CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 36849/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27796-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Oggetto R.G.N.27796/2017 Cron. Rep. Ud.27/10/2022 CC Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A); -intimata - avverso la sentenza n. 428/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 15/05/2017 R.G.N. 484/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 15.5.2017, la Corte d’appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta [OSCURATO:PERSONA] avverso due avvisi di addebito in relazione ai quali erano stati promossi in suo danno numerosi pignoramenti presso terzi avanti al Tribunale di Cagliari; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’INPS ha resistito con controricorso;che l’Agenzia delle entrate-riscossione è rimasta intimata; che, nelle more del giudizio, la ricorrente ha depositato memoria con cui ha documentato di essersi avvalsa della definizione agevolata dei carichi fiscali rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 3, d.l. n. 119/2018 (conv. con l. n. 136/2018), e ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio; [OSCURATO:PERSONA] che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, implicante impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 193/2016 (conv. con l. n. 225/2016), cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, questa Corte ha chiarito che il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato, ferma in entrambi i casi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (così Cass. n. 24083 del 2018); che ad analoga soluzione (già affermata da questa Corte anche in relazione alla dichiarazione resa ex art. 1, d.l. n. 148/2017: così Cass. n. 11540 del 2019) non reputa il Collegio che si possa pervenire anche nel caso di specie, atteso che, pur prevedendo il primo periodo del comma 6 dell’art. 3, d.l. n. 119/2018, il medesimo impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi oggetto i carichi per i quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata, il successivo periodo stabilisce che “l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati”, ciò che nel caso di specie non risulta, dalla comunicazione dell’Agenzia delle entrate- riscossione evincendosi anzi che il debito verrà estinto solo in data 30.11.2023; che, non risultando compatibile con il giudizio di cassazione la previsione di cui al medesimo primo periodo dell’art. 3, comma 6, d.l. n. 119/2018, secondo il quale “nelle more del pagamento delle somme dovute [i processi] sono sospesi dal giudice”, deve piuttosto rilevarsi che l’avvenuta adesione alla definizione agevolata con l’impegno a rinunciare (anche) al presente giudizio determina sicuramente la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, ciò che comporta l’inammissibilità del ricorso per cassazione (così, in un caso analogo, Cass. S.U. n. 28182 del 2020);che l’accordo sopraggiunto tra le parti in ordine alla regolamentazione delle pendenze debitorie induce a ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità; che, essendo la disposizione di cui all'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, finalizzata ad evitare impugnazioni pretestuose o dilatorie, deve escludersi che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del gravame (cfr. fra le tante Cass. nn. 19464 del 2014, 13636 del 2015, 3542 del 2017 e, da ult., Cass. S.U. 28182 del 2020, cit.), onde non si ravvisano i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte