CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 09980/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SSU (cod.fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE];pec "[OSCURATO:EMAIL]"; [OSCURATO:TELEFONO]) e SavinaBOMBOI (cod.fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec“[OSCURATO:EMAIL]”; [OSCURATO:TELEFONO]), edelettivamente domiciliato presso gli stessi, nel loro studio in Roma, ViaCrescenzio n. 58, per procura in attiricorrentecontroEnte strumentale alla [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione CoattaAmministrativa, in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro-tempore [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], quale successore a far data dal 01/01/2016 della Croce RossaItaliana ex D. Lgs. n. 178/12, rappresentata e difesa ex lege dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], presso i cui uffici in Roma, via deiNumero registro generale 8146/2024Numero sezionale 1354/2026Numero di raccolta generale 9980/2026Data pubblicazione 17/04/2026Portoghesi 12 è domiciliata (PEC: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO])- controricorrente -avverso il decreto ex art. 99 l.f. del Tribunale di Roma pubblicato ecomunicato in data 22.2.2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25.3.2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Roma - decidendo sull’opposizioneallo stato passivo presentata da Paolo GIUSTI, nei confronti dell’Entestrumentale alla [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] - ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardiva proposizionedello stesso.2. Con istanza inviata in data 27 settembre 2017 l’avv.to [OSCURATO:PERSONA] chiesto, quale procuratore costituito di [OSCURATO:PERSONA], di essere ammessoallo stato passivo della L.C.A. dell’E.S.A.C.R.I per l’importo complessivo di €142.683,24, in privilegio ex art. 2751bis, n. 1, c.p.c. di cui: - € 134.822,10 atitolo di sorte liquidata nel D.I. n. 505/2016 emesso dal Tribunale di Venezia,confermato con la sentenza n. 434/2017; - € 5.365,92 a titolo di spese legaliliquidate nella sentenza n. 260/2016 del Tribunale di Venezia; - € 2.495,22 atitolo di spese legali liquidate dal Tribunale di Venezia con la sentenza n.434/17.2. Con PEC del 15 gennaio 2019 e 8 febbraio 2019, inviata al solo ricorrentee non al difensore costituito, il [OSCURATO:PERSONA] comunicaval’avvenuto deposito dello stato passivo, nell’ambito del quale il creditorisultava ammesso per il minor importo di € 97.144,65, con riserva in attesadella sentenza della Corte dei Conti.3. Con ricorso depositato in data 9 marzo 2019 [OSCURATO:PERSONA] proponevaopposizione allo stato passivo.4. Il Tribunale ha osservato, per quanto qui ancora di interesse, che: (i)risultava non contestato e documentalmente provato che il Commissarioliquidatore dell’E.S.A.C.R.I. avesse inviato all’indirizzo PECNumero registro generale 8146/2024Numero sezionale 1354/2026Numero di raccolta generale 9980/2026Data pubblicazione 17/04/[OSCURATO:EMAIL] la seguente comunicazione: “Il commissarioliquidatore, nel comunicare di aver depositato in data 20/12/2018 lo statopassivo recante l'elenco dei crediti ammessi o respinti, presso la sezionefallimentare del tribunale di Roma, trasmette in allegato la scheda con ilcredito riguardante la S.V., ferma restando la possibilità di accedere con leproprie credenziali al portale [OSCURATO:PERSONA] della presente procedura secondo lemodalità già inviate”; (ii) ai sensi del secondo comma dell'articolo 209 dellal.f., le impugnazioni, le domande tardive e le domande di rivendica e direstituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti algiudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissarioliquidatore ”; (iii) non v’era dubbio, pertanto, a mente di quanto dispostodal citato art. 209 e preso atto della trasmissione del provvedimento relativoall’istanza di ammissione del credito, che il termine fosse decorso da talecomunicazione; (iv) premesso che, ai fini della partecipazione alprocedimento di verifica dello stato passivo non è necessaria la difesa tecnicapotendo il creditore formulare le proprie istanze ed osservazionipersonalmente, se era vero che nell’istanza con cui il Giusti aveva chiesto diessere ammesso allo stato passivo egli aveva indicato come unico indirizzo diposta elettronica certificata cui inviare le comunicazioni quello del legalecostituito, era pur vero che, con comunicazione del 5 marzo 2018 sottoscrittadal solo [OSCURATO:PERSONA] ed inviata dall’indirizzo PEC dell’avv.to Squillace, il Giustiaveva dichiarato di voler ricevere ogni comunicazione presso l’indirizzo diposta elettronica certificata dell’avv.to Squillace “oppure presso l’indirizzoPEC del sottoscritto (PEC: [OSCURATO:EMAIL])”: indirizzo al quale,per l’appunto, era stata inviata la comunicazione certamente ricevuta dalricorrente; (v) neanche emergeva che, nella prima difesa utile successiva alrilievo compiuto dal Tribunale, il difensore costituito avesse proposto istanzadi rimessione in termini.5. Il decreto, pubblicato il 22.2.2024, è stato impugnato da GIUSTI Paolo conricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui l’Ente strumentale alla CroceRossa Italiana in [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso.Numero registro generale 8146/2024Numero sezionale 1354/2026Numero di raccolta generale 9980/2026Data pubblicazione 17/04/2026Il P.G. ha depositato memoria, con la quale ha chiesto l’accoglimento delricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 99 l.f. con riferimento alsuccessivo art. 209, per avere il Tribunale ritenuto che il termine perl’opposizione allo stato passivo decorresse dalla data in cui il creditore(attuale ricorrente) aveva ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] lacomunicazione di avvenuto deposito dello stato passivo (in effetti, di unprogetto di stato passivo) senza trasmissione dell’elenco dei crediti ammessi(bensì solo di una scheda riguardante la sua posizione).2. Con il secondo mezzo si deduce la violazione, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ. e in via subordinata, degli artt. 1362, 1363, 1366e 1369 cod. civ., in relazione all’art. 1324 cod. civ., per avere il Tribunaleil significato di comunicazione di deposito dello stato passivo (anziché di un“progetto di stato passivo”) sulla base di una lettura solo parziale del testo,e, conseguentemente, con riferimento alle proposizioni non lette, in contrastocon il significato letterale delle stesse, senza tener conto del comportamentosuccessivo tenuto dal dichiarante; in contrasto, inoltre, con la finalità che lalegge attribuisce alla comunicazione ex art. 209 l.f. e con il principio di buonafede.3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, in viasubordinata - ove si ritenga insanabile la contraddittorietà tra le varieproposizioni contenute nella comunicazione datata 15.1.2019 –, perviolazione degli artt. 1346, 1418 e 1421 cod. civ., per non avere il Tribunalerilevato la nullità della stessa per indeterminatezza/indeterminabilitàdell’oggetto e, conseguentemente, la sua inidoneità a far decorrere il terminedi cui all’art. 99 l.f. per proporre opposizione allo stato passivo, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..4.1 Il tre motivi – che possono trovare una trattazione unitaria – sono fondati.Soccorrono per l’accoglimento dei predetti motivi le condivisibili osservazionisvolte da questa Corte in un precedente reso in termini sulla medesimaNumero registro generale 8146/2024Numero sezionale 1354/2026Numero di raccolta generale 9980/2026Data pubblicazione 17/04/2026questione oggi di nuovo al vaglio di questo giudice di legittimità (Cass. n.34821/2022).E’ stato affermato nell’arresto da ultimo osservato, con argomentazioni cheanche questo Collegio condivide e fa proprie, che: “col deposito dello statopassivo gli interessati recuperano la facoltà di rivolgersi al giudice, al fine diottenere l'accertamento dei crediti (e degli eventuali privilegi) o delle preteserestitutorie che lamentano essere stati pretermessi, oppure al fine dicontestare l'ammissione di crediti (e di privilegi) o delle pretese altrui (Cass.,sez. un., n. 25174/08); - l'art. 209, secondo comma, l. fall. è quindi teso auniformare (col richiamo agli artt. 98, 99, 101 e 103), rispetto al fallimento,i procedimenti impugnatori, fungendo da cerniera per l’applicazione, nelprocedimento di verifica dei crediti nella liquidazione coatta amministrativa,dei medesimi principi propri di quello fallimentare (Cass., sez. un., n.13142/22); - la natura contenziosa del procedimento d’impugnazione implical’attuazione del contraddittorio collettivo, esteso a tutti i partecipanti, i quali,quindi, hanno interesse a conoscere non solo l'esito della propria domanda,ma anche quello delle domande dei creditori (e ricorrenti) concorrenti,portatori di un diritto potenzialmente alternativo o limitativo rispetto a quellodegli altri; - ed è per propiziare quest’attuazione, che il legislatore hariformato l’art. 209 l.fall., stabilendo, nel testo applicabile ratione temporis,che «Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a colorola cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronicacertificata ai sensi dell'articolo 207, quarto comma»; - è quest’ultima notizia,infatti, che consente al singolo ricorrente di acquisire informazioni anche inordine alle altre domande in funzione di una eventuale impugnazione deldecreto di ammissione (Cass. n. 33622/21, punto 2.3.2); - per il profilo inquestione l’art. 209 è coerente con l’art. 97 l.fall., a norma del quale «Ilcuratore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello statopassivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti,informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancatoaccoglimento della domanda»; - è dunque il ricevimento di unacomunicazione così allestita che, in base alla combinazione degli artt. 99 e209 l. fall., fa scattare il decorso del termine di trenta giorni perNumero registro generale 8146/2024Numero sezionale 1354/2026Numero di raccolta generale 9980/2026Data pubblicazione 17/04/2026l’impugnazione; sicché le esigenze di uniformità presidiate dall’art. 209 l.fall.,armoniche con la novella e dell’art. 97, e dell’art. 209 l.fall., conducono aritenere che sia la comunicazione del commissario corredata dell’elenco inquestione a far decorrere il termine per l’instaurazione della fasegiurisdizionale; - erronea è quindi la statuizione del decreto impugnato, cheha ridotto a comunicazione irrilevante la pec con la quale il commissario hatrasmesso l’elenco dei crediti ammessi o respinti, ritenendo rilevante quellaprecedente, che dell’elenco non era corredata” (così, verbatim, Cass. n.34821/2022, cit. supra).Ne consegue l’accoglimento del ricorso, poiché l’opposizione era tempestivarispetto alla comunicazione completa del commissario liquidatore.Da quanto sopra illustrato discende la cassazione del decreto, con rinvio alTribunale di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione dellespese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 25.3.2026Il Presidente