CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 settembre 2026
Cassazione n. 26010/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aria [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro-intimato-avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 13302/2022 depositato il2/10/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/9/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Roma, con l’impugnato decreto, in parziale accoglimentodell’opposizione ex artt. 98 e 99 l.fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l.,Numero registro generale 23091/2024Numero sezionale 3176/2026Numero di raccolta generale 26010/2026Data pubblicazione 30/09/2026ammetteva il credito, traente origine dal contratto di mutuo fondiariostipulato tra la società in bonis e [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,dante causa della ricorrente, al passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.per l’importo di € 831.156,04, oltre interessi al tasso legale, dalla data delfallimento (17/7/2021) fino alla data della vendita dei beni, in viaipotecaria, ed € 74.783,87, per interessi, maturati prima del fallimento, inchirografo.1.1 Il Tribunale capitolino, per quanto di interesse in questa sede, dopoavere accertato, anche sulla scorta delle risultanze della consulenza, lasussistenza del credito, in linea capitale per € 831.156,04, derivante dalmutuo fondiario, rilevava, con riferimento agli importi richiesti a titolo diinteressi corrispettivi, che, pur non risultando indicati con chiarezza icriteri di determinazione del tasso, in mancanza di una specificacontestazione della curatela, andava riconosciuta alla Banca, a tale titolo,l’importo di € 74.783,87, oggetto della domanda di insinuazione allo statopassivo.1.2 Evidenziava che il rapporto si era estinto in data 23/12/2017 e lasocietà mutuataria era stata dichiarata fallita il 17/7/2021, eventoequiparabile al pignoramento ai sensi dell’art 54 l.fall., con la conseguenzache gli interessi convenzionali maturati non potevano goderedell’estensione del privilegio, in quanto non rientranti nel limite temporaleprevisto dalla detta normativa.2. [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l., rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]., ha propostoricorso per la cassazione del decreto affidato ad un unico motivo; ilRAGIONI DELLA DECISIONE1. Il mezzo di impugnazione denuncia la violazione e/o falsainterpretazione e applicazione degli artt. 2855 c.c., 54 e 55 l.fall. e 40d.lvo 385/1993, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. per avere ilTribunale, condividendo le conclusioni del CTU, ritenuto che l’importo di €Numero registro generale 23091/2024Numero sezionale 3176/2026Numero di raccolta generale 26010/2026Data pubblicazione 30/09/202674.783,87 fosse da ammettere a titolo di interessi e in via chirografaria.La ricorrente sostiene che l’importo di cui sopra, quale componente dellerate già scadute, non travolte dalla risoluzione, che non operaretroattivamente nei contratti di durata quali il mutuo, doveva essereammesso al passivo in via privilegiata ipotecaria.2 Il motivo è infondato.2.1 È pacifico che la ricorrente abbia chiesto l’ammissione al passivo delcomplessivo credito maturato alla data dell’estinzione del mutuo fondiariodi € 905.939,91 (di cui € 663.386,78 per capitale a scadere ed €242.553,13 per rate insolute); il Tribunale, sulla scorta delle risultanzedella CTU, ha “scorporato” dalle rate semestrali non pagate dal mutuatariola somma di € 74.783,87, costituita dagli interessi corrispettivi,ammettendoli al passivo del fallimento in via chirografaria.2.2 Orbene, è pur vero che secondo l’orientamento giurisprudenzialesegnalato dalla ricorrente «nell'ipotesi di inadempimento del mutuatario edi risoluzione del rapporto di mutuo, il mutuatario deve provvedere, oltreal pagamento integrale delle rate già scadute (non travolte dallarisoluzione, che non opera retroattivamente nei contratti di durata, quali ilmutuo) alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta,ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle semestralità ascadere, dovendosi invece calcolare, sul credito così determinato, gliinteressi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattualmentepattuito, se superiore al tasso legale, secondo quanto previsto dall'art.1224, primo comma, cod. civ» ( Cass. Sez. U., 12639/2008; nello stessosenso anche Cass. 25412/2013 e 96/2022).2.3 Va tuttavia rilevato che l’importo, costituito dagli interessi corrispettiviche compongono le rate semestrali di ammortamento già scadute,integralmente dovuto dal mutuatario, rimane assoggettato, ai fini dellasua collocazione, al regime temporale di cui al combinato disposto degliartt. 54 l.fall. e 2855, comma 2 c.c., che limita la garanzia ipotecaria degliNumero registro generale 23091/2024Numero sezionale 3176/2026Numero di raccolta generale 26010/2026Data pubblicazione 30/09/2026interessi a due annualità precedenti e non pagate e all’annualità in corsoalla data della dichiarazione di fallimento.2.4 In particolare, questa Corte ha escluso che la rata possa configurarsiun unicum, con conseguente indiscriminata estensione del privilegioipotecario agli interessi pattuiti equiparati al capitale, in deroga alladisciplina dettata dagli artt. 2855 c.c. e 54 l.fall.E’ stato infatti affermato che «nel caso in cui il creditore abbia iscritto, neiconfronti di un imprenditore poi fallito, a garanzia del proprio credito perla restituzione di un mutuo in rate di importo conglobante unitariamentecapitale ed interessi, un'ipoteca per un importo globale comprensivo dicapitale ed interessi, dopo avere previamente stipulato un patto diiscrizione preventiva relativo ad un maggior numero di annualità diinteressi, ai fini dell'ammissione di quel credito al passivo fallimentare inrango prelatizio o chirografario occorre sempre: prima, scindere,nell'ambito del credito conglobato, le componenti relative al capitale edagli interessi; poi, per quanto attiene al credito per capitale, ammetterlo invia di prelazione ipotecaria e, per quanto attiene al credito per interessi,ammetterlo al rango prelatizio o chirografario sulla base della disciplinadettata dall'art. 2855 cod. civ.» (cfr. Cass. 2985/1998, Cass.10070/1999, in motivazione, Cass 22749/2023 e, con riferimento alladisciplina dell’art. 2855, comma 3, c.c., Cass. 8657/1998, Cass.11033/1997, Cass. 2196/1988 e Cass. 7148/1986).2.5 Dunque, la capitalizzazione degli interessi nell’ambito del piano diammortamento del mutuo non incide sul regime della prelazioneipotecaria sugli interessi contenuto nell’art. 2855, comma 2, c.c., normada considerarsi inderogabile come si desume dall’esplicito divieto dipattuizione dell’estensione del rango ipotecario ad un numero maggiore ditre annualità.2.6 Correttamente, quindi, il Tribunale, una volta accertato il superamentodel limite temporale previsto dalla citata normativa, ha degradato aNumero registro generale 23091/2024Numero sezionale 3176/2026Numero di raccolta generale 26010/2026Data pubblicazione 30/09/2026chirografo il credito per gli interessi conglobati nelle rate diammortamento non pagate prima della risoluzione del contratto.3. Il ricorso deve essere, quindi, rigettato.Nulla è da statuire sulle spese, non avendo il fallimento svolto difese. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9/9/2026.Il Presidente