CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 22749/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35586/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa da gli a vv . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, viaGiuseppe Ferrari, 4 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difes o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, via A. Vallisneri, 11 -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Cagliari n. 12799/2018, depositato il 30 ottobre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: fallimento - opposizione stato passivo [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Cagliari, depositato il 30 ottobre 2018, di reiezione della sua opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. nella parte in cui aveva ammesso solo parzialmente il suo credito; -il Tribunale ha riferito che il giudice delegato aveva ammesso il credito della ricorrente:con privilegio ipotecario, per euro 16.693.500,52, per capitale residuo di un mutuo fondiario, oltre interessi legali dalla data di presentazione del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo sino alla vendita, e per euro 279.261,68, per interessilegali spettanti per l’annualità incorso alla data di presentazione d i tale ricorso e per le due annualità anteriori; in via chirografaria, per euro2.046.115,43, per interessi moratori maturati durante l’annualità in corso alla data di presentazione di tale ricorso e per le due annualità anteriori, eper euro 2.793.261,92, per interessi maturati antecedentemente al predetto biennio, al netto dei pagamenti ricevuti; -ha, inoltre, dato atto che il giudice delegato aveva escluso il credito di euro 407.834,43, poiché, quanto a euro 94.090,11, si trattava di «maggiori interessi e somma ulteriori rispetto a quella risultanti alla curatela»e, quanto a euro 313.744,32, si riferiva a in teressi maturati successivamente alla presentazione del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, da riconoscersi solo in misura legale sino alla data dellavendita; - il Tribunale ha respinto l’opposizione osservando , in ordine alla decorrenza degli interessi richiesti ai sensi dell’art. 2855, secondo comma, cod. civ., che per la stessa non p oteva aversi riguardo alla data del pignoramento, ma a quella della successiva dichiarazione di apertura della procedura concorsuale; - in ordine, poi, al riconoscimento , con grado di privilegio ipotecario , degli interessi solo in misura pari al tasso legale , ha evidenziato che alla data del pignoramento il contratto di mutuo fondiario era già stato risolto per inadempimento della mutuataria e che ciò ostava al riconoscimento, con tale grado,dei maggiori interessi corrispettivi ; -il ricorso è affidato a due motiv i ; -resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA].; -la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2855 cod. civ., per aver il decreto impugnato ritenuto che la risoluzione del contratto di mutuo, intervenuta in epoca antecedente al la data del pignoramento, non consentisse il riconoscimento degli interessi corrispettiviin via privilegiata – sia pure nel rispetto dei limiti temporali indicati in tale articolo – in caso di successivo fallimento; -il motivo è fondato; -il Tribunale ha dato atto che il contratto di mutuo fondiario dedotto in giudizio era stato risolto prima della notifica del pignoramento, intervenuta il 19 dicembre 2013, e, per tale motivo, ha negato la collocazione nel medesimo grado privilegiato del capitale agli interessi corrispettivi maturati nel triennio pres o in esame dall’art. 2855 cod. civ., limitando tale collocazione ai soli interessi legali maturati in tale periodo; -ciò posto, giova rammentare che, i n tema di ammissione al passivo del fallimento, al creditore ipotecario, in forza dell'art. 54, terzo comma, legge fall., che fa rinvio all'art. 2855 cod. civ., è attribuita collocazione prelatizia agli interessi convenzionali maturati nell'annata contrattuale in corso alla data del fallimento e nelle due annate precedenti, nonché agliulteriori interessi legali maturati sino alla data della vendita(cfr. Cass. 21 ottobre 2020, n. 22954);- è stato, in particolare, evidenziato che l’ iscrizione di un credito per capitale al passivo concorsuale fa collocare nello stesso grado anche il credito per interessi maturato nelledue annate anteriori e a quella in corso alla data di dichiarazione di fallimento solo relativamente agli interessi cd. corrispettivi, avuto riguardo al riferimento, espresso dal secondo comma dell’art. 2855 cod. civ. , all’iscrizione di un capitale «che produce interessi», tale da far desumere che la disposizione abbia a oggetto gli interessi che costituiscono una remunerazione del capitale e non anchequelli moratori, i quali trovano il loro presupposto in un ritardo imputabile al debitore (cfr. Cass. 30 agosto 2007, n. 18312 ; Cass. 17 settembre 1999, n. 10070; Cass. 29 agosto 1998, n. 8657); -questi ultimi, di cui si occupa il successivo terzo comma dell’art. 2855 cod. civ., trovano anche essi colloc azione nello stesso grado del capitale ma solo limitatamente a quelli «maturati dopo il compimento dell’annata in corso alla data del pignoramento»(cui è equiparata, ex art. 54, terzo comma, legge fall., quella del fallimento), nella misura legale e fino alla data della vendita; -le annate interamente garantite sono, dunque, tre ed il fondamento della regola viene comunemente ravvisato in ciò che con la limitazione di cui si tratta si è voluto impedire che il creditore primoiscritto, avendo certezza del collocamento degli interessi, li lasci accumulare senza esigerli e renda, in tal modo, vane le aspettative dei creditori di grado poziore i quali misurano la capienza dell'immobile fidando sulla regolare riscossione degli interessi(così, Cass 8 luglio 1998, n. 6668); - con specifico riferimento al mutuo fondiario, è stato osservato che alla risoluzione del contratto per inadempimento del mutuatario consegue che il mutuatario deve provvedere, oltre al pagamento integrale delle rate già scadute (non travolte dalla risoluzione, che non opera retroattivamente nei contratti di durata, quali il mutuo) alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle semestralità a scadere, dovendosi invece calcolare, sul credito così determinato, gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale, secondo quanto previsto dall'art. 1224, primo comma, cod. civ. (così, Cass., Sez. Un., 19 maggio 2008, n. 12639); - da quanto esposto in precedenza discende che l’istituto di credito mutuante che chieda l’ammissione al passivo delfallimento del credito derivante dall’inadempimento di un mutuo fondiario va ammesso per un importo pari a quello delle semestralità scadute fino alla risoluzione del contratto, o, in mancanza di esso, fino alla dichiarazione di fallimento, nonché per l'importo del capitale residuo dopo il computo dell'ultima semestralità, e che questo credito, trova illimitata collocazione, mentre per quanto riguarda le quote di interessi, opera il limite delle tre annualità; - orbene, il decreto impugnato non ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi di diritto, in quanto, pur riconoscendo la collocazione privilegiata degli interessi maturati nella cornice triennale presa in esame dall’art. 2855, secondo comma, cod. civ., ha limitato la stessa alla misura rappresentata dagli interessi legali, escludendo quella costituita dagli interessi corrispettivi, nonostante il diverso tenore del richiamato dettato normativ o e senza alcuna valida ragione giustificatrice della disposta limitazione quantitativa; -all’accoglimento del primo motivo segue l’assorbimento del secondo, con il quale la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 92 cod. proc. civ., e 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55, per aver il Tribunale liquidato le spese legali relative alla fase istruttoria nella misura di euro 9.500,00benché nessuna attività istruttoria fosse stata espletata, in quanto vertente su questione strettamente dipendente; - il decreto impugnato va, dunque, cassato con riferimento a l motiv o accoltoe rinviato, anche per le spese, al Tribunale di Cagliari , in diversa composizione P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato con riferimento a l motiv o accolt o e rinvia, anche per le