Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 32786/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16738-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ATZEI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] FORI\ifENTIN; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 26/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 12/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.

Ritenuto in fatto - che la società [OSCURATO:SOCIETA]. (già Cassa di risparmio di [OSCURATO:SOCIETA]., poi incorporata dalla [OSCURATO:SOCIETA].) ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 26/21, del 12 gennaio 2021, della Corte di Appello di Torino, che — respingendone il gravame esperito, in via principale, avverso l'ordinanza ex art. 702-ter cod. proc. civ., del 9 maggio 2019, del Tribunale di Biella, accogliendo invece quello incidentale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] — ha condannato la predetta società a pagare al Comune l'importo di C 520.000,00; - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di essere Kconvenuta in giudizio, ex art. 702-bis cod. proc. civ., dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale agiva nei suoi confronti per escutere una garanzia dalla stessa rilasciata, per l'importo di C 520.000,00, in relazione all'obbligazione assunta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., quanto alla realizzazione di opere di urbanizzazione della zona esistente lungo la via per [OSCURATO:PERSONA] dell'anzidetto Comune, in forza di convenzione datata 8 luglio 2002; - che l'iniziativa giudiziaria — intrapresa dal Comune sul presupposto che la società [OSCURATO:SOCIETA] si fosse resa inadempiente alla propria obbligazione, non avendo, fino al 2017, realizzato alcun Ric. 2021 n. 16738 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -2- intervento, ed essendo stata dal 12 gennaio di quell'anno dichiarata fallita — veniva accolta dal primo giudice; - che a tale esito esso perveniva sul rilievo che l'intervenuto fallimento di Nordsind avesse costituito un "ostacolo giuridico" a che il creditore potesse opporre le proprie pretese al debitore principale, ma soprattutto che la fideiussione non fosse ancorata alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento, sicché l'azione del creditore non era soggetta al termine di decadenza ex art.1957 cod. civ.; - che il giudice di appello, accogliendo il gravame incidentale condizionato del Comune di Cassato (che insisteva per la qualificazione della garanzia come "autonoma", e non fideiussoria), respingendo, invece, quello di [OSCURATO:SOCIETA], confermava la condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo suddetto; - che avverso la sentenza della Corte torinese ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA], sulla base — come detto — di tre motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — la qualificazione come garanzia "autonoma", di quella prestata dall'odierna ricorrente, prospettando violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1945 e 1957 cod. civ.; - che il secondo motivo, oltre a riproporre — sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — censure di violazione dei criteri sull'interpretazione del contratto in parte sovrapponibili a quelle oggetto del primo motivo (denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1363, 1366, 1371, 1375 e 1175 cod. civ.), contesta l'affermazione della sentenza impugnata che ricollega alla qualificazione della polizza come contratto autonomo di garanzia l'effetto di derogare all'art. 1957 cod. civ.; Ric. 2021 n. 16738 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -3- - che il terzo motivo denuncia l'omessa disamina (e pronuncia) sia del motivo di gravame con cui essa [OSCURATO:SOCIETA] aveva reiterato, in appello, l'eccezione secondo cui il creditore non avrebbe provato l'inadempimento dell'obbligazione principale, sia dell'eccezione pregiudiziale relativa alla scelta del rito sommario, lamentando, così, nullità della sentenza — ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — per violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost.; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 14 luglio 2022; - che è intervenuta in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]., nella sua qualità di incorporante [OSCURATO:SOCIETA], depositando memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; - che anche il controricorrente ha depositato memoria.

Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato; - che ritiene, infatti, questo eQollegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del Consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ., depositata dalla intervenuta società, incorporante [OSCURATO:SOCIETA]; - che il primo motivo — con il quale si contesta, sotto vari profili (o meglio, con più censure) la qualificazione, come garanzia autonoma, Ric. 2021 n. 16738 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -4- che la sentenza impugnata ha dato della polizza prestata da 1-3iverbanca — è infondato; - che quanto, innanzitutto, alla doglianza con cui si contesta alla Corte piemontese di aver disatteso la preminenza da accordare al criterio dell'interpretazione letterale (dato che, nel testo della garanzia prestata da [OSCURATO:SOCIETA], alla stessa era attribuito il "nomen iuris" di "fideiussore"), deve osservarsi quanto segue; - che, secondo questa Corte, "sebbene i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. siano governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività quando l'applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la «comune intenzione delle parti stipulanti», la necessità di ricostruire quest'ultima senza «limitarsi al senso letterale delle parole», ma avendo riguardo al «comportamento complessivo» dei contraenti comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non sia necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali non è un «prius», ma l'esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore" (Cass. Sez. 3, sent. 15 luglio 2016, n. 14432, Rv. 640528-01); - che pertanto, come evidenziato anche dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (alla quale la società intervenuta in giudizio ha sottolineato la necessità di riferirsi), sebbene "il criterio del senso letterale delle parole (art. 1362, comma 1, cod. civ.)", si ponga ,`quale primo momento del processo di interpretazione", donde la necessità di "valutarne la portata assorbente di eventuali, ulteriori e Ric. 2021 n. 16738 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -5- successivi criteri ermeneutici" (così, tra le più recenti, in motivazione, Cass. Sez.

Lav., sent. 26 ottobre 2021, n. 30135, Rv. 662581-01), resta, nondimeno, fermo che "nell'interpretazione del contratto il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, in quanto il richiamo contenuto nell'art. 1362 cod. civ. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici laddove si registri, pur nella chiarezza del testo dell'accordo, una incoerenza con indici esterni che rivelino una diversa volontà dei contraenti" (così Cass. Sez.

Lav., sent. 10 settembre 2021, n. 24483, non massimata); - che, dunque, nella "applicazione dei criteri interpretativi, bisogna allora avviare l'esame dall'elemento letterale, il quale assume funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, dovendo tuttavia essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale", giacché "per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone", dovendo, inoltre, aversi "riguardo allo scopo pratico che le parti abbiano inteso realizzare con la stipulazione del contratto" (così, in motivazione, Cass. Sez.

Lav., sent. 14 settembre 2021, n. 24699, Rv. 662267-01), - che tale indagine, d'altra parte, investe, oltre al "contesto negoziale integrale ai sensi dell'art. 1363 cod. civ., anche i criteri di interpretazione soggettiva stabiliti dagli artt. 1369 e 1366 cod. civ., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta (in conformità agli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale), ed altresì ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni cavillose che depongano per un Ric. 2021 n. 16738 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -6- significato in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale", il tutto, dunque, nella prospettiva di una "circolarità del percorso ermeneutico", che "impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime" (così, sempre in motivazione, Cass. Sez.

Lav., sent. n. 24699 del 2021, cit.); - che resta, dunque, confermato — anche nella più recente giurisprudenza di legittimità — quanto da questa Corte già affermato, in passato, con riferimento al principio "in clois non fit intopretatio" (in relazione al quale, peraltro, si era già precisato che anche quando "la comune intenzione delle parti risulti in modo certo ed immediato dalla dizione letterale del contratto", essa è pur sempre da apprezzare "attraverso una valutazione di merito che consideri il grado di chiarezza della clausola contrattuale mediante l'impiego articolato dei vari canoni ermeneutici", in quanto essi risultano "legati da un rapporto di implicazione necessario"; cfr. Cass. Sez.

Lav., sent. 3 giugno 2014, n. 12360, Rv. 631051-01), vale a dire, che esso "non trova applicazione nel caso in cui il testo negoziale sia chiaro, ma non coerente con ulteriori ed esterni indici rivelatori della volontà dei contraenti" (Cass. Sez. 3, sent. 9 dicembre 2014, n. 25840, Rv. 633421- 01); - che, infine, questa Corte ha pure chiarito come nell'utilizzazione di tali ulteriori criteri — oltre quello letterale — diretti alla "ricerca della reale volontà delle parti", posizione centrale è destinato ad assumere "quello funzionale, che attribuisce rilievo alla «ragione pratica» del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale" (Cass. Sez. 3, sent. 22 novembre Ric. 2021 n. 16738 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -7- 2016, n. 23701, Rv. 642983-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 6 luglio 2018, n. 17718, Rv. 649662-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez.

Un., sent. 8 marzo 2019, n. 6882, non massimata, e, di recente, Cass. Sez.

Lav., ord. 25 gennaio 2022 n. 2173, Rv. 663736-01); - che a questi criteri si è conformata la sentenza impugnata, la quale, non arrestandosi al mero dato letterale costituito dalla qualificazione di [OSCURATO:SOCIETA] quale "fideiussore", ha dato rilievo alla circostanza che la garanzia da essa offerta "costituiva una polizza cauzionale prestata per le obbligazioni assunte da un soggetto che viene espressamente qualificato come concessionario di un pubblico servizio e, quindi, tenuto ad una prestazione infungibile"; che, così argomentando, la Corte piemontese si è non solo attenuta al principio, enunciato nella più recente giurisprudenza di legittimità, che ravvisa proprio nell'infungibilità della prestazione garantita uno dei possibili tratti distintivi della garanzia autonoma (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 5 marzo 2020, n. 6177, Rv. 657142-01; Cass. Sez. 3, sent. 22 novembre 2019, n. 30509, Rv. 655839-01), ma ha dato rilievo — senza incorrere in alcuna ermeneusi "cavillosa" del testo contrattuale, come invece opina la intervenuta società incorporante ug ricorrente, nella memoria depositata a norma dell'art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. — al criterio dell'interpretazione "funzionale" di cui sopra si diceva; - che, difatti, sul piano funzionale, mentre nella fattispecie negoziale di cui all'art. 1936 cod. civ. il fideiussore "garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante" (ciò che rappresenta rubi consistam dell'accessorietà della sua obbligazione, facendo, così, del fideiussore un coobbligato solidale con il debitore principale; cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 31 marzo 2021, n. 8874, Rv. 660997-01), "la causa concreta del contratto Ric. 2021 n. 16738 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -8- autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale" (così, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 18 febbraio 2022, n. 5423, non massimata sul punto; Cass. Sez. 3, sent. n. 30509 del 2019, cit.; Cass. Sez. 3, ord. 22 novembre 2018, n. 30181, non massimata, che tutte richiamano, "in parte qua", la motivazione di Cass. Sez.

Un., sent. 18 febbraio 2010, n. 3947, Rv. 611834-019); - che tale funzione di trasferimento del rischio dell'inadempimento, dal soggetto obbligato al garante, è tipicamente ravvisabile allorché manchi — come, per l'appunto, nel caso in cui il debitore sia tenuto ad un facere infungibile — il profilo della c.d.

"eadem res debita" delle due obbligazioni; - che, in definitiva, "è conforme alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia che la prestazione garantita abbia un oggetto diverso da quello della prestazione gravante sul debitore principale" (da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 7 giugno 2022, n. 18283, non massimata); - che, del pari, è infondata la seconda censura, sempre oggetto del primo motivo di ricorso, incentrata sulla natura di atto "unilaterale" della garanzia in oggetto, giacché nascente da una dichiarazione rivolta da [OSCURATO:SOCIETA] al Comune di [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna accettazione da parte del destinatario (ciò che imporrebbe di dare rilievo, secondo la ricorrente, soltanto all'intento proprio del garante); - che, difatti, anche a voler ritenere che, nei rapporti tra la società [OSCURATO:SOCIETA] e il Comune, ad assumere obbligazioni fosse stata Ric. 2021 n. 16738 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -9- esclusivamente la prima, la fattispecie negoziale — lungi dal connotarsi in termini di unilateralità, come ha invece inteso ribadire la società incorporante nella propria memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. — andrebbe ricondotta alla previsione di cui all'art. 1333 cod. civ. (tra le altre, Cass. Sez. 1, ord. 14 febbraio 2018, n. 3606, Rv. 646884-01), fattispecie la cui natura propriamente contrattuale è stata predicata da questa Corte (Cass. Sez. 3, sent. 29 settembre 2016, n. 19270, Rv. 642114-01), con conseguente assoggettamento, ad ogni effetto, non già alla disciplina generale dell'obbligazione (artt. da 1173 a 1320 cod. civ.), bensì a quella propria del contratto (artt. da 1321 a 1469 cod. civ.), neppure escluse, quindi, le regole sull'ermeneutica contrattuale; - che infondata — per concludere sul punto — è pure la terza censura, sempre oggetto del primo motivo di ricorso, incentrata sull'assenza nel testo della polizza della formula "a prima richiesta" o "senza eccezioni", ciò che denoterebbe (dovendo la qualificazione del contratto compiersi, a norma dell'art. 1363 cod. civ., sula base di tutte le clausole, "sia quelle presenti, sia quelle assenti") la sua natura di fideiussione; - che, sul punto, deve rilevarsi che, sebbene la presenza di simili formule, nel testo del contratto, "vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd.

Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale" (Cass. Sez.

Un., sent. 18 febbraio 2010, n. 3947; Rv. 611835-019), la loro mancanza non ha, invece, rilevanza decisiva per escludere la qualificazione della garanzia come autonoma, potendo la stessa derivarsi "dal tenore dell'accordo" (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. 3, Ric. 2021 n. 16738 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -10- sent. 31 maggio 2021, n. 15091, Rv. 661559-01; Cass. Sez. 3, sent. 13 giugno 2019, n. 15868, non massimata; Cass. Sez. 3, sent. 14 giugno 2016, n. 12152, Rv. 640289-01); - che si è già detto, peraltro, sulla base di quali elementi — ovvero, in particolare, l'infungibilità dell'obbligazione garantita — la Corte piemontese è pervenuta alla conclusione di ritenere il "tenore dell'accordo" come volto a prevedere una garanzia autonoma, e non fideiussoria; - che il secondo motivo — con cui è contestata la sentenza impugnata nella parte inYikollega, alla qualificazione della polizza come contratto autonomo di garanzia, l'effetto di derogare all'art. 1957 cod. civ. — è anch'esso infondato; - che questa Corte, infatti, ha ritenuto "una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 cod. civ., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti", e, oltretutto, "purché compatibile con le restanti clausole contrattuali" (pronuncia capofila Cass. Sez. 3, sent. 28 marzo 2017, n. 7883, Rv. 643699-01); - che si tratta di orientamento consolidatissimo, diversamente da quanto si legge nell'ordinanza di questa Corte richiamata dalla società intervenuta in giudizio nella propria memoria (si tratta di Cass. Sez. 6- 1, ord. 23 maggio 2022, n. 16636, non massimata, che, però, aveva affrontato il tema in esame non "ex professo" , ma solo al fine di stabilire se la compensazione delle spese di lite, disposta sulla base di un asserito non univoco orientamento giurisprudenziale sul punto, fosse stata adeguatamente motivata); - che tale principio — per vero, non disatteso neppure da Cass. Sez. 1, ord. 28 febbraio 2020, n. 5598, non massimata, la quale si limita a ribadire come la deroga all'art. 1957 cod. civ. non possa ritenersi implicita ove sia inserita, "all'interno del contratto di fideiussione, una Ric. 2021 n. 16738 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -11- clausola di «pagamento a prima richiesta», o altra equivalente" (senza, dunque, che tale pronuncia faccia riferimento al contratto autonomo di garanzia) — si trova, infatti, ribadito in numerose pronunce successive (Cass. Sez. 3, sent. 15 ottobre 2019, n. 25914, non massimata; Cass. Sez. 6-3, ord. 28, ottobre 2019, n. 27438, non massimata; Cass. Sez. 3, sent. n. 15091 del 2021, cit.; e, infine, Cass. Sez. 3, sent. n. 5423 del 2022, cit.), due delle quali, addirittura, hanno dichiarato inammissibili, a norma dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1), cod. proc. civ., i ricorsi che lo avevano posto in discussione; - che, infine, anche il terzo motivo — con cui si denuncia omesso esame (e pronuncia) su un motivo di gravame e sulla reiterazione di un'eccezione processuale — è infondato; - che, quanto alla lamentata omissione relativa al motivo di gravame con cui era stato denunciato che il Comune non avrebbe provato l'inadempimento dell'obbligazione garantita, prima di escutere la garanzia, l'infondatezza della doglianza deriva dai seguenti rilievi; - che una volta riqualificata dalla Corte territoriale la garanzia prestata da [OSCURATO:SOCIETA] come autonoma, e non come fideiussoria (e, dunque, trovando applicazione il principio proprio della Garantievertrag, secondo cui non è il creditore a dover provare l'inadempimento per far valere la garanzia, spettando, semmai, "al garante che voglia dimostrare la natura fraudolenta od abusiva della richiesta di escussione della garanzia la prova dell'esatto adempimento del debitore"; cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 dicembre 2018, n. 29215, Rv. 606201-01), la sentenza impugnata non aveva ragione di esaminare e pronunciarsi su tale motivo di gravame, avendo esso come presupposto la riconduzione della garanzia oggetto di giudizio alla fattispecie contrattuale di cui all'art. 1936 cod. civ.; Ric. 2021 n. 16738 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -12- - che, difatti, non ricorre "il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo" (tra le tante, Cass. Sez. 5, ord. 6 dicembre 2017, n. 29191, Rv. 646290- 01); - che il giudice — diversamente da quanto assume la società interveniente nella propria memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. — "non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4), cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'«iter» argomentativo seguito", di talché "il vizio di omessa pronuncia", che è "configurabile allorché risulti del tutto omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto", invece "non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto" (da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 25 giugno 2020, n. 12652, Rv. 658279-01); - che quanto, invece, alla doglianza relativa all'omessa pronuncia del giudice di appello sulla eccezione relativa alla scelta del rito sommario, è qui sufficiente ribadire che il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo in relazione a domande o eccezioni sostanziali, non pure a eccezioni e questioni processuali (Cass. Sez. 3, sent. 15 aprile 2019, n. 10422, Rv. 653579-01; nello stesso senso Cass. Sez. 3, sent. 11 ottobre 2018, n. 25154, Rv. 651158-01; Cass. Sez. 2, ord. 25 gennaio 2018, n. 1876, Rv. 647132-01); Ric. 2021 n. 16738 sez.

M3 - ud. 14-07-2022 -13- - che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM La Corte rigetta il ricorso, condannando la società Cassa di Risparmio di Asti a rifondere, al Comune di Cassato, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in C 12.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16738-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ATZEI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] FORI\ifENTIN; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 26/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 12/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. Ritenuto in fatto - che la società [OSCURATO:SOCIETA]. (già Cassa di risparmio di [OSCURATO:SOCIETA]., poi incorporata dalla [OSCURATO:SOCIETA].) ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 26/21, del 12 gennaio 2021, della Corte di Appello di Torino, che — respingendone il gravame esperito, in via principale, avverso l'ordinanza ex art. 702-ter cod. proc. civ., del 9 maggio 2019, del Tribunale di Biella, accogliendo invece quello incidentale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] — ha condannato la predetta società a pagare al Comune l'importo di C 520.000,00; - che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di essere Kconvenuta in giudizio, ex art. 702-bis cod. proc. civ., dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale agiva nei suoi confronti per escutere una garanzia dalla stessa rilasciata, per l'importo di C 520.000,00, in relazione all'obbligazione assunta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., quanto alla realizzazione di opere di urbanizzazione della zona esistente lungo la via per [OSCURATO:PERSONA] dell'anzidetto Comune, in forza di convenzione datata 8 luglio 2002; - che l'iniziativa giudiziaria — intrapresa dal Comune sul presupposto che la società [OSCURATO:SOCIETA] si fosse resa inadempiente alla propria obbligazione, non avendo, fino al 2017, realizzato alcun Ric. 2021 n. 16738 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -2- intervento, ed essendo stata dal 12 gennaio di quell'anno dichiarata fallita — veniva accolta dal primo giudice; - che a tale esito esso perveniva sul rilievo che l'intervenuto fallimento di Nordsind avesse costituito un "ostacolo giuridico" a che il creditore potesse opporre le proprie pretese al debitore principale, ma soprattutto che la fideiussione non fosse ancorata alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento, sicché l'azione del creditore non era soggetta al termine di decadenza ex art.1957 cod. civ.; - che il giudice di appello, accogliendo il gravame incidentale condizionato del Comune di Cassato (che insisteva per la qualificazione della garanzia come "autonoma", e non fideiussoria), respingendo, invece, quello di [OSCURATO:SOCIETA], confermava la condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo suddetto; - che avverso la sentenza della Corte torinese ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA], sulla base — come detto — di tre motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — la qualificazione come garanzia "autonoma", di quella prestata dall'odierna ricorrente, prospettando violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1945 e 1957 cod. civ.; - che il secondo motivo, oltre a riproporre — sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — censure di violazione dei criteri sull'interpretazione del contratto in parte sovrapponibili a quelle oggetto del primo motivo (denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1363, 1366, 1371, 1375 e 1175 cod. civ.), contesta l'affermazione della sentenza impugnata che ricollega alla qualificazione della polizza come contratto autonomo di garanzia l'effetto di derogare all'art. 1957 cod. civ.; Ric. 2021 n. 16738 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -3- - che il terzo motivo denuncia l'omessa disamina (e pronuncia) sia del motivo di gravame con cui essa [OSCURATO:SOCIETA] aveva reiterato, in appello, l'eccezione secondo cui il creditore non avrebbe provato l'inadempimento dell'obbligazione principale, sia dell'eccezione pregiudiziale relativa alla scelta del rito sommario, lamentando, così, nullità della sentenza — ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — per violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost.; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 14 luglio 2022; - che è intervenuta in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]., nella sua qualità di incorporante [OSCURATO:SOCIETA], depositando memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; - che anche il controricorrente ha depositato memoria. Considerato in diritto - che il ricorso va rigettato; - che ritiene, infatti, questo eQollegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del Consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti nella memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ., depositata dalla intervenuta società, incorporante [OSCURATO:SOCIETA]; - che il primo motivo — con il quale si contesta, sotto vari profili (o meglio, con più censure) la qualificazione, come garanzia autonoma, Ric. 2021 n. 16738 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -4- che la sentenza impugnata ha dato della polizza prestata da 1-3iverbanca — è infondato; - che quanto, innanzitutto, alla doglianza con cui si contesta alla Corte piemontese di aver disatteso la preminenza da accordare al criterio dell'interpretazione letterale (dato che, nel testo della garanzia prestata da [OSCURATO:SOCIETA], alla stessa era attribuito il "nomen iuris" di "fideiussore"), deve osservarsi quanto segue; - che, secondo questa Corte, "sebbene i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. siano governati da un principio di gerarchia interna in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi, tanto da escluderne la concreta operatività quando l'applicazione dei primi risulti da sola sufficiente a rendere palese la «comune intenzione delle parti stipulanti», la necessità di ricostruire quest'ultima senza «limitarsi al senso letterale delle parole», ma avendo riguardo al «comportamento complessivo» dei contraenti comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non sia necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali non è un «prius», ma l'esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore" (Cass. Sez. 3, sent. 15 luglio 2016, n. 14432, Rv. 640528-01); - che pertanto, come evidenziato anche dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (alla quale la società intervenuta in giudizio ha sottolineato la necessità di riferirsi), sebbene "il criterio del senso letterale delle parole (art. 1362, comma 1, cod. civ.)", si ponga ,`quale primo momento del processo di interpretazione", donde la necessità di "valutarne la portata assorbente di eventuali, ulteriori e Ric. 2021 n. 16738 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -5- successivi criteri ermeneutici" (così, tra le più recenti, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 26 ottobre 2021, n. 30135, Rv. 662581-01), resta, nondimeno, fermo che "nell'interpretazione del contratto il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, in quanto il richiamo contenuto nell'art. 1362 cod. civ. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici laddove si registri, pur nella chiarezza del testo dell'accordo, una incoerenza con indici esterni che rivelino una diversa volontà dei contraenti" (così Cass. Sez. Lav., sent. 10 settembre 2021, n. 24483, non massimata); - che, dunque, nella "applicazione dei criteri interpretativi, bisogna allora avviare l'esame dall'elemento letterale, il quale assume funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, dovendo tuttavia essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale", giacché "per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone", dovendo, inoltre, aversi "riguardo allo scopo pratico che le parti abbiano inteso realizzare con la stipulazione del contratto" (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 14 settembre 2021, n. 24699, Rv. 662267-01), - che tale indagine, d'altra parte, investe, oltre al "contesto negoziale integrale ai sensi dell'art. 1363 cod. civ., anche i criteri di interpretazione soggettiva stabiliti dagli artt. 1369 e 1366 cod. civ., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta (in conformità agli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale), ed altresì ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni cavillose che depongano per un Ric. 2021 n. 16738 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -6- significato in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale", il tutto, dunque, nella prospettiva di una "circolarità del percorso ermeneutico", che "impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime" (così, sempre in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. n. 24699 del 2021, cit.); - che resta, dunque, confermato — anche nella più recente giurisprudenza di legittimità — quanto da questa Corte già affermato, in passato, con riferimento al principio "in clois non fit intopretatio" (in relazione al quale, peraltro, si era già precisato che anche quando "la comune intenzione delle parti risulti in modo certo ed immediato dalla dizione letterale del contratto", essa è pur sempre da apprezzare "attraverso una valutazione di merito che consideri il grado di chiarezza della clausola contrattuale mediante l'impiego articolato dei vari canoni ermeneutici", in quanto essi risultano "legati da un rapporto di implicazione necessario"; cfr. Cass. Sez. Lav., sent. 3 giugno 2014, n. 12360, Rv. 631051-01), vale a dire, che esso "non trova applicazione nel caso in cui il testo negoziale sia chiaro, ma non coerente con ulteriori ed esterni indici rivelatori della volontà dei contraenti" (Cass. Sez. 3, sent. 9 dicembre 2014, n. 25840, Rv. 633421- 01); - che, infine, questa Corte ha pure chiarito come nell'utilizzazione di tali ulteriori criteri — oltre quello letterale — diretti alla "ricerca della reale volontà delle parti", posizione centrale è destinato ad assumere "quello funzionale, che attribuisce rilievo alla «ragione pratica» del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale" (Cass. Sez. 3, sent. 22 novembre Ric. 2021 n. 16738 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -7- 2016, n. 23701, Rv. 642983-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 6 luglio 2018, n. 17718, Rv. 649662-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 8 marzo 2019, n. 6882, non massimata, e, di recente, Cass. Sez. Lav., ord. 25 gennaio 2022 n. 2173, Rv. 663736-01); - che a questi criteri si è conformata la sentenza impugnata, la quale, non arrestandosi al mero dato letterale costituito dalla qualificazione di [OSCURATO:SOCIETA] quale "fideiussore", ha dato rilievo alla circostanza che la garanzia da essa offerta "costituiva una polizza cauzionale prestata per le obbligazioni assunte da un soggetto che viene espressamente qualificato come concessionario di un pubblico servizio e, quindi, tenuto ad una prestazione infungibile"; che, così argomentando, la Corte piemontese si è non solo attenuta al principio, enunciato nella più recente giurisprudenza di legittimità, che ravvisa proprio nell'infungibilità della prestazione garantita uno dei possibili tratti distintivi della garanzia autonoma (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 5 marzo 2020, n. 6177, Rv. 657142-01; Cass. Sez. 3, sent. 22 novembre 2019, n. 30509, Rv. 655839-01), ma ha dato rilievo — senza incorrere in alcuna ermeneusi "cavillosa" del testo contrattuale, come invece opina la intervenuta società incorporante ug ricorrente, nella memoria depositata a norma dell'art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. — al criterio dell'interpretazione "funzionale" di cui sopra si diceva; - che, difatti, sul piano funzionale, mentre nella fattispecie negoziale di cui all'art. 1936 cod. civ. il fideiussore "garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante" (ciò che rappresenta rubi consistam dell'accessorietà della sua obbligazione, facendo, così, del fideiussore un coobbligato solidale con il debitore principale; cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 31 marzo 2021, n. 8874, Rv. 660997-01), "la causa concreta del contratto Ric. 2021 n. 16738 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -8- autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale" (così, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 18 febbraio 2022, n. 5423, non massimata sul punto; Cass. Sez. 3, sent. n. 30509 del 2019, cit.; Cass. Sez. 3, ord. 22 novembre 2018, n. 30181, non massimata, che tutte richiamano, "in parte qua", la motivazione di Cass. Sez. Un., sent. 18 febbraio 2010, n. 3947, Rv. 611834-019); - che tale funzione di trasferimento del rischio dell'inadempimento, dal soggetto obbligato al garante, è tipicamente ravvisabile allorché manchi — come, per l'appunto, nel caso in cui il debitore sia tenuto ad un facere infungibile — il profilo della c.d. "eadem res debita" delle due obbligazioni; - che, in definitiva, "è conforme alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia che la prestazione garantita abbia un oggetto diverso da quello della prestazione gravante sul debitore principale" (da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 7 giugno 2022, n. 18283, non massimata); - che, del pari, è infondata la seconda censura, sempre oggetto del primo motivo di ricorso, incentrata sulla natura di atto "unilaterale" della garanzia in oggetto, giacché nascente da una dichiarazione rivolta da [OSCURATO:SOCIETA] al Comune di [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna accettazione da parte del destinatario (ciò che imporrebbe di dare rilievo, secondo la ricorrente, soltanto all'intento proprio del garante); - che, difatti, anche a voler ritenere che, nei rapporti tra la società [OSCURATO:SOCIETA] e il Comune, ad assumere obbligazioni fosse stata Ric. 2021 n. 16738 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -9- esclusivamente la prima, la fattispecie negoziale — lungi dal connotarsi in termini di unilateralità, come ha invece inteso ribadire la società incorporante nella propria memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. — andrebbe ricondotta alla previsione di cui all'art. 1333 cod. civ. (tra le altre, Cass. Sez. 1, ord. 14 febbraio 2018, n. 3606, Rv. 646884-01), fattispecie la cui natura propriamente contrattuale è stata predicata da questa Corte (Cass. Sez. 3, sent. 29 settembre 2016, n. 19270, Rv. 642114-01), con conseguente assoggettamento, ad ogni effetto, non già alla disciplina generale dell'obbligazione (artt. da 1173 a 1320 cod. civ.), bensì a quella propria del contratto (artt. da 1321 a 1469 cod. civ.), neppure escluse, quindi, le regole sull'ermeneutica contrattuale; - che infondata — per concludere sul punto — è pure la terza censura, sempre oggetto del primo motivo di ricorso, incentrata sull'assenza nel testo della polizza della formula "a prima richiesta" o "senza eccezioni", ciò che denoterebbe (dovendo la qualificazione del contratto compiersi, a norma dell'art. 1363 cod. civ., sula base di tutte le clausole, "sia quelle presenti, sia quelle assenti") la sua natura di fideiussione; - che, sul punto, deve rilevarsi che, sebbene la presenza di simili formule, nel testo del contratto, "vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale" (Cass. Sez. Un., sent. 18 febbraio 2010, n. 3947; Rv. 611835-019), la loro mancanza non ha, invece, rilevanza decisiva per escludere la qualificazione della garanzia come autonoma, potendo la stessa derivarsi "dal tenore dell'accordo" (cfr., tra le più recenti, Cass. Sez. 3, Ric. 2021 n. 16738 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -10- sent. 31 maggio 2021, n. 15091, Rv. 661559-01; Cass. Sez. 3, sent. 13 giugno 2019, n. 15868, non massimata; Cass. Sez. 3, sent. 14 giugno 2016, n. 12152, Rv. 640289-01); - che si è già detto, peraltro, sulla base di quali elementi — ovvero, in particolare, l'infungibilità dell'obbligazione garantita — la Corte piemontese è pervenuta alla conclusione di ritenere il "tenore dell'accordo" come volto a prevedere una garanzia autonoma, e non fideiussoria; - che il secondo motivo — con cui è contestata la sentenza impugnata nella parte inYikollega, alla qualificazione della polizza come contratto autonomo di garanzia, l'effetto di derogare all'art. 1957 cod. civ. — è anch'esso infondato; - che questa Corte, infatti, ha ritenuto "una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell'art. 1957 cod. civ., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti", e, oltretutto, "purché compatibile con le restanti clausole contrattuali" (pronuncia capofila Cass. Sez. 3, sent. 28 marzo 2017, n. 7883, Rv. 643699-01); - che si tratta di orientamento consolidatissimo, diversamente da quanto si legge nell'ordinanza di questa Corte richiamata dalla società intervenuta in giudizio nella propria memoria (si tratta di Cass. Sez. 6- 1, ord. 23 maggio 2022, n. 16636, non massimata, che, però, aveva affrontato il tema in esame non "ex professo" , ma solo al fine di stabilire se la compensazione delle spese di lite, disposta sulla base di un asserito non univoco orientamento giurisprudenziale sul punto, fosse stata adeguatamente motivata); - che tale principio — per vero, non disatteso neppure da Cass. Sez. 1, ord. 28 febbraio 2020, n. 5598, non massimata, la quale si limita a ribadire come la deroga all'art. 1957 cod. civ. non possa ritenersi implicita ove sia inserita, "all'interno del contratto di fideiussione, una Ric. 2021 n. 16738 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -11- clausola di «pagamento a prima richiesta», o altra equivalente" (senza, dunque, che tale pronuncia faccia riferimento al contratto autonomo di garanzia) — si trova, infatti, ribadito in numerose pronunce successive (Cass. Sez. 3, sent. 15 ottobre 2019, n. 25914, non massimata; Cass. Sez. 6-3, ord. 28, ottobre 2019, n. 27438, non massimata; Cass. Sez. 3, sent. n. 15091 del 2021, cit.; e, infine, Cass. Sez. 3, sent. n. 5423 del 2022, cit.), due delle quali, addirittura, hanno dichiarato inammissibili, a norma dell'art. 360-bis, comma 1, n. 1), cod. proc. civ., i ricorsi che lo avevano posto in discussione; - che, infine, anche il terzo motivo — con cui si denuncia omesso esame (e pronuncia) su un motivo di gravame e sulla reiterazione di un'eccezione processuale — è infondato; - che, quanto alla lamentata omissione relativa al motivo di gravame con cui era stato denunciato che il Comune non avrebbe provato l'inadempimento dell'obbligazione garantita, prima di escutere la garanzia, l'infondatezza della doglianza deriva dai seguenti rilievi; - che una volta riqualificata dalla Corte territoriale la garanzia prestata da [OSCURATO:SOCIETA] come autonoma, e non come fideiussoria (e, dunque, trovando applicazione il principio proprio della Garantievertrag, secondo cui non è il creditore a dover provare l'inadempimento per far valere la garanzia, spettando, semmai, "al garante che voglia dimostrare la natura fraudolenta od abusiva della richiesta di escussione della garanzia la prova dell'esatto adempimento del debitore"; cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 dicembre 2018, n. 29215, Rv. 606201-01), la sentenza impugnata non aveva ragione di esaminare e pronunciarsi su tale motivo di gravame, avendo esso come presupposto la riconduzione della garanzia oggetto di giudizio alla fattispecie contrattuale di cui all'art. 1936 cod. civ.; Ric. 2021 n. 16738 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -12- - che, difatti, non ricorre "il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo" (tra le tante, Cass. Sez. 5, ord. 6 dicembre 2017, n. 29191, Rv. 646290- 01); - che il giudice — diversamente da quanto assume la società interveniente nella propria memoria ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. — "non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4), cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'«iter» argomentativo seguito", di talché "il vizio di omessa pronuncia", che è "configurabile allorché risulti del tutto omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto", invece "non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto" (da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 25 giugno 2020, n. 12652, Rv. 658279-01); - che quanto, invece, alla doglianza relativa all'omessa pronuncia del giudice di appello sulla eccezione relativa alla scelta del rito sommario, è qui sufficiente ribadire che il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo in relazione a domande o eccezioni sostanziali, non pure a eccezioni e questioni processuali (Cass. Sez. 3, sent. 15 aprile 2019, n. 10422, Rv. 653579-01; nello stesso senso Cass. Sez. 3, sent. 11 ottobre 2018, n. 25154, Rv. 651158-01; Cass. Sez. 2, ord. 25 gennaio 2018, n. 1876, Rv. 647132-01); Ric. 2021 n. 16738 sez. M3 - ud. 14-07-2022 -13- - che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; - che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. PQM La Corte rigetta il ricorso, condannando la società Cassa di Risparmio di Asti a rifondere, al Comune di Cassato, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in C 12.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per