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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 giugno 2025

Cassazione n. 23713/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PESSI, [OSCURATO:PERSONA]' MASSARA,[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026contro2226BUCCIARELLI WALTER, [OSCURATO:PERSONA], GOVERNATORIGIANLUCA, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 526/2025 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 23/06/2025 R.G.N. 160/2025;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del06/05/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 17198/2025udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale DottN. umero sezionale 2226/2026Numero di raccolta generale 23713/2026TIZIANA [OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per il rigetto delData pubblicazione 21/07/2026ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 526/2025pubblicata il 23 giugno 2025, ha respinto l'appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza n. 421/2025 delTribunale di Milano, pubblicata il 29 gennaio 2025, confermandointegralmente la decisione di primo grado che aveva accolto ilricorso ex art. 414 c.p.c. proposto da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tuttidipendenti a tempo indeterminato di Telecom Italia S.p.A., iquali avevano lamentato l'illegittimo assorbimento da partedella datrice di lavoro dei rispettivi superminimi individuali adecorrere dal gennaio 2018.1.1.Il Tribunale aveva accertato l'illegittimità dell’ assorbimentodella voce superminimo individuale operata dalla società datricein compensazione con gli aumenti dei minimi tabellari edell'[OSCURATO:PERSONA] (ERS) di cui all'Accordo diprogramma del 23.11.2017 per il rinnovo del contratto collettivoTelecomunicazioni; per l'effetto aveva condannato TelecomItalia S.p.A. alla ricostituzione della predetta voce goduta finoal gennaio 2018 ed alla restituzione delle somme indebitamenteassorbite/trattenute dal febbraio 2018 nella misura per ciascunlavoratore quantificata in Euro 4.926,04.1.2.

In sintesi, i lavoratori avevano dedotto di aver ricevuto, indate diverse, un superminimo individuale qualificato nelleNumero registro generale 17198/2025Numero sezionale 2226/2026lettere di attribuzione come "assorbibile in occasiNounmeer o ddi rai ccolta generale 23713/2026Data pubblicazione 21/07/2026eventuali aumenti collettivi e/o di passaggi di livello".

Tuttavia,la società, pur in occasione di numerosi precedenti rinnovicontrattuali (dal 1996 al 2013) che avevano comportatoaumenti dei minimi tabellari, non aveva mai procedutoall'assorbimento del superminimo.

Solo a partire da febbraio2018, in seguito all'Accordo di programma del 23 novembre2017, la società aveva per la prima volta operato l'assorbimentodel superminimo individuale, prima in misura pari agli aumentidei minimi tabellari (€ 24,60 mensili dal febbraio 2018) esuccessivamente anche in misura pari all'ERS (ulteriori € 12,30mensili dal luglio 2018, per un totale di € 61,50 mensiliassorbiti).2.

Per la cassazione della decisione Telecom Italia S.p.A. haproposto ricorso sulla base di quattro motivi; i lavoratori hannodepositato controricorso.3.

Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte indata 2 aprile 2026 instando per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduceviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 1362, comma2, e 2078 c.c., nonché dei principi giurisprudenziali in tema diassorbimento dei superminimi, in relazione all'art. 360, comma1, n. 3 c.p.c.La società censura la sentenza impugnata nella parte in cui haravvisato l'esistenza di un uso aziendale di non assorbimento,ritenendo che i lavoratori non abbiano assolto l'onere probatorioloro gravante, atteso che le lettere di attribuzione delsuperminimo ne prevedevano espressamente la naturaNumero registro generale 17198/2025assorbibile e che nessun accordo novativo sarebbe intervenutoN umero sezionale 2226/2026Numero di raccolta generale 23713/2026per modificare tale pattuizione.Data pubblicazione 21/07/20262.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 1362, 1373, 1375 e 2078 c.c.,nonché dei principi giurisprudenziali in tema di possibilità didisdetta dell'uso aziendale, in relazione all'art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c.

Si censura la sentenza impugnata per avere ritenutoche l'uso aziendale non fosse stato validamente disdettato,sostenendo invece la ricorrente che la disdetta può avvenireanche in forma verbale o per fatti concludenti e che, comunque,essa è stata comunicata alle organizzazioni sindacali inoccasione delle trattative per il rinnovo del CCNL del 23novembre 2017.I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico– sistematiche, sono infondati.2.

Le questioni sollevate dalla società e sorrette da plurimeargomentazioni espresse negli scritti difensivi, oltre che in sededi discussione orale, concernono il rapporto tra superminimo,uso aziendale e recesso in controversie che hanno dato luogoad un diffuso contenzioso, anche innanzi a questa Corte.Il tema è stato affrontato, con riferimento alla medesimasocietà, in più pronunce (Cass. n. 12473, n. 12477, n. 13192,n. 16166, n. 16171, n. 16178 del 2025), che hanno dato luogoa un orientamento al quale il Collegio intende dare continuitàalla luce delle considerazioni che seguono.3.

Ai fini di un ordinato iter motivazionale è opportuno muoveredall’evoluzione della giurisprudenza in materia.3.1.

In tema di usi negoziali e sul processo della loro formazionein ambito lavoristico, con due sentenze delle Sezioni unite diquesta Corte, nella metà degli anni ’90 del secolo scorso (Cass.,Numero registro generale 17198/2025Numero sezionale 2226/2026Sez.

Un., n. 3134/1994; Cass., Sez.

Un., n. 3101/1995N)u,m seroo ndi ora ccolta generale 23713/2026Data pubblicazione 21/07/2026stati affermati i seguenti principi:a) l'uso negoziale si forma a seguito di una prassi, comportanteper i lavoratori un trattamento più favorevole rispetto a quelloprevisto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, prassigeneralizzata nei confronti dei dipendenti anche di una solaazienda; in questo caso si parla di uso aziendale;b) per la formazione dell'uso i singoli atti, in cui la prassi sisostanzia, devono essere compiuti spontaneamente e non inesecuzione di un obbligo, sicché è la mera reiterazione dicomportamenti ad integrare la fattispecie costitutiva degli usinegoziali o di fatto;c) gli usi negoziali s'inseriscono nei singoli contratti individuali enon nei contratti collettivi nazionali o aziendali, per cui soltantola concorde volontà delle parti del rapporto può escluderel'inserzione dell'uso nel contratto e le condizioni di miglior favoredall'uso derivanti non possono essere derogate, in pejus per ilavoratori, dalla contrattazione collettiva.3.2.

Tale ultima affermazione ha trovato precisazione e svilupponella giurisprudenza successiva, a partire dalla compiutaricognizione effettuata da Cass. n. 1773/2000 (in precedenza v.pure Cass. n. 9690/1996).Analiticamente confutato l’assunto della riconducibilità degli usiaziendali alle clausole d’uso ex art. 1340 c.c., con il citatoarresto viene considerato che l'essenza dell'uso aziendaleconsiste nel far sorgere l'obbligazione a carico del datore dilavoro non solo nei confronti dei beneficiari del comportamento,ma anche nei confronti degli altri dipendenti i quali, in tempidiversi e successivi, conseguiranno la medesima qualifica o sitroveranno ad affrontare la stessa vicenda del rapporto dilavoro, con la conseguente impossibilità di ricondurre ilNumero registro generale 17198/2025Numero sezionale 2226/2026fenomeno alle normali categorie civilistiche ed alla prosNpumeetrtoi dvi ara ccolta generale 23713/2026Data pubblicazione 21/07/2026puramente negoziale e individuale.La natura e gli effetti di questa particolare fonte di regolazionedei rapporti di lavoro rappresentata dagli usi aziendali è stata,quindi, desunta dai principi propri dell'ordinamento del lavoro.Si è richiamata la giurisprudenza che riconosce come tra "leconseguenze che ne derivano secondo legge" (dalla conclusionedi un contratto di lavoro), alla stregua dell'espressioneadoperata dall'art. 1374 c.c., vi sia l'assoggettamento delrapporto alle fonti sociali, definite tali perché non sonoespressione di funzione pubblica ma neppure realizzano meriinteressi individuali.Tra le fonti sociali vengono collocati non solo i contratti e accordicollettivi nazionali e aziendali ovvero i regolamenti aziendali,ma, altresì, “l'uso aziendale, quale fatto-fonte rientrante tra icasi, numerosi, in cui la legge considera irrilevante la volontàdell'autore di un comportamento, poiché non ammette,comunque, l'autore a provare l’inesistenza nel caso concreto diun intento negoziale (…), e costituente, quindi, fonte diobbligazione e di regolamentazione collettiva dei rapporti dilavoro ai sensi degli art. 1374 e 1173 c.c.” (Cass. n. 1773/2000cit.).

Il trattamento di miglior favore della collettività deidipendenti, al pari del regolamento d'impresa, costituisceanch'esso espressione del potere di iniziativa economica deldatore di lavoro, attuato con atti volontari che rappresentanouna fonte di obbligazione quando integrano la fattispecie di usoaziendale, che si risolve in un nuovo assetto diregolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro.Secondo la pronuncia citata, dalla natura di fonte sociale, equindi collettiva, dell'uso aziendale, desunta dai principi generalidell'ordinamento dei rapporti di lavoro, consegue che siaNumero registro generale 17198/2025Numero sezionale 2226/2026liberamente modificabile da altre fonti sovraordinNautmeer o ddi rai ccolta generale 23713/2026Data pubblicazione 21/07/2026carattere collettivo (i contratti nazionali e aziendali), anche inpeius; la modifica dell'uso può anche essere l'effetto di accordiindividuali, ma limitatamente alle parti stipulanti, non però daun successivo uso aziendale di segno opposto, sia perché lanozione ontologica di uso aziendale presuppone un trattamentodi miglior favore, sia perché non è giuridicamente possibile chesi formi un uso in virtù di comportamenti che sono qualificabilicome inadempimento di preesistenti obbligazioni.3.3.

Tale ricostruzione ha trovato l’avallo delle Sezioni unitecivili, le quali, proprio richiamando Cass. n. 1773/2000 cit.,hanno ribadito che “la reiterazione costante e generalizzata diun comportamento favorevole del datore di lavoro nei confrontidei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi di un usoaziendale il quale, in ragione della sua appartenenza al noverodelle c.d. fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia icontratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sonodefinite tali perché non costituiscono espressione di funzionepubblica, ma neppure realizzano meri interessi individuali, inquanto dirette a realizzare un'uniforme disciplina dei rapporticon riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori diun'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allostesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivoaziendale” (in termini, Cass., Sez.

Un., n. 26107/2007).La successiva giurisprudenza è costante in tal senso (v., tra lealtre, v.

Cass. n. 8342/2010, con i precedenti ivi citati).4.

Sulla base di tale impianto, le decisioni di questa Corterichiamate innanzi hanno esaminato controversie analoghe allapresente avuto riguardo al rapporto tra usi aziendali eassorbimento del superminimo.Numero registro generale 17198/2025Numero sezionale 2226/20264.1.

In premessa è stato richiamato lo “ius receptum” sNeucmoerno ddi ora ccolta generale 23713/2026Data pubblicazione 21/07/2026cui il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributivarispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datoredi lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principiodell'assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalladisciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamentedisposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza dellaretribuzione individuale la natura di compenso specialestrettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualitào maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e siaquindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione,alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenutolo stesso lavoratore.L'indagine probatoria sulla sussistenza di dette pattuizioni equella ermeneutica sulla loro effettiva portata derogatoria allaregola generale dell'assorbimento sono riservate al giudice delmerito (in termini, Cass. n. 11773/2025, con la giurisprudenzaivi richiamata; conf.

Cass. n. 29741/2025; Cass. n.18756/2026).Si è condivisibilmente statuito, poi, che “non si ravvisanoostacoli di ordine logico o giuridico al fatto che la naturaleassorbibilità del superminimo possa venire meno per effetto didiversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche inconseguenza di un uso aziendale, vale a dire della reiterazionecostante e generalizzata di un comportamento favorevole deldatore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che sitraduca in trattamento economico o normativo di maggiorfavore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali ecollettivi)” (tra le altre, Cass. n. 12477/2025).4.2.

L’assunto della società per il quale, ai fini dell’esclusionedell’assorbibilità del superminimo, sarebbe richiesta unaNumero registro generale 17198/2025Numero sezionale 2226/2026comune volontà delle parti in tal senso, derogatoria alla nNaumtuerroa dli era ccolta generale 23713/2026Data pubblicazione 21/07/2026assorbibilità dell’emolumento in oggetto, è adeguatamenteconfutato richiamando proprio la giurisprudenza di legittimità dicui innanzi – che il Collegio condivide – la quale esclude il rilievo,al fine della configurazione dell’uso aziendale quale fontesociale, dell’elemento volontaristico, ritenendo sufficiente ilfatto oggettivo della reiterazione costante e generalizzata di uncomportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti deipropri dipendenti che si traduca in trattamento economico onormativo di maggior favore.Va ulteriormente ribadito che ove la modifica in melius deltrattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell’uso aziendale,ad essa non si applica né l’art. 1340 cod. civ. – che postula lavolontà, tacita, delle parti di inserire l’uso o di escluderlo – né,in generale, la disciplina civilistica sui contratti – con esclusione,quindi, di un’indagine sulla volontà del datore di lavoro e deisindacati – né, comunque, l’art. 2077, comma 2, c.c., con laconseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali eaziendali) di disporne una modifica in peius del trattamento intal modo attribuito (Cass. n. 8342/2010, Cass. n. 5882/2010,Cass. n. 15489/2007), fatti salvi eventuali diritti quesiti (Cass.n. 3296/2016).Del resto, ove fosse indispensabile una volontà comune delleparti in tal senso, non sarebbe necessario discutere di usoaziendale, ma si ricadrebbe in uno schema contrattuale in cui lacomune volontà delle parti del contratto di lavoro (o di uncontratto collettivo) è manifestata, sia pure mediante fatticoncludenti, da entrambe.L’irrilevanza di una volontà comune non esclude che icomportamenti debbano essere volontari e spontanei, ossia nonimposti da un obbligo preesistente, né che la loro reiterazioneNumero registro generale 17198/2025Numero sezionale 2226/2026debba presentare, sul piano oggettivo, caratteri di costNaumnezroa d i era ccolta generale 23713/2026Data pubblicazione 21/07/2026generalità idonei a esprimere una regola destinata allacollettività impersonale dei lavoratori interessati, atta adisciplinare nel prosieguo gli aspetti dei rapporti di lavoro cui siriferisce (cfr. Cass. n. 7200/2002; conf.

Cass. n. 16257/2003).Né può condividersi l’assunto secondo cui il mancatoassorbimento resterebbe giuridicamente circoscritto a ciascunrinnovo collettivo e sarebbe, per ciò solo, privo di significato peril futuro.

La singola omissione, isolatamente considerata, puòcertamente non apparire decisiva; diversa è, tuttavia, lavalutazione della sequenza complessiva di comportamenti,quando il mancato assorbimento si ripeta nei confronti dellacollettività interessata in più occasioni che avrebbero consentitol’esercizio della facoltà.4.3.

La società, inoltre, oppone che, agendo l’uso aziendale sulpiano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con lastessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, nederiverebbe che esso non potrebbe modificare la pattuizionedell’accordo individuale relativa alla natura del superminimo e,quindi, mutare l’originaria natura assorbibile di taleemolumento.L’asserto non può essere condiviso.Proprio perché l’uso aziendale, una volta perfezionatosi, operaquoad effectum come un contratto collettivo aziendale, esso nonmodifica negozialmente la clausola individuale né muta inastratto la natura originariamente assorbibile del superminimo;introduce, piuttosto, una regola eteronoma e collettiva di migliorfavore che, per il periodo della sua efficacia, impedisce al datoredi avvalersi della facoltà di assorbimento nei confronti deilavoratori compresi nella platea di riferimento, quale nuovoassetto di regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro.Numero registro generale 17198/2025Numero sezionale 2226/20264.4.

Dalla ricognizione degli elementi ritenuti essenzNiaumlie rop dei rra ccolta generale 23713/2026Data pubblicazione 21/07/2026configurare un uso aziendale emerge con evidenza il risalenteinsegnamento per il quale è “compito del giudice del meritoaccertare i fatti indispensabili per ritenerlo realizzato in concretoe tale accertamento, ove coerente con le regole di dirittoenunciato, non è sindacabile in sede di legittimità se non pervizio di motivazione” (così Cass. n. 10591/2004; conf.

Cass. n.18991/2008), e, nell’attuale assetto processuale, nei limiti in cuiogni accertamento di fatto sia sindacabile innanzi a questaCorte, con esclusione altresì di anomalie motivazionali che nonvalichino la soglia del cd.

“minimum costituzionale”.Certamente non attraverso la denuncia del vizio di cui al n. 3dell’art. 360 c.p.c., come prospettato invece dalla societàricorrente, il quale, come noto, presuppone un accertamento difatto che è quello consegnato dalla ricostruzione della vicendastorica operata dai giudici del merito.Parimenti, l’accertamento della volontà negli atti di autonomiaprivata si sostanzia in un accertamento di fatto (di recente,Cass. n. 32946/2025; in precedenza, tra molte, Cass. n.9070/2013; Cass. n. 12360/2014), riservato all'esclusivacompetenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067/2007;Cass. n. 11756/2006; più di recente, conf.

Cass. n.22318/2023; Cass 32946 del 2025), che non può essere scalfitoda generiche doglianze che, nella specie, si limitano a lamentarela violazione di canoni ermeneutici, proponendo interpretazionialternative che non possono trovare ingresso nel giudizio dilegittimità (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 9839/2021).5.

Una volta acclarata in fatto, nella singola controversia,l’esistenza di un uso aziendale idoneo ad escluderel’assorbimento del superminimo, si pone la successiva questionedella recedibilità da tale tipologia di uso.Numero registro generale 17198/2025Numero sezionale 2226/20265.1.

I precedenti richiamati al punto 2 non hanno affatto Neusmcelrou dsi ora ccolta generale 23713/2026Data pubblicazione 21/07/2026la possibilità per la parte datoriale di “disdettare” l’usoaziendale, esplicitando che l'uso aziendale, quale fonte socialeche agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stessomodo e con la stessa efficacia di un contratto collettivoaziendale, è liberamente modificabile da altre fontisovraordinate di carattere collettivo (i contratti nazionali eaziendali), anche in peius, non potendo vincolare sine die leparti, alla stessa stregua di quanto non può fare un contrattocollettivo privo del termine di durata.5.2.

Invero, in ordine alla durata della vincolatività dell’usoaziendale, può farsi utile riferimento proprio a quanto statuitoda questa Corte in tema di contratto collettivo senza un terminepredeterminato di efficacia.Si è affermato che esso non può vincolare per sempre le particontraenti perché in tal modo finirebbero per essere vanificatela causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, lacui disciplina, da sempre modellata su termini temporali noneccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socioeconomica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazioneva estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati,secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causaestintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempoindeterminato, che risponde all’esigenza di evitare – nel rispettodei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzione delcontratto – la perpetuità del vincolo obbligatorio (tra molte,Cass. n. 23105/2019).Allo stesso modo, anche nel caso dell’uso aziendale, lacristallizzazione del vincolo da esso scaturente finirebbe per nonessere funzionale alle esigenze di una realtà socio-economicasulla quale l’uso aziendale è destinato ad incidere, perNumero registro generale 17198/2025Numero sezionale 2226/2026definizione mutevole nel tempo.

Va quindi ribadita, in Nliunmeerao ddi rai ccolta generale 23713/2026Data pubblicazione 21/07/2026principio, la possibilità per la parte datoriale di “disdettare” l’usoaziendale, come sancito dai precedenti più volte richiamati.5.3.

Circa le modalità con cui è possibile realizzare il recessodall’uso aziendale, occorre precisare che, sebbene non siaprescritta una forma vincolata non richiesta dal principio dellalibertà delle forme nell’esercizio dell’autonomia contrattuale(cfr. Cass., Sez.

Un., n. 3318/1995), principio estensibile ancheai negozi risolutori (per tutte, v.

Cass. n. 2600/2018), tuttaviaè necessario che l’estrinsecazione della volontà datoriale simanifesti coerentemente con le caratteristiche di fonte socialedell’uso aziendale, quale fonte eteronoma di regolazione delrapporto di lavoro che risponde – come ricordato in premessa –ai principi propri dell’ordinamento lavoristico.Occorre, dunque, che la volontà datoriale di recedere dall'usoaziendale sia resa in termini chiari ed univoci, in modo tale daessere immediatamente percepibile dalla platea dei lavoratori.La libertà di forma non esclude la necessità di unamanifestazione oggettivamente univoca e portata, con modalitàidonee, a conoscenza della collettività interessata.

Talemanifestazione può anche risultare da comportamenticoncludenti, purché essi, valutati nel loro complesso, esprimanoinequivocabilmente la volontà di porre termine per il futuro allaregola aziendale.Proprio perché l’uso aziendale, quale fonte sociale, è destinatoad avere ricadute su interessi di carattere collettivo riferiti allageneralità dei lavoratori, simmetricamente, per un'elementareesigenza di trasparenza e controllo del fisiologico esplicarsi dellerelazioni aziendali, la medesima generalità deve avereinequivoca e adeguata conoscenza della volontà datoriale di"recedere" dall'uso; così come nel caso di contratto collettivo diNumero registro generale 17198/2025Numero sezionale 2226/2026diritto comune senza termine, le parti sono libere di recNeumdeeror ndi era ccolta generale 23713/2026Data pubblicazione 21/07/2026unilateralmente, allo stesso modo è possibile recedere dall’usoaziendale, che col primo condivide la comune natura di fontesociale, ma è fatta salva la valutazione dell'idoneità del singoloIn particolare, onde evitare che il datore di lavoro possaarbitrariamente sottrarsi al vincolo scaturente dall'usoaziendale, non è sufficiente un comportamento che si traducanel mero inadempimento degli obblighi derivanti dalla pregressareiterazione costante e generalizzata di condotte favorevoli deldatore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti; è pursempre necessario un comportamento rivolto ad una chiara edinequivoca estrinsecazione della intenzione di recessopercepibile dalla collettività dei lavoratori, non certamenteravvisabile nel solo mancato rispetto dell’obbligo assunto conl’uso aziendale, in conformità ai generali principi di trasparenzae di tutela dell'affidamento collettivo e dell’interpretazione dellavolontà negoziale secondo correttezza e buona fede.5.4.

Ciò posto in diritto, l’accertamento nella concretezza dellavicenda storica della sussistenza di un recesso datoriale idoneoad assumere il valore di una disdetta dall’uso negoziale è,inevitabilmente, quaestio facti demandata al giudice del merito.Una volta dimostrata la formazione dell’uso aziendale, grava suldatore di lavoro che ne eccepisca la cessazione l’onere diprovare il fatto estintivo, e quindi l’esistenza di unamanifestazione idonea e la sua adeguata conoscibilità da partedella collettività interessata, secondo la regola generale dell’art.2697 c.c. (cfr. Cass. n. 2600/2018 cit.; conf.

Cass. n.3542/2021).Pertanto, non possono trovare ingresso in questa sede dilegittimità le censure proposte dalla società ricorrente volte aNumero registro generale 17198/2025Numero sezionale 2226/2026sollecitare, mediante la denuncia formale di vizi di violazNiuomnereo ddi rai ccolta generale 23713/2026Data pubblicazione 21/07/2026legge, un sostanziale riesame sia dell’esistenza di un validorecesso dall’uso aziendale, sia dell’assolvimento dell’onereprobatorio gravante su parte datoriale.6.

Con il terzo motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 2697, 1362, comma 2, e 2078 c.c., nonché deiprincipi giurisprudenziali in tema di assorbimento deisuperminimi e del CCNL Telecomunicazioni del 23 novembre2017, dell'art. 2120 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.

La società censura la sentenza nella partein cui ha ritenuto illegittimo anche l'assorbimento dell'ERS,sostenendo la piena comparabilità e compensabilità tra talevoce retributiva e il superminimo.Anche tale motivo è infondato.Ribadito quanto detto supra circa la portata dell’art. 2697 c.c.,nonché dell’indagine in sede di legittimità sulle assunteviolazioni dell’art. 1362 c.c., va rilevato che, ove siariconosciuta, come nella specie, l'esistenza di un uso aziendaledi non assorbimento del superminimo e l'assenza di una validadisdetta di tale uso, ne consegue che l'accertato uso aziendaleesclude l'assorbibilità del superminimo individuale in qualsiasiaumento retributivo disposto dalla contrattazione collettiva,inclusa la voce retributiva E.R.S., introdotta dall'accordocollettivo del 23 novembre 2017.6.1.

Inoltre, come rilevato dalla Corte di merito, l'E.R.S., perespressa previsione dell'Accordo di programma del 23novembre 2017, è escluso dalla base di calcolo del trattamentodi fine rapporto ed è stato quantificato considerando in essoanche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta,di origine legale o contrattuale, essendo, quindi, comprensivodegli stessi.Numero registro generale 17198/2025Numero sezionale 2226/2026Tale diversa incidenza dell'ERS rispetto al superNmumineriom di ora ccolta generale 23713/2026Data pubblicazione 21/07/2026individuale (che invece incide sul calcolo del TFR) rende i dueemolumenti non pienamente comparabili, con la conseguenzache l'assorbimento del superminimo in misura esattamente pariall'ERS ha determinato una riduzione del complessivotrattamento economico percepito dai lavoratori, proprio alla lucedella diversa incidenza del superminimo rispetto all'ERS nelcomputo degli istituti diretti e indiretti e nella determinazionedel TFR.Tale accertamento sulla condotta della società, oggetto didoppia conforme ex art. 360, comma 4, c.p.c., esclude in radicela legittimità della condotta datoriale di assorbimento in factodel superminimo ed esonera il Collegio dall'esame di ogniulteriore censura connessa alla comparabilità dell'ERS conl'emolumento (illegittimamente) assorbito dalla società.6.2.

Inammissibili per genericità, poi, risultano le ulterioricensure articolate dalla società intese a contrastare la concretaliquidazione del "quantum" in particolare sotto il profilodell'indebito arricchimento che ne trarrebbero i lavoratori: partericorrente reitera infatti argomentazioni che assume giàformulate e disattese dal giudice di merito, non sorrette, inviolazione dell'art. 366, comma 1 n. 6 c.p.c., dalla trascrizioneo esposizione per riassunto del contenuto degli atti diriferimento nella parte di pertinenza.

In particolar modo, lasocietà ricorrente non mostra di confrontarsi specificamente conla valutazione di genericità della contestazione operata daTelecom in primo grado quale ritenuta dalla Corte di appello.7.

Con il quarto motivo si deduce violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2935, 2948, n. 4, c.c. e art. 18 L.300/1970, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., pernon avere la Corte d'Appello accolto l'eccezione di prescrizioneNumero registro generale 17198/2025quinquennale delle differenze retributive anteriori aNl umero sezionale 2226/2026Numero di raccolta generale 23713/2026quinquennio precedente il primo atto interruttivo.Data pubblicazione 21/07/2026La censura è infondata.Il rigetto dell'eccezione di prescrizione merita conferma,considerato che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge28 giugno 2012 n. 92, anche nei rapporti di lavoro cui èapplicabile l'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 la prescrizionedei crediti retributivi deve ritenersi sospesa in corso di rapporto.Si tratta ormai di un principio di diritto costituente la regula iurisenunciata da questa Corte nell'esercizio della propria funzionenomofilattica (Cass. n. 26246/2022, Cass. n. 4321/2023, Cass.n. 4186/2023, Cass. n. 29831/2022, Cass. n. 30957/2022,Cass. n. 30958/2022), dal quale non si ravvisano ragioni perdiscostarsi.Come affermato da questa Corte, infatti, il rapporto di lavoro atempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presuppostidi predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e diuna loro tutela adeguata, non è più assistito da un regime distabilità come regola.La varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art.18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse nonnecessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoroin caso di illegittimo recesso evidenziano come il regime distabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venutomeno nella sua integralità, con la conseguenza chel'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo aseguito di una qualificazione definitiva del rapporto peraccertamento in giudizio.Numero registro generale 17198/2025Ne consegue che, per tutti i diritti che non siano prescritti aNl umero sezionale 2226/2026Numero di raccolta generale 23713/2026momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, ilData pubblicazione 21/07/2026termine di prescrizione decorre, a norma del combinato dispostodegli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapportodi lavoro, rimanendo sospeso in costanza dello stesso.7.1.

Nel caso di specie, i rapporti di lavoro dei quattro lavoratoricontroricorrenti sono tutti sorti prima del 7 marzo 2015(rispettivamente: Fanelli il 6.3.1990; Governatori il 21.5.1990;Ranieri il 12.10.1990; Bucciarelli il 1.12.1997) e sono pertantosoggetti alla disciplina dell'art. 18 della Legge 300/1970 comemodificato dalla legge 92/2012, con la conseguenza che ad essisi applica il regime di sospensione della prescrizione in corso dirapporto.Pertanto, correttamente la Corte territoriale ha respintol'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla società.8.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveessere respinto.9.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come indispositivo in favore dei procuratori dei controricorrenti,dichiaratisi antistatarii.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.1 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto.La Corte respinge il ricorso.

Condanna la parte ricorrente allarifusione, in favore procuratori dei controricorrenti, dichiaratisiantistatarii, delle spese di lite, che liquida in complessivi euroNumero registro generale 17198/20254800,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generalNi umero sezionale 2226/2026Numero di raccolta generale 23713/2026al 15% e accessori di legge.Data pubblicazione 21/07/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,da atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 6 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA].

Est.

La PresidenteValeria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PESSI, [OSCURATO:PERSONA]' MASSARA,[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026contro2226BUCCIARELLI WALTER, [OSCURATO:PERSONA], GOVERNATORIGIANLUCA, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 526/2025 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 23/06/2025 R.G.N. 160/2025;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del06/05/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 17198/2025udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale DottN. umero sezionale 2226/2026Numero di raccolta generale 23713/2026TIZIANA [OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per il rigetto delData pubblicazione 21/07/2026ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 526/2025pubblicata il 23 giugno 2025, ha respinto l'appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza n. 421/2025 delTribunale di Milano, pubblicata il 29 gennaio 2025, confermandointegralmente la decisione di primo grado che aveva accolto ilricorso ex art. 414 c.p.c. proposto da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tuttidipendenti a tempo indeterminato di Telecom Italia S.p.A., iquali avevano lamentato l'illegittimo assorbimento da partedella datrice di lavoro dei rispettivi superminimi individuali adecorrere dal gennaio 2018.1.1.Il Tribunale aveva accertato l'illegittimità dell’ assorbimentodella voce superminimo individuale operata dalla società datricein compensazione con gli aumenti dei minimi tabellari edell'[OSCURATO:PERSONA] (ERS) di cui all'Accordo diprogramma del 23.11.2017 per il rinnovo del contratto collettivoTelecomunicazioni; per l'effetto aveva condannato TelecomItalia S.p.A. alla ricostituzione della predetta voce goduta finoal gennaio 2018 ed alla restituzione delle somme indebitamenteassorbite/trattenute dal febbraio 2018 nella misura per ciascunlavoratore quantificata in Euro 4.926,04.1.2. In sintesi, i lavoratori avevano dedotto di aver ricevuto, indate diverse, un superminimo individuale qualificato nelleNumero registro generale 17198/2025Numero sezionale 2226/2026lettere di attribuzione come "assorbibile in occasiNounmeer o ddi rai ccolta generale 23713/2026Data pubblicazione 21/07/2026eventuali aumenti collettivi e/o di passaggi di livello". Tuttavia,la società, pur in occasione di numerosi precedenti rinnovicontrattuali (dal 1996 al 2013) che avevano comportatoaumenti dei minimi tabellari, non aveva mai procedutoall'assorbimento del superminimo. Solo a partire da febbraio2018, in seguito all'Accordo di programma del 23 novembre2017, la società aveva per la prima volta operato l'assorbimentodel superminimo individuale, prima in misura pari agli aumentidei minimi tabellari (€ 24,60 mensili dal febbraio 2018) esuccessivamente anche in misura pari all'ERS (ulteriori € 12,30mensili dal luglio 2018, per un totale di € 61,50 mensiliassorbiti).2. Per la cassazione della decisione Telecom Italia S.p.A. haproposto ricorso sulla base di quattro motivi; i lavoratori hannodepositato controricorso.3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte indata 2 aprile 2026 instando per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduceviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 1362, comma2, e 2078 c.c., nonché dei principi giurisprudenziali in tema diassorbimento dei superminimi, in relazione all'art. 360, comma1, n. 3 c.p.c.La società censura la sentenza impugnata nella parte in cui haravvisato l'esistenza di un uso aziendale di non assorbimento,ritenendo che i lavoratori non abbiano assolto l'onere probatorioloro gravante, atteso che le lettere di attribuzione delsuperminimo ne prevedevano espressamente la naturaNumero registro generale 17198/2025assorbibile e che nessun accordo novativo sarebbe intervenutoN umero sezionale 2226/2026Numero di raccolta generale 23713/2026per modificare tale pattuizione.Data pubblicazione 21/07/20262. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 1362, 1373, 1375 e 2078 c.c.,nonché dei principi giurisprudenziali in tema di possibilità didisdetta dell'uso aziendale, in relazione all'art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c. Si censura la sentenza impugnata per avere ritenutoche l'uso aziendale non fosse stato validamente disdettato,sostenendo invece la ricorrente che la disdetta può avvenireanche in forma verbale o per fatti concludenti e che, comunque,essa è stata comunicata alle organizzazioni sindacali inoccasione delle trattative per il rinnovo del CCNL del 23novembre 2017.I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico– sistematiche, sono infondati.2. Le questioni sollevate dalla società e sorrette da plurimeargomentazioni espresse negli scritti difensivi, oltre che in sededi discussione orale, concernono il rapporto tra superminimo,uso aziendale e recesso in controversie che hanno dato luogoad un diffuso contenzioso, anche innanzi a questa Corte.Il tema è stato affrontato, con riferimento alla medesimasocietà, in più pronunce (Cass. n. 12473, n. 12477, n. 13192,n. 16166, n. 16171, n. 16178 del 2025), che hanno dato luogoa un orientamento al quale il Collegio intende dare continuitàalla luce delle considerazioni che seguono.3. Ai fini di un ordinato iter motivazionale è opportuno muoveredall’evoluzione della giurisprudenza in materia.3.1. In tema di usi negoziali e sul processo della loro formazionein ambito lavoristico, con due sentenze delle Sezioni unite diquesta Corte, nella metà degli anni ’90 del secolo scorso (Cass.,Numero registro generale 17198/2025Numero sezionale 2226/2026Sez. Un., n. 3134/1994; Cass., Sez. Un., n. 3101/1995N)u,m seroo ndi ora ccolta generale 23713/2026Data pubblicazione 21/07/2026stati affermati i seguenti principi:a) l'uso negoziale si forma a seguito di una prassi, comportanteper i lavoratori un trattamento più favorevole rispetto a quelloprevisto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, prassigeneralizzata nei confronti dei dipendenti anche di una solaazienda; in questo caso si parla di uso aziendale;b) per la formazione dell'uso i singoli atti, in cui la prassi sisostanzia, devono essere compiuti spontaneamente e non inesecuzione di un obbligo, sicché è la mera reiterazione dicomportamenti ad integrare la fattispecie costitutiva degli usinegoziali o di fatto;c) gli usi negoziali s'inseriscono nei singoli contratti individuali enon nei contratti collettivi nazionali o aziendali, per cui soltantola concorde volontà delle parti del rapporto può escluderel'inserzione dell'uso nel contratto e le condizioni di miglior favoredall'uso derivanti non possono essere derogate, in pejus per ilavoratori, dalla contrattazione collettiva.3.2. Tale ultima affermazione ha trovato precisazione e svilupponella giurisprudenza successiva, a partire dalla compiutaricognizione effettuata da Cass. n. 1773/2000 (in precedenza v.pure Cass. n. 9690/1996).Analiticamente confutato l’assunto della riconducibilità degli usiaziendali alle clausole d’uso ex art. 1340 c.c., con il citatoarresto viene considerato che l'essenza dell'uso aziendaleconsiste nel far sorgere l'obbligazione a carico del datore dilavoro non solo nei confronti dei beneficiari del comportamento,ma anche nei confronti degli altri dipendenti i quali, in tempidiversi e successivi, conseguiranno la medesima qualifica o sitroveranno ad affrontare la stessa vicenda del rapporto dilavoro, con la conseguente impossibilità di ricondurre ilNumero registro generale 17198/2025Numero sezionale 2226/2026fenomeno alle normali categorie civilistiche ed alla prosNpumeetrtoi dvi ara ccolta generale 23713/2026Data pubblicazione 21/07/2026puramente negoziale e individuale.La natura e gli effetti di questa particolare fonte di regolazionedei rapporti di lavoro rappresentata dagli usi aziendali è stata,quindi, desunta dai principi propri dell'ordinamento del lavoro.Si è richiamata la giurisprudenza che riconosce come tra "leconseguenze che ne derivano secondo legge" (dalla conclusionedi un contratto di lavoro), alla stregua dell'espressioneadoperata dall'art. 1374 c.c., vi sia l'assoggettamento delrapporto alle fonti sociali, definite tali perché non sonoespressione di funzione pubblica ma neppure realizzano meriinteressi individuali.Tra le fonti sociali vengono collocati non solo i contratti e accordicollettivi nazionali e aziendali ovvero i regolamenti aziendali,ma, altresì, “l'uso aziendale, quale fatto-fonte rientrante tra icasi, numerosi, in cui la legge considera irrilevante la volontàdell'autore di un comportamento, poiché non ammette,comunque, l'autore a provare l’inesistenza nel caso concreto diun intento negoziale (…), e costituente, quindi, fonte diobbligazione e di regolamentazione collettiva dei rapporti dilavoro ai sensi degli art. 1374 e 1173 c.c.” (Cass. n. 1773/2000cit.). Il trattamento di miglior favore della collettività deidipendenti, al pari del regolamento d'impresa, costituisceanch'esso espressione del potere di iniziativa economica deldatore di lavoro, attuato con atti volontari che rappresentanouna fonte di obbligazione quando integrano la fattispecie di usoaziendale, che si risolve in un nuovo assetto diregolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro.Secondo la pronuncia citata, dalla natura di fonte sociale, equindi collettiva, dell'uso aziendale, desunta dai principi generalidell'ordinamento dei rapporti di lavoro, consegue che siaNumero registro generale 17198/2025Numero sezionale 2226/2026liberamente modificabile da altre fonti sovraordinNautmeer o ddi rai ccolta generale 23713/2026Data pubblicazione 21/07/2026carattere collettivo (i contratti nazionali e aziendali), anche inpeius; la modifica dell'uso può anche essere l'effetto di accordiindividuali, ma limitatamente alle parti stipulanti, non però daun successivo uso aziendale di segno opposto, sia perché lanozione ontologica di uso aziendale presuppone un trattamentodi miglior favore, sia perché non è giuridicamente possibile chesi formi un uso in virtù di comportamenti che sono qualificabilicome inadempimento di preesistenti obbligazioni.3.3. Tale ricostruzione ha trovato l’avallo delle Sezioni unitecivili, le quali, proprio richiamando Cass. n. 1773/2000 cit.,hanno ribadito che “la reiterazione costante e generalizzata diun comportamento favorevole del datore di lavoro nei confrontidei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi di un usoaziendale il quale, in ragione della sua appartenenza al noverodelle c.d. fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia icontratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sonodefinite tali perché non costituiscono espressione di funzionepubblica, ma neppure realizzano meri interessi individuali, inquanto dirette a realizzare un'uniforme disciplina dei rapporticon riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori diun'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allostesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivoaziendale” (in termini, Cass., Sez. Un., n. 26107/2007).La successiva giurisprudenza è costante in tal senso (v., tra lealtre, v. Cass. n. 8342/2010, con i precedenti ivi citati).4. Sulla base di tale impianto, le decisioni di questa Corterichiamate innanzi hanno esaminato controversie analoghe allapresente avuto riguardo al rapporto tra usi aziendali eassorbimento del superminimo.Numero registro generale 17198/2025Numero sezionale 2226/20264.1. In premessa è stato richiamato lo “ius receptum” sNeucmoerno ddi ora ccolta generale 23713/2026Data pubblicazione 21/07/2026cui il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributivarispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datoredi lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principiodell'assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalladisciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamentedisposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza dellaretribuzione individuale la natura di compenso specialestrettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualitào maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e siaquindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione,alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenutolo stesso lavoratore.L'indagine probatoria sulla sussistenza di dette pattuizioni equella ermeneutica sulla loro effettiva portata derogatoria allaregola generale dell'assorbimento sono riservate al giudice delmerito (in termini, Cass. n. 11773/2025, con la giurisprudenzaivi richiamata; conf. Cass. n. 29741/2025; Cass. n.18756/2026).Si è condivisibilmente statuito, poi, che “non si ravvisanoostacoli di ordine logico o giuridico al fatto che la naturaleassorbibilità del superminimo possa venire meno per effetto didiversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche inconseguenza di un uso aziendale, vale a dire della reiterazionecostante e generalizzata di un comportamento favorevole deldatore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che sitraduca in trattamento economico o normativo di maggiorfavore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali ecollettivi)” (tra le altre, Cass. n. 12477/2025).4.2. L’assunto della società per il quale, ai fini dell’esclusionedell’assorbibilità del superminimo, sarebbe richiesta unaNumero registro generale 17198/2025Numero sezionale 2226/2026comune volontà delle parti in tal senso, derogatoria alla nNaumtuerroa dli era ccolta generale 23713/2026Data pubblicazione 21/07/2026assorbibilità dell’emolumento in oggetto, è adeguatamenteconfutato richiamando proprio la giurisprudenza di legittimità dicui innanzi – che il Collegio condivide – la quale esclude il rilievo,al fine della configurazione dell’uso aziendale quale fontesociale, dell’elemento volontaristico, ritenendo sufficiente ilfatto oggettivo della reiterazione costante e generalizzata di uncomportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti deipropri dipendenti che si traduca in trattamento economico onormativo di maggior favore.Va ulteriormente ribadito che ove la modifica in melius deltrattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell’uso aziendale,ad essa non si applica né l’art. 1340 cod. civ. – che postula lavolontà, tacita, delle parti di inserire l’uso o di escluderlo – né,in generale, la disciplina civilistica sui contratti – con esclusione,quindi, di un’indagine sulla volontà del datore di lavoro e deisindacati – né, comunque, l’art. 2077, comma 2, c.c., con laconseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali eaziendali) di disporne una modifica in peius del trattamento intal modo attribuito (Cass. n. 8342/2010, Cass. n. 5882/2010,Cass. n. 15489/2007), fatti salvi eventuali diritti quesiti (Cass.n. 3296/2016).Del resto, ove fosse indispensabile una volontà comune delleparti in tal senso, non sarebbe necessario discutere di usoaziendale, ma si ricadrebbe in uno schema contrattuale in cui lacomune volontà delle parti del contratto di lavoro (o di uncontratto collettivo) è manifestata, sia pure mediante fatticoncludenti, da entrambe.L’irrilevanza di una volontà comune non esclude che icomportamenti debbano essere volontari e spontanei, ossia nonimposti da un obbligo preesistente, né che la loro reiterazioneNumero registro generale 17198/2025Numero sezionale 2226/2026debba presentare, sul piano oggettivo, caratteri di costNaumnezroa d i era ccolta generale 23713/2026Data pubblicazione 21/07/2026generalità idonei a esprimere una regola destinata allacollettività impersonale dei lavoratori interessati, atta adisciplinare nel prosieguo gli aspetti dei rapporti di lavoro cui siriferisce (cfr. Cass. n. 7200/2002; conf. Cass. n. 16257/2003).Né può condividersi l’assunto secondo cui il mancatoassorbimento resterebbe giuridicamente circoscritto a ciascunrinnovo collettivo e sarebbe, per ciò solo, privo di significato peril futuro. La singola omissione, isolatamente considerata, puòcertamente non apparire decisiva; diversa è, tuttavia, lavalutazione della sequenza complessiva di comportamenti,quando il mancato assorbimento si ripeta nei confronti dellacollettività interessata in più occasioni che avrebbero consentitol’esercizio della facoltà.4.3. La società, inoltre, oppone che, agendo l’uso aziendale sulpiano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con lastessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, nederiverebbe che esso non potrebbe modificare la pattuizionedell’accordo individuale relativa alla natura del superminimo e,quindi, mutare l’originaria natura assorbibile di taleemolumento.L’asserto non può essere condiviso.Proprio perché l’uso aziendale, una volta perfezionatosi, operaquoad effectum come un contratto collettivo aziendale, esso nonmodifica negozialmente la clausola individuale né muta inastratto la natura originariamente assorbibile del superminimo;introduce, piuttosto, una regola eteronoma e collettiva di migliorfavore che, per il periodo della sua efficacia, impedisce al datoredi avvalersi della facoltà di assorbimento nei confronti deilavoratori compresi nella platea di riferimento, quale nuovoassetto di regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro.Numero registro generale 17198/2025Numero sezionale 2226/20264.4. Dalla ricognizione degli elementi ritenuti essenzNiaumlie rop dei rra ccolta generale 23713/2026Data pubblicazione 21/07/2026configurare un uso aziendale emerge con evidenza il risalenteinsegnamento per il quale è “compito del giudice del meritoaccertare i fatti indispensabili per ritenerlo realizzato in concretoe tale accertamento, ove coerente con le regole di dirittoenunciato, non è sindacabile in sede di legittimità se non pervizio di motivazione” (così Cass. n. 10591/2004; conf. Cass. n.18991/2008), e, nell’attuale assetto processuale, nei limiti in cuiogni accertamento di fatto sia sindacabile innanzi a questaCorte, con esclusione altresì di anomalie motivazionali che nonvalichino la soglia del cd. “minimum costituzionale”.Certamente non attraverso la denuncia del vizio di cui al n. 3dell’art. 360 c.p.c., come prospettato invece dalla societàricorrente, il quale, come noto, presuppone un accertamento difatto che è quello consegnato dalla ricostruzione della vicendastorica operata dai giudici del merito.Parimenti, l’accertamento della volontà negli atti di autonomiaprivata si sostanzia in un accertamento di fatto (di recente,Cass. n. 32946/2025; in precedenza, tra molte, Cass. n.9070/2013; Cass. n. 12360/2014), riservato all'esclusivacompetenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067/2007;Cass. n. 11756/2006; più di recente, conf. Cass. n.22318/2023; Cass 32946 del 2025), che non può essere scalfitoda generiche doglianze che, nella specie, si limitano a lamentarela violazione di canoni ermeneutici, proponendo interpretazionialternative che non possono trovare ingresso nel giudizio dilegittimità (cfr. Cass., Sez. Un., n. 9839/2021).5. Una volta acclarata in fatto, nella singola controversia,l’esistenza di un uso aziendale idoneo ad escluderel’assorbimento del superminimo, si pone la successiva questionedella recedibilità da tale tipologia di uso.Numero registro generale 17198/2025Numero sezionale 2226/20265.1. I precedenti richiamati al punto 2 non hanno affatto Neusmcelrou dsi ora ccolta generale 23713/2026Data pubblicazione 21/07/2026la possibilità per la parte datoriale di “disdettare” l’usoaziendale, esplicitando che l'uso aziendale, quale fonte socialeche agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stessomodo e con la stessa efficacia di un contratto collettivoaziendale, è liberamente modificabile da altre fontisovraordinate di carattere collettivo (i contratti nazionali eaziendali), anche in peius, non potendo vincolare sine die leparti, alla stessa stregua di quanto non può fare un contrattocollettivo privo del termine di durata.5.2. Invero, in ordine alla durata della vincolatività dell’usoaziendale, può farsi utile riferimento proprio a quanto statuitoda questa Corte in tema di contratto collettivo senza un terminepredeterminato di efficacia.Si è affermato che esso non può vincolare per sempre le particontraenti perché in tal modo finirebbero per essere vanificatela causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, lacui disciplina, da sempre modellata su termini temporali noneccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socioeconomica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazioneva estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati,secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causaestintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempoindeterminato, che risponde all’esigenza di evitare – nel rispettodei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzione delcontratto – la perpetuità del vincolo obbligatorio (tra molte,Cass. n. 23105/2019).Allo stesso modo, anche nel caso dell’uso aziendale, lacristallizzazione del vincolo da esso scaturente finirebbe per nonessere funzionale alle esigenze di una realtà socio-economicasulla quale l’uso aziendale è destinato ad incidere, perNumero registro generale 17198/2025Numero sezionale 2226/2026definizione mutevole nel tempo. Va quindi ribadita, in Nliunmeerao ddi rai ccolta generale 23713/2026Data pubblicazione 21/07/2026principio, la possibilità per la parte datoriale di “disdettare” l’usoaziendale, come sancito dai precedenti più volte richiamati.5.3. Circa le modalità con cui è possibile realizzare il recessodall’uso aziendale, occorre precisare che, sebbene non siaprescritta una forma vincolata non richiesta dal principio dellalibertà delle forme nell’esercizio dell’autonomia contrattuale(cfr. Cass., Sez. Un., n. 3318/1995), principio estensibile ancheai negozi risolutori (per tutte, v. Cass. n. 2600/2018), tuttaviaè necessario che l’estrinsecazione della volontà datoriale simanifesti coerentemente con le caratteristiche di fonte socialedell’uso aziendale, quale fonte eteronoma di regolazione delrapporto di lavoro che risponde – come ricordato in premessa –ai principi propri dell’ordinamento lavoristico.Occorre, dunque, che la volontà datoriale di recedere dall'usoaziendale sia resa in termini chiari ed univoci, in modo tale daessere immediatamente percepibile dalla platea dei lavoratori.La libertà di forma non esclude la necessità di unamanifestazione oggettivamente univoca e portata, con modalitàidonee, a conoscenza della collettività interessata. Talemanifestazione può anche risultare da comportamenticoncludenti, purché essi, valutati nel loro complesso, esprimanoinequivocabilmente la volontà di porre termine per il futuro allaregola aziendale.Proprio perché l’uso aziendale, quale fonte sociale, è destinatoad avere ricadute su interessi di carattere collettivo riferiti allageneralità dei lavoratori, simmetricamente, per un'elementareesigenza di trasparenza e controllo del fisiologico esplicarsi dellerelazioni aziendali, la medesima generalità deve avereinequivoca e adeguata conoscenza della volontà datoriale di"recedere" dall'uso; così come nel caso di contratto collettivo diNumero registro generale 17198/2025Numero sezionale 2226/2026diritto comune senza termine, le parti sono libere di recNeumdeeror ndi era ccolta generale 23713/2026Data pubblicazione 21/07/2026unilateralmente, allo stesso modo è possibile recedere dall’usoaziendale, che col primo condivide la comune natura di fontesociale, ma è fatta salva la valutazione dell'idoneità del singoloIn particolare, onde evitare che il datore di lavoro possaarbitrariamente sottrarsi al vincolo scaturente dall'usoaziendale, non è sufficiente un comportamento che si traducanel mero inadempimento degli obblighi derivanti dalla pregressareiterazione costante e generalizzata di condotte favorevoli deldatore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti; è pursempre necessario un comportamento rivolto ad una chiara edinequivoca estrinsecazione della intenzione di recessopercepibile dalla collettività dei lavoratori, non certamenteravvisabile nel solo mancato rispetto dell’obbligo assunto conl’uso aziendale, in conformità ai generali principi di trasparenzae di tutela dell'affidamento collettivo e dell’interpretazione dellavolontà negoziale secondo correttezza e buona fede.5.4. Ciò posto in diritto, l’accertamento nella concretezza dellavicenda storica della sussistenza di un recesso datoriale idoneoad assumere il valore di una disdetta dall’uso negoziale è,inevitabilmente, quaestio facti demandata al giudice del merito.Una volta dimostrata la formazione dell’uso aziendale, grava suldatore di lavoro che ne eccepisca la cessazione l’onere diprovare il fatto estintivo, e quindi l’esistenza di unamanifestazione idonea e la sua adeguata conoscibilità da partedella collettività interessata, secondo la regola generale dell’art.2697 c.c. (cfr. Cass. n. 2600/2018 cit.; conf. Cass. n.3542/2021).Pertanto, non possono trovare ingresso in questa sede dilegittimità le censure proposte dalla società ricorrente volte aNumero registro generale 17198/2025Numero sezionale 2226/2026sollecitare, mediante la denuncia formale di vizi di violazNiuomnereo ddi rai ccolta generale 23713/2026Data pubblicazione 21/07/2026legge, un sostanziale riesame sia dell’esistenza di un validorecesso dall’uso aziendale, sia dell’assolvimento dell’onereprobatorio gravante su parte datoriale.6. Con il terzo motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 2697, 1362, comma 2, e 2078 c.c., nonché deiprincipi giurisprudenziali in tema di assorbimento deisuperminimi e del CCNL Telecomunicazioni del 23 novembre2017, dell'art. 2120 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. La società censura la sentenza nella partein cui ha ritenuto illegittimo anche l'assorbimento dell'ERS,sostenendo la piena comparabilità e compensabilità tra talevoce retributiva e il superminimo.Anche tale motivo è infondato.Ribadito quanto detto supra circa la portata dell’art. 2697 c.c.,nonché dell’indagine in sede di legittimità sulle assunteviolazioni dell’art. 1362 c.c., va rilevato che, ove siariconosciuta, come nella specie, l'esistenza di un uso aziendaledi non assorbimento del superminimo e l'assenza di una validadisdetta di tale uso, ne consegue che l'accertato uso aziendaleesclude l'assorbibilità del superminimo individuale in qualsiasiaumento retributivo disposto dalla contrattazione collettiva,inclusa la voce retributiva E.R.S., introdotta dall'accordocollettivo del 23 novembre 2017.6.1. Inoltre, come rilevato dalla Corte di merito, l'E.R.S., perespressa previsione dell'Accordo di programma del 23novembre 2017, è escluso dalla base di calcolo del trattamentodi fine rapporto ed è stato quantificato considerando in essoanche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta,di origine legale o contrattuale, essendo, quindi, comprensivodegli stessi.Numero registro generale 17198/2025Numero sezionale 2226/2026Tale diversa incidenza dell'ERS rispetto al superNmumineriom di ora ccolta generale 23713/2026Data pubblicazione 21/07/2026individuale (che invece incide sul calcolo del TFR) rende i dueemolumenti non pienamente comparabili, con la conseguenzache l'assorbimento del superminimo in misura esattamente pariall'ERS ha determinato una riduzione del complessivotrattamento economico percepito dai lavoratori, proprio alla lucedella diversa incidenza del superminimo rispetto all'ERS nelcomputo degli istituti diretti e indiretti e nella determinazionedel TFR.Tale accertamento sulla condotta della società, oggetto didoppia conforme ex art. 360, comma 4, c.p.c., esclude in radicela legittimità della condotta datoriale di assorbimento in factodel superminimo ed esonera il Collegio dall'esame di ogniulteriore censura connessa alla comparabilità dell'ERS conl'emolumento (illegittimamente) assorbito dalla società.6.2. Inammissibili per genericità, poi, risultano le ulterioricensure articolate dalla società intese a contrastare la concretaliquidazione del "quantum" in particolare sotto il profilodell'indebito arricchimento che ne trarrebbero i lavoratori: partericorrente reitera infatti argomentazioni che assume giàformulate e disattese dal giudice di merito, non sorrette, inviolazione dell'art. 366, comma 1 n. 6 c.p.c., dalla trascrizioneo esposizione per riassunto del contenuto degli atti diriferimento nella parte di pertinenza. In particolar modo, lasocietà ricorrente non mostra di confrontarsi specificamente conla valutazione di genericità della contestazione operata daTelecom in primo grado quale ritenuta dalla Corte di appello.7. Con il quarto motivo si deduce violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2935, 2948, n. 4, c.c. e art. 18 L.300/1970, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., pernon avere la Corte d'Appello accolto l'eccezione di prescrizioneNumero registro generale 17198/2025quinquennale delle differenze retributive anteriori aNl umero sezionale 2226/2026Numero di raccolta generale 23713/2026quinquennio precedente il primo atto interruttivo.Data pubblicazione 21/07/2026La censura è infondata.Il rigetto dell'eccezione di prescrizione merita conferma,considerato che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge28 giugno 2012 n. 92, anche nei rapporti di lavoro cui èapplicabile l'art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300 la prescrizionedei crediti retributivi deve ritenersi sospesa in corso di rapporto.Si tratta ormai di un principio di diritto costituente la regula iurisenunciata da questa Corte nell'esercizio della propria funzionenomofilattica (Cass. n. 26246/2022, Cass. n. 4321/2023, Cass.n. 4186/2023, Cass. n. 29831/2022, Cass. n. 30957/2022,Cass. n. 30958/2022), dal quale non si ravvisano ragioni perdiscostarsi.Come affermato da questa Corte, infatti, il rapporto di lavoro atempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presuppostidi predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e diuna loro tutela adeguata, non è più assistito da un regime distabilità come regola.La varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art.18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse nonnecessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoroin caso di illegittimo recesso evidenziano come il regime distabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venutomeno nella sua integralità, con la conseguenza chel'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo aseguito di una qualificazione definitiva del rapporto peraccertamento in giudizio.Numero registro generale 17198/2025Ne consegue che, per tutti i diritti che non siano prescritti aNl umero sezionale 2226/2026Numero di raccolta generale 23713/2026momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, ilData pubblicazione 21/07/2026termine di prescrizione decorre, a norma del combinato dispostodegli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapportodi lavoro, rimanendo sospeso in costanza dello stesso.7.1. Nel caso di specie, i rapporti di lavoro dei quattro lavoratoricontroricorrenti sono tutti sorti prima del 7 marzo 2015(rispettivamente: Fanelli il 6.3.1990; Governatori il 21.5.1990;Ranieri il 12.10.1990; Bucciarelli il 1.12.1997) e sono pertantosoggetti alla disciplina dell'art. 18 della Legge 300/1970 comemodificato dalla legge 92/2012, con la conseguenza che ad essisi applica il regime di sospensione della prescrizione in corso dirapporto.Pertanto, correttamente la Corte territoriale ha respintol'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla società.8. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveessere respinto.9. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come indispositivo in favore dei procuratori dei controricorrenti,dichiaratisi antistatarii.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.1 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto.La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente allarifusione, in favore procuratori dei controricorrenti, dichiaratisiantistatarii, delle spese di lite, che liquida in complessivi euroNumero registro generale 17198/20254800,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generalNi umero sezionale 2226/2026Numero di raccolta generale 23713/2026al 15% e accessori di legge.Data pubblicazione 21/07/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,da atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 6 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA]. Est. La PresidenteValeria [OSCURATO:PERSONA]