CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 23709/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026BRUSCA VINCENZO, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e2222difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 1071/2024 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 30/01/2025 R.G.N. 1244/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del06/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 17080/2025udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale DottN. umero sezionale 2222/2026Numero di raccolta generale 23709/2026TIZIANA [OSCURATO:PERSONA]’ che ha concluso per il rigetto dDealt a pubblicazione 21/07/2026ricorso;uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega avvocatoPIETRO VIZZINI.1. Con sentenza n. 1791/2022 il Tribunale di Palermo, inaccoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] eBrusca Vincenzo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., avevacondannato quest’ultima al pagamento in favore dei ricorrentidella somma complessiva di € 1.789,38, per superminimoindividuale non corrisposto dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2021, iviinclusi rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto sinoal 31.1.2022, oltre ulteriori rivalutazione monetaria e interessilegali dal dovuto al saldo, dichiarando che a ciascuno deiricorrenti era dovuto il superminimo individuale nella misura di€ 35,43 mensile.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diPalermo, provvedendo sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].p.a. contro la suddetta sentenza di primo grado, laconfermava, condannando la società appellante al pagamentodelle ulteriori spese processuali.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a)ciò che aveva considerato e deciso il primo giudice; b) i tremotivi d’appello formulati da [OSCURATO:SOCIETA]4. Tanto premesso, la Corte, richiamando sulle stessequestioni una propria precedente decisione, che, a sua volta,aveva ripercorso una sentenza della Corte d’appello di Milano,Numero registro generale 17080/2025seguita da altra identica sentenza, e condividendone leN umero sezionale 2222/2026Numero di raccolta generale 23709/2026motivazioni, riteneva l’appello infondato. Data pubblicazione 21/07/20265. Avverso tale decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha propostoricorso per cassazione, affidato a due motivi.6. Resistono i due lavoratori sopra indicati con unicocontroricorso.7. Il P.G. in propria memoria scritta ha concluso per ilrigetto del ricorso, e la ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione efalsa applicazione degli artt. 2078 e 2697 cod. civ. e dei principigiurisprudenziali in tema di uso aziendale (art. 360, comma 1,n. 3, cod. proc. civ.) con riferimento alla legittimitàdell’assorbimento dei superminimi operato dalla Società edall’insussistenza degli elementi costitutivi di un uso aziendale”.2. Con il secondo motivo denuncia “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 1325, 1372, 1373 e 2078 cod. civ. e deiconsolidati principi giurisprudenziali in tema di deducibilitàdell’uso aziendale (art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.) conriferimento alla errata individuazione delle fattispecie astratteidonee a determinare il superamento di un uso aziendale”.3. In via del tutto preliminare, occorre dare conto che nelcontroricorso è stata eccepita l’inammissibilità/improcedibilitàdel ricorso per cassazione con riferimento all’intimatoGuttadauro per intervenuta sottoscrizione di un verbale diconciliazione sindacale.3.1. Rileva in proposito il Collegio che, come risulta dallacopia del cennato verbale redatto ex art. 411, comma terzo,Numero registro generale 17080/2025c.p.c., esso è stato sottoscritto, per quanto qui interessa, oltreN umero sezionale 2222/2026Numero di raccolta generale 23709/2026che dal citato lavoratore, assistito da rappresentantDeat a pubblicazione 21/07/2026dell’organizzazione sindacale cui aveva dato mandato, anche daprocuratore della [OSCURATO:SOCIETA]., in data 20.1.2025, vale a dire,dopo la lettura del dispositivo della sentenza qui impugnata indata 19.12.2024, ma prima che essa, completa di motivazione,fosse pubblicata il 30.1.2025.Sempre per quanto qui rileva, in sintesi da detto verbalerisulta che “il Lavoratore, [OSCURATO:SOCIETA].”,dichiaravano “di voler comporre ogni altra possibile questionecomunque connessa al rapporto di lavoro ed alla suarisoluzione” (v. clausola 6.), e che il lavoratore rinunciava,“espressamente ed in via generale, a ogni diritto derivante odipendente anche in via mediata, sia al rapporto di lavorointercorso con [OSCURATO:SOCIETA]. sia al rapporto di lavorointercorso con [OSCURATO:SOCIETA]. …”. Segue un’estesa elencazione, “Atitolo meramente esemplificativo e non esaustivo”, di ciò a cuidetta rinuncia era “estesa” (v. in extenso clausola 7.),specificandosi che: “Il lavoratore dichiara inoltre che non avrànient’altro da pretendere da [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:SOCIETA]. perqualsivoglia altro titolo, ragione e/o causa, dedotta o deducibile,in ogni modo connessa con il rapporto di lavoro e la suarisoluzione …” (v. clausola 8).3.2. La difesa del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] attribuiscevalenza “tombale” a detto verbale di conciliazione (così a pag.7 del controricorso); valenza sulla quale concorda la difesa dellaricorrente (v. § A) a pag. 1 della memoria ex art. 378 c.p.c.),deducendo “che, in relazione al signor Guttadauro, è cessata lamateria del contendere”.3.3. Ritiene allora che il Collegio che debba eNsusmeerroe re gistro generale 17080/2025Numero sezionale 2222/2026dichiarata cessata la materia del contendere limitatamNeunmtereo dai ral ccolta generale 23709/2026Guttadauro. Data pubblicazione 21/07/2026Invero, è indubbia l’ampiezza della rinuncia manifestata dallavoratore nel suddetto verbale di una conciliazione, che èintervenuta poco dopo la lettura del dispositivo della sentenzaimpugnata, ma prima che essa fosse depositata completa dellasua motivazione (il 30.1.2025).Per conseguenza, le spese di questo giudizio di legittimitàdevono essere regolate quanto al rapporto processuale tra laricorrente e il Guttadauro, secondo il principio della c.d.soccombenza virtuale.4. Si passa, quindi, a scrutinare (anche ai fini ora visti) imotivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per connessione;essi sono infondati.5. La questione sollevata dalla società e sorretta da plurimeargomentazioni espresse negli scritti difensivi, oltre che in sededi discussione orale, concerne i rapporti tra superminimo, usoaziendale e recesso in controversie che hanno dato luogo ad undiffuso contenzioso, anche innanzi a questa Corte.Il tema è stato affrontato, con riferimento alla medesimasocietà, in più pronunce (Cass. n. 12473, n. 12477, n. 13192,n. 16166, n. 16171, n. 16178 del 2025), che hanno dato luogoa un orientamento al quale il Collegio intende dare continuitàalla luce delle considerazioni che seguono.6. Ai fini di un ordinato iter motivazionale è opportunomuovere dall’evoluzione della giurisprudenza in materia.Numero registro generale 17080/20256.1. In tema di usi negoziali e sul processo della loroN umero sezionale 2222/2026Numero di raccolta generale 23709/2026formazione in ambito lavoristico, con due sentenze delle SezionDait a pubblicazione 21/07/2026unite di questa Corte, nella metà degli anni ’90 del secolo scorso(Cass., Sez. Un., n. 3134/1994; Cass., Sez. Un., n. 3101/1995),sono stati affermati i seguenti principi:a) l'uso negoziale si forma a seguito di una prassi, comportanteper i lavoratori un trattamento più favorevole rispetto a quelloprevisto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, prassigeneralizzata nei confronti dei dipendenti anche di una solaazienda; in questo caso si parla di uso aziendale;b) per la formazione dell'uso i singoli atti, in cui la prassi sisostanzia, devono essere compiuti spontaneamente e non inesecuzione di un obbligo, sicché è la mera reiterazione dicomportamenti ad integrare la fattispecie costitutiva degli usinegoziali o di fatto;c) gli usi negoziali s'inseriscono nei singoli contratti individuali enon nei contratti collettivi nazionali o aziendali, per cui soltantola concorde volontà delle parti del rapporto può escluderel'inserzione dell'uso nel contratto e le condizioni di miglior favoredall'uso derivanti non possono essere derogate, in pejus per ilavoratori, dalla contrattazione collettiva.6.2. Tale ultima affermazione ha trovato precisazione esviluppo nella giurisprudenza successiva, a partire dallacompiuta ricognizione effettuata da Cass. n. 1773/2000 (inprecedenza v. pure Cass. n. 9690/1996).Analiticamente confutato l’assunto della riconducibilità degliusi aziendali alle clausole d’uso ex art. 1340 c.c., con il citatoarresto viene considerato che l'essenza dell'uso aziendaleconsiste nel far sorgere l'obbligazione a carico del datore dilavoro non solo nei confronti dei beneficiari del comportamento,ma anche nei confronti degli altri dipendenti i quali, in tempiNumero registro generale 17080/2025diversi e successivi, conseguiranno la medesima qualifica o sNi umero sezionale 2222/2026Numero di raccolta generale 23709/2026troveranno ad affrontare la stessa vicenda del rapporto dDait a pubblicazione 21/07/2026lavoro, con la conseguente impossibilità di ricondurre ilfenomeno alle normali categorie civilistiche ed alla prospettivapuramente negoziale e individuale.La natura e gli effetti di questa particolare fonte diregolazione dei rapporti di lavoro rappresentata dagli usiaziendali è stata, quindi, desunta dai principi propridell'ordinamento del lavoro.Si è richiamata la giurisprudenza che riconosce come tra "leconseguenze che ne derivano secondo legge" (dalla conclusionedi un contratto di lavoro), alla stregua dell'espressioneadoperata dall'art. 1374 c.c., vi sia l'assoggettamento delrapporto alle fonti sociali, definite tali perché non sonoespressione di funzione pubblica ma neppure realizzano meriinteressi individuali.Tra le fonti sociali vengono collocati non solo i contratti eaccordi collettivi nazionali e aziendali ovvero i regolamentiaziendali, ma, altresì, “l'uso aziendale, quale fatto-fonterientrante tra i casi, numerosi, in cui la legge considerairrilevante la volontà dell'autore di un comportamento, poichénon ammette, comunque, l'autore a provare l’inesistenza nelcaso concreto di un intento negoziale (…), e costituente, quindi,fonte di obbligazione e di regolamentazione collettiva deirapporti di lavoro ai sensi degli art. 1374 e 1173 c.c.” (Cass. n.1773/2000 cit.). Il trattamento di miglior favore della collettivitàdei dipendenti, al pari del regolamento d'impresa, costituisceanch'esso espressione del potere di iniziativa economica deldatore di lavoro, attuato con atti volontari che rappresentanouna fonte di obbligazione quando integrano la fattispecie di usoNumero registro generale 17080/2025aziendale, che si risolve in un nuovo assetto dNi umero sezionale 2222/2026Numero di raccolta generale 23709/2026regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro. Data pubblicazione 21/07/2026Secondo la pronuncia citata, dalla natura di fonte sociale, equindi collettiva, dell'uso aziendale, desunta dai principi generalidell'ordinamento dei rapporti di lavoro, consegue che sialiberamente modificabile da altre fonti sovraordinate dicarattere collettivo (i contratti nazionali e aziendali), anche inpeius; la modifica dell'uso può anche essere l'effetto di accordiindividuali, ma limitatamente alle parti stipulanti, non però daun successivo uso aziendale di segno opposto, sia perché lanozione ontologica di uso aziendale presuppone un trattamentodi miglior favore, sia perché non è giuridicamente possibile chesi formi un uso in virtù di comportamenti che sono qualificabilicome inadempimento di preesistenti obbligazioni.6.3. Tale ricostruzione ha trovato l’avallo delle Sezioni unitecivili, le quali, proprio richiamando Cass. n. 1773/2000 cit.,hanno ribadito che “la reiterazione costante egeneralizzata di un comportamento favorevole del datore dilavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gliestremi di un uso aziendale il quale, in ragione della suaappartenenza al novero delle c.d. fonti sociali - tra le quali vannoconsiderati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'aziendae che sono definite tali perché non costituiscono espressione difunzione pubblica, ma neppure realizzano meri interessiindividuali, in quanto dirette a realizzare un'uniforme disciplinadei rapporti con riferimento alla collettività impersonale deilavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapportiindividuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di uncontratto collettivo aziendale” (in termini, Cass., Sez. Un., n.26107/2007).Numero registro generale 17080/2025La successiva giurisprudenza è costante in tal senso (v., traN umero sezionale 2222/2026Numero di raccolta generale 23709/2026le altre, v. Cass. n. 8342/2010, con i precedenti ivi citati). Data pubblicazione 21/07/20267. Sulla base di tale impianto, le decisioni di questa Corterichiamate al punto 6 hanno esaminato controversie analoghealla presente avuto riguardo al rapporto tra usi aziendali eassorbimento del superminimo.7.1. In premessa è stato richiamato lo “ius receptum”secondo cui il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenzaretributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuitotra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto alprincipio dell'assorbimento nei successivi miglioramenticontemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questadiversamente disposto, o che le parti abbiano attribuitoall'eccedenza della retribuzione individuale la natura dicompenso speciale strettamente collegato a particolari meriti oalla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svoltedal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, allacui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'oneredella prova, è tenuto lo stesso lavoratore.L'indagine probatoria sulla sussistenza di dette pattuizioni equella ermeneutica sulla loro effettiva portata derogatoria allaregola generale dell'assorbimento sono riservate al giudice delmerito (in termini, Cass. n. 11773/2025, con la giurisprudenzaivi richiamata; conf. Cass. n. 29741/2025; Cass. n.18756/2026).Si è condivisibilmente statuito, poi, che “non si ravvisanoostacoli di ordine logico o giuridico al fatto che la naturaleassorbibilità del superminimo possa venire meno per effetto didiversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche inconseguenza di un uso aziendale, vale a dire della reiterazionecostante e generalizzata di un comportamento favorevole delNumero registro generale 17080/2025datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che sNi umero sezionale 2222/2026Numero di raccolta generale 23709/2026traduca in trattamento economico o normativo di maggioDrat a pubblicazione 21/07/2026favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali ecollettivi)” (tra le altre, Cass. n. 12477/2025).7.2. L’assunto della società per il quale, ai finidell’esclusione dell’assorbibilità del superminimo, sarebberichiesta una comune volontà delle parti in tal senso,derogatoria alla naturale assorbibilità dell’emolumento inoggetto, è adeguatamente confutato richiamando proprio lagiurisprudenza di legittimità di cui innanzi – che il Collegiocondivide – la quale esclude il rilievo, al fine dellaconfigurazione dell’uso aziendale quale fonte sociale,dell’elemento volontaristico, ritenendo sufficiente il fattooggettivo della reiterazione costante e generalizzata di uncomportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti deipropri dipendenti che si traduca in trattamento economico onormativo di maggior favore.Va ulteriormente ribadito che ove la modifica in melius deltrattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell’uso aziendale,ad essa non si applica né l’art. 1340 cod. civ. – che postula lavolontà, tacita, delle parti di inserire l’uso o di escluderlo – né,in generale, la disciplina civilistica sui contratti – con esclusione,quindi, di un’indagine sulla volontà del datore di lavoro e deisindacati – né, comunque, l’art. 2077, comma 2, c.c., con laconseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali eaziendali) di disporne una modifica in peius del trattamento intal modo attribuito (Cass. n. 8342/2010, Cass. n. 5882/2010,Cass. n. 15489/2007), fatti salvi eventuali diritti quesiti (Cass.n. 3296/2016).Del resto, ove fosse indispensabile una volontà comunedelle parti in tal senso, non sarebbe necessario discutere di usoNumero registro generale 17080/2025aziendale, ma si ricadrebbe in uno schema contrattuale in cui laN umero sezionale 2222/2026Numero di raccolta generale 23709/2026comune volontà delle parti del contratto di lavoro (o di uDnat a pubblicazione 21/07/2026contratto collettivo) è manifestata, sia pure mediante fatticoncludenti, da entrambe.L’irrilevanza di una volontà comune non esclude che icomportamenti debbano essere volontari e spontanei, ossia nonimposti da un obbligo preesistente, né che la loro reiterazionedebba presentare, sul piano oggettivo, caratteri di costanza egeneralità idonei a esprimere una regola destinata allacollettività impersonale dei lavoratori interessati, atta adisciplinare nel prosieguo gli aspetti dei rapporti di lavoro cui siriferisce (cfr. Cass. n. 7200/2002; conf. Cass. n. 16257/2003).Né può condividersi l’assunto secondo cui il mancatoassorbimento resterebbe giuridicamente circoscritto a ciascunrinnovo collettivo e sarebbe, per ciò solo, privo di significato peril futuro. La singola omissione, isolatamente considerata, puòcertamente non apparire decisiva; diversa è, tuttavia, lavalutazione della sequenza complessiva di comportamenti,quando il mancato assorbimento si ripeta nei confronti dellacollettività interessata in più occasioni che avrebbero consentitol’esercizio della facoltà.7.3. La società, inoltre, oppone che, agendo l’uso aziendalesul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e conla stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, nederiverebbe che esso non potrebbe modificare la pattuizionedell’accordo individuale relativa alla natura del superminimo e,quindi, mutare l’originaria natura assorbibile di taleemolumento.L’asserto non può essere condiviso.Proprio perché l’uso aziendale, una volta perfezionatosi,opera quoad effectum come un contratto collettivo aziendale,esso non modifica negozialmente la clausola individuale néN mumuertoa re gistro generale 17080/2025Numero sezionale 2222/2026in astratto la natura originariamente assorbibiNleum erod dei ral ccolta generale 23709/2026superminimo; introduce, piuttosto, una regola eteronoma Deat a pubblicazione 21/07/2026collettiva di miglior favore che, per il periodo della sua efficacia,impedisce al datore di avvalersi della facoltà di assorbimento neiconfronti dei lavoratori compresi nella platea di riferimento,quale nuovo assetto di regolamentazione collettiva dei rapportidi lavoro.7.4. Dalla ricognizione degli elementi ritenuti essenziali perconfigurare un uso aziendale emerge con evidenza il risalenteinsegnamento per il quale è “compito del giudice del meritoaccertare i fatti indispensabili per ritenerlo realizzato in concretoe tale accertamento, ove coerente con le regole di dirittoenunciato, non è sindacabile in sede di legittimità se non pervizio di motivazione” (così Cass. n. 10591/2004; conf. Cass. n.18991/2008), e, nell’attuale assetto processuale, nei limiti in cuiogni accertamento di fatto sia sindacabile innanzi a questaCorte, con esclusione altresì di anomalie motivazionali che nonvalichino la soglia del cd. “minimum costituzionale”.Certamente non attraverso la denuncia del vizio di cui al n.3 dell’art. 360 c.p.c., come prospettato invece dalla societàricorrente, il quale, come noto, presuppone un accertamento difatto che è quello consegnato dalla ricostruzione della vicendastorica operata dai giudici del merito.Parimenti, l’accertamento della volontà negli atti diautonomia privata si sostanzia in un accertamento di fatto (direcente, Cass. n. 32946/2025; in precedenza, tra molte, Cass.n. 9070/2013; Cass. n. 12360/2014), riservato all'esclusivacompetenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067/2007;Cass. n. 11756/2006; più di recente, conf. Cass. n.22318/2023; Cass 32946 del 2025), che non può essere scalfitoNumero registro generale 17080/2025da generiche doglianze che, nella specie, si limitano a lamentareN umero sezionale 2222/2026Numero di raccolta generale 23709/2026la violazione di canoni ermeneutici, proponendo interpretazionDait a pubblicazione 21/07/2026alternative che non possono trovare ingresso nel giudizio dilegittimità (cfr. Cass., Sez. Un., n. 9839/2021).8. Una volta acclarato in fatto, nella singola controversia,l’esistenza di un uso aziendale idoneo ad escluderel’assorbimento del superminimo, si pone la successiva questionedella recedibilità da tale tipologia di uso.8.1. I precedenti richiamati al punto 5 non hanno affattoescluso la possibilità per la parte datoriale di “disdettare” l’usoaziendale, esplicitando che l'uso aziendale, quale fonte socialeche agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stessomodo e con la stessa efficacia di un contratto collettivoaziendale, è liberamente modificabile da altre fontisovraordinate di carattere collettivo (i contratti nazionali eaziendali), anche in peius, non potendo vincolare sine die leparti, alla stessa stregua di quanto non può fare un contrattocollettivo privo del termine di durata.8.2. Invero, in ordine alla durata della vincolatività dell’usoaziendale, può farsi utile riferimento proprio a quanto statuitoda questa Corte in tema di contratto collettivo senza un terminepredeterminato di efficacia.Si è affermato che esso non può vincolare per sempre leparti contraenti perché in tal modo finirebbero per esserevanificate la causa e la funzione sociale della contrattazionecollettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su terminitemporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi suuna realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a talecontrattazione va estesa la regola, di generale applicazione neinegozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresentauna causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata aNumero registro generale 17080/2025tempo indeterminato, che risponde all’esigenza di evitare – neNl umero sezionale 2222/2026Numero di raccolta generale 23709/2026rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzionDeat a pubblicazione 21/07/2026del contratto – la perpetuità del vincolo obbligatorio (tra molte,Cass. n. 23105/2019).Allo stesso modo, anche nel caso dell’uso aziendale, lacristallizzazione del vincolo da esso scaturente finirebbe per nonessere funzionale alle esigenze di una realtà socio-economicasulla quale l’uso aziendale è destinato ad incidere, perdefinizione mutevole nel tempo. Va quindi ribadita, in linea diprincipio, la possibilità per la parte datoriale di “disdettare” l’usoaziendale, come sancito dai precedenti più volte richiamati.8.3. Circa le modalità con cui è possibile realizzare il recessodall’uso aziendale, occorre precisare che, sebbene non siaprescritta una forma vincolata non richiesta dal principio dellalibertà delle forme nell’esercizio dell’autonomia contrattuale(cfr. Cass., Sez. Un., n. 3318/1995), principio estensibile ancheai negozi risolutori (per tutte, v. Cass. n. 2600/2018), tuttaviaè necessario che l’estrinsecazione della volontà datoriale simanifesti coerentemente con le caratteristiche di fonte socialedell’uso aziendale, quale fonte eteronoma di regolazione delrapporto di lavoro che risponde – come ricordato in premessa –ai principi propri dell’ordinamento lavoristico.Occorre, dunque, che la volontà datoriale di recederedall'uso aziendale sia resa in termini chiari ed univoci, in modotale da essere immediatamente percepibile dalla platea deilavoratori.La libertà di forma non esclude la necessità di unamanifestazione oggettivamente univoca e portata, con modalitàidonee, a conoscenza della collettività interessata. Talemanifestazione può anche risultare da comportamenticoncludenti, purché essi, valutati nel loro complesso, esprimanoNumero registro generale 17080/2025inequivocabilmente la volontà di porre termine per il futuro allaN umero sezionale 2222/2026Numero di raccolta generale 23709/2026regola aziendale. Data pubblicazione 21/07/2026Proprio perché l’uso aziendale, quale fonte sociale, èdestinato ad avere ricadute su interessi di carattere collettivoriferiti alla generalità dei lavoratori, simmetricamente, perun'elementare esigenza di trasparenza e controllo del fisiologicoesplicarsi delle relazioni aziendali, la medesima generalità deveavere inequivoca e adeguata conoscenza della volontà datorialedi "recedere" dall'uso; così come nel caso di contratto collettivodi diritto comune senza termine, le parti sono libere di recederneunilateralmente, allo stesso modo è possibile recedere dall’usoaziendale, che col primo condivide la comune natura di fontesociale, ma è fatta salva la valutazione dell'idoneità del singoloIn particolare, onde evitare che il datore di lavoro possaarbitrariamente sottrarsi al vincolo scaturente dall'usoaziendale, non è sufficiente un comportamento che si traducanel mero inadempimento degli obblighi derivanti dalla pregressareiterazione costante e generalizzata di condotte favorevoli deldatore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti; è pursempre necessario un comportamento rivolto ad una chiara edinequivoca estrinsecazione della intenzione di recessopercepibile dalla collettività dei lavoratori, non certamenteravvisabile nel solo mancato rispetto dell’obbligo assunto conl’uso aziendale, in conformità ai generali principi di trasparenzae di tutela dell'affidamento collettivo e dell’interpretazione dellavolontà negoziale secondo correttezza e buona fede.8.4. Ciò posto in diritto, l’accertamento nella concretezzadella vicenda storica della sussistenza di un recesso datorialeidoneo ad assumere il valore di una disdetta dall’uso negozialeNumero registro generale 17080/2025è, inevitabilmente, quaestio facti demandata al giudice deNl umero sezionale 2222/2026Numero di raccolta generale 23709/2026merito. Data pubblicazione 21/07/2026Una volta dimostrata la formazione dell’uso aziendale, gravasul datore di lavoro che ne eccepisca la cessazione l’onere diprovare il fatto estintivo, e quindi l’esistenza di unamanifestazione idonea e la sua adeguata conoscibilità da partedella collettività interessata, secondo la regola generale dell’art.2697 c.c. (cfr. Cass. n. 2600/2018 cit.; conf. Cass. n.3542/2021).Pertanto, non possono trovare ingresso in questa sede dilegittimità le censure proposte dalla società ricorrente volte asollecitare, mediante la denuncia formale di vizi di violazione dilegge, un sostanziale riesame sia dell’esistenza di un validorecesso dall’uso aziendale, sia dell’assolvimento dell’onereprobatorio gravante su parte datoriale.9. Con riferimento alla fattispecie in esame deveevidenziarsi che parte ricorrente non ha specificamentecensurato l’affermazione della Corte di merito in ordineall’assenza nell’accordo di programma del [OSCURATO:DATA_NASCITA] diprevisioni dalle quali potersi desumere, implicitamente oesplicitamente, il superamento dell’uso esistente o comunque lafacoltà, per l’azienda, di provvedere all’assorbimento delsuperminimo in misura corrispondente ai nuovi elementi;neppure risulta validamente censurata l’altra affermazione,avente rilievo dirimente ai fini della decisione, circa lainconfigurabilità nella condotta aziendale di un comportamentoqualificabile come disdetta unilaterale. Tale accertamento difatto, non oggetto di specifica censura, frutto di verificaistituzionalmente riservata al giudice di merito - unaccertamento “coperto” dalla doppia conforme ex art. 360,comma 4, c.p.c. - esclude in radice la legittimità della condottadatoriale di assorbimento de facto del superminimo ed esNounmeerroa re gistro generale 17080/2025Numero sezionale 2222/2026il Collegio dall’esame di ogni censura connessNau meroa dlli ara ccolta generale 23709/2026comparabilità dell’ERS con l’emolumento (illegittimamenteD)at a pubblicazione 21/07/2026assorbito dalla società.10. La ricorrente, in quanto soccombente (in via virtualerispetto al Guttadauro), dev’essere condannata al pagamento,in favore del difensore dei controricorrenti, dichiaratosianticipatario, delle spese di questo giudizio di legittimità,liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere quantoa [OSCURATO:PERSONA] e rigetta nel resto il ricorso. Condannala ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 4.000,00 per compensiprofessionali, oltre rimborso delle spese generali nella misuradel 15%, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore deldifensore dei controricorrenti.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6.5.2026.La PresidenteAdriana DoronzoIl Consigliere estensoreNumero registro generale 17080/2025Numero di raccolta generale 23709/2026Data pubblicazione 21/07/2026