CassazionesentenzaSezione UDecisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18625/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
53/2025 depositata il 21/07/2025 nellacausa tra:[OSCURATO:PERSONA];contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., CITTA’ [OSCURATO:PERSONA];Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte dichiari la giurisdizione delGiudice ordinario.Sez. U – RG 15756/2025camera di consiglio 12.5.2026 1Numero registro generale 15756/2025Numero sezionale 199/2026Numero di raccolta generale 18625/2026Data pubblicazione 08/06/20261. ─ il Comune di Tufino ha convenuto in giudizio davanti alTribunale di [OSCURATO:SOCIETA]. e la Provincia di Napoli, poi CittàMetropolitana di Napoli, per sentirli condannare al pagamento dellasomma di euro 1.672.729,08 per «quote di ristoro ambientale»maturate, in base all’art. 28 l. Reg. Campania n. 4 del 2007 e all'art. 2del reg. regionale n. 8 del 2012, dal maggio 2011 al giugno 2012, oltreche al risarcimento dei danni. Nella resistenza di entrambe leconvenute, il Tribunale, con sentenza del 13 ottobre 2016, ha accoltola domanda e condannato le parti evocate in causa, in solido, alpagamento in favore del Comune attore, della somma di euro1.672.729,08 oltre interessi legali.2. — In sede di gravame, con sentenza del 10 marzo 2022, laCorte di appello di Napoli ha riformato la sentenza di primo grado, resain esito a un giudizio cui hanno preso parte [OSCURATO:PERSONA], il Comune di Tufinoe la [OSCURATO:PERSONA], e ha dichiarato il difetto di giurisdizione delgiudice ordinario quanto alla domanda di pagamento del contributo,affermando, sul punto, la giurisdizione del giudice amministrativo.3. — La causa è stata riassunta avanti al TAR della Campania eSAPNA, costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare il difettodi giurisdizione del giudice amministrativo. Il TAR, nel contraddittoriodelle nominate parti, tutte costituite in giudizio, ha elevato conflittonegativo di giurisdizione, reputando che la controversia concernente ilcontributo domandato esulasse dalla giurisdizione del giudiceamministrativo.Il Pubblico Ministero ha concluso domandando la declaratoriadella giurisdizione del giudice ordinario.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― La controversia è soggetta alla giurisdizione del giudiceordinario.2. — Si fa questione del contributo previsto dall’art. 28 l. Reg.Sez. U – RG 15756/2025camera di consiglio 12.5.2026 2Numero registro generale 15756/2025Numero sezionale 199/2026Numero di raccolta generale 18625/2026Data pubblicazione 08/06/2026Campania: legge dettata in materia di gestione, trasformazione,riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, abrogata dall’art. 51,comma 1, l. Reg. Campania n. 14 del 2016, ma vigente rationetemporis. Il cit. art. 28 dispone: «Ai comuni, sede di impianti per iltrattamento dei rifiuti urbani, è dovuto un contributo da parte deisoggetti affidatari del servizio integrato».Queste Sezioni Unite già si sono pronunciate con riguardo allagiurisdizione che regola le controversie, intercorrenti tra le odierneparti, aventi ad oggetto il contributo contemplato dall’art. 28 l. Reg.Campania n. 14 del 2016. Precisamente, Cass. Sez. U. 3 giugno 2024,n. 15464, pronunciandosi sulla domanda avente ad oggetto i contributimaturati nel periodo intercorrente tra luglio 2012 e dicembre 2017, hadichiarato che la giurisdizione compete al giudice ordinario, rilevando:«Si tratta, con evidenza, di una domanda con cui l’ente ricorrentepretende il riconoscimento — ed il pagamento — di un credito,determinato sulla base di una disciplina normativa, statale e regionale,rispetto alla quale è del tutto estraneo un rapporto permeato, anchesolo mediatamente, dall’esercizio di un potere pubblico da parte deglienti affidatari del servizio. Al contrario la controversia, per il suooggetto, secondo il criterio del petitum sostanziale, corre rigorosamentenell’alveo di un rapporto paritetico tra le parti, trattandosi di una pretesacreditoria, riconosciuta ex lege, e pertanto afferente alla fasedell’esecuzione dell’insorto rapporto obbligatorio, rispetto al quale nonpossono che escludersi scelte discrezionali dell’amministrazione, e piùin generale manifestazioni d’esercizio di funzioni autoritative».Ciò detto, a norma dell’art. 59, comma 1, l. n. 69/2009, lapronuncia sulla giurisdizione resa dalle Sezioni Unite della Corte dicassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altroprocesso.La disposizione positivizza un principio, quello della cosiddettaefficacia panprocessuale delle pronunce sulla giurisdizione, che èSez. U – RG 15756/2025camera di consiglio 12.5.2026 3Numero registro generale 15756/2025Numero sezionale 199/2026Numero di raccolta generale 18625/2026Data pubblicazione 08/06/2026consolidato nella giurisprudenza della Corte di legittimità.In proposito, si è affermato che le sentenze sulla giurisdizionerese in sede di regolamento o di ricorso ordinario dalla S.C. ― cui, perla funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e dellacompetenza, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficaciaesterna (efficacia panprocessuale, appunto) ― producono effetti neisuccessivi giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto la medesimadomanda: ipotesi che ricorre anche quando, ferma l'identità dipersonae, causa petendi e petitum sostanziale, le domande sidistinguano unicamente in ragione del petitum formale (Cass. Sez. U.22 ottobre 2018, n. 26595; in senso conforme: Cass. 23 aprile 2019,n. 11161; Cass. 3 maggio 2022, n. 13991, non massimata in CED).Come è stato condivisibilmente osservato, la decisione delle SezioniUnite della S.C. sulla giurisdizione non è avulsa dal caso concreto,sicché se la statuizione si fonda sulla qualificazione del rapporto dedottoin giudizio e sugli accertamenti di fatto che hanno condotto ad essa,tale giudicato è inscindibile da detta qualificazione e, coprendo conefficacia panprocessuale la questione di giurisdizione rispetto al dedottoe al deducibile, non consente una diversa pronuncia sul punto (Cass.20 aprile 2021, n. 10412).3. — Dichiarata, dunque, la giurisdizione del giudice ordinario, lasentenza della Corte di appello di Napoli è cassata e le parti sonorimesse dinanzi alla detta Corte.4. — Non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese processuali,posto che nessuna delle parti ha preso posizione, in questa sede dilegittimità, sul conflitto sollevato dal TAR della Campania. Infatti, in casodi conflitto di giurisdizione, con riferimento all'attività processualedinanzi alla S.C. può dirsi vittoriosa, e ha pertanto diritto alla rifusionedelle spese, la parte che abbia preso posizione sull'esercizio del potereofficioso da parte del giudice e che, nel farlo, abbia sostenuto l'avvisopoi espresso dalle Sezioni Unite in sede di risoluzione del conflitto (Cass.Sez. U – RG 15756/2025camera di consiglio 12.5.2026 4Numero registro generale 15756/2025Numero sezionale 199/2026Numero di raccolta generale 18625/2026Data pubblicazione 08/06/2026Sez. U. 26 settembre 2018, n. 23143). P.Q.MLa Cortedichiara la giurisdizione del giudice ordinario e cassa la sentenzadella Corte di appello di Napoli n. 950/2022, avanti alla quale rimettele parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni UniteCivili, in data 12 maggio 2026.Il PresidenteRaffaele FrascaSez. U – RG 15756/2025camera di consiglio 12.5.2026 5