CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10608/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dell'Olio 22, in Napoli;-intimati-avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli depositata il 25/01/2019, r.g.n.n. 16961/2018.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16860/2019Numero sezionale 1977/2025Numero di raccolta generale 10608/2026Data pubblicazione 21/04/2026Sentito il Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale FulvioTroncone, che ha chiesto alla Corte di accogliere il terzo motivo, rigettati ilprimo, il secondo, il quinto e assorbito il quarto.1. Con ordinanza resa ai sensi dell’art. 700 c.p.c. nel dicembre del 2014 ilTribunale di Napoli, in accoglimento del ricorso presentato da TommasoLongobardi e da [OSCURATO:PERSONA], ordinava al Condominio di via Cisternadell'Olio 22, in Napoli, di effettuare le opere necessarie per l'eliminazionedelle infiltrazioni lamentate dai ricorrenti, come descritte nella relazionedel consulente tecnico d'ufficio, l'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], redattain un procedimento di accertamento tecnico preventivo e depositata indata 17 ottobre 2014. Non essendo stata data esecuzione all'ordinanza daparte del Condominio, il giudice, a seguito di istanza dei ricorrenti, consuccessiva ordinanza dell'8 settembre 2015 ne disponeva l'esecuzionecoattiva, nominando direttore dei lavori l'ingegnere [OSCURATO:PERSONA].Nel corso della fase di attuazione [OSCURATO:PERSONA], con relazione depositatanell'ottobre del 2016, dava atto che non era possibile eseguire i lavori,così come definiti nella relazione di accertamento tecnico preventivo, inquanto a seguito di ispezione erano emerse irregolarità della strutturaportante del tetto, e indicava due possibili soluzioni tecniche che, a seguitodi ulteriori chiarimenti richiesti dal giudice, venivano analiticamentedescritte in una successiva relazione del febbraio 2017. Con ordinanza n.6722/2017 il giudice ha ritenuto di “adottare la soluzione più celere edeconomicamente più conveniente”, disponendo l’esecuzione delle relativeopere. L’ordinanza è stata reclamata dai ricorrenti e il reclamo è statodichiarato inammissibile; successivamente i ricorrenti hanno rinunciatoalla esecuzione coattiva della ordinanza ex art. 700 c.p.c.2. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi chiesto la liquidazione di quanto a lui dovuto perl’attività svolta nel procedimento ex art. 700 c.p.c. e il Tribunale di Napoli,Numero registro generale 16860/2019Numero sezionale 1977/2025Numero di raccolta generale 10608/2026Data pubblicazione 21/04/2026con provvedimento dell’8 maggio 2018, ha liquidato la complessivasomma di “euro 2.520 (compreso l’acconto), di cui euro 150 per spese”.3. Salemme e Longobardi hanno proposto opposizione avverso il decretodi liquidazione e il Tribunale di Napoli – con ordinanza resa il 25 gennaio2019 – ha rigettato l’opposizione.4. Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorronoper cassazione.Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e il Condominio di via Cisterna dell’Olio22 non hanno proposto difese.I ricorrenti hanno depositato memoria, prima della camera di consiglio allaquale era stato inizialmente assegnato il ricorso e prima della pubblicaudienza.[OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è articolato in cinque motivi.1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dei nn. 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c.,violazione del d.m. 30 maggio 2002, artt. 2 e 4, nullità e comunquemancanza di motivazione su un punto decisivo, per avere il giudicedell’opposizione, a fronte del rilievo della nullità del provvedimento diliquidazione per carenza di motivazione, integrato con nuove valutazioni emotivazioni il provvedimento di liquidazione, minando il diritto di difesa deiricorrenti.Il motivo è infondato. Con l’opposizione (che i ricorrenti chiamano“reclamo”) era stata eccepita la nullità del provvedimento di liquidazione,essendosi tale provvedimento limitato a richiamare i criteri di cui al d.m.30 maggio 2002 e a premettere che la liquidazione veniva posta in essere“letta la richiesta di liquidazione, esaminata la relazione peritale evalutatane la qualità, in relazione alla natura dell’indagine espletata dalconsulente tecnico d’ufficio”; tale eccezione è stata “implicitamentedisattesa” dal giudice dell’opposizione che ha integrato la motivazione delNumero registro generale 16860/2019Numero sezionale 1977/2025Numero di raccolta generale 10608/2026Data pubblicazione 21/04/2026provvedimento di liquidazione, così violando – ad avviso dei ricorrenti – illoro diritto di difesa, l’art. 24 della Costituzione.Il ragionamento dei ricorrenti non può essere seguito. A norma dell’art.168 del d.P.R. n. 115 del 2002, la liquidazione delle spettanze agli ausiliaridel magistrato è effettuata, a domanda degli interessati, con decreto dipagamento, motivato, del magistrato che procede. L’art. 170 delmedesimo d.P.R. n. 115 stabilisce poi che, avverso il decreto dipagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, possonoproporre opposizione il beneficiario e le parti processuali. Il giudizio diopposizione, disciplinato dall'art. 15 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150,non ha natura di impugnazione in senso proprio (seppure l’art. 15 parli diprovvedimento “impugnato”), ma piuttosto di “autonomo giudiziocontenzioso avente ad oggetto la controversia relativa alla spettanza e allaliquidazione del compenso o dell'onorario” (così la pronuncia delle sezioniunite di questa Corte n. 19161/2009). Legittimamente, pertanto, il giudicedell’opposizione ha fornito la propria motivazione circa la liquidazione deicompensi operata dal primo giudice e tale liquidazione ha confermato,ritenendola corretta.2. Il secondo motivo contesta, ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c.,violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice dell’opposizione“rigettato le domande dei ricorrenti senza verificare preliminarmente laconformità dell’operato del consulente tecnico d’ufficio/direttore dei lavorialla delega effettivamente conferita dal giudice”.Il motivo non può essere accolto. Ad avviso dei ricorrenti, mancando laprova che [OSCURATO:PERSONA] avesse espletato attività di esecuzione dell’incarico emancando nel provvedimento di liquidazione riferimenti all’attività didirezione dei lavori, il giudice dell’opposizione non poteva riconoscere nullaper tale attività, cosicché liquidando tale attività sarebbe andato oltre ladomanda dei ricorrenti e oltre l’oggetto del giudizio di opposizione. Alriguardo va rilevato che il giudice dell’opposizione – al quale, come si èNumero registro generale 16860/2019Numero sezionale 1977/2025Numero di raccolta generale 10608/2026Data pubblicazione 21/04/2026supra precisato, spettava pronunciare circa la spettanza e la liquidazionedei compensi – ha accertato che l’attività svolta da [OSCURATO:PERSONA] è consistita inparte nella direzione dei lavori, in parte nella redazione di relazionisuppletive. Si tratta di accertamento in fatto svolto dal Tribunale che, afronte della richiesta di liquidazione dei compensi per l’attività svoltasecondo l’incarico conferito dal giudice dell’attuazione del provvedimentocautelare, ha liquidato tale attività senza per questo incorrere nel vizio dicorrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. [OSCURATO:PERSONA] è infatti statonominato dal giudice dell’attuazione del provvedimento cautelare, conordinanza dell’8 settembre 2015, direttore dei lavori, con l’incarico dieseguire quanto indicato nell’ordinanza del 2 dicembre 2014 e nellarelazione da lui stesso redatta il 27 ottobre 2014, incarico checomprendeva la redazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] del progetto esecutivo deilavori.3. Il terzo e il quarto motivo sono tra loro strettamente connessi:a) il terzo motivo contesta, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.,violazione dell’art. 50 del d.P.R. n. 115/2002 e delle tabelle allegate per laliquidazione delle competenze degli ausiliari in materia di costruzioni, peravere i giudici ritenuto applicabile il residuale criterio di liquidazione avacazione e non quello espressamente previsto in materia di costruzioniedili;b) il quarto motivo fa valere, in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c.,violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. per inesistenza e/o nullità dellamotivazione, nella parte in cui il Tribunale sostiene la legittimità dellaliquidazione a tempo, dando atto della verosimile durata delle attività inmisura maggiore rispetto a quella documentata dai verbali di accesso.A) Il terzo motivo è infondato. Con esso si contesta il provvedimentoperché le attività da espletare e da liquidare rientravano nel novero diquelle espressamente tipizzate nella tabella allegata al d.m. 30 maggio2002; la tabella indica che per le attività di perizia o consulenza tecnica inNumero registro generale 16860/2019Numero sezionale 1977/2025Numero di raccolta generale 10608/2026Data pubblicazione 21/04/2026materia di costruzioni edilizie spetta al perito o al consulente tecnico unonorario a percentuale calcolato per scaglioni; dato che tale normativaindividua specifici criteri di liquidazione per le attività di causa, il giudicenon poteva adottare il criterio di liquidazione a vacazione; il giudice haliquidato 290 vacazioni, liquidazione confermata dal giudicedell’opposizione che l’ha ritenuto plausibile, ma al riguardo sarebbe statanecessaria una motivazione più articolata.Il ragionamento proposto dei ricorrenti in relazione all’applicazione dellatabella del d.m. 30 maggio 2002 non può essere seguito.Come si è già visto supra, la richiesta di pagamento dei compensidell’ingegnere [OSCURATO:PERSONA], oggetto del presente processo, è relativa alladell’attuazione del provvedimento cautelare, provvedimento cautelare exart. 700 c.p.c. che aveva ordinato al Condominio di [OSCURATO:PERSONA] dell’Olio22 di “effettuare le opere necessarie per l’eliminazione delle infiltrazioni inquestione, come descritto nella relazione di consulenza tecnica d’ufficio”.[OSCURATO:PERSONA], nominato direttore dei lavori, ha appunto avuto l’incarico dieseguire quanto indicato nell’ordinanza. Come si legge nell’ordinanzaimpugnata, a seguito dell’emersione di irregolarità della struttura portantedel tetto ostative alla esecuzione dell’intervento originariamenteprospettato, [OSCURATO:PERSONA] ha redatto una prima relazione e poi una secondarelazione. In tali relazioni erano prospettate due possibili soluzionitecniche (con l’individuazione dei tempi di esecuzione, delle attivitàpreliminari e dei costi complessivi delle operazioni), la seconda delle qualiè poi stata adottata dal giudice che ne ha disposto l’attuazione, attuazioneche non si è conclusa a seguito della rinuncia dei ricorrenti alla esecuzionedella misura cautelare.L’attività svolta da [OSCURATO:PERSONA], secondo l’accertamento posto in essere dalgiudice di merito, è quindi consistita in parte nella direzione dei lavori, inparte nella redazione di relazioni tecniche. Il giudice dell’opposizione,Numero registro generale 16860/2019Numero sezionale 1977/2025Numero di raccolta generale 10608/2026Data pubblicazione 21/04/2026rilevato che si è trattato di una attività “mista” - esecutiva e diaccertamento - ha escluso l’applicazione della richiamata tabella dell’art.11 e ha invece seguito il criterio delle vacazioni.La scelta del Tribunale è corretta. Vanno ricordati i tratti essenziali delladisciplina in materia (per un riepilogo dell’evoluzione della normativa cheregola gli onorari a tempo spettanti agli ausiliari del giudice, a partire dairegi decreti del 1865, si veda la pronuncia della Corte costituzionale n.16/2025, par. 2.1. e seg.).La legge n. 319/1980 ha introdotto una classificazione degli onorari distintiin “fissi, variabili o commisurati al tempo”, disegnando, quanto alladeterminazione degli onorari fissi e di quelli variabili, un sistema di tabelle.In tale sistema si è quindi distinto tra prestazioni “tabellate” e prestazioni“non tabellate”, compensabili “a vacazione”, secondo il tempo impiegatodall’ausiliare nell’espletamento dell’incarico. Nel d.P.R. n. 115/2002 siritrova la classificazione degli onorari in “fissi, variabili e a tempo” (art. 49,comma 2), ma – è questa la novità di maggiore rilievo – si prevede chel’entità dei compensi, di qualunque genere, sia stabilita mediante tabelle,approvate con decreto ministeriale, la cui misura va adeguata ogni treanni (art. 50, comma 1, art. 54); per gli onorari a tempo le tabelleindividuano il compenso orario (art. 50, comma 3). Il sistema delineatodal d.P.R. n. 115 non risulta ancora adottato. Sulla base dell’art. 275 delmedesimo d.P.R. (secondo cui “sino all’emanazione del regolamentoprevisto dall’art. 50, la misura degli onorari è disciplinata dalle tabelle”adottate sotto il vigore della disciplina abrogata, nonché dall’art. 4 dellalegge n. 319/1980, espressamente preservato nella sua vigenza) laliquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice resta al momentogovernata dall’appena richiamato art. 4, in combinato disposto con il d.m.30 maggio 2002, che ha sancito l’ultimo adeguamento degli importistabiliti per le prestazioni previste nelle tabelle e per le prestazioni in talitabelle non previste e compensabili a vacazione.Numero registro generale 16860/2019Numero sezionale 1977/2025Numero di raccolta generale 10608/2026Data pubblicazione 21/04/2026Il criterio delle vacazioni – è in tal senso consolidata la giurisprudenza diquesta Corte – può trovare applicazione “solo in via sussidiaria eresiduale, limitatamente ai casi in cui manchi una previsione delle tariffe enon sia logicamente giustificata e possibile un'estensione delle ipotesitipiche di liquidazione in base al criterio degli onorari fissi e variabili" (così,ex multis, Cass. n. 878/2011; v. pure Cass. n. 17685/2010, Cass.15465/2013 e, tra le pronunzie più recenti Cass. n. 8159/2023). Le tariffesono appunto quelle previste dal d.m. del 2002, che “tipizza una pluralitàdi attività eseguibili dagli ausiliari del giudice, associando a ognuna di essedei compensi, fissi o variabili, parametrati al valore del bene o di altrautilità oggetto di accertamento” (Cass. n. 1869/2015).Secondo l’art. 1 del d.m. del 2002, nell'impossibilità di inquadrareun'attività tra quelle riportate dal decreto ministeriale, il giudice è tenuto aliquidare al professionista una somma commisurata al tempo impiegatoper lo svolgimento del compito affidatogli, in base al criterio a vacazione,vacazione che il secondo comma dell’art. 4 della legge n. 319/1980 –escluso, come si è già supra detto dall'abrogazione della intera legge n.319 del 1980, disposta dall'art. 299 del d.P.R. n. 115 del 2002 – descrivecome un periodo di due ore.Nel caso in esame, ci troviamo appunto di fronte a una ipotesi diimpossibilità di inquadrare le attività svolte dall’ausiliario tra quelleriportate nelle tabelle allegate al d.m. del 2002. In particolare, l’attivitàsvolta da [OSCURATO:PERSONA], nominato direttore dei lavori, non è - a differenza diquanto invocato dai ricorrenti -riconducibile nell’ambito dell’art. 11, cheprevede il compenso (a percentuale, calcolato per scaglioni) per la“consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie”. Se l’attività diCretara si è svolta “in materia di costruzioni edilizie”, non si è trattato di“consulenza tecnica” se non per la redazione delle due relazioni tecniche.L’attività è infatti stata svolta nell’ambito di un incarico, quale direttore deilavori, di esecuzione delle opere necessarie per l’eliminazione diNumero registro generale 16860/2019Numero sezionale 1977/2025Numero di raccolta generale 10608/2026Data pubblicazione 21/04/2026infiltrazioni, attività non riconducibile all’attività di indagine e diaccertamento propria di una consulenza tecnica. Il direttore dei lavori –secondo la definizione dell’art. 114, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 (v.anche l’allegato II.14 del medesimo d.lgs.) – è infatti preposto al controllotecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento.L’attività esecutiva di direttore dei lavori svolta da [OSCURATO:PERSONA], non essendoprevista nelle tabelle, andava quindi liquidata secondo il criterio dellevacazioni. Accanto a tale attività, [OSCURATO:PERSONA] ha però svolto anche attività diconsulenza tecnica in materia di costruzioni edilizia, che è invece previstanelle tabelle, all’art. 11 del d.m. del 2002.La risposta sul criterio in base al quale tali attività andavano liquidate,quello delle vacazioni ovvero quello tabellare dell’art. 11 della percentualeper scaglioni, va anzitutto individuata nel principio c.d. dionnicomprensività di cui all’art. 29 del d.m. del 2002, così comeinterpretato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 21549/2016e Cass. n. 7174/2010). Secondo l’art. 29, “tutti gli onorari, ove nondiversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi dellarelazione sui risultati dell’incarico espletato, della partecipazione alleudienze e di ogni altra attività concernente i quesiti”. Ciò significa che, ovel’attività di direttore dei lavori fosse stata meramente complementare eaccessoria rispetto a quella di consulenza tecnica, si sarebbe dovutoconsiderare il compenso di [OSCURATO:PERSONA] alla luce dell’art. 11 del d.m. del 2002.Ciò non vale però per il caso in esame, nel quale – come si è detto –l’incarico a [OSCURATO:PERSONA] è stato dato in relazione all’esecuzione della misuracautelare, così che l’attività esecutiva posta in essere non può essereconsiderata meramente complementare e accessoria rispetto a quella diaccertamento, di redazione delle due relazioni tecniche.Neppure ci troviamo di fronte a due incarichi di natura differente tra diloro autonomi. Come ha osservato il Pubblico Ministero nelle sueconclusioni scritte, le attività affidate a [OSCURATO:PERSONA] “si iscrivono nel medesimoNumero registro generale 16860/2019Numero sezionale 1977/2025Numero di raccolta generale 10608/2026Data pubblicazione 21/04/2026orizzonte teleologico-funzionale volto all’attuazione del provvedimentocautelare”. Non poteva quindi trovare applicazione la regola secondo cuiquando all’ausiliario sono affidate distinte attività che concretano duediversi autonomi incarichi, le attività vanno distintamente considerate aifini della liquidazione dei compensi (si veda al riguardo, per tutte, Cass.21487/2019, Cass. 36292/2021 e Cass. 16768/2023), così che – secondotale ipotesi – l’attività di esecuzione sarebbe stata liquidata secondo ilcriterio a vacazione e quella di accertamento secondo il criterio tabellaredell’art. 11.Nel nostro caso, nel quale si sono avute nell’ambito del medesimo incaricodue diverse attività, l’una esecutiva e l’altra di accertamento, per la primadelle quali non può trovare applicazione il criterio tabellare, è statacorretta l’applicazione unitaria del criterio a vacazione (si veda Cass. n.7687/1999, secondo la quale il principio di onnicomprensività, nellostabilire che negli onorari è ricompresa ogni attività concernente i quesiti,non esclude che per tali attività debba tenersi conto ai fini delladeterminazione del numero delle vacazioni).B) È infondato anche il quarto motivo: con esso si denuncia la mancanza oapparenza della motivazione, vizi non ravvisabili nel caso in esame,avendo il giudice motivato l’importo riconosciuto per le vacazioni e avendoin particolare argomentato in relazione alla differenza tra le ore risultantidai verbali di accesso e le ore riconosciute. Sui limiti del sindacato dilegittimità sulla motivazione si vedano le pronunzie delle sezioni unite diquesta Corte n. 8053 del 2014 e n. 8038 del 2018, che hannosottolineato come il sindacato di legittimità sulla motivazione sia ridotto al"minimo costituzionale", così che risulta denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Numero registro generale 16860/2019Numero sezionale 1977/2025Numero di raccolta generale 10608/2026Data pubblicazione 21/04/20264. Il quinto motivo contesta violazione dell’art. 56 d.P.R. 115/2002 peravere il giudice considerata legittima la liquidazione delle spese nondocumentate, nonché violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere omessol’integrazione del provvedimento di liquidazione, riportandovi anche lespese disposte dal consulente d’ufficio e fatte liquidare direttamente airicorrenti per la esecuzione di saggi.Il motivo è infondato. Il Tribunale ha considerato congrua la liquidazioneforfettaria di euro 150, essendo l’attività di [OSCURATO:PERSONA] durata circa due anni eavendo la medesima necessitato numerosi accessi ai luoghi di causa,motivazione sufficiente e plausibile. È vero che l’art. 56 del d.P.R. n.115/2002 dispone espressamente che gli ausiliari del magistrato devonopresentare una nota specifica delle spese. Questa Corte ha però precisatoche tale nota non è necessaria per le spese del consulente tecnico che nonrichiedono fatturazione o ricevuta fiscale perché insite nella presentazionedell'elaborato (quali la carta, gli inchiostri e i materiali di supporto e dicancelleria) o per i costi di trasporto ove lo studio professionale o laresidenza del consulente non siano nelle vicinanze dell'ufficio giudiziario odegli altri luoghi in cui l'ausiliare si debba recare a cagione dell'incarico(cfr. Cass. n. 36344/2021 e Cass. n. 18331/2015, che sottolinea come intali casi si tratti di spese documentate in re ipsa o comunque dovutesecondo un criterio di regolarità causale).Nel motivo si contesta poi al Tribunale di non avere inserito nelle speseeuro 854, spese relative a saggi espletati nell’immobile. La censura è privadi interesse. Si tratta infatti di spese che i ricorrenti hanno già pagato e lacui liquidazione non contestano, cosicché la censura appare irrilevanterispetto alla contestazione della liquidazione forfettaria delle spese viveper euro 150.II. Il ricorso va pertanto rigettato.Non vi è provvedimento sulle spese in relazione al presente giudizio, nonessendosi gli intimati difesi.Numero registro generale 16860/2019Numero sezionale 1977/2025Numero di raccolta generale 10608/2026Data pubblicazione 21/04/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 1° luglio 2025.L’Estensore La PresidenteChiara [OSCURATO:PERSONA]