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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 07047/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso 24620-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA]'ANDREA, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA]';838 - controricorrente –avverso la sentenza n. 2900/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 04/10/2024 R.G.N. 1614/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24620/2024Numero di raccolta generale 7047/2026Data pubblicazione 24/03/20261.

La Corte d’Appello di Roma, in riforma di sentenza delTribunale della stessa sede, ferma la revoca del decretoingiuntivo n. 2454/2019 ottenuto dell’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]Andrea di Roma nei confronti del dipendenteCarlo [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico, per il pagamento della sommadi € 44.151,37 a titolo di compensi fatturati e non riscossinell’ambito di attività di libera professione intramurariaautorizzata presso case di cura private, dichiarava che nessunasomma era dovuta dal dr. [OSCURATO:PERSONA] per i titoli oggetto di causa(mentre il Tribunale aveva ridotto l’importo portato dal decretoingiuntivo) e, in accoglimento della domanda riconvenzionale,accertava e dichiarava il diritto del medico a ottenere la quotaspettante in relazione alla predetta somma di € 44.151,37 inragione delle prestazioni mediche di cui alle fatture oggetto dicausa.2.

Per la cassazione della sentenza d’appello propone ricorsol’Azienda con tre motivi, illustrati da memoria, cui il medicoresiste con controricorso.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo, parte ricorrente deduce error iniudicando nell’interpretazione delle fatture, raggiunta prova delcredito (art. 360, n. 3, c.p.c.), mancanza di prova contraria daparte del medico, omesso esame circa un fatto decisivo (art.360, n. 5, c.p.c.); sostiene che la Corte territoriale ha fraintesoe mal interpretato i documenti da essa offerti a dimostrazionedel proprio credito, vale a dire le fatture o bollettari depositatiin giudizio, costituenti “prova regina” del credito domandato,Numero registro generale 24620/2024poiché la sottoscrizione del medico equivale alla conferma diN umero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 7047/2026aver ricevuto l’importo pagato dal paziente.

Data pubblicazione 24/03/20262.

Con il secondo motivo, deduce (art. 360, n. 5, c.p.c.)travisamento della prova testimoniale escussa in primo grado,sostenendo che il testimone non aveva confermato la tesi dicontroparte, ma descritto la prassi all’epoca vigente,consistente nel ricevere da parte dei medici, all’esito delleprestazioni, il pagamento da parte dell’utenza (in questo caso lecompagnie assicurative) e che solo eccezionalmente, quando lecompagnie non provvedevano o ritardavano il pagamento,questo avveniva in favore dell’Azienda.3.

Con il terzo motivo, deduce error in procedendo inrelazione alla domanda riconvenzionale (art. 360, n. 3, c.p.c.) eomessa valutazione di elementi di prova o eccezioni (art. 360,n. 5, c.p.c.), per avere la Corte territoriale concluso per ladebenza della quota-medico senza valutare le prove rese ingiudizio né adeguatamente le eccezioni della difesa sul puntosulla già avvenuta intera corresponsione di essa.4.

I motivi, da trattare congiuntamente per connessione, inquanto tutti contenenti critica della selezione e valutazione delleprove operata dalla Corte di merito, sono per tale motivoinammissibili, perché parte ricorrente si limita in questa sede acontrapporre inammissibilmente la propria valutazione dellerisultanze istruttorie.5.

Rileva il Collegio che spettano al giudice di merito laselezione e valutazione delle prove a base della decisione,l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento,l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di provaacquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizioimplicito, la rilevanza di una prova, senza necessità diesplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui loNumero registro generale 24620/2024ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che laN umero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 7047/2026controversia può essere decisa senza necessità di ulterioDrait a pubblicazione 24/03/2026acquisizioni; non è consentita in sede di legittimità larivisitazione del merito della controversia; la valutazione delleemergenze probatorie e la scelta, tra le varie risultanze, diquelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione,involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito,il quale, nel porre a fondamento della propria decisione unafonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limiteche quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senzaessere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutaretutte le deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 22318/2023, n.20553/2021, n. 15276/2021, n. 17097/2010, n. 12362/2006,n. 11933/2003).6.

La sentenza gravata risulta ampiamente motivata inrelazione alla ricostruzione dei fatti allegati dalle parti.7.

La Corte territoriale ha ritenuto non fornita in giudizio daparte dell’Azienda la prova che il medico avesse effettivamentericevuto il pagamento nelle proprie mani dei corrispettivi delleprestazioni sanitarie addebitate alle compagnie assicurative, enon condivisibile l’affermazione del primo giudice secondo cui idocumenti, qualificati come fatture, costituissero prova delpagamento del corrispettivo della prestazione nelle mani delmedico, alla luce della specifica attestazione di avvenutopagamento in essi contenuta, atteso che, in realtà, talebolle avevano l’unico scopo di attestare le prestazioni fornite infavore di soggetti muniti di copertura assicurativa, prestazionidi cui successivamente veniva chiesto il pagamento allecompagnie assicurative; ha poi accolto la domandariconvenzionale del medico che aveva chiesto il pagamento dellaNumero registro generale 24620/2024quota di sua spettanza in relazione alle fatture per le quali eraN umero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 7047/2026poi emerso che le compagnie assicurative avevano provvedutDoat a pubblicazione 24/03/2026al pagamento, rilevando che l’Azienda non aveva dimostrato diavere versato il corrispettivo dovuto al sanitario, ma, anzi,nell’opporre in compensazione il proprio credito non soddisfatto(ma non provato) aveva finito per ammettere che il pagamentodella quota non era stato effettuato.8.

Con i motivi di ricorso si prospetta, apparentemente, unaviolazione di norme di legge (nel primo e nel terzo, peraltro, concarente indicazione delle stesse), mirando, in realtà, allarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, esopra sintetizzata, così da realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, nonconsentito, terzo grado di merito, nel quale inammissibilmenteridiscutere esiti istruttori non condivisi, al fine di un lororiesame, proponendo una propria diversa valutazione dellerisultanze istruttorie (v.

Cass. n. 8758/2017, n. 29404/2017, n.18721/2018, n. 20814/2018, n. 1229/2019, S.U. n.34476/2019, n. 15568/2020, S.U. 20867/2020, n. 5987/2021,n. 20553/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023, n. 24895/2025,n. 31889/2025).9.

Ulteriore profilo di inammissibilità del primo e terzo motivoderiva dalla mescolanza e sovrapposizione di mezzid'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverseipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.,non essendo consentita, in tema di ricorso per cassazione, laprospettazione di una medesima questione sotto profiliincompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto,che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al qualesi deve decidere della violazione o falsa applicazione dellanorma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fattointende precisamente rimettere in discussione (CasNsu.m erno r.e gistro generale 24620/2024Numero sezionale 838/20263397/2024, n. 36881/2021, n. 26874/2018, n. 19443/20N1um1e)ro. dIi lr accolta generale 7047/2026sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto allDaat a pubblicazione 24/03/2026sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionalerichiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass.

S.U. n. 8053e 8054/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019 e successiveconformi.10.

Le spese di lite del presente giudizio di legittimità,liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.Numero registro generale 24620/2024Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 7047/2026Data pubblicazione 24/03/2026AULA 'B'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E RetribuzionepubblicoSEZIONE LAVOROimpiego –Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: medici –[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - intramoeniaDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere- R.G.N.24620/2024Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel.

Consigliere-Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 24620-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA]'ANDREA, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA]';838 - controricorrente –avverso la sentenza n. 2900/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 04/10/2024 R.G.N. 1614/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24620/2024Numero di raccolta generale 7047/2026Data pubblicazione 24/03/20261.

La Corte d’Appello di Roma, in riforma di sentenza delTribunale della stessa sede, ferma la revoca del decretoingiuntivo n. 2454/2019 ottenuto dell’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]Andrea di Roma nei confronti del dipendenteCarlo [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico, per il pagamento della sommadi € 44.151,37 a titolo di compensi fatturati e non riscossinell’ambito di attività di libera professione intramurariaautorizzata presso case di cura private, dichiarava che nessunasomma era dovuta dal dr. [OSCURATO:PERSONA] per i titoli oggetto di causa(mentre il Tribunale aveva ridotto l’importo portato dal decretoingiuntivo) e, in accoglimento della domanda riconvenzionale,accertava e dichiarava il diritto del medico a ottenere la quotaspettante in relazione alla predetta somma di € 44.151,37 inragione delle prestazioni mediche di cui alle fatture oggetto dicausa.2.

Per la cassazione della sentenza d’appello propone ricorsol’Azienda con tre motivi, illustrati da memoria, cui il medicoresiste con controricorso.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo, parte ricorrente deduce error iniudicando nell’interpretazione delle fatture, raggiunta prova delcredito (art. 360, n. 3, c.p.c.), mancanza di prova contraria daparte del medico, omesso esame circa un fatto decisivo (art.360, n. 5, c.p.c.); sostiene che la Corte territoriale ha fraintesoe mal interpretato i documenti da essa offerti a dimostrazionedel proprio credito, vale a dire le fatture o bollettari depositatiin giudizio, costituenti “prova regina” del credito domandato,Numero registro generale 24620/2024poiché la sottoscrizione del medico equivale alla conferma diN umero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 7047/2026aver ricevuto l’importo pagato dal paziente.

Data pubblicazione 24/03/20262.

Con il secondo motivo, deduce (art. 360, n. 5, c.p.c.)travisamento della prova testimoniale escussa in primo grado,sostenendo che il testimone non aveva confermato la tesi dicontroparte, ma descritto la prassi all’epoca vigente,consistente nel ricevere da parte dei medici, all’esito delleprestazioni, il pagamento da parte dell’utenza (in questo caso lecompagnie assicurative) e che solo eccezionalmente, quando lecompagnie non provvedevano o ritardavano il pagamento,questo avveniva in favore dell’Azienda.3.

Con il terzo motivo, deduce error in procedendo inrelazione alla domanda riconvenzionale (art. 360, n. 3, c.p.c.) eomessa valutazione di elementi di prova o eccezioni (art. 360,n. 5, c.p.c.), per avere la Corte territoriale concluso per ladebenza della quota-medico senza valutare le prove rese ingiudizio né adeguatamente le eccezioni della difesa sul puntosulla già avvenuta intera corresponsione di essa.4.

I motivi, da trattare congiuntamente per connessione, inquanto tutti contenenti critica della selezione e valutazione delleprove operata dalla Corte di merito, sono per tale motivoinammissibili, perché parte ricorrente si limita in questa sede acontrapporre inammissibilmente la propria valutazione dellerisultanze istruttorie.5.

Rileva il Collegio che spettano al giudice di merito laselezione e valutazione delle prove a base della decisione,l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento,l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di provaacquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizioimplicito, la rilevanza di una prova, senza necessità diesplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui loNumero registro generale 24620/2024ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che laN umero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 7047/2026controversia può essere decisa senza necessità di ulterioDrait a pubblicazione 24/03/2026acquisizioni; non è consentita in sede di legittimità larivisitazione del merito della controversia; la valutazione delleemergenze probatorie e la scelta, tra le varie risultanze, diquelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione,involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito,il quale, nel porre a fondamento della propria decisione unafonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limiteche quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senzaessere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutaretutte le deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 22318/2023, n.20553/2021, n. 15276/2021, n. 17097/2010, n. 12362/2006,n. 11933/2003).6.

La sentenza gravata risulta ampiamente motivata inrelazione alla ricostruzione dei fatti allegati dalle parti.7.

La Corte territoriale ha ritenuto non fornita in giudizio daparte dell’Azienda la prova che il medico avesse effettivamentericevuto il pagamento nelle proprie mani dei corrispettivi delleprestazioni sanitarie addebitate alle compagnie assicurative, enon condivisibile l’affermazione del primo giudice secondo cui idocumenti, qualificati come fatture, costituissero prova delpagamento del corrispettivo della prestazione nelle mani delmedico, alla luce della specifica attestazione di avvenutopagamento in essi contenuta, atteso che, in realtà, talebolle avevano l’unico scopo di attestare le prestazioni fornite infavore di soggetti muniti di copertura assicurativa, prestazionidi cui successivamente veniva chiesto il pagamento allecompagnie assicurative; ha poi accolto la domandariconvenzionale del medico che aveva chiesto il pagamento dellaNumero registro generale 24620/2024quota di sua spettanza in relazione alle fatture per le quali eraN umero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 7047/2026poi emerso che le compagnie assicurative avevano provvedutDoat a pubblicazione 24/03/2026al pagamento, rilevando che l’Azienda non aveva dimostrato diavere versato il corrispettivo dovuto al sanitario, ma, anzi,nell’opporre in compensazione il proprio credito non soddisfatto(ma non provato) aveva finito per ammettere che il pagamentodella quota non era stato effettuato.8.

Con i motivi di ricorso si prospetta, apparentemente, unaviolazione di norme di legge (nel primo e nel terzo, peraltro, concarente indicazione delle stesse), mirando, in realtà, allarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, esopra sintetizzata, così da realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, nonconsentito, terzo grado di merito, nel quale inammissibilmenteridiscutere esiti istruttori non condivisi, al fine di un lororiesame, proponendo una propria diversa valutazione dellerisultanze istruttorie (v.

Cass. n. 8758/2017, n. 29404/2017, n.18721/2018, n. 20814/2018, n. 1229/2019, S.U. n.34476/2019, n. 15568/2020, S.U. 20867/2020, n. 5987/2021,n. 20553/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023, n. 24895/2025,n. 31889/2025).9.

Ulteriore profilo di inammissibilità del primo e terzo motivoderiva dalla mescolanza e sovrapposizione di mezzid'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverseipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.,non essendo consentita, in tema di ricorso per cassazione, laprospettazione di una medesima questione sotto profiliincompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto,che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al qualesi deve decidere della violazione o falsa applicazione dellanorma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fattointende precisamente rimettere in discussione (CasNsu.m erno r.e gistro generale 24620/2024Numero sezionale 838/20263397/2024, n. 36881/2021, n. 26874/2018, n. 19443/20N1um1e)ro. dIi lr accolta generale 7047/2026sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto allDaat a pubblicazione 24/03/2026sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionalerichiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass.

S.U. n. 8053e 8054/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019 e successiveconformi.10.

Le spese di lite del presente giudizio di legittimità,liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese delpresente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 18 febbraio2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese delpresente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 18 febbraio2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 24620-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA]'ANDREA, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2026    [OSCURATO:PERSONA]';838 - controricorrente –avverso la sentenza n. 2900/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 04/10/2024 R.G.N. 1614/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24620/2024Numero di raccolta generale 7047/2026Data pubblicazione 24/03/20261. La Corte d’Appello di Roma, in riforma di sentenza delTribunale della stessa sede, ferma la revoca del decretoingiuntivo n. 2454/2019 ottenuto dell’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]Andrea di Roma nei confronti del dipendenteCarlo [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico, per il pagamento della sommadi € 44.151,37 a titolo di compensi fatturati e non riscossinell’ambito di attività di libera professione intramurariaautorizzata presso case di cura private, dichiarava che nessunasomma era dovuta dal dr. [OSCURATO:PERSONA] per i titoli oggetto di causa(mentre il Tribunale aveva ridotto l’importo portato dal decretoingiuntivo) e, in accoglimento della domanda riconvenzionale,accertava e dichiarava il diritto del medico a ottenere la quotaspettante in relazione alla predetta somma di € 44.151,37 inragione delle prestazioni mediche di cui alle fatture oggetto dicausa.2. Per la cassazione della sentenza d’appello propone ricorsol’Azienda con tre motivi, illustrati da memoria, cui il medicoresiste con controricorso.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce error iniudicando nell’interpretazione delle fatture, raggiunta prova delcredito (art. 360, n. 3, c.p.c.), mancanza di prova contraria daparte del medico, omesso esame circa un fatto decisivo (art.360, n. 5, c.p.c.); sostiene che la Corte territoriale ha fraintesoe mal interpretato i documenti da essa offerti a dimostrazionedel proprio credito, vale a dire le fatture o bollettari depositatiin giudizio, costituenti “prova regina” del credito domandato,Numero registro generale 24620/2024poiché la sottoscrizione del medico equivale alla conferma diN umero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 7047/2026aver ricevuto l’importo pagato dal paziente. Data pubblicazione 24/03/20262. Con il secondo motivo, deduce (art. 360, n. 5, c.p.c.)travisamento della prova testimoniale escussa in primo grado,sostenendo che il testimone non aveva confermato la tesi dicontroparte, ma descritto la prassi all’epoca vigente,consistente nel ricevere da parte dei medici, all’esito delleprestazioni, il pagamento da parte dell’utenza (in questo caso lecompagnie assicurative) e che solo eccezionalmente, quando lecompagnie non provvedevano o ritardavano il pagamento,questo avveniva in favore dell’Azienda.3. Con il terzo motivo, deduce error in procedendo inrelazione alla domanda riconvenzionale (art. 360, n. 3, c.p.c.) eomessa valutazione di elementi di prova o eccezioni (art. 360,n. 5, c.p.c.), per avere la Corte territoriale concluso per ladebenza della quota-medico senza valutare le prove rese ingiudizio né adeguatamente le eccezioni della difesa sul puntosulla già avvenuta intera corresponsione di essa.4. I motivi, da trattare congiuntamente per connessione, inquanto tutti contenenti critica della selezione e valutazione delleprove operata dalla Corte di merito, sono per tale motivoinammissibili, perché parte ricorrente si limita in questa sede acontrapporre inammissibilmente la propria valutazione dellerisultanze istruttorie.5. Rileva il Collegio che spettano al giudice di merito laselezione e valutazione delle prove a base della decisione,l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento,l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di provaacquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizioimplicito, la rilevanza di una prova, senza necessità diesplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui loNumero registro generale 24620/2024ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che laN umero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 7047/2026controversia può essere decisa senza necessità di ulterioDrait a pubblicazione 24/03/2026acquisizioni; non è consentita in sede di legittimità larivisitazione del merito della controversia; la valutazione delleemergenze probatorie e la scelta, tra le varie risultanze, diquelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione,involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito,il quale, nel porre a fondamento della propria decisione unafonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limiteche quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senzaessere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutaretutte le deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 22318/2023, n.20553/2021, n. 15276/2021, n. 17097/2010, n. 12362/2006,n. 11933/2003).6. La sentenza gravata risulta ampiamente motivata inrelazione alla ricostruzione dei fatti allegati dalle parti.7. La Corte territoriale ha ritenuto non fornita in giudizio daparte dell’Azienda la prova che il medico avesse effettivamentericevuto il pagamento nelle proprie mani dei corrispettivi delleprestazioni sanitarie addebitate alle compagnie assicurative, enon condivisibile l’affermazione del primo giudice secondo cui idocumenti, qualificati come fatture,  costituissero prova delpagamento del corrispettivo della prestazione nelle mani delmedico, alla luce della specifica attestazione di avvenutopagamento in essi contenuta, atteso che, in realtà, talebolle avevano l’unico scopo di attestare le prestazioni fornite infavore di soggetti muniti di copertura assicurativa, prestazionidi cui successivamente veniva chiesto il pagamento allecompagnie assicurative; ha poi accolto la domandariconvenzionale del medico che aveva chiesto il pagamento dellaNumero registro generale 24620/2024quota di sua spettanza in relazione alle fatture per le quali eraN umero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 7047/2026poi emerso che le compagnie assicurative avevano provvedutDoat a pubblicazione 24/03/2026al pagamento, rilevando che l’Azienda non aveva dimostrato diavere versato il corrispettivo dovuto al sanitario, ma, anzi,nell’opporre in compensazione il proprio credito non soddisfatto(ma non provato) aveva finito per ammettere che il pagamentodella quota non era stato effettuato.8. Con i motivi di ricorso si prospetta, apparentemente, unaviolazione di norme di legge (nel primo e nel terzo, peraltro, concarente indicazione delle stesse), mirando, in realtà, allarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, esopra sintetizzata, così da realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, nonconsentito, terzo grado di merito, nel quale inammissibilmenteridiscutere esiti istruttori non condivisi, al fine di un lororiesame, proponendo una propria diversa valutazione dellerisultanze istruttorie (v. Cass. n. 8758/2017, n. 29404/2017, n.18721/2018, n. 20814/2018, n. 1229/2019, S.U. n.34476/2019, n. 15568/2020, S.U. 20867/2020, n. 5987/2021,n. 20553/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023, n. 24895/2025,n. 31889/2025).9. Ulteriore profilo di inammissibilità del primo e terzo motivoderiva dalla mescolanza e sovrapposizione di mezzid'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverseipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.,non essendo consentita, in tema di ricorso per cassazione, laprospettazione di una medesima questione sotto profiliincompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto,che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al qualesi deve decidere della violazione o falsa applicazione dellanorma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fattointende precisamente rimettere in discussione (CasNsu.m erno r.e gistro generale 24620/2024Numero sezionale 838/20263397/2024, n. 36881/2021, n. 26874/2018, n. 19443/20N1um1e)ro.  dIi lr accolta generale 7047/2026sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto allDaat a pubblicazione 24/03/2026sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionalerichiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053e 8054/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019 e successiveconformi.10. Le spese di lite del presente giudizio di legittimità,liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.Numero registro generale 24620/2024Numero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 7047/2026Data pubblicazione 24/03/2026AULA 'B'OggettoL A  C O R T E  S U P R E M A  D I  C A S S A Z I O N E  RetribuzionepubblicoSEZIONE LAVOROimpiego –Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: medici –[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - intramoeniaDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere- R.G.N.24620/2024Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel. Consigliere-Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA]   - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 24620-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA]'ANDREA, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2026    [OSCURATO:PERSONA]';838 - controricorrente –avverso la sentenza n. 2900/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 04/10/2024 R.G.N. 1614/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24620/2024Numero di raccolta generale 7047/2026Data pubblicazione 24/03/20261. La Corte d’Appello di Roma, in riforma di sentenza delTribunale della stessa sede, ferma la revoca del decretoingiuntivo n. 2454/2019 ottenuto dell’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]Andrea di Roma nei confronti del dipendenteCarlo [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico, per il pagamento della sommadi € 44.151,37 a titolo di compensi fatturati e non riscossinell’ambito di attività di libera professione intramurariaautorizzata presso case di cura private, dichiarava che nessunasomma era dovuta dal dr. [OSCURATO:PERSONA] per i titoli oggetto di causa(mentre il Tribunale aveva ridotto l’importo portato dal decretoingiuntivo) e, in accoglimento della domanda riconvenzionale,accertava e dichiarava il diritto del medico a ottenere la quotaspettante in relazione alla predetta somma di € 44.151,37 inragione delle prestazioni mediche di cui alle fatture oggetto dicausa.2. Per la cassazione della sentenza d’appello propone ricorsol’Azienda con tre motivi, illustrati da memoria, cui il medicoresiste con controricorso.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce error iniudicando nell’interpretazione delle fatture, raggiunta prova delcredito (art. 360, n. 3, c.p.c.), mancanza di prova contraria daparte del medico, omesso esame circa un fatto decisivo (art.360, n. 5, c.p.c.); sostiene che la Corte territoriale ha fraintesoe mal interpretato i documenti da essa offerti a dimostrazionedel proprio credito, vale a dire le fatture o bollettari depositatiin giudizio, costituenti “prova regina” del credito domandato,Numero registro generale 24620/2024poiché la sottoscrizione del medico equivale alla conferma diN umero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 7047/2026aver ricevuto l’importo pagato dal paziente. Data pubblicazione 24/03/20262. Con il secondo motivo, deduce (art. 360, n. 5, c.p.c.)travisamento della prova testimoniale escussa in primo grado,sostenendo che il testimone non aveva confermato la tesi dicontroparte, ma descritto la prassi all’epoca vigente,consistente nel ricevere da parte dei medici, all’esito delleprestazioni, il pagamento da parte dell’utenza (in questo caso lecompagnie assicurative) e che solo eccezionalmente, quando lecompagnie non provvedevano o ritardavano il pagamento,questo avveniva in favore dell’Azienda.3. Con il terzo motivo, deduce error in procedendo inrelazione alla domanda riconvenzionale (art. 360, n. 3, c.p.c.) eomessa valutazione di elementi di prova o eccezioni (art. 360,n. 5, c.p.c.), per avere la Corte territoriale concluso per ladebenza della quota-medico senza valutare le prove rese ingiudizio né adeguatamente le eccezioni della difesa sul puntosulla già avvenuta intera corresponsione di essa.4. I motivi, da trattare congiuntamente per connessione, inquanto tutti contenenti critica della selezione e valutazione delleprove operata dalla Corte di merito, sono per tale motivoinammissibili, perché parte ricorrente si limita in questa sede acontrapporre inammissibilmente la propria valutazione dellerisultanze istruttorie.5. Rileva il Collegio che spettano al giudice di merito laselezione e valutazione delle prove a base della decisione,l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento,l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di provaacquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizioimplicito, la rilevanza di una prova, senza necessità diesplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui loNumero registro generale 24620/2024ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che laN umero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 7047/2026controversia può essere decisa senza necessità di ulterioDrait a pubblicazione 24/03/2026acquisizioni; non è consentita in sede di legittimità larivisitazione del merito della controversia; la valutazione delleemergenze probatorie e la scelta, tra le varie risultanze, diquelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione,involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito,il quale, nel porre a fondamento della propria decisione unafonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limiteche quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senzaessere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutaretutte le deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 22318/2023, n.20553/2021, n. 15276/2021, n. 17097/2010, n. 12362/2006,n. 11933/2003).6. La sentenza gravata risulta ampiamente motivata inrelazione alla ricostruzione dei fatti allegati dalle parti.7. La Corte territoriale ha ritenuto non fornita in giudizio daparte dell’Azienda la prova che il medico avesse effettivamentericevuto il pagamento nelle proprie mani dei corrispettivi delleprestazioni sanitarie addebitate alle compagnie assicurative, enon condivisibile l’affermazione del primo giudice secondo cui idocumenti, qualificati come fatture,  costituissero prova delpagamento del corrispettivo della prestazione nelle mani delmedico, alla luce della specifica attestazione di avvenutopagamento in essi contenuta, atteso che, in realtà, talebolle avevano l’unico scopo di attestare le prestazioni fornite infavore di soggetti muniti di copertura assicurativa, prestazionidi cui successivamente veniva chiesto il pagamento allecompagnie assicurative; ha poi accolto la domandariconvenzionale del medico che aveva chiesto il pagamento dellaNumero registro generale 24620/2024quota di sua spettanza in relazione alle fatture per le quali eraN umero sezionale 838/2026Numero di raccolta generale 7047/2026poi emerso che le compagnie assicurative avevano provvedutDoat a pubblicazione 24/03/2026al pagamento, rilevando che l’Azienda non aveva dimostrato diavere versato il corrispettivo dovuto al sanitario, ma, anzi,nell’opporre in compensazione il proprio credito non soddisfatto(ma non provato) aveva finito per ammettere che il pagamentodella quota non era stato effettuato.8. Con i motivi di ricorso si prospetta, apparentemente, unaviolazione di norme di legge (nel primo e nel terzo, peraltro, concarente indicazione delle stesse), mirando, in realtà, allarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, esopra sintetizzata, così da realizzare una surrettiziatrasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, nonconsentito, terzo grado di merito, nel quale inammissibilmenteridiscutere esiti istruttori non condivisi, al fine di un lororiesame, proponendo una propria diversa valutazione dellerisultanze istruttorie (v. Cass. n. 8758/2017, n. 29404/2017, n.18721/2018, n. 20814/2018, n. 1229/2019, S.U. n.34476/2019, n. 15568/2020, S.U. 20867/2020, n. 5987/2021,n. 20553/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023, n. 24895/2025,n. 31889/2025).9. Ulteriore profilo di inammissibilità del primo e terzo motivoderiva dalla mescolanza e sovrapposizione di mezzid'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverseipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.,non essendo consentita, in tema di ricorso per cassazione, laprospettazione di una medesima questione sotto profiliincompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto,che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al qualesi deve decidere della violazione o falsa applicazione dellanorma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fattointende precisamente rimettere in discussione (CasNsu.m erno r.e gistro generale 24620/2024Numero sezionale 838/20263397/2024, n. 36881/2021, n. 26874/2018, n. 19443/20N1um1e)ro.  dIi lr accolta generale 7047/2026sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto allDaat a pubblicazione 24/03/2026sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionalerichiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053e 8054/2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019 e successiveconformi.10. Le spese di lite del presente giudizio di legittimità,liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese delpresente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 18 febbraio2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese delpresente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 18 febbraio2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07047/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris