CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 36344/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31336/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 85, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Grosseto, [OSCURATO:PERSONA] n. 43. -CONTRORICORRENTE- e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso l’ordinanza del tribunale Grosseto n. 983/2020, depositata in data 7.5.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12.11.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31336/2020 Numero sezionale 9960/2021 Numero di raccolta generale 36344/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE 1. Il Tribunale di Grosseto ha liquidato l’importo complessivo di € 12.012,18, di cui € 5.312,00 a titolo di spese, in favore di [OSCURATO:PERSONA], nominato c.t.u. nel giudizio di scioglimento di comunione ereditaria tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2202, chiedendo la riduzione del compenso e delle spese attribuite al c.t.u., ma il Presidente del tribunale, con ordinanza 983/2020, ha confermato il provvedimento, ritenendo, quanto alla richiesta di rimborso delle spese vive, che gli esborsi trovassero giustificazione nel complesso delle attività svolte dal consulente, non occorrendo anche il deposito della documentazione giustificativa, e che, riguardo al compenso dell’ausiliario del c.t.u., il tribunale ne avesse autorizzato la nomina per la verifica degli interventi necessari per la messa in sicurezza delle sponde dello scavo. La cassazione dell’ordinanza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in tre motivi, cui resiste con controricorso il solo [OSCURATO:PERSONA]. Gli altri intimati non hanno svolto difese. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. Il primo motivo deduce la violazione dell’art. 56 D.P.R. 115/2016, lamentando che il tribunale abbia riconosciuto il rimborso di spese non documentate, ritenendole giustificate sulla base degli accertamenti espletati dal consulente. Il motivo è fondato. L’art. 56 D.P.R. 115/2002 dispone espressamente che gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31336/2020 Numero sezionale 9960/2021 Numero di raccolta generale 36344/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione. La necessità che le spese siano documentate risulta confermata – a contrario – dall’art. 55, comma secondo, D.P.R. 115/2002, che dispone che le sole spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei. Si è precisato da questa Corte di legittimità che la nota spese del consulente tecnico deve essere specifica e corredata della documentazione delle spese documentabili, mentre non è necessaria per quelle che non richiedono fatturazione o ricevuta fiscale perché insite nella presentazione dell'elaborato (quali la carta, gli inchiostri e i materiali di supporto e di cancelleria) o per i costi di trasporto ove lo studio professionale o la residenza del consulente non siano nelle vicinanze dell'ufficio giudiziario o degli altri luoghi in cui l'ausiliare si debba recare a cagione dell'incarico (Cass. 18831/2015). Non è quindi sufficiente che le spese siano astrattamente coerenti con l’attività svolta dal c.t.u., occorrendo che il giudice ne valuti anche l’effettiva anticipazione, escludendo dal rimborso quelle non necessarie. L’ordinanza – che ha reputato non necessaria la produzione della documentazione giustificativa – viola l’art. 56 citato e va quindi cassata (Cass. 17451/2020;Cass. 3024/2011; Cass. 15535/2008). 3. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 56 DPR. 115/2002, sostenendo che il tribunale abbia illegittimamente riconosciuto il compenso dell’ausiliario del c.t.u., pur non essendone stato autorizzato l’impiego in via preventiva. Il motivo è infondato. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31336/2020 Numero sezionale 9960/2021 Numero di raccolta generale 36344/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 Il Tribunale ha chiarito che il c.t.u. aveva rappresentato, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che la verifica degli interventi di messa in sicurezza delle sponde dello scavo dello scavo richiedeva l’ausilio di un geologo anche per la produzione al Comune della relativa documentazione giustificativa. Il giudice si era riservato e, con ordinanza emessa fuori udienza, aveva autorizzato la proroga dell’incarico proprio per procedere a siffatti adempimenti che, pertanto, non erano stati ancora effettuati. Non risulta dalla pronuncia che l’autorizzazione concessa al c.t.u. ex art. 56, comma terzo, T.U.S.G. sia stata rilasciata ex post e comunque l’art. 56, comma terzo, subordina il rimborso della spesa per gli ausiliari alla sussistenza dell’autorizzazione del giudice, esigendo un controllo circa la necessità dell’opera dell’ausiliario e alla congruità delle somme richieste, che può legittimamente intervenire anche successivamente. Si è difatti già stabilito che il consulente può avvalersi dell'opera di esperti specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, né una nomina formale, purché egli assuma e condivida la responsabilità dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore e fatta salva una valutazione in ordine alla necessità del ricorso a tale esperto "esterno" svolta successivamente dal giudice (Cass.16471/2009; Cass. 15768/20189). 4. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver il tribunale compensato le spese dell’opposizione per la natura della controversia e per aver il resistente aderito alla proposta conciliativa del giudice, dando rilievo a circostanze F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 31336/2020 Numero sezionale 9960/2021 Numero di raccolta generale 36344/2021 Data pubblicazione 23/11/2021 inidonee ad integrare i presupposti applicativi dell’art. 92, comma secondo, c.p.c.. Il motivo è assorbito, poiché il giudice del rinvio dovrà rivalutare l’esito della causa anche ai fini della liquidazione delle spese. Va quindi accolto il primo motivo di ricorso, va respinto il secondo e va dichiarato assorbito il terzo. L’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Grosseto, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e dichiara assorbito il terzo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al tribunale di Grosseto, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, in data 12.11.2021. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o