CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2026
Cassazione n. 08346/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Andria unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoCataldo d'Andria unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentali-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 342/2016 depositata il 21/01/2016.Numero registro generale 19632/2016Numero sezionale 862/2026Numero di raccolta generale 8346/2026Data pubblicazione 03/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La contribuente è stata destinataria di un avviso di accertamento relativoall’anno d’imposta 2007, con il quale, sul presupposto di una rettifica delreddito d’impresa ai sensi dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, l’erario harecuperato maggiori imposte dirette e IVA. La CTP di Milano ha accolto ilricorso ritenendo che la mancata e tempestiva risposta al questionariodell’Ufficio fosse incolpevolmente dovuta a vicende societarie interne, cheavevano reso non immediatamente reperibile la documentazione richiesta.La CTR della Lombardia ha invece accolto l’appello dell’Agenzia delleEntrate, valorizzando la preclusione processuale derivante dalla mancatarisposta al questionario.La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo atre motivi, illustrati con memoria. L’Agenzia delle Entrate ha resistito concontroricorso. Il P.G., Dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso in sede cameraledel 4 ottobre 2023 per l’accoglimento del ricorso. Con ordinanzainterlocutoria emessa all’esito della medesima adunanza, la causa è statarinviata a nuovo ruolo per l’integrazione del contraddittorio nei confrontidei soci dell’ente.In data 19 febbraio 2024, la società ha nominato nuovi difensori, Avv.tiGennaro Arpano e [OSCURATO:PERSONA]Andria, revocando il precedente. Con atto del21 febbraio 2024, è stata eseguita l’integrazione del contraddittoriodisposta da questa Corte. I soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sisono costituiti con controricorso, spiegando altresì ricorso incidentaleadesivo al principale, articolato in quattro motivi. La causa è stata quindiricalendarizzata per l’adunanza camerale del 28 gennaio 2025.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 19632/2016Numero sezionale 862/2026Numero di raccolta generale 8346/2026Data pubblicazione 03/04/2026Con il primo motivo di ricorso della società, rubricato sub II, si deduce,ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivooggetto di discussione tra le parti, per avere la CTR trascurato il profilorelativo al riassetto societario intervenuto nel gennaio 2012, che avrebbereso impossibile rispondere tempestivamente al questionariodell’Amministrazione.Con il primo motivo di ricorso incidentale, i ricorrenti lamentano,anch’essi ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fattodecisivo individuato nell’incolpevole ritardo della società nella consegnadella documentazione richiesta con il questionario notificato nel giugno2012, ritardo che – secondo la prospettazione difensiva – era dipeso dalleplurime modifiche intervenute nella forma giuridica, nella compaginesociale e negli organi amministrativi, con conseguente difficoltà nelreperimento immediato dei registri e delle fatture. Essi deducono che talecircostanza, già valorizzata dal giudice di primo grado ai finidell’applicazione dell’esimente di cui all’art. 32, comma 5, d.P.R. n. 600 del1973, ove considerata, avrebbe condotto a una diversa decisione.Il primo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivodel ricorso incidentale dei soci sono esaminati congiuntamente, poichéentrambi denunciano, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame diun fatto decisivo. In diritto, giova ribadire l’orientamento già consolidato diquesta Corte, secondo cui, dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5,c.p.c., “non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione… il sindacato… restacircoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale»”(Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 22598 del 2018). Il “fatto decisivo”deve essere un vero e proprio fatto storico (principale o secondario),dotato di autonoma materialità e decisività; restano escluse le mereargomentazioni difensive o la sollecitazione di una nuova ponderazione delmateriale istruttorio (Cass. 8 settembre 2016, n. 17761; Cass. 13Numero registro generale 19632/2016Numero sezionale 862/2026Numero di raccolta generale 8346/2026Data pubblicazione 03/04/2026dicembre 2017, n. 29883; Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 29ottobre 2018, n. 27415). È, inoltre, escluso il vizio quando il fatto evocatorisulti comunque considerato dal giudice, ancorché senza una dettagliatadisamina probatoria (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). Comeripetutamente affermato, non è consentita in sede di legittimità larivalutazione del merito (Cass., Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23746).Orbene, alla luce del testo della sentenza d’appello, risulta che la CTR hapreso posizione, in modo espresso e univoco, proprio sul baricentrofattuale-giuridico oggi riproposto: la tardività della produzionedocumentale a fronte del questionario. [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato laquestione come “principale ed assorbente”, in questi termini: “Laquestione principale ed assorbente rispetto ad ogni altra riguarda lapossibilità o meno, concessa ai ricorrenti, di poter presentare ancora ladocumentazione richiesta con il questionario ed omessa in un primomomento, disapplicando così la preclusione processuale”.Sulla base di tale premessa, la CTR ha esplicitamente affermatol’inutilizzabilità della produzione tardiva ai fini della decisione: “Nelprocesso tributario è inammissibile il deposito tardivo di documenti e ladocumentazione prodotta tardivamente risulta pertanto inutilizzabile ai finidella decisione”.La motivazione è poi ulteriormente sviluppata con l’affermazione del nessotra termini perentori, preclusione e decadenza nell’attività di produzionedocumentale, in termini tanto generali quanto applicati al caso: “Nelprocesso tributario (e civile) sono previsti termini perentori per learticolazioni istruttorie delle parti; la previsione di un termine perentorio…comporta… la preclusione dell’attività processuale medesima… quindi ladecadenza della parte dal potere di esercitare detta attività… non essendouna mera formalità l’attività di produzione documentale… così comerichiesta dall’Ufficio…”.Numero registro generale 19632/2016Numero sezionale 862/2026Numero di raccolta generale 8346/2026Data pubblicazione 03/04/2026Il percorso logico della CTR, che individua nella tardività la ragionedell’inutilizzabilità processuale della documentazione richiesta con ilquestionario e non tempestivamente prodotta, è quindi inequivoco e sisalda con il dispositivo di accoglimento dell’appello e di riforma dellasentenza di primo grado. In particolare, la Commissione, dopo averricordato anche che “la tardiva produzione dei documenti in giudizio nonpermette alla parte decaduta di poterli ripresentare in appello”, concludenel senso che “Da quanto sopra esposto deriva l’accoglimento del ricorso”dell’Ufficio, ritenendo le argomentazioni svolte “assorbenti” rispetto adogni altra.In questo quadro, i due motivi (primo del principale e primodell’incidentale) non indicano un fatto storico specifico — autonomo,decisivo e controverso — che la CTR avrebbe omesso di esaminare. Alcontrario, essi mirano a sollecitare una rilettura del medesimo materiale(tempi e cause della produzione documentale rispetto al questionario),censurando la valutazione giuridica che la CTR ne ha tratto (inutilizzabilitàe preclusione). Si tratta, dunque, di censure che trasmodano nellarichiesta di una nuova ponderazione delle risultanze e nella critica allasufficienza della motivazione, profili entrambi estranei al perimetrodell’art. 360, n. 5, c.p.c., come sopra ricordato. Ne conseguel’inammissibilità di entrambi i motivi esaminati congiuntamente.Con il secondo motivo del ricorso principale, rubricato sub III, la societàdeduce – ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsaapplicazione dell’art. 32, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, per avere laCTR ritenuto operante la preclusione probatoria nonostante lacontribuente avesse iniziato a produrre la documentazione richiesta giàprima della notifica dell’avviso di accertamento, documentazione chel’Ufficio avrebbe dovuto esaminare.Con il terzo motivo del ricorso principale, rubricato sub IV, la societàdenuncia, ancora ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaNumero registro generale 19632/2016Numero sezionale 862/2026Numero di raccolta generale 8346/2026Data pubblicazione 03/04/2026applicazione dell’art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600 del 1973, peravere la CTR erroneamente ritenuto integrati i presuppostidell’accertamento induttivo “puro”, trascurando che la contribuente avevadato seguito alle richieste, iniziando a depositare la documentazione già indata 13 novembre 2012, come attestato nei processi verbali del 21gennaio e 19 febbraio 2013.Con il secondo motivo del ricorso incidentale, i soci lamentano laviolazione e falsa applicazione dei commi 4 e 5 dell’art. 32 d.P.R. n. 600del 1973, per avere la CTR equiparato la tardiva produzione documentalea una preclusione assoluta, omettendo di considerare che – secondogiurisprudenza costante – l’inutilizzabilità opera solo in presenza dicomportamento doloso volto a impedire od ostacolare la verifica, e nonquando il ritardo sia dovuto a circostanze non imputabili al contribuente.Con il terzo motivo incidentale, i ricorrenti deducono la violazionedell’art. 32, comma 5, del medesimo decreto, per avere la CTR omessoogni valutazione circa la dichiarazione di non imputabilità del ritardo, resadalla società nell’atto introduttivo, idonea – in combinazione con ildeposito della documentazione – ad attivare l’esimente che consente lapiena utilizzabilità dei documenti prodotti tardivamente.Infine, con il quarto motivo incidentale, i soci denunciano la violazionedegli artt. 32, comma 1, n. 3, e 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600 del1973, per avere la CTR ritenuto legittimo il ricorso al metodo induttivopuro, nonostante la società avesse comunque dato seguito, seppurtardivamente, alle richieste istruttorie dell’Ufficio; ciò escludeva – secondoi ricorrenti – l’esistenza del totale inadempimento che solo consentel’attivazione dell’accertamento induttivo radicale.Il secondo e il terzo motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] sonosuscettibili di trattazione unitaria con il secondo, il terzo e quartomotivo del ricorso incidentale; essi sono fondati e vanno accolti neitermini che seguono.Numero registro generale 19632/2016Numero sezionale 862/2026Numero di raccolta generale 8346/2026Data pubblicazione 03/04/2026La contribuente lamenta, in primo luogo, che la Commissione regionaleabbia fatto erronea applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973,ritenendo preclusa la valutazione della documentazione prodotta perchétrasmessa tardivamente rispetto al questionario. Secondo la società, taleconclusione non considera che la produzione era in realtà già iniziataprima della notifica dell’avviso di accertamento e che il ritardo era dipesoda cause non imputabili, legate alle complesse vicende societarie e almancato passaggio di consegne da parte dei precedenti amministratori.Inoltre, essa evidenzia che, in sede di accertamento con adesione, l’Ufficioaveva ricevuto l’intera documentazione contabile senza mai contestarne lagenuinità, sicché la CTR avrebbe dovuto riconoscere l’operativitàdell’esimente prevista dal quinto comma dello stesso art. 32 e quindiconsentire la piena utilizzabilità dei documenti.A conferma del contesto fattuale, la stessa sentenza impugnata dà attoche i contribuenti avevano «omesso di fornire la documentazione richiesta,a causa di forza maggiore dovuta a questioni societarie interne» e che«consegnò in sede contenziosa, nelle more della ricezione dell’avviso, lefatture ed i registri»; ancora, che «i contribuenti dimostrarono dipossedere le fatture che diedero diritto alla detrazione dell’imposta».Parallelamente, con il terzo mezzo, la ricorrente censura la decisione nellaparte in cui ha ritenuto legittimo il ricorso dell’Amministrazione al metodoinduttivo puro ex art. 39, comma 2, lett. d-bis, nonostante non nericorressero i presupposti. L’accertamento induttivo più radicale, infatti,costituisce uno strumento eccezionale e può essere utilizzato solo quandoil contribuente mantenga un comportamento di totale inerzia o mancatacollaborazione. Nella specie, sostiene la contribuente, la società avevainvece dato seguito, sia pur con ritardo giustificato, alle richiestedell’Ufficio, iniziando a produrre i documenti già prima dell’avviso ecompletando la consegna nella fase di adesione, in un contesto in cuil’Amministrazione non ha mai messo in dubbio l’autenticità dellaNumero registro generale 19632/2016Numero sezionale 862/2026Numero di raccolta generale 8346/2026Data pubblicazione 03/04/2026documentazione. In tale quadro, l’applicazione della norma eccezionaleche legittima l’accertamento induttivo rappresenterebbe una forzatura,poiché la società non ha mai assunto un atteggiamento ostruzionistico, néha inteso sottrarre la documentazione.In definitiva, la contribuente si duole del fatto che la CTR abbia travisato laportata degli artt. 32 e 39, applicandoli in senso eccessivamenteformalistico e ignorando sia la collaborazione prestata, sia il carattere nonimputabile del ritardo, con la conseguenza di legittimare un accertamentoinduttivo pur in presenza di un complessivo quadro documentale completoe non contestato.Osserva questa Corte che l’art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973dispone che «le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libried i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio nonpossono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai finidell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa». Il commaimmediatamente successivo stabilisce che «le cause di inutilizzabilitàpreviste dal terzo (ora quarto) comma non operano nei confronti delcontribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio diprimo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e iregistri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potutoadempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile». Percostante giurisprudenza di questa Corte regolatrice, la mancata esibizionein sede amministrativa preclude la valutazione a favore del contribuentesolo ove difettino le due condizioni menzionate; è stato, inoltre, precisatoche la sanzione dell’inutilizzabilità consegue automaticamenteall’inottemperanza all’invito, non è soggetta all’eccezione di parte e puòessere rilevata d’ufficio; e che, in tema di accertamento, occorredistinguere tra richieste via questionario e richieste in accesso: nel primocaso l’omesso invio equivale a rifiuto (salva l’esimente), nel secondo lapreclusione opera solo ove si traduca in un rifiuto sostanziale, con onereNumero registro generale 19632/2016Numero sezionale 862/2026Numero di raccolta generale 8346/2026Data pubblicazione 03/04/2026probatorio in capo all’Amministrazione (Cass. n. 27794/2022, Cass. n.27045/2021, Cass. n. 16548/2018; Cass. n. 20954/2020, Cass. n.16106/2018, Cass. n. 5734/2016; Cass. n. 5416/2024, Cass. n.27158/2022, Cass. n. 16757/2021).La giurisprudenza nomofilattica, con riferimento proprio alla mancatarisposta all’invito, insiste nel far salva la possibilità del contribuente didepositare la documentazione in sede giurisdizionale in allegato all’attointroduttivo e di dichiarare di non aver potuto adempiere per causa nonimputabile (da ultimo Cass. n. 26133/2024). L’invio del questionario,d’altronde, risponde allo scopo di assicurare un dialogo tra Fisco econtribuente per evitare il contenzioso (Cass. n. 10489/2014). Nellaspecie, tuttavia, oltre a essere state documentate le operazionistraordinarie che avevano inciso sulla disponibilità immediata dei registri,risulta che la contribuente avesse iniziato collaborativamente a produrre ladocumentazione prima della notifica dell’avviso.Occorre ulteriormente evidenziare che la Commissione regionale non hafatto corretta applicazione dei principi regolanti la materia, avendovalorizzato la sola intempestività quale presupposto automatico perritenere integrata la preclusione di cui all’art. 32 e, conseguentemente,per giustificare il ricorso all’accertamento induttivo “puro” ex art. 39,comma 2, lett. d-bis. Una simile impostazione finisce per applicare lasanzione dell’inutilizzabilità in modo meramente formalistico, trascurandodi verificare se l’omissione sia dipesa da un comportamento effettivamenteostruzionistico. È la stessa CTR ad affermare apoditticamente che «nelprocesso tributario è inammissibile il deposito tardivo di documenti» e che«la documentazione prodotta tardivamente risulta pertanto inutilizzabile aifini della decisione», richiamando i «termini perentori» e la «decadenza»secondo un paradigma tipico delle attività processuali (pagg. 3-4), senzamisurarsi con l’esimente del comma 5 e con la condotta collaborativa sedel caso concretamente tenuta.Numero registro generale 19632/2016Numero sezionale 862/2026Numero di raccolta generale 8346/2026Data pubblicazione 03/04/2026Nel caso di specie — come evidenziato — dagli atti risulta che lacontribuente aveva iniziato a dare seguito alle richieste già prima dellanotifica dell’avviso, consegnando la documentazione man mano reperita;non consta che, in sede di adesione, l’Ufficio abbia sollevato contestazionicirca la genuinità o attendibilità dei documenti. In tale quadro, la CTRavrebbe dovuto verificare l’operatività dell’esimente di cui all’art. 32,comma 5, che consente l’utilizzabilità della documentazione tardivamenteprodotta ove il contribuente dimostri la non imputabilità del ritardo.Proprio il mancato apprezzamento di tale circostanza ha condotto la CTR aritenere automaticamente legittimo il ricorso all’accertamento induttivo exart. 39, comma 2, lett. d-bis, strumento eccezionale attivabile solo quandoil contribuente mantenga un comportamento di totale inerzia. A tale forma“estrema” è escluso possa farsi ricorso in presenza di una collaborazione,seppur tardiva, e ancor più quando la tardività sia giustificata dacircostanze oggettive non contestate dall’Ufficio. La CTR, abdicando aqualsiasi valutazione sul punto, ha applicato in modo distorto la disciplinadegli artt. 32 e 39, conferendo rilievo assorbente alla tardività formale,senza verificare né il grado di collaborazione prestato, né l’imputabilità delritardo.In conclusione, in accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorsoprincipale nonché del secondo, del terzo e del quarto motivo del ricorsoincidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice dimerito perché provveda al riesame, adeguandosi ai principi sopra esposti.Anche la regolazione delle spese del presente giudizio va demandata allaCorte di Giustizia Tributaria di II Grado della Lombardia. P.Q.MRigetta il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorsoincidentale; accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale e ilsecondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale nei terminiNumero registro generale 19632/2016Numero sezionale 862/2026Numero di raccolta generale 8346/2026Data pubblicazione 03/04/2026esposti in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti e rinvia la causa, per un nuovo esame e per la regolazione dellespese del giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaLombardia.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/01/2026.La PresidenteTania Hmeljak