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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 13058/2026

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e alla [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coattaamministrativa, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale delloStato-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 3204/2022 depositato il19/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29031/2022Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 13058/2026Data pubblicazione 06/05/20261.

Il Tribunale di Roma, con l’impugnato decreto, dichiarava inammissibileil ricorso ex artt. 98, 99 e 209 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lostato passivo dell’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] inliquidazione coatta amministrativa redatto dal Commissario liquidatore,che aveva escluso l’ammissione del credito fatto valere dal ricorrente perdifferenze retributive, in collocazione privilegiata ex art. 2751-bis, comma1, n. 2, c.c..1.1 Rilevava il Tribunale capitolino che il ricorso in opposizione, depositatoin data 7/3/2019, era tardivo, in quanto il Commissario liquidatore avevadepositato lo stato passivo in cancelleria in data 20/12/2018, ne avevadato comunicazione a tutti i creditori il successivo 15/1/2019 e da taledata era decorso il termine di trenta giorni per proporre opposizione allostato passivo.1.2 Reputava il Tribunale che non avesse alcun valore ed efficaciagiuridica l’ulteriore comunicazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], da parte delCommissario liquidatore al legale del creditore, della copia conforme dellostato passivo e che fosse erroneo l’avviso, contenuto nella comunicazione,che da quella data sarebbero decorsi i termini previsti dall’art 98 l.fall .2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidatoad un unico motivo, illustrato con memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.; laprocedura ha svolto difese con controricorso.

Il Pubblico Ministero hadepositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il mezzo d’impugnazione denuncia la violazione degli artt. 98-99 e 209l. fall., in combinato disposto con l’art. 8 d.lgs n. 178 del 2012, nonché’degli artt. 1173 e 1175 c.c., in rapporto con gli artt. 3 e 97 Cost., in temadi tutela dell’affidamento: si sostiene che, ai fini della valutazione dellatempestività del ricorso per opposizione allo stato passivo, laNumero registro generale 29031/2022Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 13058/2026Data pubblicazione 06/05/2026comunicazione rilevante per il calcolo del termine dei trenta giorni di cuiall’art. 99 l. fall non fosse quella del 15/1/2019, che si riferiva al progettodi stato passivo ex art. 95 l.fall., con possibilità del creditore di proporreosservazioni, ma il successivo avviso, dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale venivatrasmessa a ciascun creditore copia conforme integrale dello statopassivo, come depositato in cancelleria e reso esecutivo, con l’indicazionedi termini e autorità a cui era possibile ricorrere ex artt. 98 e ss. l. fall. edel dies a quo nella ricezione della predetta comunicazione.Sempre a dire del ricorrente il decreto pronunciato dal Tribunale di Romaappare altresì in palese violazione del principio di legittimo affidamentonella pubblica amministrazione, discendente dai principi di correttezza ebuona fede di cui agli art. 1173 e 1175 c.c. in combinato disposto con iprincipi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazionedi cui agli art. 3 e 97 della Cost.2.

Il motivo è fondato per quanto di ragione.2.1 Questa Corte, in una vicenda del tutto sovrapponibile alla controversiain esame ha affermato quanto segue: «col deposito dello stato passivo gliinteressati recuperano la facoltà di rivolgersi al giudice, al fine di ottenerel'accertamento dei crediti (e degli eventuali privilegi) o delle preteserestitutorie che lamentano essere stati pretermessi, oppure al fine dicontestare l'ammissione di crediti (e di privilegi) o delle pretese altrui(Cass., sez. un., n. 25174/08); - l'art. 209, secondo comma, l. fall. èquindi teso a uniformare (col richiamo agli artt. 98, 99, 101 e 103),rispetto al fallimento, i procedimenti impugnatori, fungendo da cernieraper l’applicazione, nel procedimento di verifica dei crediti nella liquidazionecoatta amministrativa, dei medesimi principi propri di quello fallimentare(Cass., sez. un., n. 13142/22); - la natura contenziosa del procedimentod’impugnazione implica l’attuazione del contraddittorio collettivo, esteso atutti i partecipanti, i quali, quindi, hanno interesse a conoscere non solol'esito della propria domanda, ma anche quello delle domande dei creditoriNumero registro generale 29031/2022Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 13058/2026Data pubblicazione 06/05/2026(e ricorrenti) concorrenti, portatori di un diritto potenzialmente alternativoo limitativo rispetto a quello degli altri; - ed è per propiziarequest’attuazione, che il legislatore ha riformato l’art. 209 l.fall.,stabilendo, nel testo applicabile ratione temporis, che “Il commissariotrasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesanon sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificataai sensi dell'articolo 207, quarto comma”; - è quest’ultima notizia, infatti,che consente al singolo ricorrente di acquisire informazioni anche in ordinealle altre domande in funzione di una eventuale impugnazione del decretodi ammissione (Cass. n. 33622/21, punto 2.3.2); - per il profilo inquestione l’art. 209 è coerente con l’art. 97 l.fall., a norma del quale “Ilcuratore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello statopassivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti,informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancatoaccoglimento della domanda”; - è dunque il ricevimento di unacomunicazione così allestita che, in base alla combinazione degli artt. 99 e209 l. fall., fa scattare il decorso del termine di trenta giorni perl’impugnazione; sicché le esigenze di uniformità presidiate dall’art. 209l.fall., armoniche con la novella e dell’art. 97, e dell’art. 209 l.fall.,conducono a ritenere che sia la comunicazione del commissario corredatadell’elenco in questione a far decorrere il termine per l’instaurazione dellafase giurisdizionale; - erronea è quindi la statuizione del decretoimpugnato, che ha ridotto a comunicazione irrilevante la pec con la qualeil commissario ha trasmesso l’elenco dei crediti ammessi o respinti,ritenendo rilevante quella precedente, che dell’elenco non era corredata”(cfr., in motivazione, Cass. n. 34821/2022).2.2 Non vi sono ragioni per disattendere tali argomentazioni, che valgono,quindi, anche per la controversia posta ora allo scrutinio di questa Corte.Numero registro generale 29031/2022Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 13058/2026Data pubblicazione 06/05/20262.3 Dunque, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, l’opposizioneera tempestiva rispetto alla comunicazione completa del commissarioliquidatore.3.

Il ricorso va accolto; ne discende la cassazione del decreto impugnato eil rinvio della causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, ancheper la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alTribunale di Roma, in diversa composizione, cui demanda anche laregolamentazione delle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e alla [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coattaamministrativa, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale delloStato-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Roma n. 3204/2022 depositato il19/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29031/2022Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 13058/2026Data pubblicazione 06/05/20261. Il Tribunale di Roma, con l’impugnato decreto, dichiarava inammissibileil ricorso ex artt. 98, 99 e 209 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lostato passivo dell’[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] inliquidazione coatta amministrativa redatto dal Commissario liquidatore,che aveva escluso l’ammissione del credito fatto valere dal ricorrente perdifferenze retributive, in collocazione privilegiata ex art. 2751-bis, comma1, n. 2, c.c..1.1 Rilevava il Tribunale capitolino che il ricorso in opposizione, depositatoin data 7/3/2019, era tardivo, in quanto il Commissario liquidatore avevadepositato lo stato passivo in cancelleria in data 20/12/2018, ne avevadato comunicazione a tutti i creditori il successivo 15/1/2019 e da taledata era decorso il termine di trenta giorni per proporre opposizione allostato passivo.1.2 Reputava il Tribunale che non avesse alcun valore ed efficaciagiuridica l’ulteriore comunicazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], da parte delCommissario liquidatore al legale del creditore, della copia conforme dellostato passivo e che fosse erroneo l’avviso, contenuto nella comunicazione,che da quella data sarebbero decorsi i termini previsti dall’art 98 l.fall .2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione del decreto affidatoad un unico motivo, illustrato con memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.; laprocedura ha svolto difese con controricorso. Il Pubblico Ministero hadepositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il mezzo d’impugnazione denuncia la violazione degli artt. 98-99 e 209l. fall., in combinato disposto con l’art. 8 d.lgs n. 178 del 2012, nonché’degli artt. 1173 e 1175 c.c., in rapporto con gli artt. 3 e 97 Cost., in temadi tutela dell’affidamento: si sostiene che, ai fini della valutazione dellatempestività del ricorso per opposizione allo stato passivo, laNumero registro generale 29031/2022Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 13058/2026Data pubblicazione 06/05/2026comunicazione rilevante per il calcolo del termine dei trenta giorni di cuiall’art. 99 l. fall non fosse quella del 15/1/2019, che si riferiva al progettodi stato passivo ex art. 95 l.fall., con possibilità del creditore di proporreosservazioni, ma il successivo avviso, dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale venivatrasmessa a ciascun creditore copia conforme integrale dello statopassivo, come depositato in cancelleria e reso esecutivo, con l’indicazionedi termini e autorità a cui era possibile ricorrere ex artt. 98 e ss. l. fall. edel dies a quo nella ricezione della predetta comunicazione.Sempre a dire del ricorrente il decreto pronunciato dal Tribunale di Romaappare altresì in palese violazione del principio di legittimo affidamentonella pubblica amministrazione, discendente dai principi di correttezza ebuona fede di cui agli art. 1173 e 1175 c.c. in combinato disposto con iprincipi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazionedi cui agli art. 3 e 97 della Cost.2. Il motivo è fondato per quanto di ragione.2.1 Questa Corte, in una vicenda del tutto sovrapponibile alla controversiain esame ha affermato quanto segue: «col deposito dello stato passivo gliinteressati recuperano la facoltà di rivolgersi al giudice, al fine di ottenerel'accertamento dei crediti (e degli eventuali privilegi) o delle preteserestitutorie che lamentano essere stati pretermessi, oppure al fine dicontestare l'ammissione di crediti (e di privilegi) o delle pretese altrui(Cass., sez. un., n. 25174/08); - l'art. 209, secondo comma, l. fall. èquindi teso a uniformare (col richiamo agli artt. 98, 99, 101 e 103),rispetto al fallimento, i procedimenti impugnatori, fungendo da cernieraper l’applicazione, nel procedimento di verifica dei crediti nella liquidazionecoatta amministrativa, dei medesimi principi propri di quello fallimentare(Cass., sez. un., n. 13142/22); - la natura contenziosa del procedimentod’impugnazione implica l’attuazione del contraddittorio collettivo, esteso atutti i partecipanti, i quali, quindi, hanno interesse a conoscere non solol'esito della propria domanda, ma anche quello delle domande dei creditoriNumero registro generale 29031/2022Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 13058/2026Data pubblicazione 06/05/2026(e ricorrenti) concorrenti, portatori di un diritto potenzialmente alternativoo limitativo rispetto a quello degli altri; - ed è per propiziarequest’attuazione, che il legislatore ha riformato l’art. 209 l.fall.,stabilendo, nel testo applicabile ratione temporis, che “Il commissariotrasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesanon sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificataai sensi dell'articolo 207, quarto comma”; - è quest’ultima notizia, infatti,che consente al singolo ricorrente di acquisire informazioni anche in ordinealle altre domande in funzione di una eventuale impugnazione del decretodi ammissione (Cass. n. 33622/21, punto 2.3.2); - per il profilo inquestione l’art. 209 è coerente con l’art. 97 l.fall., a norma del quale “Ilcuratore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello statopassivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti,informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancatoaccoglimento della domanda”; - è dunque il ricevimento di unacomunicazione così allestita che, in base alla combinazione degli artt. 99 e209 l. fall., fa scattare il decorso del termine di trenta giorni perl’impugnazione; sicché le esigenze di uniformità presidiate dall’art. 209l.fall., armoniche con la novella e dell’art. 97, e dell’art. 209 l.fall.,conducono a ritenere che sia la comunicazione del commissario corredatadell’elenco in questione a far decorrere il termine per l’instaurazione dellafase giurisdizionale; - erronea è quindi la statuizione del decretoimpugnato, che ha ridotto a comunicazione irrilevante la pec con la qualeil commissario ha trasmesso l’elenco dei crediti ammessi o respinti,ritenendo rilevante quella precedente, che dell’elenco non era corredata”(cfr., in motivazione, Cass. n. 34821/2022).2.2 Non vi sono ragioni per disattendere tali argomentazioni, che valgono,quindi, anche per la controversia posta ora allo scrutinio di questa Corte.Numero registro generale 29031/2022Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 13058/2026Data pubblicazione 06/05/20262.3 Dunque, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, l’opposizioneera tempestiva rispetto alla comunicazione completa del commissarioliquidatore.3. Il ricorso va accolto; ne discende la cassazione del decreto impugnato eil rinvio della causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, ancheper la regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alTribunale di Roma, in diversa composizione, cui demanda anche laregolamentazione delle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2026Il Presidente
Decreto Cassazione n. 13058/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris