Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:608
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑295/10
Genovaitė Valčiukienė e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] rajono savivaldybė e altri
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vyriausiasis administracinis teismas)
«Direttiva 2001/42/CE — Valutazione degli effetti di taluni piani e programmi sull’ambiente — Piani che determinano l’uso di piccole aree a livello locale — Art. 3, n. 3 — Documenti di pianificazione del territorio a livello locale riguardanti un unico oggetto di attività economica — Valutazione a norma della direttiva 2001/42/CE esclusa dal diritto nazionale — Potere discrezionale degli [OSCURATO:PERSONA] membri — Art. 3, n. 5 — Relazione con la direttiva 85/337/CEE — Art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/42/CE»
Massime della sentenza
1.
Ambiente — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente — Direttiva 2001/42 — Ambito di applicazione
— Piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente — Potere discrezionale degli [OSCURATO:PERSONA] membri — Portata
e limiti
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/42, art. 3, nn. 2, 3 e 5)
2.
Ambiente — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente — Direttiva 2001/42 — Obbligo di effettuare
una valutazione ambientale fatto salvo quanto previsto da altre disposizioni del diritto dell’Unione — Limiti
(Direttiva del Consiglio 85/337; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/42, artt. 11, nn. 1 e 2)
1.
Il margine discrezionale di cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono in forza dell’art. 3, n. 5, della direttiva 2001/42, concernente
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, per determinare taluni tipi di piani che potrebbero
avere effetti significativi sull’ambiente trova i suoi limiti nell’obbligo enunciato all’art. 3, n. 3, di detta direttiva,
letto in combinato disposto con il n. 2 dello stesso articolo, di sottoporre ad una valutazione ambientale i piani che potrebbero
avere effetti significativi sull’ambiente, segnatamente per le loro caratteristiche, il loro impatto e le zone che potrebbero
esserne coinvolte.
Quindi, lo Stato membro che dovesse fissare un criterio avente come conseguenza che, in pratica, la totalità di una categoria
di piani resterebbe a priori sottratta all’obbligo di valutazione ambientale eccederebbe il margine di discrezionalità di
cui dispone ai sensi dell’art. 3, n. 5, della direttiva 2001/42, letto in combinato disposto con i nn. 2 e 3 dello stesso
articolo, a meno che la totalità dei piani esclusi potesse considerarsi, sulla base di criteri pertinenti come, in particolare,
il loro oggetto, l’estensione del terreno cui si riferiscono o la sensibilità degli spazi naturali di cui trattasi, come inidonea
a produrre un impatto ambientale significativo.
Considerati tali presupposti, l’art. 3, n. 5, della direttiva 2001/42, letto in combinato disposto con l’art. 3, n. 3, della
stessa, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che prevede in modo generale e senza esame
caso per caso che una valutazione a norma di tale direttiva non debba essere realizzata allorché piani che determinano l’uso
di piccole aree a livello locale riguardano un unico oggetto di attività economica. Infatti, detto criterio non è idoneo a
consentire di valutare se un piano abbia o no effetti significativi sull’ambiente.
(v. punti 46-48, 54, dispositivo 1)
2.
L’art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/42, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente,
deve essere interpretato nel senso che una valutazione ambientale effettuata a norma della direttiva 85/337, concernente la
valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 97/11, non
dispensa dall’obbligo di procedere a tale valutazione in forza della direttiva 2001/42.
Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se una valutazione che sia stata effettuata a norma della direttiva 85/337,
come modificata, possa essere considerata espressione di una procedura coordinata o comune e se questa soddisfi già tutte
le prescrizioni della direttiva 2001/42. Se così fosse, non vi sarebbe allora più alcun obbligo di effettuare una nuova valutazione
in forza di quest’ultima direttiva.
Inoltre, l’art. 11, n. 2, della direttiva 2001/42 non obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a prevedere, nel loro ordinamento giuridico
interno, procedure coordinate o comuni che soddisfino le prescrizioni delle direttive 2001/42 e 85/337.
(v. punti 63, 66, dispositivo 2-3)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
22 settembre 2011 (
*
)
«Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di taluni piani e programmi sull’ambiente – Piani che determinano l’uso di piccole aree a livello locale – Art. 3, n. 3 – Documenti di pianificazione del territorio a livello locale riguardanti un unico oggetto di attività economica – Valutazione a norma della direttiva 2001/42/CE esclusa dal diritto nazionale – Potere discrezionale degli [OSCURATO:PERSONA] membri – Art. 3, n. 5 – Relazione con la direttiva 85/337/CEE – Art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/42/CE»
Nel procedimento C‑295/10,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Vyriausiasis
administracinis teismas (Lituania), con decisione 13 maggio 2010, pervenuta in cancelleria il 15 giugno 2010, nella causa
Genovaitė Valčiukienė,
Julija Pekelienė,
Lietuvos žaliųjų judėjimas,
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] Lašas
contro
[OSCURATO:PERSONA] rajono savivaldybė,
Šiaulių visuomenės sveikatos centras,
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas,
con l’intervento di:
Sofita UAB,
Oltas UAB
,
Šiaulių apskrities viršininko administracija,
Rimvydas Gasparavičius,
Rimantas Pašakinskas,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, L. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), dalle sig.re C. Toader
e A. Prechal, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 maggio 2011,
considerate le osservazioni presentate:
– per le sig.re Valčiukienė e Pekelienė, il Lietuvos žaliųjų judėjimas nonché per i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Lašas, dall’avv. S. Dambrauskas,
advokatas;
– per il governo lituano, dal sig. D. Kriaučiūnas e dalla sig.ra J. Balčiūnaitė, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, dal sig. P. Oliver e dalla sig.ra A. Steiblytė, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’intepretazione dell’art. 3, nn. 2, lett. a), 3 e 5, nonché dell’art. 11,
nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197, pag. 30).
2
Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che vede le sig.re Valčiukienė e Pekelienė, il Lietuvos žaliųjų
judėjimas (Il movimento dei Verdi di Lituania), nonché i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Lašas contrapposti alla [OSCURATO:PERSONA] rajono
savivaldybė (Consiglio regionale di Pakruojas), al Šiaulių visuomenės sveikatos centras (Centro sanitario pubblico di Šiauliai)
ed al Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas (Servizio regionale di tutela dell’ambiente di Šiauliai) segnatamente
in merito a due decisioni 23 marzo e 20 aprile 2006, mediante le quali il [OSCURATO:PERSONA] rajono savivaldybė ha approvato due piani
dettagliati che regolamentano, ciascuno, la costruzione di un complesso immobiliare destinato all’allevamento intensivo avente
la capacità di 4 000 suini, nonché la destinazione delle superfici dei due terreni destinati ad accogliere tali due complessi.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
La direttiva 2001/42
3
I ‘considerando’ 10‑12 e 19 della direttiva 2001/42 così prevedono:
«10) Tutti i piani e i programmi preparati per vari settori e che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione di
progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati [(GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del
Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5; in prosieguo: la “direttiva 85/337”)], (…) potrebbero avere effetti significativi
sull’ambiente e dovrebbero di norma essere oggetto di una valutazione ambientale sistematica. Quando determinano l’uso di
piccole aree a livello locale (…), essi dovrebbero essere valutati soltanto se gli [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono che potrebbero
avere effetti significativi sull’ambiente.
11) Altri piani e programmi che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti possono non avere effetti
significativi sull’ambiente in tutti i casi e dovrebbero essere valutati soltanto se gli [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono che potrebbero
avere tali effetti.
12) [OSCURATO:PERSONA] membri, nel decidere, dovrebbero tener conto dei pertinenti criteri fissati nella presente direttiva.
(...)
19) Qualora l’obbligo di effettuare una valutazione dell’impatto ambientale risulti contemporaneamente dalla presente direttiva
e da altre normative comunitarie quali la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione
degli uccelli selvatici [GU L 103, pag. 1], la direttiva 92/43/CEE [del Consiglio 21 maggio 1992, relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7)], o la direttiva 2000/60/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia
di acque [GU L 337, pag. 1], gli [OSCURATO:PERSONA] membri, al fine di evitare duplicazioni della valutazione, possono prevedere procedure
coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria».
4
Ai sensi dell’art. 1 della direttiva 2001/42, quest’ultima ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente
e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi
finalizzati a promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la
valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente.
5
L’art. 2 della direttiva 2001/42 così dispone:
«Ai fini della presente direttiva:
a) per “piani e programmi” s’intendono i piani e i programmi (…) nonché le loro modifiche:
– che sono elaborati e/o adottati da un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per
essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e
– che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
b) per “valutazione ambientale” s’intende l’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni,
la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell’iter decisionale e la messa a disposizione
delle informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 4 a 9;
(...)».
6
Ai sensi dell’art. 3 di detta direttiva:
«1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull’ambiente, sono soggetti ad
una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi,
a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione
dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei
suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva
[85/337] (…),
(...)
3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale (…), la valutazione
ambientale è necessaria solo se gli [OSCURATO:PERSONA] membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente.
(...)
5. [OSCURATO:PERSONA] membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull’ambiente
attraverso l’esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo
gli [OSCURATO:PERSONA] membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all’allegato II, al fine di garantire che i piani e
i programmi con probabili effetti significativi sull’ambiente rientrino nell’ambito di applicazione della presente direttiva.
(...)».
7
L’art. 11 della direttiva 2001/42, intitolato «Relazione con le altre disposizioni della normativa comunitaria» così dispone
ai suoi nn. 1 e 2:
«1. La valutazione ambientale effettuata ai sensi della presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva
[85/337] e qualsiasi altra disposizione della normativa comunitaria.
2. Per i piani e i programmi in merito ai quali l’obbligo di effettuare una valutazione dell’impatto ambientale risulta contemporaneamente
dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere procedure coordinate o comuni
per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, tra l’altro al fine di evitare duplicazioni della valutazione».
8
L’allegato II della direttiva 2001/42 indica i criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all’art. 3,
n. 5.
La direttiva 85/337
9
Ai sensi dell’art. 4, n. 1, della direttiva 85/337, i progetti elencati nel suo allegato I sono sottoposti a una valutazione,
fatti salvi casi eccezionalmente esenti in base all’art. 2, n. 3, della direttiva medesima.
10
Il punto 17 dell’allegato I della direttiva 85/337 riguarda gli impianti destinati all’allevamento intensivo di suini con
più di 3 000 posti per suini da produzione.
11
L’art. 4, n. 2, della direttiva 85/337 così prevede:
«Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2 per i progetti elencati nell’allegato II gli [OSCURATO:PERSONA] membri determinano, mediante
a) un esame del progetto caso per caso
o
b) soglie o criteri fissati dagli [OSCURATO:PERSONA] membri,
se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.
[OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b)».
Diritto nazionale
La legge sulla tutela dell’ambiente
12
Ai sensi dell’art. 1, punti 10, 17 e 18, della legge sulla tutela dell’ambiente (Aplinkos apsaugos įstatymas), come modificata
dalla legge 19 febbraio 2004 (Žin., 2004, n. 36-1179; in prosieguo: la «legge sulla tutela dell’ambiente»), ai fini della
medesima si intende per:
«10)
valutazione di impatto ambientale
, il processo diretto a identificare, definire e valutare l’impatto ambientale potenziale di un’attività economica pianificata;
(...)
17)
valutazione strategica degli effetti ambientali
, il processo di identificazione, definizione e valutazione delle potenziali conseguenze ambientali dell’attuazione di determinati
piani e programmi, nel corso del quale devono essere redatti documenti riguardanti la valutazione strategica degli effetti
sull’ambiente, devono essere svolte consultazioni, tenendo conto dei risultati della valutazione e delle consultazioni prima
che sia adottato e/o approvato qualsiasi piano o programma, e devono essere fornite informazioni in merito alla decisione
sull’adozione e/o l’approvazione del piano o programma;
18)
piani e programmi
, i documenti relativi alla pianificazione a livello nazionale, regionale e locale [(...) i documenti di pianificazione territoriale
(...)] che vengono preparati, approvati e/o adottati ai sensi della legislazione in vigore oppure in conformità con i poteri
di attuazione delle autorità amministrative pubbliche e la cui attuazione può avere un impatto ambientale significativo, incluse
le modifiche, in tutto o in parte, di tali piani e programmi».
13
L’art. 27, n. 1, di detta legge prevede che i piani e i programmi la cui attuazione possa avere un significativo impatto sull’ambiente
devono essere preparati e attuati in conformità a tale legge e alle altre disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
che disciplinano la valutazione strategica degli effetti sull’ambiente, la pianificazione territoriale e il monitoraggio ambientale.
La legge sulla pianificazione territoriale
14
Dall’art. 4, n. 3, punto 4, della legge sulla pianificazione territoriale (Teritorijų planavimo įstatymas), come modificata
dalla legge 15 gennaio 2004 (Žin., 2004, n. 21‑617; in prosieguo: la «legge sulla pianificazione territoriale»), risulta che
i piani dettagliati, del tipo di quelli contestati nella causa principale, sono documenti relativi alla pianificazione del
territorio a livello locale.
15
L’art. 25, n. 4, di tale legge prevede che, nel caso in cui venga redatto un piano dettagliato, la valutazione strategica
degli effetti ambientali di tale documento di pianificazione territoriale deve essere effettuata soltanto nel caso in cui
ciò sia disposto dalla legge o da altri provvedimenti regolamentari o amministrativi.
Il decreto 18 agosto 2004, n. 967
16
Le disposizioni della direttiva 2001/42 sono state attuate nel diritto lituano, segnatamente, mediante il decreto del governo
della Repubblica di Lituania 18 agosto 2004, n. 967, che fissa la normativa quadro sulla procedura per la valutazione strategica
degli effetti dei piani e dei programmi sull’ambiente (Nutarimas dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
tvarkos aprašo patvirtinimo) (Žin., 2004, n. 130‑4650) (in prosieguo: la «normativa quadro fissata dal decreto n. 967»).
17
Il punto 7.1 della normativa quadro fissata dal decreto n. 967 prevede che una valutazione strategica deve essere obbligatoriamente
svolta nel caso in cui vengano preparati piani o programmi per determinare la destinazione dei suoli o la pianificazione del
territorio e per stabilire il contesto di realizzazione di progetti di attività economica contemplati negli allegati 1 o 2
della legge sulla valutazione dell’impatto ambientale di un’attività economica pianificata (Planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo įstatymas), come modificata dalla legge 21 giugno 2005 (Žin., 2005, n. 84‑3105; in prosieguo: la «legge
sulla valutazione dell’impatto ambientale di un’attività economica pianificata»).
18
Il punto 3.4 della normativa quadro fissata dal decreto n. 967 prevede tuttavia che quest’ultima non si applichi all’elaborazione
ed all’approvazione di «documenti di pianificazione territoriale in cui è contemplato un unico oggetto di attività economica».
19
Il decreto 18 agosto 2004, n. 967, è stato abrogato dal decreto del governo della Repubblica di Lituania 27 aprile 2011, n. 467
(Žin., 2011, n. 50), che annulla il punto 3.4 della normativa quadro fissata dal decreto n. 967 con effetto dal 1° maggio
2001.
La legge sulla valutazione dell’impatto ambientale di un’attività economica pianificata
20
La legge sulla valutazione dell’impatto ambientale di un’attività economica pianificata è segnatamente diretta a dare attuazione
alla direttiva 85/337.
21
Al punto 1.1 dell’allegato 1 di detta legge figura l’«allevamento dei suini (più di 900 scrofe; più di 3 000 altri suini)».
Causa principale e questioni pregiudiziali
22
Con decisione 24 marzo 2005, la [OSCURATO:PERSONA] rajono savivaldybė ha approvato la proposta della Saerimner UAB intesa a costruire
fino ad undici complessi immobiliari destinati all’allevamento di suini sul territorio del distretto di Pakruojas.
23
Il 2 3 febbraio 2006, la [OSCURATO:PERSONA] rajono savivaldybė ha autorizzato la Sofita UAB e la Oltas UAB, la cui società controllante
è la Saerimner UAB, ad ordinare piani dettagliati relativi alla costruzione di due complessi immobiliari destinati all’allevamento
intensivo aventi la capacità di 4 000 suini in due località nelle vicinanze del comune di Klovainiai, che è situato nel distretto
di Pakruojas.
24
Con due decisioni 23 marzo e 20 aprile 2006, la [OSCURATO:PERSONA] rajono savivaldybė ha approvato tali piani dettagliati che disciplinano
allo stesso modo la costruzione di detti complessi, idonei ad ospitare ciascuno 4 000 suini e comprendenti un serbatoio di
10 000 m
3
per il letame, nonché la destinazione delle superfici dei due terreni che devono accogliere tali complessi.
25
Mediante i detti piani dettagliati, è stato definito l’uso del territorio a livello locale. A titolo dell’art. 4, n. 3, punto
4, della legge sulla pianificazione territoriale, siffatti piani dettagliati costituiscono documenti relativi alla pianificazione
del territorio a livello locale.
26
I ricorrenti nella causa principale hanno contestato dinanzi al Šiaulių apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo
regionale di Šiauliai), in particolare, la legittimità di queste due decisioni di approvazione, sostenendo che le autorità
competenti avrebbero dovuto effettuare una valutazione strategica dell’impatto sull’ambiente ai sensi dell’art. 1, punto 17,
della legge sulla tutela dell’ambiente.
27
Con sentenza 21 febbraio 2009, detto tribunale respingeva il ricorso perché infondato.
28
Esso ha osservato che, secondo il diritto nazionale, e segnatamente secondo il punto 3.4 della normativa quadro fissata dal
decreto n. 967, la procedura di valutazione strategica dell’impatto ambientale non si applica a documenti di pianificazione
territoriale che, come i due piani dettagliati contestati, contemplano un unico oggetto di attività economica.
29
Esso ha precisato che, nella fattispecie, soltanto la legge sulla valutazione dell’impatto ambientale di un’attività economica
pianificata doveva, come del resto era avvenuto, essere applicata. Così, per l’attività economica progettata dalle società
di cui trattasi era stata realizzata soltanto una procedura di valutazione dell’impatto ambientale ai sensi dell’art. 1, punto
10, della legge sulla tutela dell’ambiente.
30
Detto tribunale ha pertanto respinto l’argomento proposto dai ricorrenti nella causa principale secondo cui sarebbe stato
necessario procedere anche ad una valutazione strategica degli effetti ambientali.
31
Nell’appello da esse interposto dinanzi al giudice del rinvio, i ricorrenti nella causa principale hanno fatto osservare che,
secondo l’art. 16 della legge sul pianificazione territoriale, qualora non siano stati redatti documenti relativi alla pianificazione
generale del territorio, le autorità incaricate della pianificazione territoriale sono tenute, anteriormente all’elaborazione
di un progetto, a redigere un piano e a procedere ad una valutazione strategica degli effetti di tale progetto sull’ambiente.
32
Con riferimento al punto 3.4 della normativa quadro fissata dal decreto n. 967, essi hanno in sostanza affermato che i piani
approvati con le decisioni 23 marzo e 20 aprile 2006 non possono essere qualificati come piani riguardanti un unico oggetto
di attività economica ai sensi del diritto nazionale. Ciò non corrisponderebbe alla realtà e, di conseguenza, si sarebbe dovuto
procedere a una valutazione strategica degli effetti ambientali.
33
Il giudice del rinvio ha considerato che la disciplina nazionale applicabile alla data dei fatti di cui alla causa principale
non imponesse di effettuare una valutazione strategica degli effetti ambientali dei due piani contestati. Tuttavia, alla luce
del fatto che tale disciplina costituiva attuazione della direttiva 2001/42, detto giudice ha manifestato dubbi in merito
alla questione se essa fosse compatibile con tale direttiva.
34
Di conseguenza, il Vyriausiasis administracinis teismas (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento
e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se una disposizione come quella prevista dalla normativa della Repubblica di Lituania, in particolare al punto 3.4 della [normativa
quadro fissata dal decreto (…) n. 967] (…), secondo la quale, nel caso di documenti relativi alla pianificazione territoriale
a livello locale nei quali si faccia riferimento a un unico oggetto di attività economica, non si procede a una valutazione
strategica degli effetti ambientali, possa essere considerata come una determinazione dei tipi di piani e programmi ai sensi
dell’art. 3, n. 5, della direttiva 2001/42 (…).
2) Se le disposizioni del diritto nazionale applicabili nella presente causa, ai sensi delle quali, senza che sia stabilita in
ciascun caso specifico la potenziale rilevanza degli effetti sull’ambiente, non occorre procedere a una valutazione strategica
degli effetti ambientali di documenti di pianificazione territoriale relativi all’uso di piccole aree a livello locale, come
quelli di cui al caso di specie, allorché in tali documenti si fa riferimento ad un unico oggetto di attività economica, siano
compatibili con le prescrizioni di cui all’art. 3, nn. 2, lett. a), 3 e 5, della direttiva 2001/42.
3) Se le disposizioni della direttiva 2001/42, segnatamente il suo art. 11, n. 1, debbano essere interpretate nel senso che,
in circostanze come quelle del caso di specie, quando viene effettuata una valutazione di impatto ambientale a norma della
direttiva 85/337 (…), le prescrizioni di cui alla direttiva 2001/42 non sono applicabili.
4) Se l’ambito di applicazione dell’art. 11, n. 2, della direttiva 2001/42 ricomprenda la direttiva 85/337.
5) Qualora la quarta questione debba essere risolta in senso affermativo, se il fatto che una valutazione sia stata effettuata
a norma della direttiva 85/337 comporti che l’obbligo di effettuare una valutazione degli effetti sull’ambiente in conformità
delle prescrizioni della direttiva 2001/42, in una situazione come quella del caso di specie, debba essere considerato costitutivo
di una duplicazione della valutazione ai sensi dell’art. 11, n. 2, della direttiva 2001/42.
6) Qualora la quinta questione debba essere risolta in senso affermativo, se la direttiva 2001/42, segnatamente il suo art. 11,
n. 2, imponga agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di introdurre nel diritto nazionale procedure comuni o coordinate volte a disciplinare
la valutazione che dev’essere effettuata in conformità delle prescrizioni della direttiva 2001/42 e della direttiva 85/337,
allo scopo di evitare una duplicazione della valutazione».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima e sulla seconda questione
35
Occorre precisare preliminarmente che dall’ordinanza di rinvio risulta che i «piani dettagliati» di cui trattasi nella causa
principale sono «documenti relativi alla pianificazione territoriale a livello locale» ai sensi dei punti 3.4 e 7.1 della
normativa quadro fissata dal decreto n. 967. Tali documenti costituiscono «piani e programmi» ai sensi dell’art. 1, punto
18, della legge sulla tutela dell’ambiente. I piani contestati nella causa principale sono stati approvati anteriormente alla
redazione dei piani relativi alla pianificazione territoriale generale.
36
Alla luce di tali osservazioni preliminari, occorre considerare che il giudice del rinvio, con le dette prime due questioni,
che vanno esaminate congiuntamente, chiede sostanzialmente se l’art. 3, nn. 2, lett. a), 3 e 5, della direttiva 2001/42 debba
essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, la
quale preveda che una valutazione in base a tale direttiva non debba essere realizzata qualora i piani che determinano l’uso
di piccole aree a livello locale riguardino un unico oggetto di attività economica.
37
Come risulta dall’art. 1 della direttiva 2001/42, l’obiettivo essenziale della medesima consiste nel sottoporre i piani e
i programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente ad una valutazione ambientale nel corso della loro elaborazione
ed anteriormente alla loro adozione.
38
Occorre anzitutto osservare che piani come quelli contestati nella causa principale sono previsti all’art. 3, n. 2, lett. a),
della direttiva 2001/42, che per essi, fatto salvo il n. 3 dello stesso articolo, è obbligatorio effettuare una valutazione
ambientale e che, in concreto, essi definiscono, come risulta dalla decisione di rinvio, il quadro in cui l’attuazione di
progetti come quelli previsti al punto 17 dell’allegato I della direttiva 85/337 potrà essere autorizzata.
39
Al riguardo, l’art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva 2001/42 deve essere interpretato nel senso che riguarda anche il piano
che, in un unico settore, stabilisca il quadro per un progetto avente un unico oggetto di attività economica.
40
Il dettato di tale art. 3, n. 2, lett. a), letto alla luce del decimo ‘considerando’ della direttiva 2001/42, non permette
di affermare che il suo ambito d’applicazione debba limitarsi ai piani e ai programmi che stabiliscono il quadro di progetti
relativi a più oggetti in uno o più dei settori ai quali detta disposizione fa riferimento.
41
Peraltro, i termini «tutti i piani e i programmi preparati per vari settori» che compaiono in tale ‘considerando’ confermano
che l’art. 3, n. 2, lett. a), di tale direttiva riguarda tutti i piani e i programmi elaborati per ciascuno dei settori che
esso menziona, ivi incluso il settore della pianificazione del territorio rurale considerato isolatamente, e non soltanto
i piani e i programmi preparati contemporaneamente per più settori di tale genere.
42
Poiché i settori interessati sono tutti molto ampi, ogni altra interpretazione avrebbe la conseguenza di limitare notevolmente
l’ambito di applicazione di detta disposizione e di compromettere così il conseguimento dell’obiettivo essenziale della direttiva
2001/42. Siffatta interpretazione avrebbe la conseguenza che progetti di grande portata potrebbero essere esclusi dalla sfera
di tale direttiva qualora riguardassero un’unica attività economica.
43
Occorre poi constatare che i piani di cui trattasi nella causa principale possono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 3,
n. 3, della direttiva 2001/42, a tenore del quale i piani che determinano l’uso di piccole aree a livello locale sono obbligatoriamente
assoggettati ad una valutazione soltanto se gli [OSCURATO:PERSONA] membri «determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente».
44
[OSCURATO:PERSONA] membri, in applicazione dell’art. 3, n. 5, della direttiva 2001/42, determinano, per i piani del genere di quelli
di cui alla causa principale, vuoi effettuando un esame caso per caso, vuoi specificando i tipi di piani e programmi, se detti
piani possono avere effetti significativi sull’ambiente che richiedono una valutazione in base alla detta direttiva. Secondo
questa stessa disposizione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono anche decidere di combinare i due metodi di esame.
45
Occorre precisare al riguardo che i meccanismi di esame dei piani menzionati all’art. 3, n. 5, della direttiva 2001/42 hanno
lo scopo di facilitare la determinazione dei piani che è obbligatorio valutare perché potrebbero avere effetti significativi
sull’ambiente.
46
Il margine discrezionale di cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono in forza dell’art. 3, n. 5, della direttiva 2001/42 per determinare
taluni tipi di piani che potrebbero avere effetti significativi sull’ambiente trova i suoi limiti nell’obbligo enunciato all’art. 3,
n. 3, di detta direttiva, letto in combinato disposto con il n. 2 dello stesso articolo, di sottoporre ad una valutazione
ambientale i piani che potrebbero avere effetti significativi sull’ambiente, segnatamente per le loro caratteristiche, il
loro impatto e le zone che potrebbero esserne coinvolte.
47
Conseguentemente, lo Stato membro che dovesse fissare un criterio avente come conseguenza che, in pratica, la totalità di
una categoria di piani resterebbe a priori sottratta all’obbligo di valutazione ambientale eccederebbe il margine di discrezionalità
di cui dispone ai sensi dell’art. 3, n. 5, della direttiva 2001/42, letto in combinato disposto con i nn. 2 e 3 dello stesso
articolo, a meno che la totalità dei piani esclusi potesse considerarsi, sulla base di criteri pertinenti come, in particolare,
il loro oggetto, l’estensione del terreno cui si riferiscono o la sensibilità degli spazi naturali di cui trattasi, come inidonea
a produrre un impatto ambientale significativo (v. in tal senso, per quanto riguarda il margine di discrezionalità che l’art. 4,
n. 2, della direttiva 85/337 concede agli [OSCURATO:PERSONA] membri, sentenza 16 luglio 2009, causa C‑427/07, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I‑6277,
punto 42 e giurisprudenza ivi citata).
48
Non rientra in tale ipotesi il criterio secondo cui il documento di pianificazione di cui trattasi riguarda un unico oggetto
di attività economica. Siffatto criterio, oltre ad essere in contrasto con l’art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva 2001/42,
non è neppure idoneo a consentire di valutare se un piano abbia o no «effetti significativi» sull’ambiente.
49
La formulazione poco precisa del punto 3.4 della normativa quadro fissata dal decreto n. 967 può peraltro creare difficoltà
nello stabilire con chiarezza l’estensione della categoria di piani che le autorità competenti possono considerare come piani
aventi «un unico oggetto di attività economica».
50
È tuttavia necessario osservare che una disposizione nazionale come tale punto 3.4 ha l’effetto di sottrarre ad una valutazione
di impatto ambientale ai sensi dell’art. 1, punto 17, della legge sulla tutela dell’ambiente tutti i piani in cui è contemplato
un solo oggetto d’attività economica, come i complessi per l’ingrasso dei suini di cui al punto 17 dell’allegato I della direttiva
85/337, sebbene non si possa escludere l’ipotesi che un esame dei piani coperti da tale disposizione riveli effetti significativi
sull’ambiente.
51
Non è pertanto possibile ritenere, sulla base di una valutazione complessiva, che tutti i piani esclusi da una disposizione
nazionale come il punto 3.4 della normativa quadro fissata dal decreto n. 967 non possano avere effetti significativi sull’ambiente.
52
Peraltro, anche se diversi piani dovessero rientrare nell’ambito di applicazione di tale disposizione senza avere effetti
significativi sull’ambiente, non è possibile, senza una valutazione complessiva, considerare che lo stesso accadrebbe per
quanto riguarda gli effetti cumulativi di tali piani.
53
Occorre infine constatare che regole del genere di cui al punto 3.4 della normativa quadro fissata dal decreto n. 967 non
soltanto pregiudicano l’obiettivo della direttiva 2001/42 e, segnatamente, l’art. 3, nn. 2, 3 e 5, della medesima, che è diretto
a non sottrarre alla valutazione di impatto ambientale alcun piano che possa avere effetti significativi sull’ambiente, ma
inoltre non garantiscono affatto che le autorità competenti terranno conto dei criteri fissati all’allegato II della direttiva
2001/42, come esige appunto l’art. 3, n. 5, seconda frase, di detta direttiva allo scopo di assicurare che tutti i piani che
possono avere significativi effetti sull’ambiente ricadano nel suo ambito di applicazione.
54
Occorre conseguentemente risolvere la prima e la seconda questione dichiarando che l’art. 3, n. 5, della direttiva 2001/42,
letto in combinato disposto con l’art. 3, n. 3, della stessa, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa
nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che prevede in modo tanto generale e senza esame caso per caso
che una valutazione a norma della detta direttiva non debba essere realizzata allorché piani che determinano l’uso di piccole
aree a livello locale riguardano un unico oggetto di attività economica.
Sulla terza, quarta e quinta questione
55
Con dette questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’art. 11, nn. 1
e 2, della direttiva 2001/42 debba essere interpretato nel senso che la valutazione ambientale effettuata ai sensi della direttiva
85/337 dispensi dall’obbligo di procedere a tale valutazione a norma della direttiva 2001/42.
56
Per rispondere a tale questione occorre ricordare che, come risulta dalla decisione di rinvio, nel corso dell’elaborazione
dei piani dettagliati contestati nella causa principale, non è stata realizzata alcuna valutazione in base alla direttiva
2001/42.
57
Ai sensi del testo stesso dell’art. 11, n. 1, della direttiva 2001/42, la valutazione ambientale svolta ai sensi di tale direttiva
non pregiudica le disposizioni della direttiva 85/337.
58
Ne deriva che una valutazione ambientale svolta in base alla direttiva 85/337 si aggiunge, qualora le sue disposizioni lo
richiedano, a quella effettuata ai sensi della direttiva 2001/42.
59
Allo stesso modo, una valutazione degli effetti sull’ambiente svolta ai sensi della direttiva 85/337 non pregiudica le prescrizioni
specificamente contenute nella direttiva 2001/42 e non può dispensare dall’obbligo di effettuare la valutazione ambientale
che quest’ultima direttiva esige allo scopo di rispondere ad aspetti di carattere ambientale ad essa propri.
60
Poiché le valutazioni realizzate in conformità alle direttive 2001/42 e 85/337 differiscono sotto diversi punti di vista,
è necessario applicare cumulativamente le prescrizioni di tali due direttive.
61
Al riguardo va osservato che, nell’ipotesi in cui lo Stato membro interessato abbia previsto una procedura coordinata o comune,
dall’art. 11, n. 2, della direttiva 2001/42 risulta che, nel contesto di tale procedura, è obbligatorio verificare che la
valutazione d’impatto ambientale sia stata realizzata in conformità all’insieme delle disposizioni contenute nelle diverse
direttive applicabili.
62
In tal contesto, spetta al giudice del rinvio verificare se la valutazione che nella causa principale è stata effettuata ai
sensi della direttiva 85/337 possa essere considerata come espressione di una procedura coordinata o comune e se questa soddisfi
già tutte le prescrizioni della direttiva 2001/42. Se ciò dovesse verificarsi, non sussisterebbe allora più alcun obbligo
di effettuare una nuova valutazione in forza di quest’ultima direttiva.
63
Alla luce di tali considerazioni, occorre pertanto risolvere le questioni terza, quarta e quinta dichiarando che l’art. 11,
nn. 1 e 2, della direttiva 2001/42 deve essere interpretato nel senso che una valutazione ambientale effettuata a norma della
direttiva 85/337 non dispensa dall’obbligo di procedere a una tale valutazione in forza della direttiva 2001/42. Spetta tuttavia
al giudice del rinvio verificare se una valutazione che sia stata effettuata a norma della direttiva 85/337 possa essere considerata
espressione di una procedura coordinata o comune e se questa soddisfi già tutte le prescrizioni della direttiva 2001/42. Se
così fosse, non vi sarebbe allora più alcun obbligo di effettuare una nuova valutazione in forza di quest’ultima direttiva.
Sulla sesta questione
64
Con tale questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’art. 11, n. 2, della direttiva 2001/42 debba essere interpretato
nel senso che obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a prevedere, nel loro ordinamento giuridico interno, procedure coordinate o comuni
che soddisfino le prescrizioni delle direttive 2001/42 e 85/337.
65
Dalla formulazione stessa dell’art. 11, n. 2, della direttiva 2001/42 nonché dal suo diciannovesimo ‘considerando’ risulta
che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non sono affatto obbligati a prevedere procedure coordinate o comuni per i piani e i programmi per i
quali l’obbligo di effettuare una valutazione di impatto ambientale deriva allo stesso tempo dalla direttiva 2001/42 e da
altre direttive.
66
Di conseguenza, occorre risolvere la sesta questione dichiarando che l’art. 11, n. 2, della direttiva 2001/42 deve essere
interpretato nel senso che non obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a prevedere, nel loro ordinamento giuridico interno, procedure coordinate
o comuni che soddisfino le prescrizioni delle direttive 2001/42 e 85/337.
Sulle spese
67
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1)
L’art. 3, n. 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, letto in combinato disposto con l’art. 3, n. 3, della stessa,
deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale,
che prevede in modo tanto generale e senza esame caso per caso che una valutazione a norma di tale direttiva non debba essere
realizzata allorché i piani che determinano l’uso di piccole aree a livello locale riguardano un unico oggetto di attività
economica.
2)
L’art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/42 deve essere interpretato nel senso che una valutazione ambientale effettuata
a norma della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, non dispensa dall’obbligo
di procedere a una tale valutazione in forza della direttiva 2001/42. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se
una valutazione che sia stata effettuata a norma della direttiva 85/337, come modificata, possa essere considerata espressione
di una procedura coordinata o comune e se questa soddisfi già tutte le prescrizioni della direttiva 2001/42. Se così fosse,
non vi sarebbe allora più alcun obbligo di effettuare una nuova valutazione in forza di quest’ultima direttiva.
3)
L’art. 11, n. 2, della direttiva 2001/42 deve essere interpretato nel senso che non obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a prevedere,
nel loro ordinamento giuridico interno, procedure coordinate o comuni che soddisfino le prescrizioni delle direttive 2001/42
e 85/337, come modificata.
Firme
*
Lingua processuale: il lituano.