CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01259/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31048/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] o ( ) , in virtù di procura in calce al ricorso per cassazione; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliat a in Roma, Via le Trastevere n. 209, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ) , che l a rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione dellasentenza n. 1942/2020 del la CORTE d’APPELLO di VENEZIA,pubblicata il 27 luglio 20 20 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2023 dal ConsiglierePaolo Spaziani. C.C. 9.11.2023 N. R.G. 31048/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2007, la società unipersonale C r amaida s.r.l. e la sua unica socia e amministratrice, [OSCURATO:PERSONA], convennero l ’INPS e [OSCURATO:PERSONA], ragionieracontabile incaricata di curare la contabilità fiscale e previdenziale della società,dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Venezia, domandando, in via principale, l’accertamento negativo del credito previdenziale accertato dall’INPS con verbale del 30 dicembre 2004 in confronto della Tolomio in relazione al la sua posizione contributiva di socia amministratrice; e, in via subordinata, la condanna della Turco alla rifusione, in favore della società, d i tutti gli importi, ulterioririspetto ai nudi contributi (dunque gli importi dovuti a titolo di sanzioni), che quest’ultima avessedovuto versare all’INPS. [OSCURATO:PERSONA] del lavoro adìto –ritenuto che fossero state proposte due diverse domande: l’una, soggetta al rito speciale lavoristico, di accertamento negativo del credito contributivo; l’altra, soggetta al rito ordinario, di accertamento della resp onsabilità contrattuale della ragioniera contabile –, previa separazionedei giudizi , rigettò la prima (tra l’altro,dichiarando il difetto di legittimazione attiva della [OSCURATO:SOCIETA]., sul rilievo che il debito contributivo era un debito personale della socia amministratrice) e dispose il mutamento di rito per la seconda, che fu assegnata alla Sezione civile ordinaria. Decidendo sulla domanda risarcitoria, il Tribunale – accertata la responsabilità della ragioniera contabile per la mancata iscrizione della socia amministratrice della società nella gestione previdenziale dei commercianti – condannò [OSCURATO:PERSONA] a pagare (non alla [OSCURATO:SOCIETA]ma) a [OSCURATO:PERSONA] la somma di Euro 2.971,00, pari a gli importi indicati nel verbale di accertamento dell’INPS a titolo di sanzioni. C.C. 9.11.2023 N. R.G. 31048/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. La decisione fu appellata dalla Turco perviolazione dell’art.112 cod. proc. civ. e laCorte d’appello di V enezia, con sentenza n. 226/2015, passata in giudicato, in accoglimento della censura, ritenuto che non fosse stata proposta una specifica domanda risarcitoria da parte di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarò la nullità della statuizione di condanna emessa dal primo giudice per ultra-petizione. 2. Nel 2016, [OSCURATO:PERSONA] convenne [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di V enezia, domandandone la condanna al pagamento, a titolo di risarcimentodel danno , dell’importo pari all’ammontare delle sanzioni calcolate dall’INPS con il verbale ispettivo del 2004, sul presupposto che il contratto d’opera professionale stipulato dalla Cramaidas.r.l. con la ragioniera contabile, avente a d oggetto anche la tenuta della contabilità contributiva dell’amministratrice, aveva la natura di contratto a favore di terzo, sicché essa ben poteva dolersi, con domanda risarcitoria per responsabilità contrattuale, dell’inadempimentodella professionista. La domanda fu rigettata dal Tribunale, per essere la sua proposizione preclusa dal giudicato costituito dal la sentenza del 2015 , e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza 27 luglio 2020, n.1942, ha rigettatol’impugnazione della Tolomi o . La Corte territorialeha deciso sulla base dei seguenti rilievi: I-in primo luogo, vi era identità tra le cause trattate nel giudizio in corso e quello definito con la sentenzadel 2015 , sia sotto il profilo dei soggetti (essendo state la Tolomio e la Tu r co parti in entrambi i giudizi), sia sotto il profilo del titolo ( consistente nella asserita responsabilità della Turco) sia, infine , sotto il profilo dell’ ogg e tto (corrispondenteal rimborso di quanto dovuto all’INPS oltre i contributi ordinari); C.C. 9.11.2023 N. R.G. 31048/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. II-in secondo luogo, stante tale identità negli elementi costitutivi delle domande, correttamenteil giudice di primo grado aveva accolto l’eccezionedi giudicato sollevata dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA]: infatti, per effetto del giudicato formatosi a seguito della mancata impugnazionedella sentenza del 2015, doveva ritenersi preclusa al la Tolomio la possibilità di riproporre, « in ragione del c.d. dedotto e deducibile», tutte le questioni esercitabili in via di azione o di eccezione che, sebbene non dedotte specificamente, essa avrebbe potuto sollevare nel primo giudizio. 3.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi.Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. La sola parte ricorrente hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo viene denunciata «violazione dei limiti soggettivi degli effetti del giudicato – Violazione del giudicato endoprocessuale sulla “non proposizione della domanda” nel presente giudizio promosso da [OSCURATO:SOCIETA] da parte dell’odierna ricorrente». [OSCURATO:PERSONA] deduce che con la sentenzan. 226/2015 della Corte d’appello di Veneziaera stato accertato, con efficacia di giudicato, che essa non aveva proposto alcuna domanda risarcitoria nei confronti della Turco nel giudizio(del quale neppure era stata parte) introdotto dinanzi al Giudice del lavoro e proseguito con il rito civile dinanzi all a Sezione ordinaria, sicché non potevaessere destinataria né dell’effetto di giudicato stabilito dalla relativa sentenza, n é delle preclusioni pro C.C. 9.11.2023 N. R.G. 31048/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. iudicatoin ordine al la possibilità di proporre la domanda medesima in altro giudizio. 2. Con il secondo motivo, sviluppando ulteriormente l’argomentazione già svolta con il motivo precedente , la ricorrente deduceche ess a non aveva l’onere di introdurre nel primo giudizio la domanda risarcitoria nei confronti della Turco, non ricorrendo le ragioni (rapporto di durata tra le stesse parti; diritti di credito inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o co munque fondati sul medesimofatto costitutivo) che, secondo la giurisprudenza di legittimità, impongono l’ accertame nto congiunto in funzione dell’esigenza di evitare la duplicazione di attività istruttoria e la dispersione dellaconoscenza di una medesima vicenda sostanziale , in mancanza di un apprezzabile interesse del creditore agentealla tutela frazionata del credito. Pertanto, in mancanza di detto onere, non poteva considerarsi preclusa la possibilità di introdurrela domanda risarcitoria, mai prima proposta,in un successivo giudizio. 2.1.I primi due motivi di ricorso – da trattarsi congiuntamente per evidenti ragioni di connessione– sono anzitutto ammissibili , in quanto, sebbene non venga indicata la norma violata,denunciano chiaramente un error in iudicandoper violazione dell’art.2909 cod. civ.. Essi,inoltre, sono fondati , per quanto di ragione. 2.1.a. Il primo rilievo della Corte d ’ appello – secondo cui nel giudizio definito con la sentenza n. 226/2015 e nel giudizio in corso erano state introdotte due domande identiche in tutti gli elementi costitutivi ( personae , pet i tum e causa petendi ) – è manifestamente erroneo,in quanto la sentenza n.226 / 2015, passata in giudicato , aveva accertato, tutt’al contrario, che la Tolomio,nel corso del primo giudizio, C.C. 9.11.2023 N. R.G. 31048/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. non aveva proposto in confronto della Turco alcuna domanda risarcitoria, la quale era stata quindi proposta per la prima volta nel giudizio incorso. La domanda risarcitoria proposta nel giudizio in corso, lungi dall’identificarsi in tutti i suoi elementi costitutivi con quellaformulata nel giudizio pre ce dente, era pertanto da considerarsi una domanda proposta per la prima volta, la quale non poteva ritenersi precedentemente proposta , sicché doveva escludersene l’inammissibilità per bis in idem, non essendosi sulla stessa già deciso con efficacia di giudicato nel precedentegiudizio. 2.1.a. L a circostanza che la domanda non fosse s tata già precedentemente proposta e decisa con efficacia di giudicato – e dunquenon fosse inammissibile per violazione del divieto di bis in idem – non esc l ude che la sua proposizione potesse essere comunque preclusa, in quanto la parte fosse stata onerata di proporla nel precedente giudizio. In tal senso depone il secondo rilievo svolto dalla Corte di m e rito nella sentenza impugnata, la quale, sul presupposto che il giudicato copre ildedotto e il deducibile, ha affermato che fosse precluso al la Tolomio la possibilità di riproporre tutte le questioni, esercitabili in via di azione o di eccezione che, sebbene non dedotte specificamente , avrebbero potuto essere sollevate nel primo giudizio. Anche questo secondo rilievo è, però,inesatto. Il principio, in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, concerne i limit i oggettivi del giudicato , il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi, non soltanto al le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le C.C. 9.11.2023 N. R.G. 31048/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia(ex multis, Cass. 4/03/2020, n. 6091) ed incidendo, da un punto di vista sostanziale , non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del petitum e della caus a petendi , fermo restando il requisito dell'identità delle personae (da ultimo, Cass. 9 / 11/2022, n. 33021). I limiti oggettivi del giudicato, pertant o , anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi da quella proposta, rispetto alle quali pu ò porsi soltanto il problema di unaeventuale preclusione. La preclusione alla proposizione d i una domanda i n un nuovo giudizio non può tuttavia ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessioneintercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenzadel giudice ma non p ostula il necessario cumulo delle domandeconnesse (arg . ex artt.32 ss . cod. pr o c. c iv.). Nel caso di specie, essendo stato escluso,con efficacia di giudicato , il rapporto di identità tra le domande proposte nei due giudizi – e residuando la possibilità di individuare tra le s tesse un mero rapporto di connessione – per un v e rso , la domanda risarcitoria della Tolomio, propostaper la prima vol ta nel giudizio in corso , non era interessata dal giudicato formatosi sulla domanda formulata e decisa nel giudizio precedente; per altro verso, la sua proposizione ex novo nel giudizio C.C. 9.11.2023 N. R.G. 31048/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. successivamente introdotto non era preclus a , sicché essa avreb be dovuto essere esaminata nel merito. 3.L’accoglimento, per quanto di ragione, dei primi due m o tivi di ricorso comporta l’assorbimento del terzo, con cui è stata d e dotta la violazione e falsa applicazione dell’art.1411 cod. civ.. 4.La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motiv i accolt i nei sensi appena precisati,con rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, la quale, rigettata l’ eccezione di giudicato sollevata da [OSCURATO:PERSONA],provvederà ad esaminare nel merito la domandarisarcitoria proposta da N adia Tolomi o. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.). P. Q. M. La Corte accoglie, per quanto di ragione , il primo e il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazion