Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 36292/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7546/2016 R.G. proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Via A. Mordini n. 14. - RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 76. - CONTRORICORRENTE-RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]- e - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.. - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, depositata in data 9.2.2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8.9.2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile o, in subordine, di respingere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA]Angiolillo impugna - con ricorso in due motivi - l'ordinanza pubblicata in data 9.2.2016, con la quale il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], ha liquidato alla ricorrente complessivi € 6589,72, a titolo di compenso per l'attività di consulente tecnico d'ufficio nell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] a r.l. e dai fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (poi incorporata nella [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] - BPER).

La BPER resiste con controricorso e con ricorso incidentale in due motivi.

L'[OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]Angiolillo aveva chiesto al Tribunale di Roma la liquidazione del compenso per aver effettuato il ricalcolo dei saldi relativamente al rapporto di conto corrente n. 138681 e al contratto di mutuo n. 022/20061687, previo controllo circa l'eventuale applicazione - ad entrambi i rapporti - di interessi anatocistici ed usurari, tenendo conto di eventuali dazioni di denaro effettuate dai mutuatari.

Ritenendo di aver svolto quattro autonomi accertamenti, ha chiesto la liquidazione di € 16.657,62, ai sensi dell'art. 2 D. M. [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il tribunale ha riconosciuto - a tale titolo - l'importo di € 16.000, oltre accessori di legge, ma, su ricorso della BPER, il giudice dell'opposizione ha riformato il decreto, riducendo il compenso ad € 6589,72.Fissato in C 89.831,97 il valore della causa, il tribunale ha ritenuto che il c.t.u. avesse dato risposta ad un duplice quesito, riguardante l'elaborazione dei conteggi e la determinazione dei saldo di due distinte posizioni (il mutuo ed il rapporto di conto corrente), liquidando per ciascuno di essi l'importo di C 3294,86, in applicazione degli onorari medi.

2. Il primo motivo del ricorso principale censura la violazione degli artt. 1 D.M. 30.5.2002, del D.P.R. 352/1988 e della L. 319/1980, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c..

Sostiene la ricorrente di aver dato risposta a quattro quesiti autonomi, evidenziando - in particolare - che l'accertamento della liceità delle condizioni contrattuali non era funzionale alla verifica delle dazioni effettuate dalle parti e che - parimenti - il controllo sull'applicazione dei tassi convenzionali era autonomo rispetto all'accertamento dell'eventuale usurarietà degli interessi.

Il secondo motivo deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., contestando al tribunale di non aver minimamente tenuto conto delle argomentazioni svolte in giudizio con cui la ricorrente aveva inteso dimostrare di aver svolto quattro autonomi accertamenti.

I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.

Nel caso in esame, l'incarico peritale - svolto nell'ambito di un- opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall'istituto di credito - era finalizzato ad accertare l'effettiva sussistenza e l'ammontare del saldo di due rapporti bancari (un conto corrente ed un mutuo) e a ricostruire la posizione debitoria dell'opponente e dei garanti, previa verifica della fondatezza delle contestazioni riguardanti l'applicazione di interessi anatocistici e usuri e la corretta annotazione del tasso convenzionale fissato dalle parti (oltre che di eventuali dazioni relative al mutuo).

Il tribunale ha motivatamente posto in rilievo che l'esame di una consistente mole di documenti non giustificava di per sé una maggiorazione del compenso, evidenziando come dovesse ravvisarsi - nello specifico - una stretta correlazione tra gli accertamenti finalizzati a quantificare ciascuno dei saldi dei due distinti rapporti oggetto di accertamento, dovendosi procedere al calcolo dell'esatto ammontare delle somme dovute dall'opponente con riferimento a ciascuna causale dedotta a fondamento della domanda monitoria.

Come si legge nell'ordinanza impugnata (cfr. ordinanza, pag. 3), l'insieme della operazioni svolte (verifica delle condizioni pattuite, delle eventuali dazioni di somme, dell'applicazione di interessi illegali) erano interdipendenti rispetto a ciascuno dei rapporti sostanziali dedotti, non presentendo i singoli quesiti caratteri di autonomia.

La pronuncia è del tutto conforme al principio secondo cui, per stabilire se il c.t.u. abbia svolto un unico o una pluralità di accertamenti autonomi, occorre verificare l'autonomia o l'interdipendenza dei singoli accertamenti, venendo a dipendere da tale verifica la possibilità di ravvisare un unico o più incarichi, a prescindere dalla pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autosufficienza Ne consegue che ove l'indagine effettuata sia sostanzialmente unitaria, l'importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all'ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, mentre va riconosciuto un corrispettivo ragguagliato ad ogni singolo rapporto solo qualora quest'ultimo sia stato investito da autonome e distinte indagini e valutazioni (Cass.28417/2018; Cass. 21487/2019).

L'accertamento del vincolo di interdipendenza tra i quesiti è - peraltro - compito rimesso al giudice di merito, sindacabile sotto il profilo della logicità della motivazione (Cass. 14292/2018).

3. Il primo motivo del ricorso incidentale censura la violazione degli artt. 1 e 2 D.M. 30.5.2002 e 10 e 14 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c..Il tribunale avrebbe erroneamente quantificato il compenso sulla base del valore della domanda risultante dalla sommatoria degli importi richiesti - a diverso titolo (conto corrente e mutuo) - con il ricorso monitorio, occorrendo invece distintamente calcolare il compenso sulla base del valore della domanda di pagamento del saldo relativamente a ciascun rapporto.

La censura è fondata.

Si è già precisato che, ai fini della liquidazione dell'onorario del consulente tecnico d'ufficio, l'unicità o la pluralità degli incarichi dipendono dall'unicità o dalla pluralità degli accertamenti e delle indagini tecnico-peritali, sicché è dall'interdipendenza delle indagini che discende l'unitarietà dell'incarico e dell'onorario.

Se siano stati effettuati più indagini tra loro autonome e indipendenti, il consulente ha diritto a una remunerazione che deve tener conto del valore dei singoli accertamenti realizzati (Cass.18092/2002); laddove siano svolti accertamenti interdipendenti, compete un compenso che tenga conto del valore della controversia nella sua complessità (Cass. 1627/2016; Cass. 7186/2007; Cass.28417/2018).

In sostanza, la liquidazione del compenso in caso di pluralità di accertamenti richiede che i parametri di quantificazione corrispondano ai valori delle domande cui si riferisce ciascuna delle indagini svolte (fatta salva la possibilità di creare degli "insiemi" in presenza di valutazioni omogenee o ripetitive: Cass. 6892/2009; Cass. 18092/2002; Cass. 7632/2006).

Quindi, il metodo seguito dal tribunale, avendo assunto a base di calcolo il valore (globale) dell'intera controversia per entrambe le indagini compiute dall'ausiliario contrasta con la ravvisata autonomia di ciascun accertamento e non rispetta il necessario equilibrio del rapporto fra il compenso e la difficoltà di ciascuna indagine svolta , equilibrio che invece costituisce il fondamento della liquidazione.

Il criterio adottato nella sentenza impugnata comporta, invece, l'astratta omogeneizzazione di ogni singolo accertamento in spregio a quell'autonomia che consiglia una liquidazione distinta per ciascuna indagine compiuta nell'ambito dell'esecuzione dell'incarico peritale (in questi esatti termini, in motivazione, Cass. 22779/2014; Cass.15306/2020).

4. Il secondo motivo del ricorso incidentale censura la violazione dell'art. 92 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., contestando al tribunale di aver disposto la compensazione delle spese benché l'opposizione svolta dalla BPER fosse stata accolta, con la riduzione del compenso inizialmente liquidato al c.t.u..

Il motivo è assorbito.

Per effetto dell'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, competerà al giudice del rinvio il compito di procedere ad una nuova liquidazione delle spese di lite anche per la fase di opposizione.

E' quindi accolto il primo motivo del ricorso incidentale ed è assorbito il secondo, mentre è integralmente respinto il ricorso principale.

L'ordinanza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il secondo, respinge il ricorso principale, cassa l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, in data 8.9.2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7546/2016 R.G. proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Via A. Mordini n. 14. - RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 76. - CONTRORICORRENTE-RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]- e - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.. - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, depositata in data 9.2.2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8.9.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile o, in subordine, di respingere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]Angiolillo impugna - con ricorso in due motivi - l'ordinanza pubblicata in data 9.2.2016, con la quale il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], ha liquidato alla ricorrente complessivi € 6589,72, a titolo di compenso per l'attività di consulente tecnico d'ufficio nell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] a r.l. e dai fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (poi incorporata nella [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] - BPER). La BPER resiste con controricorso e con ricorso incidentale in due motivi. L'[OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]Angiolillo aveva chiesto al Tribunale di Roma la liquidazione del compenso per aver effettuato il ricalcolo dei saldi relativamente al rapporto di conto corrente n. 138681 e al contratto di mutuo n. 022/20061687, previo controllo circa l'eventuale applicazione - ad entrambi i rapporti - di interessi anatocistici ed usurari, tenendo conto di eventuali dazioni di denaro effettuate dai mutuatari. Ritenendo di aver svolto quattro autonomi accertamenti, ha chiesto la liquidazione di € 16.657,62, ai sensi dell'art. 2 D. M. [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il tribunale ha riconosciuto - a tale titolo - l'importo di € 16.000, oltre accessori di legge, ma, su ricorso della BPER, il giudice dell'opposizione ha riformato il decreto, riducendo il compenso ad € 6589,72.Fissato in C 89.831,97 il valore della causa, il tribunale ha ritenuto che il c.t.u. avesse dato risposta ad un duplice quesito, riguardante l'elaborazione dei conteggi e la determinazione dei saldo di due distinte posizioni (il mutuo ed il rapporto di conto corrente), liquidando per ciascuno di essi l'importo di C 3294,86, in applicazione degli onorari medi. 2. Il primo motivo del ricorso principale censura la violazione degli artt. 1 D.M. 30.5.2002, del D.P.R. 352/1988 e della L. 319/1980, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.. Sostiene la ricorrente di aver dato risposta a quattro quesiti autonomi, evidenziando - in particolare - che l'accertamento della liceità delle condizioni contrattuali non era funzionale alla verifica delle dazioni effettuate dalle parti e che - parimenti - il controllo sull'applicazione dei tassi convenzionali era autonomo rispetto all'accertamento dell'eventuale usurarietà degli interessi. Il secondo motivo deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., contestando al tribunale di non aver minimamente tenuto conto delle argomentazioni svolte in giudizio con cui la ricorrente aveva inteso dimostrare di aver svolto quattro autonomi accertamenti. I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente, sono infondati. Nel caso in esame, l'incarico peritale - svolto nell'ambito di un- opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall'istituto di credito - era finalizzato ad accertare l'effettiva sussistenza e l'ammontare del saldo di due rapporti bancari (un conto corrente ed un mutuo) e a ricostruire la posizione debitoria dell'opponente e dei garanti, previa verifica della fondatezza delle contestazioni riguardanti l'applicazione di interessi anatocistici e usuri e la corretta annotazione del tasso convenzionale fissato dalle parti (oltre che di eventuali dazioni relative al mutuo). Il tribunale ha motivatamente posto in rilievo che l'esame di una consistente mole di documenti non giustificava di per sé una maggiorazione del compenso, evidenziando come dovesse ravvisarsi - nello specifico - una stretta correlazione tra gli accertamenti finalizzati a quantificare ciascuno dei saldi dei due distinti rapporti oggetto di accertamento, dovendosi procedere al calcolo dell'esatto ammontare delle somme dovute dall'opponente con riferimento a ciascuna causale dedotta a fondamento della domanda monitoria. Come si legge nell'ordinanza impugnata (cfr. ordinanza, pag. 3), l'insieme della operazioni svolte (verifica delle condizioni pattuite, delle eventuali dazioni di somme, dell'applicazione di interessi illegali) erano interdipendenti rispetto a ciascuno dei rapporti sostanziali dedotti, non presentendo i singoli quesiti caratteri di autonomia. La pronuncia è del tutto conforme al principio secondo cui, per stabilire se il c.t.u. abbia svolto un unico o una pluralità di accertamenti autonomi, occorre verificare l'autonomia o l'interdipendenza dei singoli accertamenti, venendo a dipendere da tale verifica la possibilità di ravvisare un unico o più incarichi, a prescindere dalla pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autosufficienza Ne consegue che ove l'indagine effettuata sia sostanzialmente unitaria, l'importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all'ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, mentre va riconosciuto un corrispettivo ragguagliato ad ogni singolo rapporto solo qualora quest'ultimo sia stato investito da autonome e distinte indagini e valutazioni (Cass.28417/2018; Cass. 21487/2019). L'accertamento del vincolo di interdipendenza tra i quesiti è - peraltro - compito rimesso al giudice di merito, sindacabile sotto il profilo della logicità della motivazione (Cass. 14292/2018). 3. Il primo motivo del ricorso incidentale censura la violazione degli artt. 1 e 2 D.M. 30.5.2002 e 10 e 14 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c..Il tribunale avrebbe erroneamente quantificato il compenso sulla base del valore della domanda risultante dalla sommatoria degli importi richiesti - a diverso titolo (conto corrente e mutuo) - con il ricorso monitorio, occorrendo invece distintamente calcolare il compenso sulla base del valore della domanda di pagamento del saldo relativamente a ciascun rapporto. La censura è fondata. Si è già precisato che, ai fini della liquidazione dell'onorario del consulente tecnico d'ufficio, l'unicità o la pluralità degli incarichi dipendono dall'unicità o dalla pluralità degli accertamenti e delle indagini tecnico-peritali, sicché è dall'interdipendenza delle indagini che discende l'unitarietà dell'incarico e dell'onorario. Se siano stati effettuati più indagini tra loro autonome e indipendenti, il consulente ha diritto a una remunerazione che deve tener conto del valore dei singoli accertamenti realizzati (Cass.18092/2002); laddove siano svolti accertamenti interdipendenti, compete un compenso che tenga conto del valore della controversia nella sua complessità (Cass. 1627/2016; Cass. 7186/2007; Cass.28417/2018). In sostanza, la liquidazione del compenso in caso di pluralità di accertamenti richiede che i parametri di quantificazione corrispondano ai valori delle domande cui si riferisce ciascuna delle indagini svolte (fatta salva la possibilità di creare degli "insiemi" in presenza di valutazioni omogenee o ripetitive: Cass. 6892/2009; Cass. 18092/2002; Cass. 7632/2006). Quindi, il metodo seguito dal tribunale, avendo assunto a base di calcolo il valore (globale) dell'intera controversia per entrambe le indagini compiute dall'ausiliario contrasta con la ravvisata autonomia di ciascun accertamento e non rispetta il necessario equilibrio del rapporto fra il compenso e la difficoltà di ciascuna indagine svolta , equilibrio che invece costituisce il fondamento della liquidazione. Il criterio adottato nella sentenza impugnata comporta, invece, l'astratta omogeneizzazione di ogni singolo accertamento in spregio a quell'autonomia che consiglia una liquidazione distinta per ciascuna indagine compiuta nell'ambito dell'esecuzione dell'incarico peritale (in questi esatti termini, in motivazione, Cass. 22779/2014; Cass.15306/2020). 4. Il secondo motivo del ricorso incidentale censura la violazione dell'art. 92 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., contestando al tribunale di aver disposto la compensazione delle spese benché l'opposizione svolta dalla BPER fosse stata accolta, con la riduzione del compenso inizialmente liquidato al c.t.u.. Il motivo è assorbito. Per effetto dell'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, competerà al giudice del rinvio il compito di procedere ad una nuova liquidazione delle spese di lite anche per la fase di opposizione. E' quindi accolto il primo motivo del ricorso incidentale ed è assorbito il secondo, mentre è integralmente respinto il ricorso principale. L'ordinanza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il secondo, respinge il ricorso principale, cassa l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, in data 8.9.2
Decreto Cassazione n. 36292/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris