CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 marzo 2024
Cassazione n. 18658/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.4376/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 2000 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 4644/2018 depositata il 03/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La contribuente società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso in cassazione affidato a sette motivi; 2. l’Agenzia riscossione si è costituita con controricorso; l’Avv. dello Stato in udienza ha chiesto l’estinzione del giudizio; 3. l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata; 4. La Procura Generale della Corte di Cassazione, sost. proc. gen. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente evidenziato che la ricorrente ha depositatomemoria ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022, dando atto di avere aderitoalla definizione agevolata c.d. «rottamazione Quater»; che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione aveva certificato i pagamenti effettuati; 1.2. in fattispecie analoghe (cfr. Cass. n. 621/2024; Cass. n. 25984/2023) questa Corte ha evidenziato che, pur prevedendo il primo periodo del comma 236 dell’art. 1, l. n. 197/2022, l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi oggetto i carichi per i quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata, il successivo periodo stabilisce che «è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati», ciò che nel caso di specie non risulta, dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, evincendosi al contrario che il debito verrà estinto solo successivamente, all’integrale pagamento; 1.3. non risultando compatibile con il giudizio di cassazione la previsione di cui al medesimo primo periodo dell’art. 1, comma 236, l. n. 197/2022, secondo il quale «nelle more del pagamento delle somme dovute [i processi] sono sospesi dal giudice», deve piuttosto rilevarsi che l’avvenuta adesione alla definizione agevolata con l’impegno a rinunciare (anche) al presente giudizio determina sicuramente la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, ciò che comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione (così, in un caso analogo, Cass. S.U. n. 28182/2020 nonché Cass. n. 36849/2022 e, con specifico riferimento alla normativa in esame, Cass. nn. 15722 e 34822 del 2023); 2. le spese del giudizio vanno interamente compensate, tra le parti, tenendo conto delle modalità di definizione del presente giudizio; 3. trattandosi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. «doppio contributo unificato» (in termini, cfr. Cass. n. 31732/2018, in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., dalla legge n. 225 del 2016) P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Roma, il 27/03/2024. Il C