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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04186/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3091-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05403151003, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 669/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 669/2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede che, in accoglimento della domanda proposta dal lavoratore in epigrafe indicato avverso la società convenuta, aveva dichiarato la nullità degli artt. 18 co. 7 del CCNL 16.4.2003 e 7 dell'Accordo [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella parte in cui gli stessi escludevano il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità ed aveva accertato il diritto del dipendente all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale nel computo dei predetti incrementi retributivi, con condanna di parte datoriale a riconoscere il diritto alla maturazione del primo scatto di anzianità decorsi i primi 24 mesi di servizio e a corrispondere le relative differenze retributive.

2. I giudici di seconde cure, richiamando dei precedenti specifici della stessa Corte in cause analoghe, hanno precisato che: a) sebbene nel ricorso introduttivo fosse stato fatto riferimento ad un contratto di formazione e lavoro, il primo giudice aveva colto i richiami, dal ricorso e dalle relative conclusioni, della tematica del contratto di apprendistato professionalizzante, applicando la connessa disciplina normativa; b) l'art. 19 della legge n. 25/1955 era venuto meno soltanto in data successiva alla stipulazione dei contratti per cui è causa, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 7 co. 6 del d.lgs. n. 167/11; c) in senso contrario non rilevava la delega alle parti sociali, prevista dall'art. 49 d.lgs. n. 276/2003, che non incideva sul riconoscimento dell'anzianità di servizio con la conseguente illegittimità della disposizione della contrattazione collettiva che disciplinava tale aspetto; d) l'art. 47 co. 3 del d.lgs. n. 276/2003 prevedeva espressamente che, in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del decreto continuava ad applicarsi la normativa in materia; e) parimenti l'art. 19 legge n. 25/55 non poteva ritenersi abrogato dall'art. 16 della legge n. 196/97 che aveva inciso solo sugli artt. 6 e 7 del testo normativo; f) all'art. 19 citato doveva riconoscersi il carattere di norma imperativa; g) alcuna significativa differenza terminologica, quanto agli effetti, era da ravvisarsi nella locuzione "è considerato utile" inserita nell'art. 19 legge n. 25/55 e l'espressione "è computato" contenuta nell'art. 3 d.l. n. 726/84, avendo entrambe le diciture l'univoco significato di stabilire che la fase inziale del rapporto (instaurato con Ric. 2022 n. 03091 sez.

ML - ud. 20-12-2022 -2- contratto di apprendistato) dovesse valere ai finì dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione quale ordinario rapporto di lavoro; h) la suddetta interpretazione risultava altresì conforme alla disciplina sovranazionale della materia, come interpretata dalla CGUE, in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; i) illegittimi e nulli, pertanto, erano i punti 7 dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché dell'art. 18.11 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella parte in cui non computavano l'intero periodo di lavoro svolto in regime di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità; I) con l'entrata in vigore della legge "Fornero" la prescrizione non decorreva in costanza di rapporto di lavoro.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA] affidato a sei motivi; l'intimato non ha svolto attività difensiva.

4. La ricorrente ha depositato memorie [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi dedotti dalla ricorrente possono essere così sintetizzati: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc e dell'art. 118 disp att. cpc nonché dell'art. 414 cpc, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere i giudici di merito valutato una domanda di annullamento di una norma contrattuale senza che la stessa fosse stata prodotta in giudizio, avendo il ricorrente fatto riferimento al contratto di apprendistato e non a quello di formazione e lavoro, e per avere deciso su questioni che non avevano formato oggetto di giudizio né che erano rilevabili di ufficio, violando altresì, nel non accogliere l'eccezione di inammissibilità del ricorso, le disposizioni in tema di spese processuali; b) violazione e falsa applicazione degli artt. 19

I. 25/1955, 47, 49, 57 d.lgs. 276/2003 e più in generale di tutti gli artt. da 47 a 53 d.lgs. 276/2003 in relazione alla

I. 25/1955, per inapplicabilità ai contratti di apprendistato in questione della legge 25/1955, per l'autonomia della nuova fattispecie di apprendistato professionalizzante, alternativa a quella previgente regolata dalla legge citata, pertanto da ritenere applicare in via residuale alle sole ipotesi di apprendistato anteriori alla nuova disciplina, incompatibile con la precedente (secondo motivo); c) violazione e falsa applicazione degli artt. 49, quarto comma, lett. c), e) d.lgs. 276/2003, 19

I. 25/1955, per incompatibilità specifica in tema di Ric. 2022 n. 03091 sez.

ML - ud. 20-12-2022 -3- recesso, disciplinato dalla seconda norma senza previsione di conseguenze e cui connessa, in via accessoria, l'anzianità di servizio; al contrario di quella più recente, contenente specifiche disposizioni sul recesso per la nuova ed autonoma fattispecie, sostitutive, senza alcuna salvaguardia dell'anzianità, di quella anteriore, pertanto inapplicabile ai contratti di apprendistato professionalizzante in oggetto (terzo motivo); d) violazione e falsa applicazione degli artt. 19

I. 25/1955, 12 prel. c.c., anche in relazione all'art. 7 dell'accordo sindacale nazionale 1 marzo 2006, per la diversa portata, da valorizzare secondo una corretta interpretazione letterale e sistematica (attenta alle significative differenze strutturali tra apprendistato, inserito in un contratto di lavoro a tempo indeterminato e contratto di formazione e lavoro, invece a termine, con evidenti riflessi sulle conseguenze giuridiche dell'inadempimento datoriale all'obbligo formativo), delle espressioni normative "considerare utile" (art. 19

I. 25/1955) e "computare" (art. 3 d.lgs. 276/2003): dovendosi intendere l'imperatività della prima norma nei limiti di una considerazione del servizio reso dal lavoratore nell'apprendistato, ai fini dell'anzianità, tale da non obliterarlo completamente e tuttavia da consentire all'autonomia collettiva di poterlo modulare: come appunto in riferimento all'accordo sindacale in questione, che ha ritenuto utile a detti fini solo una parte del periodo formativo (ventotto mesi su quarantasei), operandone una graduazione e non una sterilizzazione integrale, anche alla luce di una più attenta lettura dell'arresto (Cass. s.u. 20074/2010) richiamato dai giudici di merito (quarto motivo); e) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 Direttiva UE 2000/78, per la sostanziale inconferenza di una discriminazione indiretta per età, nel caso di specie, in assenza di alcun fattore determinante un differente trattamento collegato all'età, con esclusione di rilevanza decisionale, ma di mero obiter dictum (quinto motivo); f) violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 n. 4 cc, in combinato disposto con l'art. 18 commi 1 e 2 legge n. 300 del 1970 come modificato dalla legge n. 92/2012, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per non avere ritenuto la Corte distrettuale che, nella fattispecie, la Ric. 2022 n. 03091 sez.

ML - ud. 20-12-2022 -4- prescrizione delle relative pretese sarebbe decorsa in pendenza di rapporto di lavoro e non sarebbe, invece, stata sospesa o interrotta.

2. Preliminarmente va evidenziato che il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo vanno dichiarati inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata presentata dalla società rinuncia parziale alle suddette censure.

3. Il primo motivo non è fondato.

4. In sede di legittimità, con principi che questo Collegio condivide, è stato affermato che, per aversi nullità del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non è sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma è necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (Cass. n. 8839/2002).

5. Inoltre, è stato precisato (con una statuizione applicabile anche alla fattispecie in esame) che la eventuale mancata indicazione del contratto collettivo applicabile nel ricorso introduttivo di una causa di lavoro, con il quale, sulla base della asserita prestazione di lavoro subordinato, vengano chiesti conguagli retributivi, non incide sull'oggetto della domanda e non comporta quindi la nullità del ricorso (Cass. n. 4889/2002).

6. Ciò perché nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. n. 7199/2018; Cass. n. 19009/2018).

7. Nel caso de quo la Corte distrettuale ha applicato correttamente tali principi confermando l'impostazione decisionale del primo giudice che, rilevando le carenze del ricorso introduttivo, aveva comunque inteso sopperire a tali carenze, cogliendo i richiami al contratto di apprendistato professionalizzante contenuti all'inizio dell'atto introduttivo e nelle Ric. 2022 n. 03091 sez.

ML - ud. 20-12-2022 -5- conclusioni di primo grado, così andando ad individuare la normativa applicabile pur se prospettata con molteplici carenze dalla parte istante.

8. Il sesto motivo, infine, è anche esso infondato.

9. Questa Corte ha affermato che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della

I. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della

I. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass.n. 26246/2022).

10. Nella fattispecie, la decorrenza del credito, come si legge nella impugnata sentenza, andava individuata nel giugno 2008 (momento in cui doveva essere riconosciuto il primo aumento retributivo e da cui il diritto poteva essere fatto valere) di talché, alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, la pretesa non era ancora prescritta non essendo decorso il termine quinquennale.

11. Alla stregua di quanto esposto, il primo ed il sesto motivo vanno rigettati mentre il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto devono essere dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.

12. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.

13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il primo ed il sesto motivo del ricorso, inammissibili il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto.

Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3091-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05403151003, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 669/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 669/2021 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede che, in accoglimento della domanda proposta dal lavoratore in epigrafe indicato avverso la società convenuta, aveva dichiarato la nullità degli artt. 18 co. 7 del CCNL 16.4.2003 e 7 dell'Accordo [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella parte in cui gli stessi escludevano il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità ed aveva accertato il diritto del dipendente all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale nel computo dei predetti incrementi retributivi, con condanna di parte datoriale a riconoscere il diritto alla maturazione del primo scatto di anzianità decorsi i primi 24 mesi di servizio e a corrispondere le relative differenze retributive. 2. I giudici di seconde cure, richiamando dei precedenti specifici della stessa Corte in cause analoghe, hanno precisato che: a) sebbene nel ricorso introduttivo fosse stato fatto riferimento ad un contratto di formazione e lavoro, il primo giudice aveva colto i richiami, dal ricorso e dalle relative conclusioni, della tematica del contratto di apprendistato professionalizzante, applicando la connessa disciplina normativa; b) l'art. 19 della legge n. 25/1955 era venuto meno soltanto in data successiva alla stipulazione dei contratti per cui è causa, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 7 co. 6 del d.lgs. n. 167/11; c) in senso contrario non rilevava la delega alle parti sociali, prevista dall'art. 49 d.lgs. n. 276/2003, che non incideva sul riconoscimento dell'anzianità di servizio con la conseguente illegittimità della disposizione della contrattazione collettiva che disciplinava tale aspetto; d) l'art. 47 co. 3 del d.lgs. n. 276/2003 prevedeva espressamente che, in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del decreto continuava ad applicarsi la normativa in materia; e) parimenti l'art. 19 legge n. 25/55 non poteva ritenersi abrogato dall'art. 16 della legge n. 196/97 che aveva inciso solo sugli artt. 6 e 7 del testo normativo; f) all'art. 19 citato doveva riconoscersi il carattere di norma imperativa; g) alcuna significativa differenza terminologica, quanto agli effetti, era da ravvisarsi nella locuzione "è considerato utile" inserita nell'art. 19 legge n. 25/55 e l'espressione "è computato" contenuta nell'art. 3 d.l. n. 726/84, avendo entrambe le diciture l'univoco significato di stabilire che la fase inziale del rapporto (instaurato con Ric. 2022 n. 03091 sez. ML - ud. 20-12-2022 -2- contratto di apprendistato) dovesse valere ai finì dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione quale ordinario rapporto di lavoro; h) la suddetta interpretazione risultava altresì conforme alla disciplina sovranazionale della materia, come interpretata dalla CGUE, in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; i) illegittimi e nulli, pertanto, erano i punti 7 dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché dell'art. 18.11 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella parte in cui non computavano l'intero periodo di lavoro svolto in regime di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità; I) con l'entrata in vigore della legge "Fornero" la prescrizione non decorreva in costanza di rapporto di lavoro. 3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA] affidato a sei motivi; l'intimato non ha svolto attività difensiva. 4. La ricorrente ha depositato memorie [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi dedotti dalla ricorrente possono essere così sintetizzati: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc e dell'art. 118 disp att. cpc nonché dell'art. 414 cpc, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere i giudici di merito valutato una domanda di annullamento di una norma contrattuale senza che la stessa fosse stata prodotta in giudizio, avendo il ricorrente fatto riferimento al contratto di apprendistato e non a quello di formazione e lavoro, e per avere deciso su questioni che non avevano formato oggetto di giudizio né che erano rilevabili di ufficio, violando altresì, nel non accogliere l'eccezione di inammissibilità del ricorso, le disposizioni in tema di spese processuali; b) violazione e falsa applicazione degli artt. 19 I. 25/1955, 47, 49, 57 d.lgs. 276/2003 e più in generale di tutti gli artt. da 47 a 53 d.lgs. 276/2003 in relazione alla I. 25/1955, per inapplicabilità ai contratti di apprendistato in questione della legge 25/1955, per l'autonomia della nuova fattispecie di apprendistato professionalizzante, alternativa a quella previgente regolata dalla legge citata, pertanto da ritenere applicare in via residuale alle sole ipotesi di apprendistato anteriori alla nuova disciplina, incompatibile con la precedente (secondo motivo); c) violazione e falsa applicazione degli artt. 49, quarto comma, lett. c), e) d.lgs. 276/2003, 19 I. 25/1955, per incompatibilità specifica in tema di Ric. 2022 n. 03091 sez. ML - ud. 20-12-2022 -3- recesso, disciplinato dalla seconda norma senza previsione di conseguenze e cui connessa, in via accessoria, l'anzianità di servizio; al contrario di quella più recente, contenente specifiche disposizioni sul recesso per la nuova ed autonoma fattispecie, sostitutive, senza alcuna salvaguardia dell'anzianità, di quella anteriore, pertanto inapplicabile ai contratti di apprendistato professionalizzante in oggetto (terzo motivo); d) violazione e falsa applicazione degli artt. 19 I. 25/1955, 12 prel. c.c., anche in relazione all'art. 7 dell'accordo sindacale nazionale 1 marzo 2006, per la diversa portata, da valorizzare secondo una corretta interpretazione letterale e sistematica (attenta alle significative differenze strutturali tra apprendistato, inserito in un contratto di lavoro a tempo indeterminato e contratto di formazione e lavoro, invece a termine, con evidenti riflessi sulle conseguenze giuridiche dell'inadempimento datoriale all'obbligo formativo), delle espressioni normative "considerare utile" (art. 19 I. 25/1955) e "computare" (art. 3 d.lgs. 276/2003): dovendosi intendere l'imperatività della prima norma nei limiti di una considerazione del servizio reso dal lavoratore nell'apprendistato, ai fini dell'anzianità, tale da non obliterarlo completamente e tuttavia da consentire all'autonomia collettiva di poterlo modulare: come appunto in riferimento all'accordo sindacale in questione, che ha ritenuto utile a detti fini solo una parte del periodo formativo (ventotto mesi su quarantasei), operandone una graduazione e non una sterilizzazione integrale, anche alla luce di una più attenta lettura dell'arresto (Cass. s.u. 20074/2010) richiamato dai giudici di merito (quarto motivo); e) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 Direttiva UE 2000/78, per la sostanziale inconferenza di una discriminazione indiretta per età, nel caso di specie, in assenza di alcun fattore determinante un differente trattamento collegato all'età, con esclusione di rilevanza decisionale, ma di mero obiter dictum (quinto motivo); f) violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 n. 4 cc, in combinato disposto con l'art. 18 commi 1 e 2 legge n. 300 del 1970 come modificato dalla legge n. 92/2012, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per non avere ritenuto la Corte distrettuale che, nella fattispecie, la Ric. 2022 n. 03091 sez. ML - ud. 20-12-2022 -4- prescrizione delle relative pretese sarebbe decorsa in pendenza di rapporto di lavoro e non sarebbe, invece, stata sospesa o interrotta. 2. Preliminarmente va evidenziato che il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo vanno dichiarati inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata presentata dalla società rinuncia parziale alle suddette censure. 3. Il primo motivo non è fondato. 4. In sede di legittimità, con principi che questo Collegio condivide, è stato affermato che, per aversi nullità del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non è sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma è necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (Cass. n. 8839/2002). 5. Inoltre, è stato precisato (con una statuizione applicabile anche alla fattispecie in esame) che la eventuale mancata indicazione del contratto collettivo applicabile nel ricorso introduttivo di una causa di lavoro, con il quale, sulla base della asserita prestazione di lavoro subordinato, vengano chiesti conguagli retributivi, non incide sull'oggetto della domanda e non comporta quindi la nullità del ricorso (Cass. n. 4889/2002). 6. Ciò perché nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (Cass. n. 7199/2018; Cass. n. 19009/2018). 7. Nel caso de quo la Corte distrettuale ha applicato correttamente tali principi confermando l'impostazione decisionale del primo giudice che, rilevando le carenze del ricorso introduttivo, aveva comunque inteso sopperire a tali carenze, cogliendo i richiami al contratto di apprendistato professionalizzante contenuti all'inizio dell'atto introduttivo e nelle Ric. 2022 n. 03091 sez. ML - ud. 20-12-2022 -5- conclusioni di primo grado, così andando ad individuare la normativa applicabile pur se prospettata con molteplici carenze dalla parte istante. 8. Il sesto motivo, infine, è anche esso infondato. 9. Questa Corte ha affermato che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della I. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della I. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass.n. 26246/2022). 10. Nella fattispecie, la decorrenza del credito, come si legge nella impugnata sentenza, andava individuata nel giugno 2008 (momento in cui doveva essere riconosciuto il primo aumento retributivo e da cui il diritto poteva essere fatto valere) di talché, alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, la pretesa non era ancora prescritta non essendo decorso il termine quinquennale. 11. Alla stregua di quanto esposto, il primo ed il sesto motivo vanno rigettati mentre il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto devono essere dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse. 12. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo l'intimato svolto attività difensiva. 13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il primo ed il sesto motivo del ricorso, inammissibili il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma