CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 agosto 2026
Cassazione n. 24476/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], CIONEGIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'EMILIOMAURO, D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DUCA2026MASSIMO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2218SIMONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MANCUSOMICHELANGELO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PATTIROBERTA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocatoMARCO [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 12892/2025- ricorrenti -N umero sezionale 2218/2026Numero di raccolta generale 24476/2026controData pubblicazione 05/08/2026TIM - [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 3719/2024 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 09/01/2025 R.G.N. 2405/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del06/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per l'accoglimentodel ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, haconfermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui avevarespinto il ricorso proposto dai lavoratori in epigrafe neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] volto a far dichiarare nonassorbibile il superminimo riconosciuto agli stessi sino algennaio 2018, con condanna della società alla restituzione dellesomme illegittimamente detratte a detto titolo a partire da dettadata sino all’aprile 2022; ha compensato integralmente tra leparti le spese del grado.2. I giudici di appello si sono integralmente uniformati, ai sensidell’art. 118 disp. att. c.p.c., al precedente della stessa Corteterritoriale rappresentato dalla sentenza n. 2880/2023 reso inanaloga controversia.Numero registro generale 12892/2025Numero sezionale 2218/2026In estrema sintesi, la Corte ha argomentato che il riconNousmceriou dti ora ccolta generale 24476/2026Data pubblicazione 05/08/2026«sovraminimo ad personam individuale», come espressamentestabilito nelle comunicazioni individuali ricevute dai lavoratoriappellanti, fosse da interpretare nel senso della conformità allaregola generale dell’assorbibilità, mancando, nella specie, unachiara ed univoca la clausola individuale che l’escludesse.In particolare, ha ritenuto che non potesse assumere rilievo lacircostanza che la società, per anni, avesse omesso di applicarel’assorbimento in occasione delle modifiche retributiveintrodotte dalla contrattazione collettiva nazionale succedutasinel tempo; secondo la Corte, ai sensi dell’art. 1362, co. 2, c.c.,il comportamento delle parti anche successivo concorreall’interpretazione del contratto e quindi a chiarire la volontà inesso espressa, ma di certo non può condurre a dare alla clausolaun significato diverso da quello fatto palese dal tenore letterale.3. La Corte romana, poi, invocando un precedente della Cortedi Appello di Milano, rappresentato dalla sentenza n. 434/2023cui si è estesamente uniformata, avuto riguardo alla prassiaziendale dedotta dagli appellanti, ha considerato «possibile equindi legittimo che il datore di lavoro, il quale non abbia di fattoapplicato la decurtazione per alcuni anni, in presenza disuccessivi aumenti contrattuali, possa ritenersi non vincolato afarlo nella vigenza di una nuova disciplina negoziale collettivache, nulla precisando sui trattamenti individuali in atto, ne abbiaimplicitamente confermato l’assorbibilità, come da regolagenerale, e abbia fissato degli incrementi retribuitivi in uncontesto diverso da quello in cui sono stati siglati gli accordieconomici precedenti, con assetto di interessi, sindacali edatoriali, che tenga conto della congiuntura economica specificadi quel momento».Numero registro generale 12892/2025Numero sezionale 2218/20264. Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto rNicumoerrso odi rai ccolta generale 24476/2026Data pubblicazione 05/08/2026soccombenti con due motivi; ha resistito con controricorsol’intimata società.5. L’Ufficio del Pubblico Ministero ha illustrato, con memoria, leconclusioni di accoglimento del ricorso.Entrambe le parti hanno comunicato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia: «violazione e falsaapplicazione dell’art. 1362 c.c., 1° e 2° comma, per avereritenuto che nell’interpretazione del contratto la condottacomplessiva delle parti non rilevasse a fronte del tenoreletterale del testo (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)»; inparticolare si censura l’esegesi della Corte territoriale laddoveha escluso che nell’accertamento della volontà negozialerilevasse il comportamento successivo della società.2. Col secondo motivo si denuncia: «violazione e falsaapplicazione degli artt. 1173, 2077 e 2078, 1175 e 1375, 1373,1355 e 1218 c.c. per avere affermato che le obbligazioninascenti dall’uso aziendale sono liberamente superabili, edavere qualificato come disdetta l’inadempimento contrattuale(art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)».3. Il primo motivo di ricorso è fondato alla luce delleconsiderazioni già espresse da questa Corte e dalle quali ilCollegio non ravvisa ragioni per discostarsi (v. Cass. n.13192/2025, che si è pronunciata sulla sentenza della Corte diAppello di Roma n. 2880/2023, alla quale la decisione quiimpugnata si è uniformata).Numero registro generale 12892/2025Numero sezionale 2218/2026Nel precedente richiamato viene evidenziato coNmumee ro dli ara ccolta generale 24476/2026Data pubblicazione 05/08/2026giurisprudenza di legittimità abbia più volte affermato che, anorma dell'art. 1362 c.c., il dato testuale del contratto, purimportante, non può essere ritenuto decisivo ai fini dellaricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delledichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine delprocesso interpretativo, che non può arrestarsi al tenoreletterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriorielementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anchequando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso cheun'espressione prima facie chiara può non risultare più tale secollegata ad altre espressioni contenute nella stessadichiarazione o posta in relazione al comportamentocomplessivo (anche successivo) delle parti. Ne consegue chel'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è unpercorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiutol'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzionedelle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente conle restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle partimedesime (ex pluribus Cass. n. 32786/2022; Cass. n.9380/2016; Cass. n. 25840/2014).Cass. n. 13192/2025 rimarca, dunque, che nell'interpretazionedel contratto il carattere prioritario dell'elemento letterale nondeve essere inteso in senso assoluto: il richiamo nell'art. 1362c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estenderel'indagine agli altri criteri, logici, teleologici e sistematici, ancheladdove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indiciesterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti, fra i qualideve tenersi, altresì, conto del comportamento, anchesuccessivo, delle parti (Cass. n. 13595/2020; Cass. n.16181/2017).Numero registro generale 12892/2025Numero sezionale 2218/2026Ne consegue che, contrariamente al metodo adoperatNou mderoa dlli ara ccolta generale 24476/2026Data pubblicazione 05/08/2026Corte territoriale alle pagg. 10/11 nella sentenza gravata, nonè possibile negare a priori qualunque valenza delcomportamento anche successivo delle parti del contratto dainterpretare solo perché condurrebbe ad un risultato difformerispetto al significato letterale delle espressioni adoperate daicontraenti.Nel caso in esame, sovrapponibile a quello già scrutinato daCass. n. 13192/2025, va considerato che la lettera della clausoladi assorbimento si limita a fare riferimento ai futuri ed eventualiaumenti retributivi introdotti dal contratto collettivo senzaspecificarne il livello, sicché resta dubbia la portata dellaclausola, se cioè sia riferibile a qualunque livello dicontrattazione oppure – come pretendono i lavoratori – soltantoa quello aziendale. La Corte territoriale ha ritenutoomnicomprensiva la clausola individuale e per tale ragione haescluso qualunque rilievo al comportamento successivo dellasocietà datrice di lavoro. L’errore commesso è quello di averinvertito i termini del ragionamento ermeneutico: perindividuare la portata della clausola individuale – seomnicomprensiva oppure se limitata alla contrattazionecollettiva aziendale – i Giudici d’appello non potevano nontenere conto proprio del comportamento successivo delladatrice di lavoro, significativo in considerazione sia del tempodurante il quale si è protratto e reiterato (oltre un decennio), siadel numero di occasioni (due o tre rinnovi della contrattazionecollettiva nazionale) in cui si era manifestato sempre in modounivoco, nel senso di escludere l’assorbimento del superminimonei nuovi aumenti retributivi.D’altronde, come questa Corte ha già ritenuto nelle pronunziesopra ricordate, l’art. 1362 c.c. assegna all’interprete diNumero registro generale 12892/2025Numero sezionale 2218/2026ricercare la “comune intenzione delle parti” e non la letteNruam edroe dlli ara ccolta generale 24476/2026Data pubblicazione 05/08/2026clausola, che costituisce solo uno degli elementi che,unitamente ad altri – e segnatamente al comportamento anchesuccessivo dei contraenti – permette di accertare e ricostruirela “comune intenzione delle parti”, ossia l’in idem placitumconsensus.Inoltre, questa Corte ha avuto anche modo di confermaredecisioni di merito che, sulla base del comportamentosuccessivo delle parti, avevano desunto la volontà delle stessedi considerare il superminimo non assorbibile, proprio in base alfatto che esso era rimasto inalterato nel tempo, nonostante gliincrementi retributivi intervenuti nel corso del rapporto di lavoroin occasione dei rinnovi contrattuali (v. Cass. n. 10779/2020;Cass. n. 14689/2012; Cass. n. 1899/1994).4. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio per lanuova interpretazione della clausola relativa al superminimoanche e doverosamente alla luce del comportamento successivodei contraenti, segnatamente di quello tenuto dalla societàdatrice di lavoro in occasione dei rinnovi contrattuali successivirispetto alla stipula della clausola del superminimo e alla suaL’accoglimento del primo motivo induce alla dichiarazione diassorbimento del secondo, in quanto è ancora sub iudicel’interpretazione della clausola attributiva del superminimo, conla conseguenza che non viene ancora in rilievo la diversa esuccessiva questione della prassi aziendale e della suarecedibilità.Il giudice del rinvio provvederà anche alle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MNumero registro generale 12892/2025Numero sezionale 2218/2026La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara asNsuomerrbo idti ora ccolta generale 24476/2026Data pubblicazione 05/08/2026il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversacomposizione, anche per le spese.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 maggio2026.Il cons. est. La Presidente