptum” secondocui il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributivarispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datoredi lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principiodell'assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalladisciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamentedisposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza dellaretribuzione individuale la natura di compenso specialestrettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualitào maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e siaquindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione,alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenutolo stesso lavoratore.L'indagine probatoria sulla sussistenza di dette pattuizioni equella ermeneutica sulla loro effettiva portata derogatoria allaregola generale dell'assorbimento sono riservate al giudice delmerito (in termini, Cass. n. 11773/2025, con la giurisprudenzaivi richiamata; conf. Cass. n. 29741/2025; Cass. n.18756/2026).Numero registro generale 17142/2025Numero sezionale 2219/2026Si è condivisibilmente statuito, poi, che “non si ravNuvmiserao ndi ora ccolta generale 24477/2026Data pubblicazione 05/08/2026ostacoli di ordine logico o giuridico al fatto che la naturaleassorbibilità del superminimo possa venire meno per effetto didiversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche inconseguenza di un uso aziendale, vale a dire della reiterazionecostante e generalizzata di un comportamento favorevole deldatore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che sitraduca in trattamento economico o normativo di maggiorfavore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali ecollettivi)” (tra le altre, Cass. n. 12477/2025).4.2. L’assunto della società per il quale, ai fini dell’esclusionedell’assorbibilità del superminimo, sarebbe richiesta unacomune volontà delle parti in tal senso, derogatoria alla naturaleassorbibilità dell’emolumento in oggetto, è adeguatamenteconfutato richiamando proprio la giurisprudenza di legittimità dicui innanzi – che il Collegio condivide – la quale esclude il rilievo,al fine della configurazione dell’uso aziendale quale fontesociale, dell’elemento volontaristico, ritenendo sufficiente ilfatto oggettivo della reiterazione costante e generalizzata di uncomportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti deipropri dipendenti che si traduca in trattamento economico onormativo di maggior favore.Va ulteriormente ribadito che ove la modifica in melius deltrattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell’uso aziendale,ad essa non si applica né l’art. 1340 cod. civ. – che postula lavolontà, tacita, delle parti di inserire l’uso o di escluderlo – né,in generale, la disciplina civilistica sui contratti – con esclusione,quindi, di un’indagine sulla volontà del datore di lavoro e deisindacati – né, comunque, l’art. 2077, comma 2, c.c., con laconseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali eaziendali) di disporne una modifica in peius del trattamento inNumero registro generale 17142/2025Numero sezionale 2219/2026tal modo attribuito (Cass. n. 8342/2010, Cass. n. 5882N/um2e0ro1 d0i r,a ccolta generale 24477/2026Data pubblicazione 05/08/2026Cass. n. 15489/2007), fatti salvi eventuali diritti quesiti (Cass.n. 3296/2016).Del resto, ove fosse indispensabile una volontà comune delleparti in tal senso, non sarebbe necessario discutere di usoaziendale, ma si ricadrebbe in uno schema contrattuale in cui lacomune volontà delle parti del contratto di lavoro (o di uncontratto collettivo) è manifestata, sia pure mediante fatticoncludenti, da entrambe.L’irrilevanza di una volontà comune non esclude che icomportamenti debbano essere volontari e spontanei, ossia nonimposti da un obbligo preesistente, né che la loro reiterazionedebba presentare, sul piano oggettivo, caratteri di costanza egeneralità idonei a esprimere una regola destinata allacollettività impersonale dei lavoratori interessati, atta adisciplinare nel prosieguo gli aspetti dei rapporti di lavoro cui siriferisce (cfr. Cass. n. 7200/2002; conf. Cass. n. 16257/2003).Né può condividersi l’assunto secondo cui il mancatoassorbimento resterebbe giuridicamente circoscritto a ciascunrinnovo collettivo e sarebbe, per ciò solo, privo di significato peril futuro. La singola omissione, isolatamente considerata, puòcertamente non apparire decisiva; diversa è, tuttavia, lavalutazione della sequenza complessiva di comportamenti,quando il mancato assorbimento si ripeta nei confronti dellacollettività interessata in più occasioni che avrebbero consentitol’esercizio della facoltà.4.3. La società, inoltre, oppone che, agendo l’uso aziendale sulpiano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con lastessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, nederiverebbe che esso non potrebbe modificare la pattuizionedell’accordo individuale relativa alla natura del superminimo e,Numero registro generale 17142/2025Numero sezionale 2219/2026quindi, mutare l’originaria natura assorbibile dNiu mertoa dli era ccolta generale 24477/2026Data pubblicazione 05/08/2026emolumento.L’asserto non può essere condiviso.Proprio perché l’uso aziendale, una volta perfezionatosi, operaquoad effectum come un contratto collettivo aziendale, esso nonmodifica negozialmente la clausola individuale né muta inastratto la natura originariamente assorbibile del superminimo;introduce, piuttosto, una regola eteronoma e collettiva di migliorfavore che, per il periodo della sua efficacia, impedisce al datoredi avvalersi della facoltà di assorbimento nei confronti deilavoratori compresi nella platea di riferimento, quale nuovoassetto di regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro.4.4. Dalla ricognizione degli elementi ritenuti essenziali perconfigurare un uso aziendale emerge con evidenza il risalenteinsegnamento per il quale è “compito del giudice del meritoaccertare i fatti indispensabili per ritenerlo realizzato in concretoe tale accertamento, ove coerente con le regole di dirittoenunciato, non è sindacabile in sede di legittimità se non pervizio di motivazione” (così Cass. n. 10591/2004; conf. Cass. n.18991/2008), e, nell’attuale assetto processuale, nei limiti in cuiogni accertamento di fatto sia sindacabile innanzi a questaCorte, con esclusione altresì di anomalie motivazionali che nonvalichino la soglia del cd. “minimum costituzionale”.Certamente non attraverso la denuncia del vizio di cui al n. 3dell’art. 360 c.p.c., come prospettato invece dalla societàricorrente, il quale, come noto, presuppone un accertamento difatto che è quello consegnato dalla ricostruzione della vicendastorica operata dai giudici del merito.Parimenti, l’accertamento della volontà negli atti di autonomiaprivata si sostanzia in un accertamento di fatto (di recente,Cass. n. 32946/2025; in precedenza, tra molte, Cass. n.Numero registro generale 17142/2025Numero sezionale 2219/20269070/2013; Cass. n. 12360/2014), riservato all'esNcumluersoi dvi ara ccolta generale 24477/2026Data pubblicazione 05/08/2026competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067/2007;Cass. n. 11756/2006; più di recente, conf. Cass. n.22318/2023; Cass 32946 del 2025), che non può essere scalfitoda doglianze che, nella specie, si limitano a lamentare laviolazione di canoni ermeneutici, proponendo interpretazionialternative che non possono trovare ingresso nel giudizio dilegittimità (cfr. Cass., Sez. Un., n. 9839/2021).5. Una volta acclarato in fatto, nella singola controversia,l’esistenza di un uso aziendale idoneo ad escluderel’assorbimento del superminimo, si pone la successiva questionedella recedibilità da tale tipologia di uso.5.1. I precedenti richiamati al punto 2 non hanno affatto esclusola possibilità per la parte datoriale di “disdettare” l’usoaziendale, esplicitando che l'uso aziendale, quale fonte socialeche agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stessomodo e con la stessa efficacia di un contratto collettivoaziendale, è liberamente modificabile da altre fontisovraordinate di carattere collettivo (i contratti nazionali eaziendali), anche in peius, non potendo vincolare sine die leparti, alla stessa stregua di quanto non può fare un contrattocollettivo privo del termine di durata.5.2. Invero, in ordine alla durata della vincolatività dell’usoaziendale, può farsi utile riferimento proprio a quanto statuitoda questa Corte in tema di contratto collettivo senza un terminepredeterminato di efficacia.Si è affermato che esso non può vincolare per sempre le particontraenti perché in tal modo finirebbero per essere vanificatela causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, lacui disciplina, da sempre modellata su termini temporali nonNumero registro generale 17142/2025Numero sezionale 2219/2026eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtNàu mseoroc dii ora ccolta generale 24477/2026Data pubblicazione 05/08/2026economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazioneva estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati,secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causaestintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempoindeterminato, che risponde all’esigenza di evitare – nel rispettodei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzione delcontratto – la perpetuità del vincolo obbligatorio (tra molte,Cass. n. 23105/2019).Allo stesso modo, anche nel caso dell’uso aziendale, lacristallizzazione del vincolo da esso scaturente finirebbe per nonessere funzionale alle esigenze di una realtà socio-economicasulla quale l’uso aziendale è destinato ad incidere, perdefinizione mutevole nel tempo. Va quindi ribadita, in linea diprincipio, la possibilità per la parte datoriale di “disdettare” l’usoaziendale, come sancito dai precedenti più volte richiamati.5.3. Circa le modalità con cui è possibile realizzare il recessodall’uso aziendale, occorre precisare che, sebbene non siaprescritta una forma vincolata non richiesta dal principio dellalibertà delle forme nell’esercizio dell’autonomia contrattuale(cfr. Cass., Sez. Un., n. 3318/1995), principio estensibile ancheai negozi risolutori (per tutte, v. Cass. n. 2600/2018), tuttaviaè necessario che l’estrinsecazione della volontà datoriale simanifesti coerentemente con le caratteristiche di fonte socialedell’uso aziendale, quale fonte eteronoma di regolazione delrapporto di lavoro che risponde – come ricordato in premessa –ai principi propri dell’ordinamento lavoristico.Occorre, dunque, che la volontà datoriale di recedere dall'usoaziendale sia resa in termini chiari ed univoci, in modo tale daessere immediatamente percepibile dalla platea dei lavoratori.Numero registro generale 17142/2025Numero sezionale 2219/2026La libertà di forma non esclude la necessità dNui meruo ndi ara ccolta generale 24477/2026Data pubblicazione 05/08/2026manifestazione oggettivamente univoca e portata, con modalitàidonee, a conoscenza della collettività interessata. Talemanifestazione può anche risultare da comportamenticoncludenti, purché essi, valutati nel loro complesso, esprimanoinequivocabilmente la volontà di porre termine per il futuro allaregola aziendale.Proprio perché l’uso aziendale, quale fonte sociale, è destinatoad avere ricadute su interessi di carattere collettivo riferiti allageneralità dei lavoratori, simmetricamente, per un'elementareesigenza di trasparenza e controllo del fisiologico esplicarsi dellerelazioni aziendali, la medesima generalità deve avereinequivoca e adeguata conoscenza della volontà datoriale di"recedere" dall'uso; così come nel caso di contratto collettivo didiritto comune senza termine, le parti sono libere di recederneunilateralmente, allo stesso modo è possibile recedere dall’usoaziendale, che col primo condivide la comune natura di fontesociale, ma è fatta salva la valutazione dell'idoneità del singoloIn particolare, onde evitare che il datore di lavoro possaarbitrariamente sottrarsi al vincolo scaturente dall'usoaziendale, non è sufficiente un comportamento che si traducanel mero inadempimento degli obblighi derivanti dalla pregressareiterazione costante e generalizzata di condotte favorevoli deldatore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti; è pursempre necessario un comportamento rivolto ad una chiara edinequivoca estrinsecazione della intenzione di recessopercepibile dalla collettività dei lavoratori, non certamenteravvisabile nel solo mancato rispetto dell’obbligo assunto conl’uso aziendale, in conformità ai generali principi di trasparenzaNumero registro generale 17142/2025e di tutela dell'affidamento collettivo e dell’interpretazione dellaN umero sezionale 2219/2026Numero di raccolta generale 24477/2026volontà negoziale secondo correttezza e buona fede.Data pubblicazione 05/08/20265.4. Ciò posto in diritto, l’accertamento nella concretezza dellavicenda storica della sussistenza di un recesso datoriale idoneoad assumere il valore di una disdetta dall’uso negoziale è,inevitabilmente, quaestio facti demandata al giudice del merito.Una volta dimostrata la formazione dell’uso aziendale, grava suldatore di lavoro che ne eccepisca la cessazione l’onere diprovare il fatto estintivo, e quindi l’esistenza di unamanifestazione idonea e la sua adeguata conoscibilità da partedella collettività interessata, secondo la regola generale dell’art.2697 c.c. (cfr. Cass. n. 2600/2018 cit.; conf. Cass. n.3542/2021).Pertanto, non possono trovare ingresso in questa sede dilegittimità le censure proposte dalla società ricorrente volte asollecitare, mediante la denuncia formale di vizi di violazione dilegge, un sostanziale riesame sia dell’esistenza di un validorecesso dall’uso aziendale, sia dell’assolvimento dell’onereprobatorio gravante su parte datoriale.6. Con il motivo di ricorso incidentale la lavoratrice denuncia:«violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. nonché dell’art.132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.»; ci si duole che la Corteterritoriale abbia integralmente compensato le spese al di fuoridei limiti consentiti dalle disposizioni richiamate, con unamotivazione di mero stile.La doglianza non può trovare accoglimento.Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., applicabile rationetemporis, come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n.132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Cortecostituzionale, la compensazione delle spese di lite può essereNumero registro generale 17142/2025disposta -oltre che nel caso della soccombenza reciproca-N umero sezionale 2219/2026Numero di raccolta generale 24477/2026soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questioneData pubblicazione 05/08/2026trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto allequestioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative atali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa,o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipicheespressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass.n. 3977/2020)Tuttavia, il sindacato di legittimità non può giungere sino amisurare “gravità” ed “eccezionalità”, al di là delle ipotesi in cuiall’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze dicausa o la giurisprudenza consolidata (così Cass. n.15495/2022).Nella specie, la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni chel’hanno indotta alla compensazione, avuto riguardo sia “alcontrasto interpretativo nella giurisprudenza di merito”,evidentemente anteriore alle pronunce di legittimità del 2025che hanno successivamente consolidato l’indirizzo in materia,sia alla “complessità delle questioni dibattute”.[OSCURATO:PERSONA] reputa che la statuizione non risulti efficacementecontrastata col motivo in esame, né dal punto di vista di unacontestazione delle circostanze poste a fondamento, némediante la denuncia di una imprecisata anomaliamotivazionale che non pone specificamente in dubbio lasituazione idonea, per gravità ed eccezionalità, a integrare leragioni analoghe considerate da Corte cost. n. 77 del 2018.7. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere respinti, concompensazione delle spese del giudizio di legittimità inconsiderazione della reciproca soccombenza.Numero registro generale 17142/2025Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 deNl umero sezionale 2219/2026Numero di raccolta generale 24477/20262002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.Data pubblicazione 05/08/2026228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, in via principale ed incidentale, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per iricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.,Sez. Un., n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, in via principale e incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper i ricorsi a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 maggio2026.Il cons. est. La PresidenteNumero registro generale 17142/2025Numero sezionale 2219/2026Numero di raccolta generale 24477/2026Data pubblicazione 05/08/2026
Sentenza Cassazione n. 24477/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris