CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 07584/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7811/2015 R.G., proposto DA 1(\ [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura a margine del 15; presente procedimento, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Venezia e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, presso il cui studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 2, è elettivamente domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore; intimata AVVERSO la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, n. 143 14 dep. il 22.9.2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22 febbraio 2023 dalla Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA], socia al 30% della [OSCURATO:SOCIETA], ricorre contro la sentenza della CTR del Veneto, che in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per Irpef anno 2004, emessa a titolo provvisorio a seguito di avviso di accertamento per maggiori utili extrabilancio accertati alla società, ha respinto l'appello della contribuente, confermando la decisione di primo grado che aveva escluso la proponibilità di contestazioni sul fondamento della pretesa tributaria, in assenza di contestazioni di vizi propri dell'atto impugnato, nel rispetto della disciplina dii cui all'art. 68 d.lgs. 546/92 che prevede "una sorta di provvisoria e parziale esecuzione delle sentenze emesse dalla Commissioni tributarie, graduando la determinazione degli importi da versare, in relazione al contenuto della sentenza ed al grado dell'organo giudicante". L'Agenzia resiste, ex art. 370 c.p.c., al solo fine di partecipare all'udienza di discussione. Considerato che: 1. Col primo motivo si deduce violazione dell'art. 68 d.lgs. 546/92 e 474 c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., trattandosi di iscrizione a ruolo provvisorio in attesa della definizione sull'accertamento, che è stato deciso con un parziale accoglimento del ricorso. La CTR avrebbe pertanto errato a non riconoscere che era venuto meno il titolo della pretesa erariale. 2. Il motivo è infondato. 2.1.Va rilevato che questa Corte, con sentenza n. 30775/2018 resa a parti invertite (Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:SOCIETA]) ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate nei confronti della società per l'anno 2004 (ritenendo fondato il motivo con cui l'Agenzia delle entrate aveva contestato l'errata interpretazione dell'art. 68 del d.lgs. 546/92 da parte della CTR, che aveva erroneamente affermato che l'Ufficio potrebbe riscuotere i due terzi del tributo dovuti in base alla sentenza, e non l'intero importo, come risultante dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale). 2.2.Invero, l'art. 68 d.lgs. 546/1992 dispone che "Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio ...il tributo.. . deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione regionale; c-bis)per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione". La lettera b) dell'art. 68 comma 1, citato, è chiara nell'indicare l'importo che può essere iscritto a ruolo a seguito della pronuncia della commissione provinciale che ha accolto in parte il ricorso del contribuente. La somma da iscrivere a ruolo è pari all'ammontare "risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale". Poi la norma precisa incidentalmente "e comunque non oltre i due terzi". Se, quindi, la somma determinata dalla commissione provinciale, dopo l'accoglimento parziale del ricorso, è inferiore ai due terzi dell'importo contemplato nell'avviso di accertamento, l'Agenzia delle entrate può iscrivere a ruolo l'intero importo risultante dalla sentenza della commissione provinciale e non solo i due terzi di esso. Il "residuo" di cui alla lettera c dell'art. 68 comma 1, riguarda, invece, l'esito del giudizio dinanzi alla Commissione regionale, sicchè se la stessa accoglie l'appello proposto dalla Agenzia delle entrate, potrà essere iscritto a ruolo l'intero importo dell'originario avviso di accertamento, o meglio solo il "residuo" di esso, in quanto una parte era già stata iscritta a ruolo dopo l'esito del giudizio di primo grado. Il riferimento ai "due terzi" si ha sia nella lettera a dell'art. 68 comma 1 che nella lettera b, ed in entrambi i casi va riferito all'importo dell'avviso di accertamento originario, tanto che in caso di rigetto del ricorso da parte della commissione provinciale, l'importo è solo quello relativo all'avviso di accertamento, non essendo stato caducato il titolo o modificato l'importo. 2.3.Pertanto, deve concludersi che, quando la Commissione tributaria provinciale accoglie parzialmente il ricorso, il contribuente deve versare integralmente il tributo "corrispondente" a quello "determinato" dalla sentenza, anche se la legge ha introdotto un limite quantitativo, in quanto l'importo da pagare non può superare in ogni caso i due terzi dell'imposta originariamente accertata. 3.Col secondo motivo si deduce violazione dell'art. 2697 e 2729 c.c., omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., per avere l'Ufficio notificato la cartella impugnata prima dell'emissione di avviso di accertamento, emesso solo nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] (Cass. 9519/2009) 3:1.Anche questo motivo è infondato. Va ribadito il principio di cui a Cass. n.5581 del 19/03/2015 che ha statuito che in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili ove sussista, a carico della società medesima, un valido accertamento di utili non contabilizzati, che ricorre anche quando esso derivi dalla quantificazione dei profitti contenuta in altra sentenza, pronunziata nei confronti della società, non ancora passata in giudicato, sicché, in tale evenienza la decisione nei confronti dei soci non viola l'art. 2727 cod. civ., incombendo sulla parte, che ne contesti il fondamento, censurare la pronuncia per violazione dell'art. 295 cod. proc. civ. atteso il rapporto di pregiudizialità tra i giudizi. 3.2.È stato altresì statuito che in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale (Cass. n. n. 15824 del 2016). 4.La CTR si è attenuta agli indicati principi per cui il ricorso va respinto. Nulla sulle spese, non avendo l'Agenzia delle entrate svolto attività difensiva. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso pr