CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 marzo 2025
Cassazione n. 13102/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25028/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] snc di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.I.A.S. – [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C., elettivamente domiciliato in Città di Castello C.so V. Emanuele N. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 726/2023, depositata il 12/10/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d’Appello di Perugia rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] snc di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito “Edilceramica”) avverso la sentenza del Tribunale di Perugia, che, per quanto di interesse in questa sede, in accoglimento della domanda revocatoria proposta dal [OSCURATO:PERSONA] S.I.A.S. – [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] C. (“breviter” [OSCURATO:PERSONA]” o “ S.I.A.S.”), aveva dichiarato l’inefficacia nei confronti della massa dell’atto di compravendita, stipulato in data 28.01.2009, attraverso il quale veniva trasferita da S.I.A.S. alla Edilceramica la piena proprietà, al prezzo di € 152.760, di due porzioni immobiliari distinte al [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Corciano alla Edilceramica rivendute, con successivo atto del 16/12/2009, verso il corrispettivo di € 140.000, a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] snc al pagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 142.000, oltre interessi al tasso legale fino al soddisfo e spese legali. 2.1 La Corte distrettuale riconosceva la sussistenza di tutti i presupposti della revocatoria ordinaria esercitata in ambito fallimentare; in particolare, l’eventus damni, avuto riguardo alla modifica quantitativa e qualitativa, in pregiudizio dei creditori preesistenti, del patrimonio determinata dall’atto dispositivo e il consilum fraudis desunto : a) dai plurimi atti di disposizione del patrimonio immobiliare posti in essere dalla S.I.A.S. in bonis in un ristretto lasso di tempo, tra gennaio e maggio 2009, sintomatici di un vero e proprio disegno perseguito dalla società poi fallita, tramite i propri soci, volto a depauperare il patrimonio immobiliare societario; b) dalla pubblicazione di numerosi protesti a carico della società; c) dalla rivendita delle unità immobiliari acquistate da S.I.A.S. ad un prezzo addirittura inferiore a quello di acquisto, senza ottenere alcun utile economico dall’operazione commerciale oggetto di revocatoria; iv) il credito del [OSCURATO:PERSONA] per la somma quantificata dal Giudice di prime cure per equivalente non poteva essere oggetto di compensazione con l’asserito controcredito della ricorrente in quanto l’eccezione era stata formulata per la prima volta in appello. 3 Edilceramica ha proposto ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto difese con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. La ricorrente e il controricorrente hanno depositato memoria ex art 380bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 2901, 2697 c.c. e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. per avere la Corte erroneamente ritenuto che ad integrare l’elemento soggettivo fosse sufficiente la conoscibilità del pregiudizio arrecato ai creditori e non l’effettiva consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio. 1.1 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c. in relazione all’art. 111, comma 6, Cost. si sostiene che la sentenza si fonda, in punto di valutazione degli elementi di prova della scientia damni, su una motivazione apparente, apodittica ed illogica. 1.2 Il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione degli artt.112 c.p.c. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 111, comma 6, Cost.; la ricorrente lamenta che il giudice di primo grado aveva accolto la domanda oltre i limiti della formulazione della stessa che era limitata al valore di mercato del bene mentre il Tribunale aveva condannato la convenuta a corrispondere la somma di € 142.000 importo che, tuttavia, non risultava né conforme al prezzo del primo atto di cessione tra S.I.A.S. ed Edilceramica (il quale avvenne per un corrispettivo di €136.800 più IVA), né in relazione al secondo atto intervenuto tra Edilceramica ed i coniugi Fioriti – Coscia (il quale avvenne per € 140.000). La Corte, confermando tale statuizione ed ignorando la richiesta formulata in appello, avrebbe reso una motivazione illogica ed apodittica. 1.3 Il quarto motivo oppone violazione e falsa applicazione degli artt. 1243 c.c. e 56 l.fall. per avere la Corte ingiustamente negato la compensazione legale tra l’importo riconosciuto in sentenza in favore della curatela ed il minor credito vantato nei confronti della fallita dalla parte convenuta per € 16.512. 2 Il primo motivo è infondato. 2.1 Il rilievo contenuto nell’impugnato provvedimento secondo il quale ad integrare l’elemento soggettivo è sufficiente la semplice conoscenza – cui va equiparata l’agevole conoscibilità - da parte del debitore e del terzo del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni dei creditori, non essendo di contro necessaria né l’intenzione di ledere la garanzia patrimoniale del creditore, né la collusione tra il debitore e il terzo, è conforme ai principi affermati da questa Corte. 2.2 E’ stato infatti affermato che il requisito della consapevolezza del pregiudizio è integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche nel terzo, di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale del creditore (consilium fraudis), né la partecipazione o conoscenza da parte del terzo in ordine all'intenzione fraudolenta del debitore (cfr. Cass.7297/2023, 7262/2000 e 3792/2002). 3 Il secondo motivo è inammissibile. 3.1 La Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, ha spiegato le ragioni per le quali è stato ritenuto integrato il requisito della scientia damni della società terza acquirente ricavabile da indizi presuntivi costituiti: a) dalla molteplicità degli atti di disposizione del patrimonio immobiliare posti in essere dalla S.I.A.S.;b) dalla pubblicazione dei protesti; c) dalla immediata rivendita del bene da parte dell’acquirente del bene a terzi e dai continuativi commerciali intercorsi tra la Fallita e Edilceramica. 3.2 La censura, sotto l'apparente deduzione di vizio di motivazione, è volta a prospettare una diversa e non consentita ricostruzione della quaestio facti. 3.3 In tema di azione revocatoria ordinaria, è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito - come nella specie accertato dal Giudice del merito -, l'unica condizione per l'esercizio della detta azione è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui posizione (per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell'azione) è sostanzialmente analoga a quella del debitore; la prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni e la valutazione degli elementi presuntivi acquisiti costituisce apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito, il cui convincimento non è sindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivato (cfr. Cass. nn. 8681/1996; 6272/1997, 17327/2011, 27546/2014 e 5618/2016). 4 Il terzo motivo è inammissibile in quanto l’articolazione della censura che fa leva sulla violazione dell’art. 112 c.p.c. è calibrata sulla sentenza di primo grado mentre l’ulteriore profilo di doglianza che riguarda la pronuncia di appello è formulato in maniera generica non avendo la ricorrente specificamente indicato le critiche mosse con l’atto di appello alla sentenza di primo grado. 5 Il quarto motivo è infondato. 5.1. Secondo quanto previsto dall’art. 345, comma 2, c.p.c. in appello non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili d’ufficio. 5.2 La compensazione dei crediti è rilevabile solo su eccezione di parte, ragion per cui correttamente la Corte distrettuale ha disatteso la domanda di riduzione della somma quantificata dal Giudice di primo grado essendo stata l’eccezione di compensazione proposta solo in sede di appello. In conclusione il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e seguono la soccombenza. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese presente giudizio che liquida in € 7.000, per compensi, oltre € 200 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo par