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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 16768/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6974/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresenta to e dife so da ll'av v. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] TORTOLIs.r.l.; -intimate- avverso l ’ordinanza d el [OSCURATO:PERSONA] n. 5164 /201 8 , depositata il21/ 12/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il c.t.u. proponeva opposizione al decreto di liquidazione del com- pensodinanzi al Tribunale di Firenze.

Premettendo che i quesiti erano distinti ed autonomi, egli richiedeva che esso fosse liquidato per cia- scuna delle risposte date.

Il quesito a lui conferito era il seguente: 2di 4 – 6974/2018 – S2 – CC 13/02/2022 (n. 2 1 ) – [OSCURATO:PERSONA].

«Esaminati gli atti e i documenti di causa, effettuati i necessari sopral- luoghi, dica il c.t.u. quali siano i lavori previsti nel contratto di appalto […], le eventuali varianti eseguite in corso d'opera e le opere aggiuntive realizzate da X, determinando, per quelle non previste nel contratto di appalto, il corrispettivo spettante all'impresa.

Verifichi altresì il c.t.u. la correttezza del conteggio finale dei lavori prodotto da Y con particolare riferimento ad eventuali lavori non eseguiti da X o viziati nonché ad oneri sostenuti da Y e spettanti a X, determinando i definitivi rapporti dare e avere tra le parti».

Il Tribunale ha rigettatocon la seguente motivazione: «Ritiene que- sto giudice che nel caso di specie […] il quesito posto era unico: quan- tificare l'importo ancora dovuto all'impresa esecutrice dei lavori per le opere eseguite; tanto è vero che oggetto della controversia era proprio l'accertamento di tale credito, essendo stata proposta una domanda di pagamento del corrispettivo; naturalmente per accertare quanto do- vesse essere pagato occorreva necessariamente accertarsi quali opere [fossero] state eseguite, [muovendo] dal contratto di appalto e relativo capitolato e verificando poi se vi fossero state delle varianti; ritenuto pertanto non condivisibile la prospettazione dell'opponente e peraltro non provata la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 52 d.p.r. 115/2002, alla luce della relazione in atti, respinge il ricorso».

Ricorre in cassazione il c.t.u. con tre motivi.

Controparte rimane in- timata. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con il primo motivo si censura l’ erronea identificazione dell'og- gettodella consulenza tecnica, che si articola in più quesiti autonomi e distinti tra di loro (si deduce violazione dell’art. 195 c.p.c., con riferi- mento agli artt. 1 e 11 d.m. 30/05/2002 e agli artt. 50 e 51 d.p.r. 115/2002, nonché omesso esame circa fatto decisivo).

Con il secondo 3di 4 – 6974/2018 – S2 – CC 13/02/2022 (n. 2 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. motivo si deduce violazione degli artt. 50 e 51 d.p.r. 115/2002, in re- lazione agli artt. 11 e 29 d.m. 30/05/2002, nonché dei principigenerali in tema di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice.

Con il terzo motivo si denuncia la omessa valutazione del valore economico di riferimento per ladeterminazione del compenso; si censura (anche sotto il profilo del vizio di motivazione) che sia stato considerato il va- lore economico accertato invece di quello esaminato, nonché che sia stata negata lamaggiorazione del compenso per eccezionale comples- sità e difficoltà della prestazione(si deduce violazione degli artt. 112, 10 c.p.c., 52 d.p.r. 115/2002, in relazione agli artt. 11 d.m. 30/05/2002,nonché dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.).

2. - I primi due motivi ruotano fondamentalmente intorno alla que- stione se al c.t.u. sia stato affidato un unico quesitoovvero più quesiti autonomi e distinti, ove il secondo motivo è specificamente sviluppato anche sotto il profilo della giusta remunerazione nonché del rapporto tra il compenso e la difficoltà di ogni specifico accertamento richiesto al c.t.u.

I primi due motivi sono infondati.

Al fine di valutare se l’incarico af- fidato al c.t.u. contempli un quesito unitario ovvero più quesiti auto- nomi,il fatto che al perito siano rivolte più domande ed egli sia quindi tenuto a compiere più operazioni strutturalmente distinte non è di per sé solo rilevante.

Decisivo è invece che la pluralità di operazioni sia astrettada un vincolo di unitarietà funzionale, tale da privare le singole rispostedi autonomia oppure, al contrario, che siano da compiere ope- razioni fondamentalmen te autosufficienti ( Cass. 36292/202 1 , 28417/2018).

Alla luce di tale principio di diritto, la qualificazione di unitarietà del quesito, in vista dell’obiettivo di quantificare l'importo ancora dovuto all'impresa esecutrice dei lavori per le opere eseguite, non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità. 4di 4 – 6974/2018 – S2 – CC 13/02/2022 (n. 2 1 ) – [OSCURATO:PERSONA].

In conclusione, iprimi due motivi sono rigettati.

3. – Parimenti, infondato è il terzo motivo , sia sotto il profilo del parametro per la determinazione del compenso, ove il giudice si èim- plicitamente riferito all’entità del petitum (cfr. Cass. 3061/2002), sia sotto il profilo complessità e difficoltà della prestazione, ove il riferi- mento alla relazione in atti attesta – pur con estrema stringatezza – che il giudice ha compiuto una valutazione(cfr. Cass. 21963/2017).

4. - In sintesi, il ricorso è rigettato, senza necessità di provvedere sulle spese del giudizio, poiché la controparte è rimasta intimata.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6974/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresenta to e dife so da ll'av v. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] TORTOLIs.r.l.; -intimate- avverso l ’ordinanza d el [OSCURATO:PERSONA] n. 5164 /201 8 , depositata il21/ 12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il c.t.u. proponeva opposizione al decreto di liquidazione del com- pensodinanzi al Tribunale di Firenze. Premettendo che i quesiti erano distinti ed autonomi, egli richiedeva che esso fosse liquidato per cia- scuna delle risposte date. Il quesito a lui conferito era il seguente: 2di 4 – 6974/2018 – S2 – CC 13/02/2022 (n. 2 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. «Esaminati gli atti e i documenti di causa, effettuati i necessari sopral- luoghi, dica il c.t.u. quali siano i lavori previsti nel contratto di appalto […], le eventuali varianti eseguite in corso d'opera e le opere aggiuntive realizzate da X, determinando, per quelle non previste nel contratto di appalto, il corrispettivo spettante all'impresa. Verifichi altresì il c.t.u. la correttezza del conteggio finale dei lavori prodotto da Y con particolare riferimento ad eventuali lavori non eseguiti da X o viziati nonché ad oneri sostenuti da Y e spettanti a X, determinando i definitivi rapporti dare e avere tra le parti». Il Tribunale ha rigettatocon la seguente motivazione: «Ritiene que- sto giudice che nel caso di specie […] il quesito posto era unico: quan- tificare l'importo ancora dovuto all'impresa esecutrice dei lavori per le opere eseguite; tanto è vero che oggetto della controversia era proprio l'accertamento di tale credito, essendo stata proposta una domanda di pagamento del corrispettivo; naturalmente per accertare quanto do- vesse essere pagato occorreva necessariamente accertarsi quali opere [fossero] state eseguite, [muovendo] dal contratto di appalto e relativo capitolato e verificando poi se vi fossero state delle varianti; ritenuto pertanto non condivisibile la prospettazione dell'opponente e peraltro non provata la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 52 d.p.r. 115/2002, alla luce della relazione in atti, respinge il ricorso». Ricorre in cassazione il c.t.u. con tre motivi. Controparte rimane in- timata. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primo motivo si censura l’ erronea identificazione dell'og- gettodella consulenza tecnica, che si articola in più quesiti autonomi e distinti tra di loro (si deduce violazione dell’art. 195 c.p.c., con riferi- mento agli artt. 1 e 11 d.m. 30/05/2002 e agli artt. 50 e 51 d.p.r. 115/2002, nonché omesso esame circa fatto decisivo). Con il secondo 3di 4 – 6974/2018 – S2 – CC 13/02/2022 (n. 2 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. motivo si deduce violazione degli artt. 50 e 51 d.p.r. 115/2002, in re- lazione agli artt. 11 e 29 d.m. 30/05/2002, nonché dei principigenerali in tema di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice. Con il terzo motivo si denuncia la omessa valutazione del valore economico di riferimento per ladeterminazione del compenso; si censura (anche sotto il profilo del vizio di motivazione) che sia stato considerato il va- lore economico accertato invece di quello esaminato, nonché che sia stata negata lamaggiorazione del compenso per eccezionale comples- sità e difficoltà della prestazione(si deduce violazione degli artt. 112, 10 c.p.c., 52 d.p.r. 115/2002, in relazione agli artt. 11 d.m. 30/05/2002,nonché dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.). 2. - I primi due motivi ruotano fondamentalmente intorno alla que- stione se al c.t.u. sia stato affidato un unico quesitoovvero più quesiti autonomi e distinti, ove il secondo motivo è specificamente sviluppato anche sotto il profilo della giusta remunerazione nonché del rapporto tra il compenso e la difficoltà di ogni specifico accertamento richiesto al c.t.u. I primi due motivi sono infondati. Al fine di valutare se l’incarico af- fidato al c.t.u. contempli un quesito unitario ovvero più quesiti auto- nomi,il fatto che al perito siano rivolte più domande ed egli sia quindi tenuto a compiere più operazioni strutturalmente distinte non è di per sé solo rilevante. Decisivo è invece che la pluralità di operazioni sia astrettada un vincolo di unitarietà funzionale, tale da privare le singole rispostedi autonomia oppure, al contrario, che siano da compiere ope- razioni fondamentalmen te autosufficienti ( Cass. 36292/202 1 , 28417/2018). Alla luce di tale principio di diritto, la qualificazione di unitarietà del quesito, in vista dell’obiettivo di quantificare l'importo ancora dovuto all'impresa esecutrice dei lavori per le opere eseguite, non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità. 4di 4 – 6974/2018 – S2 – CC 13/02/2022 (n. 2 1 ) – [OSCURATO:PERSONA]. In conclusione, iprimi due motivi sono rigettati. 3. – Parimenti, infondato è il terzo motivo , sia sotto il profilo del parametro per la determinazione del compenso, ove il giudice si èim- plicitamente riferito all’entità del petitum (cfr. Cass. 3061/2002), sia sotto il profilo complessità e difficoltà della prestazione, ove il riferi- mento alla relazione in atti attesta – pur con estrema stringatezza – che il giudice ha compiuto una valutazione(cfr. Cass. 21963/2017). 4. - In sintesi, il ricorso è rigettato, senza necessità di provvedere sulle spese del giudizio, poiché la controparte è rimasta intimata. Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ri
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