CassazionedecretoSezione 5Decisione del 5 giugno 2024
Cassazione n. 17384/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9857/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale all’indirizzo PEC . -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 4494/2021 depositata il 11/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con avviso di accertamento n. TK501F403969 - 2013 l’Agenzia delle Entrate accertava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per l’anno 2008, maggiori redditi di partecipazione nella società MRM di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., ai sensi dell’art. 5 Tuir, in ragione della sua quota di partecipazione parial 90%. 2. Il contribuente proponeva ricorso avanti alla CTP di Roma, allegando la mancata distribuzione di utili ai soci a causa dell’intervenuto sequestro, disposto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sez. Misure di Prevenzione, in data 08.06.1998 e reiterato con decreto n. 22/2011. 3. [OSCURATO:PERSONA] di prossimità rigettava il ricorso. Con la s entenza indicata in epigrafe l a CTR del Lazio accoglieva quindi l’appello del contribuente. 4. Avverso la predetta sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate, con unico motivo. Resiste il contribuente con controricorso, illustrato da successivo deposito di memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ. 1.1. Lamenta la ricorrente che la sentenza non abbia dato atto della circostanza che il compendio di beni sequestrati al contribuente gli fosse stato riconsegnato in data 22 marzo 2006 , fatto risultantedal verbale di dissequestro e consegna a firma degli amministratori giudiziari Constino, Marcianò e D’Agostino e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 22 /03/ 2006, prodotto agli atti del giudizio diappello dall’Ufficio. 1.2. Con la memoria difensiva il contribuente ha peraltro prospettato che la circostanza valorizzata con il motivo di ricorso sarebbe comunque contrastata da quanto risulterebbe da proprie ulteriori produzioni, anch’esse non menzionate nella sentenza qui impugnata. 2. Tanto doverosamente rilevato, il ricorso è fondato. 2.1. Con riferimento alla doglianza prospettata ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., va ribadito che l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. dallaL. 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli art. 366, 1 comma, n. 6, e 369, 2 comma, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio denunciato qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. ex multis, Sez. un.22/9/2014 n. 19881, Sez. un. 7/4/2014 n.8053; Cass. n. 27415 del 29/10/2018; di recente v. Cass. n. 9664/2023). 2.1. Nel caso di specie, la ricorrente invoca un fatto, la riconsegna ai soci dei beni sequestrati risultante dal verbale data to 22 marzo 2006, in potenza decisivo e oggetto di discussione tra le pareti sin dal primo grado di giudizio come specificato, in ossequio al principio di autosufficienza, dall’Agenzia nel proprio ricorso (v. pagg 4 ss.). 2.2. L’esame di tale circostanza è stato integralmente omesso da parte dei giudici di appello, che si sono limitati a richiamare, a conforto della propria decisione, la dichiarazione dei redditi per l’anno 2008, prodotta dal contribuente ed apparentemente sottoscritta dall’amministratore giudiziale. 3. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo, completo e motivato esame delle risultanze istruttorie, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e moti