CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 21660/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te-contro[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coattaamministrativa in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dello Stato-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Roma n. cron. 219/2022 depositato il17/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5727/2022Numero sezionale 2281/2026Numero di raccolta generale 21660/2026Data pubblicazione 25/06/20261 Il Tribunale di Roma con l’impugnato decreto dichiarava inammissibile ilricorso ex art. 98, 99 e 209 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA]Riccardi avverso lo stato passivo dell’ [OSCURATO:PERSONA] alla Croce RossaItaliana in liquidazione coatta amministrativa redatto dal Commissarioliquidatore che aveva ammesso il credito dell’opponente al passivo delfallimento per la somma di € 11.562,19, a fronte del maggior creditorichiesto di € 69.373 fatto valere dal ricorrente per differenze retributive incollocazione privilegiata ex art. 2751, comma 1 bis n. 2, c.c.1.1 Rilevava il Tribunale capitolino che il ricorso in opposizione, depositatoin data 10/3/2019, era tardivo in quanto il Commissario liquidatore avevadepositato lo stato passivo in cancelleria in data 20/12/2018 e ne avevadato comunicazione a tutti i creditori il successivo 15/1/2019 e da taledata decorreva il termine di trenta giorni per proporre opposizione allostato passivo.1.2 Reputava il Tribunale che non aveva alcun valore ed efficacia giuridical’ulteriore comunicazione da parte del Commissario liquidatoredell’8/2/2019 al legale del creditore della copia conforme dello statopassivo e che era frutto di erronea interpretazione della norma da partedel commissario, l’avviso, contenuto nella comunicazione, che da quelladata sarebbero decorsi i termini previsti dall’art 98 l.fall.2 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione deldecreto affidato a tre motivi, illustrati con memoria ex art.380bis1 c.p.c.,la procedura ha svolto difese con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 12 Preleggi, dell’art. 116c.p.c. con conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 209 L. Fall.e dell’art. 17 D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito con Legge 17.12.2012 n.221, in relazione all’art. 360,comma 1 n. 3, c.p.c.; si sostiene che, ai finiNumero registro generale 5727/2022Numero sezionale 2281/2026Numero di raccolta generale 21660/2026Data pubblicazione 25/06/2026della valutazione della tempestività del ricorso per opposizione allo statopassivo, la comunicazione rilevante per il calcolo del termine dei trentagiorni di cui all’art. 99 l.fall non era quella del 15/1/2019, che si riferiva alprogetto di stato passivo ex art. 95 l.fall., con possibilità del creditore diproporre osservazioni, ma il successivo avviso, dell’8/2/2019 ( tra l’altronon ricevuto dal ricorrente) con il quale veniva trasmessa a ciascuncreditore copia conforme integrale dello stato passivo, come depositato incancelleria e reso esecutivo contenente espressa notizia che da tale datasarebbero decorsi i termini di cui all’art. 99 l.fall..1.1 Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 327c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere errato ilTribunale nel non applicare il termine semestrale di decadenza ex art. 327c.p.c dal momento che l’avviso di cui all’art 8/2/2019 non era statocomunicato alla destinataria1.2 Il terzo motivo oppone violazione e falsa applicazione degli artt. 99l.fall. in relazione all’art 360, comma 1 n.3 c.p.c. per aver dichiaratoerroneamente inammissibile il ricorso nonostante la mancatacomunicazione dell’avviso dell’8/2/2019.2 Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento comporta l’assorbimentodegli altri motivi.2.1 Questa Corte, in una vicenda del tutto sovrapponibile alla controversiain esame ha affermato quanto segue: «col deposito dello stato passivo gliinteressati recuperano la facoltà di rivolgersi al giudice, al fine di ottenerel'accertamento dei crediti (e degli eventuali privilegi) o delle preteserestitutorie che lamentano essere stati pretermessi, oppure al fine dicontestare l'ammissione di crediti (e di privilegi) o delle pretese altrui(Cass., sez. un., n. 25174/08); - l'art. 209, secondo comma, l. fall. èquindi teso a uniformare (col richiamo agli artt. 98, 99, 101 e 103),rispetto al fallimento, i procedimenti impugnatori, fungendo da cernieraper l’applicazione, nel procedimento di verifica dei crediti nella liquidazioneNumero registro generale 5727/2022Numero sezionale 2281/2026Numero di raccolta generale 21660/2026Data pubblicazione 25/06/2026coatta amministrativa, dei medesimi principi propri di quello fallimentare(Cass., sez. un., n. 13142/22); - la natura contenziosa del procedimentod’impugnazione implica l’attuazione del contraddittorio collettivo, esteso atutti i partecipanti, i quali, quindi, hanno interesse a conoscere non solol'esito della propria domanda, ma anche quello delle domande dei creditori(e ricorrenti) concorrenti, portatori di un diritto potenzialmente alternativoo limitativo rispetto a quello degli altri; - ed è per propiziarequest’attuazione, che il legislatore ha riformato l’art. 209 l.fall.,stabilendo, nel testo applicabile ratione temporis, che “Il commissariotrasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesanon sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificataai sensi dell'articolo 207, quarto comma”; - è quest’ultima notizia, infatti,che consente al singolo ricorrente di acquisire informazioni anche in ordinealle altre domande in funzione di una eventuale impugnazione del decretodi ammissione (Cass. n. 33622/21, punto 2.3.2); - per il profilo inquestione l’art. 209 è coerente con l’art. 97 l.fall., a norma del quale “Ilcuratore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello statopassivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti,informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancatoaccoglimento della domanda”; - è dunque il ricevimento di unacomunicazione così allestita che, in base alla combinazione degli artt. 99 e209 l. fall., fa scattare il decorso del termine di trenta giorni perl’impugnazione; sicché le esigenze di uniformità presidiate dall’art. 209l.fall., armoniche con la novella e dell’art. 97, e dell’art. 209 l.fall.,conducono a ritenere che sia la comunicazione del commissario corredatadell’elenco in questione a far decorrere il termine per l’instaurazione dellafase giurisdizionale; - erronea è quindi la statuizione del decretoimpugnato, che ha ridotto a comunicazione irrilevante la pec con la qualeil commissario ha trasmesso l’elenco dei crediti ammessi o respinti,ritenendo rilevante quella precedente, che dell’elenco non era corredata”Numero registro generale 5727/2022Numero sezionale 2281/2026Numero di raccolta generale 21660/2026Data pubblicazione 25/06/2026(cfr., in motivazione, Cass. n. 34821/2022 ripresa da Cass. nn. 9976,9980, 9992, 10002, 10003, 13058 ,13060 del 2026).2.2 Non vi sono ragioni per disattendere tali argomentazioni che valgonoquindi anche per la controversia posta allo scrutinio di questa Corte.Contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, anche a voler ritenereregolarmente effettuata comunicazione dello stato passivo in data8/2/2019 (circostanza accertata dal decreto impugnato ma contestata dalricorrente con il secondo e terzo motivo) l’opposizione era da considerarsitempestiva, in quanto depositata il 10/3/2019 entro il termine prescrittodall’art 98 l.fall. che, finanche decorrendo dall’8/2/2019, veniva a scaderelunedì 11/3/2019.3 Il ricorso va accolto con la cassazione del decreto impugnato e rinviodella causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione che si atterrà aiprincipi sopra riportati e provvederà alla regolazione delle spese delpresente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo motivo,cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Roma, indiversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spesedel presente giudizio.Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2026.Il Presidente