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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 09976/2026

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0495, associazione con sedein [OSCURATO:PERSONA] (LI), [OSCURATO:PERSONA] 1/A, in persona del Presidente e legalerappresentante pro-tempore, [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

BRSTLI50L11C0415Z),rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 61H06H501U) del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Alliegro, con studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 32 (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 70S08 G793B),giusta procura allegata in atti.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONECOATTA AMMINISTRATIVA, (di eseguito anche denominato “ESACRI”) consede in [OSCURATO:PERSONA], 17 - 00187 ROMA, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] (PEC:Numero registro generale 8019/2024Numero sezionale 1353/2026Numero di raccolta generale 9976/2026Data pubblicazione 17/04/[OSCURATO:EMAIL]), rappresentato e difeso ex lege dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], presso i cui uffici in Roma, Via deiPortoghesi 12 è domiciliata, PEC: [OSCURATO:EMAIL];[OSCURATO:EMAIL].it- resistente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PARTITA_IVA], con sede in [OSCURATO:PERSONA] Ramazzini31, Roma (RM), in persona del legale rappresentante pro tempore.- intimata -avverso il decreto n. cronol. 660/2024 del 9.03.2024 emesso dal Tribunale diRoma;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/3/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.

Con il decreto impugnato il Tribunale di Roma – decidendo sull’opposizioneallo stato passivo proposta da [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] diDONORATICO, contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – ha dichiarato inammissibilel’impugnazione.2.

Con ricorso ex artt. 209 e 98-99 l.f., iscritto in data 8 marzo 2019 al n.

RG16783/2019, l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiesto infatti di essere ammessa al passivo della procedura di liquidazionecoatta amministrativa dell’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] perl’ulteriore credito di € 135.855,48, di cui € 130.000,00 quale importoanticipato da CRI Donoratico all’[OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto di un terrenoedificabile sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] ed € 5.855,48 a titolo diimporto giacente sul conto di tesoreria intestato fino al 31.12.2013 alComitato locale di Donoratico e portato in compensazione ex art. 56 l.f. dallaliquidatela in sede di verifica.Numero registro generale 8019/2024Numero sezionale 1353/2026Numero di raccolta generale 9976/2026Data pubblicazione 17/04/20264.

Il Tribunale - per quanto qui ancora rileva e come già sopra accennato -ha ritenuto tuttavia l’opposizione inammissibile.4.1 Ha osservato, in particolare, che, sulla base di quanto emergeva daglicon PEC del 15 gennaio 2019 e che pertanto il ricorso ex art. 98 l.f. di cui sichiedeva la decisione era da ritenersi tardivo, in quanto depositato incancelleria solo in data 8 marzo 2019.4.2 Il Tribunale di Roma ha infatti premesso che: - parte opponente avevadedotto di aver ricevuto in data 8 febbraio 2019 da parte del commissarioliquidatore la precedente comunicazione di avvenuto deposito, in data 20dicembre 2019, dello stato passivo in cancelleria; - la comunicazione dell’8febbraio 2019 nell’oggetto richiamava espressamente la precedentecomunicazione del 15 gennaio 2019 con la quale il commissario aveva datoavviso del deposito dello stato passivo; - detta comunicazione del 15 gennaio2019 risultava allegata alla memoria di costituzione della parte opposta; - eradunque con la pec del 15 gennaio 2019 che il commissario liquidatore avevacomunicato all’opponente di avere depositato in cancelleria, in data 20dicembre 2018, lo stato passivo ed di aver trasmesso, in allegato, la schedarelativa alla decisione assunta quanto al credito dallo stesso vantato, dandoavviso che, ai sensi del secondo comma dell’art. 209 l.f., le impugnazionisarebbero state regolate dagli artt. 98 e 99 l.f..4.3 Hanno dunque osservato i giudici dell’opposizione che, ai sensi dell’art.209, 1° e 2° comma, l.f., con il deposito in cancelleria lo stato passivopredisposto dal commissario liquidatore era diventato esecutivo e potevaessere impugnato con le forme e nei termini previsti dagli artt. 98 e 99 dellastessa legge; hanno evidenziato che tale ultima norma prevede che leopposizioni allo stato passivo divenuto esecutivo devono proporsi entro trentagiorni dalla comunicazione dell’elenco dei crediti ammessi o respinti.4.4 Ha aggiunto il Tribunale che, in questo senso, il riferimento della pec del15 gennaio 2019 alla “facoltà di presentare osservazioni, istanze o documentiintegrativi in ordine alle decisioni assunte dal commissario liquidatore, ancheal fine di prevenire un eventuale contenzioso giudiziario” dovesse imputarsiad un’erronea interpretazione della legge da parte dello stesso commissarioNumero registro generale 8019/2024Numero sezionale 1353/2026Numero di raccolta generale 9976/2026Data pubblicazione 17/04/2026liquidatore, atteso che con il deposito in cancelleria lo stato passivo divieneesecutivo e, dunque, non può essere modificato se non con gli strumenti enei termini previsti dall’art. 98, 2°, 3° e 4° comma, l.f., rimanendo salvosoltanto il potere di correzione degli errori materiali di cui all’ultimo commadello stesso articolo.4.5 Il Tribunale ha altresì osservato che, sebbene con pec dell’8 febbraio 2019il commissario liquidatore, facendo seguito alla comunicazione ex art. 209 l.f.già inviata via pec (in data 15 gennaio 2019) avesse trasmesso copiaconforme dello stato passivo integrale, dando avviso che da talecomunicazione sarebbero decorsi i termini previsti dagli artt. 98 e seguentil.f., tuttavia anche tale ultima indicazione doveva imputarsi a quell’errore diinterpretazione della legge di cui si era detto, atteso che i termini per leimpugnazioni dello stato passivo decorrono dalla comunicazione del depositoin cancelleria ex art. 209 l.f. e non possono essere differiti o prorogati dalcommissario liquidatore in virtù della successiva comunicazione diintegrazioni o modifiche, peraltro illegittime.4.6 Sulla scorta di tali argomentazioni il Tribunale perveniva ad unadeclaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto presentato oltre iltermine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del deposito incancelleria dello stato passivo.5.

Il decreto, pubblicato il 9 marzo 2024, è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] di DONORATICO con ricorso per cassazione,affidato a quattro motivi, cui l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha resistito conmemoria di costituzione in giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIVOLONTARIATO è rimasta intimata.La Procura generale, nella persona del Sostituto procuratore Anna MariaSoldi, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiestol’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 8019/2024Numero sezionale 1353/2026Numero di raccolta generale 9976/2026Data pubblicazione 17/04/20261.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la “violazione e falsa applicazione del combinato dispostodegli artt. 97, 98, 99 e 209 l. fall. (r.d. 267/1942) – errata individuazione deldies a quo di decorso del termine di 30 giorni per l’impugnazione dello statopassivo relativo a procedura di liquidazione coatta amministrativa”.1.1 Sostiene la ricorrente che il Tribunale con l’impugnato decreto abbiadichiarato l’inammissibilità dell’opposizione allo stato passivo per ritenuta“tardività del ricorso”, ritenendo che il termine di impugnazione decorresseda una comunicazione del commissario liquidatore (prot.

ESACRI n. 0000759del 15.01.2019) che invero: a) difettava di prova dell’avvenuta notifica allaricorrente; b) risultava priva dell’allegato elenco dei creditori ammessi orespinti; c) era stata espressamente disattesa, sostituita ed integrata daESACRI nella comunicazione (prot.

ESACRI n. 0002587) dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] cheindicava espressamente il decorso del termine di impugnazione dallamedesima posteriore comunicazione.1.3 Si evidenzia ancora che il ricorso in opposizione allo stato passivo sidoveva ritenere tempestivamente proposto entro il termine di trenta giornidall’effettivo ricevimento della vera comunicazione rituale ex art 209 l.f., ecioè la seconda ed unica comunicazione ricevuta in data 8.2.2019, in quanto:i) effettivamente ricevuta; ii) rituale, recando in allegato l’elenco creditori erelativo piano di riparto.2.

Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., la “nullità dell’impugnata ordinanza e/o del procedimento perviolazione e falsa applicazione della norma processuale dettata dall’artt. 115c.p.c. (disponibilità delle prove)”, sul rilievo che il Tribunale nell’impugnatodecreto abbia omesso di considerare il difetto di prova ex adverso dellaavvenuta notificazione ad essa ricorrente della comunicazione delcommissario liquidatore del 15.1.2019 (prot.

ESACRI n. 0000759), da cui ilTribunale di Roma ha - illegittimamente - fatto decorrere il termine di trentagiorni per l’opposizione allo stato passivo.

Aggiunge che l’impugnato decretorisultava emesso sulla base di un fatto assolutamente non provato, inviolazione e falsa applicazione dell’art. 115, primo comma, c.p.c., dettato inrelazione al principio di disponibilità delle prove.Numero registro generale 8019/2024Numero sezionale 1353/2026Numero di raccolta generale 9976/2026Data pubblicazione 17/04/20263.

Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., per “violazione e falsa applicazione degli artt.101 c.p.c., 111 cost., 24 cost. – violazione/falsa applicazione del principio delcontraddittorio; violazione del diritto di difesa”.3.1 Aggiunge ancora la ricorrente che l’asserita “tardività” del ricorsointerposto da CRI Donoratico avverso lo stato passivo di ESACRI era statadichiarata sulla base di una circostanza di fatto (ovverosia l’avvenuta notificadella comunicazione prot.

ESACRI n. 0000759 del 15.1.2019) non solo nonprovata in giudizio, ma nemmeno contestata ed eccepita da ESACRI.

Con laconseguenza - precisa la società ricorrente - che l’impugnato decreto sarebbeincorso anche in un’ultrapetizione e in una violazione e falsa applicazione delprincipio del contraddittorio (artt. 101 c.p.c., 111 Cost.), nonché in violazionedel diritto di difesa ex art. 24 Cost..4.

Col quarto mezzo si denuncia “in relazione all’art. 360, c. 1 n. 5 c.p.c. –omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione trale parti – sussistenza del diritto della ricorrente di essere ammessa allo statopassivo di LCA di ESACRI per l’ulteriore credito di € 135.855,48”, sul rilievoche l’impugnato decreto, inoltre, abbia omesso di pronunciarsi circa un fattodecisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in quanto ha omessola decisione sulla domanda di merito formulata dalla ricorrente volta adottenere l’ammissione al passivo del proprio ulteriore credito di € 135.855,48.4.1 Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento determina l’assorbimentoanche dei due successivi motivi.Soccorrono per l’accoglimento del predetto motivo le condivisibili osservazionisvolte da questa Corte in un precedente reso in termini sulla medesimaquestione oggi di nuovo al vaglio di questo giudice di legittimità (cfr. Cass. n.34821/2022).E’ stato affermato nell’arresto da ultimo osservato, con argomentazioni cheanche questo Collegio condivide e fa proprie, che: “col deposito dello statopassivo gli interessati recuperano la facoltà di rivolgersi al giudice, al fine diottenere l'accertamento dei crediti (e degli eventuali privilegi) o delle preteserestitutorie che lamentano essere stati pretermessi, oppure al fine dicontestare l'ammissione di crediti (e di privilegi) o delle pretese altrui (Cass.,Numero registro generale 8019/2024Numero sezionale 1353/2026Numero di raccolta generale 9976/2026Data pubblicazione 17/04/2026sez. un., n. 25174/08); - l'art. 209, secondo comma, l. fall. è quindi teso auniformare (col richiamo agli artt. 98, 99, 101 e 103), rispetto al fallimento,i procedimenti impugnatori, fungendo da cerniera per l’applicazione, nelprocedimento di verifica dei crediti nella liquidazione coatta amministrativa,dei medesimi principi propri di quello fallimentare (Cass., sez. un., n.13142/22); - la natura contenziosa del procedimento d’impugnazione implical’attuazione del contraddittorio collettivo, esteso a tutti i partecipanti, i quali,quindi, hanno interesse a conoscere non solo l'esito della propria domanda,ma anche quello delle domande dei creditori (e ricorrenti) concorrenti,portatori di un diritto potenzialmente alternativo o limitativo rispetto a quellodegli altri; - ed è per propiziare quest’attuazione, che il legislatore hariformato l’art. 209 l.fall., stabilendo, nel testo applicabile ratione temporis,che «Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a colorola cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronicacertificata ai sensi dell'articolo 207, quarto comma»; - è quest’ultima notizia,infatti, che consente al singolo ricorrente di acquisire informazioni anche inordine alle altre domande in funzione di una eventuale impugnazione deldecreto di ammissione (Cass. n. 33622/21, punto 2.3.2); - per il profilo inquestione l’art. 209 è coerente con l’art. 97 l.fall., a norma del quale «Ilcuratore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello statopassivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti,informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancatoaccoglimento della domanda»; - è dunque il ricevimento di unacomunicazione così allestita che, in base alla combinazione degli artt. 99 e209 l. fall., fa scattare il decorso del termine di trenta giorni perl’impugnazione; sicché le esigenze di uniformità presidiate dall’art. 209 l.fall.,armoniche con la novella e dell’art. 97, e dell’art. 209 l.fall., conducono aritenere che sia la comunicazione del commissario corredata dell’elenco inquestione a far decorrere il termine per l’instaurazione della fasegiurisdizionale; - erronea è quindi la statuizione del decreto impugnato, cheha ridotto a comunicazione irrilevante la pec con la quale il commissario hatrasmesso l’elenco dei crediti ammessi o respinti, ritenendo rilevante quellaNumero registro generale 8019/2024Numero sezionale 1353/2026Numero di raccolta generale 9976/2026Data pubblicazione 17/04/2026precedente, che dell’elenco non era corredata” (così, verbatim, Cass. n.34821/2022, cit. supra).Ne consegue l’accoglimento del primo motivo di ricorso, poiché l’opposizioneera tempestiva rispetto alla comunicazione completa del commissarioliquidatore.4.2 Il quarto motivo è invece inammissibile perché propone l’esame diquestioni che erano state ritenute dal giudice a quo assorbite in seguito alladeclaratoria di inammissibilità dell’opposizione (Cass. Sez. 5, sentenza n.23558 del 05/11/2014; Sez. 1, Ordinanza n. 19442 del 16/06/2022).Da quanto sopra esposto discende la cassazione del decreto impugato, conrinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per la regolazionedelle spese del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo eterzo motivo, dichiara inammissibile il quarto motivo, cassa il decretoimpugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alTribunale di Roma in diversa composizione.Così deciso in Roma, il 25.3.2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0495, associazione con sedein [OSCURATO:PERSONA] (LI), [OSCURATO:PERSONA] 1/A, in persona del Presidente e legalerappresentante pro-tempore, [OSCURATO:PERSONA] (C.F. BRSTLI50L11C0415Z),rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 61H06H501U) del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Alliegro, con studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 32 (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 70S08 G793B),giusta procura allegata in atti.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONECOATTA AMMINISTRATIVA, (di eseguito anche denominato “ESACRI”) consede in [OSCURATO:PERSONA], 17 - 00187 ROMA, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] (PEC:Numero registro generale 8019/2024Numero sezionale 1353/2026Numero di raccolta generale 9976/2026Data pubblicazione 17/04/[OSCURATO:EMAIL]), rappresentato e difeso ex lege dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], presso i cui uffici in Roma, Via deiPortoghesi 12 è domiciliata, PEC: [OSCURATO:EMAIL];[OSCURATO:EMAIL].it- resistente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PARTITA_IVA], con sede in [OSCURATO:PERSONA] Ramazzini31, Roma (RM), in persona del legale rappresentante pro tempore.- intimata -avverso il decreto n. cronol. 660/2024 del 9.03.2024 emesso dal Tribunale diRoma;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/3/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Roma – decidendo sull’opposizioneallo stato passivo proposta da [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] diDONORATICO, contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – ha dichiarato inammissibilel’impugnazione.2. Con ricorso ex artt. 209 e 98-99 l.f., iscritto in data 8 marzo 2019 al n. RG16783/2019, l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiesto infatti di essere ammessa al passivo della procedura di liquidazionecoatta amministrativa dell’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] perl’ulteriore credito di € 135.855,48, di cui € 130.000,00 quale importoanticipato da CRI Donoratico all’[OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto di un terrenoedificabile sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] ed € 5.855,48 a titolo diimporto giacente sul conto di tesoreria intestato fino al 31.12.2013 alComitato locale di Donoratico e portato in compensazione ex art. 56 l.f. dallaliquidatela in sede di verifica.Numero registro generale 8019/2024Numero sezionale 1353/2026Numero di raccolta generale 9976/2026Data pubblicazione 17/04/20264. Il Tribunale - per quanto qui ancora rileva e come già sopra accennato -ha ritenuto tuttavia l’opposizione inammissibile.4.1 Ha osservato, in particolare, che, sulla base di quanto emergeva daglicon PEC del 15 gennaio 2019 e che pertanto il ricorso ex art. 98 l.f. di cui sichiedeva la decisione era da ritenersi tardivo, in quanto depositato incancelleria solo in data 8 marzo 2019.4.2 Il Tribunale di Roma ha infatti premesso che: - parte opponente avevadedotto di aver ricevuto in data 8 febbraio 2019 da parte del commissarioliquidatore la precedente comunicazione di avvenuto deposito, in data 20dicembre 2019, dello stato passivo in cancelleria; - la comunicazione dell’8febbraio 2019 nell’oggetto richiamava espressamente la precedentecomunicazione del 15 gennaio 2019 con la quale il commissario aveva datoavviso del deposito dello stato passivo; - detta comunicazione del 15 gennaio2019 risultava allegata alla memoria di costituzione della parte opposta; - eradunque con la pec del 15 gennaio 2019 che il commissario liquidatore avevacomunicato all’opponente di avere depositato in cancelleria, in data 20dicembre 2018, lo stato passivo ed di aver trasmesso, in allegato, la schedarelativa alla decisione assunta quanto al credito dallo stesso vantato, dandoavviso che, ai sensi del secondo comma dell’art. 209 l.f., le impugnazionisarebbero state regolate dagli artt. 98 e 99 l.f..4.3 Hanno dunque osservato i giudici dell’opposizione che, ai sensi dell’art.209, 1° e 2° comma, l.f., con il deposito in cancelleria lo stato passivopredisposto dal commissario liquidatore era diventato esecutivo e potevaessere impugnato con le forme e nei termini previsti dagli artt. 98 e 99 dellastessa legge; hanno evidenziato che tale ultima norma prevede che leopposizioni allo stato passivo divenuto esecutivo devono proporsi entro trentagiorni dalla comunicazione dell’elenco dei crediti ammessi o respinti.4.4 Ha aggiunto il Tribunale che, in questo senso, il riferimento della pec del15 gennaio 2019 alla “facoltà di presentare osservazioni, istanze o documentiintegrativi in ordine alle decisioni assunte dal commissario liquidatore, ancheal fine di prevenire un eventuale contenzioso giudiziario” dovesse imputarsiad un’erronea interpretazione della legge da parte dello stesso commissarioNumero registro generale 8019/2024Numero sezionale 1353/2026Numero di raccolta generale 9976/2026Data pubblicazione 17/04/2026liquidatore, atteso che con il deposito in cancelleria lo stato passivo divieneesecutivo e, dunque, non può essere modificato se non con gli strumenti enei termini previsti dall’art. 98, 2°, 3° e 4° comma, l.f., rimanendo salvosoltanto il potere di correzione degli errori materiali di cui all’ultimo commadello stesso articolo.4.5 Il Tribunale ha altresì osservato che, sebbene con pec dell’8 febbraio 2019il commissario liquidatore, facendo seguito alla comunicazione ex art. 209 l.f.già inviata via pec (in data 15 gennaio 2019) avesse trasmesso copiaconforme dello stato passivo integrale, dando avviso che da talecomunicazione sarebbero decorsi i termini previsti dagli artt. 98 e seguentil.f., tuttavia anche tale ultima indicazione doveva imputarsi a quell’errore diinterpretazione della legge di cui si era detto, atteso che i termini per leimpugnazioni dello stato passivo decorrono dalla comunicazione del depositoin cancelleria ex art. 209 l.f. e non possono essere differiti o prorogati dalcommissario liquidatore in virtù della successiva comunicazione diintegrazioni o modifiche, peraltro illegittime.4.6 Sulla scorta di tali argomentazioni il Tribunale perveniva ad unadeclaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto presentato oltre iltermine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del deposito incancelleria dello stato passivo.5. Il decreto, pubblicato il 9 marzo 2024, è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] di DONORATICO con ricorso per cassazione,affidato a quattro motivi, cui l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha resistito conmemoria di costituzione in giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIVOLONTARIATO è rimasta intimata.La Procura generale, nella persona del Sostituto procuratore Anna MariaSoldi, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiestol’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 8019/2024Numero sezionale 1353/2026Numero di raccolta generale 9976/2026Data pubblicazione 17/04/20261. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la “violazione e falsa applicazione del combinato dispostodegli artt. 97, 98, 99 e 209 l. fall. (r.d. 267/1942) – errata individuazione deldies a quo di decorso del termine di 30 giorni per l’impugnazione dello statopassivo relativo a procedura di liquidazione coatta amministrativa”.1.1 Sostiene la ricorrente che il Tribunale con l’impugnato decreto abbiadichiarato l’inammissibilità dell’opposizione allo stato passivo per ritenuta“tardività del ricorso”, ritenendo che il termine di impugnazione decorresseda una comunicazione del commissario liquidatore (prot. ESACRI n. 0000759del 15.01.2019) che invero: a) difettava di prova dell’avvenuta notifica allaricorrente; b) risultava priva dell’allegato elenco dei creditori ammessi orespinti; c) era stata espressamente disattesa, sostituita ed integrata daESACRI nella comunicazione (prot. ESACRI n. 0002587) dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] cheindicava espressamente il decorso del termine di impugnazione dallamedesima posteriore comunicazione.1.3 Si evidenzia ancora che il ricorso in opposizione allo stato passivo sidoveva ritenere tempestivamente proposto entro il termine di trenta giornidall’effettivo ricevimento della vera comunicazione rituale ex art 209 l.f., ecioè la seconda ed unica comunicazione ricevuta in data 8.2.2019, in quanto:i) effettivamente ricevuta; ii) rituale, recando in allegato l’elenco creditori erelativo piano di riparto.2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., la “nullità dell’impugnata ordinanza e/o del procedimento perviolazione e falsa applicazione della norma processuale dettata dall’artt. 115c.p.c. (disponibilità delle prove)”, sul rilievo che il Tribunale nell’impugnatodecreto abbia omesso di considerare il difetto di prova ex adverso dellaavvenuta notificazione ad essa ricorrente della comunicazione delcommissario liquidatore del 15.1.2019 (prot. ESACRI n. 0000759), da cui ilTribunale di Roma ha - illegittimamente - fatto decorrere il termine di trentagiorni per l’opposizione allo stato passivo. Aggiunge che l’impugnato decretorisultava emesso sulla base di un fatto assolutamente non provato, inviolazione e falsa applicazione dell’art. 115, primo comma, c.p.c., dettato inrelazione al principio di disponibilità delle prove.Numero registro generale 8019/2024Numero sezionale 1353/2026Numero di raccolta generale 9976/2026Data pubblicazione 17/04/20263. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., per “violazione e falsa applicazione degli artt.101 c.p.c., 111 cost., 24 cost. – violazione/falsa applicazione del principio delcontraddittorio; violazione del diritto di difesa”.3.1 Aggiunge ancora la ricorrente che l’asserita “tardività” del ricorsointerposto da CRI Donoratico avverso lo stato passivo di ESACRI era statadichiarata sulla base di una circostanza di fatto (ovverosia l’avvenuta notificadella comunicazione prot. ESACRI n. 0000759 del 15.1.2019) non solo nonprovata in giudizio, ma nemmeno contestata ed eccepita da ESACRI. Con laconseguenza - precisa la società ricorrente - che l’impugnato decreto sarebbeincorso anche in un’ultrapetizione e in una violazione e falsa applicazione delprincipio del contraddittorio (artt. 101 c.p.c., 111 Cost.), nonché in violazionedel diritto di difesa ex art. 24 Cost..4. Col quarto mezzo si denuncia “in relazione all’art. 360, c. 1 n. 5 c.p.c. –omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione trale parti – sussistenza del diritto della ricorrente di essere ammessa allo statopassivo di LCA di ESACRI per l’ulteriore credito di € 135.855,48”, sul rilievoche l’impugnato decreto, inoltre, abbia omesso di pronunciarsi circa un fattodecisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in quanto ha omessola decisione sulla domanda di merito formulata dalla ricorrente volta adottenere l’ammissione al passivo del proprio ulteriore credito di € 135.855,48.4.1 Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento determina l’assorbimentoanche dei due successivi motivi.Soccorrono per l’accoglimento del predetto motivo le condivisibili osservazionisvolte da questa Corte in un precedente reso in termini sulla medesimaquestione oggi di nuovo al vaglio di questo giudice di legittimità (cfr. Cass. n.34821/2022).E’ stato affermato nell’arresto da ultimo osservato, con argomentazioni cheanche questo Collegio condivide e fa proprie, che: “col deposito dello statopassivo gli interessati recuperano la facoltà di rivolgersi al giudice, al fine diottenere l'accertamento dei crediti (e degli eventuali privilegi) o delle preteserestitutorie che lamentano essere stati pretermessi, oppure al fine dicontestare l'ammissione di crediti (e di privilegi) o delle pretese altrui (Cass.,Numero registro generale 8019/2024Numero sezionale 1353/2026Numero di raccolta generale 9976/2026Data pubblicazione 17/04/2026sez. un., n. 25174/08); - l'art. 209, secondo comma, l. fall. è quindi teso auniformare (col richiamo agli artt. 98, 99, 101 e 103), rispetto al fallimento,i procedimenti impugnatori, fungendo da cerniera per l’applicazione, nelprocedimento di verifica dei crediti nella liquidazione coatta amministrativa,dei medesimi principi propri di quello fallimentare (Cass., sez. un., n.13142/22); - la natura contenziosa del procedimento d’impugnazione implical’attuazione del contraddittorio collettivo, esteso a tutti i partecipanti, i quali,quindi, hanno interesse a conoscere non solo l'esito della propria domanda,ma anche quello delle domande dei creditori (e ricorrenti) concorrenti,portatori di un diritto potenzialmente alternativo o limitativo rispetto a quellodegli altri; - ed è per propiziare quest’attuazione, che il legislatore hariformato l’art. 209 l.fall., stabilendo, nel testo applicabile ratione temporis,che «Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a colorola cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronicacertificata ai sensi dell'articolo 207, quarto comma»; - è quest’ultima notizia,infatti, che consente al singolo ricorrente di acquisire informazioni anche inordine alle altre domande in funzione di una eventuale impugnazione deldecreto di ammissione (Cass. n. 33622/21, punto 2.3.2); - per il profilo inquestione l’art. 209 è coerente con l’art. 97 l.fall., a norma del quale «Ilcuratore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello statopassivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti,informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancatoaccoglimento della domanda»; - è dunque il ricevimento di unacomunicazione così allestita che, in base alla combinazione degli artt. 99 e209 l. fall., fa scattare il decorso del termine di trenta giorni perl’impugnazione; sicché le esigenze di uniformità presidiate dall’art. 209 l.fall.,armoniche con la novella e dell’art. 97, e dell’art. 209 l.fall., conducono aritenere che sia la comunicazione del commissario corredata dell’elenco inquestione a far decorrere il termine per l’instaurazione della fasegiurisdizionale; - erronea è quindi la statuizione del decreto impugnato, cheha ridotto a comunicazione irrilevante la pec con la quale il commissario hatrasmesso l’elenco dei crediti ammessi o respinti, ritenendo rilevante quellaNumero registro generale 8019/2024Numero sezionale 1353/2026Numero di raccolta generale 9976/2026Data pubblicazione 17/04/2026precedente, che dell’elenco non era corredata” (così, verbatim, Cass. n.34821/2022, cit. supra).Ne consegue l’accoglimento del primo motivo di ricorso, poiché l’opposizioneera tempestiva rispetto alla comunicazione completa del commissarioliquidatore.4.2 Il quarto motivo è invece inammissibile perché propone l’esame diquestioni che erano state ritenute dal giudice a quo assorbite in seguito alladeclaratoria di inammissibilità dell’opposizione (Cass. Sez. 5, sentenza n.23558 del 05/11/2014; Sez. 1, Ordinanza n. 19442 del 16/06/2022).Da quanto sopra esposto discende la cassazione del decreto impugato, conrinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per la regolazionedelle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo eterzo motivo, dichiara inammissibile il quarto motivo, cassa il decretoimpugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alTribunale di Roma in diversa composizione.Così deciso in Roma, il 25.3.2026Il Presidente
Decreto Cassazione n. 09976/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris