Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 agosto 2026

Cassazione n. 24475/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

RAZZA, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale -contro2026MOCCIA VITTORIO, rappresentato e difeso dall'avvocato2216MASSIMO [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - ricorrente incidentale -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA].;- ricorrente principale - controricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 4788/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 23/12/2022 R.G.N. 2776/2021;Numero registro generale 11974/2023Numero sezionale 2216/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udieNnuzmaer od dei ral ccolta generale 24475/2026Data pubblicazione 05/08/202606/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per il rigetto delricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, inparziale riforma della pronuncia di primo grado e inaccoglimento parziale del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato non assorbibileil superminimo riconosciuto al lavoratore nella misura ingodimento a gennaio 2018 e condannato la società alpagamento delle somme illegittimamente detratte a detto titoloa partire dal febbraio 2018; ha compensato integralmente tra leparti le spese di lite per «i numerosi contrasti giurisprudenzialidi merito nella materia».2.

La Corte, in estrema sintesi, ha argomentato che «lacircostanza assolutamente pacifica tra le parti che ilsuperminimo attribuito dalla datrice di lavoro fosse rimastoinalterato nel tempo, nonostante gli incrementi retributiviintervenuti, nel corso del rapporto di lavoro, in occasione deimolteplici rinnovi contrattuali succedutisi consente di ritenerericostruibile la volontà negoziale nel senso dell’esclusionedell’assorbibilità del superminimo», quale comportamentoconcludente, così come ritenuto da precedenti decisioni dimerito testualmente richiamate.Numero registro generale 11974/2023Numero sezionale 2216/20263.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricNourmseoro dli ara ccolta generale 24475/2026Data pubblicazione 05/08/2026società con un unico motivo; ha resistito con controricorsol’intimato, formulando ricorso incidentale affidato ad un motivo.A tale impugnazione incidentale ha resistito la societàdepositando controricorso.4.

Avviata la causa alla trattazione camerale, all’esitodell’adunanza del 9 gennaio 2026, il Collegio ha rinviato la causaa nuovo ruolo affinché venisse disposta la trattazione in pubblicaudienza.In relazione all’odierna udienza l’Ufficio del Pubblico Ministeroha ribadito, con memoria, le conclusioni di rigetto del ricorsoprincipale.Entrambe le parti hanno comunicato ulteriori memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il motivo di ricorso principale della società si denuncia:«violazione e falsa applicazione dell’art. 1362, comma 2, c.c.,nonché dei principi giurisprudenziali che regolano l’istituto delsuperminimo (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».Viene diffusamente censurata la sentenza impugnata nella partein cui ha ricostruito la volontà negoziale della società nel sensodell’esclusione dell’assorbibilità del superminimo.2.

Il motivo di ricorso è infondato alla luce delle considerazionigià espresse da questa Corte e dalle quali il Collegio non ravvisaragioni per discostarsi (v.

Cass. n. 13192/2025, che si èpronunciata in analoga controversia ed alla quale si rinvia ancheai sensi dell’art. 118 disp. att. c.c.).Nel precedente richiamato viene evidenziato come lagiurisprudenza di legittimità abbia più volte affermato che, aNumero registro generale 11974/2023Numero sezionale 2216/2026norma dell'art. 1362 c.c., il dato testuale del contratNtuom,e rop dui rra ccolta generale 24475/2026Data pubblicazione 05/08/2026importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini dellaricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delledichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine delprocesso interpretativo, che non può arrestarsi al tenoreletterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriorielementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anchequando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso cheun'espressione prima facie chiara può non risultare più tale secollegata ad altre espressioni contenute nella stessadichiarazione o posta in relazione al comportamentocomplessivo (anche successivo) delle parti.

Ne consegue chel'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è unpercorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiutol'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzionedelle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente conle restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle partimedesime (ex pluribus Cass. n. 32786/2022; Cass. n.9380/2016; Cass. n. 25840/2014).Cass. n. 13192/2025 rimarca, dunque, che nell'interpretazionedel contratto il carattere prioritario dell'elemento letterale nondeve essere inteso in senso assoluto: il richiamo nell'art. 1362c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estenderel'indagine agli altri criteri, logici, teleologici e sistematici, ancheladdove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indiciesterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti, fra i qualideve tenersi, altresì, conto del comportamento, anchesuccessivo, delle parti (Cass. n. 13595/2020; Cass. n.16181/2017).Ne consegue che la Corte territoriale ben poteva attribuirevalenza al comportamento anche successivo delle parti delNumero registro generale 11974/2023Numero sezionale 2216/2026contratto da interpretare, al fine di ricostruire l’orNiguminerao rdii ara ccolta generale 24475/2026Data pubblicazione 05/08/2026volontà negoziale nel senso dell’esclusione dell’assorbibilità delsuperminimo concesso.D’altronde, come già ritenuto nelle pronunzie sopra ricordate,l’art. 1362 c.c. assegna all’interprete di ricercare la “comuneintenzione delle parti” e non la lettera della clausola, checostituisce solo uno degli elementi che, unitamente ad altri – esegnatamente al comportamento anche successivo deicontraenti – permette di accertare e ricostruire la “comuneintenzione delle parti”, ossia l’in idem placitum consensus.Inoltre, questa Corte ha avuto modo di confermare decisioni dimerito che avevano desunto la volontà delle parti di considerareil superminimo non assorbibile dal fatto che esso era rimastoinalterato nel tempo, nonostante gli incrementi retributiviintervenuti nel corso del rapporto di lavoro in occasione deirinnovi contrattuali (v.

Cass. n. 10779/2020; Cass. n.14689/2012; Cass. n. 1899/1994).Va, infine, ribadito che il cosiddetto superminimo, ossial'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari,individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, ènormalmente soggetto al principio dell'assorbimento neisuccessivi miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva,tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le partiabbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale lanatura di compenso speciale strettamente collegato a particolarimeriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità dellemansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da unautonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principigenerali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore.Tuttavia, l'indagine probatoria sulla sussistenza di dettepattuizioni e quella ermeneutica sulla loro effettiva portataNumero registro generale 11974/2023derogatoria alla regola generale dell'assorbimento sonoN umero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 24475/2026riservate al giudice del merito (in termini, Cass. n. 11773/2025,Data pubblicazione 05/08/2026con la giurisprudenza ivi richiamata; conf.

Cass. n. 29741/2025;Cass. n. 18756/2026).Invero, l’accertamento della volontà negli atti di autonomiaprivata si sostanzia in un accertamento di fatto (di recente,Cass. n. 32946/2025; in precedenza, tra molte, Cass. n.9070/2013; Cass. n. 12360/2014), riservato appunto al giudicedel merito (cfr. Cass. n. 17067/2007; Cass. n. 11756/2006; piùdi recente, conf.

Cass. n. 22318/2023; Cass. n.32946 del 2025), che non può essere scalfito da doglianze che,nella specie, si limitano a lamentare la violazione di canoniermeneutici, proponendo interpretazioni alternative che nonpossono trovare ingresso nel giudizio di legittimità (cfr. Cass.,Sez.

Un., n. 9839/2021).3.

Con il motivo di ricorso incidentale il lavoratore denuncia:«violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. nonché dell’art.132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.»; ci si duole che la Corteterritoriale abbia integralmente compensato le spese al di fuoridei limiti consentiti dalle disposizioni richiamate, con unamotivazione di mero stile.La doglianza non può trovare accoglimento.Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., applicabile rationetemporis, come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n.132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Cortecostituzionale, la compensazione delle spese di lite può esseredisposta -oltre che nel caso della soccombenza reciproca-soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questionetrattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto allequestioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative aNumero registro generale 11974/2023tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessaN, umero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 24475/2026o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipicheData pubblicazione 05/08/2026espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass.n. 3977/2020)Tuttavia, il sindacato di legittimità non può giungere sino amisurare “gravità” ed “eccezionalità”, al di là delle ipotesi in cuiall’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze dicausa o la giurisprudenza consolidata (così Cass. n.15495/2022).Nella specie, la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni chel’hanno indotta alla compensazione, avuto riguardo “ai numerosicontrasti giurisprudenziali di merito nella materia”, e il Collegioreputa che la statuizione non risulti efficacemente contrastatacol motivo in esame, né dal punto di vista di una contestazionedelle circostanze poste a fondamento, né mediante la denunciadi una imprecisata anomalia motivazionale.4.

In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere respinti, concompensazione delle spese del giudizio di legittimità inconsiderazione della reciproca soccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, in via principale ed incidentale, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per iricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.,Sez.

Un., n. 4315/2020).

P.Q.MNumero registro generale 11974/2023La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese.

Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 24475/2026Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attoData pubblicazione 05/08/2026della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, in via principale e incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper i ricorsi a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 maggio2026.Il cons. est.

La PresidenteNumero registro generale 11974/2023Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 24475/2026Data pubblicazione 05/08/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RAZZA, [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale -contro2026MOCCIA VITTORIO, rappresentato e difeso dall'avvocato2216MASSIMO [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - ricorrente incidentale -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA].;- ricorrente principale - controricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 4788/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 23/12/2022 R.G.N. 2776/2021;Numero registro generale 11974/2023Numero sezionale 2216/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udieNnuzmaer od dei ral ccolta generale 24475/2026Data pubblicazione 05/08/202606/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per il rigetto delricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, inparziale riforma della pronuncia di primo grado e inaccoglimento parziale del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti di [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato non assorbibileil superminimo riconosciuto al lavoratore nella misura ingodimento a gennaio 2018 e condannato la società alpagamento delle somme illegittimamente detratte a detto titoloa partire dal febbraio 2018; ha compensato integralmente tra leparti le spese di lite per «i numerosi contrasti giurisprudenzialidi merito nella materia».2. La Corte, in estrema sintesi, ha argomentato che «lacircostanza assolutamente pacifica tra le parti che ilsuperminimo attribuito dalla datrice di lavoro fosse rimastoinalterato nel tempo, nonostante gli incrementi retributiviintervenuti, nel corso del rapporto di lavoro, in occasione deimolteplici rinnovi contrattuali succedutisi consente di ritenerericostruibile la volontà negoziale nel senso dell’esclusionedell’assorbibilità del superminimo», quale comportamentoconcludente, così come ritenuto da precedenti decisioni dimerito testualmente richiamate.Numero registro generale 11974/2023Numero sezionale 2216/20263. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricNourmseoro dli ara ccolta generale 24475/2026Data pubblicazione 05/08/2026società con un unico motivo; ha resistito con controricorsol’intimato, formulando ricorso incidentale affidato ad un motivo.A tale impugnazione incidentale ha resistito la societàdepositando controricorso.4. Avviata la causa alla trattazione camerale, all’esitodell’adunanza del 9 gennaio 2026, il Collegio ha rinviato la causaa nuovo ruolo affinché venisse disposta la trattazione in pubblicaudienza.In relazione all’odierna udienza l’Ufficio del Pubblico Ministeroha ribadito, con memoria, le conclusioni di rigetto del ricorsoprincipale.Entrambe le parti hanno comunicato ulteriori memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il motivo di ricorso principale della società si denuncia:«violazione e falsa applicazione dell’art. 1362, comma 2, c.c.,nonché dei principi giurisprudenziali che regolano l’istituto delsuperminimo (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».Viene diffusamente censurata la sentenza impugnata nella partein cui ha ricostruito la volontà negoziale della società nel sensodell’esclusione dell’assorbibilità del superminimo.2. Il motivo di ricorso è infondato alla luce delle considerazionigià espresse da questa Corte e dalle quali il Collegio non ravvisaragioni per discostarsi (v. Cass. n. 13192/2025, che si èpronunciata in analoga controversia ed alla quale si rinvia ancheai sensi dell’art. 118 disp. att. c.c.).Nel precedente richiamato viene evidenziato come lagiurisprudenza di legittimità abbia più volte affermato che, aNumero registro generale 11974/2023Numero sezionale 2216/2026norma dell'art. 1362 c.c., il dato testuale del contratNtuom,e rop dui rra ccolta generale 24475/2026Data pubblicazione 05/08/2026importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini dellaricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delledichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine delprocesso interpretativo, che non può arrestarsi al tenoreletterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriorielementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anchequando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso cheun'espressione prima facie chiara può non risultare più tale secollegata ad altre espressioni contenute nella stessadichiarazione o posta in relazione al comportamentocomplessivo (anche successivo) delle parti. Ne consegue chel'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è unpercorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiutol'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzionedelle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente conle restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle partimedesime (ex pluribus Cass. n. 32786/2022; Cass. n.9380/2016; Cass. n. 25840/2014).Cass. n. 13192/2025 rimarca, dunque, che nell'interpretazionedel contratto il carattere prioritario dell'elemento letterale nondeve essere inteso in senso assoluto: il richiamo nell'art. 1362c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estenderel'indagine agli altri criteri, logici, teleologici e sistematici, ancheladdove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indiciesterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti, fra i qualideve tenersi, altresì, conto del comportamento, anchesuccessivo, delle parti (Cass. n. 13595/2020; Cass. n.16181/2017).Ne consegue che la Corte territoriale ben poteva attribuirevalenza al comportamento anche successivo delle parti delNumero registro generale 11974/2023Numero sezionale 2216/2026contratto da interpretare, al fine di ricostruire l’orNiguminerao rdii ara ccolta generale 24475/2026Data pubblicazione 05/08/2026volontà negoziale nel senso dell’esclusione dell’assorbibilità delsuperminimo concesso.D’altronde, come già ritenuto nelle pronunzie sopra ricordate,l’art. 1362 c.c. assegna all’interprete di ricercare la “comuneintenzione delle parti” e non la lettera della clausola, checostituisce solo uno degli elementi che, unitamente ad altri – esegnatamente al comportamento anche successivo deicontraenti – permette di accertare e ricostruire la “comuneintenzione delle parti”, ossia l’in idem placitum consensus.Inoltre, questa Corte ha avuto modo di confermare decisioni dimerito che avevano desunto la volontà delle parti di considerareil superminimo non assorbibile dal fatto che esso era rimastoinalterato nel tempo, nonostante gli incrementi retributiviintervenuti nel corso del rapporto di lavoro in occasione deirinnovi contrattuali (v. Cass. n. 10779/2020; Cass. n.14689/2012; Cass. n. 1899/1994).Va, infine, ribadito che il cosiddetto superminimo, ossial'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari,individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, ènormalmente soggetto al principio dell'assorbimento neisuccessivi miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva,tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le partiabbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale lanatura di compenso speciale strettamente collegato a particolarimeriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità dellemansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da unautonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principigenerali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore.Tuttavia, l'indagine probatoria sulla sussistenza di dettepattuizioni e quella ermeneutica sulla loro effettiva portataNumero registro generale 11974/2023derogatoria alla regola generale dell'assorbimento sonoN umero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 24475/2026riservate al giudice del merito (in termini, Cass. n. 11773/2025,Data pubblicazione 05/08/2026con la giurisprudenza ivi richiamata; conf. Cass. n. 29741/2025;Cass. n. 18756/2026).Invero, l’accertamento della volontà negli atti di autonomiaprivata si sostanzia in un accertamento di fatto (di recente,Cass. n. 32946/2025; in precedenza, tra molte, Cass. n.9070/2013; Cass. n. 12360/2014), riservato appunto al giudicedel merito (cfr. Cass. n. 17067/2007; Cass. n. 11756/2006; piùdi recente, conf. Cass. n. 22318/2023; Cass. n.32946 del 2025), che non può essere scalfito da doglianze che,nella specie, si limitano a lamentare la violazione di canoniermeneutici, proponendo interpretazioni alternative che nonpossono trovare ingresso nel giudizio di legittimità (cfr. Cass.,Sez. Un., n. 9839/2021).3. Con il motivo di ricorso incidentale il lavoratore denuncia:«violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. nonché dell’art.132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.»; ci si duole che la Corteterritoriale abbia integralmente compensato le spese al di fuoridei limiti consentiti dalle disposizioni richiamate, con unamotivazione di mero stile.La doglianza non può trovare accoglimento.Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., applicabile rationetemporis, come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n.132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Cortecostituzionale, la compensazione delle spese di lite può esseredisposta -oltre che nel caso della soccombenza reciproca-soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questionetrattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto allequestioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative aNumero registro generale 11974/2023tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessaN, umero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 24475/2026o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipicheData pubblicazione 05/08/2026espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass.n. 3977/2020)Tuttavia, il sindacato di legittimità non può giungere sino amisurare “gravità” ed “eccezionalità”, al di là delle ipotesi in cuiall’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze dicausa o la giurisprudenza consolidata (così Cass. n.15495/2022).Nella specie, la Corte territoriale ha esplicitato le ragioni chel’hanno indotta alla compensazione, avuto riguardo “ai numerosicontrasti giurisprudenziali di merito nella materia”, e il Collegioreputa che la statuizione non risulti efficacemente contrastatacol motivo in esame, né dal punto di vista di una contestazionedelle circostanze poste a fondamento, né mediante la denunciadi una imprecisata anomalia motivazionale.4. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere respinti, concompensazione delle spese del giudizio di legittimità inconsiderazione della reciproca soccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, in via principale ed incidentale, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per iricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.,Sez. Un., n. 4315/2020). P.Q.MNumero registro generale 11974/2023La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese. Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 24475/2026Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attoData pubblicazione 05/08/2026della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte dei ricorrenti, in via principale e incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper i ricorsi a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 maggio2026.Il cons. est. La PresidenteNumero registro generale 11974/2023Numero sezionale 2216/2026Numero di raccolta generale 24475/2026Data pubblicazione 05/08/2026