CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07297/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.38699/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest’ultimo, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, n. 154 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]. COOP., in personadel legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso l o studiodi quest’ultimo, in Roma, via Sistina, n. 42 -controricorrente – enei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia – [OSCURATO:PERSONA] - n. 2348 /201 9 , pubblicata i n data 9 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 2348/2019 pronunciata dalla Corte d’appello di Venezia - [OSCURATO:PERSONA] , con la quale , in totale riforma della sentenza di primo grado, è statodichiarato inefficace, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., nei confronti della Banca di Monastier e del Sile –[OSCURATO:PERSONA] soc. coop., il contratto di affitto di fondi rustici,avente ad oggetto terreni siti nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], stipulato in data 12 febbraio 2015 e trascritto in data 19 febbraio 2015, concluso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali concedenti, e dal ricorrente, quale affittuario. Secondo quanto emerge dalla sentenza qui impugnata: a) la Banca di Monastier e del [OSCURATO:PERSONA]. Coop., in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Treviso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quale debitrice principale, e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori, aveva instaurato nei loro confronti e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali terzi datori d’ipoteca iscritta in data 21 aprile 2006e concessa a garanzia dei crediti azionati in sede monitoria, una procedura esecutiva avente ad oggetto, tra gli altri, alcuni terreni in [OSCURATO:PERSONA]; b) successivamente alla trascrizione del pignoramento, avvenuta in data 22 aprile 2016, la Banca aveva appreso che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con contratto stipulato il 12 febbraio 2015 e trascritto in pari data, avevano concesso in affitto i suddetti terreni a [OSCURATO:PERSONA] per la durata di quindici annial canone annuo di euro 2.400,00; c) la Banca di Monastier e del Sile soc. coop., deducendo che il contratto di affitto era stato concluso al solo di scopo di rendere più difficile la realizzazione coattiva del credito, aveva proposto azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ . e, in subordine domanda di declaratoria di inefficacia del contratto perché stipulato a canone vile, ai sensi dell’art. 2923 cod. civ.; d) all’esito della costituzione in giudizio del solo convenuto [OSCURATO:PERSONA] e rimaste contumaci le altre parti, il Tribunale di Treviso aveva rigettato la domandaex art. 2901 cod. civ. e dichiarato il difetto di legittimazione della Banca con riguardo alla domanda di inopponibilità del contratto exart. 2923 cod. civ. 2. La Corte di appello di Venezia, dinanzi alla quale ha proposto gravame la Banca di Monastier e del [OSCURATO:PERSONA]. Coop., ha, in primo luogo, confermato il rigetto, adottato dal giudice di primo grado, dell’applicazione, invocata dalla Banca, del disposto di cui all’art.2923 cod. civ. Con specifico riferimento all’azione revocatoria, la Corte territoriale, ritenuta la sussistenza dell’eventus damni, stante il rilevante credito vantato dalla Banca nei confronti dei coniugi Levorato-Cestarollo, quali fideiussori di [OSCURATO:PERSONA] e s.r.l., e di Giovanni e [OSCURATO:PERSONA], quali terzi datori di ipoteca, tutti comproprietari dei fondi concessi in affitto a [OSCURATO:PERSONA], ha osservato che costituiva atto pregiudizievole per il creditore la stipula di un contratto di locazione o di affitto ultranovennale e di lunga durata e che era ravvisabile anche l’ulteriore requisito della scientia damni, evincibile dal fatto che i concedenti e [OSCURATO:PERSONA], in assenza di una plausibile giustificazione,avevano deciso di risolvere il contratto di affitto già tra loro esistente sin dal 2011 e di stipulare un nuovo contratto di affitto avente durata sino al 2030. I giudici di merito hanno, al riguardo, puntualizzato che la stipula del nuovo contratto non poteva che trovare spiegazione nell’esigenza di tentare di sottrarre i beni in affitto a possibili azioni esecutive che i creditori dei Levorato, quali fideiussori di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita, avrebberopotuto prom uovere su quei fondi, considerato che il contratto era stato concluso pochi mesi dopo la dichiarazione di fallimento, intervenuta nel novembre 2014, e che nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], centro di piccole dimensioni, il Pistollato, che già conduceva in affitto i fondi dal 2011, non poteva non essere a conoscenza del fallimento d ella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., facente capo alla famiglia Levorato, e quindi delle difficoltà economiche in cui versavano i concedenti. 3. Banca di Monastier e del Sile –[OSCURATO:PERSONA]. Coop. –resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie illustrative.Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente , deduce ndo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2923 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.,s ostiene che il Tribunale di Treviso ‹‹aveva d’ufficio rilevato il difetto di legittimazione della Banca, ai sensi dell’art. 2923 cod. civ.›› e che l’interpretazione letterale della disposizione richiamata porta a ritenere in modo inequivoco che l’unico soggetto titolato – ossia avente la legittimazione - ad impugnare il contratto di locazione ultranovennale (e a promuovere azione revocatoria in relazione al contratto di locazione ultranovennale) è esclusivame nte l’eventuale acquirente dell’immobile gravato dal contratto di locazione. 1.1. La censura è inammissibile. 1.2. La Corte d’appello ha confermato il rigetto della domanda avanzata dalla Banca ai sensi dell’art. 2923 cod. civ. e, pertanto, il ricorrente, non risultando soccombente sul punto, difetta dell’interesse ad impugnare una statuizione della sentenza a lui favorevole. 2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce ‹‹ omessa valutazione dell’eccezione di giudicato – Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c.››. Ribadendo che il giudice di primo grado aveva dichiarato il difetto di legittimazione della Banca ai sensi dell’art. 2923 cod. civ., rappresenta che tale statuizione non è stata oggetto di specifica impugnazione da parte della Banca di Monastier e del Sile e che la Corte d’appello h a omesso di rilevare l’intervenuta formazione, sul punto, del giudicato, benché la questione fosse stata prospettata con la memoria difensiva. La censura è inammissibile, in quanto l'art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, applicabile ratione temporis, riferisce l'omesso esame ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico (Cass., s ez. U, 07/04/2014, n. 8053 ; Cass. , sez. 2018, n. 24035), non assimilabile in alcun modo a ‹‹questioni›› o ‹‹ argomentazioni ›› (Cass., sez. 6-1, 26/01/2022, n. 2268 ; Cass., sez. 6 - 1, 06/09/ 2019, n. 22397; Cass., sez. 2, 14/06/2017, n. 14802). Affinché una simile censura sia rituale deve quindi trattarsi di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Nel caso di specie, il ricorrente non ha specificamente indicato alcun fatto storico, avente le caratteristiche sopra indicate, del quale sia stato omesso l’esame da parte del giudice di merito, e la questione qui prospettata con il mezzo in esame neppure emerge dalla sentenza impugnata. 3. Con il terzo motivoil ricorrente censura la sentenza impugnata per ‹‹ violazion e e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ. – sull’insussistenza del consilium fraudis – art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. ›› . Assume che la Corte territoriale è pervenuta a dichiarare sussistente il requisito del consilium fraudis in assenza di prova e, comunque, omettendo di valutare le risultanze istruttorie e documentali di segno contrario. Evidenzia, al riguardo, che: - era pacifico agli atti di causa che il primo contratto di affitto, stipulato l’11 novembre 2011, aveva ad oggetto anche un fondo che era stato poi alienato dai concedenti a terzi e che, solo in ragione della dedotta erroneità del fitto di un bene non appartenente ai concedenti, le parti avevano sostituito il precedente contratto con un nuovo affitto, eliminando il riferimento a quel bene; la circostanza aveva trovato conferma ne lla deposizione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA]; - difettava la prova della consapevolezza, in capo all’affittuario, del danno che il contratto di locazione poteva arrecare alle ragioni creditorie della Banca e di eventuali iscrizioni ipotecarie sui terreni oggetto di fitto; - il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. costituiva evento neutro, posto che agli atti di causa non vi era prova che il Pistollato fosse a conoscenza delle garanzie personali e reali prestate dai concedenti per i debiti societari, non essendo neppure emerso nel corso del giudizio che tra le parti vi fossero particolari rapporti professionali o di amicizia, tali da giustificare la conoscenza di notizie confidenziali; peraltro il fallimento della società era del tutto irrilevante in considerazione del fatto che il contratto di affitto agrario era stato concluso non con la società, ma con persone fisiche; - il fallimento non aveva avuto alcun clamore mediatico, per cui non poteva presumersi che l ’affittuario avesse cognizione delle vicende societarie della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dei debiti dei concedenti. 4. Con il quarto motivo, deducendo la ‹‹ violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ.- sull’insussistenza dell’ eventus damni -art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. ›› , il ricorrente assume che la mera circostanza dell’esistenza di ‹‹ un rilevante credito vantato dalla banca››nei confronti dei coniugi Levorato - Cestarollo, quali fideiussori di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e di Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] ato, terzi datori d’ipoteca, tutti comproprietari dei fondi concessi in affitto, è inconferente ai fini della valutazione della sussistenza del requisito dell’eventus damni. A riprova dell’insussistenza di tale ultimo requisito evidenzia che il contratto di affitto del 12 febbraio 2015, che non era altro che la sostituzione del precedente contratto di affitto del 2011, si era res o necessario per l’accesso ai finanziamenti agricoli da parte dell’affittuario e r iportava durata e canone la cui congruità non e ra stata posta in contestazione; soggiunge che in ogni caso con la stipula del contratto di affitto il bene non era fuoriusci to dal patrimonio del concedente, per cui non vi era stata diminuzione del patrimonio e dei beni aggredibili in sede esecutiva. 5. Il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili, in quanto, sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge, sono volti a prospettare una diversa ricostruzione della quaestio facti al di fuori di quanto consentito dal vigente art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. 5.1. E’ opportuno premettere che l'azione revocatoria può essere esperita contro qualunque atto di disposizione del patrimonio del debitore che rechi pregiudizio alle ragioni del creditore; ipotesi che può ben ricorrere anche nel caso di atti, come la locazione di durata ultranovennale di cui si tratta, che, pur non essendo traslativi del bene, ne limitino, anche indirettamente, la possibilità di aggressione in sede esecutiva, pregiudicando le ragioni del creditore (Cass., sez. 3, 16/11/2020, n. 25854), di talché, con apprezzamento incensurabile, la Corte territoriale ha ritenuto che il contratto di affitto del 12 febbraio 2015 di cui si discute costituisse atto pregiudizievole perle ragioni del creditore, posto che, agendo a norma dell'art. 2901 cod. civ., la Banca ha inteso assicurare la ‹‹ fruttuosità dell'esecuzione›› (Cass. s ez. 3, 0 9 /03/ 2006, n. 5105 ; Cass. , s ez. 3, 29/03/1999, n. 2971; Cass.,sez. 2, 18/02/1991, n. 1691) . 5.2. Con riguardo, poi, ai presupposti richiesti dall’art. 2901 cod. civ. in tema di azione revocatoria ordinaria, è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui, allorché l’ atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito - come nella speci e accertato dal Giudice del merito -, l'unica condizione per l'esercizio della detta azione è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui posizione (per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell'azione) è sostanzialmente analoga a quella del debitore; la prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni e la valutazione degli elementi presuntivi acquisiti costituisce apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito, il cui convincimento non è sindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivato (Cass., sez. 3, 28/09/1996, n. 8581; Cass. , sez. 3, 10/07/1997, n. 6272; Cass . , sez. 2, 17/08/2011, n. 17327, Cass. , sez. 3, 30/12/2014, n. 27546 ; Cass., sez. 3, 22/03/2016, n. 5618). 5.3. In particolare, come questa Corte ha più volte affermato, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass., sez. 3, 19/07/2018, n. 19207, Cass., sez. 2, 03/02/2015, n. 1902). Si è, quindi,affermato il principio, che va ribadito in questa sede, secondo cui a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso (Cass., sez. 6 - 3, 18/06/ 2019, n. 16221). Quanto alla consapevolezza del pregiudizio è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), essendo l’elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche nel terzo, di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l’azione, e senza che assumano rilevanza l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale del creditore (consilium fraudis), né la partecipazione o conoscenza da parte del terzo in ordine all’intenzione fraudolenta del debitore (Cass., sez. 3, 31/05/2000, n. 7262; Cass., sez. 1, 26/02/2002, n. 2792). La prova del predetto atteggiamento soggettivo, in caso di atti di disposizione a titolo oneroso successivi al sorgere del credito, può essere fornita tramite presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass., sez. 3, 22/03/2016, n. 5618 ; Cass. , sez. 2, 17/08/2011, n. 17327; Cass., sez.3, 19/07/2004, n. 13330). 5.4. Da siffatti principi non si è discostata la Corte d’appello che ha puntualmente ricostruito la vicenda fattuale senza incorrere in alcuna illogicità e senza trascurare alcun elemento decisivo, cosicché le censure svolte dal ricorrente, sia con il terzo che con il quarto motivo, si risolvono in realtà in una sollecitazione di rivisitazione dei fatti di causa, preclusa in sede di legittimità, perché il controllo, da parte di questa Corte, sulla motivazione non può tradursi in una nuova autonoma valutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito. Peraltro, con i mezzi in esame , i l ricorrent e , pur lamentando l'omessa valutazione di elementi presuntivi, non formula, con riferimento alle norme sulle presunzioni, censure in iure nei termini chiariti nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 24/01/2018, n. 1785, ma si limita a richiamare deduzioni difensive che sono state già adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale. Nella sentenza impugnata, in effetti, i giudici territoriali, oltre ad avere evidenziato, con motivazione esaustiva, la ricorrenza dei presupposti dell’eventus damni e della scientia damni , con pertinenti richiami alla giurisprudenza di legittimità, hanno chiaramente posto in rilievo che la stipulazione di un nuovo contratto di affitto dei terreni, che prevede un prolu ngamento della durata sino al 2030, in sostituzione di quello precedente, concluso nel 2011 per la durata di quindici anni, non può trovare altra giustificazione che quella di sottrarre i beni immobili in affitto alle possibili azioni esecutive da parte dei creditori del proprietari dei terreni. Tale apprezzamento di fatto, sorretto da puntuali riscontri che denotano che i concedenti e l’affittuario fossero a conoscenza del pregiudizio che arrecavano alla Banca creditrice, non è minimamente scalfito dalle deduzioni svolte in questa sede dal ricorrente che si limita a contrapporre una propria diversa ricostruzione dei fatti, già disattesa, a supporto della quale non allega fatti storici decisivi, la cui valutazione sia stata pretermessa e che potrebbero condurre ad una diversa decisione. L'omessa valutazione di elementi di fatto può, invero,configurare un vizio motivazionale rilevante solo nella misura in cui tale valutazione, ove effettuata, avrebbe condotto con certezza e non in termini di mera probabilità ad una decisione diversa da quella effettivamente adottata (Cass., sez. L,14/11/201 3, n. 25608; Cass. , sez. 3,27/03/2009, n. 7526), laddove, invece, i fatti cui si riferisce la ricorrente, già presi in esame dalla Corte d’appello, non potevano comunque assumere rilievo sicuramente determinante ai fini della decisione, tenuto conto di quanto evidenziato dal Giudice del merito nella sentenza qui impugnata. 6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di processo esente dal pagamento del contributo unificato (Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese