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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46863/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Roma in data 26/11/2019 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., Dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 12/11/2018, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di rapina aggravata e ricettazione, condannandolo, previa applicazione della recidiva reiterata e specifica, alla pena di anni sei di reclusione ed euro 2.400,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Massullo, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 La violazione dei canoni valutativi della prova dichiarativa con particolare riguardo all'individuazione fotografica e la carenza di motivazione per omesso riscontro alle censure articolate con l'atto di appello.

La difesa lamenta che la Corte di merito, sebbene investita di specifiche doglianze sul punto, ha ritenuto attendibili i riconoscimenti fotografici effettuati dai testi Mbaye e Alivernini senza sottoporre a specifico vaglio di credibilità ed attendibilità il narrato dei testi, facendo affidamento sul contenuto non utilizzabile dei verbali redatti dalla P.g. e, nella sostanza, operando un rinvio recettizio alla sentenza di primo grado, omettendo la necessaria replica alle doglianze difensive.

In particolare, il ricorrente segnala la mancata risposta dei giudici d'appello alle censure che riguardavano l'identità del contenuto dei verbali di individuazione fotografica e la visione da parte dei testimoni di un filmato realizzato dagli operanti prima dell'esecuzione dell'individuazione; 2.2 l'erronea applicazione dell'art. 648 cod.pen. e correlato vizio della motivazione con riguardo al capo B).

Assume la difesa che l'iter giustificativo della sentenza impugnata afferma la disponibilità del veicolo, oggetto di ricettazione, in capo al ricorrente sulla base di dati probatori neutri, privi di efficacia dimostrativa con riguardo agli elementi costitutivi della fattispecie.

Infatti, i giudici d'appello non hanno considerato che, per costante avviso della giurisprudenza di legittimità, non risponde del delitto di ricettazione colui che si limiti a fare uso del bene unitamente all'autore del reato, pur nella consapevolezza dell'illecita provenienza dello stesso e, nella specie, il rinvenimento del veicolo nei pressi dell'abitazione del ricorrente e il tentativo dal medesimo posto in essere per aprirlo non attestano in maniera univoca il possesso del bene in occasione della rapina consumata il giorno precedente.

Inoltre, l'avvistamento di cui ha riferito il teste Mbaye il giorno precedente l'azione delittuosa in danno del supermercato non fornisce la prova del contributo materiale alla commissione della ricettazione.gQD, [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo che revoca in dubbio l'attendibilità delle individuazioni fotografiche operate dai testi Alivernini e Mbaye nei confronti del prevenuto è manifestamente infondato.

La Corte di merito, infatti, ha scrutinato in maniera esaustiva le doglianze difensive, dando conto delle ragioni della loro reiezione con un supporto giustificativo coerente e privo di frizioni logiche.

Quanto al preteso inquinamento dell'attività di individuazione per effetto della visione del filmato che riprendeva il Massullo e l'originario coimputato [OSCURATO:PERSONA] nei pressi dell'abitazione di quest'ultimo intenti a dividere il bottino, i giudici d'appello hanno sottolineato che non vi è alcuna evidenza del denunziato condizionamento, avendo la Alivernini dichiarato del tutto genericamente di aver visto un filmato, senza precisare tempi, contenuti e circostanze, mentre alcun riferimento a simile evenienza si rinviene nelle dichiarazioni del teste Mbaye.

Deve aggiungersi che, a fronte della generica illazione difensiva, i giudici d'appello hanno evidenziato che entrambi i testi ebbero modo di vedere in volto gli autori della rapina prima che costoro provvedessero al parziale travisamento, ne effettuarono una accurata descrizione ed operarono il riconoscimento, a breve distanza temporale dall'episodio, in termini di assoluta certezza.

Il fatto che in dibattimento, a distanza di circa sei anni dall'episodio delittuoso, soprattutto il teste Mbaye abbia mostrato lacune ricostruttive, con la necessità del ricorso al meccanismo delle contestazioni in aiuto alla memoria, non inficia il condiviso giudizio di attendibilità dei dichiaranti effettuato dai giudici di merito. 1.2 Questa Corte ha, infatti, chiarito che il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, ma di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale (Sez. 2, Sentenza n. 20489 del 07/05/2019, Rv. 275585).

Si è, inoltre, precisato che la pubblicazione su un quotidiano locale della fotografia dell'indagato non è circostanza di per sé sola in grado di pregiudicare la validità probatoria della successiva individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, spettando sempre al giudice, nell'ambito dell'esame della credibilità del teste, la verifica sull'eventuale condizionamento derivatone in capo alla persona che procede all'incombente (Sez. 4, n. 7287 del 09/12/2020, dep.2021, Rv. 280598).cQL Pertanto, le obiezioni difensive in ordine ai contenuti della conferma dibattimentale e all'adombrato inquinamento dell'attività di individuazione da parte dei testi, che sottende anche il rilievo in ordine all'identità grafica dei relativi verbali, sono destituite di pregio. 1.3 V'è da aggiungere per il dirimente valore probatorio che vi si riconnette che, secondo quanto emerge dalla sentenza del Tribunale (pagg.1, 2 e 4), le sommarie informazioni rese dai testi Alivernini e Mbaye sono state acquisite al fascicolo dibattimentale con il consenso delle parti, unitamente ai verbali di riconoscimento e ai relativi fascicoli fotografici, e per l'effetto i contenuti dichiarativi resi in fase investigativa sono direttamente utilizzabili quale prova dei fatti, emergenza con la quale la difesa del ricorrente non si rapporta dialetticamente nella critica svolta in ordine alla valutazione del compendio probatorio.

Le censure in esame sono, altresì, connotate da una significativa genericità in quanto omettono di considerare nella sua interezza il portato dimostrativo delle emergenze in atti, trascurando che l'attività di osservazione e documentazione svolta dai CC del [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che stava procedendo ad indagini nei confronti del Massullo e del coimputato per una rapina ai danni di una gioielleria, ha consentito di appurare che i due si erano incontrati alle ore 18,10 del giorno della rapina presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], allontanandosi insieme e facendovi ritorno alle ore 19,30, allorché venivano notati a ridosso di un muretto intenti a dividere tra loro delle banconote.

In quel frangente i due indossavano capi d'abbigliamento perfettamente compatibili con quelli dei rapinatori, ampiamente descritti dai testi.

Inoltre, gli autori della rapina avevano utilizzato per raggiungere il supermercato, come pure il giorno precedente per un sopralluogo, l'autovettura Lancia Y di colore verde tg CS 548897, di cui il teste Mbaye aveva rilevato la targa, veicolo rinvenuto il giorno seguente dagli operanti nei pressi dell'abitazione del prevenuto, colto nell'atto di introdurvisi.

2. Ad analoghi esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi con riguardo al secondo motivo, concernente il preteso difetto degli elementi costitutivi del delitto ex art. 648 cod.pen.

Il ragionamento probatorio della Corte di merito che ha condotto alla conferma del giudizio di responsabilità per detto titolo non presta il fianco a censura in quanto fondato su corrette inferenze logiche, non scalfite dalle obiezioni in questa sede proposte.

E' circostanza pacificamente acclarata alla stregua delle concordi sentenze di merito che il 12 marzo 2012, giorno precedente la consumazione della rapina, il teste Mbaye -intorno alle ore 18,00- notava un'autovettura Lancia Y10 di colore verde, della quale rilevava la targa, con due soggetti a bordo, intenti ad osservare le casse del supermercato.

Il giorno seguente il teste notava la stessa vettura con dei, a bordo i medesimi due soggetti, i quali, scesi dal veicolo, si dirigevano verso il supermercato e provvedeva ad allertare i dipendenti.

Ebbene, in sede di individuazione fotografica [OSCURATO:PERSONA] indicava alla guida del veicolo l'odierno imputato, descrivendolo come il più alto dei due (1,80-1,85 mt), di corporatura normale, con giacchetto bianco, cappello con visiera e jeans, ovvero l'abbigliamento con il quale fu avvistato, a distanza di cinquanta minuti dalla consumazione della rapina, in compagnia del [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione di quest'ultimo.

La circostanza che il giorno seguente gli operanti abbiano colto il prevenuto mentre tentava di aprire il veicolo in contestazione con uno spadino, strumento idoneo anche alla messa in moto dei veicoli privi di chiave originale, lungi dal dimostrare un tentativo di furto, depone per la sussistenza del delitto contestato ex art. 648 cod.pen., dovendo ritenersi provata, alla stregua delle richiamate emergenze, la pregressa disponibilità del veicolo di illecita provenienza in capo al ricorrente.

Né ad esiti diversi può condurre l'uso della chiave alterata per l'apertura del veicolo, trattandosi di circostanza che nella sequenza fattuale ricostruita dai giudici di merito rileva esclusivamente in punto di consapevolezza della provenienza illecita del mezzo, non sussistendo evidenze che consentano di ricondurre all'imputato il delitto presupposto.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Roma in data 26/11/2019 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., Dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 12/11/2018, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti di rapina aggravata e ricettazione, condannandolo, previa applicazione della recidiva reiterata e specifica, alla pena di anni sei di reclusione ed euro 2.400,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Massullo, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 La violazione dei canoni valutativi della prova dichiarativa con particolare riguardo all'individuazione fotografica e la carenza di motivazione per omesso riscontro alle censure articolate con l'atto di appello. La difesa lamenta che la Corte di merito, sebbene investita di specifiche doglianze sul punto, ha ritenuto attendibili i riconoscimenti fotografici effettuati dai testi Mbaye e Alivernini senza sottoporre a specifico vaglio di credibilità ed attendibilità il narrato dei testi, facendo affidamento sul contenuto non utilizzabile dei verbali redatti dalla P.g. e, nella sostanza, operando un rinvio recettizio alla sentenza di primo grado, omettendo la necessaria replica alle doglianze difensive. In particolare, il ricorrente segnala la mancata risposta dei giudici d'appello alle censure che riguardavano l'identità del contenuto dei verbali di individuazione fotografica e la visione da parte dei testimoni di un filmato realizzato dagli operanti prima dell'esecuzione dell'individuazione; 2.2 l'erronea applicazione dell'art. 648 cod.pen. e correlato vizio della motivazione con riguardo al capo B). Assume la difesa che l'iter giustificativo della sentenza impugnata afferma la disponibilità del veicolo, oggetto di ricettazione, in capo al ricorrente sulla base di dati probatori neutri, privi di efficacia dimostrativa con riguardo agli elementi costitutivi della fattispecie. Infatti, i giudici d'appello non hanno considerato che, per costante avviso della giurisprudenza di legittimità, non risponde del delitto di ricettazione colui che si limiti a fare uso del bene unitamente all'autore del reato, pur nella consapevolezza dell'illecita provenienza dello stesso e, nella specie, il rinvenimento del veicolo nei pressi dell'abitazione del ricorrente e il tentativo dal medesimo posto in essere per aprirlo non attestano in maniera univoca il possesso del bene in occasione della rapina consumata il giorno precedente. Inoltre, l'avvistamento di cui ha riferito il teste Mbaye il giorno precedente l'azione delittuosa in danno del supermercato non fornisce la prova del contributo materiale alla commissione della ricettazione.gQD, [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo che revoca in dubbio l'attendibilità delle individuazioni fotografiche operate dai testi Alivernini e Mbaye nei confronti del prevenuto è manifestamente infondato. La Corte di merito, infatti, ha scrutinato in maniera esaustiva le doglianze difensive, dando conto delle ragioni della loro reiezione con un supporto giustificativo coerente e privo di frizioni logiche. Quanto al preteso inquinamento dell'attività di individuazione per effetto della visione del filmato che riprendeva il Massullo e l'originario coimputato [OSCURATO:PERSONA] nei pressi dell'abitazione di quest'ultimo intenti a dividere il bottino, i giudici d'appello hanno sottolineato che non vi è alcuna evidenza del denunziato condizionamento, avendo la Alivernini dichiarato del tutto genericamente di aver visto un filmato, senza precisare tempi, contenuti e circostanze, mentre alcun riferimento a simile evenienza si rinviene nelle dichiarazioni del teste Mbaye. Deve aggiungersi che, a fronte della generica illazione difensiva, i giudici d'appello hanno evidenziato che entrambi i testi ebbero modo di vedere in volto gli autori della rapina prima che costoro provvedessero al parziale travisamento, ne effettuarono una accurata descrizione ed operarono il riconoscimento, a breve distanza temporale dall'episodio, in termini di assoluta certezza. Il fatto che in dibattimento, a distanza di circa sei anni dall'episodio delittuoso, soprattutto il teste Mbaye abbia mostrato lacune ricostruttive, con la necessità del ricorso al meccanismo delle contestazioni in aiuto alla memoria, non inficia il condiviso giudizio di attendibilità dei dichiaranti effettuato dai giudici di merito. 1.2 Questa Corte ha, infatti, chiarito che il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, ma di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale (Sez. 2, Sentenza n. 20489 del 07/05/2019, Rv. 275585). Si è, inoltre, precisato che la pubblicazione su un quotidiano locale della fotografia dell'indagato non è circostanza di per sé sola in grado di pregiudicare la validità probatoria della successiva individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, spettando sempre al giudice, nell'ambito dell'esame della credibilità del teste, la verifica sull'eventuale condizionamento derivatone in capo alla persona che procede all'incombente (Sez. 4, n. 7287 del 09/12/2020, dep.2021, Rv. 280598).cQL Pertanto, le obiezioni difensive in ordine ai contenuti della conferma dibattimentale e all'adombrato inquinamento dell'attività di individuazione da parte dei testi, che sottende anche il rilievo in ordine all'identità grafica dei relativi verbali, sono destituite di pregio. 1.3 V'è da aggiungere per il dirimente valore probatorio che vi si riconnette che, secondo quanto emerge dalla sentenza del Tribunale (pagg.1, 2 e 4), le sommarie informazioni rese dai testi Alivernini e Mbaye sono state acquisite al fascicolo dibattimentale con il consenso delle parti, unitamente ai verbali di riconoscimento e ai relativi fascicoli fotografici, e per l'effetto i contenuti dichiarativi resi in fase investigativa sono direttamente utilizzabili quale prova dei fatti, emergenza con la quale la difesa del ricorrente non si rapporta dialetticamente nella critica svolta in ordine alla valutazione del compendio probatorio. Le censure in esame sono, altresì, connotate da una significativa genericità in quanto omettono di considerare nella sua interezza il portato dimostrativo delle emergenze in atti, trascurando che l'attività di osservazione e documentazione svolta dai CC del [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che stava procedendo ad indagini nei confronti del Massullo e del coimputato per una rapina ai danni di una gioielleria, ha consentito di appurare che i due si erano incontrati alle ore 18,10 del giorno della rapina presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], allontanandosi insieme e facendovi ritorno alle ore 19,30, allorché venivano notati a ridosso di un muretto intenti a dividere tra loro delle banconote. In quel frangente i due indossavano capi d'abbigliamento perfettamente compatibili con quelli dei rapinatori, ampiamente descritti dai testi. Inoltre, gli autori della rapina avevano utilizzato per raggiungere il supermercato, come pure il giorno precedente per un sopralluogo, l'autovettura Lancia Y di colore verde tg CS 548897, di cui il teste Mbaye aveva rilevato la targa, veicolo rinvenuto il giorno seguente dagli operanti nei pressi dell'abitazione del prevenuto, colto nell'atto di introdurvisi. 2. Ad analoghi esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi con riguardo al secondo motivo, concernente il preteso difetto degli elementi costitutivi del delitto ex art. 648 cod.pen. Il ragionamento probatorio della Corte di merito che ha condotto alla conferma del giudizio di responsabilità per detto titolo non presta il fianco a censura in quanto fondato su corrette inferenze logiche, non scalfite dalle obiezioni in questa sede proposte. E' circostanza pacificamente acclarata alla stregua delle concordi sentenze di merito che il 12 marzo 2012, giorno precedente la consumazione della rapina, il teste Mbaye -intorno alle ore 18,00- notava un'autovettura Lancia Y10 di colore verde, della quale rilevava la targa, con due soggetti a bordo, intenti ad osservare le casse del supermercato. Il giorno seguente il teste notava la stessa vettura con dei, a bordo i medesimi due soggetti, i quali, scesi dal veicolo, si dirigevano verso il supermercato e provvedeva ad allertare i dipendenti. Ebbene, in sede di individuazione fotografica [OSCURATO:PERSONA] indicava alla guida del veicolo l'odierno imputato, descrivendolo come il più alto dei due (1,80-1,85 mt), di corporatura normale, con giacchetto bianco, cappello con visiera e jeans, ovvero l'abbigliamento con il quale fu avvistato, a distanza di cinquanta minuti dalla consumazione della rapina, in compagnia del [OSCURATO:PERSONA] presso l'abitazione di quest'ultimo. La circostanza che il giorno seguente gli operanti abbiano colto il prevenuto mentre tentava di aprire il veicolo in contestazione con uno spadino, strumento idoneo anche alla messa in moto dei veicoli privi di chiave originale, lungi dal dimostrare un tentativo di furto, depone per la sussistenza del delitto contestato ex art. 648 cod.pen., dovendo ritenersi provata, alla stregua delle richiamate emergenze, la pregressa disponibilità del veicolo di illecita provenienza in capo al ricorrente. Né ad esiti diversi può condurre l'uso della chiave alterata per l'apertura del veicolo, trattandosi di circostanza che nella sequenza fattuale ricostruita dai giudici di merito rileva esclusivamente in punto di consapevolezza della provenienza illecita del mezzo, non sussistendo evidenze che consentano di ricondurre all'imputato il delitto presupposto. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Rom
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