CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23704/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale -contro2026INGALLINELLA ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato2220MASSIMO [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - ricorrente incidentale -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA].;- ricorrente principale - controricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 1534/2023 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 13/06/2023 R.G.N. 3630/2021;Numero registro generale 24956/2023udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza deNl umero sezionale 2220/2026Numero di raccolta generale 23704/202606/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] LUIGDIat a pubblicazione 21/07/2026CASO;udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per il rigetto delricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 4195/2021 il Tribunale di Napoli avevarigettato il ricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiestonei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. di: 1) accertare e dichiararel’illegittimità dei provvedimenti adottati da detta società, con iquali venivano assorbite le somme corrisposte a titolo diaumento sovramininimo individuale ad personam, nonché diquelle assorbite a titolo di ERS e, per l’effetto, ripristinare le vocidella retribuzione illegittimamente revocate, restituendo gliimporti trattenuti e pagando quelli dovuti dal momentodell’abolizione all’effettivo ripristino; 2) accertare e dichiarare ilsuperminimo individuale riconosciuto all’istante un dirittoquesito del lavoratore per l’avvenuta rinuncia della società; 3)accertare e dichiarare il suo diritto a vedersi riconoscere tutte lesomme dovute a titolo di superminimo contrattualmenteprevisto a titolo individuale, nella misura sopra indicata, ancheper il periodo decorrente dal febbraio 2018 (dal quale non erapiù stato corrisposto dalla resistente ai dipendenti), nonché lacorresponsione del superminimo individuale nella misuraquantificata in ricorso o comunque di quella anche maggiore cherisultasse a seguito di CTU contabile; 4) per l’effetto,condannare la società al pagamento in suo favore di tutte lesomme spettanti a titolo di superminimo individuale ed ERSNumero registro generale 24956/2023nella misura quantificata in ricorso o comunque di quella ancheN umero sezionale 2220/2026Numero di raccolta generale 23704/2026maggiore risultante a seguito di CTU. Data pubblicazione 21/07/20262. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diNapoli, in parziale accoglimento dell’appello proposto dallavoratore contro la suddetta sentenza di primo grado, cosìprovvedeva; - dichiarava non assorbibile il superminimoindividuale riconosciuto al lavoratore e per l’effetto; - dichiaravail diritto dell’appellante a percepire detta voce retributiva nellamisura corrisposta nel gennaio 2018; - condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione, in favore dell’appellante, dellesomme detratte dal febbraio 2018 dalla medesima voceretributiva, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT edinteressi al saggio legale sulle somme via via rivalutate dalladata di maturazione dei singoli crediti al saldo; - rigettava glialtri capi di domanda; - compensava interamente tra le parti lespese del doppio grado.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferivadiffusamente: a) quello che il lavoratore aveva dedotto erichiesto nel ricorso introduttivo del giudizio; b) le difese edeccezioni della convenuta; c) ciò che aveva considerato e decisoil primo giudice; d) i due motivi d’appello del lavoratore; e) laposizione assunta in secondo grado dalla società.4. Tanto premesso, la Corte riteneva, in punto di fatto,pacifico che il rapporto di lavoro dell’allora appellante eraproseguito senza soluzione di continuità pur in presenza diplurime modifiche della persona giuridica-datore di lavoro e cheil lavoratore, a far tempo dal 1993, aveva percepito emolumentiad personam diversamente denominati – aumento di merito,superminimo ad personam – che mai erano stati assorbiti dagliNumero registro generale 24956/2023aumenti di retribuzione attribuiti dal CCNL ovvero per effetto dNi umero sezionale 2220/2026Numero di raccolta generale 23704/2026progressione in carriera. Data pubblicazione 21/07/20264.1. Inoltre, la Corte, svolta una serie di considerazioni intema di uso aziendale, giudicava nella specie rilevantel’attribuzione generalizzata e spontanea del beneficio che, nelcaso di specie, era costituito dalla permanenza delsuperminimo, per circa tredici anni ed a fronte di due modifichedel contratto collettivo applicato e dei rinnovi della parteeconomica intervenuti negli anni 2003, 2005, 2007, 2009 e2013.4.2. Osservava ancora che la natura di fonte sociale, equindi collettiva, dell’uso aziendale, desunta dai principi generalidell’ordinamento dei rapporti di lavoro, comportava, da un lato,la rilevanza soggettiva della sola qualità di datore di lavoro, e,dall’altro, che l’uso sia liberamente modificabile da altre fontisovraordinate di carattere collettivo (i contratti nazionali eaziendali) anche in peius; ma che, nel caso di specie, non eraintervenuta alcuna pattuizione poiché la datrice di lavoro si eralimitata ad un mero inadempimento degli obblighi assunti senzaformulare alcuna proposta od intavolare alcuna trattativa, ancheindividuale, con i beneficiari del trattamento.4.3. Secondo la Corte, neppure poteva configurarsi unrituale recesso dall’accordo.4.4. Infine, la Corte non riteneva fondato, invece, ilsecondo motivo d’appello con il quale il lavoratore si doleva delriassorbimento operato dalla datrice di lavoro in riferimentoall’[OSCURATO:PERSONA] (ERS) introdotto con l’accordodel 23 novembre 2017.Numero registro generale 24956/20235. Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoN umero sezionale 2220/2026Numero di raccolta generale 23704/2026ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Data pubblicazione 21/07/20266. Resiste il lavoratore intimato con controricorso,contenente ricorso incidentale a mezzo di unico motivo; cui laricorrente principale ha replicato con controricorso.7. Il Presidente aggiunto di questa Corte Suprema, condecreto depositato il 25.7.2025, rilevato, tra l’altro, quantorappresentato dal Presidente titolare di questa Sezione Lavorocirca la giurisprudenza formatasi nella stessa Sezione in ordinealle questioni poste dal ricorso per cassazione, rigettaval’istanza di assegnazione del medesimo ricorso alle Sezioni Unitedella Corte, avanzata dai difensori di [OSCURATO:SOCIETA]., edisponeva trasmettersi il fascicolo alla Sezione Lavoro.8. Il P.G. in propria memoria scritta concludeva per ilrigetto del ricorso, e la ricorrente depositava memoria, in vistadell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].9. A seguito di ordinanza interlocutoria depositata il25.2.2026, è stata fissata pubblica udienza.10. Le parti private hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione efalsa applicazione dei principi giurisprudenziali in tema diassorbimento dei superminimi, nonché degli artt. 1362, comma2, 2078 e 2697 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), conriferimento alla legittimità dell’assorbimento dei superminimioperato dalla Società ed all’insussistenza di un uso aziendale edi un comportamento concludente nel senso di non assorbire ipredetti emolumenti”.2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e Nufmaelrsoa re gistro generale 24956/2023Numero sezionale 2220/2026applicazione degli artt. 1373 e 2078 c.c., nonché dei Npurmienroc dipi rai ccolta generale 23704/2026giurisprudenziali in tema di disdettabilità dell’uso aziendale (arDta.t a pubblicazione 21/07/2026360, comma 1, n. 3, c.p.c.), con riferimento alla legittimità delrecesso intimato da [OSCURATO:SOCIETA]., a fronte del quale laSocietà ha provveduto ad operare l’assorbimento per cui ècausa”.3. Detti motivi (riassunti come sopra dalla stessaricorrente), esaminabili congiuntamente per connessione, sonoinfondati.4. La questione sollevata dalla società e sorretta da plurimeargomentazioni espresse negli scritti difensivi, oltre che in sededi discussione orale, concerne i rapporti tra superminimo, usoaziendale e recesso in controversie che hanno dato luogo ad undiffuso contenzioso, anche innanzi a questa Corte.Il tema è stato affrontato, con riferimento alla medesimasocietà, in più pronunce (Cass. n. 12473, n. 12477, n. 13192,n. 16166, n. 16171, n. 16178 del 2025), che hanno dato luogoa un orientamento al quale il Collegio intende dare continuitàalla luce delle considerazioni che seguono.5. Ai fini di un ordinato iter motivazionale è opportunomuovere dall’evoluzione della giurisprudenza in materia.5.1. In tema di usi negoziali e sul processo della loroformazione in ambito lavoristico, con due sentenze delle Sezioniunite di questa Corte, nella metà degli anni ’90 del secolo scorso(Cass., Sez. Un., n. 3134/1994; Cass., Sez. Un., n. 3101/1995),sono stati affermati i seguenti principi:Numero registro generale 24956/2023a) l'uso negoziale si forma a seguito di una prassi, comportanteN umero sezionale 2220/2026Numero di raccolta generale 23704/2026per i lavoratori un trattamento più favorevole rispetto a quellDoat a pubblicazione 21/07/2026previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, prassigeneralizzata nei confronti dei dipendenti anche di una solaazienda; in questo caso si parla di uso aziendale;b) per la formazione dell'uso i singoli atti, in cui la prassi sisostanzia, devono essere compiuti spontaneamente e non inesecuzione di un obbligo, sicché è la mera reiterazione dicomportamenti ad integrare la fattispecie costitutiva degli usinegoziali o di fatto;c) gli usi negoziali s'inseriscono nei singoli contratti individuali enon nei contratti collettivi nazionali o aziendali, per cui soltantola concorde volontà delle parti del rapporto può escluderel'inserzione dell'uso nel contratto e le condizioni di miglior favoredall'uso derivanti non possono essere derogate, in pejus per ilavoratori, dalla contrattazione collettiva.5.2. Tale ultima affermazione ha trovato precisazione esviluppo nella giurisprudenza successiva, a partire dallacompiuta ricognizione effettuata da Cass. n. 1773/2000 (inprecedenza v. pure Cass. n. 9690/1996).Analiticamente confutato l’assunto della riconducibilità degliusi aziendali alle clausole d’uso ex art. 1340 c.c., con il citatoarresto viene considerato che l'essenza dell'uso aziendaleconsiste nel far sorgere l'obbligazione a carico del datore dilavoro non solo nei confronti dei beneficiari del comportamento,ma anche nei confronti degli altri dipendenti i quali, in tempidiversi e successivi, conseguiranno la medesima qualifica o sitroveranno ad affrontare la stessa vicenda del rapporto dilavoro, con la conseguente impossibilità di ricondurre ilfenomeno alle normali categorie civilistiche ed alla prospettivapuramente negoziale e individuale.Numero registro generale 24956/2023La natura e gli effetti di questa particolare fonte dNi umero sezionale 2220/2026Numero di raccolta generale 23704/2026regolazione dei rapporti di lavoro rappresentata dagli uDsait a pubblicazione 21/07/2026aziendali è stata, quindi, desunta dai principi propridell'ordinamento del lavoro.Si è richiamata la giurisprudenza che riconosce come tra "leconseguenze che ne derivano secondo legge" (dalla conclusionedi un contratto di lavoro), alla stregua dell'espressioneadoperata dall'art. 1374 c.c., vi sia l'assoggettamento delrapporto alle fonti sociali, definite tali perché non sonoespressione di funzione pubblica ma neppure realizzano meriinteressi individuali.Tra le fonti sociali vengono collocati non solo i contratti eaccordi collettivi nazionali e aziendali ovvero i regolamentiaziendali, ma, altresì, “l'uso aziendale, quale fatto-fonterientrante tra i casi, numerosi, in cui la legge considerairrilevante la volontà dell'autore di un comportamento, poichénon ammette, comunque, l'autore a provare l’inesistenza nelcaso concreto di un intento negoziale (…), e costituente, quindi,fonte di obbligazione e di regolamentazione collettiva deirapporti di lavoro ai sensi degli art. 1374 e 1173 c.c.” (Cass. n.1773/2000 cit.). Il trattamento di miglior favore della collettivitàdei dipendenti, al pari del regolamento d'impresa, costituisceanch'esso espressione del potere di iniziativa economica deldatore di lavoro, attuato con atti volontari che rappresentanouna fonte di obbligazione quando integrano la fattispecie di usoaziendale, che si risolve in un nuovo assetto diregolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro.Secondo la pronuncia citata, dalla natura di fonte sociale, equindi collettiva, dell'uso aziendale, desunta dai principi generalidell'ordinamento dei rapporti di lavoro, consegue che sialiberamente modificabile da altre fonti sovraordinate diNumero registro generale 24956/2023carattere collettivo (i contratti nazionali e aziendali), anche inN umero sezionale 2220/2026Numero di raccolta generale 23704/2026peius; la modifica dell'uso può anche essere l'effetto di accordDait a pubblicazione 21/07/2026individuali, ma limitatamente alle parti stipulanti, non però daun successivo uso aziendale di segno opposto, sia perché lanozione ontologica di uso aziendale presuppone un trattamentodi miglior favore, sia perché non è giuridicamente possibile chesi formi un uso in virtù di comportamenti che sono qualificabilicome inadempimento di preesistenti obbligazioni.5.3. Tale ricostruzione ha trovato l’avallo delle Sezioni unitecivili, le quali, proprio richiamando Cass. n. 1773/2000 cit.,hanno ribadito che “la reiterazione costante egeneralizzata di un comportamento favorevole del datore dilavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gliestremi di un uso aziendale il quale, in ragione della suaappartenenza al novero delle c.d. fonti sociali - tra le quali vannoconsiderati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'aziendae che sono definite tali perché non costituiscono espressione difunzione pubblica, ma neppure realizzano meri interessiindividuali, in quanto dirette a realizzare un'uniforme disciplinadei rapporti con riferimento alla collettività impersonale deilavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapportiindividuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di uncontratto collettivo aziendale” (in termini, Cass., Sez. Un., n.26107/2007).La successiva giurisprudenza è costante in tal senso (v., trale altre, v. Cass. n. 8342/2010, con i precedenti ivi citati).6. Sulla base di tale impianto, le decisioni di questa Corterichiamate al punto 4 hanno esaminato controversie analoghealla presente avuto riguardo al rapporto tra usi aziendali eassorbimento del superminimo.Numero registro generale 24956/20236.1. In premessa è stato richiamato lo “ius receptum”N umero sezionale 2220/2026Numero di raccolta generale 23704/2026secondo cui il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenzDaat a pubblicazione 21/07/2026retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuitotra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto alprincipio dell'assorbimento nei successivi miglioramenticontemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questadiversamente disposto, o che le parti abbiano attribuitoall'eccedenza della retribuzione individuale la natura dicompenso speciale strettamente collegato a particolari meriti oalla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svoltedal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, allacui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'oneredella prova, è tenuto lo stesso lavoratore.L'indagine probatoria sulla sussistenza di dette pattuizioni equella ermeneutica sulla loro effettiva portata derogatoria allaregola generale dell'assorbimento sono riservate al giudice delmerito (in termini, Cass. n. 11773/2025, con la giurisprudenzaivi richiamata; conf. Cass. n. 29741/2025; Cass. n.18756/2026).Si è condivisibilmente statuito, poi, che “non si ravvisanoostacoli di ordine logico o giuridico al fatto che la naturaleassorbibilità del superminimo possa venire meno per effetto didiversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche inconseguenza di un uso aziendale, vale a dire della reiterazionecostante e generalizzata di un comportamento favorevole deldatore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che sitraduca in trattamento economico o normativo di maggiorfavore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali ecollettivi)” (tra le altre, Cass. n. 12477/2025).6.2. L’assunto della società per il quale, ai finidell’esclusione dell’assorbibilità del superminimo, sarebbeNumero registro generale 24956/2023richiesta una comune volontà delle parti in tal sensoN, umero sezionale 2220/2026Numero di raccolta generale 23704/2026derogatoria alla naturale assorbibilità dell’emolumento iDnat a pubblicazione 21/07/2026oggetto, è adeguatamente confutato richiamando proprio lagiurisprudenza di legittimità di cui innanzi – che il Collegiocondivide – la quale esclude il rilievo, al fine dellaconfigurazione dell’uso aziendale quale fonte sociale,dell’elemento volontaristico, ritenendo sufficiente il fattooggettivo della reiterazione costante e generalizzata di uncomportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti deipropri dipendenti che si traduca in trattamento economico onormativo di maggior favore.Va ulteriormente ribadito che ove la modifica in melius deltrattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell’uso aziendale,ad essa non si applica né l’art. 1340 cod. civ. – che postula lavolontà, tacita, delle parti di inserire l’uso o di escluderlo – né,in generale, la disciplina civilistica sui contratti – con esclusione,quindi, di un’indagine sulla volontà del datore di lavoro e deisindacati – né, comunque, l’art. 2077, comma 2, c.c., con laconseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali eaziendali) di disporne una modifica in peius del trattamento intal modo attribuito (Cass. n. 8342/2010, Cass. n. 5882/2010,Cass. n. 15489/2007), fatti salvi eventuali diritti quesiti (Cass.n. 3296/2016).Del resto, ove fosse indispensabile una volontà comunedelle parti in tal senso, non sarebbe necessario discutere di usoaziendale, ma si ricadrebbe in uno schema contrattuale in cui lacomune volontà delle parti del contratto di lavoro (o di uncontratto collettivo) è manifestata, sia pure mediante fatticoncludenti, da entrambe.L’irrilevanza di una volontà comune non esclude che icomportamenti debbano essere volontari e spontanei, ossia nonNumero registro generale 24956/2023imposti da un obbligo preesistente, né che la loro reiterazioneN umero sezionale 2220/2026Numero di raccolta generale 23704/2026debba presentare, sul piano oggettivo, caratteri di costanza Deat a pubblicazione 21/07/2026generalità idonei a esprimere una regola destinata allacollettività impersonale dei lavoratori interessati, atta adisciplinare nel prosieguo gli aspetti dei rapporti di lavoro cui siriferisce (cfr. Cass. n. 7200/2002; conf. Cass. n. 16257/2003).Né può condividersi l’assunto secondo cui il mancatoassorbimento resterebbe giuridicamente circoscritto a ciascunrinnovo collettivo e sarebbe, per ciò solo, privo di significato peril futuro. La singola omissione, isolatamente considerata, puòcertamente non apparire decisiva; diversa è, tuttavia, lavalutazione della sequenza complessiva di comportamenti,quando il mancato assorbimento si ripeta nei confronti dellacollettività interessata in più occasioni che avrebbero consentitol’esercizio della facoltà.6.3. La società, inoltre, oppone che, agendo l’uso aziendalesul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e conla stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, nederiverebbe che esso non potrebbe modificare la pattuizionedell’accordo individuale relativa alla natura del superminimo e,quindi, mutare l’originaria natura assorbibile di taleemolumento.L’asserto non può essere condiviso.Proprio perché l’uso aziendale, una volta perfezionatosi,opera quoad effectum come un contratto collettivo aziendale,esso non modifica negozialmente la clausola individuale né mutain astratto la natura originariamente assorbibile delsuperminimo; introduce, piuttosto, una regola eteronoma ecollettiva di miglior favore che, per il periodo della sua efficacia,impedisce al datore di avvalersi della facoltà di assorbimento neiconfronti dei lavoratori compresi nella platea di riferimento,quale nuovo assetto di regolamentazione collettiva dei raNpupmoerrot rie gistro generale 24956/2023Numero sezionale 2220/2026di lavoro. Numero di raccolta generale 23704/20266.4. Dalla ricognizione degli elementi ritenuti essenziali peDrat a pubblicazione 21/07/2026configurare un uso aziendale emerge con evidenza il risalenteinsegnamento per il quale è “compito del giudice del meritoaccertare i fatti indispensabili per ritenerlo realizzato in concretoe tale accertamento, ove coerente con le regole di dirittoenunciato, non è sindacabile in sede di legittimità se non pervizio di motivazione” (così Cass. n. 10591/2004; conf. Cass. n.18991/2008), e, nell’attuale assetto processuale, nei limiti in cuiogni accertamento di fatto sia sindacabile innanzi a questaCorte, con esclusione altresì di anomalie motivazionali che nonvalichino la soglia del cd. “minimum costituzionale”.Certamente non attraverso la denuncia del vizio di cui al n.3 dell’art. 360 c.p.c., come prospettato invece dalla societàricorrente, il quale, come noto, presuppone un accertamento difatto che è quello consegnato dalla ricostruzione della vicendastorica operata dai giudici del merito.Parimenti, l’accertamento della volontà negli atti diautonomia privata si sostanzia in un accertamento di fatto (direcente, Cass. n. 32946/2025; in precedenza, tra molte, Cass.n. 9070/2013; Cass. n. 12360/2014), riservato all'esclusivacompetenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067/2007;Cass. n. 11756/2006; più di recente, conf. Cass. n.22318/2023; Cass 32946 del 2025), che non può essere scalfitoda generiche doglianze che, nella specie, si limitano a lamentarela violazione di canoni ermeneutici, proponendo interpretazionialternative che non possono trovare ingresso nel giudizio dilegittimità (cfr. Cass., Sez. Un., n. 9839/2021).7. Una volta acclarato in fatto, nella singola controversia,l’esistenza di un uso aziendale idoneo ad escludereNumero registro generale 24956/2023l’assorbimento del superminimo, si pone la successiva questioneN umero sezionale 2220/2026Numero di raccolta generale 23704/2026della recedibilità da tale tipologia di uso. Data pubblicazione 21/07/20267.1. I precedenti richiamati al punto 4 non hanno affattoescluso la possibilità per la parte datoriale di “disdettare” l’usoaziendale, esplicitando che l'uso aziendale, quale fonte socialeche agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stessomodo e con la stessa efficacia di un contratto collettivoaziendale, è liberamente modificabile da altre fontisovraordinate di carattere collettivo (i contratti nazionali eaziendali), anche in peius, non potendo vincolare sine die leparti, alla stessa stregua di quanto non può fare un contrattocollettivo privo del termine di durata.7.2. Invero, in ordine alla durata della vincolatività dell’usoaziendale, può farsi utile riferimento proprio a quanto statuitoda questa Corte in tema di contratto collettivo senza un terminepredeterminato di efficacia.Si è affermato che esso non può vincolare per sempre leparti contraenti perché in tal modo finirebbero per esserevanificate la causa e la funzione sociale della contrattazionecollettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su terminitemporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi suuna realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a talecontrattazione va estesa la regola, di generale applicazione neinegozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresentauna causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata atempo indeterminato, che risponde all’esigenza di evitare – nelrispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzionedel contratto – la perpetuità del vincolo obbligatorio (tra molte,Cass. n. 23105/2019).Allo stesso modo, anche nel caso dell’uso aziendale, lacristallizzazione del vincolo da esso scaturente finirebbe per nonNumero registro generale 24956/2023essere funzionale alle esigenze di una realtà socio-economicaN umero sezionale 2220/2026Numero di raccolta generale 23704/2026sulla quale l’uso aziendale è destinato ad incidere, peDrat a pubblicazione 21/07/2026definizione mutevole nel tempo. Va quindi ribadita, in linea diprincipio, la possibilità per la parte datoriale di “disdettare” l’usoaziendale, come sancito dai precedenti più volte richiamati.7.3. Circa le modalità con cui è possibile realizzare il recessodall’uso aziendale, occorre precisare che, sebbene non siaprescritta una forma vincolata non richiesta dal principio dellalibertà delle forme nell’esercizio dell’autonomia contrattuale(cfr. Cass., Sez. Un., n. 3318/1995), principio estensibile ancheai negozi risolutori (per tutte, v. Cass. n. 2600/2018), tuttaviaè necessario che l’estrinsecazione della volontà datoriale simanifesti coerentemente con le caratteristiche di fonte socialedell’uso aziendale, quale fonte eteronoma di regolazione delrapporto di lavoro che risponde – come ricordato in premessa –ai principi propri dell’ordinamento lavoristico.Occorre, dunque, che la volontà datoriale di recederedall'uso aziendale sia resa in termini chiari ed univoci, in modotale da essere immediatamente percepibile dalla platea deilavoratori.La libertà di forma non esclude la necessità di unamanifestazione oggettivamente univoca e portata, con modalitàidonee, a conoscenza della collettività interessata. Talemanifestazione può anche risultare da comportamenticoncludenti, purché essi, valutati nel loro complesso, esprimanoinequivocabilmente la volontà di porre termine per il futuro allaregola aziendale.Proprio perché l’uso aziendale, quale fonte sociale, èdestinato ad avere ricadute su interessi di carattere collettivoriferiti alla generalità dei lavoratori, simmetricamente, perun'elementare esigenza di trasparenza e controllo del fisiologicoNumero registro generale 24956/2023esplicarsi delle relazioni aziendali, la medesima generalità deveN umero sezionale 2220/2026Numero di raccolta generale 23704/2026avere inequivoca e adeguata conoscenza della volontà datoriaDleat a pubblicazione 21/07/2026di "recedere" dall'uso; così come nel caso di contratto collettivodi diritto comune senza termine, le parti sono libere di recederneunilateralmente, allo stesso modo è possibile recedere dall’usoaziendale, che col primo condivide la comune natura di fontesociale, ma è fatta salva la valutazione dell'idoneità del singoloIn particolare, onde evitare che il datore di lavoro possaarbitrariamente sottrarsi al vincolo scaturente dall'usoaziendale, non è sufficiente un comportamento che si traducanel mero inadempimento degli obblighi derivanti dalla pregressareiterazione costante e generalizzata di condotte favorevoli deldatore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti; è pursempre necessario un comportamento rivolto ad una chiara edinequivoca estrinsecazione della intenzione di recessopercepibile dalla collettività dei lavoratori, non certamenteravvisabile nel solo mancato rispetto dell’obbligo assunto conl’uso aziendale, in conformità ai generali principi di trasparenzae di tutela dell'affidamento collettivo e dell’interpretazione dellavolontà negoziale secondo correttezza e buona fede.7.4. Ciò posto in diritto, l’accertamento nella concretezzadella vicenda storica della sussistenza di un recesso datorialeidoneo ad assumere il valore di una disdetta dall’uso negozialeè, inevitabilmente, quaestio facti demandata al giudice delmerito.Una volta dimostrata la formazione dell’uso aziendale, gravasul datore di lavoro che ne eccepisca la cessazione l’onere diprovare il fatto estintivo, e quindi l’esistenza di unamanifestazione idonea e la sua adeguata conoscibilità da partedella collettività interessata, secondo la regola generale dell’art.2697 c.c. (cfr. Cass. n. 2600/2018 cit.; conf. CasNsu.m erno r.e gistro generale 24956/2023Numero sezionale 2220/20263542/2021). Numero di raccolta generale 23704/2026Pertanto, non possono trovare ingresso in questa sede dDait a pubblicazione 21/07/2026legittimità le censure proposte dalla società ricorrente volte asollecitare, mediante la denuncia formale di vizi di violazione dilegge, un sostanziale riesame sia dell’esistenza di un validorecesso dall’uso aziendale, sia dell’assolvimento dell’onereprobatorio gravante su parte datoriale.8. Con l’unico motivo del ricorso incidentale il lavoratoredenuncia “Violazione degli artt. 91 e 92, 2° comma CPC nonché132 CPC e 111 Costituzione”. Deduce che la statuizione dellaCorte distrettuale partenopea è altresì errata nella parte in cuiè stato lapidariamente sostenuto che “La complessità dellequestioni dibattute in uno al contrasto interpretativo nellagiurisprudenza di merito ed all’accoglimento solo parziale delladomanda giustifica l’integrale compensazione delle spese deldoppio grado” .9. La doglianza non può trovare accoglimento.10. Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., applicabileratione temporis, come risultante dalle modifiche introdotte dald.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Cortecostituzionale, la compensazione delle spese di lite può esseredisposta -oltre che nel caso della soccombenza reciproca-soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questionetrattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto allequestioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative atali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa,o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipicheespressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass.n. 3977/2020).Tuttavia, il sindacato di legittimità non può giungere sNuinmoero a re gistro generale 24956/2023Numero sezionale 2220/2026misurare “gravità” ed “eccezionalità”, al di là delle ipotesNiu minero c dui rai ccolta generale 23704/2026all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze dDait a pubblicazione 21/07/2026causa o la giurisprudenza consolidata (così Cass. n.15495/2022).Nella specie, la Corte territoriale ha esplicitato le ragioniche l’hanno indotta alla compensazione, avuto riguardo sia “alcontrasto interpretativo nella giurisprudenza di merito”,evidentemente anteriori alle pronunce di legittimità del 2025che hanno successivamente consolidato l’indirizzo in materia,sia alla “complessità delle questioni dibattute” e“all’accoglimento solo parziale della domanda”.[OSCURATO:PERSONA] reputa che la statuizione non risultiefficacemente contrastata col motivo in esame, né dal punto divista di una contestazione delle circostanze poste a fondamento,né mediante la denuncia di una imprecisata anomaliamotivazionale che non pone specificamente in dubbio lasituazione idonea, per gravità ed eccezionalità, a integrare leragioni analoghe considerate da Corte cost. n. 77 del 2018.11. Stante la reciproca soccombenza in questa sede dilegittimità, le spese del giudizio di cassazione possono essereintegralmente compensate tra le parti. Nondimeno, questeultime sono tenute al c.d. raddoppio del contributo unificato aisensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2012, ovedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta entrambi i ricorsi. Compensa interamentetra le parti le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comNmumae ro1 re gistro generale 24956/2023Numero sezionale 2220/2026quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processNuuamleir op dei rra ccolta generale 23704/2026il versamento, da parte della ricorrente principale e dDealt a pubblicazione 21/07/2026ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per ilricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis,se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6.5.2026.La PresidenteAdriana DoronzoIl Consigliere estensoreNumero registro generale 24956/2023Numero sezionale 2220/2026Numero di raccolta generale 23704/2026Data pubblicazione 21/07/2026