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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 luglio 2026

Cassazione n. 23598/2026

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er legge- ricorrente -controBRUNI SANDRA, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale come per legge- controricorrente –nonché controMARTE SPV s.r.l., e, per essa [OSCURATO:PERSONA].p.A., incorporante [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che a sua voltaNumero registro generale 23389/2023Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 23598/2026Data pubblicazione 20/07/2026agisce tramite la mandataria con rappresentanza HOIST ITALIA s.r.l.,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Rosaria Ciampa, con domicilio digitale come per legge- controricorrente -e altresì controBANCA [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., SISTEMIA S.p.A., qualemandataria di [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro S.p.A., BUSINESSPARTNER ITALIA S.p.A., quale mandataria con rappresentanza diBanca Nazionale del Lavoro S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5257/2023,pubblicata in data 20 luglio 2023 e notificata il 12 settembre 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3luglio 2026 dal Consigliere Pasqualina A. P. Condello:1. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro S.p.A. e, per essa, BusinessPartner [OSCURATO:PERSONA] per azioni, conveniva in giudiziodinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e le sorelle [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che venisse accertato e dichiarato che,nell’atto stipulato in data 19 luglio 2006, il bene oggetto dicompravendita alienato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] era statoindividuato con riferimenti catastali erronei e che, conseguentemente,l’immobile dovesse identificarsi in quello indicato al NCEU al foglio 21,particella 339 sub. 513 e particella 340 sub 513 (graffate), e non inquello indicato al foglio 21, particella 339 sub 503 e particella 340sub 503 (graffate), corrispondente ad altro immobile, sito nelmedesimo stabile, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], sorella dellavenditrice.

Chiedeva, altresì, che venisse accertato che il beneNumero registro generale 23389/2023Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 23598/2026Data pubblicazione 20/07/2026gravato da ipoteca contro [OSCURATO:PERSONA], acquirente e debitore versol’istituto bancario in forza di contratto di mutuo, fosse quello censitoal NCEU al foglio 21, particella 339 sub. 513 e particella 340 sub 513(graffata).[OSCURATO:PERSONA], costituendosi, dispiegava domanda riconvenzionalecon la quale chiedeva il risarcimento di tutti i danni subiti, quantificatiin euro 50.000, adducendo che per l’acquisto di un immobilenell’anno 2016 era stata costretta ad accollarsi un mutuo, pari adeuro 50.000, di cui non le sarebbe stato necessario gravarsi se fosseriuscita ad alienare l’immobile di sua proprietà sul quale, per errataindividuazione dei dati catastali, era stata iscritta ipoteca e che erastato oggetto di pignoramento da parte della Banca concedente ilmutuo per l’inadempimento del Salis.

La mancata alienazione eradunque da ricondursi, ad avviso della convenuta, all’errataidentificazione catastale, imputabile a [OSCURATO:PERSONA], nei confrontidella quale rivolgeva domanda risarcitoria, in solido con il Salis e laBanca attrice.Si costituiva anche [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva il rigetto delledomande formulate nei suoi confronti.Il Tribunale, con sentenza n. 31/2020, respingeva la domandadella banca e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale diPatrizia Bruni.

In punto di spese di lite, condannava l’istituto bancarioa rifondere le spese a [OSCURATO:PERSONA] e disponeva la ‹‹compensazionenel rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] percontrasti interpretativi inerenti l’ammissibilità delle petizioniriconvenzionali››.2.

La sentenza veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA], cosìintroducendo il giudizio di secondo grado iscritto a ruolo al n.5085/2020 r.g.; si costituvano [OSCURATO:PERSONA] e la BNL, la quale haproposto appello incidentale, insistendo per l’accoglimento dellaNumero registro generale 23389/2023Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 23598/2026Data pubblicazione 20/07/2026domanda di rettifica dei dati catastali dell’immobile pignorato, giàavanzata in primo grado.Con autonomo atto di appello, inoltre, la BNL impugnava lamedesima sentenza di primo grado, così introducendo il giudizioiscritto a ruolo al n. 5296/2020 r.g., nell’ambito del quale sicostituivano Patrizia e [OSCURATO:PERSONA].Disposta la riunione dei due giudizi, la Corte d’appello di Roma,con la sentenza n. 5257/2023, pubblicata il 20 luglio 2023, ha accoltoil gravame di [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della sentenza impugnata,condannato [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] le spese delgiudizio di primo e di secondo grado, condannando, altresì, PatriziaBruni al pagamento a [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di euro 7.000, aisensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.In sintesi, la Corte d’appello afferma che: 1) era fondata ladomanda surrogatoria di BNL, la quale aveva proposto domanda direttifica dei dati catastali, in ragione dell’inadempimento del debitoreLuciano Salis, che, in quanto proprietario dell’immobile, avrebbepotuto e dovuto presentare domanda di correzione presso ilcompetente ufficio provinciale del catasto urbano; 2) fondato erapure l’appello di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva correttamenteevidenziato che la pronuncia d’inammissibilità della domandariconvenzionale proposta in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] configuravauna situazione di soccombenza, da cui non poteva che derivare lacondanna al pagamento delle spese di lite e non certo la lorocompensazione; 3) altrettanto fondata era la domanda di condannaex art. 96, terzo comma, c.p.c. a carico di [OSCURATO:PERSONA], consideratala proposizione da parte di quest’ultima di una domandariconvenzionale ritenuta “del tutto pretestuosa ed inconsistente”.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con cinque motivi.

Hannoresistito con autonomi controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e Marte SPV s.r.l. e,Numero registro generale 23389/2023Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 23598/2026Data pubblicazione 20/07/2026per essa quale mandataria con rappresentanza, Hoist Italia s.r.l.Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglioai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c., con fissazione dell’adunanzacamerale del 19 maggio 2025, in vista della quale la ricorrente hadeposito memoria e istanza con la quale ha chiesto la riunione alpresente giudizio di quello iscritto al ruolo al n. 9598/2025 r.g.,pendente dinanzi a questo giudice di legittimità tra le medesimeparti; la causa, all’esito di tale adunanza, con ordinanza interlocutoriaè stata quindi rinviata a nuovo ruolo per l’eventuale riunione conl’altro ricorso pendente.memoria, insistendo per la riunione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente deve darsi atto che il Collegio non reputanecessario e neppure opportuno disporre la richiesta riunione,essendo sufficiente, al fine di scongiurare il rischio di eventualidecisioni contrastanti, che la trattazione delle due cause sia statafissata, come avvenuto nella specie, alla medesima adunanzacamerale e che esse siano decise da parte del medesimo Collegio(Cass., sez. 2, 10/7/2024 n. 18966; Cass., sez. 1, 14/4/2025 n.9774).2.1 La ricorrente, anche in memoria, ha eccepito l’inammissibilitàdel controricorso depositato in questa sede da Marte SPV s.r.l. e, peressa, da Hoist Italia s.r.l., per difetto di legittimazione e carenza diinteresse, ribadendo che il credito asseritamente acquistatodall’interveniente, ovvero quello “vantato nei confronti di SalisLuciano, in virtù dell’esposizione debitoria derivante dal mutuofondiario stipulato in data 19 luglio 2006”, è del tutto estraneo alpresente giudizio, che origina dalla domanda di rettifica dei daticatastali contenuti nell’atto di compravendita del 19 luglio 2006 eNumero registro generale 23389/2023Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 23598/2026Data pubblicazione 20/07/2026nell’ipoteca iscritta sul medesimo bene.2.2.

L’eccezione è fondata.2.2.1.

Si rileva pregiudizialmente, quanto all’avvenutacostituzione in questa sede, con un atto denominato “controricorso”,di Marte SPV s.r.l. e, per essa, di Hoist Italia s.r.l., che dettacostituzione deve essere qualificata come intervento ex art. 111c.p.c., dalla stessa effettuato quale asserita cessionaria di una partedei crediti ad essa ceduti dalla BNL ai sensi dell’art. 58 t.u.b., tra cuisarebbe compreso quello vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], invirtù dell’esposizione debitoria derivante dal mutuo fondiario stipulatoin data 19 luglio 2006 per l’acquisto dell’immobile dalla venditriceSandra Bruni.A pag. 3 del suo “controricorso” Marte SPV s.r.l. ha fatto presentedi avere conferito a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ognifacoltà di subdelegare l’attività di gestione in qualità di soggettoincaricato alla riscossione dei crediti, e che, a sua volta, Bancarelativi alla gestione dei crediti; e altresì che, in virtù della cessione,essa interveniente sarebbe succeduta a titolo particolare nei rapportigiuridici già di titolarità della cedente BNL e, come tale, legittimata acostituirsi nel presente giudizio.2.2.2.

L’ammissibilità di una tale tipologia di intervento in questasede, benché astrattamente configurabile alla stregua dei rilievioperati da Cass. n. 34562/2022 e da Cass. n. 7721/2023 (alle cuiesaustive motivazioni può qui farsi rinvio), deve essere valutata,concretamente, tenendo conto, in particolare, sia di quantorinvenibile nella giurisprudenza di questa Suprema Corte riguardo aglioneri di allegazione e prova gravanti sul soggetto che propongaimpugnazione oppure – come qui avvenuto – vi resista nell'asseritaqualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che eraNumero registro generale 23389/2023Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 23598/2026Data pubblicazione 20/07/2026stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, sia della condottaprocessuale mantenuta dalla parte diversa da quella interessata dallavicenda successoria suddetta, fin d’ora rimarcandosi peraltro che,nell’odierno giudizio di legittimità, la parte ricorrente, pure nella suamemoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., ha specificamente contestato lalegittimazione dell’interveniente.2.2.3.

Ebbene, la controversia trae origine dalla domanda dellaBNL di rettifica dei dati catastali dell’immobile oggetto dicompravendita; e l’impugnazione già in appello, ma anche in sede dilegittimità, attiene esclusivamente ai capi della sentenza checoncernono le condanne al pagamento delle spese di lite e per litetemeraria disposte a carico della stessa ricorrente.

Esula, pertanto,dal presente giudizio ogni questione afferente al creditooriginariamente vantato dalla BNL nei confronti dell’acquirenteLuciano Salis - derivante da contratto di mutuo -, creditoasseritamente ceduto a Marte SPV s.r.l.Poiché dunque la stessa interveniente asserisce di esseresubentrata nella posizione della BNL esclusivamente nella titolaritàdel credito che scaturisce dal mutuo concesso al Salis, è evidente cheessa è priva di legittimazione passiva quanto alla pretesa risarcitoriadi [OSCURATO:PERSONA] ed alle correlate condanne al pagamento delle spesedi lite e per lite temeraria che sono scaturite dalla declaratoriad’inammissibilità della domanda riconvenzionale presentatadall’odierna ricorrente.Va dunque rilevata l’inammissibilità del controricorso in questasede depositato da Marte SPV s.r.l. per difetto di legittimazionepassiva a resistere alla impugnazione.3.1 Passando ora all’esame dei motivi del ricorso, il primo censurala sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., ‹‹stante l’assenza di motivazione alla base della decisione dellaNumero registro generale 23389/2023Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 23598/2026Data pubblicazione 20/07/2026condanna alle spese della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dellagermana Sandra e della BNL con riferimento alla domandariconvenzionale dalla prima proposta in prime cure – ovvero, ove lamotivazione si ritenesse sussistente, ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in quantoapplicato con travisamento o in difetto del necessario presuppostodella soccombenza››.Avrebbe errato il giudice d’appello condannando l’odiernaricorrente alla rifusione delle spese di lite per il giudizio di primogrado, in conseguenza dell’inammissibilità della domandariconvenzionale di risarcimento danni dalla stessa proposta, sullabase di una motivazione meramente apparente e comunque nonfacendo buon governo dell’art. 91 c.p.c., in difetto del necessariopresupposto della soccombenza.3.2.

Il motivo è infondato.In forza della testuale previsione di cui all’art. 91 c.p.c., ‹‹ilgiudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui,condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favoredell’altra parte››.Questa Suprema Corte, in relazione al concetto di ‹‹sentenza chechiude il processo››, ha in più occasioni affermato che non è richiestaesclusivamente una soccombenza di merito, rilevandone anche unaper ragioni di ordine processuale, purché la pronuncia che la dichiarichiuda il processo davanti al giudice, cioè sia almeno conclusiva diuna fase del giudizio (Cass., sez. 1, 19/1/1999 n. 469).È evidente, pertanto, che la Corte d’appello, nel dichiararel’inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata da PatriziaBruni, ha correttamente ritenuto quest’ultima “soccombente” e l’ha inconseguenza condannata a rifondere le spese di lite alle controparti.È ben vero che non è pertinente il richiamo, contenuto nellaNumero registro generale 23389/2023Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 23598/2026Data pubblicazione 20/07/2026sentenza qui impugnata, a Cass. n. 7024/2022, poiché tale pronunciaafferisce al diverso caso della compensazione delle spese di lite exart. 92 c.p.c., nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l.n. 132/2014, convertito con la l. n.162/2014; trova infattiapplicazione nel presente giudizio, introdotto con ricorso ex art 702-bis c.p.c. depositato il 28 luglio 2017, il vigente testo dell’art. 92c.p.c., come riformato dall’art. 13 della suddetta novella, che recita:‹‹Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novitàdella questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispettoalle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra leparti, parzialmente o per intero›› - testo comunque successivamentedichiarato incostituzionale dalla sentenza 77/2018 della Consultaladdove non prevede che il giudice possa compensare in caso di altreanaloghe gravi ed eccezionali ragioni -.Va tuttavia osservato che la Corte d’appello, reputando che lapronuncia d’inammissibilità di una domanda configuri una situazionedi soccombenza (ancorché processuale), ha adeguatamente illustratole ragioni che sorreggono il decisum, cosicché non è ravvisabile ilvizio motivazionale denunciato, e si è anche conformata alla superioregiurisprudenza richiamata, anche di recente ribadita da Cass. n.15847/2024, non incorrendo nella violazione del disposto di cuiall’art. 91 c.p.c.4.

Il secondo motivo del ricorso è così rubricato: ‹‹Ex art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., avendo la Corte territoriale ritenuto nonprovata la cessazione della materia del contendere per effetto delpassaggio in giudicato della sentenza n. 841/2020, RG. 4720/2019,del Tribunale di Velletri in ragione della mancata produzione dellacopia di detta sentenza recante la relativa attestazione di cancelleria,nonostante la richiesta di autorizzazione a produrla, restata disattesa,formulata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sin dalla prima udienza delNumero registro generale 23389/2023Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 23598/2026Data pubblicazione 20/07/202628.1.2021››.La ricorrente rappresenta che all’udienza di prima comparizionedel 28 gennaio 2021, fissata in relazione al giudizio d’appello iscrittoal n. 5085/2020, aveva eccepito “l’intervenuta cessazione dellamateria del contendere, nonché il sopravvenuto difetto di interesse incapo all’appellante incidentale”, facendo presente che, in forza dellasentenza n. 841/2020 depositata in data 8 giugno 2020 dal [OSCURATO:PERSONA] (allegata alla comparsa di costituzione con appelloincidentale di BNL), passata in giudicato, il Tribunale di Velletri avevagià accertato l’errore materiale nell’indicazione dei dati catastali delbene oggetto di compravendita e gravato da ipoteca, disponendo cheil giudice della procedura esecutiva provvedesse alla rettifica di taliLamenta che, pur avendo chiesto l’autorizzazione a produrre lap.e.c. di notifica, la relata e copia della sentenza passata in giudicatoin data 31 luglio 2020, la Corte d’appello non aveva mai provvedutosull’istanza così proposta, ma aveva poi respinto la domanda dicessazione della materia del contendere unicamente in ragione dellamancata produzione della sentenza n. 841/2020 recante attestazionedi passaggio in giudicato.5.

Il terzo motivo prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., ‹‹violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116c.p.c., 123 bis, 124 disp. att. cod. proc. civ. e 2697 c.c. per avereritenuto indispensabile l’attestazione del cancelliere al fine della provadel giudicato esterno, formatosi per mancata impugnazione dellasentenza n. 841/2020 del Tribunale di Velletri, da cui è discesal’intervenuta cessazione della materia del contendere sulla domandadi surroga proposta in prime cure e reiterata da BNL e dalla suamandataria rispettivamente nel giudizio di appello R.G. 5085/2020 enel giudizio d’appello R.G. 5296/2020››.Numero registro generale 23389/2023Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 23598/2026Data pubblicazione 20/07/2026Si censura la sentenza d’appello per l’asseritamente erroneorigetto dell’eccezione di giudicato esterno sul presupposto che nonfosse stata prodotta agli atti del giudizio copia della sentenza n.841/2020 del Tribunale di Velletri munita di attestazione di passaggioin giudicato, trascurando di considerare che la BNL avevaespressamente dichiarato nell’atto di appello che quella sentenza,pubblicata in data 8 giugno 2020, era stata notificata ed era passatain giudicato e ne aveva pure allegato copia, rendendo in tal modo nonnecessaria l’annotazione del Cancelliere ex art. 124 disp. att. c.p.c.6.

Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere trattaticongiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati.Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale di legittimitàmaggioritario, al quale il Collegio intende dare continuità per lamaggiore coerenza tra presupposti e conclusioni, chi afferma ilpassaggio in giudicato di una decisione resa in altro giudizio devedimostrare l’avvenuta formazione di quel giudicato.

Non è sufficientea tale scopo la produzione della sentenza, essendo invece necessarioche la stessa sia corredata di idonea certificazione, dalla quale risultiche non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere né chela mancata contestazione di controparte sull’affermato passaggio ingiudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere diquest’ultima dimostrare il secondo elemento dell’unica fattispeciecostituente il giudicato - sentenza non impugnabile - (Cass., sez. 2,19/3/1999 n. 2524; S.U. 19/7/1999 n. 460; Cass., sez.

L, 9/7/2004n. 12770; Cass., sez. 5, 2/12/2004 n. 22644; Cass., sez. 1,21/9/2006 n. 20438; Cass., sez.

L, 8/5/2009 n. 10623; Cass., sez. 3,29/8/2013 n. 19883; Cass., sez. 6-5, 18/4/2017 n. 9746; Cass., sez.6-1, 1/3/2018 n. 4803; Cass., sez. 3, 23/8/2018 n. 20974; Cass.,sez. 3, 29/9/2021 n. 26310; Cass., sez. 1, 2/3/2022 n. 6868; Cass.,sez. 3, 18/7/2023 n. 20974).Numero registro generale 23389/2023Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 23598/2026Data pubblicazione 20/07/2026Si è al riguardo precisato che l’eccezione di giudicato presuppone,dunque, l’effettiva conoscibilità, da parte del giudice della causapendente, della ‹‹regola di diritto›› prodotta dal precedente giudicatoche impedisce una nuova pronuncia sul merito relativa al medesimorapporto, conoscenza che può essere data esclusivamente dallareperibilità in atti della sentenza (o del provvedimento cui la leggericollega analoghi effetti) che si intenda far valere, munitadell’attestazione dell’intervenuto passaggio in giudicato di cui all’art.124 disp. att. c.p.c.

E ciò per ragioni di ordine pubblico processuale, atutela della certezza del diritto e dinanzi alla manifesta facilità diconseguire la prova del giudicato.

Affinché il giudicato esterno possafare stato nel processo è quindi necessaria la certezza della suaformazione, che deve essere provata attraverso la produzione dellasentenza munita del relativo attestato di cancelleria ai sensi dell'art.124 disp. att. c.p.c. (Cass., sez. 1, 19/9/2013 n. 21469; Cass., sez.L, 8/5/2009 n. 10623; Cass., sez.

L, 24/11/2008 n. 27881; Cass.,sez.

L, 2/4/2008 n. 8478; Cass., sez. 5, 2/12/2004 n. 22644).A tali principi si è attenuta la Corte d’appello, rimarcando che lacopia della sentenza del Tribunale di Velletri prodotta in giudizio dallaBNL non recava l’annotazione relativa alla mancata impugnazione.La sentenza si sottrae, pertanto, alle censure ad essa rivolte con imotivi in disamina.7.

Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 96 c.p.c., inquanto applicato in assenza del presupposto della soccombenza,ovvero per nullità, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., dellamotivazione in punto di condanna officiosa.8.

Il quinto motivo censura la decisione gravata ‹‹per avere laCorte territoriale, altresì in violazione degli artt. 112, 115 c.p.c., 1350c.c. e quindi ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ritenutoNumero registro generale 23389/2023Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 23598/2026Data pubblicazione 20/07/2026infondata, per mancata prova, la domanda riconvenzionale avanzatadall’attuale ricorrente››.La ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia rigettato ladomanda riconvenzionale, affermando che a suo fondamento sarebbestata richiesta la sola ammissione di prova testimoniale, del tuttogenerica (pag. 13 della motivazione della sentenza), senza tenereconto che già con la comparsa di costituzione depositata in primogrado aveva prodotto numerosi documenti a supporto della domanda,ed in particolare il contratto preliminare di compravendita del 25novembre 2015, con cui si era obbligata all’acquisto della nuovaabitazione, il piano di ammortamento relativo al mutuo Unicredit, giàacceso dal venditore della abitazione acquistata, la rinegoziazione didetto mutuo.

Inoltre, con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2,c.p.c. aveva pure prodotto il contratto originario di mutuo delvenditore del 2 novembre 2005, fatto oggetto di accollo da partedell’attuale ricorrente nell’anno 2016 e il contratto di compravenditadel 16 maggio 2016 con cui aveva acquistato l’immobile oggetto delpreliminare di cui sopra.

La Corte d’appello – prosegue la ricorrente –aveva trascurato l’avvenuta produzione dei suddetti documenti,idonei a dimostrare la fondatezza della domanda riconvenzionale,perché comprovanti che aveva dovuto far luogo all’acquisto diun’abitazione, non potendo abitare nell’immobile di sua proprietàoggetto di pignoramento e che, non avendo potuto vendere taleultimo immobile, aveva dovuto accollarsi il mutuo già acceso dalvenditore sulla abitazione che aveva poi acquistato.9.

Il quinto motivo, che va esaminato con priorità per ragioni diordine logico, è fondato per quanto di ragione.Esso, al di là delle disposizioni normative evocate, alla streguadell’insegnamento reso da S.U. 24 luglio 2013 n. 17931, variqualificato, ictu oculi, nella denuncia di una radicale carenza diNumero registro generale 23389/2023Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 23598/2026Data pubblicazione 20/07/2026motivazione.Effettivamente la Corte d’appello ha ritenuto non provata ladomanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale da [OSCURATO:PERSONA],affermando che quest’ultima, a supporto della pretesa, si era limitataad articolare una prova testimoniale generica, del tutto inammissibile,ma ha omesso di esaminare e valutare tutta la documentazioneprodotta dalla ricorrente a giustificazione della fondatezza delladomanda, puntualmente richiamata nel motivo in esame e di cui èstata illustrata la decisività.

La sentenza, dunque, si rivela sul puntodel tutto priva di motivazione, poiché ha disatteso la domandaformulata senza adeguatamente prendere in considerazione tutte leprove offerte a supporto della stessa.10.

L’accoglimento del quinto motivo consente di dichiarareassorbito il quarto motivo, concernente la condanna ex art. 96, terzocomma, c.p.c., che presuppone la totale soccombenza.Ad abundantiam, con specifico riferimento al quarto motivo, èopportuno rammentare che, se si fosse giunto a doverlo vagliare, nesarebbe emersa la piena fondatezza, in quanto la mera soccombenzanon è sufficiente ai fini dell’accoglimento della condanna ex art. 96,terzo comma, c.p.c.Le Sezioni Unite hanno da tempo affermato: «La responsabilitàaggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quelladi cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede ladomanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sulpiano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della partesoccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimodi diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza ol'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente lamera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro,sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizioNumero registro generale 23389/2023Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 23598/2026Data pubblicazione 20/07/2026dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possaconsiderarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumentoprocessuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato allacontroparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuositàdell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenzaconsolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o lapalese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione» (S.U.20/4/2018 n. 9912).Anche di recente si è ribadito che «la responsabilità di cui all’art.96 terzo comma c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, unaconcreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombenteperché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sécondotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata.

La figuradell’art. 96, terzo comma, c.p.c. è evidentemente, eccezionale e/oresiduale, come l’istituto – evidentemente correlato – dell’abuso delprocesso, giacché una sua interpretazione lata o addiritturaautomaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe acontrastare con i principi dell’art. 24 Cost., a prescindere poi da quellisovranazionali» (v.

Cass., sez. 3, 12/7/2023 n. 19948; Cass., sez. 3,11/4/2026 n. 9214).11.

In conclusione, va accolto il quinto motivo, assorbito il quartoe rigettati gli altri, con conseguente cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione, che dovrà procedere a nuovo esame attenendosi aisuperiori principi nonché provvedere in ordine alle spese del giudiziodi cassazione.

P.Q.MNumero registro generale 23389/2023Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 23598/2026Data pubblicazione 20/07/2026accoglie il quinto motivo, assorbito il quarto e disattesi gli altri, cassala sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appellodi Roma.Così deciso in Roma, in data 3 luglio 2026IL PRESIDENTEChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
er legge- ricorrente -controBRUNI SANDRA, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale come per legge- controricorrente –nonché controMARTE SPV s.r.l., e, per essa [OSCURATO:PERSONA].p.A., incorporante [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che a sua voltaNumero registro generale 23389/2023Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 23598/2026Data pubblicazione 20/07/2026agisce tramite la mandataria con rappresentanza HOIST ITALIA s.r.l.,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Rosaria Ciampa, con domicilio digitale come per legge- controricorrente -e altresì controBANCA [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., SISTEMIA S.p.A., qualemandataria di [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro S.p.A., BUSINESSPARTNER ITALIA S.p.A., quale mandataria con rappresentanza diBanca Nazionale del Lavoro S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5257/2023,pubblicata in data 20 luglio 2023 e notificata il 12 settembre 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3luglio 2026 dal Consigliere Pasqualina A. P. Condello:1. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro S.p.A. e, per essa, BusinessPartner [OSCURATO:PERSONA] per azioni, conveniva in giudiziodinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e le sorelle [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che venisse accertato e dichiarato che,nell’atto stipulato in data 19 luglio 2006, il bene oggetto dicompravendita alienato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] era statoindividuato con riferimenti catastali erronei e che, conseguentemente,l’immobile dovesse identificarsi in quello indicato al NCEU al foglio 21,particella 339 sub. 513 e particella 340 sub 513 (graffate), e non inquello indicato al foglio 21, particella 339 sub 503 e particella 340sub 503 (graffate), corrispondente ad altro immobile, sito nelmedesimo stabile, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], sorella dellavenditrice. Chiedeva, altresì, che venisse accertato che il beneNumero registro generale 23389/2023Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 23598/2026Data pubblicazione 20/07/2026gravato da ipoteca contro [OSCURATO:PERSONA], acquirente e debitore versol’istituto bancario in forza di contratto di mutuo, fosse quello censitoal NCEU al foglio 21, particella 339 sub. 513 e particella 340 sub 513(graffata).[OSCURATO:PERSONA], costituendosi, dispiegava domanda riconvenzionalecon la quale chiedeva il risarcimento di tutti i danni subiti, quantificatiin euro 50.000, adducendo che per l’acquisto di un immobilenell’anno 2016 era stata costretta ad accollarsi un mutuo, pari adeuro 50.000, di cui non le sarebbe stato necessario gravarsi se fosseriuscita ad alienare l’immobile di sua proprietà sul quale, per errataindividuazione dei dati catastali, era stata iscritta ipoteca e che erastato oggetto di pignoramento da parte della Banca concedente ilmutuo per l’inadempimento del Salis. La mancata alienazione eradunque da ricondursi, ad avviso della convenuta, all’errataidentificazione catastale, imputabile a [OSCURATO:PERSONA], nei confrontidella quale rivolgeva domanda risarcitoria, in solido con il Salis e laBanca attrice.Si costituiva anche [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva il rigetto delledomande formulate nei suoi confronti.Il Tribunale, con sentenza n. 31/2020, respingeva la domandadella banca e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale diPatrizia Bruni. In punto di spese di lite, condannava l’istituto bancarioa rifondere le spese a [OSCURATO:PERSONA] e disponeva la ‹‹compensazionenel rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] percontrasti interpretativi inerenti l’ammissibilità delle petizioniriconvenzionali››.2. La sentenza veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA], cosìintroducendo il giudizio di secondo grado iscritto a ruolo al n.5085/2020 r.g.; si costituvano [OSCURATO:PERSONA] e la BNL, la quale haproposto appello incidentale, insistendo per l’accoglimento dellaNumero registro generale 23389/2023Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 23598/2026Data pubblicazione 20/07/2026domanda di rettifica dei dati catastali dell’immobile pignorato, giàavanzata in primo grado.Con autonomo atto di appello, inoltre, la BNL impugnava lamedesima sentenza di primo grado, così introducendo il giudizioiscritto a ruolo al n. 5296/2020 r.g., nell’ambito del quale sicostituivano Patrizia e [OSCURATO:PERSONA].Disposta la riunione dei due giudizi, la Corte d’appello di Roma,con la sentenza n. 5257/2023, pubblicata il 20 luglio 2023, ha accoltoil gravame di [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della sentenza impugnata,condannato [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] le spese delgiudizio di primo e di secondo grado, condannando, altresì, PatriziaBruni al pagamento a [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di euro 7.000, aisensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.In sintesi, la Corte d’appello afferma che: 1) era fondata ladomanda surrogatoria di BNL, la quale aveva proposto domanda direttifica dei dati catastali, in ragione dell’inadempimento del debitoreLuciano Salis, che, in quanto proprietario dell’immobile, avrebbepotuto e dovuto presentare domanda di correzione presso ilcompetente ufficio provinciale del catasto urbano; 2) fondato erapure l’appello di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva correttamenteevidenziato che la pronuncia d’inammissibilità della domandariconvenzionale proposta in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] configuravauna situazione di soccombenza, da cui non poteva che derivare lacondanna al pagamento delle spese di lite e non certo la lorocompensazione; 3) altrettanto fondata era la domanda di condannaex art. 96, terzo comma, c.p.c. a carico di [OSCURATO:PERSONA], consideratala proposizione da parte di quest’ultima di una domandariconvenzionale ritenuta “del tutto pretestuosa ed inconsistente”.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con cinque motivi. Hannoresistito con autonomi controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e Marte SPV s.r.l. e,Numero registro generale 23389/2023Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 23598/2026Data pubblicazione 20/07/2026per essa quale mandataria con rappresentanza, Hoist Italia s.r.l.Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglioai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c., con fissazione dell’adunanzacamerale del 19 maggio 2025, in vista della quale la ricorrente hadeposito memoria e istanza con la quale ha chiesto la riunione alpresente giudizio di quello iscritto al ruolo al n. 9598/2025 r.g.,pendente dinanzi a questo giudice di legittimità tra le medesimeparti; la causa, all’esito di tale adunanza, con ordinanza interlocutoriaè stata quindi rinviata a nuovo ruolo per l’eventuale riunione conl’altro ricorso pendente.memoria, insistendo per la riunione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve darsi atto che il Collegio non reputanecessario e neppure opportuno disporre la richiesta riunione,essendo sufficiente, al fine di scongiurare il rischio di eventualidecisioni contrastanti, che la trattazione delle due cause sia statafissata, come avvenuto nella specie, alla medesima adunanzacamerale e che esse siano decise da parte del medesimo Collegio(Cass., sez. 2, 10/7/2024 n. 18966; Cass., sez. 1, 14/4/2025 n.9774).2.1 La ricorrente, anche in memoria, ha eccepito l’inammissibilitàdel controricorso depositato in questa sede da Marte SPV s.r.l. e, peressa, da Hoist Italia s.r.l., per difetto di legittimazione e carenza diinteresse, ribadendo che il credito asseritamente acquistatodall’interveniente, ovvero quello “vantato nei confronti di SalisLuciano, in virtù dell’esposizione debitoria derivante dal mutuofondiario stipulato in data 19 luglio 2006”, è del tutto estraneo alpresente giudizio, che origina dalla domanda di rettifica dei daticatastali contenuti nell’atto di compravendita del 19 luglio 2006 eNumero registro generale 23389/2023Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 23598/2026Data pubblicazione 20/07/2026nell’ipoteca iscritta sul medesimo bene.2.2. L’eccezione è fondata.2.2.1. Si rileva pregiudizialmente, quanto all’avvenutacostituzione in questa sede, con un atto denominato “controricorso”,di Marte SPV s.r.l. e, per essa, di Hoist Italia s.r.l., che dettacostituzione deve essere qualificata come intervento ex art. 111c.p.c., dalla stessa effettuato quale asserita cessionaria di una partedei crediti ad essa ceduti dalla BNL ai sensi dell’art. 58 t.u.b., tra cuisarebbe compreso quello vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], invirtù dell’esposizione debitoria derivante dal mutuo fondiario stipulatoin data 19 luglio 2006 per l’acquisto dell’immobile dalla venditriceSandra Bruni.A pag. 3 del suo “controricorso” Marte SPV s.r.l. ha fatto presentedi avere conferito a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ognifacoltà di subdelegare l’attività di gestione in qualità di soggettoincaricato alla riscossione dei crediti, e che, a sua volta, Bancarelativi alla gestione dei crediti; e altresì che, in virtù della cessione,essa interveniente sarebbe succeduta a titolo particolare nei rapportigiuridici già di titolarità della cedente BNL e, come tale, legittimata acostituirsi nel presente giudizio.2.2.2. L’ammissibilità di una tale tipologia di intervento in questasede, benché astrattamente configurabile alla stregua dei rilievioperati da Cass. n. 34562/2022 e da Cass. n. 7721/2023 (alle cuiesaustive motivazioni può qui farsi rinvio), deve essere valutata,concretamente, tenendo conto, in particolare, sia di quantorinvenibile nella giurisprudenza di questa Suprema Corte riguardo aglioneri di allegazione e prova gravanti sul soggetto che propongaimpugnazione oppure – come qui avvenuto – vi resista nell'asseritaqualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che eraNumero registro generale 23389/2023Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 23598/2026Data pubblicazione 20/07/2026stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, sia della condottaprocessuale mantenuta dalla parte diversa da quella interessata dallavicenda successoria suddetta, fin d’ora rimarcandosi peraltro che,nell’odierno giudizio di legittimità, la parte ricorrente, pure nella suamemoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., ha specificamente contestato lalegittimazione dell’interveniente.2.2.3. Ebbene, la controversia trae origine dalla domanda dellaBNL di rettifica dei dati catastali dell’immobile oggetto dicompravendita; e l’impugnazione già in appello, ma anche in sede dilegittimità, attiene esclusivamente ai capi della sentenza checoncernono le condanne al pagamento delle spese di lite e per litetemeraria disposte a carico della stessa ricorrente. Esula, pertanto,dal presente giudizio ogni questione afferente al creditooriginariamente vantato dalla BNL nei confronti dell’acquirenteLuciano Salis - derivante da contratto di mutuo -, creditoasseritamente ceduto a Marte SPV s.r.l.Poiché dunque la stessa interveniente asserisce di esseresubentrata nella posizione della BNL esclusivamente nella titolaritàdel credito che scaturisce dal mutuo concesso al Salis, è evidente cheessa è priva di legittimazione passiva quanto alla pretesa risarcitoriadi [OSCURATO:PERSONA] ed alle correlate condanne al pagamento delle spesedi lite e per lite temeraria che sono scaturite dalla declaratoriad’inammissibilità della domanda riconvenzionale presentatadall’odierna ricorrente.Va dunque rilevata l’inammissibilità del controricorso in questasede depositato da Marte SPV s.r.l. per difetto di legittimazionepassiva a resistere alla impugnazione.3.1 Passando ora all’esame dei motivi del ricorso, il primo censurala sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., ‹‹stante l’assenza di motivazione alla base della decisione dellaNumero registro generale 23389/2023Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 23598/2026Data pubblicazione 20/07/2026condanna alle spese della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dellagermana Sandra e della BNL con riferimento alla domandariconvenzionale dalla prima proposta in prime cure – ovvero, ove lamotivazione si ritenesse sussistente, ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in quantoapplicato con travisamento o in difetto del necessario presuppostodella soccombenza››.Avrebbe errato il giudice d’appello condannando l’odiernaricorrente alla rifusione delle spese di lite per il giudizio di primogrado, in conseguenza dell’inammissibilità della domandariconvenzionale di risarcimento danni dalla stessa proposta, sullabase di una motivazione meramente apparente e comunque nonfacendo buon governo dell’art. 91 c.p.c., in difetto del necessariopresupposto della soccombenza.3.2. Il motivo è infondato.In forza della testuale previsione di cui all’art. 91 c.p.c., ‹‹ilgiudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui,condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favoredell’altra parte››.Questa Suprema Corte, in relazione al concetto di ‹‹sentenza chechiude il processo››, ha in più occasioni affermato che non è richiestaesclusivamente una soccombenza di merito, rilevandone anche unaper ragioni di ordine processuale, purché la pronuncia che la dichiarichiuda il processo davanti al giudice, cioè sia almeno conclusiva diuna fase del giudizio (Cass., sez. 1, 19/1/1999 n. 469).È evidente, pertanto, che la Corte d’appello, nel dichiararel’inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata da PatriziaBruni, ha correttamente ritenuto quest’ultima “soccombente” e l’ha inconseguenza condannata a rifondere le spese di lite alle controparti.È ben vero che non è pertinente il richiamo, contenuto nellaNumero registro generale 23389/2023Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 23598/2026Data pubblicazione 20/07/2026sentenza qui impugnata, a Cass. n. 7024/2022, poiché tale pronunciaafferisce al diverso caso della compensazione delle spese di lite exart. 92 c.p.c., nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l.n. 132/2014, convertito con la l. n.162/2014; trova infattiapplicazione nel presente giudizio, introdotto con ricorso ex art 702-bis c.p.c. depositato il 28 luglio 2017, il vigente testo dell’art. 92c.p.c., come riformato dall’art. 13 della suddetta novella, che recita:‹‹Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novitàdella questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispettoalle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra leparti, parzialmente o per intero›› - testo comunque successivamentedichiarato incostituzionale dalla sentenza 77/2018 della Consultaladdove non prevede che il giudice possa compensare in caso di altreanaloghe gravi ed eccezionali ragioni -.Va tuttavia osservato che la Corte d’appello, reputando che lapronuncia d’inammissibilità di una domanda configuri una situazionedi soccombenza (ancorché processuale), ha adeguatamente illustratole ragioni che sorreggono il decisum, cosicché non è ravvisabile ilvizio motivazionale denunciato, e si è anche conformata alla superioregiurisprudenza richiamata, anche di recente ribadita da Cass. n.15847/2024, non incorrendo nella violazione del disposto di cuiall’art. 91 c.p.c.4. Il secondo motivo del ricorso è così rubricato: ‹‹Ex art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., avendo la Corte territoriale ritenuto nonprovata la cessazione della materia del contendere per effetto delpassaggio in giudicato della sentenza n. 841/2020, RG. 4720/2019,del Tribunale di Velletri in ragione della mancata produzione dellacopia di detta sentenza recante la relativa attestazione di cancelleria,nonostante la richiesta di autorizzazione a produrla, restata disattesa,formulata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sin dalla prima udienza delNumero registro generale 23389/2023Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 23598/2026Data pubblicazione 20/07/202628.1.2021››.La ricorrente rappresenta che all’udienza di prima comparizionedel 28 gennaio 2021, fissata in relazione al giudizio d’appello iscrittoal n. 5085/2020, aveva eccepito “l’intervenuta cessazione dellamateria del contendere, nonché il sopravvenuto difetto di interesse incapo all’appellante incidentale”, facendo presente che, in forza dellasentenza n. 841/2020 depositata in data 8 giugno 2020 dal [OSCURATO:PERSONA] (allegata alla comparsa di costituzione con appelloincidentale di BNL), passata in giudicato, il Tribunale di Velletri avevagià accertato l’errore materiale nell’indicazione dei dati catastali delbene oggetto di compravendita e gravato da ipoteca, disponendo cheil giudice della procedura esecutiva provvedesse alla rettifica di taliLamenta che, pur avendo chiesto l’autorizzazione a produrre lap.e.c. di notifica, la relata e copia della sentenza passata in giudicatoin data 31 luglio 2020, la Corte d’appello non aveva mai provvedutosull’istanza così proposta, ma aveva poi respinto la domanda dicessazione della materia del contendere unicamente in ragione dellamancata produzione della sentenza n. 841/2020 recante attestazionedi passaggio in giudicato.5. Il terzo motivo prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., ‹‹violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116c.p.c., 123 bis, 124 disp. att. cod. proc. civ. e 2697 c.c. per avereritenuto indispensabile l’attestazione del cancelliere al fine della provadel giudicato esterno, formatosi per mancata impugnazione dellasentenza n. 841/2020 del Tribunale di Velletri, da cui è discesal’intervenuta cessazione della materia del contendere sulla domandadi surroga proposta in prime cure e reiterata da BNL e dalla suamandataria rispettivamente nel giudizio di appello R.G. 5085/2020 enel giudizio d’appello R.G. 5296/2020››.Numero registro generale 23389/2023Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 23598/2026Data pubblicazione 20/07/2026Si censura la sentenza d’appello per l’asseritamente erroneorigetto dell’eccezione di giudicato esterno sul presupposto che nonfosse stata prodotta agli atti del giudizio copia della sentenza n.841/2020 del Tribunale di Velletri munita di attestazione di passaggioin giudicato, trascurando di considerare che la BNL avevaespressamente dichiarato nell’atto di appello che quella sentenza,pubblicata in data 8 giugno 2020, era stata notificata ed era passatain giudicato e ne aveva pure allegato copia, rendendo in tal modo nonnecessaria l’annotazione del Cancelliere ex art. 124 disp. att. c.p.c.6. Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere trattaticongiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati.Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale di legittimitàmaggioritario, al quale il Collegio intende dare continuità per lamaggiore coerenza tra presupposti e conclusioni, chi afferma ilpassaggio in giudicato di una decisione resa in altro giudizio devedimostrare l’avvenuta formazione di quel giudicato. Non è sufficientea tale scopo la produzione della sentenza, essendo invece necessarioche la stessa sia corredata di idonea certificazione, dalla quale risultiche non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere né chela mancata contestazione di controparte sull’affermato passaggio ingiudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere diquest’ultima dimostrare il secondo elemento dell’unica fattispeciecostituente il giudicato - sentenza non impugnabile - (Cass., sez. 2,19/3/1999 n. 2524; S.U. 19/7/1999 n. 460; Cass., sez. L, 9/7/2004n. 12770; Cass., sez. 5, 2/12/2004 n. 22644; Cass., sez. 1,21/9/2006 n. 20438; Cass., sez. L, 8/5/2009 n. 10623; Cass., sez. 3,29/8/2013 n. 19883; Cass., sez. 6-5, 18/4/2017 n. 9746; Cass., sez.6-1, 1/3/2018 n. 4803; Cass., sez. 3, 23/8/2018 n. 20974; Cass.,sez. 3, 29/9/2021 n. 26310; Cass., sez. 1, 2/3/2022 n. 6868; Cass.,sez. 3, 18/7/2023 n. 20974).Numero registro generale 23389/2023Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 23598/2026Data pubblicazione 20/07/2026Si è al riguardo precisato che l’eccezione di giudicato presuppone,dunque, l’effettiva conoscibilità, da parte del giudice della causapendente, della ‹‹regola di diritto›› prodotta dal precedente giudicatoche impedisce una nuova pronuncia sul merito relativa al medesimorapporto, conoscenza che può essere data esclusivamente dallareperibilità in atti della sentenza (o del provvedimento cui la leggericollega analoghi effetti) che si intenda far valere, munitadell’attestazione dell’intervenuto passaggio in giudicato di cui all’art.124 disp. att. c.p.c. E ciò per ragioni di ordine pubblico processuale, atutela della certezza del diritto e dinanzi alla manifesta facilità diconseguire la prova del giudicato. Affinché il giudicato esterno possafare stato nel processo è quindi necessaria la certezza della suaformazione, che deve essere provata attraverso la produzione dellasentenza munita del relativo attestato di cancelleria ai sensi dell'art.124 disp. att. c.p.c. (Cass., sez. 1, 19/9/2013 n. 21469; Cass., sez.L, 8/5/2009 n. 10623; Cass., sez. L, 24/11/2008 n. 27881; Cass.,sez. L, 2/4/2008 n. 8478; Cass., sez. 5, 2/12/2004 n. 22644).A tali principi si è attenuta la Corte d’appello, rimarcando che lacopia della sentenza del Tribunale di Velletri prodotta in giudizio dallaBNL non recava l’annotazione relativa alla mancata impugnazione.La sentenza si sottrae, pertanto, alle censure ad essa rivolte con imotivi in disamina.7. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 96 c.p.c., inquanto applicato in assenza del presupposto della soccombenza,ovvero per nullità, ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., dellamotivazione in punto di condanna officiosa.8. Il quinto motivo censura la decisione gravata ‹‹per avere laCorte territoriale, altresì in violazione degli artt. 112, 115 c.p.c., 1350c.c. e quindi ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ritenutoNumero registro generale 23389/2023Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 23598/2026Data pubblicazione 20/07/2026infondata, per mancata prova, la domanda riconvenzionale avanzatadall’attuale ricorrente››.La ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia rigettato ladomanda riconvenzionale, affermando che a suo fondamento sarebbestata richiesta la sola ammissione di prova testimoniale, del tuttogenerica (pag. 13 della motivazione della sentenza), senza tenereconto che già con la comparsa di costituzione depositata in primogrado aveva prodotto numerosi documenti a supporto della domanda,ed in particolare il contratto preliminare di compravendita del 25novembre 2015, con cui si era obbligata all’acquisto della nuovaabitazione, il piano di ammortamento relativo al mutuo Unicredit, giàacceso dal venditore della abitazione acquistata, la rinegoziazione didetto mutuo. Inoltre, con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2,c.p.c. aveva pure prodotto il contratto originario di mutuo delvenditore del 2 novembre 2005, fatto oggetto di accollo da partedell’attuale ricorrente nell’anno 2016 e il contratto di compravenditadel 16 maggio 2016 con cui aveva acquistato l’immobile oggetto delpreliminare di cui sopra. La Corte d’appello – prosegue la ricorrente –aveva trascurato l’avvenuta produzione dei suddetti documenti,idonei a dimostrare la fondatezza della domanda riconvenzionale,perché comprovanti che aveva dovuto far luogo all’acquisto diun’abitazione, non potendo abitare nell’immobile di sua proprietàoggetto di pignoramento e che, non avendo potuto vendere taleultimo immobile, aveva dovuto accollarsi il mutuo già acceso dalvenditore sulla abitazione che aveva poi acquistato.9. Il quinto motivo, che va esaminato con priorità per ragioni diordine logico, è fondato per quanto di ragione.Esso, al di là delle disposizioni normative evocate, alla streguadell’insegnamento reso da S.U. 24 luglio 2013 n. 17931, variqualificato, ictu oculi, nella denuncia di una radicale carenza diNumero registro generale 23389/2023Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 23598/2026Data pubblicazione 20/07/2026motivazione.Effettivamente la Corte d’appello ha ritenuto non provata ladomanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale da [OSCURATO:PERSONA],affermando che quest’ultima, a supporto della pretesa, si era limitataad articolare una prova testimoniale generica, del tutto inammissibile,ma ha omesso di esaminare e valutare tutta la documentazioneprodotta dalla ricorrente a giustificazione della fondatezza delladomanda, puntualmente richiamata nel motivo in esame e di cui èstata illustrata la decisività. La sentenza, dunque, si rivela sul puntodel tutto priva di motivazione, poiché ha disatteso la domandaformulata senza adeguatamente prendere in considerazione tutte leprove offerte a supporto della stessa.10. L’accoglimento del quinto motivo consente di dichiarareassorbito il quarto motivo, concernente la condanna ex art. 96, terzocomma, c.p.c., che presuppone la totale soccombenza.Ad abundantiam, con specifico riferimento al quarto motivo, èopportuno rammentare che, se si fosse giunto a doverlo vagliare, nesarebbe emersa la piena fondatezza, in quanto la mera soccombenzanon è sufficiente ai fini dell’accoglimento della condanna ex art. 96,terzo comma, c.p.c.Le Sezioni Unite hanno da tempo affermato: «La responsabilitàaggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quelladi cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede ladomanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sulpiano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della partesoccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimodi diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza ol'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente lamera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro,sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizioNumero registro generale 23389/2023Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 23598/2026Data pubblicazione 20/07/2026dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possaconsiderarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumentoprocessuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato allacontroparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuositàdell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenzaconsolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o lapalese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione» (S.U.20/4/2018 n. 9912).Anche di recente si è ribadito che «la responsabilità di cui all’art.96 terzo comma c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, unaconcreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombenteperché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sécondotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata. La figuradell’art. 96, terzo comma, c.p.c. è evidentemente, eccezionale e/oresiduale, come l’istituto – evidentemente correlato – dell’abuso delprocesso, giacché una sua interpretazione lata o addiritturaautomaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe acontrastare con i principi dell’art. 24 Cost., a prescindere poi da quellisovranazionali» (v. Cass., sez. 3, 12/7/2023 n. 19948; Cass., sez. 3,11/4/2026 n. 9214).11. In conclusione, va accolto il quinto motivo, assorbito il quartoe rigettati gli altri, con conseguente cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione, che dovrà procedere a nuovo esame attenendosi aisuperiori principi nonché provvedere in ordine alle spese del giudiziodi cassazione. P.Q.MNumero registro generale 23389/2023Numero sezionale 2186/2026Numero di raccolta generale 23598/2026Data pubblicazione 20/07/2026accoglie il quinto motivo, assorbito il quarto e disattesi gli altri, cassala sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appellodi Roma.Così deciso in Roma, in data 3 luglio 2026IL PRESIDENTEChiara Graziosi
Sentenza Cassazione n. 23598/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris