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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 08159/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14070-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G FERRARI 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 118, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 14070 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -2- ZANACCHI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrenti - nonché [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PIACENZA, depositata il 09/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Piacenza l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per fare accertare la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto concluso con la convenuta per l‘arredo a verde di un complesso immobiliare di proprietà dell’attore, con la condanna altresì al risarcimento dei danni.

Nel corso del giudizio era disposta CTU affidata al collegio di periti, composto dai dott. agronomi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

L’incarico aveva ad oggetto la verifica circa la corrispondenza tra le alberature consegnate al committente con quelle Ric. 2018 n. 14070 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -3- concordate, verificando se si trattasse di piante di prima scelta o di seconda scelta, nonché di verificare l’esatta messa a dimora delle piante, secondo la corretta prassi agronomica, compresa la preventiva valutazione del terreno dove allocare le piante, la messa a dimora previo scasso degli involucri di gesso della zolla, e previa disposizione di ogni più opportuna preparazione della fossa ove allocare la pianta; di verificare altresì la profondità di piantagione dei cipressi nelle due aiuole rotonde e per i due cipressi ubicati nell’ingresso diretto della strada provinciale, accertando in ogni caso l’eventuale danno patito dall’attore, quantificandone l’ammontare.

Depositata la CTU, e depositate due distinte istanze di liquidazione da parte dei periti, il Tribunale emetteva due distinti decreti di liquidazione, nei quali il compenso era determinato facendo applicazione della previsione di cui all’art. 6 del DM del 30 maggio 2002, e sulla base dei valori medi, riconoscendo quindi ad ognuno dei due consulenti la somma di € 5.000,00 oltre accessori.

I decreti sono stati oggetto di opposizione da parte dello Spizzico, ed il Tribunale, con ordinanza del 9 marzo 2018, l’ha rigettata, condannando l’opponente anche al rimborso delle spese del relativo giudizio.

Il provvedimento, dopo aver ricordato il carattere residuale della liquidazione in base al tempo, e richiamata la possibilità di aumento del compenso in caso di particolare complessità dell’incarico, riteneva che nella fattispecie fosse stato correttamente utilizzato il criterio della liquidazione a Ric. 2018 n. 14070 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -4- percentuale in base all'art. 6 citato tenuto conto del valore della controversia indicato dallo stesso attore in € 455.153,50.

In particolare, l’art. 6 fa riferimento alle avarie comuni, dizione questa che nell’accezione comune è suscettibile di estendersi anche a campi diversi da quello del diritto della navigazione o dei trasporti, potendo quindi essere invocato in via analogica anche per i danni derivanti da deterioramento delle piante e delle relative opere di impiantamento.

Quanto alla violazione delle regole di liquidazione dei compensi collegiali, l’ordinanza, pur dando atto che effettivamente a mente dell’art. 53 non potevamo essere emessi due distinti decreti, osservava che la somma complessivamente liquidata era comunque inferiore a quanto potesse essere complessivamente liquidato, anche tenuto conto della possibilità di raddoppio del compenso per la particolare difficoltà o complessità dell’incarico. 2.

Avverso tale ordinanza ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.

L’altro intimato non ha svolto attività difensiva in questa fase.

3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 52 del DPR n. 115/2002, nonché del combinato disposto dei medesimi articoli e dell’art. 12 preleggi.

Assume il ricorrente che in caso di incarico collegiale il compenso è determinato sulla base di quello spettante al Ric. 2018 n. 14070 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -5- singolo consulente aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti, salvo che il magistrato disponga che ognuno degli incaricati debba svolgere personalmente e per intero l’incarico affidatogli.

In tal senso rileva la natura unitaria dell’incarico, così che la decisione è illegittima in quanto ha avallato l’adozione di due distinti decreti di liquidazione.

Peraltro, ha motivato tale scelta con il richiamo all’art. 52, ed alla possibilità di aumento, senza avvedersi che si tratta di norma nemmeno evocata dal giudice che ha emesso i decreti opposti, anche in ragione dell’assenza del carattere della eccezionale importanza, complessità e difficoltà dell’incarico.

In tal senso rileva anche il fatto che i due ausiliari hanno nella loro istanza determinato i compensi, sia pure con erroneo richiamo all’art. 6 del DM del 30 maggio 2002, attenendosi ai valori medi.

Il che esclude che potesse applicarsi l’art. 52, quanto alla facoltà di raddoppio degli onorari.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 50 del DPR n. 115/2002, nonché dell’art. 4 della legge n. 319/1980 e dell’art. 12 delle preleggi, nonché dell’art. 6 del DM del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in combinato disposto con l’art. 13 del medesimo DM.

Si rileva che nell’opposizione si era sollecitata la liquidazione dei compensi in base al criterio residuale delle vacazioni, non rientrando l’attività svolta dal collegio in alcuna delle puntuali previsioni contenute nel DM, ma che il giudice ha ritenuto corretta la liquidazione in base all’art. 6, ritenendo che la Ric. 2018 n. 14070 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -6- nozione di avaria comune ivi contemplata si prestasse a ricomprendere anche le verifiche alle quali erano stati chiamati i consulenti d’ufficio.

In tal modo è stata estesa in via analogica una previsione normativa ad una fattispecie che esula del tutto dal suo campo di applicazione, essendo quindi necessario fare ricorso, in assenza di una diversa previsione, al criterio residuale delle vacazioni.

Il terzo motivo, ed in via subordinata, per l’ipotesi di rigetto del secondo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 51 del DPR n. 115/2002 nonché dell’art. 1 del DM del 30 maggio 2002, nella parte in cui il giudice ha calcolato l’onorario a percentuale facendo riferimento al contenuto della domanda attorea, senza però che si fosse tenuto conto del contenuto limitato delle indagini svolte dal collegio peritale, indagini in base alle quali deve valutarsi la complessità e difficoltà dell’incarico ex art. 51.

Ciò determina la necessità di disapplicare l’art. 1 del DM del 30 maggio 2002, nella parte in cui rimanda al valore della controversia senza però tenere conto della specificità delle indagini commesse.

4. L’ordine logico delle questioni impone la preventiva disamina del secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della liquidazione avvenuta da parte dei giudici di merito facendo ricorso alla previsione di cui all’art. 6 del DM del 30 maggio 2002, sebbene l’attività svolta dai consulenti non rientrasse nella specifica previsione de qua.

Ric. 2018 n. 14070 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -7- Il motivo è fondato.

Rileva il Collegio che costituisce principio consolidato quello secondo cui nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti deve essere applicato il criterio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale (Cass. n. 23418/2019; Cass. n. 6019/2015; Cass. n. 7687/1999; Cass.n. 10745/2001).

L’art. 6 citato, di cui in concreto è stata fatta applicazione nell’ordinanza impugnata, prevede il criterio di liquidazione dei compensi a percentuale, distinguendo fra le avarie comuni (di cui al primo comma) e quelle particolari (di cui al terzo comma).

Trattasi di rinvio ad una definizione, quella di avarie, che sia in considerazione della sede nella quale è operato (un testo normativo specificamente dedicato alla liquidazione di prestazioni di soggetti chiamati a prestare ausilio al giudice nell’esercizio dell’attività giurisdizionale, così che diviene imprescindibile il richiamo alle nozioni giuridiche in senso stretto), sia soprattutto in ragione del richiamo della norma alla differente ipotesi delle avarie comuni e particolari, non può che sottendere un univoco riferimento alla nozione di avaria tipica del diritto della navigazione, ovvero di quelle Ric. 2018 n. 14070 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -8- altre fonti normative nelle quali il lemma sia utilizzato con specificità tecnico-giuridica.

A tal fine occorre ricordare che, nel novero degli eventi dannosi nel trasporto di merci via nave, si distingue tra due diverse ipotesi e specificamente tra avarie comuni e particolari.

Nelle prime rientrano i danni o spese causati da un provvedimento volontario del capitano al fine di evitare danni peggiori agli interessati alla spedizione.

L’art. 469 cod. nav., recependo le regole internazionali di York e Anversa,stabilisce che presupposto dell’avaria comune, o generale, o grave, sia un pericolo grave incombente sulla nave e sul carico, che il provvedimento del capitano sia volontario e adottato nell’interesse collettivo, e che raggiunga un risultato utile.

Rientrano invece fra le avarie particolari i danni subiti e le spese sostenute dal caricatore, dal destinatario o dal vettore in dipendenza di un evento fortuito che ha colpito il carico o la nave.

Questo tipo di avaria si dice particolare perché le sue conseguenze dannose rimangono a carico di chi le ha subite, salvo eventuale co pertura assicurativa, e non vengono ripartite tra tutti gli interessati alla spedizione come nel caso delle avarie comuni.

Il richiamo alla nozione di avaria si riscontra anche nel codice civile (art. 1678 e ss., 1529, 1787), ma sempre con un chiaro riferimento agli eventi avversi legati alla navigazione o al trasporto.

Non può negarsi, come appunto ritenuto anche dal Tribunale nel provvedimento in esame, che il termine avaria sia stato Ric. 2018 n. 14070 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -9- esteso nel gergo comune anche a guasti di vario genere che impediscano il normale funzionamento di un macchinario, di un impianto, ecc., estendendo il suo valore significante anche alla nozione di danno in senso lato, ma deve reputarsi che tale accezione lata non legittimi l’estensione in via analogica di una previsione che, per essere contenuta in un testo normativo volto a disciplinare l’intervento di ausiliari nell’attività giurisdizionale, e con la ulteriore distinzione tra avarie particolari e comuni, legata appunto allo specifico istituto giuridico dettato dalla normativa speciale, va intesa in senso restrittivo e strettamente connessa alle ipotesi previste dalla legge.

E’ pertanto erronea la conclusione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che il compenso maturato dai consulenti, per lo svolgimento di una perizia a carattere agronomico (volta appunto ad evidenziare la corretta fornitura delle piante oggetto del contratto e la loro corretta posa in situ, onde stabilire altresì se e quali danni fossero stati cagionati dall’inadempimento del prestatore) potesse essere liquidato sulla base della disposizione di cui al citato art. 6, anziché, ed in assenza di altra specifica previsione contenuta nel DM del 30 maggio 2002 suscettibile di attagliarsi alcaso in esame, in base al criterio sussidiario delle vacazioni.

4. L’accoglimento del secondo motivo determina poi evidentemente l’assorbimento del terzo motivo, espressamente avanzato in via subordinata per l’ipotesi in cui il secondo motivo fosse stato disatteso.

Ric. 2018 n. 14070 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -10- 5.Risulta in parte assorbito anche il primo motivo.

Infatti, va in questa sede ribadito che nel caso di nomina di più periti, la collegialità dell'incarico (la quale comporta la determinazione di un compenso globale pari all'importo spettante ad un solo perito con l'aumento del quaranta per cento per ciascuno degli altri esperti) costituisce la regola e, pertanto, non occorre che risulti prevista dall'atto di affidamento del mandato, atto dal quale deve invece chiaramente risultare la previsione della singolarità dell'incarico, configurandosi la stessa (non desumibile "ex post" soltanto dal fatto che l'incarico sia stato svolto personalmente e per l'intero da ciascuno dei consulenti) come eccezione al principio di collegialità ed essendo la relativa previsione necessaria perché le parti abbiano un'esatta cognizione del modo di esplicazione del mandato (Cass,. n. 6500 del 09/07/1994, riferita alle previgenti disposizioni di cui alla legge n. 319 del 1980, che però sono nella sostanza riprodotte nel testo del DPR n. 113/2002; Cass. n. 2371/1988).

Nella vicenda, pur a fronte di un incarico conferito congiuntamente a più ausiliari, ed in assenza di contrarie indicazioni che potessero far propendere per la singolarità degli incarichi, effettivamente si palesa erronea la scelta di procedere all’emissione di distinti decreti di liquidazione, scelta che peraltro è stata reputata erronea anche dall’ordinanza impugnata, che ha però disatteso la critica dell’opponente sulla scorta di una valutazione di carattere Ric. 2018 n. 14070 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -11- sostanziale, ancorata al fatto che la somma dei due compensi distintamente liquidati non eccedeva quanto sarebbe stato possibile riconoscere anche facendo applicazione delle regole dettate in tema di determinazione di compenso unitario e per effetto dell’aumento correlato alla natura collegiale dell’incarico.

Tale affermazione appare però destinata ad essere travolta, per effetto dell’accoglimento del secondo motivo, in quanto ancorata ad una liquidazione dei compensi operata sulla base di una previsione tabellare che si è rivelata erronea (art. 6 del DM del 30/5/2002), e si palesa ancor più erronea in quanto ancorata alla riconoscibilità del raddoppio del compenso per la complessità e difficoltà dell’incarico.

Trattasi però di affermazione che si rivela fallace per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, in quanto addiviene a tale affermazione in assenza di una qualsivoglia motivazione che consenta di avvedersi delle ragioni in base alle quali il giudice abbia ritenuto che la prestazione resa sia meritevole del raddoppio di cui all’art. 52, ed in secondo luogo, perché la possibilità di raddoppiare il compenso presuppone che sia già stato riconosciuto al consulente il compenso massimo liquidabile sulla base delle tabelle (cfr. Cass. n. 21963/2017, secondo cui costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali è consentito l'aumento degli onorari per il consulente fino al doppio dell’importo previsto nelle tabelle, quelle che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta Ric. 2018 n. 14070 sez.

S2 -ud. 13-02-2023 -12- rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico- scientifica, complessità e difficoltà; tuttavia il riconoscimento di tale aumento - che a propria volta presuppone il riconoscimento, in favore del consulente, del compenso massimo liquidabile sulla base delle tabelle - costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione e la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata, conf.

Cass. n. 20235/2009; sulla necessitò dell’avvenuto riconoscimento già del massimo compenso, Cass. n. 21339/2014).

Poiché gli stessi ausiliari avevano richiesto di liquidare il compenso, sia pure in base all’erronea individuazione del criterio a percentuale in misura corrispondente ai valori medi, non avrebbe potuto il giudice attribuire altresì il raddoppio dei compensi, il che rende quindi illegittima la statuizione gravata nella parte in cui ha ritenuto di attribuire il detto raddoppio. 6.L’accoglimento del secondo motivo e del primo, nei limiti di cui in motivazione, determina la cassazione del provvedimento impugnato limitatamente ai motivi accolti, con rinvio per nuovo esame, al Tribunale di Piacenza in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P. Q. M. La Corte accoglie il primo ed il secondo mot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14070-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G FERRARI 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 118, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 14070 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -2- ZANACCHI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrenti - nonché [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell’[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PIACENZA, depositata il 09/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Piacenza l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per fare accertare la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto concluso con la convenuta per l‘arredo a verde di un complesso immobiliare di proprietà dell’attore, con la condanna altresì al risarcimento dei danni. Nel corso del giudizio era disposta CTU affidata al collegio di periti, composto dai dott. agronomi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. L’incarico aveva ad oggetto la verifica circa la corrispondenza tra le alberature consegnate al committente con quelle Ric. 2018 n. 14070 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -3- concordate, verificando se si trattasse di piante di prima scelta o di seconda scelta, nonché di verificare l’esatta messa a dimora delle piante, secondo la corretta prassi agronomica, compresa la preventiva valutazione del terreno dove allocare le piante, la messa a dimora previo scasso degli involucri di gesso della zolla, e previa disposizione di ogni più opportuna preparazione della fossa ove allocare la pianta; di verificare altresì la profondità di piantagione dei cipressi nelle due aiuole rotonde e per i due cipressi ubicati nell’ingresso diretto della strada provinciale, accertando in ogni caso l’eventuale danno patito dall’attore, quantificandone l’ammontare. Depositata la CTU, e depositate due distinte istanze di liquidazione da parte dei periti, il Tribunale emetteva due distinti decreti di liquidazione, nei quali il compenso era determinato facendo applicazione della previsione di cui all’art. 6 del DM del 30 maggio 2002, e sulla base dei valori medi, riconoscendo quindi ad ognuno dei due consulenti la somma di € 5.000,00 oltre accessori. I decreti sono stati oggetto di opposizione da parte dello Spizzico, ed il Tribunale, con ordinanza del 9 marzo 2018, l’ha rigettata, condannando l’opponente anche al rimborso delle spese del relativo giudizio. Il provvedimento, dopo aver ricordato il carattere residuale della liquidazione in base al tempo, e richiamata la possibilità di aumento del compenso in caso di particolare complessità dell’incarico, riteneva che nella fattispecie fosse stato correttamente utilizzato il criterio della liquidazione a Ric. 2018 n. 14070 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -4- percentuale in base all'art. 6 citato tenuto conto del valore della controversia indicato dallo stesso attore in € 455.153,50. In particolare, l’art. 6 fa riferimento alle avarie comuni, dizione questa che nell’accezione comune è suscettibile di estendersi anche a campi diversi da quello del diritto della navigazione o dei trasporti, potendo quindi essere invocato in via analogica anche per i danni derivanti da deterioramento delle piante e delle relative opere di impiantamento. Quanto alla violazione delle regole di liquidazione dei compensi collegiali, l’ordinanza, pur dando atto che effettivamente a mente dell’art. 53 non potevamo essere emessi due distinti decreti, osservava che la somma complessivamente liquidata era comunque inferiore a quanto potesse essere complessivamente liquidato, anche tenuto conto della possibilità di raddoppio del compenso per la particolare difficoltà o complessità dell’incarico. 2. Avverso tale ordinanza ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. L’altro intimato non ha svolto attività difensiva in questa fase. 3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 52 del DPR n. 115/2002, nonché del combinato disposto dei medesimi articoli e dell’art. 12 preleggi. Assume il ricorrente che in caso di incarico collegiale il compenso è determinato sulla base di quello spettante al Ric. 2018 n. 14070 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -5- singolo consulente aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti, salvo che il magistrato disponga che ognuno degli incaricati debba svolgere personalmente e per intero l’incarico affidatogli. In tal senso rileva la natura unitaria dell’incarico, così che la decisione è illegittima in quanto ha avallato l’adozione di due distinti decreti di liquidazione. Peraltro, ha motivato tale scelta con il richiamo all’art. 52, ed alla possibilità di aumento, senza avvedersi che si tratta di norma nemmeno evocata dal giudice che ha emesso i decreti opposti, anche in ragione dell’assenza del carattere della eccezionale importanza, complessità e difficoltà dell’incarico. In tal senso rileva anche il fatto che i due ausiliari hanno nella loro istanza determinato i compensi, sia pure con erroneo richiamo all’art. 6 del DM del 30 maggio 2002, attenendosi ai valori medi. Il che esclude che potesse applicarsi l’art. 52, quanto alla facoltà di raddoppio degli onorari. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 50 del DPR n. 115/2002, nonché dell’art. 4 della legge n. 319/1980 e dell’art. 12 delle preleggi, nonché dell’art. 6 del DM del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in combinato disposto con l’art. 13 del medesimo DM. Si rileva che nell’opposizione si era sollecitata la liquidazione dei compensi in base al criterio residuale delle vacazioni, non rientrando l’attività svolta dal collegio in alcuna delle puntuali previsioni contenute nel DM, ma che il giudice ha ritenuto corretta la liquidazione in base all’art. 6, ritenendo che la Ric. 2018 n. 14070 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -6- nozione di avaria comune ivi contemplata si prestasse a ricomprendere anche le verifiche alle quali erano stati chiamati i consulenti d’ufficio. In tal modo è stata estesa in via analogica una previsione normativa ad una fattispecie che esula del tutto dal suo campo di applicazione, essendo quindi necessario fare ricorso, in assenza di una diversa previsione, al criterio residuale delle vacazioni. Il terzo motivo, ed in via subordinata, per l’ipotesi di rigetto del secondo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 51 del DPR n. 115/2002 nonché dell’art. 1 del DM del 30 maggio 2002, nella parte in cui il giudice ha calcolato l’onorario a percentuale facendo riferimento al contenuto della domanda attorea, senza però che si fosse tenuto conto del contenuto limitato delle indagini svolte dal collegio peritale, indagini in base alle quali deve valutarsi la complessità e difficoltà dell’incarico ex art. 51. Ciò determina la necessità di disapplicare l’art. 1 del DM del 30 maggio 2002, nella parte in cui rimanda al valore della controversia senza però tenere conto della specificità delle indagini commesse. 4. L’ordine logico delle questioni impone la preventiva disamina del secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della liquidazione avvenuta da parte dei giudici di merito facendo ricorso alla previsione di cui all’art. 6 del DM del 30 maggio 2002, sebbene l’attività svolta dai consulenti non rientrasse nella specifica previsione de qua. Ric. 2018 n. 14070 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -7- Il motivo è fondato. Rileva il Collegio che costituisce principio consolidato quello secondo cui nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti deve essere applicato il criterio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale (Cass. n. 23418/2019; Cass. n. 6019/2015; Cass. n. 7687/1999; Cass.n. 10745/2001). L’art. 6 citato, di cui in concreto è stata fatta applicazione nell’ordinanza impugnata, prevede il criterio di liquidazione dei compensi a percentuale, distinguendo fra le avarie comuni (di cui al primo comma) e quelle particolari (di cui al terzo comma). Trattasi di rinvio ad una definizione, quella di avarie, che sia in considerazione della sede nella quale è operato (un testo normativo specificamente dedicato alla liquidazione di prestazioni di soggetti chiamati a prestare ausilio al giudice nell’esercizio dell’attività giurisdizionale, così che diviene imprescindibile il richiamo alle nozioni giuridiche in senso stretto), sia soprattutto in ragione del richiamo della norma alla differente ipotesi delle avarie comuni e particolari, non può che sottendere un univoco riferimento alla nozione di avaria tipica del diritto della navigazione, ovvero di quelle Ric. 2018 n. 14070 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -8- altre fonti normative nelle quali il lemma sia utilizzato con specificità tecnico-giuridica. A tal fine occorre ricordare che, nel novero degli eventi dannosi nel trasporto di merci via nave, si distingue tra due diverse ipotesi e specificamente tra avarie comuni e particolari. Nelle prime rientrano i danni o spese causati da un provvedimento volontario del capitano al fine di evitare danni peggiori agli interessati alla spedizione. L’art. 469 cod. nav., recependo le regole internazionali di York e Anversa,stabilisce che presupposto dell’avaria comune, o generale, o grave, sia un pericolo grave incombente sulla nave e sul carico, che il provvedimento del capitano sia volontario e adottato nell’interesse collettivo, e che raggiunga un risultato utile. Rientrano invece fra le avarie particolari i danni subiti e le spese sostenute dal caricatore, dal destinatario o dal vettore in dipendenza di un evento fortuito che ha colpito il carico o la nave. Questo tipo di avaria si dice particolare perché le sue conseguenze dannose rimangono a carico di chi le ha subite, salvo eventuale co pertura assicurativa, e non vengono ripartite tra tutti gli interessati alla spedizione come nel caso delle avarie comuni. Il richiamo alla nozione di avaria si riscontra anche nel codice civile (art. 1678 e ss., 1529, 1787), ma sempre con un chiaro riferimento agli eventi avversi legati alla navigazione o al trasporto. Non può negarsi, come appunto ritenuto anche dal Tribunale nel provvedimento in esame, che il termine avaria sia stato Ric. 2018 n. 14070 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -9- esteso nel gergo comune anche a guasti di vario genere che impediscano il normale funzionamento di un macchinario, di un impianto, ecc., estendendo il suo valore significante anche alla nozione di danno in senso lato, ma deve reputarsi che tale accezione lata non legittimi l’estensione in via analogica di una previsione che, per essere contenuta in un testo normativo volto a disciplinare l’intervento di ausiliari nell’attività giurisdizionale, e con la ulteriore distinzione tra avarie particolari e comuni, legata appunto allo specifico istituto giuridico dettato dalla normativa speciale, va intesa in senso restrittivo e strettamente connessa alle ipotesi previste dalla legge. E’ pertanto erronea la conclusione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che il compenso maturato dai consulenti, per lo svolgimento di una perizia a carattere agronomico (volta appunto ad evidenziare la corretta fornitura delle piante oggetto del contratto e la loro corretta posa in situ, onde stabilire altresì se e quali danni fossero stati cagionati dall’inadempimento del prestatore) potesse essere liquidato sulla base della disposizione di cui al citato art. 6, anziché, ed in assenza di altra specifica previsione contenuta nel DM del 30 maggio 2002 suscettibile di attagliarsi alcaso in esame, in base al criterio sussidiario delle vacazioni. 4. L’accoglimento del secondo motivo determina poi evidentemente l’assorbimento del terzo motivo, espressamente avanzato in via subordinata per l’ipotesi in cui il secondo motivo fosse stato disatteso. Ric. 2018 n. 14070 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -10- 5.Risulta in parte assorbito anche il primo motivo. Infatti, va in questa sede ribadito che nel caso di nomina di più periti, la collegialità dell'incarico (la quale comporta la determinazione di un compenso globale pari all'importo spettante ad un solo perito con l'aumento del quaranta per cento per ciascuno degli altri esperti) costituisce la regola e, pertanto, non occorre che risulti prevista dall'atto di affidamento del mandato, atto dal quale deve invece chiaramente risultare la previsione della singolarità dell'incarico, configurandosi la stessa (non desumibile "ex post" soltanto dal fatto che l'incarico sia stato svolto personalmente e per l'intero da ciascuno dei consulenti) come eccezione al principio di collegialità ed essendo la relativa previsione necessaria perché le parti abbiano un'esatta cognizione del modo di esplicazione del mandato (Cass,. n. 6500 del 09/07/1994, riferita alle previgenti disposizioni di cui alla legge n. 319 del 1980, che però sono nella sostanza riprodotte nel testo del DPR n. 113/2002; Cass. n. 2371/1988). Nella vicenda, pur a fronte di un incarico conferito congiuntamente a più ausiliari, ed in assenza di contrarie indicazioni che potessero far propendere per la singolarità degli incarichi, effettivamente si palesa erronea la scelta di procedere all’emissione di distinti decreti di liquidazione, scelta che peraltro è stata reputata erronea anche dall’ordinanza impugnata, che ha però disatteso la critica dell’opponente sulla scorta di una valutazione di carattere Ric. 2018 n. 14070 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -11- sostanziale, ancorata al fatto che la somma dei due compensi distintamente liquidati non eccedeva quanto sarebbe stato possibile riconoscere anche facendo applicazione delle regole dettate in tema di determinazione di compenso unitario e per effetto dell’aumento correlato alla natura collegiale dell’incarico. Tale affermazione appare però destinata ad essere travolta, per effetto dell’accoglimento del secondo motivo, in quanto ancorata ad una liquidazione dei compensi operata sulla base di una previsione tabellare che si è rivelata erronea (art. 6 del DM del 30/5/2002), e si palesa ancor più erronea in quanto ancorata alla riconoscibilità del raddoppio del compenso per la complessità e difficoltà dell’incarico. Trattasi però di affermazione che si rivela fallace per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, in quanto addiviene a tale affermazione in assenza di una qualsivoglia motivazione che consenta di avvedersi delle ragioni in base alle quali il giudice abbia ritenuto che la prestazione resa sia meritevole del raddoppio di cui all’art. 52, ed in secondo luogo, perché la possibilità di raddoppiare il compenso presuppone che sia già stato riconosciuto al consulente il compenso massimo liquidabile sulla base delle tabelle (cfr. Cass. n. 21963/2017, secondo cui costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali è consentito l'aumento degli onorari per il consulente fino al doppio dell’importo previsto nelle tabelle, quelle che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta Ric. 2018 n. 14070 sez. S2 -ud. 13-02-2023 -12- rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico- scientifica, complessità e difficoltà; tuttavia il riconoscimento di tale aumento - che a propria volta presuppone il riconoscimento, in favore del consulente, del compenso massimo liquidabile sulla base delle tabelle - costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione e la cui decisione è insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata, conf. Cass. n. 20235/2009; sulla necessitò dell’avvenuto riconoscimento già del massimo compenso, Cass. n. 21339/2014). Poiché gli stessi ausiliari avevano richiesto di liquidare il compenso, sia pure in base all’erronea individuazione del criterio a percentuale in misura corrispondente ai valori medi, non avrebbe potuto il giudice attribuire altresì il raddoppio dei compensi, il che rende quindi illegittima la statuizione gravata nella parte in cui ha ritenuto di attribuire il detto raddoppio. 6.L’accoglimento del secondo motivo e del primo, nei limiti di cui in motivazione, determina la cassazione del provvedimento impugnato limitatamente ai motivi accolti, con rinvio per nuovo esame, al Tribunale di Piacenza in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P. Q. M. La Corte accoglie il primo ed il secondo mot
Sentenza Cassazione n. 08159/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris