CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27794/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4077/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro GINNY S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C. (C.F. 01621520715), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in data 16 febbraio 2016, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 4 Oggetto: tributi – accertamento induttivo – onere della prova –omessa produzione di documenti – utilizzabilità -tempestività –resistenti – contro [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Foggia, n. 296/25/13 depositata in data 17 dicembre 2013 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 14 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente Ginny S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. ha impugnato alcuni avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2001 e 2004, con i quali – sulla base di PVC e previo disconoscimento dell’attendibilità della contabilità per carenza della distinta delle rimanenze di magazzino – venivano recuperati IVA e IRAP, oltre sanzioni e accessori. Analoghi avvisi venivano, poi, impugnati dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativi a maggiore IRPEF imputata per trasparenza ai soci in proporzione delle quote di partecipazione. I contribuenti hanno dedotto l’illegittimità del ricorso alla metodologia induttiva in presenza di contabilità regolarmente tenuta e stante la coerenza rispetto agli studi di settore. 2. La CTP di Foggia ha accolto i ricorsi riuniti. 3. La CTR della Puglia, Sezione staccata di Foggia, con sentenza in data 17 dicembre 2013, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Il giudice di appello, dopo avere dato atto del ricorso da parte dell’Ufficio alla metodologia induttiva, stante l’omessa esibizione della distinta delle rimanenze di magazzino, ha ritenuto che gli elementi di prova indiziari addotti dall’Ufficio – e, in particolare, il ricorso al costo del venduto - non sono dotati di pregnanza presuntiva e non consentono di trarre un giudizio univoco di derivazione logico-deduttiva, ritenendo che i contribuenti abbiano assolto all’onere della prova producendo nel corso del giudizio la «distinta delle giacenze». 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi; si sono costituiti con procura la società contribuente e il socio [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4, 5, cod. proc. civ., violazione degli artt. 15 e 39, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 2700 e ss., 2727 e ss., 2730 e ss. cod. civ., nonché omesso esame di fatti decisivi e controversi e violazione dell’art. 36, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto carenti di pregnanza indiziaria gli elementi indiziari addotti dall’Ufficio. Osserva parte ricorrente che, stante l’inattendibilità della contabilità, conseguente alla carenza di distinte inventariali (come accertato dai verbalizzanti) e il ricorso alla metodologia induttiva, «l’onere della prova si trasferisca sul contribuente ». Deduce, inoltre, apparenza della motivazione in relazione alla valutazione delle prove contrarie di parte contribuente. 1.2. C on il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione dell’art. 32, commi quarto e quinto d.P.R. n. 600/1973, omessa considerazione di fatti decisivi e controversi, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che in sede di giudizio fossero state prodotte le distinte inventariali, omesse in sede di accertamento e che le stesse fossero legittimamente utilizzabili. Osserva parte ricorrente che a parte contribuente fu rivolto invito, in sede di accesso, a esibire il prospetto di dettaglio e che, nonostante detto invito, tale documentazione non fu prodotta; deduce, pertanto, che tale documentazione non sarebbe utilizzabile in sede giurisdizionale, in quanto non prodotta in allegato al ricorso ma solo con memoria successiva al ricorso, nonché in quanto la società contribuente non avrebbe dimostrato di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa ad essa non imputabile. 2. Il primo motivo è fondato quanto alla dedotta violazione di legge. Il giudice di appello ha accertato, con statuizione non impugnata e passata in cosa giudicata, che «la società appellata non ha esibito la distinta delle rimanenze di magazzino che comporta, per giurisprudenza costante, la possibilità per l’Agenzia di innescare un accertamento induttivo». L’avvenuto accertamento dell’utilizzo della metodologia induttiva comporta, per giurisprudenza costante, che l’Ufficio possa condurre l’accertamento facendo ricorso a presunzioni «supersemplici», ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (Cass., Sez. V , 17 giugno 2021, n. 17244 ; Cass., Sez. VI, 9 marzo 2022, n. 7655; Cass., Sez. V, 15 dicembre 2021, n. 40174; Cass., Sez. V, 22 luglio 2011, n. 16108; Cass., Sez. V, 30 giugno 2006, n. 15134 ). In esito alla possibilità per l’Ufficio di addurre elementi indiziari privi di pregnanza indiziaria, si verifica – come correttamente dedotto da parte ricorrente - una inversione dell'onere della prova a carico del contribuente (Cass., Sez. V, 4 maggio 2022, n. 14153; Cass., Sez. V, 1° aprile 2022, n. 10651; Cass., Sez.VI, 15 giugno 2017, n. 14930 ; C a ss., Sez. V, 20 gennaio 2017, n. 1506; Cass., Sez. V, Sez. 5, 2 luglio 2014, n. 15027 ). La sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso che gli elementi addotti dall’Ufficio non potessero comportare l’assolvimento dell’onere della prova in quanto sprovvisti di gravità, precisione e concordanza, proprie della prova presuntiva, non ha fatto buon governo di tali principie va cassata. 3. Il secondo motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la mancata esibizione di atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento, nella fase amministrativa che abbia preceduto il giudizio, impedisce di prenderne in considerazione il contenuto a favore del contribuente, salvo che si verifichi la duplice condizione che la documentazione venga depositata in sede giurisdizionale « in allegato all’atto introduttivo», come previsto dall’art. 32, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973 pro tempore e che il contribuente alleghi «di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile» (Cass., Sez. V, 7 febbraio 2022, n. 3770; Cass., Sez. V, 5 novembre 2021, n. 31869; Cass., Sez. V, 29 luglio 2021, n. 21671; Cass., Sez. V, 10 marzo 2021, n. 6617). 4. La tempestiva produzione della documentazione in allegat o al ricorso introduttivo del contribuente , necessaria al fine di evitare di incorrere nella preclusione istruttoria, discende dalla correlazione di detta documentazione con la contestuale e tempestiva allegazione della non imputabilità del mancato deposito della medesima documentazione in sede amministrativa. 5. Nella specie, dalla narrativa della sentenza impugnata non risulta che la società contribuente abbia dedotto di non avere potuto adempiere alle richieste degli uffici per causaa essa non imputabile e non risulta che la documentazione sia stata prodotta in allegato al ricorso introduttivo, avendo la CTR accertato, diversamente, che «successivamente i ricorrenti depositavano la distinta delle giacenze e memorie illustrative». La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto utilizzabili i documenti già richiesti in sede amministrativa, prodotti solo tardivamente con la memoria illustrativa, senza che fosse allegato e provato che la mancata produzione in sede amministrativa dei documenti fosse stata ascrivibile a causa non imputabile al contribuente , non ha fatto buon governo dei suindicati principi. 6. Il ricorso va, pertanto, accolto per il riesame degli elementi addotti dall’Ufficio e la sentenza cassata, con rinvio alla CTR a quo, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, Sezione staccata di Foggia, in diversa composi