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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14250/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 26/09/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame proposta dall'indagato [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede che gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di traffico di stupefacenti (capi 14 e 16), estorsione, tentata e consumata (capi 1 e 2), detenzione di armi (capi 30 e 31) e violazione della misura di prevenzione (capo 39).

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen.

Poiché la gravità indiziaria della misura si fonda su captazioni, la Procura avrebbe dovuto trasmettere al Tribunale del Riesame i relativi files audio.

Il Tribunale in modo illogico ha ritenuto generica - quanto alla decisività dell'atto di indagine - la doglianza della difesa in ordine alla mancata trasmissione: il Tribunale, avendo la plana cognitio della misura genetica, era in grado di essere a conoscenza del compendio investigativo.

La mancata trasmissione determinava la sanzione prevista dall'art. 309, comma 10 cod. proc. pen. 2.2.

Violazione di legge in relazione agli artt. 275 cod. proc. pen. e 416-bis.1 cod. pen.

Il Tribunale si è basato, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, sul procedimento pendente davanti al Tribunale di Marsala per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

Peraltro, la difesa ha evidenziato in sede di riesame che il ricorrente era stato scarcerato per mancanza di indizi di colpevolezza.

Difetta la gravità indiziaria per l'aggravante mafiosa, ovvero il dolo specifico, e la motivazione appare carente e illogica.

Anche per il traffico di stupefacenti la motivazione è carente ed illogica, quanto alla destinazione illecita della droga (nessun sequestro supporta l'ipotesi accusatoria) e alla stessa natura della droga trattata.

Parimenti deve concludersi per le armi, mai rinvenute in possesso del ricorrente, e per il capo 39), non risultando contatti del ricorrente con i soggetti indicati nella imputazione.

Per i capi 1) e 2), il Tribunale non illustra perché e sulla base di quali elementi la vicenda dovesse riguardare l'associazione mafiosa o tendesse a agevolarla.

Erroneamente è stata applicata la presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 3.

Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla

I. 18 dicembre 2020, e succ. nnodd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

La difesa ha presentato conclusioni scritte, replicando alle osservazioni del Procuratore generale in particolare sul primo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il primo motivo non si confronta con le ragioni del mancato accoglimento dell'eccezione da parte del Tribunale.

Infatti, il Tribunale ha correttamente rilevato che l'omesso deposito del cosiddetto "brogliaccio" di ascolto e dei "Nes" audio delle registrazioni di conversazioni oggetto di intercettazione non è sanzionato da nullità o inutilizzabilità, dovendosi ritenere sufficiente la trasmissione, da parte del P.M., di una documentazione anche sommaria ed informale, che dia conto sinteticamente del contenuto delle conversazioni riferite negli atti della polizia giudiziaria, fatto salvo l'obbligo del Tribunale di fornire congrua motivazione in ordine alle difformità specificamente indicate dalla parte fra i testi delle conversazioni telefoniche richiamati negli atti e quelli risultanti dall'ascolto in forma privata dei relativi "files" audio (tra tante, Sez. 6, n. 22570 del 11/04/2017, Rv. 270036).

Difformità nella specie non indicate dalla difesa (né in questa sede la difesa ha dedotto di averle presentate al Tribunale).

3. Il secondo motivo, sotto la censura relativa alle sole violazioni degli artt. 275, comma 3, cod. proc. pen. e 416-bis.1, cod. pen., si diffonde su vizi motivazionali concernenti tanto i gravi indizi di colpevolezza per tutte le ipotesi accusatorie quanto le esigenze cautelari.

In ogni caso, le censure sono inammissibili in quanto generiche e meramente confutative della motivazione della ordinanza impugnata.

La motivazione, lungi dall'essere "mancante", come dedotto, ha illustrato le evidenze investigative poste alla base del giudizio di gravità indiziaria.

Quanto ai reati di traffico di stupefacente, il ricorrente non si confronta con i principi in tema di "droga parlata" (Sez. 6, n. 46607 del 01/12/2021, Rv. 282391) e con la lettura dei dialoghi captati che evidenziava la tenuta indiziaria dell'ipotesi accusatoria, quanto ai chiari riferimenti al peso, alla sostanza trattata, alla destinazione illecita della sostanza e alla cessione di altro carico.

Parimenti, deve concludersi per le armi, alla luce del significato dei dialoghi captati che si riferivano in modo palese ad armi - in ordine al quale il ricorrente non ha neppure fornito una possibile lettura alternativa, volta a scardinare la tenuta logica del ragionamento seguito dal Tribunale.Quanto al capo 39), il Tribunale ha ritenuto fondata l'ipotesi accusatoria in relazione agli spostamenti "fotografati" dalle captazioni fuori dal comune di Petrosino.

Generiche sono anche le critiche per i capi 1) e 2), tenuto conto di quanto illustrato dal Tribunale a pag.

8. Quanto poi all'aggravante mafiosa, il ricorrente si limita a critiche astratte e fuori fuoco, posto che anche in tal caso il Tribunale ha motivato in modo puntuale, richiamando le evidenze a sostegno, sulla consapevolezza dell'indagato di agevolare con la sua condotta illecita la cosca mafiosa (cfr. pag. 9-11), nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, deo. 2020, Chioccini, Rv. 278734).

Quanto infine alle esigenze cautelari, il ricorrente enuncia censure ancora una volta aspecifiche e manifestamente infondate quanto ai presupposti applicativi della presunzione relativa prevista in relazione all'aggravante mafiosa.

L'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti (Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Rv. 280471).

Nella specie, il Tribunale ha viepiù evidenziato gli elementi che dimostravano "in positivo" la pericolosità sociale del ricorrente: ovvero la sua vicinanza all'associazione mafiosa (anche se non in termini di appartenenza), risultante dalle vicende illecite contestate, e la negativa personalità del medesimo, in quanto gravato da diversi procedimenti penali.

Inoltre, il ricorrente non considera affatto la circostanza che il Tribunale ha ravvisato per le esigenze cautelari anche il pericolo di inquinamento probatorio.

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 26/09/2022 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame proposta dall'indagato [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede che gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di traffico di stupefacenti (capi 14 e 16), estorsione, tentata e consumata (capi 1 e 2), detenzione di armi (capi 30 e 31) e violazione della misura di prevenzione (capo 39). 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. Poiché la gravità indiziaria della misura si fonda su captazioni, la Procura avrebbe dovuto trasmettere al Tribunale del Riesame i relativi files audio. Il Tribunale in modo illogico ha ritenuto generica - quanto alla decisività dell'atto di indagine - la doglianza della difesa in ordine alla mancata trasmissione: il Tribunale, avendo la plana cognitio della misura genetica, era in grado di essere a conoscenza del compendio investigativo. La mancata trasmissione determinava la sanzione prevista dall'art. 309, comma 10 cod. proc. pen. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 275 cod. proc. pen. e 416-bis.1 cod. pen. Il Tribunale si è basato, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, sul procedimento pendente davanti al Tribunale di Marsala per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Peraltro, la difesa ha evidenziato in sede di riesame che il ricorrente era stato scarcerato per mancanza di indizi di colpevolezza. Difetta la gravità indiziaria per l'aggravante mafiosa, ovvero il dolo specifico, e la motivazione appare carente e illogica. Anche per il traffico di stupefacenti la motivazione è carente ed illogica, quanto alla destinazione illecita della droga (nessun sequestro supporta l'ipotesi accusatoria) e alla stessa natura della droga trattata. Parimenti deve concludersi per le armi, mai rinvenute in possesso del ricorrente, e per il capo 39), non risultando contatti del ricorrente con i soggetti indicati nella imputazione. Per i capi 1) e 2), il Tribunale non illustra perché e sulla base di quali elementi la vicenda dovesse riguardare l'associazione mafiosa o tendesse a agevolarla. Erroneamente è stata applicata la presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. nnodd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. La difesa ha presentato conclusioni scritte, replicando alle osservazioni del Procuratore generale in particolare sul primo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo non si confronta con le ragioni del mancato accoglimento dell'eccezione da parte del Tribunale. Infatti, il Tribunale ha correttamente rilevato che l'omesso deposito del cosiddetto "brogliaccio" di ascolto e dei "Nes" audio delle registrazioni di conversazioni oggetto di intercettazione non è sanzionato da nullità o inutilizzabilità, dovendosi ritenere sufficiente la trasmissione, da parte del P.M., di una documentazione anche sommaria ed informale, che dia conto sinteticamente del contenuto delle conversazioni riferite negli atti della polizia giudiziaria, fatto salvo l'obbligo del Tribunale di fornire congrua motivazione in ordine alle difformità specificamente indicate dalla parte fra i testi delle conversazioni telefoniche richiamati negli atti e quelli risultanti dall'ascolto in forma privata dei relativi "files" audio (tra tante, Sez. 6, n. 22570 del 11/04/2017, Rv. 270036). Difformità nella specie non indicate dalla difesa (né in questa sede la difesa ha dedotto di averle presentate al Tribunale). 3. Il secondo motivo, sotto la censura relativa alle sole violazioni degli artt. 275, comma 3, cod. proc. pen. e 416-bis.1, cod. pen., si diffonde su vizi motivazionali concernenti tanto i gravi indizi di colpevolezza per tutte le ipotesi accusatorie quanto le esigenze cautelari. In ogni caso, le censure sono inammissibili in quanto generiche e meramente confutative della motivazione della ordinanza impugnata. La motivazione, lungi dall'essere "mancante", come dedotto, ha illustrato le evidenze investigative poste alla base del giudizio di gravità indiziaria. Quanto ai reati di traffico di stupefacente, il ricorrente non si confronta con i principi in tema di "droga parlata" (Sez. 6, n. 46607 del 01/12/2021, Rv. 282391) e con la lettura dei dialoghi captati che evidenziava la tenuta indiziaria dell'ipotesi accusatoria, quanto ai chiari riferimenti al peso, alla sostanza trattata, alla destinazione illecita della sostanza e alla cessione di altro carico. Parimenti, deve concludersi per le armi, alla luce del significato dei dialoghi captati che si riferivano in modo palese ad armi - in ordine al quale il ricorrente non ha neppure fornito una possibile lettura alternativa, volta a scardinare la tenuta logica del ragionamento seguito dal Tribunale.Quanto al capo 39), il Tribunale ha ritenuto fondata l'ipotesi accusatoria in relazione agli spostamenti "fotografati" dalle captazioni fuori dal comune di Petrosino. Generiche sono anche le critiche per i capi 1) e 2), tenuto conto di quanto illustrato dal Tribunale a pag. 8. Quanto poi all'aggravante mafiosa, il ricorrente si limita a critiche astratte e fuori fuoco, posto che anche in tal caso il Tribunale ha motivato in modo puntuale, richiamando le evidenze a sostegno, sulla consapevolezza dell'indagato di agevolare con la sua condotta illecita la cosca mafiosa (cfr. pag. 9-11), nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, deo. 2020, Chioccini, Rv. 278734). Quanto infine alle esigenze cautelari, il ricorrente enuncia censure ancora una volta aspecifiche e manifestamente infondate quanto ai presupposti applicativi della presunzione relativa prevista in relazione all'aggravante mafiosa. L'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma solo di apprezzarne le ragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti (Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Rv. 280471). Nella specie, il Tribunale ha viepiù evidenziato gli elementi che dimostravano "in positivo" la pericolosità sociale del ricorrente: ovvero la sua vicinanza all'associazione mafiosa (anche se non in termini di appartenenza), risultante dalle vicende illecite contestate, e la negativa personalità del medesimo, in quanto gravato da diversi procedimenti penali. Inoltre, il ricorrente non considera affatto la circostanza che il Tribunale ha ravvisato per le esigenze cautelari anche il pericolo di inquinamento probatorio. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli ad
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