CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00184/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso. A •nn• [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 10 dicembre 2020 il Tribunale di Catanzaro, costituito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen., decidendo sulla richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], sostituiva l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], (per imputazione provvisoria di tentato omicidio e detenzione e porto d'arma comune da sparo), disponendo gli arresti domiciliari. 1.1 In punto di fatto, le valutazioni del Tribunale riguardano il tentato omicidio commesso dallo Ieraci in concorso con [OSCURATO:PERSONA] ed ai danni di [OSCURATO:PERSONA] ed avvenuto in [OSCURATO:PERSONA] in data 25 giugno 2020 intorno alle ore 20 e 30. Dai dati di generica si è ricostruito che i due, dopo un sopralluogo nei pressi di un terreno di proprietà della persona offesa, si appostavano per attenderla al suo rientro e, dopo averla intercettata, il solo Ieraci, secondo l'accusa, esplodeva in direzione dell'autovettura almeno cinque colpi di pistola, di cui uno nella parte posteriore, senza colpire il guidatore. I due fuggivano poco dopo, a bordo della vettura di [OSCURATO:PERSONA], giunto a recuperarli. Ad avviso del Tribunale vi è gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di emergenze fattuali e procedimentali che possono cosi riassumersi: a) le dichiarazioni della persona offesa rese immediatamente dopo il fatto, confermate a distanza di un mese. [OSCURATO:PERSONA] aveva notato e riconosciuto già alle ore 20 i due ragazzi aggirarsi, a bordo di un motorino, intorno al suo fondo, i quali si erano allontanati una volta accortisi della sua presenza. Li riconosce mezz'ora dopo, al momento dell'agguato compiuto al suo rientro a casa sulla strada tra il Comune di Caulonia e la frazione Cassari di Nardodipace. Dopo l'esplosione dei colpi, riusciva ad accostare e a rifugiarsi su una collina da dove aveva notato l'arrivo di una [OSCURATO:PERSONA] con alla guida [OSCURATO:PERSONA] che recuperava il fratello - Ilario- e il [OSCURATO:PERSONA], fuggendo in direzione Cassari. b) Ire dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], madre di Ilario e Damiano, da cui emerge che i due non erano in casa in un orario compatibile con la commissione dell'agguato. c) le immagini dei sistemi di videosorveglianza lungo la pubblica via che riprendono l'autovettura con a bordo [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto dagli operanti di P.g., in luogo prossimo alla commissione del fatto -uscita dal centro cittadino con direzione Caulonia, lungo la strada della discarica comunale tra frazione Cassari e Caulonia- e in orario compatibile (alle 20:37). Era ripreso anche il [OSCURATO:PERSONA] alle ore 20:43 a bordo della sua auto, mentre si reca al [OSCURATO:PERSONA] dove si trattiene per un minuto per poi, alle 21:21, rientrare a casa. d) le risultanze dei tabulati telefonici da cui emergono contatti tra gli Ieraci negli attimi immediatamente antecedenti al fatto e tre nei minuti successivi; e) le dichiarazioni della figlia della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che fornisce un probabile movente. Ella, infatti, riferisce di aver avuto una relazione sentimentale con [OSCURATO:PERSONA], interrotta per i comportamenti possessivi del ragazzo. Quest'ultimo non avrebbe accettato la sua decisione di terminare la relazione, manifestando atteggiamenti aggressivi di rancore di cui è prova l'ulteriore fatto occorso la stessa mattina del 25 giugno 2020 allorquando lo stesso, transitando nei pressi dell'abitazione dei Tassone, aveva sputato verso la ragazza mentre lei era sul balcone a stendere il bucato. f) le intercettazioni dei giorni successivi da cui emerge il risentimento del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della persona offesa e la speranza circa l'esito negativo dello Stub. 2. Detti elementi, ad avviso del Tribunale, consentono di ritenere integrata la gravità indiziaria e confermata la qualificazione giuridica di entrambe le fattispecie in contestazione. Le dichiarazioni accusatorie della persona offesa si indicano come intrinsecamente lineari e circostanziate , non confutate dagli opposti rilievi difensivi tesi a sottolineare l'illogicità per cui una vittima, invece di fuggire, ha avuto la freddezza di appostarsi su una collina per controllare gli attentatori - e riconoscere, ad oltre 100 mt di distanza, il guidatore della [OSCURATO:PERSONA]- e poi di trattenersi in un bar prima del rientro a casa. C'è coerenza con le ulteriori risultanze, in particolare con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che, sebbene non forniscano una prova diretta di responsabilità dei due imputati, valgono a rafforzare l'attendibilità del narrato della persona offesa. Da disattendere l'eccezione di inutilizzabilità formulata dalla difesa poiché l'escussione è avvenuta un giorno dopo l'evento delittuoso, nella fase iniziale delle indagini, quando ancora non risultavano indizi di reità a carico dei figli della Tassone. Non trovano spazio ricostruzioni alternative, dato che la detenzione e il porto d'arma risulta confermata dal ritrovamento dei bossoli e dal foro sulla carrozzeria lasciato dall'unico colpo andato a segno, a conferma dell'utilizzo della pistola (una cal. 9 Luger 9x9 parabellum). E, in questa fase, il tentativo di omicidio è sostenibile alla luce del numero dei colpi esplosi- cinque- e dalla direzione degli stessi -quello sulla parte posteriore del portellone ad una altezza di 75 cm da terra-.L'evidenza di una pianificazione dell'agguato viene dal precedente sopralluogo effettuato allo scopo di monitorare gli spostamenti della vittima per coglierla di sorpresa. 2.1 Quanto alle esigenze cautelari, per quel che interessa in questa sede nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ritiene allarmanti le modalità del fatto data la pianificazione, l'esecuzione in area isolata e la forte pervicacia dell'esecutore materiale. Tenuto conto del fatto che, durante i mesi intercorrenti tra la commissione del reato e l'intervento cautelare, non si sono registrati ulteriori eventi in danno del [OSCURATO:PERSONA] - il quale, oltretutto, nella seconda escussione, ha riferito di aver incontrato di nuovo i due ragazzi i quali si sono limitati a guardarlo in malo modo senza dar seguito ad altre azioni offensive- , non si ritiene imminente il rischio di reiterazione del reato. Ciò, però, non vale ad escludere una possibile ripresa dell'attività illecita, dati i dissapori non superati, in una con il rischio di inquinamento probatorio stante il pericolo per l' integrità fisica di una o più fonti dichiarative. Per questi motivi, il Tribunale ha ritenuto adeguata e proporzionata la misura degli arresti domiciliari, in luogo della custodia in carcere inizialmente disposta dal Gip. 1"1 3, Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - a mezzo dei difensori- [OSCURATO:PERSONA] deducendo tre motivi di ricorso. 7n 3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in 76— riferimento agli artt. 125 co. 3, 192 co. 1 e 2, 292 co. 2 lett. c) e 273 c.p.p. in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Già nei motivi di riesame si erano segnalate criticità in ordine alla credibilità soggettiva del Tassone poiché questo riferisce dell' esplosione di cinque colpi, mentre i bossoli rinvenuti sono stati solamente quattro e, in più, non sa fornire la ragione per la quale sarebbe stato vittima di tale attentato. Ulteriormente, si osserva che il Tribunale del riesame non ha valorizzato il dato dell'assenza di uno stub con esito positivo che porta ad escludere l'ipotesi per cui sarebbe stato lo Ieraci a sparare. Si ripropone l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] , madre degli indagati, rese il giorno successivo ai fatti, poiché non c'era stato precedente avvertimento della facoltà di astenersi dal deporre; le indagini erano già unicamente orientate a seguito delle dichiarazioni della persona offesa, delle informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e dello svolgimento di una perquisizione domiciliare. Questa violazione di legge processuale si riverbera, in tesi, sulle valutazioni del dichiarato della persona offesa dato che queste sono state confermate da dichiarazioni che non potevano essere utilizzate. In più, gli investigatori hanno smentito, alla visione delle riprese della telecamera posta nelle adiacenze dell'abitazione dei Tassone, l'episodio dello sputo dichiarato dalla [OSCURATO:PERSONA], ergo, anche su questo punto -indicato come possibile movente- il Tribunale ha errato nel ritenere corroborate le dichiarazioni della persona offesa. 3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta nel reato di tentato omicidio. Manca l'univocità della condotta e, quindi, la volontà omicidiaria che non può essere desunta dall'unico elemento di prova consistente nella presenza del foro nella carrozzeria dell'autovettura. Non si può non tener conto del fatto che, nonostante la distanza ravvicinatissima dichiarata dalla persona offesa, lo sparatore ha mancato un obiettivo facilmente raggiungibile per ben quattro volte su cinque e non ha indirizzato i proiettili verso la persona. Dalle condotte successive tenute dagli indagati emerge che non è stato portato a termine alcun progetto onnicidiario e neppure sono state occultate le prove. 3.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Nonostante siano stati parzialmente accolti i rilievi difensivi, dando atto del fatto che nel corso dei sei mesi tra la commissione del reato e l'esecuzione della misura cautelare non si sono verificati ulteriori atti aggressivi, il Tribunale è incorso in illogicità nel momento in cui ha motivato riguardo il persistente pericolo di reiterazione criminosa - seppure non imminente- e il rischio di inquinamento probatorio, poiché non ha segnalato comportamenti inquadrabili in tal senso. Il giudizio prognostico non può essere astratto, ma deve basarsi su elementi di fatto specificamente indicati. L'ordinanza è carente anche per la mancanza di indicazione puntuale delle azioni investigative che potrebbero venire pregiudicate e dei concreti pericoli cui la misura cautelare dovrebbe far fronte. Per questi motivi, la difesa chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 4. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 4.1 Con i primi due motivi è stata contestata la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, sul piano soggettivo e su quello della qualificazione giuridica del fatto. Le doglianze, pure in parte fondate, per ciò che si dirà circa la condizione della dichiarante [OSCURATO:PERSONA] (madre dei fratelli Ieraci), non hanno tuttavia una reale portata di 'disarticolazione' del quadro dimostrativo sinora emerso e valutato congruamente dal Tribunale del Riesame di Catanzaro. Ciò perché la provvisoria (data la sede cautelare) attribuzione soggettiva del fatto all'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si fonda su una coerente ricostruzione dell'accaduto proveniente dalla persona offesa, con dichiarazioni che non hanno trovato punti di effettiva smentita, per come ampiamente argomentato dal Tribunale nella decisione impugnata. 4.2 Si tratta, in particolare, di affermazioni che introducono una prova diretta, nell'ambito della quale è incluso il riconoscimeno visivo del soggetto autore del fatto, e che hanno trovato spunti di conferma in più elementi di prova generica o comunque in dati indipendenti. Basti citare il rinvenimento dei bossoli (che, sia pure in numero di quattro, rendono esistente la conferma della esistenza di una azione di sparo) e l'esistenza del foro nella carrozzeria dell'autovettura condotta dalla vittima, ad un altezza che non lascia spazio a dubbi circa la direzione, almeno, di 'quel colpo' verso la persona. Altro elemento idoneo a confermare - nella necessaria visione di insieme - la versione della vittima è rappresentato dall'esame dei movimenti di [OSCURATO:PERSONA] (gli spostamenti con la vettura in direzione del luogo ove si è verificato il fatto) e dall'analisi dei contatti telefonici tra costui ed il fratello (riportata alla pagina 7 della ordinanza impugnata). 4.3 In simile contesto, se da un lato è da ritenersi fondata la questione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], per assenza del previo avviso della facoltà di astenersi dal deporre, data l'avvenuta emersione in fatto di indizi a carico nei confronti (almeno) di [OSCURATO:PERSONA] al momento della verbalizzazione (in conformità ai principi di diritto espressi, tra le altre, da Sez. I n. 41142 del 17.7.2017, rv 273971), dall'altro risulta pacifica la irrilevanza delle dichiarazioni della donna nella economia della decisione. Il fatto che i figli non fossero in casa intorno alle ore 20.30 è infatti circostanza che trova strumenti di asseverazione nelle altre fonti dimostrative, lì dove la affermazione della Tassone solo se positiva avrebbe rivestito (come possibile prova a discarico) effettiva rilevanza processuale. Può dirsi, pertanto, che la elisione, allo stato, di tale elemento di prova non ha alcun effetto sulla complessiva tenuta del ragionamento probatorio espresso nella ordinanza impugnata. Va infatti ricordato che al giudice del procedimento cautelare è richiesta una valutazione essenzialmente di tipo prognostico, basata - ai sensi dell'art.273 cod.proc.pen. - sull'apprezzamento del valore dimostrativo degli atti sottoposti a valutazione incidentale, tale da sostenere la 'qualificata probabilità di condanna'. In tale ambito, la funzione di controllo del ragionamento giustificativo, attribuita al giudice della legittimità ed esercitata in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso, non può risolversi nella rivalutazione autonoma di singoli segmenti del materiale informativo ma si realizza - doverosamente - attraverso la verifica di completezza, logicità, non contraddittorietà del percorso argomentativo espresso nel provvedimento, in chiave di rispetto «complessivo» della regola di giudizio tipica della fase in questione. Sul tema, resta valido e chiaro l'insegnamento fornito dalla decisione Sez. U ric. Audino del 22.3.2000 (rv 215828) per cui, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, questa Corte Suprema ha il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate.. Nel caso in esame, lo si ribadisce, il logico apprezzamento delle risultanze di prova generica e delle dichiarazioni rese dalla persona offesa consentono di ritenere corretta la prognosi sull'esito del giudizio, anche in assenza di una effettiva verifica dimostrativa del movente, posto che pur condividendosi parte delle perplessità difensive su tale punto della ricostruzione, non si tratta di punto decisivo, in presenza di fonte di prova diretta ritenuta - allo stato - attendibile e confortata dai dati indipendenti prima richiamati. 4.4 Anche in rapporto alla qualificazione giuridica del fatto - allo stato degli atti - il ricorso finisce con il prospettare ipotesi alternative che non hanno trovato alcun riscontro procedimentale, lì dove la tipologìa di strumento utilizzato e l'avvenuta penetrazione di un proiettile all'interno dell'abitacolo (andatosi a conficcare nel paratia del sedile posteriore lato guida dopo aver centrato il portellone posteriore a 75 cm di altezza) depongono, come si è ritenuto in sede di merito, per la ricorrenza della volontà omicida. 4.5 Quanto al profilo delle esigenze cautelari va rilevato che la motivazione espressa dal Tribunale, in positivo, si incentra esclusivamente sul pericolo di reiterazione di cui all'art.274 co.1 lett. c cod.proc.pen., in ragione della particolare gravità del fatto e dell'avvenuta disponibilità ed utilizzo di un'arma comune da sparo.In ragione del tempo trascorso dal fatto e della assenza di condotte di immediata riattivazione del proposito criminoso è stata ritenuta adeguata la misura degli arresti domiciliari. Si condivide, pertanto, la critica difensiva solo in parte, quanto alla impropria evocazione di un - non meglio precisato - rischio di inquinamento probatorio non concetamente argomentato. Ma al contempo va ribadito che il solo pericolo di reiterazione, rapportato alle modalità del fatto, sostiene la permanenza della misura in atto. 4.6 Sul punto le doglianze sono infondate, non risultando decisivo, al fine di escludere il suddetto pericolo, il decorso di un lasso temporale di circa sei mesi senza riproduzione della specifica condotta oggetto di contestazione. Va premesso che questa Corte ha affrontato in più occasioni, nel recente assetto ermeneutico, il tema posto dal ricorrente sui contenuti della valutazione di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di cui all'art. 274 co.1 lett. c cod.proc.pen. . Va pertanto ribadito che l'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, introdotta dalla legge 16 aprile 25 n. 47 nel testo dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., realizza una endiadi, rappresentando essenzialmente un richiamo all'osservanza - da parte del giudice - di un presupposto già presente nel sistema sub specie concretezza (v. Sez. I n. 5787 del 21.10.2015, Calandrino, rv 265985, alle cui argomentazioni si fa rinvio, nonchè, tra le altre, Sez. VI n. 15978 del 27.11.2015, Garrone, rv 266988; Sez. VI n. 9894 del 16.2.2016, rv 266421 ). La volontà del legislatore del 2015 è animata da un finalismo meramente rafforzativo di un dovere argomentativo già presente nel sistema, posto che un pericolo per dar luogo ad una limitazione della libertà personale deve essere - per logica - concreto ed attuale, pena la negazione della stessa natura della misura cautelare, che è quella di limitarlo. E si limita qualcosa che esiste ora, non qualcosa che potrebbe venire in essere un domani. Piuttosto, l'evoluzione della interpretazione della disposizione di legge in esame si è mossa verso la individuazione dei contenuti del giudizio prognostico, posto che in taluni arresti si è effettivamente individuata la necessità di valorizzare non solo la concreta capacità di riproduzione della condotta illecita in capo al soggetto, ma anche l'esistenza di «occasioni prossime» idonee a facilitare la riproduzione del comportamento che si vuole inibire (v. Sez. III n. 11372 del 10.11.2015, rv 266481; il tema è ripreso da Sez. VI n. 24477 del 4.5.2016, rv 267091) . Ciò rende necessarie le precisazioni che seguono.Il giudizio prognostico su condotte future di un soggetto, espresso in termini di pericolosità, si fonda - in ogni ambito giuridico - sul medesimo schema logico (v. art. 203 cod.pen.) rappresentato dalla valorizzazione della sua componente 'storica (la ricostruzione della o delle condotte poste in essere dal soggetto attenzionato e delle loro modalità concrete di realizzazione) che influisce in modo decisivo sulla formulazione della prognosi, rappresentandone il fondamento e condizionandone razionalmente gli esiti. La prognosi (apprezzamento della ricorrenza del pericolo) è per sua natura un giudizio rivolto al futuro, il che esclude una sua possibile declinazione in termini di certezza (attributo con cui si possono, convenzionalmente e processualmente, qualificarsi solo condotte passate). In ogni giudizio prognostico vi è pertanto un margine ineliminabile di fallibilità, tanto più doverosamente evitabile quanto più si rafforza il presupposto cognitivo, ossia l'analisi di tutto ciò che emerso sino al momento in cui la prognosi è richiesta (modalità del fatto già realizzato, antecedenti causali, condotta di vita antecedente, fattori che possono aver inciso sulla determinazione ad agire). La limitazione della libertà, in chiave inibitoria, è dunque per sua natura correlata ad un esame complessivo di tali indicatori ma non può negarsi - dato l'oggetto del particolare giudizio -, che il pericolo, anche per la costruzione legislativa delle sue caratteristiche, sia legato alla potenzialità riproduttiva della condotta espressa dai comportamenti pregressi del soggetto e non dai particolari stimoli che il contesto di vita verrà a proporgli. In tal senso, la necessaria identificazione di «occasioni prossime» tese a rendere ancor più probabile la riproduzione della condotta temuta, è opzione interpretativa che finisce con l'introdurre un presupposto non espressamente previsto dalla legge, spostando l'attenzione su fattori per lo più imprevedibili e dunque - in realtà - soggettivistici, in quanto estranei alla rigorosa valutazione dei fattori di produzione di quanto è già avvenuto . In altri termini, affermare che un pericolo è concreto ed attuale significa trarre dalla parte storica del giudizio gli indicatori idonei a sostenere una ragionevole probabilità di realizzazione di ulteriori condotte di particolare gravità o comunque analoghe a quelle già poste in essere. L'esistenza di 'occasioni di riproduzione' è un dato - in realtà - non dominabile e dunque del tutto incerto, il che non consente di farne un valido indicatore del pericolo normativamente caratterizzato. Sono le caratteristiche e le modalità del fatto commesso (rectius del fatto in corso di accertamento, ma presidiato dalla compiuta valutazione di gravità indiziaria) a dover testimoniare - in una con la verifica globale prima richiamata - l'esistenza o meno del pericolo, non gli eventuali stimoli esterni, che possono porsi solo come accentuativi di una condizione di pericolosità già delibata. Con ciò si intende dare continuità a quelle opzioni interpretative che hanno ribadito come i caratteri del giudizio prognostico - in sede cautelare personale - siano improntati alla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto e non alla individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato (in tal senso v. Sez. IV n. 27420 del 3.5.2018, rv 273084; Sez. V n. 49038 del 14.6.2017, rv 271522; Sez. V n. 33004 del 3.5.2017, rv 271216; Sez. V n. 31676 del 4.4.2017, rv 270634; Sez. V n. 12618 del 18.1,2017, rv 269533; Sez. II n. 11511 del 14.12.2016, rv 269684). 4.7 Nel caso in esame è pertanto immune da vizi una valutazione, come quella operata in sede di merito, che riconduce il pericolo di reiterazione alle oggettive modalità del fatto, denotanti preoccupante facilità di reperimento e utilizzo di armi verso la persona. Ciò perché si tratta di condotte altamente indicative di una particolare capacità di programmazione ed esecuzione di fatti delittuosi di particolare gravità, al di là della verifica circa l'esistenza di occasioni prossime di riproduzione del comportamento. Al r