CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 luglio 2026
Cassazione n. 23449/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,2778rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 422/2023 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 28/06/2023 R.G.N. 68/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16521/2023Numero sezionale 2778/2026Numero di raccolta generale 23449/2026Data pubblicazione 17/07/20261. La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata,ha respinto gli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA], su causesuccessivamente riunite, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Cura AbanoTerme Polispecialistica e [OSCURATO:PERSONA].Secondo quanto emerge dalla pronuncia qui gravata: «Con lasentenza n. 740/19 (non definitiva), il Tribunale di Padova,preso atto dell’annullamento del lodo in forza del quale la [OSCURATO:PERSONA] aveva corrisposto al dott. [OSCURATO:PERSONA] la sommacomplessiva di euro 129.264,88 (di cui euro 80.930 percompensi, oltre a euro 3.895,28 per interessi maturati edetratta la ritenuta d’acconto, euro 10.159,20 per spese legalied euro 34.280,40 per onorari del collegio arbitrale) ha,preliminarmente, ritenuto privo di giustificazione causale ognipagamento effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Cura in favore di GrazianiLanfroi a titolo di spese legali ed ha posto a carico di ciascunadelle parti il 50% degli onorari spettanti ai componenti delcollegio arbitrale. In relazione alla pretesa del dott. [OSCURATO:PERSONA] divedersi corrispondere il compenso ritenuto spettante perl’attività svolta in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Cura nel periodonovembre 2005 – gennaio 2006, il giudice del lavoro, sulla basedelle risultanze istruttorie, ha accertato che il dott. [OSCURATO:PERSONA] nonavrebbe maturato il diritto al compenso per 68 su 174 interventiche sarebbero stati eseguiti in autonomia da altro medico, dott.Silvestro. Inoltre, nell’esaminare l’eccezione riconvenzionaledella [OSCURATO:PERSONA] di Cura, con cui quest’ultima intendeva porre incompensazione con quanto dovuto al dott. [OSCURATO:PERSONA] i compensiindebitamente erogatigli per interventi da lui non direttamenteeseguiti nel periodo precedente, da febbraio ad agosto 2005, ilNumero registro generale 16521/2023giudice di prime cure ha accertato che 126 interventi – per cuNi umero sezionale 2778/2026Numero di raccolta generale 23449/2026erano stati pagati compensi al dott. [OSCURATO:PERSONA] - erano staDtait a pubblicazione 17/07/2026eseguiti dal collega dott. [OSCURATO:PERSONA], con conseguentericonoscimento dell’indebito. Ne è derivata la revoca del decretoingiuntivo opposto e l’accertamento dell’obbligo di restituzionea carico del dott. [OSCURATO:PERSONA] e a favore della [OSCURATO:PERSONA] di Cura delcompenso relativo agli interventi eseguiti dai dott.ri Silvestro edella metà degli onorari del collegio. Con la successiva sentenzadefinitiva è stata quantificata la somma dovuta in restituzionein euro 78.800 (a fronte dell’originario pagamento, giàeffettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Cura in esecuzione del lodo arbitrale, dieuro 129.264,88)».2. In estrema sintesi e per quanto possa rilevare in questa sededi legittimità, la Corte territoriale, confermando il giudizio diprime cure, ha escluso, interpretando il contratto dicollaborazione stipulato tra le parti, che l’accordo dicollaborazione con il dott. [OSCURATO:PERSONA] consentisse a quest’ultimo difarsi sostituire da colleghi nell’esecuzione delle prestazionioggetto di contratto, ed ha altresì escluso, in fatto, che la [OSCURATO:PERSONA] avesse esplicitamente o implicitamente acconsentito atale prassi operativa.3. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso ilsoccombente con due motivi; ha resistito con controricorso lasocietà intimata.Entrambe le parti hanno comunicato memorie.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 16521/20231. I motivi del ricorso possono essere sintetizzati secondo leN umero sezionale 2778/2026Numero di raccolta generale 23449/2026rubriche formulate dalla stessa parte ricorrente. Data pubblicazione 17/07/20261.1. Il primo motivo denuncia: «Art. 360 primo comma n. 3 cpc.Violazione o falsa applicazione degli artt.1228-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1375-2041 cc edegli artt. 2697 e 2729 cc con riferimento agli artt. 2230-2232cc. Violazione o falsa applicazione degli artt. 100-115-116-244-345 cpc con riferimento agli artt. 2033-2041-2049-2230-2232-2697-2729».1.2. Il secondo motivo denuncia: «Art. 360, primo comma n.4cpc. Nullità della sentenza o del procedimento per avere la Corted’Appello di Venezia, con vizio procedurale e motivazionalerilevante (oltre che con riferimento agli artt.1228-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1375-2033-2041-2049-2230-2232-2697-2729 cc ed agli artt. 100-115-116-244-345 cpc) con riferimento all’art. 132 cpc, ritenuto -conmotivazione meramente apparente, perplessa, incomprensibile,irriducibilmente contraddittoria- di: omettere di valutare lacarenza di interesse ad agire della [OSCURATO:PERSONA] di Cura , non avendo lastessa mai contestato il risultato delle operazioni o degliinterventi; interpretare il contratto , le evidenze probatorie e lacondotta delle parti stipulazione del contratto, nel senso diritenere non sussistente il consenso della [OSCURATO:PERSONA] di Cura allesostituzioni del dott. [OSCURATO:PERSONA] ad opera dei dottori [OSCURATO:PERSONA] eSilvestro; interpretare in senso restrittivo il concetto di cuiall’art. 2232, 2° comma cc; ritenere inammissibile perviolazione dell’art. 345 cpc (domanda nuova) e comunqueinfondata la domanda di ingiustificato/indebito arricchimentodella resistente ex artt. 2033-2041 cc proposta per la primavolta in appello dal ricorrente».Numero registro generale 16521/20232. Il ricorso non può trovare accoglimento. Numero sezionale 2778/2026Numero di raccolta generale 23449/20262.1. Il primo motivo presenta concorrenti profili dDait a pubblicazione 17/07/2026inammissibilità, ciascuno sufficiente a disattendere lacomplessiva doglianza per come è formulata.2.1.1. Innanzitutto, il ricorso per cassazione deve esserearticolato in specifiche censure riconducibili in manieraimmediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi diimpugnazione previsti dall'art. 360, comma 1, c.p.c., sicché, pursenza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esattaindicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabileche le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, traquelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (Cass., Sez.Un., n. 32415/2021; tra molte, in precedenza, Cass. n.9228/2016).E’ stato altresì precisato, sempre nella più autorevolecomposizione di questa Corte, che l'oneredi specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4,c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., a pena d'inammissibilità dellacensura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentarela violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e diraffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nellasentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare,al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precettonormativo, non potendosi demandare alla Corte il compito diindividuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascendele sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che sipongono in contrasto con essa (Cass., Sez. Un., n. 23745/2020;conf. Cass. n. 18998/2021).Infatti, il rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorsoper cassazione - da intendere alla luce del canone generaleNumero registro generale 16521/2023"della strumentalità delle forme processuali" - comporta, fraN umero sezionale 2778/2026Numero di raccolta generale 23449/2026l'altro, l'esposizione di argomentazioni chiare ed esaurientDia,t a pubblicazione 17/07/2026illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi didiritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazioneascritta alla pronuncia di merito (Cass. n. 23675/2013), inquanto è solo la esposizione delle ragioni di diritto dellaimpugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico,il contenuto della censura (Cass. n. 25044/2013; Cass. n.17739/2011; Cass. n. 7891/2007; Cass. n. 7882/2006; Cass.n. 3941/2002).L’osservanza del canone della chiarezza e della sinteticitàespositiva rappresenta l'adempimento di un preciso dovereprocessuale il cui mancato rispetto, da parte del ricorrente percassazione, lo espone al rischio di una declaratoriad'inammissibilità dell'impugnazione (Cass. n. 19100/2006) ed èdunque inammissibile un ricorso che non consenta di individuarein che modo e come le numerose norme invocate sarebberostate violate nella sentenza impugnata, quali sarebbero i principidi diritto asseritamente trasgrediti nonché i punti dellamotivazione specificamente viziati (Cass. n. 17178/2014 egiurisprudenza ivi richiamata).Nella specie, la denuncia di violazione di una sequela di normedi diritto, sostanziali ma anche processuali, non è accompagnatada un’adeguata illustrazione di come si concreti l’error iniudicando rispetto a ciascuna di esse, con specifico confronto tral’interpretazione dell’enunciato normativo e le affermazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata che si assumonoerrate, di modo che non è resa possibile l’operazione di correttasussunzione delle singole censure.2.1.2. In secondo luogo, il vizio di violazione o falsa applicazionedi norma di diritto, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., ricorre oNumero registro generale 16521/2023non ricorre per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fattoN umero sezionale 2778/2026Numero di raccolta generale 23449/2026accertato, la norma non sia stata applicata quando dovevDaat a pubblicazione 17/07/2026esserlo, ovvero che sia stata applicata quando non si doveva,ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata afattispecie non esattamente compresa nella norma (tra lemolteplici, Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 22348/2007); sicchéil sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma didiritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fattoincontestata perché è quella che è stata operata dai giudici delmerito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione dellavicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si èfuori dall’ambito di operatività dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., e la censura è attratta inevitabilmente nei confini delsindacabile esclusivamente ex art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio cheappunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra leparti.Nel motivo all’attenzione del Collegio, la deduzione del vizio diviolazione di norme di diritto transita attraverso una diversavalutazione dei fatti, a partire dalla diversa interpretazione dellavolontà negoziale, come conclamato anche dagli ampiriferimenti ai materiali istruttori e documentali.Ma l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esattainterpretazione della norma, quindi al vizio di cui all’art. 360 n.3 c.p.c., e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito,sottratta al sindacato di legittimità (v. Cass. n. 35922/2023;Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 640/2019; Cass. n. 10320/2018;Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 195/2016).2.1.3. Col motivo in esame si evoca impropriamente ancNhumee rola re gistro generale 16521/2023Numero sezionale 2778/2026violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che degli artNtu.m 2er6o 9di 7ra ccolta generale 23449/2026e 2729 c.c. Data pubblicazione 17/07/2026Come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass.,Sez. Un., n. 20867/2020; tra le tante in conformità, v. Cass. n.9731 del 2025), per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. ènecessario denunciare che il giudice non abbia posto afondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioèabbia giudicato in contraddizione con la prescrizione dellanorma, il che significa che per realizzare la violazione deveavere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cuialla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, ocontraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base diprove non introdotte dalle parti e disposte invece di suainiziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potereofficioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre dettaviolazione non si può ravvisare nella mera circostanza che ilgiudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che adaltre).Parimenti la pronuncia rammenta che la violazione dell'art. 116c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nelvalutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, nonabbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo dilegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria(come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora laprova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbiainvece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudenteapprezzamento, mentre, ove si deduca – come nella specie -Numero registro generale 16521/2023che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudenteN umero sezionale 2778/2026Numero di raccolta generale 23449/2026apprezzamento della prova, la censura era consentita ai senDsait a pubblicazione 17/07/2026dell'art. 360, n. 5, c.p.c., nel testo previgente ed ora solo inpresenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questaCorte fin da Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014.Neppure è configurabile la violazione dell’art. 2697 c.c., chericorre soltanto quando il giudice abbia attribuito l’onere dellaprova a una parte diversa da quella che ne è gravata secondole regole di scomposizione della fattispecie sostanziale, e nonquando si censuri la valutazione compiuta in ordineall’assolvimento di tale onere. Nella specie, la Corte territorialenon ha invertito il criterio legale di riparto, ma ha apprezzato lerisultanze istruttorie ai fini della prova dell’esatto adempimentodella prestazione professionale.Quanto all’art. 2729 c.c., il ricorrente non riesce ad individuareun uso di presunzioni prive dei requisiti legali di gravità,precisione e concordanza, né dimostra che la Corte territorialeabbia omesso ogni valutazione complessiva degli elementiindiziari; contrappone, piuttosto, alla valutazione compiuta dalgiudice di merito una diversa inferenza ritenuta preferibile,sollecitando un sindacato sul risultato dell’apprezzamentopresuntivo non consentito in sede di legittimità.2.1.4. Infine, occorre evidenziare che il primo motivo di ricorsosostanzialmente critica l’interpretazione fornita dalla Corteterritoriale al contratto intercorso tra le parti.Tuttavia, l’accertamento della volontà negoziale si sostanzia inun accertamento di fatto (di recente, Cass. n. 32946/2025; inprecedenza, tra molte, Cass. n. 9070/2013; Cass. n.12360/2014), riservato all'esclusiva competenza del giudice delmerito (cfr. Cass. n. 17067/2007; Cass. n. 11756/2006; più direcente, conf. Cass. n. 22318/2023); tali valutazioni del giudiceNumero registro generale 16521/2023di merito in proposito soggiacciono, nel giudizio di cassazioneN, umero sezionale 2778/2026Numero di raccolta generale 23449/2026ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legaDlait a pubblicazione 17/07/2026di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza diuna motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n.21576/2019; Cass. n. 20634/2018; Cass. n. 4851/2009; Cass.n. 3187/2009; Cass. n. 15339/2008; Cass. n. 11756/2006;Cass. n. 6724/2003; Cass. n. 17427/2003) e, nel vigore delnovellato art. 360 c.p.c., di una motivazione che valichi la sogliadel cd. “minimum costituzionale” (v. Cass. n. 18214/2024, oltrequelle più recenti già citate).Nessuna delle due citate censure, però, può risolversi in unacritica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che sisostanzi nella mera contrapposizione di una differenteinterpretazione; inoltre la denuncia del vizio motivazionaledev'essere effettuata mediante la precisa indicazione dellelacune argomentative, ovvero delle illogicità consistentinell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significatoestraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei puntiinficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati daun'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempreche questi vizi emergano appunto dal ragionamento logicosvolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza (intermini, Cass. n. 15367/2024).Infatti, per risalente insegnamento, sia la denuncia dellaviolazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia di vizimotivazionali esigono una specifica indicazione - ossia laprecisazione del modo attraverso il quale si è realizzatal’anzidetta violazione e delle ragioni della insanabilecontraddittorietà del ragionamento del giudice di merito - nonpotendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazioneloro attribuita, nella mera contrapposizione di unaNumero registro generale 16521/2023interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli:N umero sezionale 2778/2026Numero di raccolta generale 23449/2026Cass. n. 18375/2006; Cass. n. 12468/2004; Cass. nDa.t a pubblicazione 17/07/202622979/2004, Cass. n. 7740/2003; Cass. n. 12366/2002; Cass.n. 11053/2000).Nella specie, al cospetto dell’approdo esegetico cui è pervenutala Corte distrettuale, parte ricorrente, nella sostanza, si limita arivendicare un’alternativa interpretazione più favorevole circa icontenuti dell’accordo stipulato tra le parti; ma per sottrarsi alsindacato di legittimità quella data dal giudice al testo non deveessere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto,ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché,quando di un testo negoziale sono possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito - alla parte che aveva propostol'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi insede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra(Cass. n. 10131/2006).Invero, pur cumulativamente evocando i criteri degli artt. 1362,1363, 1366, 1367 e 1371 c.c., chi ricorre non dimostra che laCorte territoriale abbia disapplicato una specifica regolaermeneutica. Piuttosto contrappone al significato attribuito dallasentenza a talune espressioni il diverso rilievo assegnatoall’autonomia organizzativa, al risultato utile e concreto e aicomportamenti successivi.In definitiva, le doglianze in scrutinio si risolvonosostanzialmente in una critica dell'esito dell'interpretazione cuiè pervenuta la Corte di Appello e nella sollecitazione di unainterpretazione alternativa; si tratta, perciò, di una censura dimerito, che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità(così Cass., Sez. Un., n. 9839/2021).Né il richiamo all’art. 2232 c.c. consente di superare taleconclusione, poiché la Corte territoriale non ha negato inNumero registro generale 16521/2023astratto la possibilità per il prestatore d’opera intellettuale dNi umero sezionale 2778/2026Numero di raccolta generale 23449/2026avvalersi di sostituti o ausiliari, ma ha accertato, coDnat a pubblicazione 17/07/2026valutazione di merito qui non specificamente censurabile neitermini propri dell’art. 360, n. 3, c.p.c., che nel caso concretoné il contratto né gli usi consentivano la sostituzionenell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’incarico.2.1.5. Circa la questione concernente la domanda diarricchimento senza causa, occorre sottolineare che la Corteterritoriale ha fondato la decisione non solo sulla novità delladomanda in appello, ma anche, con autonoma ratio decidendi,sul difetto di prova dell’impoverimento, non avendo il ricorrentedimostrato di avere remunerato i professionisti che avevanoeseguito le prestazioni.Parte ricorrente non svolge una efficace critica idonea acensurare tale autonoma ragione della decisione, sicché ogniquestione concernente la proponibilità in appello della domandaex art. 2041 c.c. resta priva di decisività.2.2. Il secondo motivo, con cui si deduce, ai sensi del n. 4dell’art. 360 c.p.c., una motivazione della Corte territorialemeramente apparente, perplessa, incomprensibile,irriducibilmente contraddittoria, è infondato.2.2.1. Come noto, le Sezioni unite di questa Corte già richiamate(Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno sancito chel’anomalia motivazionale, implicante una violazione di leggecostituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo checomporta la nullità della sentenza solo nel caso di «mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», di«motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili», di «motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile».Si è ulteriormente precisato che di «motivazione apparenNtuem»er oo re gistro generale 16521/2023Numero sezionale 2778/2026di «motivazione perplessa e incomprensibile» può Npuamrelrao rdis rai ccolta generale 23449/2026laddove essa non renda «percepibili le ragioni della decisioneDa,t a pubblicazione 17/07/2026perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere l’iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consenta alcun effettivocontrollo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice» (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016; v. pure Cass. SS.UU.n. 16599 del 2016).Ciò non ricorre nella specie, poiché è chiaramente percepibile ilpercorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale nelconfermare la pronuncia di primo grado: essa ha escluso che ilcontratto consentisse la sostituzione e ha reputato nonconcludenti il modulo di consenso, l’accesso dei collaboratori allastruttura, le comunicazioni e i pagamenti.A determinare il vizio radicale di nullità della sentenza non sonosufficienti né un’eventuale insufficienza della motivazione né,tanto meno, la circostanza che essa non soddisfi le aspettativedella parte soccombente; in particolare, non può determinare lanullità della sentenza la circostanza che la stessa non abbiaesaminato tutte le argomentazioni difensive, salvo che ciò nonsi traduca in una violazione del canone della corrispondenza trail chiesto e il pronunciato da far valere ai sensi dell’art. 112c.p.c.2.2.2. Risulta infondato anche il profilo di censura relativoall’art. 100 c.p.c., atteso che l’interesse ad agire della [OSCURATO:PERSONA] diCura discende dall’avvenuto pagamento di somme in forza di unlodo successivamente annullato e dalla dedotta inesistenza deldiritto contrattuale del professionista a percepire compensi perprestazioni non personalmente eseguite. La circostanza che gliinterventi abbiano prodotto un risultato utile o siano statiNumero registro generale 16521/2023rimborsati dal S.S.N. attiene al merito delle rispettive pretese eN umero sezionale 2778/2026Numero di raccolta generale 23449/2026non elimina l’interesse processuale alla ripetizione delle sommDeat a pubblicazione 17/07/2026ritenute non dovute.2.2.3. infine, la censura relativa al travisamento di talunielementi è dedotta, nel motivo in esame, al di fuori dei limitiposti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5792del 2024.La pronuncia ha chiarito che: “Il travisamento del contenutooggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svistaconcernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica dellariconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio,trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione perrevocazione per errore di fatto, in concorso dei presuppostirichiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fattoprobatorio abbia costituito un punto controverso sul quale lasentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento riflettala lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, ilvizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, aisensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti difatto processuale o sostanziale”.Nel caso si lamenta il significato che la Corte territoriale hae alle deposizioni testimoniali. Si tratta quindi di criticaall’attività valutativa e inferenziale del giudice di merito, non ditravisamento del contenuto oggettivo della prova nel sensoprecisato dalle Sezioni Unite.3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto nel suocomplesso; le spese seguono la soccombenza e sono liquidatecome da dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 11N5um edroe rle gistro generale 16521/2023Numero sezionale 2778/20262002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della leNugmgereo dni r.a ccolta generale 23449/2026228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dDeait a pubblicazione 17/07/2026presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese liquidate in euro 7.000,00, oltre euro 200 peresborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nellamisura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 4 giugno 2026.La PresidenteDott.ssa Margherita LeoneNumero registro generale 16521/2023Numero sezionale 2778/2026Numero di raccolta generale 23449/2026Data pubblicazione 17/07/2026