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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 08057/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 170-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 466, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente Ric. 2018 n. 00170 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -2- agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 299/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 18/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Udine la [OSCURATO:SOCIETA]. affinché fosse condannata al pagamento della somma di € 600.000,00 a titolo di indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex art. 1751 c.c., anche tenendo conto dell’apporto arrecato agli affari della convenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nonché di € 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno per il mancato rispetto del termine di preavviso e di ulteriori € 500.000,00 a titolo di risarcimento del danno per la violazione degli obblighi contrattuali.

Deduceva che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. società diversa dall’attrice, aveva svolto l’attività di agente per conto della convenuta sin dal 1998, e successivamente in virtù di contratto a tempo indeterminato del 31/12/2003, per la promozione della vendita di mobili in vari marcati esteri.

Con convenzione del 31/3/2009 la committente e l’agente avevano risolto consensualmente il contratto e nello stesso giorno la [OSCURATO:SOCIETA] aveva concluso con l’attrice, società Ric. 2018 n. 00170 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -3- neocostituita, un contratto di agenzia del pari a tempo indeterminato, di contenuto identico a quello preesistente, la cui efficacia decorreva dal 1 aprile 2009.

Le tre società, sempre in data 31 marzo 2009, avevano sottoscritto una dichiarazione trilaterale, redatta in forma di lettera predisposta dalla WWTS [OSCURATO:PERSONA], e sottoscritta per accettazione dalle altre parti, nella quale, nel riepilogare le vicende che avevano portato allo scioglimento del precedente contratto di agenzia, si indicava l’importo delle indennità maturate del vecchio agente, disponendosi che però le stesse sarebbero state accantonate in favore del nuovo agente, che le avrebbe ricevute una volta che fossero maturate le condizioni di cui all’art. 1751 c.c..

Successivamente, in data 4/11/2009 la committente comunicava il recesso dal contratto di agenzia alla [OSCURATO:SOCIETA]., comunicando i conteggi di quanto dovuto a titolo di indennità, determinato in base agli accordi economici collettivi.

A tale comunicazione l’attrice aveva replicato che non potesse farsi riferimento agli accordi in questione, ma occorreva tenere conto del criterio meritocratico, anche in relazione all’andamento del precedente rapporto di agenzia, e ciò in quanto, come si ricavava dalla detta dichiarazione trilaterale, le parti non avevano inteso solo cedere il diritto alle indennità in favore della nuova agente, ma avevano piuttosto dato vita ad una vera e propria cessione del contratto di agenzia, il che rendeva anche illegittimo, in quanto effettuato senza il Ric. 2018 n. 00170 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -4- rispetto del termine di preavviso, il recesso intimato dalla [OSCURATO:SOCIETA].

Nella resistenza della convenuta, il Tribunale di Udine con la sentenza n. 361 del 13 marzo 2014, accoglieva in parte la domanda attorea, ritenendo che vi fosse continuità tra i due rapporti di agenzia, stante il subentro dell’attrice nel rapporto già in essere, e condannava la convenuta al pagamento delle indennità di cui all’art. 1751 c.c. sulla base del criterio meritocratico, e ciò in quanto doveva reputarsi che l’accordo del 31 marzo 2009 fosse simulato, nella parte in cui si disponeva la risoluzione consensuale del vecchio rapporto e la conclusione di un nuovo ed autonomo contratto di agenzia.

Condannava la convenuta al pagamento della somma di € 579.457,03, detratto l’acconto già ricevuto, a titolo di indennità di fine rapporto, nonché al pagamento della somma di € 268.667,98, per l’omesso rispetto del termine di preavviso, rigettando però le altre domande risarcitorie.

Avverso tale sentenza proponeva appello la preponente cui resisteva la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] anche la [OSCURATO:SOCIETA]., assumendo di avere incorporato per fusione la [OSCURATO:SOCIETA]., con atto del 4 novembre 2014, concludendo a sua volta per il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale.

La Corte d’Appello di Trieste, con la sentenza n. 299 del 18 maggio 2017, in riforma della decisione impugnata, determinava il diritto della attrice nel minore importo di € 199.411,09, quanto al creduto maturato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 00170 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -5- [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ed in € 21.250,98, quello invece maturato in proprio, condannando la [OSCURATO:SOCIETA]., tenuto conto di quanto già versato, al pagamento della residua somma di € 15.307,16, con la condanna dell’appellata alla restituzione di quanto incassato in eccedenza per effetto della sentenza di primo grado.

Compensava le spese tra appellante ed appellata e condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. al rimborso in favore dell’appellante delle spese del grado.

Richiamata la regola in tema di onere della prova della simulazione e le caratteristiche che deve avere la controdichiarazione, i giudici di appello ritenevano che non potesse attribuirsi tale valenza alla dichiarazione resa dalle parti in data 31/3/2009, il cui contenuto deponeva per la volontà di risolvere il preesistente rapporto di agenzia con la [OSCURATO:PERSONA], con la conclusione di un nuovo contratto di agenzia con la [OSCURATO:SOCIETA]., società comunque riconducibile alla proprietà della vecchia agente.

Nello stesso atto, quest’ultima aveva di intesa con la preponente, individuato l’ammontare delle indennità, convenendo che le stesse sarebbero state corrisposte al nuovo agente, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 1751 c.c.

I successivi atti negoziali intervenuti tra le parti confortavano l’effettività dell’assetto di interessi delineato nella detta scrittura, così che non poteva accedersi alla tesi sostenuta dall’attrice secondo cui in realtà le parti avessero inteso porre in essere, piuttosto che una cessione del diritto di credito, una vera e propria cessione del contratto di agenzia.

Ric. 2018 n. 00170 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -6- Pertanto, all’attrice competeva, oltre alla somma calcolata a titolo di indennità nella detta scrittura, anche l’indennità di fine rapporto ma calcolata in relazione alla breve durata del nuovo rapporto di agenzia, nulla competendo a titolo di indennità per mancato preavviso nei termini, in quanto, attesa l’autonomia del nuovo contratto di agenzia, la preponente aveva receduto nel rispetto del termine calcolato in base alla durata effettiva del nuovo rapporto.

Infine, era da reputare infondata la domanda della [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva agito in giudizio in appello sostenendo di essere subentrata a seguito di incorporazione alla società appellata, mentre dalla documentazione versata in atti risultava che in realtà aveva incorporato la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 2.Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un motivo.

L’intimata resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

3. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c. quanto all’erronea interpretazione della scrittura datata 31 marzo 2009, coeva all’accordo di risoluzione del preesistente contratto di agenzia ed alla conclusione del nuovo contratto con la ricorrente.

Il motivo riporta in primo luogo il contenuto dell’accordo de quo, che formalmente riveste la forma di missiva indirizzata dalla vecchia società alla preponente, e sottoscritta da Ric. 2018 n. 00170 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -7- quest’ultima e dalla nuova società, che si riproduce anche in questa sede: Udine 31 marzo 2009 Oggetto: convenzione data 31 dicembre 2003 Facciamo riferimento alla Convenzione indicata in oggetto tra noi sottoscritta e attualmente in vigore.

Come anticipatoVi, stiamo valutando di procedere ad una razionalizzazione e riorganizzazione della nostra struttura societaria.

Nell’ambito di tale processo, Vi richiediamo di poter procedere alla risoluzione consensuale del nostro rapporto con la contestuale stipulazione di un nuovo contratto con la neo costituita [OSCURATO:SOCIETA]., società questa interamente riconducibile alla medesima attuale proprietà.

Alla luce, dunque, delle motivazioni sottostanti alla cessazione dell’attuale convenzione, Vi chiediamo di non procedere alla corresponsione dell’indennità di cessazione del rapporto alla società scrivente ma bensì – considerata l’effettiva sostanziale prosecuzione dell’attuale rapporto con la su citata [OSCURATO:SOCIETA]. - di accantonare gli importi maturati a tale titolo alla data di cessazione del contratto a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. che verranno poi a questa da Voi corrisposti al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 1751 c.c.

Secondo un nostro calcolo essi sono al 31 dicembre 2008, così quantificabili ….

Omissis… Precisiamo comunque fin da ora che nell’ipotesi, successivamente alla risoluzione consensuale del rapporto in vigore, la scrivente risultasse sottoposta a procedura Ric. 2018 n. 00170 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -8- concorsuale i cui organi Vi richiedessero il versamento dell’indennità di fine rapporto, l’effettuazione di tale pagamento libererà [OSCURATO:SOCIETA]. da ogni obbligo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. quanto alla corresponsione degli importi come sopra “accantonati”.

Resta inteso inoltre che, relativamente all’eventuale termine di preavviso ex art. 1750 c.c. applicabile alla nuova convenzione tra [OSCURATO:SOCIETA]. esso verrà calcolato utilizzando come termine inziale l‘effettiva data di inizio del nuovo rapporto.

Quanto alla stipula della nuova convenzione Vi proponiamo la data del 01 aprile, termine dal quale avrà luogo il nuovo rapporto.

Pertanto, tenuto conto di quanto sopra esposto, Vi chiediamo di poterci dare formale accettazione della richiesta qui contenuta oltre a comunicarci i Vostri calcoli sugli importi maturati a nostro favore per i titoli sopra indicati.

Attendiamo allora di ricevere in restituzione la presente con la Vostra sottoscrizione quale accettazione di quanto in essa contenuto.

La presente viene sottoscritta anche da [OSCURATO:SOCIETA]. in segno di presa conoscenza e sua integrale e incondizionata accettazione.” Deduce parte ricorrente che tale dichiarazione deve essere intesa quale prova dell’accordo simulatorio, ovvero quale controdichiarazione, in quanto idonea a rivelare la simulazione dello scioglimento del vecchio rapporto di agenzia, avendo le parti in realtà voluto concludere una cessione del contratto di agenzia, e non anche, come invece opinato dai giudici di appello, una mera cessione del credito maturato a titolo di indennità dovute al precedente agente.

Ric. 2018 n. 00170 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -9- La Corte d’Appello è pervenuta a tale seconda soluzione affermando che emergeva la volontà di escludere il subentro della nuova società nella posizione di quella preesistente, la quale aveva provveduto a determinare l’importo delle indennità di fine rapporto, senza lasciare alcuna discrezionalità alla nuova società.

Non poteva consentire una diversa soluzione il richiamo al fatto che vi fosse un’effettiva sostanziale prosecuzione del rapporto, in quanto, alla luce dell’intero tenore del contratto e di tutte le sue previsioni, l’espressione intendeva sottolineare come tra i due contratti vi fosse un rapporto solo temporale di continuità, come confermato dalle date rispettivamente di chiusura e di nascita dei due rapporti.

Peraltro, la liberatoria della [OSCURATO:SOCIETA] per l’ipotesi di pagamento agli organi di una eventuale procedura concorsuale della [OSCURATO:PERSONA] denotava la volontà di quest’ultima di chiudere la propria posizione, potendo intendersi la previsione in tema di accantonamento delle indennità quale manifestazione dell’interesse a non incassare le somme dovute in un determinato momento.

La conferma della soluzione di continuità giuridica tra i due rapporti si ricavava anche dalla previsione in punto di termine di preavviso, che era stato autonomamente indicato in ragione della conclusione del nuovo contratto.

Ancora, ha osservato che il pagamento dell’indennità in favore della appellata non poteva reputarsi condizionato anche al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 1751 c.c., potendo Ric. 2018 n. 00170 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -10- esser pagata solo se anche la nuova società avesse maturato il diritto al pagamento dell’indennità prevista dalla norma, ma in realtà era stato indicato un termine futuro e certo, rappresentato dalla cessazione del rapporto con il nuovo agente.

Assume parte ricorrente che trattasi di interpretazione del testo negoziale evidentemente operata in violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, essendo quindi giunta ad una soluzione connotata da evidente illogicità.

Si evidenzia che in primo luogo non vi sarebbe una totale coincidenza tra la data di instaurazione del nuovo rapporto di agenzia ed i criteri con i quali sono state calcolate le indennità e previsti gli obiettivi di vendita per il nuovo agente, essendosi per entrambi presa a riferimento la data del 31 dicembre 2008, e non anche quella del 31 marzo 2009.

Si aggiunge che una serie di previsioni sarebbero del tutto inutili, ove si ritenga che le parti volessero porre in essere solo una cessione del diritto di credito, e la sentenza non chiarisce le ragioni della scelta di far accantonare le indennità già maturate in favore del nuovo agente.

Trattasi di errori interpretativi che sono stati realizzati in diretta violazione del criterio letterale di cui all’art. 1362 c.c., essendo stato del tutto trascurato il riferimento alla “effettiva sostanziale prosecuzione dell’attuale rapporto…” che depone per la soluzione della cessione del contratto di agenzia, non potendosi confondere la soluzione temporale con quella sostanziale.

Ric. 2018 n. 00170 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -11- Ancora, nella scrittura l’utilizzo del termine “accantonare” depone per un richiamo alla terminologia contenuta negli accordi di categoria che contrasta con la tesi della cessione del credito.

Inoltre, risulterebbe violato il precetto di cui all’art. 1363 c.c., avendo la sentenza letto le clausole in via autonoma, e non anche sistematica.

In primo luogo, il calcolo dell’indennità avviene ad un momento anteriore a quello della cessazione del vecchio contratto circostanza questa che, letta unitamente al riferimento alla prosecuzione sostanziale, avrebbe dovuto indurre a ritenere che vi fosse stata una cessione del contratto e non del diritto di credito.

Del tutto insoddisfacente è l’interpretazione della clausola volta a disciplinare l’ipotesi di intervento della procedura concorsuale della vecchia società, in quanto la stessa mirava a garantire la preponente per le conseguenze che sarebbero potute derivare ove gli organi dele procedure concorsuali, facendo affidamento sull’apparenza della situazione, avessero preteso le indennità già maturate dalla precedente società.

Analoghe considerazioni vanno svolte quanto alla previsione in punto di termine di preavviso, in quanto, ove i due rapporti fossero stati autonomi, non si sarebbe posta la necessità di specificare che il detto termine andava calcolato sula base della data di formale conclusione del nuovo contratto di agenzia.

Ric. 2018 n. 00170 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -12- Altrettanto erronea, ed in contrasto con le regole di interpretazione sistematica, è la conclusione raggiunta quanto al richiamo al maturare delle condizioni ex art. 1751 c.c., per il pagamento dell’indennità alla nuova società, in quanto la sentenza ha ritenuto che le parti avessero inteso far riferimento ad un vero e proprio termine, pur in presenza della lettera del contratto, che invece subordinava il pagamento al ricorrere di tutti i presupposti dell’art. 1751 c.c., che rendeva quindi il diritto condizionato.

Inoltre, la sentenza ha omesso del tutto di prendere in esame il successivo comportamento delle parti, in quanto, come si ricavava dal tenore delle missive scambiate tra le parti successivamente alla decisione della controricorrente di recedere dal secondo rapporto, si evince come le stesse parti ritenessero che il rapporto fosse continuato con la nuova società, il che rende la scrittura compatibile con la soluzione della cessione del contratto e non del diritto di credito.

Infine, si evidenzia che la tesi della ricorrente ha il conforto anche del contenuto dei due contratti di agenzia, che si presentano quasi identici, a conferma quindi del fatto che tra le parti vi era la volontà di cedere il contratto. 4.Il motivo è infondato.

Rileva la Corte che, in tema di simulazione, la controdichiarazione costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto che pur non avendo carattere negoziale, non si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio, di talché non solo non deve essere Ric. 2018 n. 00170 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -13- coeva all'atto simulato, ma non deve neppure necessariamente provenire da tutti i partecipi all'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione, purché si tratti della parte contro il cui interesse è redatta, da quella parte, cioè, che trae vantaggio dall'atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le derivano dall'atto contro cui questa è redatta (Cass. n.14590 del 01/10/2003).

E’ però essenziale che la medesima contenga il riconoscimento o l’accertamento della simulazione, così che, pur essendo necessario per l'esistenza della simulazione che l'accordo simulatorio sia coevo all'atto simulato e vi partecipino tutte le parti contraenti, nulla impedisce, viceversa, che la controdichiarazione sia posteriore a tale atto e provenga da una sola delle parti, e - cioè - quella contro il cui interesse è redatta, purché sia consegnata alle altre parti che hanno redatto l'atto simulato (Cass. n. 4410 del 04/05/1998; Cass.n. 12709 del 27/11/1992; Cass. n. 7084 del 09/06/1992).

E’ stato poi precisato che la prova della simulazione di un contratto può essere fondata, ove non vi osti la limitazione dettata per le parti dall’art. 1417 c.c., anche su elementi presuntivi, purché tutti gravi, precisi e concordanti, di talché nessun dubbio deve permanere sul carattere fittizio dell'atto impugnato, così che il convincimento del giudice del merito sulla sussistenza o meno della simulazione costituisce un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, ove esso Ric. 2018 n. 00170 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -14- sia fondato sulle risultanze processuali e si presenti come il risultato di una coerente attività logica (Cass. n. 15160 del 28/10/2002; Cass. n. 14562/2004; Cass. n. 17628/2007).

Tuttavia, poiché al fine di determinare il contenuto di un contratto il giudice del merito deve tener conto anche della eventuale controdichiarazione (Cass. n. 464 del 18/01/1983), ove si assuma che questa esista, al fine di accertare quale sia stato il reale contenuto della contrattazione, il giudice di merito deve esaminare nel loro complesso le clausole sia dell’atto apparente che della controdichiarazione, con riferimento anche ai motivi che fossero in essi indicati (cfr. Cass. n. 1254 del 17/05/1966).

Orbene, già partendo da tale premessa, che appare necessaria, avendo la ricorrente dedotto che in realtà la scrittura sopra riportata avrebbe valore di controdichiarazione, il confronto tra i vari atti negoziali intervenuti quasi coevamente (scioglimento del preesistente rapporto di agenzia e conclusione di un nuovo contratto) non trovano una chiara ed inconfutabile smentita nel contenuto della dichiarazione oggetto di causa, posto che nella premessa, la vecchia agente, assumendo la necessità di dover provvedere ad una riorganizzazione societaria (da intendersi verosimilmente riferita al gruppo facente capo alla medesima proprietà), conferma la volontà di voler risolvere consensualmente il vecchio contratto e di stipulare un nuovo contratto, con una nuova società, come detto sempre riferibile alla medesima proprietà, con l’utilizzo di espressioni lessicali Ric. 2018 n. 00170 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -15- che appaiono corrispondenti, quanto al programma delineato, alla successiva stipula degli atti negoziali, la cui portata effettuale risulta corrispondente alla delineazione operata nella scrittura in esame.

Già tale considerazione rende quindi arduo percorrere la strada della natura simulata della cessione del credito, non rinvenendosi nella dichiarazione in esame quella univoca volontà di sottolineare la natura solamente apparente dell’autonomia dei due rapporti di agenzia, quale scaturente dagli atti poi effettivamente posti in essere.

Al fine però di superare tale apparenza, e pur dovendosi tenere conto dei limiti che la legge pone alla prova della simulazione tra le parti, la tesi della ricorrente si sostanzia nell’affermare che una più attenta esegesi della scrittura avrebbe dovuto far concludere per la volontà delle parti di dissimulare una cessione del contratto di agenzia, con tutte le ricadute quanto alla misura delle indennità ed alla individuazione del termine di preavviso, stante la necessità di non poter traguardare il giudizio sul solo segmento contrattuale cronologicamente collocato dopo il 1 aprile 2009, ma anche sul periodo anteriore, a far data dalla nascita del primo rapporto di agenzia.

Quanto all’interpretazione del contratto, questa Corte ha anche di recente ribadito che, a norma dell'art. 1362 c.c., il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può Ric. 2018 n. 00170 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -16- ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un'espressione "prima facie" chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti; ne consegue che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime (Cass. n. 32786/2022; Cass. n. 9380/2016; Cass.n. 34795/2021).

E’ però pursempre necessario dare priorità a l senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c. (Cass. n. 33451/2021), con la precisazione che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontàdei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (Cass. n. 21576/2019).

Ric. 2018 n. 00170 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -17- Va altresì ricordato che, a differenza dell'attività di interpretazione del contratto, che è diretta alla ricerca della comune volontà dei contraenti e integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, l'attività di qualificazione giuridica è finalizzata a individuare la disciplina applicabile alla fattispecie e, affidandosi al metodo della sussunzione, è suscettibile di verifica in sede di legittimità non solo per ciò che attiene alla descrizione del modello tipico di riferimento, ma anche per quanto riguarda la rilevanza qualificante attribuita agli elementi di fatto accertati e le implicazioni effettuali conseguenti (Cass. n. 15603/2021; Cass. n. 9996/2019).

Infatti, ai fini della ricostruzione dell'accordo negoziale, l'attività del giudice del merito si articola in due fasi; la prima diretta ad interpretare la volontà delle parti, ossia ad individuare gli effetti da esse avuti di mira, che consiste in un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo della motivazione, la seconda volta a qualificare il negozio mediante l'attribuzione di un "nomen iuris", riconducendo quell'accordo negoziale ad un tipo legale o assumendo che sia atipico, fase sindacabile in cassazione per violazione di legge, e segnatamente dei criteri ermeneutici indicati dagli artt. 1362 e ss. c.c. (Cass. n. 3590/2021).

Resta in ogni caso fermo che, ove non ricorra l’errore di sussunzione sopra indicato, l’allegazione della violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt.1362 e ss. c.c., deve precisare in quale modo e con quali Ric. 2018 n. 00170 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -18- considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. n. 9461/2021; Cass. n. 11254/2018, a mente della quale la violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra; Cass. n. 27136/2017; Cass. n. 2465/2015).

Poste tali premesse in punto di dritto, ritiene il Collegio che la critica mossa dalla ricorrente non denoti l’effettiva violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, ma si risolva piuttosto nella sollecitazione ad un diverso esito interpretativo, senza che però le censure siano effettivamente idonee ad acclarare l’assoluta implausibilità ed insostenibilità della soluzione cui è pervenuto il giudice di appello.

E’ innegabile che il tenore letterale delle espressioni utilizzate anche in quella che la ricorrente individua come controdichiarazione deponga per la volontà di dare vita a due autonomi contratti, nei quali la qualità di agente viene assunta da diverse società, facenti capo alla medesima proprietà, e ciò Ric. 2018 n. 00170 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -19- in risposta ad un’esigenza che si assume essere della stessa proprietà, interessata da un processo di razionalizzazione e di riorganizzazione.

E’ altrettanto confortata dal testo contrattuale la conclusione secondo cui i due rapporti erano destinati a non avere soluzione di continuità dal punto di vista cronologico, apparendo priva di decisività, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, il richiamo alla “effettiva sostanziale prosecuzione dell’attuale rapporto”, che lungi dallo spiegarsi come necessariamente correlata alla soluzione della cessione del contratto, ben potrebbe giustificarsi con l’interesse della preponente a mantenere, sia pure con un nuovo agente, la gestione delle proprie vendite all’estero, ma secondo le modalità già garantite in passato dal vecchio agente, come peraltro confermato anche dalla sostanziale identità del contenuto dei due contratti che, lungi dal confortare in maniera necessaria la tesi della ricorrente, ben potrebbe trovare giustificazione nell’intento della preponente di disciplinare, pur a fronte della necessità della proprietà delle due società, di sciogliere il precedente rapporto di agenzia, il nuovo rapporto secondo modalità economiche e giuridiche conformi a quelle seguite nel passato.

L’aggettivo “sostanziale”, quindi, non depone necessariamente per l’unicità del contratto di agenzia, sebbene oggetto di cessione, ma può essere letto, pur a seguito della conclusione di un nuovo contratto, come volontà delle parti di assicurare Ric. 2018 n. 00170 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -20- che la disciplina economica e contrattuale rimanesse la medesima anche con il nuovo agente.

Quanto alla disciplina delle indennità, di cui la sentenza gravata sostiene essere intervenuta la cessione, la soluzione de qua ben potrebbe trovare una sua spiegazione logica nel fatto che, poiché la decisione di risolvere il contratto di agenzia preesistente scaturiva da un’esigenza della stessa agente, a mente dell’art. 1751 c.c., ove non si fosse acceduto alla risoluzione consensuale, con la costituzione di un nuovo rapporto, il vecchio agente avrebbe potuto perdere il diritto alle indennità (che appunto non spettano in caso di recesso dell’agente), di modo che la riconduzione della vicenda nell’ambito della risoluzione consensuale avrebbe permesso di conseguire il relativo diritto, con la possibilità però per la preponente di poter posticiparne il versamento in favore della nuova agente (società la cui proprietà è riconducibile al medesimo soggetto) al ricorrere della cessazione del rapporto con il nuovo agente (in tal modo assicurandosi un vantaggio sia per la preponente, non onerata dell’immediato versamento delle indennità, che per la proprietà del vecchio agente che, pur essendo interessata a far venire meno il vecchio contratto, avrebbe però conservato il diritto al versamento delle indennità).

Del tutto neutro ai fini della scelta interpretativa appare poi l’utilizzo del termine “accantonare”, che di per sé non consente di reputare univoca la soluzione cui mira la difesa Ric. 2018 n. 00170 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -21- della ricorrente, ben prestandosi unicamente a designare il fenomeno della mera posticipazione del versamento.

Quanto alle previsioni che le parti hanno dettato per l’ipotesi di pagamento dell’indennità agli organi dell’eventuale procedura concorsuale che avrebbe potuto colpire la cedente, la tesi dell’implausibilità della soluzione del giudice di appello, parte dal presupposto che sarebbe già dimostrata l’esistenza di una cessione del contatto, che invece deve essere oggetto di dimostrazione, ben potendosi ipotizzare che la pattuizione risponda all’esigenza di far fronte alla pretesa degli organi della procedura i quali si troverebbero di fronte ad un atto di cessione del credito privo di apparente giustificazione sul piano dell’onerosità (rientrando la scelta anche nelle logiche infragruppo di dotare la nuova società di un diritto di credito) e quindi a carattere gratuito (come riconosce la stessa ricorrente a pag. 19, ove si aderisca alla tesi della cessione del credito), che in quanto tale non potrebbe essere opposto alla procedura che ben potrebbe quindi reclamarne l’esazione dalla preponente.

In tale ottica quindi la clausola mira a sollevare la preponente dal rischio correlato al dover tacitare le pretese dalla procedura, con il conseguente venir meno anche della pretesa della cessionaria del diritto di credito.

Ancora, non assume connotazione di decisività, sempre in vista dalla valutazione di implausibilità dell’interpretazione data dai giudici di merito, il lieve scostamento cronologico tra le datedi cessazione del vecchio e nascita del nuovo rapporto Ric. 2018 n. 00170 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -22- di agenzia, in rapporto alla diversa data in relazione alla quale sono state calcolate le indennità oggetto di cessione, trovando tale differenza una giustificazione anche nel solo fatto che era più agevole, anche dal punto di vista contabile, far riferimento alla data di chiusura dell’anno solare, potendosi ipotizzare al momento della conclusione dell’intesa, l’assenza dei dati relativi al primo trimestre del 2009.

Né infine può tacciarsi di assoluta incongruità la soluzione della sentenza impugnata quanto al richiamo, perché la cessionaria potesse esigere il diritto di credito ceduto, al fatto che ricorressero le condizioni di cui all’art. 1751 c.c., in quanto, anche a voler tacere del fatto che la soluzione raggiunta, che ha reputato che in realtà le parti avessero previsto un termine e non una condizione, si palesa maggiormente favorevole per la ricorrente, il richiamo anche al ricorrere delle condizioni dettate dalla norma de qua si potrebbe giustificare perché, come sopra visto, il riconoscimento delle indennità alla vecchia agente, pur a fronte della sua esigenza di far cessare il rapporto era frutto di una soluzione concordata, e quindi la preponente voleva condizionare tale effetto alla circostanza che anche il nuovo agente avesse avuto diritto al versamento delle indennità, senza incorrere in una delle ipotesi in cui a norma dell’articolo citato, il relativo diritto non compete.

La previsione in merito al termine di preavviso lungi poi dal confortare la tesi della ricorrente, risulta evidentemente confermativa della volontà negoziale come oggetto di Ric. 2018 n. 00170 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -23- ricostruzione da parte del giudice di appello, ben potendosi intendere la clausola come finalizzata proprio a dissipare ogni eventuale incertezza ed a ribadire la totale autonomia tra i due contratti.

Quanto, infine, al comportamento successivo delle parti, richiamata l’irrilevanza ai fini che qui interessano della sostanziale sovrapponibilità del contenuto dei due contratti di agenzia, una diversa chiave di lettura delle missive riportate al punto 1.4 del ricorso può essere data proprio partendo dal dato pacifico e ribadito nella scrittura, dell’identità della proprietà delle due società, di guisa che appare giustificabile che la missiva indirizzata alla persona fisica, che pacificamente gestiva le due società, facesse richiamo all’attività dal medesimo svolto anche prima della successione delle due società, ma senza che sia dato ricavare da ciò in maniera inconfutabile la pretesa esistenza della cessione del contratto.

Ne deriva che la soluzione del giudice di merito non può essere tacciata di avere violato le regole di interpretazione sia letterale che sistematica, avendo la relativa motivazione esaminato in maniera complessiva le varie clausole, individuando la loro giustificazione proprio nella prospettiva ermeneutica prescelta, assicurando ad ognuna di avere una sua coerenza rispetto alla causa in concreto individuata per l‘accordo intervenuto, e conservandone la portata effettuale, nel rispetto dellaregola di cui all’art. 1367 c.c.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Ric. 2018 n. 00170 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -24-

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 170-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 466, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente Ric. 2018 n. 00170 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -2- agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 299/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 18/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Udine la [OSCURATO:SOCIETA]. affinché fosse condannata al pagamento della somma di € 600.000,00 a titolo di indennità di cessazione del rapporto di agenzia ex art. 1751 c.c., anche tenendo conto dell’apporto arrecato agli affari della convenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nonché di € 100.000,00 a titolo di risarcimento del danno per il mancato rispetto del termine di preavviso e di ulteriori € 500.000,00 a titolo di risarcimento del danno per la violazione degli obblighi contrattuali. Deduceva che la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. società diversa dall’attrice, aveva svolto l’attività di agente per conto della convenuta sin dal 1998, e successivamente in virtù di contratto a tempo indeterminato del 31/12/2003, per la promozione della vendita di mobili in vari marcati esteri. Con convenzione del 31/3/2009 la committente e l’agente avevano risolto consensualmente il contratto e nello stesso giorno la [OSCURATO:SOCIETA] aveva concluso con l’attrice, società Ric. 2018 n. 00170 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -3- neocostituita, un contratto di agenzia del pari a tempo indeterminato, di contenuto identico a quello preesistente, la cui efficacia decorreva dal 1 aprile 2009. Le tre società, sempre in data 31 marzo 2009, avevano sottoscritto una dichiarazione trilaterale, redatta in forma di lettera predisposta dalla WWTS [OSCURATO:PERSONA], e sottoscritta per accettazione dalle altre parti, nella quale, nel riepilogare le vicende che avevano portato allo scioglimento del precedente contratto di agenzia, si indicava l’importo delle indennità maturate del vecchio agente, disponendosi che però le stesse sarebbero state accantonate in favore del nuovo agente, che le avrebbe ricevute una volta che fossero maturate le condizioni di cui all’art. 1751 c.c.. Successivamente, in data 4/11/2009 la committente comunicava il recesso dal contratto di agenzia alla [OSCURATO:SOCIETA]., comunicando i conteggi di quanto dovuto a titolo di indennità, determinato in base agli accordi economici collettivi. A tale comunicazione l’attrice aveva replicato che non potesse farsi riferimento agli accordi in questione, ma occorreva tenere conto del criterio meritocratico, anche in relazione all’andamento del precedente rapporto di agenzia, e ciò in quanto, come si ricavava dalla detta dichiarazione trilaterale, le parti non avevano inteso solo cedere il diritto alle indennità in favore della nuova agente, ma avevano piuttosto dato vita ad una vera e propria cessione del contratto di agenzia, il che rendeva anche illegittimo, in quanto effettuato senza il Ric. 2018 n. 00170 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -4- rispetto del termine di preavviso, il recesso intimato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Nella resistenza della convenuta, il Tribunale di Udine con la sentenza n. 361 del 13 marzo 2014, accoglieva in parte la domanda attorea, ritenendo che vi fosse continuità tra i due rapporti di agenzia, stante il subentro dell’attrice nel rapporto già in essere, e condannava la convenuta al pagamento delle indennità di cui all’art. 1751 c.c. sulla base del criterio meritocratico, e ciò in quanto doveva reputarsi che l’accordo del 31 marzo 2009 fosse simulato, nella parte in cui si disponeva la risoluzione consensuale del vecchio rapporto e la conclusione di un nuovo ed autonomo contratto di agenzia. Condannava la convenuta al pagamento della somma di € 579.457,03, detratto l’acconto già ricevuto, a titolo di indennità di fine rapporto, nonché al pagamento della somma di € 268.667,98, per l’omesso rispetto del termine di preavviso, rigettando però le altre domande risarcitorie. Avverso tale sentenza proponeva appello la preponente cui resisteva la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] anche la [OSCURATO:SOCIETA]., assumendo di avere incorporato per fusione la [OSCURATO:SOCIETA]., con atto del 4 novembre 2014, concludendo a sua volta per il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale. La Corte d’Appello di Trieste, con la sentenza n. 299 del 18 maggio 2017, in riforma della decisione impugnata, determinava il diritto della attrice nel minore importo di € 199.411,09, quanto al creduto maturato dalla [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 00170 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -5- [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ed in € 21.250,98, quello invece maturato in proprio, condannando la [OSCURATO:SOCIETA]., tenuto conto di quanto già versato, al pagamento della residua somma di € 15.307,16, con la condanna dell’appellata alla restituzione di quanto incassato in eccedenza per effetto della sentenza di primo grado. Compensava le spese tra appellante ed appellata e condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. al rimborso in favore dell’appellante delle spese del grado. Richiamata la regola in tema di onere della prova della simulazione e le caratteristiche che deve avere la controdichiarazione, i giudici di appello ritenevano che non potesse attribuirsi tale valenza alla dichiarazione resa dalle parti in data 31/3/2009, il cui contenuto deponeva per la volontà di risolvere il preesistente rapporto di agenzia con la [OSCURATO:PERSONA], con la conclusione di un nuovo contratto di agenzia con la [OSCURATO:SOCIETA]., società comunque riconducibile alla proprietà della vecchia agente. Nello stesso atto, quest’ultima aveva di intesa con la preponente, individuato l’ammontare delle indennità, convenendo che le stesse sarebbero state corrisposte al nuovo agente, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 1751 c.c. I successivi atti negoziali intervenuti tra le parti confortavano l’effettività dell’assetto di interessi delineato nella detta scrittura, così che non poteva accedersi alla tesi sostenuta dall’attrice secondo cui in realtà le parti avessero inteso porre in essere, piuttosto che una cessione del diritto di credito, una vera e propria cessione del contratto di agenzia. Ric. 2018 n. 00170 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -6- Pertanto, all’attrice competeva, oltre alla somma calcolata a titolo di indennità nella detta scrittura, anche l’indennità di fine rapporto ma calcolata in relazione alla breve durata del nuovo rapporto di agenzia, nulla competendo a titolo di indennità per mancato preavviso nei termini, in quanto, attesa l’autonomia del nuovo contratto di agenzia, la preponente aveva receduto nel rispetto del termine calcolato in base alla durata effettiva del nuovo rapporto. Infine, era da reputare infondata la domanda della [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva agito in giudizio in appello sostenendo di essere subentrata a seguito di incorporazione alla società appellata, mentre dalla documentazione versata in atti risultava che in realtà aveva incorporato la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 2.Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un motivo. L’intimata resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. 3. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c. quanto all’erronea interpretazione della scrittura datata 31 marzo 2009, coeva all’accordo di risoluzione del preesistente contratto di agenzia ed alla conclusione del nuovo contratto con la ricorrente. Il motivo riporta in primo luogo il contenuto dell’accordo de quo, che formalmente riveste la forma di missiva indirizzata dalla vecchia società alla preponente, e sottoscritta da Ric. 2018 n. 00170 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -7- quest’ultima e dalla nuova società, che si riproduce anche in questa sede: Udine 31 marzo 2009 Oggetto: convenzione data 31 dicembre 2003 Facciamo riferimento alla Convenzione indicata in oggetto tra noi sottoscritta e attualmente in vigore. Come anticipatoVi, stiamo valutando di procedere ad una razionalizzazione e riorganizzazione della nostra struttura societaria. Nell’ambito di tale processo, Vi richiediamo di poter procedere alla risoluzione consensuale del nostro rapporto con la contestuale stipulazione di un nuovo contratto con la neo costituita [OSCURATO:SOCIETA]., società questa interamente riconducibile alla medesima attuale proprietà. Alla luce, dunque, delle motivazioni sottostanti alla cessazione dell’attuale convenzione, Vi chiediamo di non procedere alla corresponsione dell’indennità di cessazione del rapporto alla società scrivente ma bensì – considerata l’effettiva sostanziale prosecuzione dell’attuale rapporto con la su citata [OSCURATO:SOCIETA]. - di accantonare gli importi maturati a tale titolo alla data di cessazione del contratto a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. che verranno poi a questa da Voi corrisposti al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 1751 c.c. Secondo un nostro calcolo essi sono al 31 dicembre 2008, così quantificabili …. Omissis… Precisiamo comunque fin da ora che nell’ipotesi, successivamente alla risoluzione consensuale del rapporto in vigore, la scrivente risultasse sottoposta a procedura Ric. 2018 n. 00170 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -8- concorsuale i cui organi Vi richiedessero il versamento dell’indennità di fine rapporto, l’effettuazione di tale pagamento libererà [OSCURATO:SOCIETA]. da ogni obbligo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. quanto alla corresponsione degli importi come sopra “accantonati”. Resta inteso inoltre che, relativamente all’eventuale termine di preavviso ex art. 1750 c.c. applicabile alla nuova convenzione tra [OSCURATO:SOCIETA]. esso verrà calcolato utilizzando come termine inziale l‘effettiva data di inizio del nuovo rapporto. Quanto alla stipula della nuova convenzione Vi proponiamo la data del 01 aprile, termine dal quale avrà luogo il nuovo rapporto. Pertanto, tenuto conto di quanto sopra esposto, Vi chiediamo di poterci dare formale accettazione della richiesta qui contenuta oltre a comunicarci i Vostri calcoli sugli importi maturati a nostro favore per i titoli sopra indicati. Attendiamo allora di ricevere in restituzione la presente con la Vostra sottoscrizione quale accettazione di quanto in essa contenuto. La presente viene sottoscritta anche da [OSCURATO:SOCIETA]. in segno di presa conoscenza e sua integrale e incondizionata accettazione.” Deduce parte ricorrente che tale dichiarazione deve essere intesa quale prova dell’accordo simulatorio, ovvero quale controdichiarazione, in quanto idonea a rivelare la simulazione dello scioglimento del vecchio rapporto di agenzia, avendo le parti in realtà voluto concludere una cessione del contratto di agenzia, e non anche, come invece opinato dai giudici di appello, una mera cessione del credito maturato a titolo di indennità dovute al precedente agente. Ric. 2018 n. 00170 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -9- La Corte d’Appello è pervenuta a tale seconda soluzione affermando che emergeva la volontà di escludere il subentro della nuova società nella posizione di quella preesistente, la quale aveva provveduto a determinare l’importo delle indennità di fine rapporto, senza lasciare alcuna discrezionalità alla nuova società. Non poteva consentire una diversa soluzione il richiamo al fatto che vi fosse un’effettiva sostanziale prosecuzione del rapporto, in quanto, alla luce dell’intero tenore del contratto e di tutte le sue previsioni, l’espressione intendeva sottolineare come tra i due contratti vi fosse un rapporto solo temporale di continuità, come confermato dalle date rispettivamente di chiusura e di nascita dei due rapporti. Peraltro, la liberatoria della [OSCURATO:SOCIETA] per l’ipotesi di pagamento agli organi di una eventuale procedura concorsuale della [OSCURATO:PERSONA] denotava la volontà di quest’ultima di chiudere la propria posizione, potendo intendersi la previsione in tema di accantonamento delle indennità quale manifestazione dell’interesse a non incassare le somme dovute in un determinato momento. La conferma della soluzione di continuità giuridica tra i due rapporti si ricavava anche dalla previsione in punto di termine di preavviso, che era stato autonomamente indicato in ragione della conclusione del nuovo contratto. Ancora, ha osservato che il pagamento dell’indennità in favore della appellata non poteva reputarsi condizionato anche al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 1751 c.c., potendo Ric. 2018 n. 00170 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -10- esser pagata solo se anche la nuova società avesse maturato il diritto al pagamento dell’indennità prevista dalla norma, ma in realtà era stato indicato un termine futuro e certo, rappresentato dalla cessazione del rapporto con il nuovo agente. Assume parte ricorrente che trattasi di interpretazione del testo negoziale evidentemente operata in violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, essendo quindi giunta ad una soluzione connotata da evidente illogicità. Si evidenzia che in primo luogo non vi sarebbe una totale coincidenza tra la data di instaurazione del nuovo rapporto di agenzia ed i criteri con i quali sono state calcolate le indennità e previsti gli obiettivi di vendita per il nuovo agente, essendosi per entrambi presa a riferimento la data del 31 dicembre 2008, e non anche quella del 31 marzo 2009. Si aggiunge che una serie di previsioni sarebbero del tutto inutili, ove si ritenga che le parti volessero porre in essere solo una cessione del diritto di credito, e la sentenza non chiarisce le ragioni della scelta di far accantonare le indennità già maturate in favore del nuovo agente. Trattasi di errori interpretativi che sono stati realizzati in diretta violazione del criterio letterale di cui all’art. 1362 c.c., essendo stato del tutto trascurato il riferimento alla “effettiva sostanziale prosecuzione dell’attuale rapporto…” che depone per la soluzione della cessione del contratto di agenzia, non potendosi confondere la soluzione temporale con quella sostanziale. Ric. 2018 n. 00170 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -11- Ancora, nella scrittura l’utilizzo del termine “accantonare” depone per un richiamo alla terminologia contenuta negli accordi di categoria che contrasta con la tesi della cessione del credito. Inoltre, risulterebbe violato il precetto di cui all’art. 1363 c.c., avendo la sentenza letto le clausole in via autonoma, e non anche sistematica. In primo luogo, il calcolo dell’indennità avviene ad un momento anteriore a quello della cessazione del vecchio contratto circostanza questa che, letta unitamente al riferimento alla prosecuzione sostanziale, avrebbe dovuto indurre a ritenere che vi fosse stata una cessione del contratto e non del diritto di credito. Del tutto insoddisfacente è l’interpretazione della clausola volta a disciplinare l’ipotesi di intervento della procedura concorsuale della vecchia società, in quanto la stessa mirava a garantire la preponente per le conseguenze che sarebbero potute derivare ove gli organi dele procedure concorsuali, facendo affidamento sull’apparenza della situazione, avessero preteso le indennità già maturate dalla precedente società. Analoghe considerazioni vanno svolte quanto alla previsione in punto di termine di preavviso, in quanto, ove i due rapporti fossero stati autonomi, non si sarebbe posta la necessità di specificare che il detto termine andava calcolato sula base della data di formale conclusione del nuovo contratto di agenzia. Ric. 2018 n. 00170 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -12- Altrettanto erronea, ed in contrasto con le regole di interpretazione sistematica, è la conclusione raggiunta quanto al richiamo al maturare delle condizioni ex art. 1751 c.c., per il pagamento dell’indennità alla nuova società, in quanto la sentenza ha ritenuto che le parti avessero inteso far riferimento ad un vero e proprio termine, pur in presenza della lettera del contratto, che invece subordinava il pagamento al ricorrere di tutti i presupposti dell’art. 1751 c.c., che rendeva quindi il diritto condizionato. Inoltre, la sentenza ha omesso del tutto di prendere in esame il successivo comportamento delle parti, in quanto, come si ricavava dal tenore delle missive scambiate tra le parti successivamente alla decisione della controricorrente di recedere dal secondo rapporto, si evince come le stesse parti ritenessero che il rapporto fosse continuato con la nuova società, il che rende la scrittura compatibile con la soluzione della cessione del contratto e non del diritto di credito. Infine, si evidenzia che la tesi della ricorrente ha il conforto anche del contenuto dei due contratti di agenzia, che si presentano quasi identici, a conferma quindi del fatto che tra le parti vi era la volontà di cedere il contratto. 4.Il motivo è infondato. Rileva la Corte che, in tema di simulazione, la controdichiarazione costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto che pur non avendo carattere negoziale, non si inserisce come elemento essenziale nel procedimento simulatorio, di talché non solo non deve essere Ric. 2018 n. 00170 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -13- coeva all'atto simulato, ma non deve neppure necessariamente provenire da tutti i partecipi all'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione, purché si tratti della parte contro il cui interesse è redatta, da quella parte, cioè, che trae vantaggio dall'atto simulato mentre assume, con la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le derivano dall'atto contro cui questa è redatta (Cass. n.14590 del 01/10/2003). E’ però essenziale che la medesima contenga il riconoscimento o l’accertamento della simulazione, così che, pur essendo necessario per l'esistenza della simulazione che l'accordo simulatorio sia coevo all'atto simulato e vi partecipino tutte le parti contraenti, nulla impedisce, viceversa, che la controdichiarazione sia posteriore a tale atto e provenga da una sola delle parti, e - cioè - quella contro il cui interesse è redatta, purché sia consegnata alle altre parti che hanno redatto l'atto simulato (Cass. n. 4410 del 04/05/1998; Cass.n. 12709 del 27/11/1992; Cass. n. 7084 del 09/06/1992). E’ stato poi precisato che la prova della simulazione di un contratto può essere fondata, ove non vi osti la limitazione dettata per le parti dall’art. 1417 c.c., anche su elementi presuntivi, purché tutti gravi, precisi e concordanti, di talché nessun dubbio deve permanere sul carattere fittizio dell'atto impugnato, così che il convincimento del giudice del merito sulla sussistenza o meno della simulazione costituisce un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, ove esso Ric. 2018 n. 00170 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -14- sia fondato sulle risultanze processuali e si presenti come il risultato di una coerente attività logica (Cass. n. 15160 del 28/10/2002; Cass. n. 14562/2004; Cass. n. 17628/2007). Tuttavia, poiché al fine di determinare il contenuto di un contratto il giudice del merito deve tener conto anche della eventuale controdichiarazione (Cass. n. 464 del 18/01/1983), ove si assuma che questa esista, al fine di accertare quale sia stato il reale contenuto della contrattazione, il giudice di merito deve esaminare nel loro complesso le clausole sia dell’atto apparente che della controdichiarazione, con riferimento anche ai motivi che fossero in essi indicati (cfr. Cass. n. 1254 del 17/05/1966). Orbene, già partendo da tale premessa, che appare necessaria, avendo la ricorrente dedotto che in realtà la scrittura sopra riportata avrebbe valore di controdichiarazione, il confronto tra i vari atti negoziali intervenuti quasi coevamente (scioglimento del preesistente rapporto di agenzia e conclusione di un nuovo contratto) non trovano una chiara ed inconfutabile smentita nel contenuto della dichiarazione oggetto di causa, posto che nella premessa, la vecchia agente, assumendo la necessità di dover provvedere ad una riorganizzazione societaria (da intendersi verosimilmente riferita al gruppo facente capo alla medesima proprietà), conferma la volontà di voler risolvere consensualmente il vecchio contratto e di stipulare un nuovo contratto, con una nuova società, come detto sempre riferibile alla medesima proprietà, con l’utilizzo di espressioni lessicali Ric. 2018 n. 00170 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -15- che appaiono corrispondenti, quanto al programma delineato, alla successiva stipula degli atti negoziali, la cui portata effettuale risulta corrispondente alla delineazione operata nella scrittura in esame. Già tale considerazione rende quindi arduo percorrere la strada della natura simulata della cessione del credito, non rinvenendosi nella dichiarazione in esame quella univoca volontà di sottolineare la natura solamente apparente dell’autonomia dei due rapporti di agenzia, quale scaturente dagli atti poi effettivamente posti in essere. Al fine però di superare tale apparenza, e pur dovendosi tenere conto dei limiti che la legge pone alla prova della simulazione tra le parti, la tesi della ricorrente si sostanzia nell’affermare che una più attenta esegesi della scrittura avrebbe dovuto far concludere per la volontà delle parti di dissimulare una cessione del contratto di agenzia, con tutte le ricadute quanto alla misura delle indennità ed alla individuazione del termine di preavviso, stante la necessità di non poter traguardare il giudizio sul solo segmento contrattuale cronologicamente collocato dopo il 1 aprile 2009, ma anche sul periodo anteriore, a far data dalla nascita del primo rapporto di agenzia. Quanto all’interpretazione del contratto, questa Corte ha anche di recente ribadito che, a norma dell'art. 1362 c.c., il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può Ric. 2018 n. 00170 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -16- ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un'espressione "prima facie" chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti; ne consegue che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime (Cass. n. 32786/2022; Cass. n. 9380/2016; Cass.n. 34795/2021). E’ però pursempre necessario dare priorità a l senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c. (Cass. n. 33451/2021), con la precisazione che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontàdei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (Cass. n. 21576/2019). Ric. 2018 n. 00170 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -17- Va altresì ricordato che, a differenza dell'attività di interpretazione del contratto, che è diretta alla ricerca della comune volontà dei contraenti e integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, l'attività di qualificazione giuridica è finalizzata a individuare la disciplina applicabile alla fattispecie e, affidandosi al metodo della sussunzione, è suscettibile di verifica in sede di legittimità non solo per ciò che attiene alla descrizione del modello tipico di riferimento, ma anche per quanto riguarda la rilevanza qualificante attribuita agli elementi di fatto accertati e le implicazioni effettuali conseguenti (Cass. n. 15603/2021; Cass. n. 9996/2019). Infatti, ai fini della ricostruzione dell'accordo negoziale, l'attività del giudice del merito si articola in due fasi; la prima diretta ad interpretare la volontà delle parti, ossia ad individuare gli effetti da esse avuti di mira, che consiste in un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo della motivazione, la seconda volta a qualificare il negozio mediante l'attribuzione di un "nomen iuris", riconducendo quell'accordo negoziale ad un tipo legale o assumendo che sia atipico, fase sindacabile in cassazione per violazione di legge, e segnatamente dei criteri ermeneutici indicati dagli artt. 1362 e ss. c.c. (Cass. n. 3590/2021). Resta in ogni caso fermo che, ove non ricorra l’errore di sussunzione sopra indicato, l’allegazione della violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt.1362 e ss. c.c., deve precisare in quale modo e con quali Ric. 2018 n. 00170 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -18- considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. n. 9461/2021; Cass. n. 11254/2018, a mente della quale la violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra; Cass. n. 27136/2017; Cass. n. 2465/2015). Poste tali premesse in punto di dritto, ritiene il Collegio che la critica mossa dalla ricorrente non denoti l’effettiva violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, ma si risolva piuttosto nella sollecitazione ad un diverso esito interpretativo, senza che però le censure siano effettivamente idonee ad acclarare l’assoluta implausibilità ed insostenibilità della soluzione cui è pervenuto il giudice di appello. E’ innegabile che il tenore letterale delle espressioni utilizzate anche in quella che la ricorrente individua come controdichiarazione deponga per la volontà di dare vita a due autonomi contratti, nei quali la qualità di agente viene assunta da diverse società, facenti capo alla medesima proprietà, e ciò Ric. 2018 n. 00170 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -19- in risposta ad un’esigenza che si assume essere della stessa proprietà, interessata da un processo di razionalizzazione e di riorganizzazione. E’ altrettanto confortata dal testo contrattuale la conclusione secondo cui i due rapporti erano destinati a non avere soluzione di continuità dal punto di vista cronologico, apparendo priva di decisività, diversamente da quanto sostiene la ricorrente, il richiamo alla “effettiva sostanziale prosecuzione dell’attuale rapporto”, che lungi dallo spiegarsi come necessariamente correlata alla soluzione della cessione del contratto, ben potrebbe giustificarsi con l’interesse della preponente a mantenere, sia pure con un nuovo agente, la gestione delle proprie vendite all’estero, ma secondo le modalità già garantite in passato dal vecchio agente, come peraltro confermato anche dalla sostanziale identità del contenuto dei due contratti che, lungi dal confortare in maniera necessaria la tesi della ricorrente, ben potrebbe trovare giustificazione nell’intento della preponente di disciplinare, pur a fronte della necessità della proprietà delle due società, di sciogliere il precedente rapporto di agenzia, il nuovo rapporto secondo modalità economiche e giuridiche conformi a quelle seguite nel passato. L’aggettivo “sostanziale”, quindi, non depone necessariamente per l’unicità del contratto di agenzia, sebbene oggetto di cessione, ma può essere letto, pur a seguito della conclusione di un nuovo contratto, come volontà delle parti di assicurare Ric. 2018 n. 00170 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -20- che la disciplina economica e contrattuale rimanesse la medesima anche con il nuovo agente. Quanto alla disciplina delle indennità, di cui la sentenza gravata sostiene essere intervenuta la cessione, la soluzione de qua ben potrebbe trovare una sua spiegazione logica nel fatto che, poiché la decisione di risolvere il contratto di agenzia preesistente scaturiva da un’esigenza della stessa agente, a mente dell’art. 1751 c.c., ove non si fosse acceduto alla risoluzione consensuale, con la costituzione di un nuovo rapporto, il vecchio agente avrebbe potuto perdere il diritto alle indennità (che appunto non spettano in caso di recesso dell’agente), di modo che la riconduzione della vicenda nell’ambito della risoluzione consensuale avrebbe permesso di conseguire il relativo diritto, con la possibilità però per la preponente di poter posticiparne il versamento in favore della nuova agente (società la cui proprietà è riconducibile al medesimo soggetto) al ricorrere della cessazione del rapporto con il nuovo agente (in tal modo assicurandosi un vantaggio sia per la preponente, non onerata dell’immediato versamento delle indennità, che per la proprietà del vecchio agente che, pur essendo interessata a far venire meno il vecchio contratto, avrebbe però conservato il diritto al versamento delle indennità). Del tutto neutro ai fini della scelta interpretativa appare poi l’utilizzo del termine “accantonare”, che di per sé non consente di reputare univoca la soluzione cui mira la difesa Ric. 2018 n. 00170 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -21- della ricorrente, ben prestandosi unicamente a designare il fenomeno della mera posticipazione del versamento. Quanto alle previsioni che le parti hanno dettato per l’ipotesi di pagamento dell’indennità agli organi dell’eventuale procedura concorsuale che avrebbe potuto colpire la cedente, la tesi dell’implausibilità della soluzione del giudice di appello, parte dal presupposto che sarebbe già dimostrata l’esistenza di una cessione del contatto, che invece deve essere oggetto di dimostrazione, ben potendosi ipotizzare che la pattuizione risponda all’esigenza di far fronte alla pretesa degli organi della procedura i quali si troverebbero di fronte ad un atto di cessione del credito privo di apparente giustificazione sul piano dell’onerosità (rientrando la scelta anche nelle logiche infragruppo di dotare la nuova società di un diritto di credito) e quindi a carattere gratuito (come riconosce la stessa ricorrente a pag. 19, ove si aderisca alla tesi della cessione del credito), che in quanto tale non potrebbe essere opposto alla procedura che ben potrebbe quindi reclamarne l’esazione dalla preponente. In tale ottica quindi la clausola mira a sollevare la preponente dal rischio correlato al dover tacitare le pretese dalla procedura, con il conseguente venir meno anche della pretesa della cessionaria del diritto di credito. Ancora, non assume connotazione di decisività, sempre in vista dalla valutazione di implausibilità dell’interpretazione data dai giudici di merito, il lieve scostamento cronologico tra le datedi cessazione del vecchio e nascita del nuovo rapporto Ric. 2018 n. 00170 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -22- di agenzia, in rapporto alla diversa data in relazione alla quale sono state calcolate le indennità oggetto di cessione, trovando tale differenza una giustificazione anche nel solo fatto che era più agevole, anche dal punto di vista contabile, far riferimento alla data di chiusura dell’anno solare, potendosi ipotizzare al momento della conclusione dell’intesa, l’assenza dei dati relativi al primo trimestre del 2009. Né infine può tacciarsi di assoluta incongruità la soluzione della sentenza impugnata quanto al richiamo, perché la cessionaria potesse esigere il diritto di credito ceduto, al fatto che ricorressero le condizioni di cui all’art. 1751 c.c., in quanto, anche a voler tacere del fatto che la soluzione raggiunta, che ha reputato che in realtà le parti avessero previsto un termine e non una condizione, si palesa maggiormente favorevole per la ricorrente, il richiamo anche al ricorrere delle condizioni dettate dalla norma de qua si potrebbe giustificare perché, come sopra visto, il riconoscimento delle indennità alla vecchia agente, pur a fronte della sua esigenza di far cessare il rapporto era frutto di una soluzione concordata, e quindi la preponente voleva condizionare tale effetto alla circostanza che anche il nuovo agente avesse avuto diritto al versamento delle indennità, senza incorrere in una delle ipotesi in cui a norma dell’articolo citato, il relativo diritto non compete. La previsione in merito al termine di preavviso lungi poi dal confortare la tesi della ricorrente, risulta evidentemente confermativa della volontà negoziale come oggetto di Ric. 2018 n. 00170 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -23- ricostruzione da parte del giudice di appello, ben potendosi intendere la clausola come finalizzata proprio a dissipare ogni eventuale incertezza ed a ribadire la totale autonomia tra i due contratti. Quanto, infine, al comportamento successivo delle parti, richiamata l’irrilevanza ai fini che qui interessano della sostanziale sovrapponibilità del contenuto dei due contratti di agenzia, una diversa chiave di lettura delle missive riportate al punto 1.4 del ricorso può essere data proprio partendo dal dato pacifico e ribadito nella scrittura, dell’identità della proprietà delle due società, di guisa che appare giustificabile che la missiva indirizzata alla persona fisica, che pacificamente gestiva le due società, facesse richiamo all’attività dal medesimo svolto anche prima della successione delle due società, ma senza che sia dato ricavare da ciò in maniera inconfutabile la pretesa esistenza della cessione del contratto. Ne deriva che la soluzione del giudice di merito non può essere tacciata di avere violato le regole di interpretazione sia letterale che sistematica, avendo la relativa motivazione esaminato in maniera complessiva le varie clausole, individuando la loro giustificazione proprio nella prospettiva ermeneutica prescelta, assicurando ad ognuna di avere una sua coerenza rispetto alla causa in concreto individuata per l‘accordo intervenuto, e conservandone la portata effettuale, nel rispetto dellaregola di cui all’art. 1367 c.c. Il ricorso è pertanto rigettato. Ric. 2018 n. 00170 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -24- 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unific