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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 34821/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28094-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatasi in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatasi in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lorappresenta e difende; -controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 07/10/2021; Ric. 2021 n. 28094 sez.

M1 -ud. 10-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - emerge dal decreto impugnato che [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa dell’Ente strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] depositato dal commissario liquidatore per ottenere l’ammissione, col privilegio generale rispettivamente ex art. 2751-bis n. 1 c.c. quanto alla sorta capitale e agli interessi relativi, ed ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., con riguardo alle spese legali e agli interessi relativi, dell’intero credito vantato, parte del quale era stata esclusa per mancanza di certificazione datoriale e altra parte ammessa in chirografo; - il Tribunale di Roma, a fronte de lla pec, risalente al 15 gennaio 2019, con la quale il commissario liquidatore aveva comunicato all’istante di aver depositato in cancelleria lo stato passivo e le aveva trasmesso la scheda relativa alla decisione assunta in relazione al credito dalla stessa vantato, ha dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, perché notificata in data 10 marzo 2019, oltre, quindi, il termine di trenta giorni dalla comunicazione; - al riguardo, ha affermato l’irrilevanza della successiva pec dell’8 febbraio 2019, con la quale il commissario aveva trasmesso alla creditrice copia conforme dello stato passivo integrale, dandole avviso che da questa seconda comunicazione sarebbero decorsi i termini previsti dagli artt. 98 e seguenti della legge fallimentare; Ric. 2021 n. 28094 sez.

M1 -ud. 10-11-2022 -3- - contro qu esto decreto propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui la liquidazione coatta amministrativa risponde con controricorso; - è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ex art. 380-bis, co. 1, cod. proc. civ; - entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi del secondo comma, ultima parte, del medesimo art. 380-bis.

Considerato che: - col primo e col secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché connessi, la ricorrente lamenta, rispettivamente, la violazione dell’art. 12 delle preleggi e dell’art. 116 c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 209 l. fall., e dell’art. 17 del d.l. n. 179/12, conv. con l. n. 221/12, là dove il Tribunale di Roma ha attribuito rilevanza, ai fini della decorrenza del termine per l’opposizione, a una comunicazione inefficace, perché priva dell’allegazione di copia dello stato passivo (primo motivo), e la violazione e falsa applicazione dell’art. 99 l.fall, perché il Tribunale di Roma ha fatto decorrere il termine d’impugnazione dalla mera conoscenza dell’avvenuto deposito dello stato passivo, e non già dalla comunicazione ex art. 97 l.fall. (secondo motivo); - la censura complessiva mente proposta è fondata; - col deposito dello stato passivo gli interessati recuperano la facoltà di rivolgersi al giudice, al fine di ottenere l'accertamento dei crediti (e degli eventuali privilegi) o delle pretese restitutorie che lamentano essere stati pretermessi, oppure al fine di contestare l'ammissione di crediti (e di privilegi) o delle pretese altrui (Cass., sez. un., n. 25174/08); Ric. 2021 n. 28094 sez.

M1 -ud. 10-11-2022 -4- - l'art. 209, secondo comma, l . fall. è quindi teso a uniformare (col richiamo agli artt. 98, 99, 101 e 103), rispetto al fallimento, i procedimenti impugnatori, fungendo da cerniera per l’applicazione, nel procedimento di verifica dei crediti nella liquidazione coatta amministrativa, dei medesimi principi propri di quello fallimentare (Cass., sez.un., n. 13142/22); - la natura contenziosa del procedimento d’impugnazione implica l’attuazione del contraddittorio collettivo, esteso a tutti i partecipanti, i quali, quindi, hanno interesse a conoscere non solo l'esito della propria domanda, ma anche quello delle domande dei creditori (e ricorrenti) concorrenti, portatori di un diritto potenzialmente alternativo o limitativo rispetto a quello degli altri; - ed è per propiziare quest’attuazione, che il legislatore ha riformato l’art. 209 l.fall., stabilendo, nel testo applicabile ratione temporis, che «Il commissariotrasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 207, quarto comma»; - è quest’ultima notizia, infatti, che consente al singolo ricorrente di acquisire informazioni anche in ordine alle altre domande in funzione di una eventuale impugnazione del decreto di ammissione (Cass. n. 33622/21, punto 2.3.2); - per il profil o in questione l’art. 209 è coerente con l’art. 97 l.fall., a norma del quale «Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i Ric. 2021 n. 28094 sez.

M1 -ud. 10-11-2022 -5- ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda»; - è dunque il ricevimento di una comunicazione così allestita che, in base alla combinazione degli artt. 99 e 209 l. fall., fa scattare il decorso del termine di trenta giorni per l’impugnazione; sicché le esigenze di uniformità presidiate dall’art. 209 l.fall., armoniche con la novella e dell’art. 97, e dell’art. 209 l.fall., conducono a ritenere che sia la comunicazione del commissario corredata dell’elenco in questione a far decorrere il termine per l’instaurazione della fase giurisdizionale; - erronea è quindi la statuizione del decreto impugnato, che ha ridotto a comunicazione irrilevante la pec con la quale il commissario ha trasmesso l’elenco dei crediti ammessi o respinti, ritenendo rilevante quella precedente, che dell’elenco non era corredata; - il ricorso va in conseguenza accolto, poiché l’opposizione è tempestiva rispetto alla comunicazione completa del commissario; - segue la cassazione del decreto, con rinvio al tribunale di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

Per questi motivi La Corte accoglie il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28094-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatasi in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatasi in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lorappresenta e difende; -controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 07/10/2021; Ric. 2021 n. 28094 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - emerge dal decreto impugnato che [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa dell’Ente strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] depositato dal commissario liquidatore per ottenere l’ammissione, col privilegio generale rispettivamente ex art. 2751-bis n. 1 c.c. quanto alla sorta capitale e agli interessi relativi, ed ex art. 2751-bis, n. 2, c.c., con riguardo alle spese legali e agli interessi relativi, dell’intero credito vantato, parte del quale era stata esclusa per mancanza di certificazione datoriale e altra parte ammessa in chirografo; - il Tribunale di Roma, a fronte de lla pec, risalente al 15 gennaio 2019, con la quale il commissario liquidatore aveva comunicato all’istante di aver depositato in cancelleria lo stato passivo e le aveva trasmesso la scheda relativa alla decisione assunta in relazione al credito dalla stessa vantato, ha dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, perché notificata in data 10 marzo 2019, oltre, quindi, il termine di trenta giorni dalla comunicazione; - al riguardo, ha affermato l’irrilevanza della successiva pec dell’8 febbraio 2019, con la quale il commissario aveva trasmesso alla creditrice copia conforme dello stato passivo integrale, dandole avviso che da questa seconda comunicazione sarebbero decorsi i termini previsti dagli artt. 98 e seguenti della legge fallimentare; Ric. 2021 n. 28094 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -3- - contro qu esto decreto propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui la liquidazione coatta amministrativa risponde con controricorso; - è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ex art. 380-bis, co. 1, cod. proc. civ; - entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi del secondo comma, ultima parte, del medesimo art. 380-bis. Considerato che: - col primo e col secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente, perché connessi, la ricorrente lamenta, rispettivamente, la violazione dell’art. 12 delle preleggi e dell’art. 116 c.p.c., nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 209 l. fall., e dell’art. 17 del d.l. n. 179/12, conv. con l. n. 221/12, là dove il Tribunale di Roma ha attribuito rilevanza, ai fini della decorrenza del termine per l’opposizione, a una comunicazione inefficace, perché priva dell’allegazione di copia dello stato passivo (primo motivo), e la violazione e falsa applicazione dell’art. 99 l.fall, perché il Tribunale di Roma ha fatto decorrere il termine d’impugnazione dalla mera conoscenza dell’avvenuto deposito dello stato passivo, e non già dalla comunicazione ex art. 97 l.fall. (secondo motivo); - la censura complessiva mente proposta è fondata; - col deposito dello stato passivo gli interessati recuperano la facoltà di rivolgersi al giudice, al fine di ottenere l'accertamento dei crediti (e degli eventuali privilegi) o delle pretese restitutorie che lamentano essere stati pretermessi, oppure al fine di contestare l'ammissione di crediti (e di privilegi) o delle pretese altrui (Cass., sez. un., n. 25174/08); Ric. 2021 n. 28094 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -4- - l'art. 209, secondo comma, l . fall. è quindi teso a uniformare (col richiamo agli artt. 98, 99, 101 e 103), rispetto al fallimento, i procedimenti impugnatori, fungendo da cerniera per l’applicazione, nel procedimento di verifica dei crediti nella liquidazione coatta amministrativa, dei medesimi principi propri di quello fallimentare (Cass., sez.un., n. 13142/22); - la natura contenziosa del procedimento d’impugnazione implica l’attuazione del contraddittorio collettivo, esteso a tutti i partecipanti, i quali, quindi, hanno interesse a conoscere non solo l'esito della propria domanda, ma anche quello delle domande dei creditori (e ricorrenti) concorrenti, portatori di un diritto potenzialmente alternativo o limitativo rispetto a quello degli altri; - ed è per propiziare quest’attuazione, che il legislatore ha riformato l’art. 209 l.fall., stabilendo, nel testo applicabile ratione temporis, che «Il commissariotrasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 207, quarto comma»; - è quest’ultima notizia, infatti, che consente al singolo ricorrente di acquisire informazioni anche in ordine alle altre domande in funzione di una eventuale impugnazione del decreto di ammissione (Cass. n. 33622/21, punto 2.3.2); - per il profil o in questione l’art. 209 è coerente con l’art. 97 l.fall., a norma del quale «Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i Ric. 2021 n. 28094 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -5- ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda»; - è dunque il ricevimento di una comunicazione così allestita che, in base alla combinazione degli artt. 99 e 209 l. fall., fa scattare il decorso del termine di trenta giorni per l’impugnazione; sicché le esigenze di uniformità presidiate dall’art. 209 l.fall., armoniche con la novella e dell’art. 97, e dell’art. 209 l.fall., conducono a ritenere che sia la comunicazione del commissario corredata dell’elenco in questione a far decorrere il termine per l’instaurazione della fase giurisdizionale; - erronea è quindi la statuizione del decreto impugnato, che ha ridotto a comunicazione irrilevante la pec con la quale il commissario ha trasmesso l’elenco dei crediti ammessi o respinti, ritenendo rilevante quella precedente, che dell’elenco non era corredata; - il ricorso va in conseguenza accolto, poiché l’opposizione è tempestiva rispetto alla comunicazione completa del commissario; - segue la cassazione del decreto, con rinvio al tribunale di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio. Per questi motivi La Corte accoglie il ricorso