CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21659/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Italiana in liquidazione coattaamministrativa, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale delloStato,-resistente-avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 3317/2021 depositato il22/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Il Tribunale di Roma, con l’impugnato decreto, dichiarava inammissibileil ricorso ex artt. 98, 99 e 209 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] avversoNumero registro generale 30286/2021Numero sezionale 2280/2026Numero di raccolta generale 21659/2026Data pubblicazione 25/06/2026lo stato passivo dell’ [OSCURATO:PERSONA] Italiana inliquidazione coatta amministrativa redatto dal [OSCURATO:PERSONA] parte in cui veniva esclusa l’ammissione del credito fatto valere dalricorrente per mancata corresponsione da parte del datore di lavoro dellaretribuzione per un totale di € 15.701,72, in collocazione privilegiata exart. 2751, comma 1 bis n. 2, c.c.1.1.Rilevava il Tribunale capitolino che il ricorso in opposizione, depositatoin data 8/3/2019, era tardivo in quanto il Commissario liquidatore avevadepositato lo stato passivo in cancelleria in data 20/12/2018 e ne avevadato comunicazione a tutti i creditori il successivo 15/1/2019 e da taledata decorreva il termine di trenta giorni per proporre opposizione.1.1 Riteneva che non avesse alcun valore ed efficacia giuridica l’ulteriorecomunicazione da parte del Commissario liquidatore dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] allegale del creditore della copia conforme dello stato passivo e che eraerroneo l’avviso, contenuto nella comunicazione, che da quella datasarebbero decorsi i termini previsti dall’art 98 l.fall.2 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del decretoaffidato ad un unico motivo, illustrato con memoria ex art. 380bis1 c.p.c.;la procedura si è costituita tardivamente al solo scopo della partecipazioneall’eventuale udienza di discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il mezzo d’impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 97,98,99,207 e 208 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3,c.p.c.: si sostiene che, ai fini della valutazione della tempestività delricorso per opposizione allo stato passivo, la comunicazione rilevante per ilcalcolo del termine dei trenta giorni di cui all’art. 99 l.fall non era quelladel 15/1/2019, che si riferiva al progetto di stato passivo ex art. 95 l.fall.,con possibilità del creditore di proporre osservazioni, ma il successivoNumero registro generale 30286/2021Numero sezionale 2280/2026Numero di raccolta generale 21659/2026Data pubblicazione 25/06/2026avviso, dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale veniva trasmessa a ciascun creditorecopia conforme integrale dello stato passivo, come depositato incancelleria e reso esecutivo.2 Il motivo è fondato per quanto di ragione.2.1 Questa Corte in una vicenda del tutto sovrapponibile alla controversiain esame ha affermato quanto segue: «col deposito dello stato passivo gliinteressati recuperano la facoltà di rivolgersi al giudice, al fine di ottenerel'accertamento dei crediti (e degli eventuali privilegi) o delle preteserestitutorie che lamentano essere stati pretermessi, oppure al fine dicontestare l'ammissione di crediti (e di privilegi) o delle pretese altrui(Cass., sez. un., n. 25174/08); - l'art. 209, secondo comma, l. fall. èquindi teso a uniformare (col richiamo agli artt. 98, 99, 101 e 103),rispetto al fallimento, i procedimenti impugnatori, fungendo da cernieraper l’applicazione, nel procedimento di verifica dei crediti nella liquidazionecoatta amministrativa, dei medesimi principi propri di quello fallimentare(Cass., sez. un., n. 13142/22); - la natura contenziosa del procedimentod’impugnazione implica l’attuazione del contraddittorio collettivo, esteso atutti i partecipanti, i quali, quindi, hanno interesse a conoscere non solol'esito della propria domanda, ma anche quello delle domande dei creditori(e ricorrenti) concorrenti, portatori di un diritto potenzialmente alternativoo limitativo rispetto a quello degli altri; - ed è per propiziarequest’attuazione che il legislatore ha riformato l’art. 209 l.fall., stabilendo,nel testo applicabile ratione temporis, che “Il commissario trasmettel'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia intutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensidell'articolo 207, quarto comma”; - è quest’ultima notizia, infatti, checonsente al singolo ricorrente di acquisire informazioni anche in ordine allealtre domande in funzione di una eventuale impugnazione del decreto diammissione (Cass. n. 33622/21, punto 2.3.2); - per il profilo in questionel’art. 209 è coerente con l’art. 97 l.fall., a norma del quale “Il curatore,Numero registro generale 30286/2021Numero sezionale 2280/2026Numero di raccolta generale 21659/2026Data pubblicazione 25/06/2026immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo,ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti,informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancatoaccoglimento della domanda”; - è dunque il ricevimento di unacomunicazione così allestita che, in base alla combinazione degli artt. 99 e209 l. fall., fa scattare il decorso del termine di trenta giorni perl’impugnazione; sicché le esigenze di uniformità presidiate dall’art. 209l.fall., armoniche con la novella e dell’art. 97, e dell’art. 209 l.fall.,conducono a ritenere che sia la comunicazione del commissario corredatadell’elenco in questione a far decorrere il termine per l’instaurazione dellafase giurisdizionale; - erronea è quindi la statuizione del decretoimpugnato, che ha ridotto a comunicazione irrilevante la pec con la qualeil commissario ha trasmesso l’elenco dei crediti ammessi o respinti,ritenendo rilevante quella precedente, che dell’elenco non era corredata”(cfr. , in motivazione, Cass. n. 34821/2022 , ripresa, sempre in vicendeidentiche, da Cass. nn. 9976,9980, 9992, 10002 ,10003, 13058 ,13060del 2026).2.2 Non vi sono ragioni per disattendere tali argomentazioni che valgonoquindi anche per la controversia posta allo scrutinio di questa Corte.2.3 Contrariamente a quanto opinato dal Tribunale l’opposizione, propostacon ricorso depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], era quindi tempestiva rispetto allacomunicazione completa del commissario liquidatore effettuata in data8/2/2019.3 Il ricorso va accolto con la cassazione del decreto impugnato e rinviodella causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per laregolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.MNumero registro generale 30286/2021Numero sezionale 2280/2026Numero di raccolta generale 21659/2026Data pubblicazione 25/06/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alTribunale di Roma, in diversa composizione, cui demanda anche laregolamentazione delle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2026.Il Presidente