CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 giugno 2026
Cassazione n. 20892/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RITO, in personadel Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO2026 [OSCURATO:PERSONA], I.I.S. GROTTAMINARDA,2803 I.C.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legalirappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrenti -avverso la sentenza n. 4009/2024 della CORTE D'APPELLOdi NAPOLI, depositata il 18/11/2024 R.G.N. 2119/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 04/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11386/2025Numero sezionale 2803/20261. [OSCURATO:PERSONA], collaboratrice scolastica inserita neNulmlae ro di raccolta generale 20892/2026Data pubblicazione 20/06/2026terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per ilpersonale ATA della Provincia di Avellino, con un primoricorso depositato dinanzi al Tribunale di Benevento il 3dicembre 2019, agiva in giudizio per ottenere l’attribuzionedel punteggio per il servizio reso per l’assistenza agli alunnidiversamente abili in qualità di O.S.A., come richiesto nelladomanda di inserimento relativa al triennio 2014/2017, edil risarcimento del danno, che quantificava in € 13.096,36pari alle retribuzioni che avrebbe percepito in caso dicorretta attribuzione del punteggio.2. Nelle more del giudizio, il Ministero rettificava il punteggioin autotutela e, pertanto, il Tribunale dichiarava cessata lamateria del contendere quanto alla domanda principale diaccertamento del diritto al punteggio ed accoglieva ladomanda risarcitoria come formulata.3. Con un secondo ricorso depositato il 14 gennaio 2022, laBeatrice ha chiesto, previo accertamento dell’illegittimitàdella condotta dell’I.C. “[OSCURATO:PERSONA]”, (i) il risarcimentodel danno quantificato in € 11.893,45, (ii) il riconoscimentodi ulteriori 4,50 punti di servizio, (iii) il riconoscimento delservizio ai fini dell’art. 554 d.lgs. n. 297/1994, assumendoche per il periodo 16.10.2019–30.6.2020 un incarico dicollaboratore scolastico sarebbe stato conferito ad altro ATAcon punteggio inferiore. Le amministrazioni si sonocostituite, contestando le pretese e chiedendone il rigetto.4. Il Tribunale di Benevento ha rigettato la domanda sulpresupposto che la pretesa risarcitoria costituisse unulteriore segmento di danno conseguente al medesimocomportamento già posto a fondamento del primo giudizioe che, operando il giudicato sul dedotto e deducibile, la voceNumero registro generale 11386/2025Numero sezionale 2803/2026di danno riferita al periodo 16.10.2019–30.6.2020 era Ngumiàe ro di raccolta generale 20892/2026Data pubblicazione 20/06/2026deducibile nel primo giudizio, essendo l’incarico anteriore aldeposito del ricorso del 3.12.2019 e conoscibile conanaloghi strumenti di indagine. Analoga valutazione è stataestesa a punteggio e servizio utile al passaggio di fascia.5. La Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello,ritenendo infondato il rilievo secondo cui la sentenza n.1290/2021 avrebbe riguardato esclusivamente il triennio2014/2017, affermando, invece, che nel ricorso del3.12.2019 la lavoratrice aveva dedotto la mancataaveva richiesto il risarcimento parametrato a incarichirelativi anche ad annualità ricadenti nel triennio 2017/2020.Ha, quindi, condiviso le conclusioni del primo giudice circala deducibilità, già nel primo giudizio, della voce di dannorelativa all’incarico [OSCURATO:DATA_NASCITA]–30.6.2020 e ha aggiuntoche nell’atto di gravame non risultava specificamentededotta l’impossibilità di conoscere, all’epoca del primoricorso, l’incarico conferito il [OSCURATO:DATA_NASCITA].6. La cassazione della sentenza è domandata da DomenicaBeatrice con ricorso articolato in tre motivi, illustrato damemoria, cui resiste con controricorso l’amministrazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione/falsaapplicazione dell’art. 100 c.p.c. in combinato disposto congli artt. 1223 e 2058 c.c., sostenendo che alla data del3.12.2019 difettava l’interesse ad agire per la voce di danno2019/2020, trattandosi di danno‑conseguenza valutabile expost e non di danno in re ipsa. Deduce, inoltre, la natura “informa specifica” della domanda risarcitoria correlata aNumero registro generale 11386/2025Numero sezionale 2803/2026singoli contratti e l’erronea applicazione dei prinNcuipmei ro di raccolta generale 20892/2026Data pubblicazione 20/06/2026sull’onere probatorio.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art.2909 c.c. e del principio del dedotto e deducibile,sostenendo che il secondo giudizio ha ad oggetto effettiulteriori e distinti, in un rapporto di durata, non preclusi dalgiudicato formatosi sulla sentenza 1290/2021.3. I primi due motivi – esaminabili congiuntamente perconnessione – sono infondati per plurime ragioniconcorrenti di seguito esposte.3.1. La Corte territoriale ha fondato la decisionesull’affermazione secondo cui la pretesa risarcitoria azionatanel secondo giudizio costituisce segmento ulteriore di undanno derivante dal medesimo fatto illecito, già posto abase del primo giudizio, ed era, pertanto, già deducibile inquella sede, in quanto: l’incarico non conferito([OSCURATO:DATA_NASCITA]–30.6.2020) era anteriore all’introduzione delprimo giudizio; la relativa circostanza era conoscibilemediante gli stessi strumenti istruttori successivamentegiudizio risultava parametrata a incarichi riferibili anche almedesimo arco temporale.3.2. La sentenza impugnata si pone in linea con ilconsolidato orientamento di questa Corte secondo cui ilgiudicato copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile,ossia tutte le questioni che costituiscono antecedenti logicinecessari della decisione e che avrebbero potuto esserefatte valere nel primo giudizio.E' ius receptum il principio di diritto secondo cui l'autoritàdel giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè nonNumero registro generale 11386/2025soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 20892/2026via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizioData pubblicazione 20/06/2026(giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, sepure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano,tuttavia, premesse necessarie della pretesa edell'accertamento relativo, in quanto si pongono comeprecedenti logici essenziali e indefettibili della decisione(giudicato implicito), di talché, qualora due giudizi tra lestesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio orapporto giuridico e uno di essi sia stato definito consentenza passata in giudicato, l'accertamento compiutocirca una situazione giuridica o la risoluzione di unaquestione di fatto o di diritto incidente su punto decisivocomune ad entrambe le cause o costituenti indispensabilepremessa logica della statuizione contenuta nella sentenzapassata in giudicato, precludono il riesame del puntoaccertato e risolto, anche nel caso in cui il successivogiudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono loscopo ed il petitum del primo (cfr. Cass. n. 3285 del 2020;Cass. n. 5486 del 2019 ed anche Cass. n. 26089 del 2019).3.3. Si è altresì precisato che il principio in virtù del quale ilgiudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limitioggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività ècorrelato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tuttoquanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltantoalle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, maanche a tutte le possibili questioni, proponibili in via diazione o eccezione, che, sebbene non dedottespecificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali enecessari, della pronuncia; i limiti oggettivi del giudicato,pertanto, anche con riguardo al deducibile, non si estendonoNumero registro generale 11386/2025Numero sezionale 2803/2026a domande diverse per petitum e causa petendi, rispeNtutmoe ro di raccolta generale 20892/2026Data pubblicazione 20/06/2026alle quali può porsi soltanto il problema di una eventualepreclusione che, tuttavia, non può ritenersi sussistente inragione del mero rapporto di connessione intercorrente conuna domanda già proposta in un giudizio precedente, inquanto la connessione incide normalmente sullacompetenza del giudice, ma non postula il necessariocumulo delle domande connesse. (Affermando taleprincipio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che avevaritenuto preclusa una domanda risarcitoria che in unprecedente giudizio si era accertato, con statuizione passatain giudicato, come non proposta, conseguendone ladichiarazione di nullità per extrapetizione della pronunciache l'aveva accolta) (Cass. n. 1259/2024).3.4. Con particolare riferimento ai rapporti di durata Cass.n. 400/2020 ha puntualizzato che il giudicato su un periodoimpedisce il riesame della stessa questione anche perperiodi ulteriori, quando non vi siano fatti nuovi.3.5. Orbene, nella specie, i motivi in esame si limitano asostenere da un lato, la natura ex post del danno allegato,dall’altro, la diversità del petitum e della causa petendi. Taliallegazioni si rivelano inidonee a scalfire la decisioneimpugnata, atteso che la Corte territoriale haespressamente valorizzato la già attuale verificazione delfatto storico (conferimento dell’incarico a terzi in data[OSCURATO:DATA_NASCITA]), quale elemento idoneo a rendere la pretesaimmediatamente azionabile.La censura, peraltro, non denuncia specificamente un errorenell’individuazione dei limiti oggettivi del giudicato, masollecita una rivalutazione del fatto in ordine allaconoscibilità e tempestiva deducibilità della pretesa.Numero registro generale 11386/2025Numero sezionale 2803/20263.6. Parimenti infondata è la dedotta violazione dell’art. 1N0um0e ro di raccolta generale 20892/2026Data pubblicazione 20/06/2026c.p.c.Questa Corte ha chiarito che l’interesse ad agire richiedeun’utilità concreta ed attuale, ma non implica che la pretesadebba essere già definita in ogni sua conseguenzaliquidatoria, essendo sufficiente che il fatto lesivo si sia giàverificato e idoneo a fondare la domanda.Nel caso in esame, la Corte territoriale ha accertato – conapprezzamento di fatto non censurabile nei termini di legge– che il fatto costitutivo del danno era già verificato econoscibile alla data del primo ricorso.3.7. La censura, sotto il profilo della violazione dell’art. 2909c.c., è parimenti infondata.La sentenza impugnata ha, infatti, ritenuto che la domandaproposta nel secondo giudizio non introducesse un “dannonuovo” fondato su fatti sopravvenuti, ma si inserisse nelmedesimo rapporto giuridico e nel medesimocomportamento illegittimo già scrutinato nel primo giudizio.In tale prospettiva, la decisione è conforme all’indirizzosecondo cui, in presenza di un unico fatto illecito produttivodi danni articolati nel tempo, le ulteriori pretese risarcitoriesono precluse ove gli elementi costitutivi delle stessefossero già conoscibili e deducibili e non siano allegati fattinuovi sopravvenuti idonei a mutare il titolo della pretesa.Né rileva, in senso contrario, il richiamo al carattere “didurata” del rapporto, atteso che, secondo la giurisprudenzadi legittimità, il giudicato può esplicare efficacia anche conriguardo a periodi successivi, quando non intervenga unasopravvenienza fattuale o giuridica autonoma, nella specieneppure dedotta.Numero registro generale 11386/2025Numero sezionale 2803/20264. Le censure in esame inoltre sono infondate per avereN umlae ro di raccolta generale 20892/2026Data pubblicazione 20/06/2026Corte territoriale fatto corretta applicazione del principio diunitarietà del giudizio risarcitorio.4.1. L’unitarietà del diritto al risarcimento del danno, che sitraduce sul piano processuale nel principiodell’infrazionabilità della domanda risarcitoria, da tempo èstata affermata da questa Corte (cfr. fra le tante Cass. n.15523/2019; Cass. n. 2038/2019; Cass. n. 11789/2017;Cass. n. 22514/2014), che ne ha tratto quale conseguenzal’inammissibilità dell’azione, successivamente proposta inrelazione al medesimo fatto illecito, nei casi in cui il dirittoal risarcimento era già stato fatto valere con una primainiziativa assunta in sede giudiziale (Cass. n. 17019/2018;Cass. n. 22503/2016).4.2. Sempre sul principio dell’unitarietà riposa, poi,l’orientamento secondo cui nell’ambito di un giudiziorisarcitorio la domanda, in assenza di una specifica diversamanifestazione di volontà dell’attore, comprende tutti ipossibili pregiudizi causalmente riconducibiliall’inadempimento o al fatto illecito, con la conseguenzache, da un lato, alle indicazioni delle voci contenute nell’attointroduttivo si deve riconoscere un valore meramenteesemplificativo (Cass. n. 15523/2019), dall’altro ladomanda stessa si intende estesa ai pregiudizi che siprodurranno nel corso del giudizio (Cass. n. 11789/2017) e,pertanto, è consentita a chi agisce, non solo la modificaquantitativa dell’originaria domanda, ma anche l’allegazionedi un pregiudizio diverso ed ulteriore rispetto a quelloinizialmente dedotto, se manifestatosi a giudizio giàinstaurato e derivato dal medesimo fatto illecito (Cass. n.2038/2019; Cass. n. 9453/2013; Cass. n. 16819/2003).Numero registro generale 11386/2025Numero sezionale 2803/20264.3. In tal modo il principio dell’unitarietà della domanNduam,e ro di raccolta generale 20892/2026Data pubblicazione 20/06/2026del diritto e del processo risarcitorio è stato armonizzato conquello della necessaria integralità del risarcimento,assicurata dalla possibilità concessa al danneggiato di farvalere anche i danni non ancora apprezzabili al momentodell’instaurazione del giudizio e verificatisi in corso di causa.Il bilanciamento così realizzato produce, poi, effetti sulladelimitazione dell’efficacia oggettiva del giudicato perché,una volta affermata l’unitarietà del danno e ritenutaammissibile la deduzione anche dei pregiudizi verificatisi inpendenza del giudizio, questi ultimi, se non espressamentededotti, rilevano ai fini del deducibile, e ciò impedisce chegli stessi possano essere fatti valere in un successivogiudizio risarcitorio, nel quale si discuta degli effetti dellamedesima condotta inadempiente o illecita, esauritasi almomento dell’instaurazione della prima controversia.4.4. L’unitarietà del danno e l’infrazionabilità della domandarisarcitoria, declinate nei termini sopra esposti,comportano, quindi, che una nuova domanda risarcitoriasarà proponibile nei soli casi in cui si sia protratta lacondotta illecita ed il danno sia riferibile ad un’azionesopravvenuta, oppure qualora si manifesti a giudizio giàconcluso, non un mero sviluppo o un aggravamento deldanno già insorto, bensì una lesione nuova ed autonomarispetto a quella esteriorizzatasi con l’esaurimentodell’azione del responsabile ( in questi casi, infatti, secondoCass. S.U. n. 580/2008 e Cass. S.U. n. 5023/2010 il dirittoal risarcimento acquista una sua autonomia rispetto a quellorelativo alle conseguenze pregiudizievoli già verificatesi,autonomia che rileva ai fini della decorrenza del termine diprescrizione).Numero registro generale 11386/2025Numero sezionale 2803/20264.5. In tal senso questa Corte si è già espressa, quantoN umael ro di raccolta generale 20892/2026Data pubblicazione 20/06/2026risarcimento del danno derivante dall’inadempimento degliobblighi che gravano sul datore di lavoro, ed è pervenutaalla dichiarazione di inammissibilità della seconda domanda,sia in relazione ad azioni successive con le quali erano statodedotti danni ulteriori verificatisi in conseguenza dellamedesima condotta vessatoria (Cass. n. 5308/2016), siacon riferimento alla domanda risarcitoria avente ad oggettoil danno pensionistico derivato dall’illegittimodemansionamento, ritenendo, in quest’ultimo caso,irrilevante che al momento dell’instaurazione del primogiudizio il rapporto fosse ancora in corso ed il dannoconseguenza non si fosse manifestato (Cass. n.26078/2007).4.6. Nella specie, quindi, non poteva essere domandato inun successivo giudizio un danno che si era già prodotto alladata della pronuncia del Tribunale e che poteva essererichiesto già al momento dell’instaurazione del giudizio (cfr.in tal senso anche Cass. n. 22879/2021).5. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione dell’art. 112c.p.c., deducendo di avere rinunciato in appello (udienza4.6.2024) alla domanda connessa al servizio/punteggioutile al passaggio in prima fascia e che, nonostante ciò, laCorte d’appello avrebbe deciso anche su tale capo.5.1. Il motivo è inammissibile per plurime ragioniconcorrenti.5.2 Deve osservarsi che la ricorrente avrebbe dovutodedurre la violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 4. Ed invero,l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello - cosìcome, in genere, l'omessa pronuncia su domanda,Numero registro generale 11386/2025Numero sezionale 2803/2026eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizioNu m-e ro di raccolta generale 20892/2026Data pubblicazione 20/06/2026risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra ilchiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività delgiudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dalricorrente non con la denuncia della violazione di una normadi diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3 o del vizio dimotivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto siffattecensure presuppongono che il giudice del merito abbia presoin esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risoltain modo giuridicamente non corretto ovvero senzagiustificare (o non giustificando adeguatamente) ladecisione al riguardo resa, ma attraverso la specificadeduzione del relativo "error in procedendo" -ovverosiadella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazioneall'art. 360 c.p.c., n. 4 - la quale soltanto consente alla partedi chiedere e al giudice di legittimità - in tal caso giudiceanche del fatto processuale - di effettuare l'esame,altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così,anche dell'atto di appello. La mancata deduzione del vizionei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazionedel preteso errore del giudice del merito e impedendo ilriscontro "ex actis" dell'assunta omissione, rende, pertanto,inammissibile il motivo (cfr. Cass. n. 1755/2006; Cass. n.10862/2018).5.3. Inoltre, secondo il costante insegnamento di questaCorte, la deduzione del vizio di omessa pronuncia o diultrapetizione ex art. 112 c.p.c. impone al ricorrente:di indicare con precisione la domanda o eccezione nonesaminata; di trascriverne il contenuto nei termini rilevanti;di specificare l’atto processuale in cui essa è stata propostao abbandonata.Numero registro generale 11386/2025Numero sezionale 2803/20265.4. Nel caso in esame, la ricorrente si limita a richiamNaurmee ro di raccolta generale 20892/2026Data pubblicazione 20/06/2026una dichiarata rinuncia, senza fornire la puntualetrascrizione del verbale d’udienza né gli elementi necessaria verificarne l’effettiva portata, con specifico riferimento althema decidendum residuo.5.5. Infine, la sentenza impugnata non contiene unaautonoma statuizione su una domanda ormai abbandonata,ma si limita ad estendere, in via argomentativa, la ratiodecidendi anche ad altri capi originariamente dedotti, percui non è dato ravvisare alcun interesse all’impugnazione,perché nessuna utilità giuridica potrebbe derivare alla partedalla cassazione sul punto della sentenza impugnata.6. In conclusione, il ricorso va respinto.7. Al rigetto segue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimitàche si liquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese di lite del giudizio di cassazione cheliquida in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre alrimborso delle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 04.06.2026La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 11386/2025Numero sezionale 2803/2026Numero di raccolta generale 20892/2026Data pubblicazione 20/06/2026