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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15847/2024

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sigliere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1127/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro Agenzia d elle Entrate in persona del [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legein [OSCURATO:PERSONA] d ei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difesa per legge; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2058/2022 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 25/05/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2017 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Bari l’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Bari per sentire condannare l’agenzia convenuta alla rifusione di tutte le spese legali (stragiudiziali e giudiziali) sostenute, per un ammontare inferiore a 1100 (fatta salva la maggior somma ritenuta di giustizia per il danno emergente) per l’opposizione (dapprima in via stragiudiziale e poi davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Bari) avverso un avviso di pagamento (con il quale l’Agenzia aveva ad essa intimato il pagamento della somma di € 185,50 a titolo di imposta di registro e altre entrate inerenti alla registrazione di una sentenza emessa dal Tribunale di Bari), che era stato poi annullato in sede di autotutela a seguito di presentazione di ricorso-reclamo ex art. 17 bis e 18 d.lgs. 546/1992.

L’attrice chiedeva altresì la condanna dell’Agenzia ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, contestando integralmente le avverse domande. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Bari, con la sentenza n.2006/2017, accoglieva la domanda attorea nella parte relativa alla richiesta di rimborso spese legali, per l'effetto condannando l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di Bari al pagamento, in favore della controparte, della somma di € 658,06, oltre al pagamento delle spese di causa, e rigettando le ulteriori richieste di condanna.

2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello l’Agenzia, che –dopo averla censurata per violazione dell'art.17 bis D. Lgs. n. 546/1992 e per erronea/falsa applicazione dell'art.2043 c.c. - chiedeva che, in riforma della sentenza, fosse rigettata la domanda di risarcimento presentata dalla Panzarino, con condanna della stessa al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Si costituiva nel giudizio di appello la Panzarino, contestando le avverse pretese e difese, eccependo l’inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. ed instando per il rigetto del gravame, con condanna dell’appellante ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

Il Tribunale di Bari con sentenza n. 2058/2022 dichiarava inammissibile l’appello (non ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., come eccepito da parte appellata, ma ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 339 terzo comma e 113 secondo comma c.p.c., essendo stata pronunciata la sentenza impugnata dal giudice di pace in causa di valore non eccedente euro 1.100, come rilevato d’ufficio) e, per l’effetto, confermava la sentenza impugnata, compensando integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di appello

3. Avverso la sentenza del giudice di appello ha proposto ricorso la Panzarino.

Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Per l’odierna udienza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, ma il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria e nota delle spese.

La ricorrente ha presentato anche istanza di remissione del ricorso alle Sezioni Unite (sul presupposto che sarebbe opportuno, se non necessario, chiarire se per le cause di valore indeterminabile – quale dovrebbe considerarsi quella all’esame, avendo la Panzarino, sin dall’atto introduttivo del primo grado, formulato una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a 1.100,00 euro ma l’aveva accompagnata con la richiesta di “ogni altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia” - le spese e le competenze legali vanno calcolate considerando come primo scaglione di riferimento quello ricompreso da € 5.200,01 a € 26.000,00, oppure quello da € 26.001,01 a € 52.000,00), istnza che è stata rigettata dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] con decreto dello scorso 16 novembre. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] in ricorso articola due motivi.

1.1. Con il primo motivo denuncia Illegittimità, erroneità e/o nullità (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: per "nullità della sentenza o del procedimento", error in procedendo) della sentenza n. 2058/2022 del Tribunale di Bari, per "vizio di motivazione" (motivazione apparente, pari alla omessa motivazione, e/o perplessa o incomprensibile e/o intrinsecamente contraddittoria in modo manifesto e irriducibile, circa la disposta compensazione integrale delle spese del giudizio d'appello, in ragione di presunti "evidenti motivi" dichiaratamente consistenti nell’esito del giudizio - ovverosia l'inammissibilità dell'impugnazione - in base a questione rilevata d’ufficio); e ciò in relazione al combinato disposto di cui agli articoli 2, 3, 24, 25, 97, 111, commi 1, 2, 6 e 7, Cost.; 296, comma 2, TFUE; 41, comma 2, lett. c, e 47, commi 1 e 2, Carta dei diritti fondamentali della U.E.; 19, Trattato sull'U.E.; 6 e 13 C.E.D.U. (come ratificata con legge 4.8.1955, n. 848); 112, 115, 132, 134 e 156 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c., 2697 e 2907 c.c., in combinato disposto con gli articoli 13, comma 6, l. 31 dicembre 2012, n. 247, 4 e 5, d.m. 10 marzo 2014, n. 55, 10, 91 e 92 c.p.c., 2043 e 2233, comma 1 e 2, c.c., oltreché gli artt. 113, 276, 339, comma 3, e 342, c.p.c., nonché con l'interpretazione delle norme regolatrici la fattispecie resa dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria e dalla dottrina .Si duole che il Tribunale, quale giudice di appello, a seguito della dichiarata inammissibilità dell'impugnazione, invece di liquidare in sentenza (a carico di controparte) le spese e le competenze legali del giudizio di secondo grado, ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite in ragione di "evidenti motivi", dichiaratamente individuati nell'esito del giudizio (la dichiarata inammissibilità dell'appello proposto da controparte); giudizio definito sulla base di una questione rilevata d’ufficio (la dichiarata inappellabilità della sentenza di primo grado), seppur erroneamente.

Si duole altresì del fatto che il Tribunale ha ritenuto erroneamente la sentenza non appellabile: sia perché la causa verteva anche sulla possibile violazione di uno specifico principio regolatore della materia (quello del neminem laedere di cui all’art.2043 c.c.) e l’Agenzia, nel proprio atto di appello, aveva eccepito (anche se infondatamente) la violazione di tale principio regolatoreda parte del Giudice di Pace; sia perché la richiesta della maggior somma ritenuta di giustizia per il danno emergente aveva comunque fatto divenire la causa di valore indeterminato.

1.2. Con il secondo motivo denuncia: Illegittimità, erroneità e/o nullità (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: per "violazione o falsa applicazione di norme di diritto", error in iudicando), della sentenza n. 2058/2022 del Tribunale di Bari (in relazione alla disposta compensazione delle spese e competenze legali del giudizio di appello); e ciò in relazione al combinato disposto di cui agli articoli 2, 3, 24, 97, 111, commi 1, 2 e 6, Cost.; 296, comma 2, TFUE; 41, comma 2, lett. c, e 47, commi 1 e 2, Carta dei diritti fondamentali della U.E.; 19, comma 2, Trattato sull'U.E.; 6 e 13 C.E.D.U. (come ratificata con legge 4.8.1955, n. 848); in combinato disposto con gli articoli 13, comma 6, l. 31 dicembre 2012, n. 247, 4 e 5, d.m. 10 marzo 2014, n. 55, 10, 91 e 92 c.p.c., 2043 e 2233, comma 1 e 2, c.c., nonché con l'interpretazione delle norme regolatrici la fattispecie resa dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria e dalla dottrina .

Rileva che la compensazione delle spese è stata erroneamente disposta in difetto dei relativi presupposti: invero (a.) l'avverso appello è stato respinto, così come (b.) è stata confermata la sentenza di primo grado, come da domanda riproposta in comparsa; inoltre (c.) risulta illegittima la disposta compensazione delle spese legali dell'appello, tenendo pur conto del fatto che (d.) la (errata) declaratoria di inammissibilità dell'avverso appello comunque non configurerebbe una ipotesi di "soccombenza reciproca" prevista dall'art. 92 c.p.c.

Deduce che la causa di appello avrebbe dovuto considerarsi di valore indeterminabile (pur ai fini della individuazione dello scaglione di riferimento), perché la Panzarino, sin dalla citazione in primo grado, aveva sì formulato una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a 1100 euro, ma aveva accompagnato detta domanda con la richiesta di “ogni altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”.

1.3. Insintesi, per come precisato da parte ricorrente in sede di memoria, nel ricorso introduttivo del presente giudizio viene unicamente rilevato che la compensazione delle spese legali disposta - pur di fatto - dal Tribunale di Bari è errata e illegittima, perché errati e illegittimi ne sono i presupposti: in breve, non soltanto perché l'aver rilevato ex officio - da parte di quel tribunale - la inammissibilità dell'avverso appello non costituisce ragione valida (né grave, né tantomeno eccezionale) per compensare le spese del giudizio di appello, in effettivo danno di chi quella impugnazione ha subìto processualmente; ma anche perché la stessa declaratoria di inammissibilità dell'appello - in sé considerata (per asserita violazione degli artt. 113 e 339 c.p.c.) - è errata (per tutti i motivi spiegati in ricorso), sicché essa (seppur in linea teorica resa, nei suoi esiti, "a favore" della odierna ricorrente) non può essere posta - pur per tale ragione -a fondamento della disposta compensazione . 2.I due motivi – che, in quanto connessi, sono qui trattati congiuntamente – sono fondati nei termini di seguito indicati in relazione alla doglianza della intervenuta compensazione.

Occorre premettere che, trattandosi di procedimento introdotto in primo grado successivamente all’ 11 dicembre 2014, si applica l’art. 92 comma 2 c.p.c. nella formulazione vigente (come modificato dall’art. 13 comma 1 del d.l. n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014, applicabile dal 30 giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione), che pone il principio della compensazione (totale o parziale) delle spese processuali tra le parti, in caso di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità delle questioni trattate ovvero di mutamenti della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero (a seguito della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale) nel caso in sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

D’altra parte, occorre aggiungere che, secondo consolidato principio formatosi nella giurisprudenza di questa Corte in relazione al concetto di "sentenza che chiude il processo"(Cass. n. 10911/2001), ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., non è richiesta esclusivamente una soccombenza di merito, assumendo rilievo anche quella avvenuta per ragioni di ordine processuale, purché la pronuncia che la dichiari, in forma di sentenza, chiuda il processo davanti al giudice o, quanto meno, siaconclusiva di una fase del giudizio di merito.Orbene – premesso che nella specie, essendo stata parte appellante l’Agenzia delle Entrate, soltanto quest’ultima avrebbe avuto interesse ad impugnare la declaratoria di inammissibilità dell’appello – resta il fatto che, c ome questa Corte ha anche di recente precisato (Cass. n. 7024/2022, che a sua volta richiama Cass n. 12484/2020), lapronuncia di inammissibilità dell'appello configura una situazione di soccombenza.

Ciò in quanto la soccombenza si configura in ogni ipotesi di accoglimento della domanda all'esito del giudizio, quale che ne siano le ragioni (se pertinenti a questioni di merito o di mero rito), e pertanto è errato sostenere che l'eventuale adozione di una pronuncia di inammissibilità dell'appello integri, per ciò solo, un grave ed eccezionale motivo di compensazione (Cass.10911/2001; Cass. 9512/1999; Cass. 7389/1996), ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.

Il Tribunale di Bari, che h a d ichiarat o l’ inammissibilità dell'appello, nel dispo rre la compensazione integrale delle spese di lite in ragione di "evidenti motivi", erroneamente individua ndoli nell'esito del giudizio (cioè per l’appunto nel la dichiarata inammissibilità dell'appello), non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati.

3. Per le ragioni che precedono, dell'impugnata sentenza, assorbita ogni altra e diversa questione pure proposta con gli articolati motivi, s'impone la cassazione in relazione alle censure accolte, con rinvio al Tribunale di Bari , che , in persona di diverso Magistrato, procederà a nuovo esame, dando applicazione a quanto sopra indicato in accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragionee nei termini precisati in motivazione, e, per l’effetto cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1127/2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro Agenzia d elle Entrate in persona del [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legein [OSCURATO:PERSONA] d ei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato da cui è difesa per legge; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2058/2022 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 25/05/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2017 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Bari l’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Bari per sentire condannare l’agenzia convenuta alla rifusione di tutte le spese legali (stragiudiziali e giudiziali) sostenute, per un ammontare inferiore a 1100 (fatta salva la maggior somma ritenuta di giustizia per il danno emergente) per l’opposizione (dapprima in via stragiudiziale e poi davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Bari) avverso un avviso di pagamento (con il quale l’Agenzia aveva ad essa intimato il pagamento della somma di € 185,50 a titolo di imposta di registro e altre entrate inerenti alla registrazione di una sentenza emessa dal Tribunale di Bari), che era stato poi annullato in sede di autotutela a seguito di presentazione di ricorso-reclamo ex art. 17 bis e 18 d.lgs. 546/1992. L’attrice chiedeva altresì la condanna dell’Agenzia ai sensi dell’art. 96 c.p.c. Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, contestando integralmente le avverse domande. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Bari, con la sentenza n.2006/2017, accoglieva la domanda attorea nella parte relativa alla richiesta di rimborso spese legali, per l'effetto condannando l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di Bari al pagamento, in favore della controparte, della somma di € 658,06, oltre al pagamento delle spese di causa, e rigettando le ulteriori richieste di condanna. 2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello l’Agenzia, che –dopo averla censurata per violazione dell'art.17 bis D. Lgs. n. 546/1992 e per erronea/falsa applicazione dell'art.2043 c.c. - chiedeva che, in riforma della sentenza, fosse rigettata la domanda di risarcimento presentata dalla Panzarino, con condanna della stessa al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Si costituiva nel giudizio di appello la Panzarino, contestando le avverse pretese e difese, eccependo l’inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. ed instando per il rigetto del gravame, con condanna dell’appellante ai sensi dell’art. 96 c.p.c. Il Tribunale di Bari con sentenza n. 2058/2022 dichiarava inammissibile l’appello (non ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., come eccepito da parte appellata, ma ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 339 terzo comma e 113 secondo comma c.p.c., essendo stata pronunciata la sentenza impugnata dal giudice di pace in causa di valore non eccedente euro 1.100, come rilevato d’ufficio) e, per l’effetto, confermava la sentenza impugnata, compensando integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di appello 3. Avverso la sentenza del giudice di appello ha proposto ricorso la Panzarino. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Per l’odierna udienza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, ma il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria e nota delle spese. La ricorrente ha presentato anche istanza di remissione del ricorso alle Sezioni Unite (sul presupposto che sarebbe opportuno, se non necessario, chiarire se per le cause di valore indeterminabile – quale dovrebbe considerarsi quella all’esame, avendo la Panzarino, sin dall’atto introduttivo del primo grado, formulato una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a 1.100,00 euro ma l’aveva accompagnata con la richiesta di “ogni altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia” - le spese e le competenze legali vanno calcolate considerando come primo scaglione di riferimento quello ricompreso da € 5.200,01 a € 26.000,00, oppure quello da € 26.001,01 a € 52.000,00), istnza che è stata rigettata dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] con decreto dello scorso 16 novembre. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] in ricorso articola due motivi. 1.1. Con il primo motivo denuncia Illegittimità, erroneità e/o nullità (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: per "nullità della sentenza o del procedimento", error in procedendo) della sentenza n. 2058/2022 del Tribunale di Bari, per "vizio di motivazione" (motivazione apparente, pari alla omessa motivazione, e/o perplessa o incomprensibile e/o intrinsecamente contraddittoria in modo manifesto e irriducibile, circa la disposta compensazione integrale delle spese del giudizio d'appello, in ragione di presunti "evidenti motivi" dichiaratamente consistenti nell’esito del giudizio - ovverosia l'inammissibilità dell'impugnazione - in base a questione rilevata d’ufficio); e ciò in relazione al combinato disposto di cui agli articoli 2, 3, 24, 25, 97, 111, commi 1, 2, 6 e 7, Cost.; 296, comma 2, TFUE; 41, comma 2, lett. c, e 47, commi 1 e 2, Carta dei diritti fondamentali della U.E.; 19, Trattato sull'U.E.; 6 e 13 C.E.D.U. (come ratificata con legge 4.8.1955, n. 848); 112, 115, 132, 134 e 156 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c., 2697 e 2907 c.c., in combinato disposto con gli articoli 13, comma 6, l. 31 dicembre 2012, n. 247, 4 e 5, d.m. 10 marzo 2014, n. 55, 10, 91 e 92 c.p.c., 2043 e 2233, comma 1 e 2, c.c., oltreché gli artt. 113, 276, 339, comma 3, e 342, c.p.c., nonché con l'interpretazione delle norme regolatrici la fattispecie resa dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria e dalla dottrina .Si duole che il Tribunale, quale giudice di appello, a seguito della dichiarata inammissibilità dell'impugnazione, invece di liquidare in sentenza (a carico di controparte) le spese e le competenze legali del giudizio di secondo grado, ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite in ragione di "evidenti motivi", dichiaratamente individuati nell'esito del giudizio (la dichiarata inammissibilità dell'appello proposto da controparte); giudizio definito sulla base di una questione rilevata d’ufficio (la dichiarata inappellabilità della sentenza di primo grado), seppur erroneamente. Si duole altresì del fatto che il Tribunale ha ritenuto erroneamente la sentenza non appellabile: sia perché la causa verteva anche sulla possibile violazione di uno specifico principio regolatore della materia (quello del neminem laedere di cui all’art.2043 c.c.) e l’Agenzia, nel proprio atto di appello, aveva eccepito (anche se infondatamente) la violazione di tale principio regolatoreda parte del Giudice di Pace; sia perché la richiesta della maggior somma ritenuta di giustizia per il danno emergente aveva comunque fatto divenire la causa di valore indeterminato. 1.2. Con il secondo motivo denuncia: Illegittimità, erroneità e/o nullità (ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: per "violazione o falsa applicazione di norme di diritto", error in iudicando), della sentenza n. 2058/2022 del Tribunale di Bari (in relazione alla disposta compensazione delle spese e competenze legali del giudizio di appello); e ciò in relazione al combinato disposto di cui agli articoli 2, 3, 24, 97, 111, commi 1, 2 e 6, Cost.; 296, comma 2, TFUE; 41, comma 2, lett. c, e 47, commi 1 e 2, Carta dei diritti fondamentali della U.E.; 19, comma 2, Trattato sull'U.E.; 6 e 13 C.E.D.U. (come ratificata con legge 4.8.1955, n. 848); in combinato disposto con gli articoli 13, comma 6, l. 31 dicembre 2012, n. 247, 4 e 5, d.m. 10 marzo 2014, n. 55, 10, 91 e 92 c.p.c., 2043 e 2233, comma 1 e 2, c.c., nonché con l'interpretazione delle norme regolatrici la fattispecie resa dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria e dalla dottrina . Rileva che la compensazione delle spese è stata erroneamente disposta in difetto dei relativi presupposti: invero (a.) l'avverso appello è stato respinto, così come (b.) è stata confermata la sentenza di primo grado, come da domanda riproposta in comparsa; inoltre (c.) risulta illegittima la disposta compensazione delle spese legali dell'appello, tenendo pur conto del fatto che (d.) la (errata) declaratoria di inammissibilità dell'avverso appello comunque non configurerebbe una ipotesi di "soccombenza reciproca" prevista dall'art. 92 c.p.c. Deduce che la causa di appello avrebbe dovuto considerarsi di valore indeterminabile (pur ai fini della individuazione dello scaglione di riferimento), perché la Panzarino, sin dalla citazione in primo grado, aveva sì formulato una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a 1100 euro, ma aveva accompagnato detta domanda con la richiesta di “ogni altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”. 1.3. Insintesi, per come precisato da parte ricorrente in sede di memoria, nel ricorso introduttivo del presente giudizio viene unicamente rilevato che la compensazione delle spese legali disposta - pur di fatto - dal Tribunale di Bari è errata e illegittima, perché errati e illegittimi ne sono i presupposti: in breve, non soltanto perché l'aver rilevato ex officio - da parte di quel tribunale - la inammissibilità dell'avverso appello non costituisce ragione valida (né grave, né tantomeno eccezionale) per compensare le spese del giudizio di appello, in effettivo danno di chi quella impugnazione ha subìto processualmente; ma anche perché la stessa declaratoria di inammissibilità dell'appello - in sé considerata (per asserita violazione degli artt. 113 e 339 c.p.c.) - è errata (per tutti i motivi spiegati in ricorso), sicché essa (seppur in linea teorica resa, nei suoi esiti, "a favore" della odierna ricorrente) non può essere posta - pur per tale ragione -a fondamento della disposta compensazione . 2.I due motivi – che, in quanto connessi, sono qui trattati congiuntamente – sono fondati nei termini di seguito indicati in relazione alla doglianza della intervenuta compensazione. Occorre premettere che, trattandosi di procedimento introdotto in primo grado successivamente all’ 11 dicembre 2014, si applica l’art. 92 comma 2 c.p.c. nella formulazione vigente (come modificato dall’art. 13 comma 1 del d.l. n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014, applicabile dal 30 giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione), che pone il principio della compensazione (totale o parziale) delle spese processuali tra le parti, in caso di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità delle questioni trattate ovvero di mutamenti della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero (a seguito della sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale) nel caso in sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. D’altra parte, occorre aggiungere che, secondo consolidato principio formatosi nella giurisprudenza di questa Corte in relazione al concetto di "sentenza che chiude il processo"(Cass. n. 10911/2001), ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., non è richiesta esclusivamente una soccombenza di merito, assumendo rilievo anche quella avvenuta per ragioni di ordine processuale, purché la pronuncia che la dichiari, in forma di sentenza, chiuda il processo davanti al giudice o, quanto meno, siaconclusiva di una fase del giudizio di merito.Orbene – premesso che nella specie, essendo stata parte appellante l’Agenzia delle Entrate, soltanto quest’ultima avrebbe avuto interesse ad impugnare la declaratoria di inammissibilità dell’appello – resta il fatto che, c ome questa Corte ha anche di recente precisato (Cass. n. 7024/2022, che a sua volta richiama Cass n. 12484/2020), lapronuncia di inammissibilità dell'appello configura una situazione di soccombenza. Ciò in quanto la soccombenza si configura in ogni ipotesi di accoglimento della domanda all'esito del giudizio, quale che ne siano le ragioni (se pertinenti a questioni di merito o di mero rito), e pertanto è errato sostenere che l'eventuale adozione di una pronuncia di inammissibilità dell'appello integri, per ciò solo, un grave ed eccezionale motivo di compensazione (Cass.10911/2001; Cass. 9512/1999; Cass. 7389/1996), ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Il Tribunale di Bari, che h a d ichiarat o l’ inammissibilità dell'appello, nel dispo rre la compensazione integrale delle spese di lite in ragione di "evidenti motivi", erroneamente individua ndoli nell'esito del giudizio (cioè per l’appunto nel la dichiarata inammissibilità dell'appello), non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati. 3. Per le ragioni che precedono, dell'impugnata sentenza, assorbita ogni altra e diversa questione pure proposta con gli articolati motivi, s'impone la cassazione in relazione alle censure accolte, con rinvio al Tribunale di Bari , che , in persona di diverso Magistrato, procederà a nuovo esame, dando applicazione a quanto sopra indicato in accoglimento per quanto di ragione del ricorso. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragionee nei termini precisati in motivazione, e, per l’effetto cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa,