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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09483/2026

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Società con socio unico,soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del legale rappresentante2026pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

COOP.

A R.L., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 738/2022 della CORTE D'APPELNLuOme rod rie gistro generale 20845/2022Numero sezionale 531/2026NAPOLI, depositata il 15/04/2022 R.G.N. 906/2021; Numero di raccolta generale 9483/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 14/04/202604/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di Appello di Napoli, con la pronuncia qui impugnata,ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di ReteCooperativa a r.l. avverso la sentenza n. 1737/2021 del localeTribunale.2.

La Corte ha premesso che il lavoratore, con il ricorsointroduttivo, aveva esposto che «nell’ambito dell’appalto deiservizi di pulizia delle stazioni ferroviarie affidato da [OSCURATO:SOCIETA]al consorzio CNCP e da questo alle consorziate, aveva lavoratoalle dipendenze della Labor soc. coop a r.l. dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al15.06.2017 e dal 16.06.2017 della cooperativa “NuovaDimensione”».La Corte, per quanto qui ancora rilevi, in ordine alla «indennitàchilometrica» (richiesta per il periodo 2009-2016), derivante daun accordo sindacale del 7 maggio 2009 concernente il ricorsoa «contratti di solidarietà», ha convenuto con l’interpretazionedel primo giudice che si trattasse di una indennità risarcitorianon avente natura retributiva, «proprio perché diretta acompensare la diminuzione dell’orario di lavoro e quindi laminore retribuzione», da considerarsi non costituente «uncorrispettivo di prestazione lavorativa bensì indennizzo in virtùdella operatività di contratti di solidarietà».Ne ha tratto la conseguenza che non potesse operare la invocataresponsabilità solidale del committente con l’appaltatore diservizi ex art. 29, comma 2, d. lgs. n. 276/2003, da considNeurmaerros rie gistro generale 20845/2022Numero sezionale 531/2026norma di stretta interpretazione.

Numero di raccolta generale 9483/20263.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso Dialt a pubblicazione 14/04/2026lavoratore con due motivi; hanno resistito con distinticontroricorsi le società intimate.La [OSCURATO:SOCIETA] ha anche comunicato memoria.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce: «Violazione e falsaapplicazione dell’accordo collettivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] – violazione efalsa applicazione dell’art. 2043»; si contesta la naturarisarcitoria attribuita all’indennità in contesa nell’interpretazionedei giudici del merito.Il secondo motivo denuncia: «Violazione e falsa applicazionedell’accordo collettivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] – violazione e falsaapplicazione artt. 51 e 95 TUIR»; si eccepisce, inoltre, che ledisposizioni in materia fiscale escludono dal reddito di lavorodipendente solo i rimborsi spese.2.

Il ricorso, nei suoi due motivi esaminabili congiuntamente perconnessione, è inammissibile.2.1.

In radice si denuncia la violazione o falsa applicazione di unaccordo sindacale di livello non riconducibile ad un contrattocollettivo nazionale di lavoro che può essere sindacato a mentedel n. 3 dell’art. 360 c.p.c.2.2.

Inoltre, le censure propongono una diversa interpretazionedell’accordo aziendale al di fuori dei limiti consentiti dallagiurisprudenza di questa Corte.Numero registro generale 20845/2022Invero, l’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in unN umero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 9483/2026accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070/2013; Cass. nDa.t a pubblicazione 14/04/202612360/2014), riservato all'esclusiva competenza del giudice delmerito (cfr. Cass. n. 17067/2007; Cass. n. 11756/2006; Cass.n. 22318/2023); tali valutazioni del giudice di merito inproposito soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad unsindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali diermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di unamotivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n.21576/2019; Cass. n. 20634/2018; Cass. n. 4851/2009; Cass.n. 3187/2009; Cass. n. 15339/2008; Cass. n. 11756/2006;Cass. n. 6724/2003; Cass. n. 17427/2003) e, nel vigore delnovellato art. 360 c.p.c., di una motivazione che valichi la sogliadel cd.

“minimum costituzionale” (v.

Cass. n. 18214/2024;Cass. n. 32946/2025).Nessuna delle due citate censure, però, può risolversi in unacritica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che sisostanzi nella mera contrapposizione di una differenteinterpretazione; inoltre la denuncia del vizio motivazionaledev'essere effettuata mediante la precisa indicazione dellelacune argomentative, ovvero delle illogicità consistentinell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significatoestraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei puntiinficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati daun'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempreche questi vizi emergano appunto dal ragionamento logicosvolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza (intermini, di recente, Cass. n. 15367/2024).Infatti, per risalente insegnamento, sia la denuncia dellaviolazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia di vizimotivazionali esigono una specifica indicazione - ossia laprecisazione del modo attraverso il quale si è realNizuzmaertoa re gistro generale 20845/2022Numero sezionale 531/2026l’anzidetta violazione e delle ragioni della insaNnumaebroi ldei r accolta generale 9483/2026contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito - noDnat a pubblicazione 14/04/2026potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazioneloro attribuita, nella mera contrapposizione di unainterpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli:Cass. n. 18375/2006; Cass. n. 12468/2004; Cass. n.22979/2004; Cass. n. 7740/2003; Cass. n. 12366/2002; Cass.n. 11053/2000).Nella specie, le doglianze in esame si risolvono in una genericacritica dell'esito dell'interpretazione cui è pervenuta la Corte diAppello e nella sollecitazione di una interpretazione alternativa;si tratta, perciò, di una censura di merito, che non può trovareingresso nel giudizio di legittimità (cfr. Cass., Sez.

Un., n.9839/2021).2.3.

Infine, la decisione impugnata è anche coerente conl’indirizzo di legittimità secondo cui, in tema di responsabilitàsolidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione"trattamenti retributivi", contenuta nell'art. 29, comma 2, deld.lgs. n. 276 del 2003, deve essere interpretata in manierarigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degliemolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondereai propri dipendenti, con conseguente esclusione, ad esempio,delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno perillegittima unilaterale riduzione dell'orario lavorativo da partedel datore di lavoro (Cass. n. 28517/2019), ovvero del valoredei pasti allorché il servizio mensa rappresenti un'agevolazionedi carattere assistenziale (Cass. n. 23303/2019).3.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidatecome da dispositivo, in favore di ciascuna delle Nupmaerrot rie gistro generale 20845/2022Numero sezionale 531/2026controricorrenti.

Numero di raccolta generale 9483/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 dDealt a pubblicazione 14/04/20262002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 4315/2020).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilsoccombente al pagamento delle spese liquidate, in favore diciascuna delle parti controricorrenti, in euro 2.500,00, oltre euro200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spesegenerali nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 4 febbraio2026.La PresidenteDott.ssa Margherita LeoneNumero registro generale 20845/2022Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 9483/2026Data pubblicazione 14/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Società con socio unico,soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del legale rappresentante2026pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. COOP. A R.L., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 738/2022 della CORTE D'APPELNLuOme rod rie gistro generale 20845/2022Numero sezionale 531/2026NAPOLI, depositata il 15/04/2022 R.G.N. 906/2021; Numero di raccolta generale 9483/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dDealt a pubblicazione 14/04/202604/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Appello di Napoli, con la pronuncia qui impugnata,ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di ReteCooperativa a r.l. avverso la sentenza n. 1737/2021 del localeTribunale.2. La Corte ha premesso che il lavoratore, con il ricorsointroduttivo, aveva esposto che «nell’ambito dell’appalto deiservizi di pulizia delle stazioni ferroviarie affidato da [OSCURATO:SOCIETA]al consorzio CNCP e da questo alle consorziate, aveva lavoratoalle dipendenze della Labor soc. coop a r.l. dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al15.06.2017 e dal 16.06.2017 della cooperativa “NuovaDimensione”».La Corte, per quanto qui ancora rilevi, in ordine alla «indennitàchilometrica» (richiesta per il periodo 2009-2016), derivante daun accordo sindacale del 7 maggio 2009 concernente il ricorsoa «contratti di solidarietà», ha convenuto con l’interpretazionedel primo giudice che si trattasse di una indennità risarcitorianon avente natura retributiva, «proprio perché diretta acompensare la diminuzione dell’orario di lavoro e quindi laminore retribuzione», da considerarsi non costituente «uncorrispettivo di prestazione lavorativa bensì indennizzo in virtùdella operatività di contratti di solidarietà».Ne ha tratto la conseguenza che non potesse operare la invocataresponsabilità solidale del committente con l’appaltatore diservizi ex art. 29, comma 2, d. lgs. n. 276/2003, da considNeurmaerros rie gistro generale 20845/2022Numero sezionale 531/2026norma di stretta interpretazione. Numero di raccolta generale 9483/20263. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso Dialt a pubblicazione 14/04/2026lavoratore con due motivi; hanno resistito con distinticontroricorsi le società intimate.La [OSCURATO:SOCIETA] ha anche comunicato memoria.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce: «Violazione e falsaapplicazione dell’accordo collettivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] – violazione efalsa applicazione dell’art. 2043»; si contesta la naturarisarcitoria attribuita all’indennità in contesa nell’interpretazionedei giudici del merito.Il secondo motivo denuncia: «Violazione e falsa applicazionedell’accordo collettivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] – violazione e falsaapplicazione artt. 51 e 95 TUIR»; si eccepisce, inoltre, che ledisposizioni in materia fiscale escludono dal reddito di lavorodipendente solo i rimborsi spese.2. Il ricorso, nei suoi due motivi esaminabili congiuntamente perconnessione, è inammissibile.2.1. In radice si denuncia la violazione o falsa applicazione di unaccordo sindacale di livello non riconducibile ad un contrattocollettivo nazionale di lavoro che può essere sindacato a mentedel n. 3 dell’art. 360 c.p.c.2.2. Inoltre, le censure propongono una diversa interpretazionedell’accordo aziendale al di fuori dei limiti consentiti dallagiurisprudenza di questa Corte.Numero registro generale 20845/2022Invero, l’accertamento della volontà negoziale si sostanzia in unN umero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 9483/2026accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070/2013; Cass. nDa.t a pubblicazione 14/04/202612360/2014), riservato all'esclusiva competenza del giudice delmerito (cfr. Cass. n. 17067/2007; Cass. n. 11756/2006; Cass.n. 22318/2023); tali valutazioni del giudice di merito inproposito soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad unsindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali diermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di unamotivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n.21576/2019; Cass. n. 20634/2018; Cass. n. 4851/2009; Cass.n. 3187/2009; Cass. n. 15339/2008; Cass. n. 11756/2006;Cass. n. 6724/2003; Cass. n. 17427/2003) e, nel vigore delnovellato art. 360 c.p.c., di una motivazione che valichi la sogliadel cd. “minimum costituzionale” (v. Cass. n. 18214/2024;Cass. n. 32946/2025).Nessuna delle due citate censure, però, può risolversi in unacritica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che sisostanzi nella mera contrapposizione di una differenteinterpretazione; inoltre la denuncia del vizio motivazionaledev'essere effettuata mediante la precisa indicazione dellelacune argomentative, ovvero delle illogicità consistentinell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significatoestraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei puntiinficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati daun'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempreche questi vizi emergano appunto dal ragionamento logicosvolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza (intermini, di recente, Cass. n. 15367/2024).Infatti, per risalente insegnamento, sia la denuncia dellaviolazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia di vizimotivazionali esigono una specifica indicazione - ossia laprecisazione del modo attraverso il quale si è realNizuzmaertoa re gistro generale 20845/2022Numero sezionale 531/2026l’anzidetta violazione e delle ragioni della insaNnumaebroi ldei r accolta generale 9483/2026contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito - noDnat a pubblicazione 14/04/2026potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazioneloro attribuita, nella mera contrapposizione di unainterpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli:Cass. n. 18375/2006; Cass. n. 12468/2004; Cass. n.22979/2004; Cass. n. 7740/2003; Cass. n. 12366/2002; Cass.n. 11053/2000).Nella specie, le doglianze in esame si risolvono in una genericacritica dell'esito dell'interpretazione cui è pervenuta la Corte diAppello e nella sollecitazione di una interpretazione alternativa;si tratta, perciò, di una censura di merito, che non può trovareingresso nel giudizio di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., n.9839/2021).2.3. Infine, la decisione impugnata è anche coerente conl’indirizzo di legittimità secondo cui, in tema di responsabilitàsolidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione"trattamenti retributivi", contenuta nell'art. 29, comma 2, deld.lgs. n. 276 del 2003, deve essere interpretata in manierarigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degliemolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondereai propri dipendenti, con conseguente esclusione, ad esempio,delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno perillegittima unilaterale riduzione dell'orario lavorativo da partedel datore di lavoro (Cass. n. 28517/2019), ovvero del valoredei pasti allorché il servizio mensa rappresenti un'agevolazionedi carattere assistenziale (Cass. n. 23303/2019).3. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidatecome da dispositivo, in favore di ciascuna delle Nupmaerrot rie gistro generale 20845/2022Numero sezionale 531/2026controricorrenti. Numero di raccolta generale 9483/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 dDealt a pubblicazione 14/04/20262002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilsoccombente al pagamento delle spese liquidate, in favore diciascuna delle parti controricorrenti, in euro 2.500,00, oltre euro200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spesegenerali nella misura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 4 febbraio2026.La PresidenteDott.ssa Margherita LeoneNumero registro generale 20845/2022Numero sezionale 531/2026Numero di raccolta generale 9483/2026Data pubblicazione 14/04/2026